Riciclaggio delle navi: la delega dei compiti di certificazione

L'accordo tra l'American Bureau of Shipping e il corpo delle Capitanerie di porto nel decreto del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 9 ottobre 2020

Riciclaggio delle navi: la delega dei compiti di certificazione all'American Bureau of Shipping, da parte del corpo delle Capitanerie di porto, è il contenuto del decreto del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 9 ottobre 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 ottobre 2020, n. 257.

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L'allegato al decreto fissa, tra gli altri:

  • le condizioni generali;
  • i termini per audit e verifiche;
  • gli obblighi di riservatezza;
  • i profili di responsabilità;
  • le condizioni per la sospensione e la revoca dell'autorizzazione.

Di seguito il testo del decreto del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 9 ottobre 2020.

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Decreto del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 9 ottobre 2020 

Approvazione dell'accordo per la delega dei compiti di certificazione
statutaria al American Bureau of Shipping per le navi  registrate  in
Italia,  come  previsto  dal  regolamento  (UE)  n.   1257/2013   del
Parlamento europeo e del Consiglio del 29 novembre 2013  relativo  al
riciclaggio  delle  navi  e  che  modifica  il  regolamento  (CE)  n.
1013/2006 e la direttiva 2009/16/CE. (20A05542)
(in Gazzetta Ufficiale del 17 ottobre 2020, n. 257)

 

IL COMANDANTE GENERALE

del corpo delle capitanerie di porto

 

Visto il  regio  decreto  30  marzo  1942,  n.  327,  e  successive

modificazioni,  recante   codice   della   navigazione   e   relativo

regolamento di esecuzione;

Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616 «Sicurezza della navigazione e

della vita umana in mare»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e  successive  modificazioni,

recante nuove norme in materia di procedimento  amministrativo  e  di

diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8  novembre  1991,

n.  435  «Approvazione  del  regolamento  per  la   sicurezza   della

navigazione e della vita umana in mare»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  e  successive

modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione  del  Governo,  a

norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1999,  recante  ampliamento

delle normative e delle metodologie tecniche per  gli  interventi  di

bonifica, ivi compresi quelle per rendere innocuo l'amianto, previsti

dall'art. 5, comma 1, lettera f), della legge 27 marzo 1992, n.  257,

recante norme relative alla cessazione dell'impiego di amianto;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  e  successive

modificazioni, recante norme in materia ambientale;

Visto il regolamento (CE) n. 336/2006 del Parlamento europeo e  del

Consiglio del 15 febbraio 2006, sull'attuazione nella  comunita'  del

codice internazionale di gestione della sicurezza  e  che  abroga  il

regolamento (CE) n. 3051/95 del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e  del

Consiglio del 23 aprile 2009, relativo alle disposizioni e alle norme

comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le  visite  di

controllo delle navi;

Vista la circolare IMO  MSC/Circ.710  -  MEPC/Circ.307  relativa  a

«Minimum standards for recognized organizations acting on  behalf  of

the administration»;

Visto il decreto  legislativo  3  dicembre  2010,  n.  205  recante

attuazione della direttiva n. 2008/98/CE del Parlamento europeo e del

Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti;

Visto il decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104,  e  successive

modificazioni,  recante  attuazione  della  direttiva  n.  2009/15/CE

relativa alle disposizioni e alle norme comuni per gli organismi  che

effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per  le

pertinenti attivita' delle amministrazioni marittime;

Visto il decreto legislativo  6  settembre  2011,  n.  164  recante

attuazione della direttiva n. 2009/21/CE relativa al  rispetto  degli

obblighi dello Stato di bandiera;

Viste le linee guida dell'International maritime organization (IMO)

sulle visite e certificazioni «2012 Guidelines  for  the  survey  and

certification of ships under Hong Kong convention»  adottate  con  la

risoluzione MEPC.222(64) del 5 ottobre 2012;

Visto il regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del

Consiglio del 29 novembre 2013, relativo al riciclaggio delle navi  e

che modifica il regolamento (CE)  n.  1013/2006  e  la  direttiva  n.

2009/16/CE;

Viste le linee guida dell'International maritime organization (IMO)

sulla compilazione dell'inventario  dei  materiali  pericolosi  «2015

Guidelines  for  the  development  of  the  inventory  of   hazardous

materials» adottate con la risoluzione MEPC.269 (68)  del  15  maggio

2015;

Vista la decisione di esecuzione (EU) n. 2016/2321 del 19  dicembre

2016  concernente  il  formato  del  certificato  di   idoneita'   al

riciclaggio rilasciato a norma del regolamento (UE) n. 1257/2013  del

Parlamento europeo e del  Consiglio  relativo  al  riciclaggio  delle

navi;

Vista la decisione di esecuzione (EU) n. 2016/2322 del 19  dicembre

2016 concernente il formato della dichiarazione di completamento  del

riciclaggio della nave di cui al regolamento (UE)  n.  1257/2013  del

Parlamento europeo e del  Consiglio  relativo  al  riciclaggio  delle

navi;

Vista la decisione di esecuzione (EU) n. 2016/2325 del 19  dicembre

2016 concernente il formato del certificato  relativo  all'inventario

dei materiali pericolosi rilasciato a norma del regolamento  (UE)  n.

1257/2013  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  relativo   al

riciclaggio delle navi;

Visto il decreto  interministeriale  12  ottobre  2017  recante  la

disciplina delle procedure autorizzative  per  il  riciclaggio  delle

navi;

Visto il decreto dirigenziale 27 maggio 2019 recante la  disciplina

relativa al «Riciclaggio delle navi -  Istruzioni  operative  per  la

vigilanza, le visite ed il rilascio dei certificati alla nave nonche'

per le autorizzazioni all'organismo riconosciuto di  cui  all'art.  3

del decreto interministeriale 12 ottobre 2017»;

Considerato  che  il  American  bureau  of  shipping  e'  organismo

riconosciuto autorizzato ed affidato ai sensi dell'art. 1,  comma  2,

lettere a) e b) del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104,  come

modificato  dal  decreto  legislativo  12  novembre  2015,  n.   190,

attuativo della direttiva n. 2009/15/CE relativa alle disposizioni ed

alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e  le

visite di controllo delle navi e per le  pertinenti  attivita'  delle

amministrazioni  marittime,  come  modificata  dalla   direttiva   di

esecuzione n. 2014/111/UE;

Considerato quindi che il American  bureau  of  shipping  e'  stato

ritenuto  in  possesso   dei   requisiti   tecnico-professionali   ed

organizzativi necessari  allo  svolgimento  dei  compiti  autorizzati

dall'accordo allegato al presente decreto;

Considerato che il Comando generale del Corpo delle capitanerie  di

porto, quale  amministrazione,  deve  assicurare,  nell'ambito  delle

proprie competenze, il corretto adempimento degli obblighi  derivanti

dagli accordi internazionali, comunitari e nazionali  in  materia  di

riciclaggio dei materiali pericolosi a bordo delle navi;

Ritenuto  necessario  da  parte  dell'amministrazione  definire   e

delegare agli organismi autorizzati e affidati le attivita'  previste

nell'ambito di  applicazione  del  regolamento  stesso,  al  fine  di

consentire la corretta  applicazione  delle  norme  sopra  richiamate

nonche' esplicitare le attivita' che devono essere  poste  in  essere

durante l'intero ciclo di  vita  della  nave,  fino  all'avvio  della

stessa al riciclaggio;

Vista l'istanza del American bureau of shipping assunta a prot.  n.

86963 in data 28 giugno 2019 e sue successive integrazioni assunte  a

prot. n. 106329 in data 25 settembre 2020 con tutta la documentazione

allegata tesa ad ottenere l'autorizzazione ad operare come  organismo

riconosciuto-autorizzato ai sensi  di  quanto  disposto  dal  decreto

dirigenziale n. 450/2019 in data 27 maggio 2019;

 

Decreta:

                               Art. 1

Il American bureau of shipping e' autorizzato ad espletare tutte le

attivita'  di  cui  al  regolamento  n.  1257/2013  ed   al   decreto

dirigenziale n. 450/2019 del 27 maggio 2019, compreso  l'insieme  dei

controlli, esami ed accertamenti tecnici e  documentali  propedeutici

al rilascio, per conto dell'amministrazione,  dei  certificati  delle

navi registrate in Italia rientranti nel campo  di  applicazione  del

regolamento.

                               Art. 2

Le  modalita'  e  le  condizioni  di  svolgimento  dei  compiti  di

certificazione  statutaria  di  cui  all'art.  1   sono   specificate

nell'accordo, sottoscritto tra il Comando generale  del  Corpo  delle

capitanerie  di  porto  -  Guardia  costiera  del   Ministero   delle

infrastrutture e dei  trasporti  e  l'organismo  American  bureau  of

shipping, che costituisce parte integrante del presente decreto.

                               Art. 3

Il presente decreto,  unitamente  all'accordo  che  ne  costituisce

parte integrante, sono  pubblicati  nella  Gazzetta  Ufficiale  della

Repubblica  italiana  ed  entra  in  vigore  il   trentesimo   giorno

successivo a quello di pubblicazione.

                                                             Allegati

Accordo per la delega dei compiti di certificazione  statutaria,  per

  le navi registrate in Italia, come previsto dal regolamento (UE) n.

  1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio  del  20  novembre

  2013  relativo  al  riciclaggio  delle  navi  e  che  modifica   il

  regolamento (CE) n. 1013/2006 e la direttiva n. 2009/16/CE

            tra

                         il Comando generale

                del Corpo delle capitanerie di porto

                                  e

        l'organismo riconosciuto American bureau of shipping

 

Premessa.

1. Il presente accordo e' stipulato in conformita' al regolamento

(UE) n. 1257/2013 del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  del  20

novembre 2013 «relativo al riciclaggio delle navi e che  modifica  il

regolamento (CE) n. 1013/2006  e  la  direttiva  n.  2009/16/CE»  (di

seguito denominato per  brevita'  «Regolamento»)  ed  alla  normativa

nazionale vigente - in particolare ai sensi dell'art. 3, comma 2  del

decreto del Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti  del  12

ottobre 2017 e del decreto dirigenziale n. 450 del 27 maggio 2019 (di

seguito denominato per brevita' «d.d. n. 450/2019»).

2. E' stato predisposto  sulla  base  del  modello  di  cui  alla

circolare IMO MSC/Circ.710 - MEPC/Circ.307 ed in conformita' a quanto

previsto dalle seguenti risoluzioni IMO:

A.739(18) relativa alle «Linee guida per l'autorizzazione degli

organismi riconosciuti che operano per conto delle  amministrazioni»,

come emendata dalla risoluzione MSC.208(81);

A.789(19)  relativa  alle  «Specificazioni  sulle  funzioni  di

certificazione e visite degli organismi riconosciuti che operano  per

conto dell'amministrazione»;

MSC.349(92) ed MEPC.237(65) relative ad  «Adozione  del  codice

per gli organismi riconosciuti (RO Code)»;

A.1070(28) relativa all'«Implementazione degli  strumenti  IMO»

(III Code).

3. Il presente accordo e' valido tra:

il Comando generale del Corpo delle capitanerie  di  porto  (di

seguito:   «Amministrazione»   o,   quando   citato    congiuntamente

all'organismo riconosciuto in esame, «le parti»),  rappresentato  dal

Comandante  generale  pro  tempore  ammiraglio  ispettore  capo  (CP)

Giovanni Pettorino; e

l'organismo  riconosciuto  American  bureau  of  shipping   (di

seguito: «ABS» o, quando citato congiuntamente  al  Comando  generale

del Corpo delle  capitanerie  di  porto  «le  parti»),  rappresentato

dall'ing. Paolo Puccio, manager di ABS Italy s.r.l., il quale  agisce

in base alla procura speciale del 7 agosto 2020 da  parte  di  Joshua

Morgan La Vire, direttore e rappresentante legale di ABS Italy s.r.l.

4. L'ABS e' organismo riconosciuto ai sensi del regolamento  (CE)

n. 391/2009, relativo alle disposizioni e alle norme comuni  per  gli

organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo  delle

navi.

5. L'ABS e' organismo riconosciuto  autorizzato  ed  affidato  ai

sensi dell'art. 1, comma 2, lettere a) e b) del  decreto  legislativo

14 giugno 2011, n. 104, e successive  modifiche,  per  l'espletamento

dei compiti di ispezione e di controllo propedeutici al rilascio  dei

certificati statutari.

Le parti, come sopra individuate, convengono e  stipulano  quanto

segue.

                               Art. 1.

                               Oggetto

1. La finalita' del presente accordo e' quella di delegare al ABS

lo svolgimento delle attivita' di cui al decreto dirigenziale del  27

maggio  2019,  n.  450   propedeutiche   al   rilascio,   per   conto

dell'amministrazione, dei certificati alle navi registrate in Italia,

incluse  le  nuove  costruzioni  e  le  navi  che,   a   seguito   di

trasferimento, sono iscritte nei registri nazionali,  rientranti  nel

campo di applicazione del regolamento.

2.  Il  presente  accordo  definisce  lo  scopo,  i  termini,  le

condizioni, i requisiti e le attivita' di cooperazione tra le parti.

 

                               Art. 2.
                         Condizioni generali

1.   I   servizi   di   certificazione   statutaria   comprendono

l'autorizzazione al ABS, quale organismo riconosciuto-autorizzato  ai

sensi dell'art. 2, comma 1, lettera g)  del  d.d.  n.  450/2019,  dei

controlli, esami ed accertamenti tecnici e documentali delle navi  di

bandiera italiana, al fine di verificarne la conformita' ai requisiti

del  regolamento,  unitamente   alle   successive   modifiche,   alle

disposizioni nazionali e alle linee guida emanate  dall'International

maritime organization (IMO) e ai successivi emendamenti (di  seguito:

«strumenti applicabili»), nonche' al rilascio/rinnovo dei  pertinenti

certificati come  indicato  nell'appendice  1  allegata  al  presente

accordo ed il loro ritiro, previo consenso  dell'amministrazione,  in

caso di  accertamento  del  venir  meno  dei  relativi  requisiti  di

conformita'.

2. L'ABS, nell'espletamento dei compiti di ispezione e  controllo

di cui al punto 1, si impegna a cooperare  nelle  attivita'  di  flag

State e con gli ufficiali di controllo dello Stato di  approdo  anche

per  verificare  ed  agevolare,  in  tale  ultimo  caso,  per   conto

dell'amministrazione, l'eventuale rettifica delle deficienze rilevate

e delle altre irregolarita' accertate nonche' ad effettuare le visite

imposte in caso di diffida, fermo, allontanamento  o  esclusione  dai

porti o terminali offshore, ai sensi dell'art. 11 del regolamento.

3. Qualora una nave sia diffidata, fermata, allontanata o esclusa

da un porto estero, nei casi previsti dall'art. 11 del regolamento n.

1257/2017, l'amministrazione potra'  intraprendere  gli  accertamenti

ritenuti  necessari,  compresa  un'ispezione  a  bordo,  al  fine  di

identificarne  le  cause,  anche   con   riferimento   ad   eventuali

responsabilita' dell'organismo stesso e ferme restando  le  attivita'

previste al punto 2.

4. I servizi statutari resi ed i certificati rilasciati  dal  ABS

sono  accettati  come   servizi   resi   e   certificati   rilasciati

dall'amministrazione, a condizione  che  l'ABS  continui  ad  operare

secondo le disposizioni di cui al regolamento,  al  RO  Code  e  alle

pertinenti norme applicabili.

5. Eventuali ulteriori casistiche che non  rientrano  tra  quelle

previste nell'appendice 1 allegata al presente  accordo,  finalizzate

comunque  ad  assicurare  il  corretto  adempimento  degli   obblighi

derivati dal regolamento, e' valutata da  parte  dell'amministrazione

caso per caso e concordata con l'organismo stesso.

6. L'ABS si impegna a non intraprendere attivita' che possano dar

luogo a conflitti di interesse.

7. L'ABS mantiene una rappresentanza con  personalita'  giuridica

nel territorio dello Stato italiano.

 

                               Art. 3.

                           Interpretazioni

1. L'ABS riconosce che l'interpretazione del regolamento e  della

normativa che regola  i  servizi  oggetto  del  presente  accordo  e'

prerogativa dell'amministrazione e collabora alla sua definizione.

 

                               Art. 4.

                       Informazioni e contatti

1. L'ABS riferisce all'amministrazione  le  informazioni  con  la

frequenza concordata tra le parti, come indicato nell'appendice 2 del

presente accordo.

2. L'ABS garantisce all'amministrazione l'accesso, su  richiesta,

a tutti i piani, i documenti e i  rapporti  d'ispezione  che  formano

istruttoria per il rilascio dei certificati da  parte  dell'organismo

stesso, come specificato in appendice 2.

3. L'amministrazione fornisce  al  ABS  tutta  la  documentazione

necessaria per il raggiungimento degli scopi  previsti  dal  presente

accordo.

4. Le parti, nel riconoscere  l'importanza  della  collaborazione

tecnica nell'ambito  della  materia  oggetto  del  presente  accordo,

concordano di cooperare in tal senso, mantenendo un dialogo  efficace

anche attraverso dedicate riunioni.

5. I regolamenti, le norme e le istruzioni sono redatti in lingua

inglese, ferma restando  la  possibilita'  per  l'amministrazione  di

richiedere al ABS una traduzione in lingua  italiana  qualora  se  ne

ravvisi la necessita', mentre i modelli di rapporto  saranno  redatti

in lingua italiana ed inglese.

6.    L'ABS    e'    consapevole    dell'importanza     rivestita

dall'adempimento agli obblighi di informazione  di  cui  al  presente

articolo e specificati nell'appendice 2 del presente accordo, al fine

di  consentire  all'amministrazione  di  verificare  che  i   servizi

statutari  autorizzati  siano  svolti   regolarmente,   con   propria

soddisfazione e che il mancato rispetto di tali obblighi  giustifica,

da  parte  dell'amministrazione,  l'attivazione  della  procedura  di

sospensione della delega secondo le modalita' previste  dall'art.  11

del presente accordo.

7. I punti di contatto dell'amministrazione, cui l'ABS e'  tenuto

a riferire le  informazioni  di  cui  all'appendice  2  del  presente

accordo, sono i seguenti:

Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto

Reparto VI - Sicurezza della navigazione e marittima

2° Ufficio  -  Servizi  tecnici  di  sicurezza,  vigilanza  sul

mercato, normativa, qualita', flag State

viale dell'Arte n. 16 - 00144 - Roma

tel. 06.5908.1 - web: http://www.guardiacostiera.gov.it/ - pec:

cgcp@pec.mit.gov.it

8. I punti di contatto del ABS, cui  l'amministrazione  invia  le

proprie comunicazioni/documentazioni  di  cui  al  punto  3,  sono  i

seguenti:

absitaly@pcert.postecert.it

ABS Italy s.r.l.

via al Porto Antico n. 23 - 16128 - Genova

 

                               Art. 5.

                          Audit e verifiche

1. L'amministrazione verifica almeno una volta ogni quattro anni,

attraverso un team di auditors designati dalla stessa, che i  servizi

statutari di cui all'appendice 1 del presente accordo delegati al ABS

siano svolti con propria soddisfazione. In tale contesto un  apposito

piano di audit, predisposto dall'amministrazione, e'  sottoposto  per

condivisione al ABS con un anticipo di almeno trenta giorni  rispetto

alla data individuata per la verifica.

2. La frequenza degli audit  e'  determinata,  tra  l'altro,  dai

risultati delle verifiche  stesse;  in  ogni  caso,  il  periodo  che

intercorre tra una verifica e l'altra non  puo'  superare  i  quattro

anni.

3. L'amministrazione si riserva la facolta' di procedere, in ogni

tempo, ad ulteriori  verifiche  occasionali  sia  presso  gli  uffici

dell'organismo stesso che a bordo di navi da esso certificate  ovvero

presso strutture cantieristiche che riterra'  opportuno  ispezionare,

dando al ABS un preavviso scritto di almeno sette giorni.

4. Nel corso delle verifiche, l'ABS si impegna a sottoporre  agli

auditor dell'amministrazione  incaricati  delle  verifiche  tutte  le

informazioni  richieste  nonche'  le  pertinenti  istruzioni,  norme,

circolari  interne  e  linee  guida  e  ogni  altra  informazione   e

documentazione idonea a dimostrare  che  le  funzioni  delegate  sono

svolte dall'organismo stesso conformemente alla normativa in vigore.

5. Nel corso  delle  verifiche,  o  preliminarmente  se  ritenuto

necessario,   l'ABS   si   impegna   a   garantire    agli    auditor

dell'amministrazione incaricati delle verifiche l'accesso  al  «Libro

registro delle navi»,  nonche'  ai  sistemi  di  archiviazione  della

documentazione,   compresi   i   sistemi   informatici,    utilizzati

dall'organismo stesso, relativamente alle ispezioni  e  ai  controlli

effettuati sulle navi, alle raccomandazioni emesse e  ad  ogni  altra

informazione concernente le attivita' oggetto del presente accordo.

6. Il rapporto sulle verifiche compiute  sara'  comunicato  entro

trenta giorni al ABS che fara' conoscere, ove necessario, le  proprie

osservazioni e le eventuali  azioni  correttive  all'amministrazione,

entro il periodo di tempo indicato nel rapporto finale di verifica.

7. L'amministrazione, preso atto delle considerazioni del ABS, ne

terra' debito conto per la valutazione finale dei compiti  svolti  in

virtu' della normativa che regola  i  servizi  oggetto  del  presente

accordo.

8. L'organismo ABS si impegna ad acconsentire l'effettuazione, in

caso di necessita' da parte dell'amministrazione, di eventuali visite

in  accompagnamento   congiuntamente   ad   ulteriori   risorse   che

l'amministrazione ritiene utili per i fini del presente accordo.

 

                               Art. 6.

         Compensi per i servizi di certificazione statutaria

1. I compensi per i servizi di certificazione statutaria  di  cui

all'appendice 1 del presente accordo svolti dal ABS, in  nome  e  per

conto dell'amministrazione, sono addebitati dallo stesso direttamente

ai soggetti richiedenti il servizio.

 

                               Art. 7.

                      Obblighi di riservatezza

1. Le parti sono vincolate dagli obblighi di riservatezza di  cui

ai seguenti commi  per  tutte  le  attivita'  previste  dal  presente

accordo.

2. Il ABS, i suoi funzionari, impiegati o agenti si  impegnano  a

mantenere riservata e a non  rivelare  a  terzi  alcuna  informazione

derivata dall'amministrazione in  relazione  ai  servizi  autorizzati

senza il  consenso  dell'amministrazione  stessa,  salvo  per  quanto

ragionevolmente     necessario     a     consentire     all'organismo

riconosciuto-autorizzato di svolgere i compiti  di  cui  al  presente

accordo a favore dei richiedenti i servizi. Sono esclusi dalle  norme

di riservatezza del presente punto gli obblighi di legge o  derivanti

da regolamenti o convenzioni internazionali.

3.  Salvo  quanto  altrimenti  previsto  dal  presente   accordo,

l'amministrazione si impegna a mantenere riservata e a non rivelare a

terzi alcuna informazione derivata dal ABS in relazione alle funzioni

di  controllo  esercitate  dall'amministrazione  stessa  in  base  al

presente accordo o secondo gli obblighi di legge. Sono esclusi  dalle

norme  di  riservatezza  del  presente  punto   le   relazioni   alla

Commissione europea, nonche' gli obblighi di  legge  o  derivanti  da

regolamenti o convenzioni internazionali.

4. Le parti garantiscono il rispetto delle disposizioni di cui al

regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e  del  Consiglio

del 27 aprile 2016 nonche' al decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.

196, al decreto legislativo 18  maggio  2018,  n.  51  e  al  decreto

legislativo 10 agosto 2018, n. 101 in materia di trattamento dei dati

personali.

 

                               Art. 8.

                              Ispettori

1. Ai  fini  dello  svolgimento  dei  servizi  di  certificazione

statutaria di cui all'appendice 1 del presente  accordo,  il  ABS  si

impegna ad eseguirli attraverso ispettori che prestino, anche tenendo

conto delle disposizioni dell'RO Code, la loro attivita' alle proprie

esclusive dipendenze ed attraverso un rapporto contrattuale di lavoro

che  escluda  la  possibilita'  di  svolgere  attivita'  che  possono

configurare, anche solo potenzialmente, un conflitto di interessi.

2.  L'amministrazione  puo'  consentire   in   via   eccezionale,

valutandone caso per caso la  motivazione,  l'utilizzo  di  ispettori

esclusivi alle dipendenze di altri organismi riconosciuti-autorizzati

dalla stessa ai sensi del d.d. n. 450/2019, con i quali il ABS stesso

abbia concluso accordi. In ogni caso, le prestazioni degli  ispettori

che non siano dipendenti esclusivi del ABS sono vincolate al  sistema

di  qualita'  dell'organismo  riconosciuto-autorizzato  del  presente

accordo.

 

                               Art. 9.

                             Emendamenti

1. Le modifiche al presente accordo e alle appendici diventeranno

effettive solo previa consultazione e accordo scritto tra le parti.

 

                              Art. 10.

                           Responsabilita'

1. Qualora l'amministrazione sia stata  considerata  responsabile

di un incidente da un organo giurisdizionale con sentenza  definitiva

o attraverso procedure arbitrali di soluzione di una controversia con

conseguente obbligo di indennizzare le parti lese, in caso di perdite

o danni materiali, lesioni personali  o  morte  di  cui  e'  provato,

dinanzi all'organo giurisdizionale in questione, che risultano da  un

atto o da un'omissione volontaria ovvero da una colpa  grave,  ovvero

da un atto o da un'omissione negligente o  imprudente  del  ABS,  dei

suoi servizi, del suo personale, dei suoi agenti o di chiunque agisca

in  nome  di  tale  organismo,  l'amministrazione  ha  diritto  a  un

indennizzo da parte del ABS  stesso  nella  misura  in  cui  l'organo

giurisdizionale accerti che le perdite, i danni materiali, le lesioni

personali o la morte siano dovuti all'organismo medesimo.

2. L'ABS si  impegna  a  stipulare,  entro  trenta  giorni  dalla

decorrenza del presente accordo, una polizza assicurativa a  garanzia

dei rischi derivanti dalla responsabilita' di cui al  punto  1  ed  a

mantenerla in vigore per l'intera durata del presente accordo. Il ABS

trasmette all'amministrazione copia del certificato di  assicurazione

che attesta la stipula di tale polizza.

 

                              Art. 11.

              Sospensione e revoca dell'autorizzazione

1. L'amministrazione, qualora ritenga che l'ABS  non  possa  piu'

essere autorizzato a  svolgere  per  suo  conto  i  compiti  ad  esso

delegati   dal   presente    accordo,    sospende,    con    decreto,

l'autorizzazione previa contestazione dei relativi motivi e  fissando

un  termine  di  trenta  giorni  per  ricevere   eventuali   elementi

giustificativi e controdeduzioni.

2. La sospensione puo' essere giustificata  anche  da  motivi  di

grave rischio per  la  sicurezza  o  per  l'ambiente.  In  tal  caso,

l'amministrazione   adotta   il   provvedimento    di    sospensione,

prescindendo dalla contestazione di cui al comma 1.

3. Nel caso in cui l'amministrazione proceda alla sospensione  di

cui al comma 1, indica nel provvedimento di sospensione i  motivi,  i

modi e i termini entro i quali l'ABS dovra' ottemperare per risolvere

le carenze contestate nel provvedimento stesso.  Decorso  inutilmente

il   termine   stabilito   nel    provvedimento    di    sospensione,

l'amministrazione revoca l'autorizzazione.

4.  L'amministrazione  revoca,  altresi',   l'autorizzazione   in

mancanza del riconoscimento di cui all'art. 7 del regolamento (CE) n.

391/2009 nonche' dell'autorizzazione e  dell'affidamento  di  cui  al

punto 5 della permessa al presente accordo.

 

                              Art. 12.

                                Spese

1. Tutti i costi relativi alle procedure di autorizzazione,  agli

audit e verifiche di cui all'art. 5 sono a carico del ABS.

2. Fino all'entrata in vigore di uno specifico decreto  che  vada

ad  individuare  apposite  tariffe  per  le  attivita'  di   verifica

dell'amministrazione, alla  copertura  dei  costi  di  cui  al  comma

precedente (spese di missione sostenute per gli audit e le  verifiche

di cui all'art. 5) restano a carico del ABS.

 

                              Art. 13.

                         Durata e modifiche

1. Il presente accordo decorre dalla data di  sottoscrizione  per

un   periodo   di   dodici   anni,   fatta    salva    la    facolta'

dell'amministrazione di cui  all'art.  11.  Trascorso  tale  periodo,

l'amministrazione si riserva di valutare  se  confermare  o  meno  la

delega al ABS.

2. Dalla data  di  decorrenza  dell'accordo  fino  alla  scadenza

dell'undicesimo  anno  dello  stesso,  ciascuna  delle   parti   puo'

manifestare la propria intenzione di modificare in tutto o in parte o

integrare  i  contenuti  dell'accordo,  dandone   comunicazione   per

iscritto all'altra  parte.  In  tal  caso,  qualora  entro  il  primo

semestre del dodicesimo anno di durata dell'accordo, si  pervenga  ad

accordo scritto tra le parti circa  le  modifiche  da  apportare,  il

nuovo testo sostituira' o integrera' il presente accordo, a decorrere

dalla scadenza naturale del dodicennio in essere.

3. Il rinnovo dell'accordo avviene comunque su istanza  del  ABS,

da presentare almeno dodici mesi prima  della  scadenza  dell'accordo

vigente.

 

                              Art. 14.

                         Diritto di recesso

    1. Le parti hanno la facolta', in caso di  sopravvenute  esigenze

di diritto pubblico o  di  normative  internazionali,  comunitarie  o

nazionali inerenti alla propria  organizzazione  o  a  causa  di  una

rivalutazione  dell'interesse  pubblico   originario,   di   recedere

unilateralmente, in tutto  o  in  parte,  dal  presente  accordo  con

preavviso di almeno  novanta  giorni,  da  comunicarsi  via  pec.  Il

recesso non ha effetto per le prestazioni gia' eseguite o in corso di

esecuzione. In tal caso e' fatto salvo tutto cio' che  nel  frattempo

e' stato ottenuto in termini  di  risultati  e  l'ABS  si  impegna  a

corrispondere l'importo delle spese sostenute ed  impegnate  fino  al

momento dell'anticipata risoluzione del rapporto.

 

                              Art. 15.

                    Interpretazione dell'accordo

1. Il presente accordo e' interpretato e regolato in  conformita'

alla normativa vigente nello Stato italiano.

 

                              Art. 16.

                            Controversie

    1. Le  parti  si  impegnano  a  concordare,  in  uno  spirito  di

reciproca  collaborazione,  eventuali  procedure  e  adempimenti  non

specificati nel presente accordo che si  rendano  tuttavia  necessari

per  un  ottimale  conseguimento  degli  obiettivi   e   a   definire

consensualmente eventuali controversie che possano sorgere nel  corso

del rapporto di collaborazione. Nel caso in  cui  non  sia  possibile

raggiungere in tal modo un accordo, ogni  eventuale  controversia  e'

riservata alla giurisdizione del Tribunale  amministrativo  regionale

del Lazio.

2. A tal fine le parti eleggono domicilio come segue:

per  l'amministrazione  presso  la  sede  del  Ministero  delle

infrastrutture e dei trasporti - Comando  generale  del  Corpo  delle

capitanerie di porto situata in viale dell'Arte n. 16 - 00144 - Roma;

per l'ABS presso la propria sede legale  in  Italia  denominata

ABS Italy s.r.l. e situata in via al Porto Antico n.  23  -  16128  -

Genova.

Letto, approvato e sottoscritto dalle parti.

 

Roma, 09 ottobre 2020

 

Per il Comando generale        Per il American bureau of shipping

 

del Corpo delle capitanerie         Manager di ABS Italy s.r.l.

 

di porto                       Ing. Paolo PUCCIO

 

Il Comandante generale

 

A.I.C (CP) Giovanni PETTORINO         Genova, 7 settembre 2020

 

 

                             Appendice 1

 

All'accordo per la delega dei servizi  di  certificazione  statutaria

per le navi registrate in Italia come previsto dal regolamento (UE)

n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 novembre

2013  relativo  al  riciclaggio  delle  navi  e  che  modifica   il

regolamento (CE) n. 1013/2006 e la direttiva n. 2009/16/CE

 

tra

il Comando generale

del Corpo delle capitanerie di porto

ed

il American bureau of shipping

 

1. Servizi di certificazione statutaria ed attivita' effettuate.

L'ABS, per  le  navi  registrate  in  Italia,  incluse  le  nuove

costruzioni e le navi che sono iscritte, a seguito di  trasferimento,

nei registri nazionali, per le quali abbia rilasciato il  certificato

di classe o, nel caso  di  unita'  con  classe  multipla,  che  abbia

effettuato le visite ai fini del  rilascio  rinnovo  dei  certificati

statutari e rientranti nel campo di applicazione del regolamento,  e'

delegato a svolgere le seguenti attivita':

a) esecuzione delle visite iniziali, di rinnovo e  addizionali,

propedeutiche,  rispettivamente,  al  rilascio,  al  rinnovo  e  alla

convalida   del   certificato   denominato   «Certificato    relativo

all'inventario dei materiali pericolosi», in conformita' ai requisiti

del  regolamento,  unitamente   alle   successive   modifiche,   alle

disposizioni nazionali e alle linee guida emanate  dall'International

maritime organization (IMO) e ai successivi emendamenti (articoli 6 e

7, d.d. n. 450/2019);

b) esecuzione delle visite finali propedeutiche al rilascio del

certificato denominato «Certificato di idoneita' al riciclaggio»,  in

conformita' ai requisiti del regolamento, unitamente alle  successive

modifiche, alle disposizioni nazionali e  alle  linee  guida  emanate

dall'International  maritime  organization  (IMO)  e  ai   successivi

emendamenti (articoli 6 e 7, d.d. n. 450/2019);

c) proroga dei certificati di cui alle  lettere  a)  e  b),  su

autorizzazione   dell'amministrazione,   nei   casi   previsti    dal

regolamento, dalle disposizioni nazionali e dalle linee guida emanate

dall'International   maritime   organization   (IMO)   e   successivi

emendamenti (art. 7, d.d. n. 450/2019);

d)  verifica  dell'«inventario  dei  materiali  pericolosi»  in

conformita' ai requisiti del regolamento, unitamente alle  successive

modifiche, alle disposizioni nazionali e  alle  linee  guida  emanate

dall'International  maritime  organization  (IMO)  e  ai   successivi

emendamenti;

e) richiesta alla nave visitata di conformarsi ai requisiti del

regolamento, delle disposizioni nazionali e delle linee guida emanate

dall'International  maritime  organization  (IMO)  e  ai   successivi

emendamenti e di applicare le opportune misure correttive qualora  la

gestione dei materiali pericolosi a bordo non sia ad essi conforme  e

ad informarne immediatamente l'amministrazione ai fini del sistema di

gestione della sicurezza;

f) effettuazione di controlli a campione delle navi a richiesta

dell'amministrazione o qualora se ne  rilevi  la  necessita'  tenendo

informata l'amministrazione (art. 13, comma 1, lettera d) del d.d. n.

450/2019);

g) comunicazione all'autorita' competente di  cui  all'art.  2,

comma 1, lettera a)  del  decreto  12  ottobre  2017  delle  navi  di

bandiera italiana  a  cui  e'  stato  rilasciato  un  certificato  di

idoneita' al riciclaggio (art. 13, comma 1, lettera d)  del  d.d.  n.

450/2019);

h) la ricezione dall'operatore di un  impianto  di  riciclaggio

delle navi del piano di riciclaggio della nave una volta approvato e,

successivamente, della dichiarazione di completamento del riciclaggio

della nave (art. 9, comma 1, d.d. n. 450/2017).

 

                             Appendice 2

All'accordo per la delega dei servizi  di  certificazione  statutaria

per le navi registrate in Italia come previsto dal regolamento (UE)

n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 novembre

2013  relativo  al  riciclaggio  delle  navi  e  che  modifica   il

regolamento (CE) n. 1013/2006 e la direttiva n. 2009/16/CE

 

tra

il Comando generale

del Corpo delle capitanerie di porto

ed

il American bureau of shipping

 

1. Obblighi di informazione e rapporti del ABS con l'amministrazione.

1. Gli obblighi di informazione sulle attivita' svolte  dal  ABS,

per  conto  dell'amministrazione,  a  seguito  della  delega  di  cui

all'art. 2 dell'accordo, sono i seguenti:

a) inviare all'amministrazione entro  il  15  gennaio  di  ogni

anno,  per  fini  statistici,  un'analisi  sull'attivita'   eseguita,

comprensiva delle deficienze o inadeguatezze riscontrate a  bordo  di

navi certificate secondo il presente accordo;

b)  fornire  all'amministrazione,  in  formato   cartaceo   e/o

digitale, tutte le norme e i regolamenti applicabili  alle  navi  sul

riciclaggio,  provvedendo  ai  relativi  aggiornamenti   o   fornirne

l'accesso per via informatica;

c)  fornire  annualmente  all'amministrazione  l'elenco   degli

ispettori  autorizzati  che  svolgono  i  servizi  di  certificazione

previsti dal presente accordo e che prestano la loro  attivita'  alle

esclusive dipendenze del ABS;

d) fornire  all'amministrazione  i  modelli  e  le  check  list

aggiornati relativi  alle  attivita'  di  verifica  e  certificazione

previsti dal presente accordo;

e)  mettere  a  disposizione  dell'amministrazione  un  accesso

telematico, attivo h 24 e trecentosessantacinque giorni  l'anno,  per

garantire la  consultazione  diretta  e  gratuita  di  tutti  i  dati

relativi   all'attivita'    svolta    in    nome    e    per    conto

dell'amministrazione in conformita' al presente accordo;

f) invio della dichiarazione di completamento  del  riciclaggio

all'ufficio marittimo  di  iscrizione  della  nave  ed  all'autorita'

competente di cui all'art. 2, comma 1,  lettera  a)  del  decreto  12

ottobre 2017 (art. 9, comma 1, d.d. n. 450/2017).

2. L'ABS informa senza ritardo l'amministrazione quando una  nave

e' risultata operare con  deficienze  e  irregolarita'  tali  che  la

condizione  della  nave  o  delle  sue  dotazioni  non  corrispondono

sostanzialmente alla certificazione di cui in possesso, ai  requisiti

applicabili  del  regolamento  e/o   alle   prescrizioni   nazionali.

Analogamente, qualora  non  venga  adottata  un'azione  correttiva  a

soddisfazione dell'organismo  riconosciuto-autorizzato,  quest'ultimo

consultera' immediatamente l'amministrazione e, ottenuto il consenso,

ritirera'  i  relativi  certificati  informando,  eventualmente,   le

autorita' dello Stato del porto.

3. L'ABS informa per iscritto e senza ritardo gli armatori:

in caso di certificati scaduti o prossimi alla scadenza;

quando devono essere effettuate le visite previste;

in caso  di  alterazioni  o  manifeste  deficienze  richiedendo

riscontro della riparazione effettuata.

4. Se eventuali irregolarita' rilevate non sono state rettificate

dalla  nave/company  nei   termini   prescritti,   l'ABS   informera'

l'amministrazione  senza  ritardo  fornendo  tutte  le   informazioni

necessarie e le azioni intraprese.

5.  L'armatore  resta  comunque  responsabile  dell'effettuazione

tempestiva delle visite previste.

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