Responsabile tecnico rifiuti: slittano le sessioni straordinarie di verifica

Responsabile tecnico rifiuti
I dettagli nella deliberazione del comitato nazionale dell’Albo gestori ambientali 16 ottobre 2023, n. 6

Responsabile tecnico rifiuti: slittano le sessioni straordinarie di verifica. Così ha stabilito il comitato nazionale dell'Albo gestori ambientali con la deliberazione 16 ottobre 2023, n. 6.

L'atto modifica il comma 1 e aggiunge un nuovo comma all'art.1 deliberazione 26 luglio 2023, n. 3.

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Di seguito il testo della deliberazione 16 ottobre 2023, n. 6, la cui pubblicazione è stata resa nota tramite un comunicato del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 7 dicembre 2023, n. 286.

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Deliberazione del comitato nazionale dell’Albo gestori ambientali 16 ottobre 2023, n. 6

Modifiche ed integrazioni alla deliberazione n. 3 del 26 luglio 2023

IL COMITATO NAZIONALE
DELL’ ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare, l’articolo 212;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 3 giugno 2014, n. 120, recante il regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali;

Visto, in particolare, l’articolo 12, comma 5, del predetto decreto 3 giugno 2014, n. 120, il quale affida al Comitato nazionale il compito di regolamentare l’esatta determinazione e il concorso dei requisiti del responsabile tecnico, individuati sulla base di idonei titoli di studio, dell’esperienza maturata in settori di attività per i quali è richiesta l’iscrizione e della formazione di cui all’articolo 13 dello stesso decreto;

Visto l’articolo 13 del decreto 3 giugno 2014, n. 120, il quale prevede che la formazione del responsabile tecnico sia attestata mediante una verifica iniziale della preparazione del soggetto e, con cadenza quinquennale, mediante verifiche volte a garantire il necessario aggiornamento e affida al Comitato nazionale il compito di definire le materie, i contenuti, i criteri e le modalità di svolgimento di dette verifiche;

Vista la deliberazione n. 6 del 30 maggio 2017, modificata e integrata con deliberazioni successive, relativa ai requisiti dei responsabili tecnici, materie e discipline per la verifica d’idoneità responsabile tecnico;

Vista la deliberazione n. 4 del 25 giugno 2019, recante criteri e modalità di svolgimento delle verifiche di idoneità per i responsabili tecnici;

Vista altresì la deliberazione n. 1 del 10 marzo 2021, recante un regime transitorio in merito ai requisiti dei responsabili tecnici delle imprese e degli enti iscritti alla data di entrata in vigore della disciplina relativa al responsabile tecnico;

Vista la deliberazione n. 3 del 26 luglio 2023 che introduce delle sessioni straordinarie di verifica per responsabili tecnici fino alla scadenza della data del 16 ottobre 2023, termine entro cui i responsabili tecnici, di cui all’art 3, comma 1 della deliberazione n. 6 del 30 maggio 2017, possono provvedere a superare le verifiche di aggiornamento ai fini della conferma della loro idoneità;

Vista la deliberazione n. 5 del 11 ottobre 2023 che definisce le procedure operative nei casi di decadenza di idoneità del responsabile tecnico al 16 ottobre 2023 a causa del mancato superamento della verifica di idoneità e prevede, per consentire all’impresa di adeguarsi nel caso di cessazione del responsabile tecnico per le motivazioni sopra evidenziate, un termine di 180 giorni nel quale il legale rappresentante assume provvisoriamente il compito di responsabile tecnico;

Ritenuto pertanto, di dover garantire ai responsabili tecnici un maggior numero di prove di idoneità entro il termine di cui alla deliberazione n. 5 del 11 ottobre 2023;

DELIBERA

Articolo 1

(Modifica dei termini temporali per l’effettuazione di sessioni straordinarie di verifica per responsabili tecnici)

All’art.1 comma 1 della deliberazione n. 3 del 26 luglio 2023 la data “16 ottobre 2023” è sostituita dalla data “15 aprile 2024”.

Articolo 2

(Specifiche organizzative delle sessioni straordinarie)

All’articolo 1, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente comma:
“5. Le fattispecie relative alle sessioni straordinarie e all’eventuale adozione del numero chiuso dovranno essere evidenziate nel calendario delle sessioni d’esame RT pubblicato sul sito www.albonazionalegestoriambientali.it”.

 

Articolo 3

(Entrata in vigore)

La presente deliberazione entra in vigore dalla data della sua pubblicazione.

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