Responsabile tecnico rifiuti e legale rappresentante: il Mase ha fornito chiarimenti sulla misura disposta dalla legge di conversione del cosiddetto "decreto ambiente" (D.L. n. 153/2024, convertito dalla legge n. 191/2024, in risposta a un interpello ambientale di Conftrasporto.
In particolare, si tratta dell'introduzione del comma 16-bis dell'art. 212, D.Lgs. n. 152/2006, per effetto del quale «Il legale rappresentante dell'impresa può assumere il ruolo il responsabile tecnico per tutte le categorie di iscrizione all'Albo senza necessità di verifica di idoneità iniziale e di aggiornamento e solo per l'impresa medesima, a condizione che abbia ricoperto il ruolo di legale rappresentante presso la stessa per almeno tre anni consecutivi».
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Sul tema Conftrasporto chiede:
- se la deroga di cui al comma 16-bis, articolo 212, D.Lgs. n. 152/2006 debba ritenersi applicabile, oltre che alla verifica inziale e di aggiornamento, anche agli ulteriori requisiti di cui all’articolo 12 del D.M. n. 120/2014, ovvero idonei titoli di studio ed esperienza maturata in settori di attività per i quali è richiesta l'iscrizione;
- se il requisito temporale di tre anni in qualità di legale rappresentante possa essere maturato in qualunque momento, a partire dalla data di costituzione dell’impresa indipendentemente dall’attività svolta dalla stessa, oppure debba intendersi maturato solo nel periodo di tempo in cui l’impresa ha svolto l’attività oggetto dell’iscrizione;
- se la deroga in parola operi solo nei confronti del legale rappresentante durante la vigenza della carica e decada automaticamente con la cessazione della legale rappresentanza, oppure si estenda anche verso coloro che sono stati in passato, per tre anni consecutivi, legali rappresentanti di tali imprese.
Di seguito i testi dell'interpello e del parere del Mase.
Interpello ambientale di Conftrasporto 5 marzo 2025, n. 41524
Oggetto: Interpello in materia ambientale ex art. 3 septies del decreto legislativo 3 Aprile 2006 n. 152
La scrivente Conftrasporto, Confederazione delle imprese di trasporto, logistica e spedizione, presente nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro nonché, in rappresentanza della categoria degli autotrasportatori, all’interno del Comitato Nazionale dell’Albo Nazionale dei gestori ambientali, di cui all’art. 212 del d. lgs. 152/2006 (Codice Ambientale) pone il seguente
interpello,
ai sensi dell’art. 3 septies dello stesso Codice Ambientale.
Il D.M. Ambiente n. 120/2014 (“Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali”) prevede all’art. 10 che le imprese iscritte all’Albo Nazionale Gestori Ambientali (o che intendono iscriversi) nelle categorie del trasporto, dell’intermediazione e della bonifica dei siti e dei beni contenenti amianto, si dotino di almeno un responsabile tecnico (RT)
avente specifici requisiti.
In particolare, l’art. 12 comma 4 del D.M. citato prevede tre requisiti per la figura professionale del responsabile tecnico:
a) idonei titoli di studio;
b) esperienza nel settore di attività per cui è richiesta l’iscrizione;
c) idoneità, da attestare con verifiche iniziali e di aggiornamento come descritto nel successivo art. 13, comma 1.
Il requisito dell’esperienza nel settore è richiesto in misura crescente in funzione delle classi in cui è suddivisa ogni categoria di iscrizione, seguendo l’ovvio principio che maggiore è la possibilità operativa dell’impresa, maggiore deve essere l’esperienza del suo RT.
