Revisione delle tabelle delle malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura

Circolare Inail n. 7 relativa al decreto interministeriale 10 ottobre 2023

(Revisione delle tabelle delle malattie professionali)

Il decreto interministeriale 10 ottobre 2023 (allegato 1) ha approvato la revisione delle tabelle delle malattie professionali nell'industria e nell'agricoltura, di cui agli articoli 3 e 211 del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, che sostituiscono quelle precedentemente approvate con decreto interministeriale 9 aprile 2008. Qui di seguito il testo integrale della circolare, mentre in coda l'elenco delle malattie professionali di riferimento contenuto nell'allegato 1 al decreto interministeriale 10 ottobre 2023.

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Circolare n. 7 del 15 febbraio 2024

Oggetto

Revisione delle tabelle delle malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura. Decreto interministeriale 10 ottobre 2023.

Quadro normativo

  • Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124: “Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”. Articoli 3 e 211.
  • Decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministero per la sanità 18 aprile 1973: “Elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”.
  • Decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1975, n. 482: “Modificazioni e integrazioni alle tabelle delle malattie professionali nell'industria e nell'agricoltura, allegati numero 4 e 5 al Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124”.
  • Decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 1994, n. 336: “Regolamento recante le nuove tabelle delle malattie professionali nell'industria e nell'agricoltura”.
  • Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38: “Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, articolo 10”. 2
  • Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della salute, 9 aprile 2008: “Nuove tabelle delle malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura”.
  • Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, 12 dicembre 2018, concernente la ricostituzione della Commissione scientifica per l’elaborazione e la revisione periodica dell’elenco delle malattie professionali presso l’Inail.
  • Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, 10 ottobre 2023: “Revisione delle tabelle delle malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura, di cui agli articoli 3 e 211 decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965”.
  • Circolare Inail 8 giugno 1994 n. 19: “D.P.R. n. 336 del 13 aprile 1994. Nuove tabelle delle malattie professionali in industria e in agricoltura”.
  • Lettera Direzione centrale prestazioni, Sovrintendenza medica generale e Avvocatura generale Inail del 16 febbraio 2006, protocollo n. 7876/bis: “Criteri da seguire per l'accertamento della origine professionale delle malattie denunciate”.
  • Circolare Inail 24 luglio 2008, n. 47: “Nuove tabelle delle malattie professionali nell'industria e nell'agricoltura. D.M. 9 aprile 2008”.

Premessa

Il decreto interministeriale 10 ottobre 2023 (Allegato 1) ha approvato la revisione delle tabelle delle malattie professionali nell'industria e nell'agricoltura, di cui agli articoli 3 e 211 del Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, che sostituiscono quelle precedentemente approvate con decreto interministeriale 9 aprile 2008. Le nuove tabelle sono state elaborate a conclusione dei lavori di aggiornamento di quelle precedenti da parte della Commissione scientifica, costituita ai sensi dell’articolo 10 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38. (1)

Caratteristiche generali delle nuove tabelle e principali modifiche

Le nuove tabelle conservano la struttura a tre colonne che ricalca quella delle tabelle precedentemente in vigore. Al riguardo si rappresenta che affinché la malattia professionale venga qualificata come tabellata devono essere rispettati contemporaneamente i contenuti delle tre colonne, riferiti alla malattia stessa.

✓ Nella prima colonna sono elencate le malattie raggruppate per agente causale. Le malattie nosologicamente definite sono identificate dal codice ICD-10 (International statistical classification of diseases and related health problems 10th Revision).

✓ Nella seconda colonna è indicata, per la gran parte delle malattie, la locuzione “lavorazioni che espongono all'azione di…”, seguita dall’indicazione dell’agente causale al quale riferire la malattia tabellata. Per alcune malattie è invece precisata la specifica lavorazione, come per esempio nell’ipoacusia da rumore.

✓ Nella terza colonna, infine, è riportato, come per le precedenti tabelle, il periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione della lavorazione.

