Responsabile tecnico rifiuti: novità dall’Albo gestori

Responsabile tecnico rifiuti
Sessioni di esame straordinarie e dispense dalle verifiche nelle delibere nn. 3-4/2023 dell'Albo

Responsabile tecnico rifiuti: novità dall'Albo gestori sono contenute in due distinte deliberazioni del comitato nazionale.

Nuove sessioni di esame

Con la deliberazione 26 luglio 2023, n. 3 sono state disposte sessioni straordinarie delle verifiche per responsabili tecnici visto l'approssimarsi della scadenza del regime transitorio del 16 ottobre 2023. Dopo questa data, infatti, tutti coloro che non saranno in possesso dell'attestato di superamento dell'esame si vedranno revocato il titolo di Rt, con conseguenti sanzioni per l'impresa che potrebbero comportare anche la cancellazione dall'Albo.

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Le dispense dalle verifiche

Con la deliberazione 26 luglio 2023, n. 4 è stata abbassato, da 20 a 16 anni, il periodo passato il quale il legale rappresentante che ricopre anche il ruolo di responsabile tecnico ha diritto alla dispensa dalle verifiche obbligatorie dell’idoneità. In allegato alla delibera è riportata la nuova modulistica per avanzare la richiesta relativa alla dispensa.

Di seguito il testo delle due delibere; gli allegati alla deliberazione n. 4/2023 sono riportati in fondo alla pagina.

La pubblicazione delle due deliberazioni è stata ufficializzata tramite due comunicati del Mase pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale del 13 settembre 2023, n. 214.

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Deliberazione del comitato nazionale dell'Albo gestori ambientali 26 luglio 2023 n. 3

Oggetto: sessioni straordinarie delle verifiche per responsabili tecnici

IL COMITATO NAZIONALE
DELL' ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare, l'articolo 212;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 3 giugno 2014, n. 120, recante il regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali;

Visto, in particolare, l'articolo 12, comma 5, del predetto decreto 3 giugno 2014, n. 120, il quale affida al Comitato nazionale il compito di regolamentare l'esatta determinazione e il concorso dei requisiti del responsabile tecnico, individuati sulla base di idonei titoli di studio, dell'esperienza  maturata in settori di attività per i quali è richiesta l'iscrizione e della formazione di cui all'articolo 13 dello stesso decreto;

Visto l'articolo 13 del decreto 3 giugno 2014, n. 120, il quale prevede che la formazione del responsabile tecnico sia attestata mediante una verifica iniziale della preparazione del soggetto e, con cadenza quinquennale, mediante verifiche volte a garantire il necessario aggiornamento e affida al Comitato nazionale il compito di definire le materie, i contenuti, i criteri e le modalità di svolgimento di dette verifiche;

Vista la deliberazione n. 6 del 30 maggio 2017, modificata e integrata con deliberazioni successive, relativa ai requisiti dei responsabili tecnici, materie e discipline per la verifica d'idoneità responsabile tecnico;

Viste la deliberazione n. 4 del 25 giugno 2019, recanti criteri e modalità di svolgimento delle verifiche di idoneità per i responsabili tecnici;

Vista, altresì, la deliberazione n. 1 del 10 marzo 2021, recante un regime transitorio in merito ai requisiti dei responsabili tecnici delle imprese e degli enti iscritti alla data di entrata in vigore della disciplina relativa al responsabile tecnico;

Ritenuto opportuno, nell'approssimarsi della scadenza del regime transitorio del 16 ottobre 2023, prevedere sessioni di verifiche d'idoneità straordinarie con procedure d'iscrizione accelerate;

DELIBERA

Articolo 1

(Introduzione sessione straordinaria delle verifiche per responsabili tecnici)

  1. In deroga all'art. 1, all'art. 2 commi 1, e all'art. 5 comma 1, della deliberazione n. 4 del 25 giugno 2019 è prevista l'introduzione di sessioni straordinarie di verifica per responsabili tecnici. Le Sezioni regionali e provinciali dell'Albo nazionale gestori ambientali che intendano svolgere ulteriori sessioni straordinarie lo comunicano alla segreteria del Comitato nazionale purché la data di svolgimento sia precedente alla data del 16 ottobre 2023 e sia compatibile con la tempistica prevista dal successivo comma 3.
  2. Il calendario delle sessioni straordinarie è pubblicato sul sito albonazionalegestoriambientali.it con indicazione della data di apertura delle iscrizioni per ogni Sezione regionale e provinciale.
  3. La domanda di iscrizione alla verifica, a pena di improcedibilità della domanda stessa, deve essere inviata esclusivamente per via telematica non prima del termine di trenta giorni e non oltre il termine di venti giorni antecedenti la data di svolgimento della verifica. Entro i successivi dieci giorni si procederà alla convocazione dei candidati.
  4. Ogni sessione straordinaria può prevedere un'iscrizione a numero chiuso per un numero massimo di candidati compatibile con la capacità della struttura ospitante.

Articolo 2

(Entrata in vigore)

La presente deliberazione entra in vigore dalla data della sua pubblicazione.

