Responsabili tecnici rifiuti: le nuove sessioni straordinarie

Lo rende noto la deliberazione del Comitato nazionale del 3 giugno 2021, n. 3

Responsabili tecnici rifiuti: nuove sessioni straordinarie potranno essere indette dalle sezioni regionali e provinciali dell’Albo nazionale gestori ambientali.

Lo rende noto la deliberazione del Comitato nazionale del 3 giugno 2021, n. 3 che, all'art. 1 fissa in dieci giorni dall’entrata in vigore della delibera stessa il termine per comunicare alla segreteria del Comitato nazionale le date e la sede della verifica.

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Prevista la possibilità di una nuova programmazione anche per le sezioni regionali e provinciali che per le misure adottate per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19, hanno dovuto rinviare le verifiche per le quali erano state già raccolte le domande d’iscrizione.

Di seguito il testo della deliberazione del Comitato nazionale del 3 giugno 2021, n. 3.

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Deliberazione del comitato nazionale dell'Albo gestori ambientali del 3 giugno 2021, n. 3 

Sessioni straordinarie verifiche di idoneità per responsabili tecnici.

 

IL COMITATO NAZIONALE
DELL’ ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare, l’articolo 212;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 3 giugno 2014, n. 120, recante il regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali;

Visto, in particolare, l’articolo 12, comma 5, del predetto decreto 3 giugno 2014, n. 120, il quale affida al Comitato nazionale il compito di regolamentare l’esatta determinazione e il concorso dei requisiti del responsabile tecnico, individuati sulla base di idonei titoli di studio, dell’esperienza maturata in settori di attività per i quali è richiesta l’iscrizione e della formazione di cui all’articolo 13 dello stesso decreto;

Visto l’articolo 13 del decreto 3 giugno 2014, n. 120, il quale prevede che la formazione del responsabile tecnico sia attestata mediante una verifica iniziale della preparazione del soggetto e, con cadenza quinquennale, mediante verifiche volte a garantire il necessario aggiornamento e affida al Comitato nazionale il compito di definire le materie, i contenuti, i criteri e le modalità di svolgimento di dette verifiche;

Vista la deliberazione n. 6 del 30 maggio 2017, modificata e integrata con deliberazione n. 3 del 25 giugno 2019, relativa ai requisiti del responsabile tecnico, alle materie e ai contenuti delle verifiche, la quale ha stabilito che i responsabili tecnici delle imprese iscritte alla data del 16 ottobre 2017 possono continuare a svolgere la propria attività in regime transitorio per cinque anni, e che gli stessi possono sostenere la verifica di aggiornamento a partire dal 2 gennaio 2021;

Vista la deliberazione n. 4 del 25 giugno 2019, recante criteri e modalità di svolgimento delle verifiche di idoneità per i responsabili tecnici;

Vista, altresì la deliberazione, n. 1 del 10 marzo 2021, relativa al regime transitorio dei requisiti dei responsabili tecnici delle imprese e degli enti già iscritti alla data di entrata in vigore della nuova disciplina relativa al responsabile tecnico;

Considerato che, ai sensi dell’articolo 1, numero 9, lettera z), del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», recepito con circolare dell’Albo n. 12 del 9 novembre 2020, sono state sospese le verifiche d’idoneità;
Visto che, ai sensi dell’art. 10, comma 9, della legge 28 maggio 2021, n. 76, è consentito lo svolgimento in presenza di procedure selettive di concorsi pubblici nel rispetto di linee guida validate dal Comitato Tecnico-Scientifico di cui all’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020 n. 630;

Visto, altresì, che, ai sensi dell’articolo 10 del decreto legge 18 maggio 2021, n. 65, è consentito lo svolgimento dei corsi di formazione pubblici e privati anche in presenza, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020;

Ritenuto che la verifica d’idoneità per gli aspetti organizzativi è assimilabile ad una procedura pubblica di selezione concorsuale e inoltre si può configurare come l’azione conclusiva di un percorso formativo;

Considerato che il Comitato nazionale nel ritenere necessario agevolare l’attività delle imprese nel particolare contesto dell’emergenza sanitaria ed economica, nella seduta del 3 giugno 2021 ha disposto che debbano essere rapidamente riprogrammate le verifiche per l’idoneità allo svolgimento delle funzioni di responsabile tecnico delle imprese iscritte, anche con l’introduzione di sessioni straordinarie da effettuarsi in tempi brevi secondo le disposizioni della presente deliberazione e nel rispetto di quanto previsto dal Protocollo del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri 15 aprile 2021 n. 25239 per lo svolgimento dei concorsi pubblici;

DELIBERA

Articolo 1

(Sessioni straordinarie delle verifiche d’idoneità per responsabili tecnici)

1. In deroga all’art. 1 e all’art. 2, commi 1 e 5, della deliberazione n. 4 del 25 giugno 2019 sono previste sessioni straordinarie di verifica d’idoneità per responsabili tecnici. Le Sezioni regionali e provinciali dell’Albo nazionale gestori ambientali che intendano svolgere una sessione straordinaria comunicano entro dieci giorni dall’entrata in vigore della presente delibera alla segreteria del Comitato nazionale le date compatibili con le condizioni previste al successivo comma 4 e la sede della verifica.

2. Il calendario delle sessioni straordinarie è pubblicato sul sito www.albonazionalegestoriambientali.it con indicazione della data di apertura delle iscrizioni per ogni Sezione regionale e provinciale.
3. La domanda di iscrizione alla verifica, a pena di inammissibilità, deve essere inviata esclusivamente per via telematica entro il termine di dieci giorni previsti per l’apertura delle iscrizioni. Entro i successivi dieci giorni si procederà alla convocazione dei candidati.

4. Ogni sessione straordinaria prevede un’iscrizione a numero chiuso per un numero massimo di candidati compatibile con il numero di giornate nelle quali si ha disponibilità della struttura ospitante e con l’art. 10, comma 9, della L. 28 maggio 2021 n. 76 nel rispetto delle linee guida validate dal Comitato Tecnico- Scientifico di cui all’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020 n. 630.

Articolo 2

(Sessioni di recupero)

Le Sezioni regionali e provinciali, che per le misure adottate per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno dovuto rinviare le verifiche per le quali erano state già raccolte le domande d’iscrizione possono, a partire dal 01 luglio 2021, programmare nuovamente la relativa seduta dandone comunicazione ai candidati secondo le tempistiche e le modalità previste dall’articolo 5 della deliberazione n. 4 del 25 giugno 2019 nel rispetto delle condizioni previste dall’articolo 1, comma 4 della presente deliberazione.

Articolo 3

(Entrata in vigore)

La presente deliberazione entra in vigore dalla data della sua pubblicazione.

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