Responsabile tecnico rifiuti: i requisiti e le prove di esame

responsabile tecnico rifiuti
Il comitato nazionale dell'Albo gestori ambientali ha recentemente emanato le delibere 30 maggio 2017, nn. 6 e 7. Il ruolo può essere ricoperto tanto dal legale rappresentante e/o titolare dell'impresa quanto da un dipendente o da un soggetto esterno all’organizzazione dell’azienda. L'annuncio è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 21 giugno 2017, n. 142

Responsabile tecnico rifiuti: inizia a prendere forma la tanto attesa definizione di questa nuova figura, il cui compito, ai sensi dell’articolo 12 del D.M. 3 giugno 2014, n. 120 (nuovo regolamento dell’Albo gestori ambientali) è quello di porre in essere azioni dirette ad assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte dell'impresa nel rispetto della normativa vigente e di vigilare sulla corretta applicazione della stessa.

La presenza di un responsabile tecnico rifiuti è obbligatoria per le seguenti categorie:

  • 1: raccolta e trasporto di rifiuti urbani;
  • 2: produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno di cui all’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
  • 3: distributori e installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), trasportatori di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche in nome dei distributori, installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, 8 marzo 2010, n. 65;
  • 4: raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi;
  • 5: raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi;
  • 8: intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi;
  • 9: bonifica di siti;
  • 10: bonifica dei beni contenenti amianto.

Responsabile tecnico rifiuti

Il ruolo di responsabile tecnico rifiuti può essere ricoperto tanto dal legale rappresentante e/o titolare dell'impresa quanto da un dipendente o da un soggetto esterno all’organizzazione dell’azienda.

Il D.M. n. 120/2016 ha, inoltre, stabilito che il candidato debba possedere specifici requisiti professionali e morali, oltre che sottoporsi a un percorso formativo (con obbligo di rinnovo quinquennale) in funzione di un esame abilitativo.

Con le delibere 30 maggio 2017, nn. 6 e 7, il Comitato nazionale dell'Albo gestori ambientali ha, rispettivamente, fissato:

  • i requisiti del responsabile tecnico rifiuti di cui agli articoli 12 e 13 del D.M. 3 giugno 2014, n. 120;
  • i criteri e le modalità di svolgimento delle verifiche per i responsabili tecnici di cui all’articolo 13 del D.M. 3 giugno 2014, n. 120.

In allegato i testi delle due delibere, disponibili anche sul sito web dell'Albo.

Responsabile tecnico rifiuti

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D.M. 3 giugno 2014, n. 120 (stralcio)

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DECRETO 3 giugno 2014 , n. 120 . Regolamento per la defi nizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell’Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e fi nanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali.

(...)

Art. 13.

Formazione del responsabile tecnico 1. L’idoneità di cui all’articolo 12, comma 4, lettera c) , è attestata mediante una verifica iniziale della preparazione del soggetto e, con cadenza quinquennale, mediante verifiche volte a garantire il necessario aggiornamento. 2. Il Comitato nazionale definisce le materie, i contenuti, i criteri e le modalità di svolgimento delle verifiche di cui al comma 1. 3. È dispensato dalle verifi che il legale rappresentante dell’impresa che ricopre anche l’incarico di responsabile tecnico e che abbia maturato esperienza nel settore di attività oggetto dell’iscrizione secondo criteri stabiliti con deliberazione del Comitato nazionale. 4. Il responsabile tecnico delle imprese e degli enti iscritti alla data di entrata in vigore della disciplina di cui al comma 2, può continuare a svolgere la propria attività in regime transitorio la cui durata, comunque non superiore al quinquennio, è stabilita con deliberazione del Comitato nazionale. Detti soggetti sono obbligati all’aggiornamento quinquennale.

 

Art. 14.

Trasmissione e protocollazione delle domande e delle comunicazioni 1. Le domande e le comunicazioni relative all’iscrizione sono trasmesse alle Sezioni regionali e provinciali con modalità telematica mediante accesso all’apposito portale delle camere di commercio. 2. La documentazione trasmessa alle Sezioni regionali e provinciali è registrata nel sistema di protocollo informatico dell’Albo. Il protocollo è unico per ogni sezione regionale e provinciale, ha numerazione progressiva annuale ed è tenuto in conformità al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Allegati

Delibera n. 6/2017

Delibera n. 7/2017

3 COMMENTI

  1. Buongiorno, nel vostro articolo sono indicate chiaramente le categorie di attività per cui è prevista la presenza (e formazione) del Responsabile Tecnico. Altri articoli on line che ho letto riferiscono diversamente, creandomi così qualche dubbio… In particolare, per un’azienda che si occupa di messa in riserva e recupero di rifiuti non pericolosi (con sola autorizzazzione provinciale e senza iscrizione all’Albo Gestori) è prevista la nomina e formazione del RT?

    • Poiché l’Albo non comprende le imprese che gestiscono impianti, queste ultime non devono sottostare alle disposizioni dell’Albo gestori stesso. É pur vero, però, che alcune province e/o regioni, con propria determinazione, hanno previsto un RT per la gestione degli impianti; tuttavia, non avendo avuto indicazioni precise, le province/regioni hanno preso a riferimento i requisiti che a suo tempo l’albo prevedeva per l’iscrizione per la gestione di impanti di titolarità di terzi, categoria soppressa dal 2010.

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