Il legislatore ha previsto la figura del responsabile tecnico solo per alcune tipologie di imprese ambientali, perché operanti in settori di particolare complessità, al fine di evitare le conseguenze negative per l’ambiente e la salute dovute a una imperfetta conoscenza tecnico- normativa del settore interessato. La funzione di “garanzia ambientale” del responsabile tecnico è stata riconosciuta dalla giurisprudenza della Cassazione Penale che ha elevato detta funzione a principio di diritto, riconoscendo che i compiti del responsabile tecnico costituiscono “in capo al medesimo una vera e propria <posizione di garanzia> relativa al rispetto della normativa in materia di gestione dei rifiuti di cui al d. lgs. 152/2006, con la conseguente responsabilità per gli illeciti connessi alla violazione di tale normativa” (Cass. Pen., Sez. III, n. 16191 del 18 Aprile 2024).
Come noto, il decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153 convertito con modificazioni dalla legge 13 dicembre 2024, n. 191, ha introdotto nell’art. 212 del d.lgs. 152/2006 (Codice ambientale) il comma 16bis il quale, nella versione definitiva, stabilisce testualmente che “Il legalerappresentante dell'impresa può assumere il ruolo di responsabile tecnico per tutte le categorie di iscrizione all'Albo senza necessità di verifica di idoneità iniziale e di aggiornamento e solo per l'impresa medesima, a condizione che abbia ricoperto il ruolo di legale rappresentante presso la stessa per almeno tre anni consecutivi. La competente Sezione regionale dell'Albo verifica il requisito sulla base dei dati presenti nel registro delle imprese tenuto dalla locale camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura”.
Il testo della norma, che rappresenta una indubbia semplificazione in deroga alla disciplina ordinaria, non sembrerebbe dare adito a dubbi interpretativi, risultando chiaro che il legale rappresentante dell’impresa con almeno tre anni consecutivi nella funzione, possa assumere il ruolo di RT per tutte le categorie di iscrizione all’Albo, senza doversi sottoporre alle verifiche sia di idoneità iniziale che di aggiornamento. Fermo restando il possesso degli altri due requisiti sui quali nulla dice il legislatore; con la conseguenza che sia l’esperienza maturata nel settore, prevista in misura crescente in funzione delle classi in cui è suddivisa ogni categoria, sia il titolo di studio andranno dimostrati secondo le regole dettate dal Comitato nazionale dell’Albo.
Vi è però una ulteriore interpretazione che, nonostante la chiarezza del testo, è volta a consentire al legale rappresentante dell’impresa con tre anni di anzianità, maturati anche in tempi remoti e in settori di attività diversi da quello ambientale, di assumere il ruolo di RT; secondo tale interpretazione il legale rappresentante non dovrebbe dimostrare esperienza alcuna maturata nel settore della categoria di iscrizione, equiparando così il livello più basso della classe di iscrizione a quello più alto, e non dovrebbe neanche possedere il titolo di studio ordinariamente richiesto.
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Parere del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 24 aprile 2025, n. 78183
Oggetto: Interpello ai sensi dell’articolo 3-septies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Rapporto tra norme – Applicazione dell’articolo 212, comma 16-bis, del D.lgs. n. 152/2006 rispetto agli articoli 10 - 12 e 13, del D.M. Ambiente n. 120/2014 (Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali)
1. PREMESSE.
Con istanza di interpello ex art. 3-septies del D.lgs. n.152/2006, acquisita con prot. n. 41524 del 05 marzo 2025, la confederazione di imprese Conftrasporto chiede chiarimenti sulla possibilità del legale rappresentante, per le imprese di cui all’articolo 212 del D.lgs. n. 152/2006, che abbia svolto tale ruolo per almeno tre anni consecutivi, di poter assumere il ruolo di responsabile tecnico per tutte le categorie di iscrizioni all’Albo, senza necessità di verifica di idoneità iniziale e di aggiornamento e solo per la medesima impresa, rispetto a quanto previsto dal D.M. n. 120/2014.
