Rider e caporalato digitale: convertito il D.L. n. 62/2026

Rider e caporalato digitale: convertito il D.L. n. 62/2026
Sulla Gazzetta Ufficiale del 27 giugno 2026, n. 147 è stata pubblicata la legge 25 giugno 2026, n.  112

Rider e caporalato digitale: convertito il D.L. n. 62/2026 nella legge 25 giugno 2026, n.  112, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27 giugno 2026, n. 147.

Rider e caporalato digitale: convertito il D.L. n. 62/2026

La parte di riferimento è il capo III (articoli da 11-bis a 15). Altre misure riguardano:

  • le lavoratrici svantaggiate;
  • disposizioni in materia di salario giusto.

 

Tra le novità introdotte in sede di conversione:

  • novità per le graduatorie per il collocamento lavorativo delle persone con disabilità;
  • misure urgenti per garantire la continuità dei servizi di assistenza sanitaria, sociosanitaria e socio-assistenziale e quella occupazionale.

Di seguito, il testo delle misure citate sopra.

Testo coordinato del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62 

 

Testo del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62 (in Gazzetta  Ufficiale
- Serie generale - n. 99 del 30 aprile 2026), coordinato con la legge
di conversione 25 giugno 2026, n.  112  (in  questa  stessa  Gazzetta
Ufficiale, alla pag. 3), recante: «Disposizioni urgenti in materia di
salario giusto, di  incentivi  all'occupazione  e  di  contrasto  del
caporalato digitale.». (26A03291)

 

(Gazzetta Ufficiale del 27 giugno 2026, n. 147)

 

Vigente al: 27-6-2026

 

Capo I
INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE

 

Avvertenza:

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero

della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle

disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei

decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni

ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre

1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo  testo

unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni

del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge

di conversione, che di quelle modificate o  richiamate  nel  decreto,

trascritte nelle note. Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia

degli atti legislativi qui riportati.

Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli  estremi  di

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).

Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate

con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400

(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza

del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di

conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua

pubblicazione.

 

                               Art. 1

                          Bonus donne 2026

1. Al fine di favorire le pari opportunita' nel mercato del  lavoro

per  le  lavoratrici  svantaggiate,  anche  nell'ambito  della   Zona

economica speciale  per  il  Mezzogiorno-ZES  unica,  fermo  restando

quanto previsto dal comma 4, ai datori di lavoro privati che  dal  1°

gennaio 2026 al 31 dicembre 2026assumono, con contratto di  lavoro  a

tempo indeterminato, donne  di  qualsiasi  eta',  ovunque  residenti,

prive di un impiego regolarmente retribuito  da  almeno  ventiquattro

mesi ovvero prive di un impiego  regolarmente  retribuito  da  almeno

dodici mesi e che appartengono ad una delle categorie  di  lavoratori

svantaggiati  di  cui  alle  lettere  da  b)a  g)   del   numero   4)

dell'articolo 2 del regolamento (UE)  n.651/2014  della  Commissione,

del 17 giugno 2014,  e'  riconosciuto,  per  un  periodo  massimo  di

ventiquattro mesi, l'esonero dal versamento del  100  per  cento  dei

complessivi contributi previdenziali a carico dei datori  di  lavoro,

con esclusione dei premi e contributi dovuti  all'Istituto  nazionale

per l'assicurazione contro gli  infortuni  sul  lavoro  (INAIL),  nel

limite massimo di importo  pari  a  650  euro  su  base  mensile  per

ciascuna lavoratrice e comunque nei limiti della spesa autorizzata ai

sensi  del  comma  8e  nel  rispetto  delle  procedure,  dei  vincoli

territoriali e dei criteri di ammissibilita' previsti  dal  Programma

nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027. Resta  ferma  l'aliquota

di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. Il beneficio di cui  al  comma  1  e'  riconosciuto  nel  limite

massimo di importo paria 800 euro su base mensile se  la  lavoratrice

di cui al medesimo comma 1 e' residente nelle regioni della ZES unica

per il Mezzogiorno,  ammissibili  ai  finanziamenti  nell'ambito  dei

fondi strutturali dell'Unione europea.

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, l'esonero di cui  al

medesimo comma 1 e di cui al comma 2 e' riconosciuto per  un  periodo

massimo  di  dodici  mesi  in  relazione  alle  assunzioni  a   tempo

indeterminato di donne che appartengono ad  una  delle  categorie  di

lavoratori svantaggiati di cui alle lettere da a) a g) del numero  4)

dell'articolo 2 del regolamento (UE)  n.651/2014  della  Commissione,

del 17giugno 2014.

