Responsabile tecnico rifiuti: le ultime dall’Albo gestori

Responsabile tecnico rifiuti
La circolare n. 3/2023 applica le disposizioni contenute nella delibera n. 6/2017 e successive modifiche e integrazioni e nella delibera n. 1/2020

Responsabile tecnico rifiuti: le ultime dall'Albo gestori ambientali con la circolare 10 ottobre 2023, n. 3.

In particolare, sono stati forniti chiarimenti su:

  • la procedura relativa alla cessazione dell’incarico di responsabile tecnico nel caso di perdita dell’idoneità;
  • la dispensa dalle verifiche d’idoneità del responsabile tecnico;
  • le verifiche d’idoneità del responsabile tecnico.

La circolare applica le disposizioni contenute nella delibera 30 maggio 2017, n. 6 e successive modifiche e integrazioni e nella delibera 30 gennaio 2020, n. 1.

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Di seguito il testo della circolare del comitato nazionale dell'Albo gestori ambientali 10 ottobre 2023, n. 3.

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Circolare del comitato nazionale dell'Albo gestori ambientali 10 ottobre 2023, n. 3

Oggetto: applicazione delle disposizioni contenute nelle delibere n. 6 del 30 maggio 2017 e successive modifiche ed integrazioni e della delibera n. 1 del 30 gennaio 2020.

Con riferimento alle deliberazioni riportate in oggetto, si ritiene di precisare quanto segue.

1. Procedura relativa alla cessazione dell’incarico di responsabile tecnico nel caso di perdita dell’idoneità

In riferimento alla scadenza del 16/10/2023 si chiarisce che dal giorno successivo le Sezioni regionali/provinciali provvederanno ad inviare una comunicazione automatica a mezzo PEC, che notificherà all’impresa l’avvenuta decadenza del proprio responsabile tecnico e che la stessa può proseguire l’attività oggetto dell’iscrizione per il periodo temporaneo di cui alla delibera n.1 del 30 gennaio 2020, durante il quale le funzioni di responsabile tecnico sono esercitate provvisoriamente dal/i legale/i rappresentante/i dell’impresa, salvo diversa indicazione. Durante il periodo di prosecuzione dell’attività dell’impresa, l’idoneità del responsabile tecnico verrà ripristinata in automatico a seguito dell’eventuale superamento della verifica da parte dello stesso. Resta inteso che l’eventuale nomina di un nuovo responsabile tecnico deve essere oggetto di apposita istanza da parte dell’impresa alla Sezione competente per territorio.

2. Dispensa dalle verifiche d’idoneità del responsabile tecnico

Il periodo durante il quale il legale rappresentante dell’impresa assume provvisoriamente le funzioni del responsabile tecnico, ai sensi della deliberazione n.1 del 30 gennaio 2020, è considerato valido a tutti gli effetti ai fini della dimostrazione dei requisiti previsti dalla delibera n.6 del 30 maggio 2017 e s.m.i. per il rilascio della dispensa dalle verifiche di idoneità.

3. Verifiche d’idoneità del responsabile tecnico

I responsabili tecnici in regime transitorio esonerati, ai sensi dell’art 2, comma 2, lett. b, della deliberazione n.4/2019 dal possesso del diploma di scuola media superiore mantengono tale esenzione anche qualora non abbiano provveduto a superare la verifica di idoneità entro il 16 ottobre 2023 e possono essere ammessi alle verifiche di idoneità limitatamente alle categorie di cui erano RT alla data del 16/10/2017.

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