L’istante, in particolare, pone i seguenti quesiti:
QUESITO N. 1 Se la deroga di cui al comma 16-bis, del suindicato articolo 212 debba ritenersi applicabile, oltre che alla verifica inziale e di aggiornamento, anche agli ulteriori requisiti di cui all’articolo 12 del D.M. n.120/2014, ovvero idonei titoli di studio ed esperienza maturata in settori di attività per i quali è richiesta l'iscrizione;
QUESITO N. 2 Se il requisito temporale di tre anni in qualità di legale rappresentante possa essere maturato in qualunque momento, a partire dalla data di costituzione dell’impresa indipendentemente dall’attività svolta dalla stessa, oppure debba intendersi maturato solo nel periodo di tempo in cui l’impresa ha svolto l’attività oggetto dell’iscrizione;
QUESITO N. 3 Se la deroga in parola operi solo nei confronti del legale rappresentante durante la vigenza della carica e decada automaticamente con la cessazione della legale rappresentanza, oppure si estenda anche verso coloro che sono stati in passato, per tre anni consecutivi, legali rappresentanti di tali imprese.
RIFERIMENTI NORMATIVI.
L’art. 4, comma 2, lett. a), n. 3), del D.L. n. 153/2024, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 191/2024, ha inserito all’art. 212 del d.lgs. n. 152/2006 un nuovo comma 16-bis. La novella prevede che il legale rappresentante dell’impresa possa assumere il ruolo di responsabile tecnico per tutte le categorie di iscrizione senza necessità di svolgere le verifiche di idoneità iniziale e di aggiornamento. Ciò solo per l’impresa in cui riveste il ruolo di legale rappresentante e a condizione che abbia ricoperto tale ruolo presso la stessa impresa per almeno tre anni consecutivi.
L’art. 12, comma 5, del D.M. n. 120/2014 affida poi l’esatta determinazione dei requisiti del responsabile tecnico, in relazione alle categorie e classi di iscrizione, al Comitato Nazionale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali.
I requisiti di cui al citato articolo sono stati individuati, per categorie e classi, dall’Allegato A alla delibera prot. n. 6/ALBO/CN del 30 maggio 2017, modificata da successive delibere dell’Albo. Con riferimento ai quesiti proposti, si riporta, quindi, il quadro normativo applicabile alle casistiche prospettate:
- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”;
- Decreto 3 giugno 2014, n. 120 - Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali.
3. CONSIDERAZIONI DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA.
L’articolo 212 del D.lgs. n. 152/2006, al comma 5 stabilisce che “L'iscrizione all'Albo è requisito per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi”.
Il medesimo comma prevede, inoltre, alcune eccezioni per specifiche organizzazioni e precise modalità di iscrizione per le aziende speciali, i consorzi di Comuni e le società di gestione dei servizi pubblici ci cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.
Il comma 15, dell’articolo suindicato, prevede che “Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il parere del Comitato nazionale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, sono definite le attribuzioni e le modalità organizzative dell'Albo, i requisiti tecnici e finanziari delle imprese, i requisiti dei responsabili tecnici delle medesime, i termini e le modalità di iscrizione, i diritti annuali d'iscrizione. (...)”
I requisiti dei responsabili tecnici delle imprese soggette ad iscrizione ai sensi dell’articolo 212, comma 5, del D.lgs. n. 152/2006, di cui si tratta, sono delineati dall’articolo 12 del D.M. n. 120/2014, che, nello specifico, al comma 4 ricomprende, tra i requisiti, oltre a idonei titoli di studi e
all’esperienza maturata in settori di attività per i quali è richiesta l'iscrizione, l’idoneità a svolgere le funzioni di responsabile tecnico sulla base di una verifica iniziale della preparazione del soggetto e mediante verifiche volte a garantire il necessario aggiornamento con cadenza quinquennale. (cfr. articolo 13, comma 1, del D.M. n. 120/2014).
Tali verifiche non sono, invece, richieste, per il legale rappresentante dell'impresa che ricopre anche l'incarico di responsabile tecnico e che abbia maturato esperienza nel settore di attività oggetto dell'iscrizione secondo criteri stabiliti con deliberazione del Comitato nazionale (cfr. articolo 13, comma 3, del D.M. n. 120/2014).
