Responsabili tecnici rifiuti: il nuovo regime transitorio

Responsabili tecnici rifiuti: il nuovo regime transitorio è stato definito dall'Albo nazionale gestori ambientali con la delibera 10 marzo 2021, n. 1.

Le misure, diretta conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19, riguardano:

  • le verifiche di aggiornamento;
  • l'assunzione dell’incarico per le classi superiori della stessa categoria di appartenenza.

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Di seguito il testo integrale della delibera dell'albo nazionale dei gestori ambientali 10 marzo 2021, n. 1.

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Deliberazione del comitato nazionale dell'Albo gestori ambientali 10 marzo 2021, n. 1

Requisiti dei responsabili tecnici delle imprese e degli enti iscritti alla data di entrata in vigore della disciplina relativa al responsabile tecnico di cui gli articolo 12 e 13 del decreto 3 giugno 2014, n. 120. Regime transitorio.

IL COMITATO NAZIONALE
DELL’ ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare, l’articolo 212;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 3 giugno 2014, n. 120, recante il regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali;

Visto, in particolare, l’articolo 12, comma 5, del predetto decreto 3 giugno 2014, n. 120, il quale affida al Comitato nazionale il compito di regolamentare l’esatta determinazione e il concorso dei requisiti del responsabile tecnico, individuati sulla base di idonei titoli di studio, dell’esperienza maturata in settori di attività per i quali è richiesta l’iscrizione e della formazione di cui all’articolo 13 dello stesso decreto;

Visto l’articolo 13 del decreto 3 giugno 2014, n. 120, il quale prevede che la formazione del responsabile tecnico sia attestata mediante una verifica iniziale della preparazione del soggetto e, con cadenza quinquennale, mediante verifiche volte a garantire il necessario aggiornamento e affida al Comitato nazionale il compito di definire le materie, i contenuti, i criteri e le modalità di svolgimento di dette verifiche;

Visto, in particolare, il comma 4, del richiamato articolo 13 del decreto 3 giugno 2014, n. 120, il quale dispone che i responsabili tecnici delle imprese e degli enti iscritti alla data di entrata in vigore della nuova disciplina possano continuare a svolgere la propria attività in regime transitorio la cui durata, comunque non superiore al quinquennio, è stabilita con deliberazione del Comitato nazionale, salvo l’obbligo, per detti soggetti, dell’aggiornamento quinquennale;

Vista la propria deliberazione n. 6 del 30 maggio 2017, la quale ha stabilito che i responsabili tecnici in esame possano continuare a svolgere la propria attività in regime transitorio per cinque anni a decorrere dalla data di piena operatività della disciplina relativa al responsabile tecnico di cui gli articolo 12 e 13 del decreto 3 giugno 2014, n. 120, fissata al 16 ottobre 2017, e che gli stessi possono sostenere la verifica di aggiornamento a partire dal 2 gennaio 2021;

Considerato che, ai sensi dell’articolo 1, numero 9, lettera z), del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19», recepito con circolare dell’Albo n. 12 del 9 novembre 2020, sono state sospese le verifiche d’idoneità e che, pertanto, i responsabili tecnici di cui alla precedente premessa non possono svolgere la verifica di aggiornamento, il cui superamento consente la prosecuzione dell’attività;
Ritenuto che nel calcolo del quinquennio relativo al periodo transitorio di cui all’art. 12, comma 4, del decreto 3 giugno 2014, n. 120, e all’articolo 3, comma 1, della deliberazione n. 6 del 30 maggio 2017, possa essere detratto il periodo di sospensione delle verifiche;

Ritenuto, altresì, che, al fine di non penalizzare l’attività delle imprese nel particolare contesto dell’emergenza sanitaria ed economica, possa essere consentito, in via eccezionale e per un periodo di tempo limitato, ai responsabili tecnici di cui all’articolo 3, comma 1, della deliberazione n. 6 del 30 maggio 2017, di assumere l’incarico per le classi superiori della stessa categoria di appartenenza, fermo restando l’obbligo di dimostrare il requisito dell’esperienza professionale, prevista dall’Allegato “A” alla deliberazione n. 6 del 30 maggio 2017, per la classe superiore nella quale intendono assumere l’incarico;

DELIBERA

Articolo 1

(Requisiti dei responsabili tecnici in regime transitorio)

1. Il termine del 16 ottobre 2022 entro il quale i responsabili tecnici di cui all’art. 3, comma 1, della deliberazione n. 6 del 30 maggio 2017, debbono sostenere la verifica di aggiornamento è prorogato per un periodo di tempo pari almeno alla durata della sospensione delle verifiche stesse. Con successiva deliberazione è stabilito il nuovo termine.

2. I responsabili tecnici di cui comma 1 possono assumere l’incarico per le classi superiori della stessa categoria di appartenenza, fermo restando l’obbligo di dimostrare il requisito dell’esperienza maturata, prevista dall’Allegato “A” alla deliberazione n. 6 del 30 maggio 2017, per la classe superiore nella quale intendono assumere l’incarico.

3. La previsione di cui al comma 2 si applica fino a 6 mesi successivi dalla ripresa delle verifiche d’idoneità.

 

Art. 2

(Entrata in vigore)

La presente deliberazione entra in vigore dalla data della sua adozione da parte del Comitato nazionale dell’Albo.

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