Sul piano operativo, pertanto, a fronte della richiesta di riconoscimento di una malattia professionale “tabellata”, la presunzione legale d'origine opera laddove siano accertate contemporaneamente:

• l'esistenza della patologia nosologicamente indicata;

• l'adibizione abituale e sistematica alla lavorazione indicata in tabella;

• la manifestazione della malattia entro il periodo massimo di indennizzabilità.

L'Inail potrà superare la presunzione legale d'origine professionale della patologia certificata solo ed esclusivamente dimostrando una o più delle seguenti condizioni:

✓ l’assenza o la non corrispondenza della patologia nosologicamente indicata in tabella;

✓ che il lavoratore non abbia svolto in maniera abituale e sistematica la lavorazione tabellata;

✓ che il lavoratore non sia stato esposto concretamente all'azione dell’agente causale connesso alla lavorazione tabellata, in misura idonea a cagionare la patologia accertata;

✓ che la patologia sia riconducibile in via diretta ed esclusiva ad altra causa extralavorativa;

✓ che la malattia si sia manifestata oltre il periodo massimo di indennizzabilità. Di fatto, la manifestazione2 della malattia oltre il periodo massimo di indennizzabilità esclude la possibilità di riconoscerla come tabellata (3) .

Le principali modifiche apportate nella nuova formulazione delle tabelle sono le seguenti:

✓ eliminazione nella prima colonna della sottovoce “altre malattie ……” a seguito del rilievo statistico di una sostanziale carenza di denunce relative a tali casi. In definitiva restano tabellate esclusivamente le malattie elencate;

✓ eliminazione della voce relativa all’Anchilostomiasi, unica malattia professionale da agenti biologici presente nelle precedenti tabelle dell’industria e dell’agricoltura. Come peraltro precisato in più occasioni dall’Inail, anche di recente per i casi di infezioni da SARS-CoV-2, le patologie infettive sono inquadrate, per l’aspetto assicurativo, nella categoria degli infortuni sul lavoro e non delle malattie professionali: in questi casi, infatti, la causa violenta è equiparata a quella virulenta (4);

✓ introduzione del termine cronico per quelle patologie che possono avere manifestazioni sia croniche sia acute secondo il principio generale che la malattia professionale prevede l’azione dell’agente patogeno diluito nel tempo;

✓ l’aggettivazione non occasionale presente nella precedente tabellazione è stata sostituita con la locuzione abituale e sistematica in accordo ai principi definiti nella circolare Inail del 24 luglio 2008, n. 47, ove si chiarisce che, secondo la pronuncia della Corte di Cassazione l’adibizione può ritenersi non occasionale quando costituisca una componente abituale e sistematica dell’attività professionale dell’assicurato e sia quindi intrinseca alle mansioni che lo stesso è tenuto a prestare. Accanto al requisito della non occasionalità, le previsioni tabellari richiedono che l’assicurato sia stato addetto alla lavorazione in maniera prolungata ossia in modo duraturo, per un periodo di tempo sufficientemente idoneo a causare la patologia;

✓ è stato inserito il termine maligno per rafforzare nelle specifiche voci l'esclusione delle patologie tumorali benigne (per esempio mesotelioma maligno). Sono state inoltre inserite le seguenti patologie neoplastiche: tumore maligno della laringe e carcinoma del polmone tra le malattie causate da esposizione a nebbie e vapori di acido solforico e altri acidi inorganici forti, l’epatocarcinoma tra le malattie causate da cloruro di vinile, il tumore maligno della laringe e dell’ovaio tra le malattie da asbesto, il carcinoma del nasofaringe tra le malattie causate da polveri di legno e il tumore maligno del polmone tra le malattie causate da esposizione a radon. Sono stati inoltre specificati i tumori causati da radiazioni ionizzanti.

Efficacia nel tempo

Il decreto interministeriale del 10 ottobre 2023 ha efficacia dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del 18 novembre 2023, n. 270. Per effetto della suddetta pubblicazione, pertanto, il nuovo sistema tabellare si applica alle fattispecie denunciate a partire dal 19 novembre 2023. Per i casi rientranti nel precedente sistema e non previsti nel nuovo – per tipologia della malattia o della lavorazione o per differente periodo massimo di indennizzabilità - per i quali l'assicurato abbia già presentata la richiesta di riconoscimento anche tramite l’invio della certificazione medica (5) , tuttora in corso di istruttoria, continua a essere applicata la normativa in vigore al momento della presentazione della domanda.

È tuttavia evidente che, essendo l'aggiornamento delle tabelle la risultanza di acquisizioni scientifiche, che ben potrebbero comunque supportare la domanda del lavoratore in ordine alla prova del nesso di causalità, in applicazione del generale principio del favor lavoratoris, per i casi non rientranti nel precedente sistema tabellare e previsti invece nel nuovo, per i quali l'assicurato abbia già presentato domanda attualmente in trattazione, si dovrà procedere come segue:

✓ per i casi in istruttoria per il riconoscimento della malattia, per i quali non è stato emesso alcun provvedimento, dovranno essere applicate le nuove tabelle;

✓ per i casi di opposizione ex articolo 104 del Testo unico approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, ancora in istruttoria dovranno essere applicate le nuove tabelle;

✓ per i casi relativamente ai quali pende contenzioso giudiziario, le Avvocature territoriali valuteranno, in relazione allo stato del giudizio, l'opportunità di sollecitare il riesame della fattispecie alla luce delle nuove tabelle e degli elementi di prova acquisiti al giudizio al fine dell'adozione di un provvedimento di riconoscimento della patologia da adottarsi in sede di autotutela;

✓ per i casi definiti con sentenza di rigetto passata in giudicato o prescritti non potrà essere effettuato alcun riesame. Nessuna problematica si pone, infine, con riferimento all'entrata in vigore delle nuove tabelle per i casi in istruttoria per revisione, ricaduta e richieste di cure termali, ausili e protesi, che non attengono all'accertamento della malattia già riconosciuta.

(Revisione delle tabelle delle malattie professionali)

(1) Articolo 10 Malattie professionali

1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, è costituita una commissione scientifica per l'elaborazione e la revisione periodica dell'elenco delle malattie di cui all'articolo 139 e delle tabelle di cui agli articoli 3 e 211 del testo unico, composta da non più di quindici componenti in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, del Ministero della sanità, del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'Istituto superiore della sanità, del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), dell'Istituto italiano di medicina sociale, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dell'INAIL, dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA), nonché delle Aziende sanitarie locali (ASL) su designazione dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Con il medesimo decreto vengono stabilite la composizione e le norne di funzionamento della commissione stessa.

2. Per l'espletamento della sua attività la commissione si può avvalere della collaborazione di istituti ed enti di ricerca.

3. Alla modifica e all'integrazione delle tabelle di cui agli articoli 3 e 211 del testo unico, si fa luogo, su proposta della commissione di cui al comma 1, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, sentite le organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative.

4. Fermo restando che sono considerate malattie professionali anche quelle non comprese nelle tabelle di cui al comma 3 delle quali il lavoratore dimostri l'origine professionale, l'elenco delle malattie di cui all'articolo 139 del testo unico conterrà anche liste di malattie di probabile e di possibile origine lavorativa, da tenere sotto osservazione ai fini della revisione delle tabelle delle malattie professionali di cui agli articoli 3 e 211 del testo unico. Gli aggiornamenti dell'elenco sono effettuati con cadenza annuale con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su proposta della commissione di cui al comma 1. La trasmissione della copia della denuncia di cui all'articolo 139, comma 2, del testo unico e successive modificazioni e integrazioni, è effettuata, oltre che alla azienda sanitaria locale, anche alla sede dell'istituto assicuratore competente per territorio.