***

Deliberazione del comitato nazionale dell'Albo gestori ambientali 26 luglio 2023 n. 4

Oggetto: dispense dalle verifiche di idoneità del responsabile tecnico: modifiche e integrazioni alla deliberazione n. 6 del 30 maggio 2017 così come modificata dalla deliberazione n. 7 del 16 novembre 2022

IL COMITATO NAZIONALE
DELL' ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare, l'articolo 212;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 3 giugno 2014, n. 120, recante il regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali;

Visto l'articolo 12, commi 1 e 2 del decreto 3 giugno 2014, n. 120, recante i compiti e responsabilità del responsabile tecnico, secondo cui "Compito del responsabile tecnico è porre in essere azioni dirette ad assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte dell'impresa nel rispetto della normativa vigente e di vigilare sulla corretta applicazione della stessa";

Visto l'articolo 13 del decreto 3 giugno 2014, n. 120, il quale prevede che la formazione del responsabile tecnico sia attestata mediante una verifica iniziale della preparazione del soggetto e, con cadenza quinquennale, mediante verifiche volte a garantire il necessario aggiornamento;

Visto, in particolare, il comma 3 del citato art. 13, del decreto 3 giugno 2014, n. 120, il quale dispone che il Comitato nazionale dell'Albo definisce i requisiti per dispensare dalle verifiche il legale rappresentante dell'impresa che ricopra anche l'incarico di responsabile tecnico e che abbia maturato esperienza nel settore di attività oggetto dell'iscrizione;

Vista la propria deliberazione n. 6 del 30 maggio 2017 riguardante i requisiti del responsabile tecnico e, in particolare l'articolo 2, comma 5, concernente la dispensa dalle verifiche d'idoneità del responsabile tecnico; Vista la propria deliberazione n. 7 del 16 novembre 2022 che modifica la deliberazione n. 6 del 30 maggio 2017 in merito ai requisiti del responsabile tecnico;

Considerato che l'applicazione dell'istituto della dispensa debba comunque garantire alle imprese di dotarsi di una figura professionale consapevole degli obblighi legislativi e degli adeguati comportamenti da adottare per una corretta gestione ambientale;

Ritenuto che nell'esercizio dei suoi compiti il responsabile tecnico svolge delle mansioni che sono complementari a quelle del legale rappresentante dell'impresa iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali, essenziali al funzionamento dell'azienda;

Considerato che nell'applicazione del computo del periodo di esperienza necessario ai fini della dispensa dalle verifiche del legale rappresentante che ricopre anche il ruolo di responsabile tecnico si sono riscontrate delle brevi interruzioni che hanno determinato di fatto l'esclusione dall'ottenimento della dispensa; Considerato pertanto che occorre regolamentare le interruzioni, ma che rispetto alla previsione delle interruzioni pari al venti per cento nell'arco del ventennio individuate dalla deliberazione n.6 del 30 maggio 2017, appare più opportuno prevedere un corrispondente periodo complessivo di esperienza del responsabile tecnico;

Ritenuto necessario rendere conformi i settori di attività individuati nella circolare n. 9 del 21 novembre 2022 alle categorie di verifica vigenti;

Ritenuto opportuno aggiornare la modulistica relativa alla domanda di dispensa dalle verifiche per responsabile tecnico rappresentata dagli allegati A, B, C e D;

Ravvisata la necessità di integrare, secondo quanto sopra richiamato ai sensi dell'art. 13 comma 3 del citato decreto n. 120/2014 i requisiti per dispensare dalle verifiche il legale rappresentante dell'impresa che ricopre anche l'incarico di responsabile tecnico e che abbia maturato esperienza nel settore di attività;

DELIBERA

Articolo 1
(Modifiche alla deliberazione n. 6 del 30 maggio 2017)

  1. Il comma 5 dell'art. 2 della deliberazione n. 6 del 30 maggio 2017 come modificato dalla deliberazione n. 7 del 16 novembre 2022 è cosi sostituito:

dispensato dalle verifiche il legale rappresentante dell'impresa che, al momento della domanda ne sia anche responsabile tecnico, e abbia contemporaneamente e ininterrottamente mantenuto negli ultimi cinque anni entrambi gli incarichi, nonché abbia ricoperto il ruolo di responsabile tecnico nel settore di attività oggetto dell'iscrizione (trasporto rifiuti;  intermediazione e commercio di rifiuti; bonifica di siti; bonifica di beni contenenti amianto) per almeno complessivi 16 anni."

  1. Gli allegati A, B, C, D alla deliberazione n. 7 del 16 novembre 2022 sono sostituiti con gli allegati A, B, C, D alla presente deliberazione.

Articolo 2
(Disposizioni transitorie)

I provvedimenti di dispensa, già rilasciati o in corso di rilascio, relativi al singolo settore di attività di trasporto (distinto tra trasporto rifiuti urbani e trasporto rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi) sono da intendersi validi per tutto il settore trasporto rifiuti a far data dall'entrata in vigore della presente deliberazione.

Articolo 3
(Entrata in vigore)

La presente deliberazione entra in vigore il 5 settembre.

 

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