Responsabile tecnico rifiuti: la disciplina per la cessazione dell’incarico

Responsabile tecnico rifiuti
L'impresa ha 30 giorni per darne comunicazione alla sezione regionale. Previste sanzioni

Disciplinata la cessazione dell'incarico di responsabile tecnico rifiuti con la deliberazione del comitato nazionale dell'Albo gestori ambientali 30 gennaio 2020, n. 1.

La possibilità di consultare la delibera sul sito dell'Albo è stata resa nota anche tramite un comunicato del ministero dell'Ambiente, della tutela del territorio e del mare, pubblicato sulla Gazzetta del 24 febbraio 2020, n. 46.

Le disposizioni si applicano qualsiasi sia la causa della cessazione dell'incarico, compreso il venire meno dei requisiti di idoneità ex art. 13, coma 1, D.M. n. 120/2014.

L'impresa, che è obbligata a comunicare alla sezione regionale la cessazione dell'incarico entro 30 giorni, può comunque continuare a proseguire l'attività oggetto dell'iscrizione per massimo 90 giorni consecutivi, affidando il compito di responsabile tecnico al legale rappresentante.

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Previste sanzioni per le disconformità rispetto a quanto indicato sopra.

Recentemente l'Albo ha pubblicato la circolare 13 febbraio 2020, n. 2 sull'attività di spazzamento meccanizzato di aree private e successivo trasporto del rifiuto derivante da tale attività.

A seguire il testo della deliberazione del comitato nazionale dell'Albo gestori ambientali 30 gennaio 2020, n. 1.

 

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Deliberazione del comitato nazionale dell'Albo gestori ambientali 30 gennaio 2020, n. 1

Disciplina relativa alla cessazione dell'incarico di responsabile tecnico 

 

IL COMITATO NAZIONALE DELL'ALBO GESTORI AMBIENTALI

(omissis)

DELIBERA

Articolo 1

Ambito di applicazione

  1. La presente delibera disciplina le procedure conseguenti al verificarsi della cessazione dell'incarico di responsabile tecnico dell'impresa, per qualunque causa, ivi inclusa la sopravvenuta perdita da parte del responsabile tecnico del requisito di idoneità di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto 3 giugno 2014, n. 120, circostanza che comporta la decadenza immediata del responsabile tecnico dalla funzione.
  2. Nei casi richiamati al comma 1, l'impresa può proseguire l'attività oggetto dell'iscrizione per un periodo massimo di 90 giorni consecutivi, durante i quali le funzioni di responsabile tecnico sono esercitate provvisoriamente dal/i legale/i rappresentante/i indicato/i dall'impresa.
  3. Il periodo transitorio di 90 giorni cessa con il provvedimento della Sezione di conferma della nomina di un nuovo responsabile tecnico in possesso dei requisiti previsti per le categorie di iscrizione.

Articolo 2

Comunicazione 

  1. L'impresa è tenuta a dare comunicazione, per via telematica, alla Sezione regionale competente della cessazione dell'incarico del responsabile tecnico, nel termine di 30 giorni consecutivi al suo verificarsi.
  2. Ad eccezione dei casi previsti all'articolo 3, il responsabile che cessa dall'incarico ne dà comunicazione oltre che all'impresa, anche alla Sezione regionale a mezzo di posta elettronica certificata (PEC). Fino alla ricezione da parte della Sezione regionale della comunicazione di cessazione inviata dall'impresa o dal responsabile tecnico, quest'ultimo non è esonerato dalle responsabilità derivanti dall'incarico.
  3. Dalla data nella quale perviene alla Sezione regionale la prima tra le comunicazioni previste ai commi 1 e 2 decorre il termine di 90 giorni di cui al comma 2  dell'art. 1.

Articolo 3

Perdita da parte del responsabile tecnico del requisito di idoneità di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto 3 giugno 2014, n. 120

  1. Nei casi di sopravvenuta perdita da parte del responsabile tecnico del requisito di aggiornamento dell'idoneità di cui all'art. 13, comma 1, del decreto 3 giugno 2014, n. 120, sono stabilite le seguenti procedure:

a) La Sezione regionale comunica all'impresa, a mezzo di posta elettronica certificata (PEC), la prossima scadenza del requisito di idoneità del responsabile tecnico il sessantesimo e il trentesimo giorno antecedente la data di scadenza dell'idoneità stessa;
b)  dal giorno successivo alla data di scadenza dell'idoneità del responsabile tecnico, decorre il termine di 90 giorni di cui al comma 2 dell'articolo 1. La Sezione regionale invia all'impresa, tramite PEC, apposita comunicazione di decadenza del responsabile tecnico.

Articolo 4

Limitazione dell'operatività dell'impresa

Decorso il termine di cui all'articolo 1, comma 2, o all'articolo 3, comma 1, lettera b), e in assenza di provvedimento della Sezione relativo alla conferma della nomina di un nuovo responsabile tecnico, l'impresa non può presentare domande di variazione e di rinnovo dell'iscrizione per le categorie d'iscrizione interessate dalla carenza del requisito del responsabile tecnico.

Articolo 5

Sanzioni

  1. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1 dell'articolo 2, la Sezione regionale avvia, ai sensi degli articoli 19, comma 1, lettera b), e 21 del decreto 3 giugno 2014, n. 120, il procedimento disciplinare finalizzato alla sospensione dell'efficacia dell'iscrizione per le categorie d'iscrizione interessate.
  2. Decorso il termine di cui al comma 2 dell'art. 1, in assenza di provvedimento della Sezione regionale relativo alla conferma della nomina di un nuovo responsabile tecnico in possesso di requisiti, la Sezione regionale stessa avvia, ai sensi degli articoli 20, comma 1, lettera b), e 21 del decreto 3 giugno 2014, n. 120, il procedimento disciplinare finalizzato alla cancellazione dell'impresa dall'Albo per le categorie d'iscrizione interessate.

Articolo 6

Entrata in vigore e abrogazioni

  1. La presente delibera entra in vigore il 4 maggio 2020.
  2. Dalla data di entrata in vigore della presente deliberazione la circolare prot. n. 1544/Albo/Pres. del 14 dicembre 2012 è abrogata.

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