5. Ai fini del presente articolo, è istituito, presso la banca dati INAIL, il registro nazionale delle malattie causate dal lavoro ovvero ad esso correlate. Al registro possono accedere, in ragione della specificità di ruolo e competenza e nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, oltre la commissione di cui al comma 1, le strutture del Servizio sanitario nazionale, le direzioni provinciali del lavoro e gli altri soggetti pubblici cui, per legge o regolamento, sono attribuiti compiti in materia di protezione della salute e di sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

(2) In base all’articolo 135 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, la malattia comportante astensione dal lavoro deve ritenersi manifestata dal primo giorno di completa astensione; viceversa, la malattia non comportante astensione dal lavoro ovvero manifestatasi dopo la cessazione del lavoro rischioso, si intende verificata dal giorno della presentazione all’Inail della denuncia. Con sentenza del 26 febbraio 1988, n. 206, la Corte Costituzionale ha però stabilito che se la malattia non comporta astensione dal lavoro, la stessa deve considerarsi verificata dal giorno in cui un fatto o un insieme di fatti (che di solito coincidono con gli accertamenti del medico di fiducia, o di un ospedale, o di una struttura sanitaria specializzata, ecc.) rendono il lavoratore consapevole, secondo criteri di normale conoscibilità, di essere affetto da malattia di probabile origine professionale incidente sulla sua integrità psico-fisica e, quindi, lo mettono nelle condizioni di esercitare il suo diritto alla rendita. Nessuna conseguenza, invece, si ha sulla decorrenza della rendita, che deve comunque essere corrisposta dalla data di segnalazione del caso all’Inail. Per ulteriori dettagli si rinvia alla circolare Inail 12 maggio 1988, n. 23: Sentenze n. 179 del 10 febbraio 1988 e n. 206 dell’11 febbraio 1988 della Corte Costituzionale. Modifica del sistema di assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali.

(3) Circolare Inail 12 maggio 1988, n. 23: Sentenze n. 179 del 10 febbraio 1988 e n. 206 dell’11 febbraio 1988 della Corte Costituzionale. Modifica del sistema di assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali.

(4) Circolare Inail 3 aprile 2020, n. 13: Sospensione dei termini di prescrizione e decadenza per il conseguimento delle prestazioni Inail. Tutela infortunistica nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro. Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”. Articolo 34, commi 1 e 2; articolo 42 commi 1 e 2.

(5) Articolo 53 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, come modificato dall’articolo 21, comma 1, lett. b), n. 1, n. 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151. […] La denuncia delle malattie professionali deve essere trasmessa sempre con le modalità di cui all’art. 13 dal datore di lavoro all’Istituto assicuratore, corredata dei riferimenti al certificato medico già trasmesso per via telematica al predetto Istituto direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio, entro i cinque giorni successivi a quello nel quale il prestatore d’opera ha fatto denuncia al datore di lavoro della manifestazione della malattia. Il certificato medico deve contenere, oltre l’indicazione del domicilio dell’ammalato e del luogo dove questi si trova ricoverato, una relazione particolareggiata della sintomatologia accusata dall’ammalato stesso e di quella rilevata dal medico certificatore. I medici certificatori hanno l’obbligo di fornire all’Istituto assicuratore tutte le notizie che esso reputi necessarie. Nella denuncia debbono essere, altresì, indicati le ore lavorate e il salario percepito dal lavoratore assicurato nei quindici giorni precedenti quello dell’infortunio o della malattia professionale. […] Qualunque medico presti la prima assistenza a un lavoratore infortunato sul lavoro o affetto da malattia professionale è obbligato a rilasciare certificato ai fini degli obblighi di denuncia di cui al presente articolo e a trasmetterlo esclusivamente per via telematica all’Istituto assicuratore. (6) Ogni certificato di infortunio sul lavoro o di malattia professionale deve essere trasmesso esclusivamente per via telematica all’Istituto assicuratore, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio, contestualmente alla sua compilazione.

Allegati

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