Definito l'iter per il rilascio dell'autorizzazione all'impianto di riciclaggio e per la comunicazione, da parte del proprietario della nave, dell'intenzione di procedere alla demolizione
Definite le procedure per il riciclaggio delle navi con la pubblicazione del decreto del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 12 ottobre 2017 sulla Gazzetta Ufficiale del 24 ottobre 2017, n. 249. In particolare, il provvedimento mette a punto:
- i compiti dell'autorità competente e dell'amministrazione, individuate dall'articolo 2 dello stesso decreto rispettivamente nel Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali e il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne e nel Comando generale del corpo delle capitanerie di porto;
- le procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'impianto di riciclaggio e per la comunicazione, da parte del proprietario della nave, dell'intenzione di procedere alla demolizione.
Di seguito il testo del decreto del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 12 ottobre 2017, disponibile anche in pdf alla fine della pagina.
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Decreto del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 12 ottobre 2017
Disciplina delle procedure autorizzative per il riciclaggio delle navi. (17A07148)
in Gazzetta Ufficiale del 24 ottobre 2017, n. 249
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE
Visto il regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 23 aprile 2009, relativo alle disposizioni e alle norme
comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di
controllo delle navi;
Vista la direttiva n. 2008/98/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga
alcune direttive;
Visto il regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 29 novembre 2013, relativo al riciclaggio delle navi
che modifica il regolamento (CE) n. 1013/2006 e la direttiva
2009/16/CE;
Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e successive
modificazioni, recante codice della navigazione;
Vista la legge 14 giugno 1989, n. 234, e successive modificazioni,
recante disposizioni concernenti l'industria navalmeccanica e
armatoriale e provvedimenti a favore della ricerca applicata al
settore navale;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,
recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a
norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, e successive
modificazioni, recante attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa
agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi
e i residui del carico;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni, recante norme in materia ambientale;
Visto il decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53, e successive
modificazioni, concernente attuazione della direttiva 2009/16/CE
recante norme internazionali per la sicurezza delle navi, la
prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a
bordo per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano
nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri;
Visto il decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, e successive
modificazioni, recante attuazione della direttiva 2009/15/CE relativa
alle disposizioni e alle norme comuni per gli organismi che
effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le
pertinenti attivita' delle amministrazioni marittime;
Visto il decreto del Ministero della marina mercantile 18 febbraio
1992, n. 280, concernente il regolamento recante disposizioni
applicative del titolo IV della legge 14 giugno 1989, n. 234, in
materia di albi speciali delle imprese navalmeccaniche, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 9 maggio 1992, n.
107;
Decreta:
Art. 1
Finalita' e ambito di applicazione
1. In attuazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n.
1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre
2013, il presente decreto disciplina le procedure relative
all'autorizzazione per il riciclaggio delle navi, in conformita' alle
disposizioni stabilite dal medesimo regolamento.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, si intende per:
a) autorita' competente: il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti - Direzione generale per la vigilanza sulle autorita'
portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per
vie d'acqua interne - quale autorita' governativa responsabile degli
impianti di riciclaggio delle navi, relativamente a tutte le
operazioni nel territorio di giurisdizione;
b) Ministero: Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare quale autorita' governativa in ordine alle
funzioni di indirizzo nelle materie di propria competenza;
c) amministrazione: il Comando generale del corpo delle
capitanerie di porto, quale autorita' governativa responsabile dei
compiti attinenti alle navi battenti bandiera italiana o alle navi
che operano sotto l'autorita' dello Stato;
d) autorita' marittime locali: gli uffici marittimi in
conformita' delle attribuzioni loro conferite dall'art. 17 del codice
della navigazione;
e) regolamento: il regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativo al
riciclaggio delle navi;
f) impianto di riciclaggio delle navi: ogni cantiere navale di
demolizione iscritto all'albo speciale dei demolitori di cui al
decreto del Ministro della marina mercantile 18 febbraio 1992, n.
