Responsabile tecnico rifiuti: novità dall’Albo gestori

Rifiuti nuovo decreto
Le disposizioni della circolare 2/2022 riguardano i RT che assumono l’incarico per le classi superiori della stessa categoria di appartenenza

Responsabile tecnico rifiuti: novità dall'Albo gestori con la circolare del 14 marzo 2022, n. 2.

L'antefatto

A seguito del perdurare dello stato di emergenza sanitaria legata al Covid-19, il comitato nazionale dell'Albo gestori ambientali ha emanato la deliberazione 10 marzo 2021, n. 1, recante «Requisiti dei responsabili tecnici delle imprese e degli enti iscritti alla data di entrata in vigore della disciplina relativa al responsabile tecnico di cui gli articolo 12 e 13 del decreto 3 giugno 2014, n. 120. Regime transitori».

In particolare, il comma 1 dell'articolo 1 ha stabilito la proroga del termine entro il quale i responsabili tecnici avrebbero dovuto sostenere la verifica di aggiornamento. La proroga, da definire con successiva deliberazione, è stata comunque fissata per un periodo di tempo pari almeno alla durata della sospensione delle verifiche stesse.

Nel contempo, al comma 2 è stato stabilito che un responsabile tecnico rifiuti potesse assumere l’incarico per le classi superiori della stessa categoria di appartenenza, fermo restando l’obbligo di dimostrare il requisito dell’esperienza maturata per la classe superiore nella quale intendono assumere l’incarico.

Questa previsione era stata fissata, al successivo comma 3,  in un termine fino a 6 mesi successivi dalla ripresa delle verifiche d’idoneità.

Clicca qui per l'Osservatorio sull'Albo gestori ambientali

 

Gli aggiornamenti

Con la circolare del 14 marzo 2022, n. 2, il comitato nazionale dell'Albo gestori ambientali ha fissato il decorso del termine di cui al comma 3 della deliberazione 10 marzo 2021, n. 1.

Di seguito il testo della circolare del 14 marzo 2022, n. 2.

Non sei ancora abbonato ad Ambiente&Sicurezza? Clicca qui

 

Circolare del comitato nazionale dell'Albo gestori ambientali 14 marzo 2022, n. 2

Oggetto: chiarimento in merito all’incarico di Responsabile tecnico per le classi superiori della stessa categoria durante il periodo legato all’emergenza da Covid-19. Delibera n. 1 del 10 marzo 2021.

 

A seguito della ripresa delle verifiche d’idoneità per Responsabile tecnico di cui all’articolo 13 del DM 120/2014 dopo il periodo di sospensione legato all'emergenza epidemiologica da COVID-19, il Comitato nazionale ha ritenuto di fornire il seguente chiarimento.

Il termine di cui al comma 3 dell’art 1 della deliberazione richiamata in oggetto decorre dalla data di inizio delle verifiche d’idoneità di aggiornamento del responsabile tecnico in regime transitorio, ovvero dal gennaio 2022.

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome