Rider e caporalato digitale: convertito il D.L. n. 62/2026 nella legge 25 giugno 2026, n. 112, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27 giugno 2026, n. 147.
La parte di riferimento è il capo III (articoli da 11-bis a 15). Altre misure riguardano:
- le lavoratrici svantaggiate;
- disposizioni in materia di salario giusto.
Tra le novità introdotte in sede di conversione:
- novità per le graduatorie per il collocamento lavorativo delle persone con disabilità;
- misure urgenti per garantire la continuità dei servizi di assistenza sanitaria, sociosanitaria e socio-assistenziale e quella occupazionale.
Di seguito, il testo delle misure citate sopra.
Testo coordinato del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62
Testo del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62 (in Gazzetta Ufficiale
- Serie generale - n. 99 del 30 aprile 2026), coordinato con la legge
di conversione 25 giugno 2026, n. 112 (in questa stessa Gazzetta
Ufficiale, alla pag. 3), recante: «Disposizioni urgenti in materia di
salario giusto, di incentivi all'occupazione e di contrasto del
caporalato digitale.». (26A03291)
(Gazzetta Ufficiale del 27 giugno 2026, n. 147)
Vigente al: 27-6-2026
Capo I
INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE
Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Art. 1
Bonus donne 2026
1. Al fine di favorire le pari opportunita' nel mercato del lavoro
per le lavoratrici svantaggiate, anche nell'ambito della Zona
economica speciale per il Mezzogiorno-ZES unica, fermo restando
quanto previsto dal comma 4, ai datori di lavoro privati che dal 1°
gennaio 2026 al 31 dicembre 2026assumono, con contratto di lavoro a
tempo indeterminato, donne di qualsiasi eta', ovunque residenti,
prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro
mesi ovvero prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno
dodici mesi e che appartengono ad una delle categorie di lavoratori
svantaggiati di cui alle lettere da b)a g) del numero 4)
dell'articolo 2 del regolamento (UE) n.651/2014 della Commissione,
del 17 giugno 2014, e' riconosciuto, per un periodo massimo di
ventiquattro mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei
complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro,
con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale
per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel
limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per
ciascuna lavoratrice e comunque nei limiti della spesa autorizzata ai
sensi del comma 8e nel rispetto delle procedure, dei vincoli
territoriali e dei criteri di ammissibilita' previsti dal Programma
nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027. Resta ferma l'aliquota
di computo delle prestazioni pensionistiche.
2. Il beneficio di cui al comma 1 e' riconosciuto nel limite
massimo di importo paria 800 euro su base mensile se la lavoratrice
di cui al medesimo comma 1 e' residente nelle regioni della ZES unica
per il Mezzogiorno, ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei
fondi strutturali dell'Unione europea.
3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, l'esonero di cui al
medesimo comma 1 e di cui al comma 2 e' riconosciuto per un periodo
massimo di dodici mesi in relazione alle assunzioni a tempo
indeterminato di donne che appartengono ad una delle categorie di
lavoratori svantaggiati di cui alle lettere da a) a g) del numero 4)
dell'articolo 2 del regolamento (UE) n.651/2014 della Commissione,
del 17giugno 2014.
4. L'esonero di cui ai commi 1, 2 e 3 spetta, altresi', con
riferimento alle donne che, alla data dell'assunzione incentivata,
sono state occupate a tempo indeterminato alle dipendenze di un
diverso datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell'esonero
stesso.
5. Le assunzioni di cui ai commi 1, 2 e 3 devono comportare un
incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza
tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il
numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti.
Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo
e' ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e
il numero delle ore che costituiscono l'orario normale di lavoro dei
lavoratori a tempo pieno. L'incremento della base occupazionale e'
considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati
verificatesi in societa' controllate o collegate ai sensi
dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per
interposta persona, allo stesso soggetto. L'esonero di cui al
presente articolo non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai
rapporti di apprendistato.
6. All'esonero di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo si
applicano i principi generali di fruizione degli incentivi di cui
all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.150, e
l'esonero stesso spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi
precedenti l'assunzione, non hanno proceduto a licenziamenti
individuali per giustificato motivo oggettivo ne' a licenziamenti
collettivi, ai sensi della legge 23 luglio1991, n.223, nella medesima
unita' produttiva.
7. Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo della
lavoratrice assunta beneficiando dell'esonero di cui ai commi 1, 2 e3
o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima
unita' produttiva della prima, se effettuato nei sei mesi successivi
all'assunzione incentivata, comportala revoca dell'esonero e il
recupero del beneficio gia' fruito.
8. I benefici contributivi di cui al presente articolo sono
riconosciuti nel limite di spesa di 26,5 milioni di euro per l'anno
2026, di 63,7 milioni di euro per l'anno 2027 e di 51,3 milioni di
euro per l'anno 2028, a valere sulle risorse destinate al Programma
nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027, a copertura degli
interventi previsti per i beneficiari del medesimo Programma, nel
rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di
ammissibilita' allo stesso applicati. L'Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio del rispetto del
limite di spesa, fornendo i risultati dell'attivita' di monitoraggio
al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero
dell'economia e delle finanze. Se dall'attivita' di monitoraggio
emerge, anche in via prospettica, il raggiungimento del limite di
spesa, l'INPS non procede all'accoglimento delle ulteriori
comunicazioni per l'accesso ai benefici di cui al presente articolo.
9. L'esonero di cui al presente articolo non e' cumulabile con
altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti
dalla normativa vigente. L'esonero di cui al presente articolo e'
compatibile senza alcuna riduzione con la maggiorazione del costo
ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui
all'articolo 1, commi 399 e 400, della legge 30 dicembre 2024, n.
207.
10. Il beneficio di cui al presente articolo e' concesso nel
rispetto del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17
giugno 2014.
(omissis)
Art. 6 ter
Graduatorie per il collocamento lavorativo delle persone con
disabilita'
1. All'articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68, dopo il comma 5
e' aggiunto il seguente:
«5-bis. I lavoratori con disabilita' mantengono la posizione in
graduatoria acquisita all'atto dell'inserimento nell'azienda anche
quando sono assunti con contratto di apprendistato o con contratto di
lavoro a tempo determinato, fino alla trasformazione del rapporto o
alla stipulazione di un contratto di lavoro a tempo indeterminato».
Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SALARIO GIUSTO
(omissis)
Art. 8
Monitoraggio e raccolta dei dati in materia retributiva
1. Al fine di garantire il monitoraggio, la trasparenza e
l'informazione in materia retributiva, fermo restando quanto previsto
dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 aprile 2016, in materia di protezione dei dati personali, il
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), gli enti
pubblici e gli istituti di statistica, inclusi l'INPS, l'Istituto
nazionale di statistica, l'Istituto nazionale per l'analisi delle
politiche pubbliche, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), e gli
altri soggetti individuati con il decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali di cui al successivo comma 2, collaborano
per:
a) raccogliere e condividere, in forma integrata e
interoperabile, i dati retributivi disaggregati per genere, eta',
disabilita', settore economico e dimensione d'impresa;
b) elaborare indicatori statistici e analisi periodiche, su base
settoriale omogenea, volti a evidenziare la copertura retributiva
garantita dalla contrattazione collettiva e la relativa adeguatezza
rispetto ai principi di cui all'articolo 36 della Costituzione;
b-bis) elaborare, con cadenza periodica e su base territoriale
omogenea, indicatori sintetici relativi al costo della vita, al
mercato delle locazioni immobiliari e ai prezzi al consumo dei beni e
dei servizi anche a livello locale;
c) elaborare indicatori relativi alla produttivita',
all'incidenza del costo del lavoro sui ricavi, al tasso di
occupazione e alla variabilita' della domanda nei diversi settori
economici.
2. Con uno o piu' decreti del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali sono definiti:
a) i criteri operativi e le regole tecniche per la raccolta,
l'elaborazione e la trasmissione dei dati;
b) le specifiche tecniche e i formati di interscambio da adottare
per garantire l'interoperabilita' delle banche di dati;
c) le modalita' per assicurare la massima tutela dei dati
personali e la conformita' alle disposizioni del citato Regolamento
(UE) 2016/679;
d) gli ulteriori elementi informativi da dichiarare
obbligatoriamente in sede di versamenti e denunce contributivi,
necessari ai fini del controllo del rispetto del salario giusto.
3. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si
provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
(omissis)
Capo III
MISURE DI PREVENZIONE E DI CONTRASTO DEL CAPORALATO DIGITALE
Art. 11 bis
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano ai
lavoratori di cui al capo V-bis del decreto legislativo 15 giugno
2015, n. 81.
Art. 12
Qualificazione del rapporto di lavoro per i lavoratori intermediati
da piattaforme digitali di cui al capo V-bis del decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81
1. Ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro mediante
piattaforma digitale rilevano le concrete modalita' di svolgimento
della prestazione, indipendentemente dalla qualificazione formale
attribuita dalle parti.
2. La qualificazione del rapporto di lavoro tiene conto di tutti
gli elementi utili alla riconduzione del rapporto di lavoro
all'effettivo tipo contrattuale, compresi, tra l'altro, quelli
desumibili dall'utilizzo di sistemi di monitoraggio automatizzati o
di sistemi decisionali automatizzati.
3. Quando emergono fatti che indicano l'esistenza di poteri di
direzione e controllo, anche per il tramite di sistemi di
monitoraggio automatizzati o di sistemi decisionali automatizzati, il
rapporto di lavoro si presume di natura subordinata, salva prova
contraria.
Art. 13
Comunicazioni obbligatorie
1. All'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608,
dopo il comma 2-quinquies, e' inserito il seguente:
«2-sexies. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso
e di assicurare il rispetto della normativa sulla sicurezza sul
lavoro, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, sentiti INAIL, Ispettorato
nazionale del lavoro (INL) e INPS, sono individuati gli indicatori di
rischio e i dati che le piattaforme digitali di intermediazione del
lavoro sono tenute a comunicare. In ogni caso, le piattaforme
registrano e conservano per almeno 5 anni i dati relativi agli
accessi, alle assegnazioni, ai rifiuti, ai tempi e ai corrispettivi,
rendendoli accessibili al lavoratore e alle autorita' ispettive. Gli
indicatori di rischio e i relativi dati sono posti a disposizione
dell'INAIL, dell'INL e dell'INPS per le attivita' di vigilanza di
rispettiva competenza e di coordinamento per i controlli. I soggetti
di cui al terzo periodo condividono gli esiti dei controlli con il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali al fine di
perfezionare e aggiornare gli indicatori di rischio. Le violazioni
commesse dai committenti che si avvalgono di piattaforme digitali per
l'intermediazione del lavoro sono comunicate all'Autorita' europea
del lavoro (European Labour Authority) per l'eventuale definizione di
azioni preventive congiunte di contrasto agli abusi a livello
europeo»
2. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si
provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 14
Obblighi di informazione nei riguardi del lavoratore
1. Fermi restando gli obblighi informativi previsti dalle norme
vigenti, le piattaforme digitali forniscono ai lavoratori, in forma
chiara, accessibile e comprensibile, informazioni sui sistemi
automatizzati o algoritmici utilizzati per:
a) l'assegnazione delle attivita';
b) la determinazione o modifica dei compensi;
c) la valutazione delle prestazioni;
d) la sospensione, limitazione o cessazione dell'accesso alla
piattaforma.
2. Il lavoratore ha diritto di ottenere, su richiesta, una
spiegazione intelligibile e il riesame mediante intervento umano
delle decisioni automatizzate che dispongono la limitazione, la
sospensione o la chiusura del suo account, il diniego della
retribuzione per il lavoro prestato o la modifica della situazione
contrattuale del lavoratore stesso.
3. Le informazioni di cui al presente articolo sono rese
disponibili anche alle autorita' competenti, nei limiti e secondo le
modalita' previste dalla legge.
Art. 15
Rafforzamento di tutela per i rider delle piattaforme digitali
1. Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 47-bis, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. In caso di lavoro intermediato da piattaforma digitale,
l'accesso alla piattaforma da parte del lavoratore puo' essere
consentito con il sistema pubblico per la gestione dell'identita'
digitale di cittadini e imprese (SPID), la carta di identita'
elettronica (CIE) o la carta nazionale dei servizi (CNS) oppure con
un account rilasciato dalla stessa piattaforma ad un singolo codice
fiscale con un sistema di autenticazione a piu' fattori, nel rispetto
delle garanzie di sicurezza previste dal Codice dell'Amministrazione
Digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Le
credenziali di accesso al proprio account rivestono carattere
strettamente personale ed e' fatto divieto di cessione a terzi. La
cessione del proprio account o l'uso di account da parte di persona
diversa dal titolare comportano l'applicazione della sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 800 a euro 1.200.
2-ter. La piattaforma digitale non puo' rilasciare piu' di un
account per ogni singolo codice fiscale, ne' commissionare
prestazioni temporalmente inconciliabili allo stesso lavoratore. La
violazione della presente disposizione comporta l'applicazione della
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 1.500.»;
b) all'articolo 47-quater, dopo il comma 3, e' aggiunto il
seguente:
«3-bis. Il committente, a decorrere dal 1° luglio 2026, e'
tenuto alla redazione e alla consegna ai lavoratori di cui
all'articolo 47-bis del presente decreto del libro unico del lavoro
di cui all'articolo 39 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel
quale devono essere annotati, per ciascun mese di attivita', anche il
numero di consegne e l'importo totale erogato al lavoratore.»;
c) all'articolo 47-septies e' aggiunto, in fine, il seguente
comma:
«3-bis. Ad integrazione della attivita' formativa obbligatoria
prevista dalla normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro,
con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
annualmente stabilite le attivita' di formazione base essenziali che
il lavoratore di cui all'articolo 47-bis del presente decreto, entro
i primi trenta giorni dalla prima prestazione, deve seguire accedendo
alla piattaforma del Sistema informativo per l'inclusione sociale e
lavorativa (SIISL) di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 maggio
2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023,
n. 85. I Patronati possono prestare assistenza per facilitare
l'accesso del lavoratore alla fruizione dei corsi sulla piattaforma
del SIISL. Il mancato completamento del corso di formazione base
obbligatorio entro i termini previsti e' segnalato al committente. Al
committente che si avvale delle prestazioni di un lavoratore oggetto
di segnalazione di cui al presente comma per tre mesi si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 800 a euro 2.400.».
1-bis. Con riferimento alle annotazioni previste dal comma 3-bis
dell'articolo 47-quater del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.
81, introdotto dalla lettera b) del comma 1 del presente articolo,
relative al periodo in corso alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, il termine ivi previsto e'
prorogato di novanta giorni.
2. All'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo il
comma 58 e' inserito il seguente:
«58-bis. Le disposizioni del comma 58 si applicano anche alle
persone che prestano la propria attivita' lavorativa di natura
subordinata mediante piattaforme digitali di cui alla direttiva (UE)
2024/2831 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre
2024.».
Capo IV
ULTERIORI DISPOSIZIONI URGENTI
Art. 16
Disposizioni in materia di versamento al fondo di tesoreria e di
destinazione del trattamento di fine rapporto per l'anno 2026
1. Per i datori di lavoro tenuti, a decorrere dal 1° gennaio 2026,
al versamento del contributo al fondo di cui all'articolo 1, comma
755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per effetto di quanto
disposto dal sesto periodo del comma 756 del medesimo articolo 1,
introdotto dall'articolo 1, comma 203, della legge 30 dicembre 2025,
n. 199, i versamenti relativi ai periodi di competenza da gennaio a
giugno 2026, effettuati entro il 16 luglio 2026, si considerano
tempestivi a tutti gli effetti di legge. Per i medesimi periodi non
si applicano sanzioni civili, ne' interessi o somme aggiuntive.
(omissis)
Art. 16 quater
Distacco per finalita' di salvaguardia occupazionale e continuita'
produttiva
1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 30 del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in via sperimentale, dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto fino al 31 dicembre 2029, il distacco di uno o piu'
lavoratori, nel rispetto delle mansioni svolte, e' ammesso, previo
accordo sindacale, anche in assenza dell'interesse proprio del datore
di lavoro distaccante e anche tra aziende non appartenenti allo
stesso settore o che non adottano il medesimo contratto collettivo,
quando sia finalizzato alla salvaguardia dei livelli occupazionali o
della continuita' produttiva, alla conservazione delle competenze
professionali ovvero a evitare o a limitare sospensioni
dell'attivita' lavorativa, riduzioni dell'orario di lavoro, ricorso
agli ammortizzatori sociali o situazioni di esubero di personale.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le
disposizioni necessarie per l'applicazione del presente articolo.
Art. 16 quinquies
Continuita' occupazionale dei lavoratori somministrati
1. All'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «dei periodi di
missione» sono inserite le seguenti: «di lavoratori assunti dal
somministratore con contratto di lavoro a tempo determinato,»;
b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Il lavoratore assunto dal somministratore con contratto di
lavoro a tempo indeterminato puo' svolgere periodi di missione a
termine presso un medesimo utilizzatore, aventi ad oggetto mansioni
di pari livello e categoria legale, per una durata complessiva, anche
non continuativa e ulteriore rispetto a quella prevista dal comma 2,
non superiore a trentasei mesi, salvo che il contratto collettivo
applicato dall'utilizzatore preveda un diverso limite temporale».
2. Il limite temporale di cui al comma 2-bis dell'articolo 19 del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, introdotto dal comma 1 del
presente articolo, decorre dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto. Eventuali precedenti
periodi di missione di lavoratori gia' assunti dal somministratore
con contratto di lavoro a tempo indeterminato non rilevano ai fini
del suddetto computo.
3. E' nulla ogni clausola volta a limitare, anche indirettamente,
la facolta' dell'utilizzatore di assumere il lavoratore in costanza o
al termine del periodo di missione.
(omissis)
Art. 16 septies
Misure urgenti per garantire la continuita' dei servizi di assistenza
sanitaria, sociosanitaria e socio-assistenziale
1. All'articolo 15 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«limitatamente a coloro che intendono esercitare una professione
medica o sanitaria»;
b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Per coloro che intendono esercitare l'attivita' di
operatore di interesse sanitario di cui all'articolo 1, comma 2,
della legge 1° febbraio 2006, n. 43, entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente disposizione, con intesa da
adottare in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
definiti i parametri formativi minimi che le qualifiche professionali
conseguite all'estero devono soddisfare.
2-ter. L'assunzione degli operatori di interesse sanitario di cui
al comma 2-bis avviene previa verifica della sussistenza delle
condizioni di idoneita' delle qualifiche professionali conseguite
all'estero previste dall'intesa di cui al medesimo comma 2-bis da
parte delle strutture di cui al comma 1»;
c) al comma 3, le parole: «dell'intesa di cui al comma 2» sono
sostituite dalle seguenti: «delle intese di cui ai commi 2 e 2-bis»;
d) al comma 4, le parole: «sulla base del riconoscimento
regionale,» sono soppresse ed e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Fino al 31 dicembre 2029 le disposizioni dell'articolo 27
del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
si applicano altresi' agli operatori di interesse sanitario di cui
all'articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, assunti
presso le strutture di cui al comma 1 del presente articolo».
2. Le amministrazioni pubbliche provvedono all'attuazione delle
disposizioni di cui al presente articolo nell'ambito delle risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente
e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Capo V
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 17
Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2, 3, 4 e 6, pari a 160,9
milioni di euro per l'anno 2026, a 411,9 milioni di euro per l'anno
2027 e a 250,7 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede:
a) quanto a 83,4 milioni di euro per l'anno 2026, a 100,1 milioni
di euro per l'anno 2027 e a 16,7 milioni di euro per l'anno 2028,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 22, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 7 maggio
2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio
2024, n. 95;
b) quanto a 48,1 milioni di euro per l'anno 2028, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 23, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 7 maggio
2024, n. 60;
c) quanto a 70,5 milioni di euro per l'anno 2026, a 84,7 milioni
di euro per l'anno 2027 e a 14,1 milioni di euro per l'anno 2028,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 24, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 7 maggio
2024, n. 60;
d) quanto a 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027
e 2028, mediante corrispondente utilizzo delle risorse iscritte nello
stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, ai sensi dell'articolo 1, comma 208, della legge 30 dicembre
2024, n. 207. Ai fini della compensazione degli effetti finanziari in
termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 7 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti
finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1,
comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
e) quanto a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e
2028, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo
19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
f) quanto a 215,1 milioni di euro per l'anno 2027 e a 159,8
milioni di euro per l'anno 2028, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 153, della
legge 30 dicembre 2025, n. 199.
Art. 18
Disposizioni finali
1. Le disposizioni del presente decreto, fatte salve le esclusioni
di cui al comma 2 del presente articolo, si applicano ai rapporti di
lavoro subordinato privato, anche se non inerenti all'esercizio di
un'impresa.
2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai
lavoratori dipendenti dalle amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e ai contratti collettivi ad essi applicabili.
3. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni
a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano
compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di
attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18
ottobre 2001, n. 3.
4. Restano salve le prerogative costituzionalmente garantite alle
parti sociali in materia di contrattazione collettiva.
Art. 19
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.