280, nonche' un impianto ubicato sul territorio nazionale che svolge
attivita' di riciclaggio delle navi e che ottempera agli obblighi di
cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, laddove compatibili
con le disposizioni del citato regolamento;
g) operatore dell'impianto di riciclaggio: una persona fisica o
giuridica che, in virtu' di titolo idoneo, ha l'effettiva gestione
dell'impianto di riciclaggio, ovvero un soggetto da essa delegato;
h) organismo riconosciuto: qualsiasi organismo riconosciuto di
cui al decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104;
i) riciclaggio delle navi: attivita' di demolizione completa o
parziale di una nave in un impianto di demolizione, al fine di
recuperare componenti e materiali da ritrattare, preparare per il
riutilizzo o riutilizzare, garantendo anche la gestione dei materiali
pericolosi, comprendenti le operazioni connesse quali lo stoccaggio e
il trattamento dei componenti e materiali sul sito, a esclusione
dell'ulteriore trattamento o smaltimento in impianti separati dei
citati materiali pericolosi.
Art. 3
Compiti dell'autorita' competente e dell'amministrazione
1. L'autorita' competente:
a) istituisce l'elenco degli impianti di riciclaggio delle navi
da essa autorizzati, ai sensi dell'art. 14 del regolamento e ne cura
l'aggiornamento;
b) individua i soggetti di cui all'art. 19 del regolamento;
c) redige la relazione di cui all'art. 21 del regolamento e ne
cura l'invio alla Commissione europea;
d) assicura la collaborazione, a livello bilaterale o
multilaterale, al fine di facilitare la prevenzione e
l'individuazione di possibili violazioni del regolamento, e, a tal
fine, individua e notifica i nominativi dei propri funzionari addetti
all'attivita' di collaborazione;
e) comunica alla Commissione europea gli elementi necessari per
l'istituzione e l'aggiornamento dell'elenco europeo degli impianti di
riciclaggio di cui all'art. 16 del regolamento;
f) stabilisce i requisiti generali per l'approvazione dei piani
di riciclaggio delle navi, acquisito il parere del Ministero
limitatamente alla gestione dei rifiuti che ne derivano.
2. L'amministrazione:
a) vigila sulla corretta applicazione del regolamento, adottando
le occorrenti misure;
b) svolge, anche avvalendosi di un organismo riconosciuto, le
attribuzioni individuate dal presente decreto;
c) autorizza gli organismi tra quelli riconosciuti.
3. Per lo svolgimento delle funzioni di cui ai commi 1 e 2,
l'autorita' competente e l'amministrazione acquisiscono informazioni
e documentazione da qualsiasi soggetto interessato.
4. Le verifiche e le ispezioni alle navi di cui all'art. 8 del
regolamento sono svolte dagli organismi riconosciuti autorizzati
dall'amministrazione.
Art. 4
Autorizzazione all'impianto di riciclaggio delle navi
1. L'autorita' competente, acquisito il parere del Ministero per i
profili di competenza, rilascia ai cantieri navali iscritti nell'albo
dei demolitori l'autorizzazione a svolgere l'attivita' di riciclaggio
delle navi, ai sensi dell'art. 14 del regolamento.
Art. 5
Invio di una nave alla demolizione e approvazione
del piano di riciclaggio della nave
1. Il proprietario che intende procedere alla demolizione della
nave, ai sensi dell'art. 160 del codice della navigazione e dell'art.
6 del regolamento, deve farne dichiarazione all'ufficio marittimo di
iscrizione, indicando l'impianto di riciclaggio. L'ufficio marittimo
di cui al primo periodo immediatamente trasmette le informazioni
ricevute e quelle indicate all'art. 7, paragrafo 4, del regolamento:
a) al capo del compartimento marittimo che approva il piano di
riciclaggio della nave;
b) all'autorita' marittima nel cui ambito territoriale ha sede
l'impianto di riciclaggio, ai fini dell'attivita' di controllo.
Art. 6
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei
compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 7
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