L’eccezione appena evidenziata dalla disposizione sopra richiamata è ulteriormente caratterizzata dalla precisazione contenuta nel dettato normativo di cui all’articolo 212, comma 16-bis, del D.lgs. n. 152/2006 che, appunto, chiarisce quanto segue “Il legale rappresentante dell'impresa può assumere il ruolo di responsabile tecnico per tutte le categorie di iscrizione all'Albo senza necessità di verifica di idoneità iniziale e di aggiornamento e solo per l'impresa medesima, a condizione che abbia ricoperto il ruolo di legale rappresentante presso la stessa per almeno tre anni consecutivi”. Alla luce di quanto sopra il nuovo comma 16-bis introduce una deroga per una determinata tipologia di soggetti (legale rappresentante dell’impresa da più di tre anni) rispetto al solo requisito della verifica di idoneità tecnica e non anche per gli altri requisiti previsti per la figura professionale del responsabile tecnico (in particolare, titolo di studio ed anni di esperienza). Tale norma dovrebbe essere interpretata come una deroga per la specifica tipologia di soggetti ivi contemplata (legali rappresentanti dell’impresa) rispetto ad uno dei requisiti ordinariamente previsti per il responsabile tecnico (idoneità da attestare mediante verifiche iniziale e di aggiornamento), facendo invece salvi i requisiti non specificatamente elencati nella norma primaria, secondo una lettura più aderente al dato letterale del nuovo comma 16-bis.
Infatti, secondo tale interpretazione letterale, la nuova disposizione individuerebbe “in negativo” gli elementi che il responsabile tecnico non deve assicurare qualora ricada nella casistica descritta dalla norma. Questi ultimi sono individuati nella «verifica di idoneità iniziale e di aggiornamento», vale a dire negli strumenti mediante cui è possibile attestare il requisito di «idoneità» ai sensi degli artt. 12 e 13 del D.M. n. 120/2014.
4. CONCLUSIONI.
In ordine al primo quesito, si può affermare che l’eccezione prevista dall’articolo 212, comma 16- bis, del Decreto citato si applica esclusivamente alla verifica di idoneità iniziale e a quelle per l’aggiornamento previste dalla lettera c), comma 4, dell’articolo 12 del D.M. n. 120/2014. Di conseguenza, per ricoprire il ruolo di responsabile tecnico, il legale rappresentante deve comunque possedere i requisiti indicati alle lettere a) e b) del medesimo comma.
Inoltre, si specifica che, ai sensi del comma 5 del medesimo articolo, “l'esatta determinazione e il concorso dei requisiti di cui al comma 4 sono regolamentati dal Comitato nazionale, in relazione alle categorie e classi d'iscrizione, secondo criteri atti a garantire elevati livelli di efficienza e tutela ambientale”.
In ordine al secondo quesito, relativo al requisito dei tre anni consecutivi come legale rappresentante, pur non essendo specificato dall’articolo 212, comma 16-bis, del D.lgs. n. 152/2006 in quale periodo debba essere maturato tale requisito, si ritiene che esso debba riferirsi a un periodo in cui l’impresa sia iscritta all’Albo e svolga le attività indicate dall’articolo 8 del D.M. n. 120/2014. In ordine al terzo quesito, una lettura logico-sistematica del sopracitato comma 16-bis, che non specifica la durata del ruolo di responsabile tecnico ricoperto dal legale rappresentante, conferma che la deroga si applichi esclusivamente durante la vigenza della carica e decada automaticamente con la cessazione del rapporto di rappresentanza.
Le considerazioni sopra riportate, rese nel rispetto delle condizioni e dei termini di cui all’articolo 3- septies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono da ritenersi pertinenti e valide in relazione al quesito formulato, con esclusione di qualsiasi riferimento a specifiche procedure o procedimenti, anche a carattere giurisdizionale, eventualmente in corso o in fase di evoluzione, per i quali occorrerà considerare tutti gli elementi pertinenti al caso di specie, allo stato, non a conoscenza e non rientranti nella sfera di competenza di questa Amministrazione.