4. L'esonero di cui ai  commi  1,  2  e  3  spetta,  altresi',  con

riferimento alle donne che, alla  data  dell'assunzione  incentivata,

sono state occupate a  tempo  indeterminato  alle  dipendenze  di  un

diverso datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell'esonero

stesso.

5. Le assunzioni di cui ai commi 1, 2  e  3  devono  comportare  un

incremento occupazionale netto calcolato sulla base della  differenza

tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese  e  il

numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti.

Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo

e' ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore  pattuite  e

il numero delle ore che costituiscono l'orario normale di lavoro  dei

lavoratori a tempo pieno. L'incremento della  base  occupazionale  e'

considerato al netto delle  diminuzioni  del  numero  degli  occupati

verificatesi  in  societa'   controllate   o   collegate   ai   sensi

dell'articolo 2359 del  codice  civile  o  facenti  capo,  anche  per

interposta  persona,  allo  stesso  soggetto.  L'esonero  di  cui  al

presente articolo non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai

rapporti di apprendistato.

6. All'esonero di cui ai commi 1, 2 e 3 del  presente  articolo  si

applicano i principi generali di fruizione  degli  incentivi  di  cui

all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015,  n.150,  e

l'esonero stesso spetta  ai  datori  di  lavoro  che,  nei  sei  mesi

precedenti  l'assunzione,  non  hanno   proceduto   a   licenziamenti

individuali per giustificato motivo  oggettivo  ne'  a  licenziamenti

collettivi, ai sensi della legge 23 luglio1991, n.223, nella medesima

unita' produttiva.

7.  Il  licenziamento  per  giustificato  motivo  oggettivo   della

lavoratrice assunta beneficiando dell'esonero di cui ai commi 1, 2 e3

o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica  nella  medesima

unita' produttiva della prima, se effettuato nei sei mesi  successivi

all'assunzione  incentivata,  comportala  revoca  dell'esonero  e  il

recupero del beneficio gia' fruito.

8. I  benefici  contributivi  di  cui  al  presente  articolo  sono

riconosciuti nel limite di spesa di 26,5 milioni di euro  per  l'anno

2026, di 63,7 milioni di euro per l'anno 2027 e di  51,3  milioni  di

euro per l'anno 2028, a valere sulle risorse destinate  al  Programma

nazionale giovani,  donne  e  lavoro  2021-2027,  a  copertura  degli

interventi previsti per i beneficiari  del  medesimo  Programma,  nel

rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei  criteri  di

ammissibilita' allo  stesso  applicati.  L'Istituto  nazionale  della

previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio del  rispetto  del

limite di spesa, fornendo i risultati dell'attivita' di  monitoraggio

al Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali  e  al  Ministero

dell'economia e delle  finanze.  Se  dall'attivita'  di  monitoraggio

emerge, anche in via prospettica, il  raggiungimento  del  limite  di

spesa,  l'INPS   non   procede   all'accoglimento   delle   ulteriori

comunicazioni per l'accesso ai benefici di cui al presente articolo.

9. L'esonero di cui al presente  articolo  non  e'  cumulabile  con

altri esoneri o riduzioni delle aliquote  di  finanziamento  previsti

dalla normativa vigente. L'esonero di cui  al  presente  articolo  e'

compatibile senza alcuna riduzione con  la  maggiorazione  del  costo

ammesso  in  deduzione  in  presenza  di  nuove  assunzioni  di   cui

all'articolo 1, commi 399 e 400, della legge  30  dicembre  2024,  n.

207.

10. Il beneficio di  cui  al  presente  articolo  e'  concesso  nel

rispetto del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione,  del  17

giugno 2014.

 

(omissis)

                             Art. 6 ter

Graduatorie  per  il  collocamento  lavorativo  delle   persone   con

                             disabilita'

1. All'articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68, dopo il comma 5

e' aggiunto il seguente:

«5-bis. I lavoratori con disabilita'  mantengono  la  posizione  in

graduatoria acquisita all'atto  dell'inserimento  nell'azienda  anche

quando sono assunti con contratto di apprendistato o con contratto di

lavoro a tempo determinato, fino alla trasformazione del  rapporto  o

alla stipulazione di un contratto di lavoro a tempo indeterminato».

Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SALARIO GIUSTO

(omissis)

                               Art. 8

       Monitoraggio e raccolta dei dati in materia retributiva

1.  Al  fine  di  garantire  il  monitoraggio,  la  trasparenza   e

l'informazione in materia retributiva, fermo restando quanto previsto

dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio,

del 27 aprile 2016, in materia di protezione dei dati  personali,  il

Consiglio nazionale dell'economia  e  del  lavoro  (CNEL),  gli  enti

pubblici e gli istituti di  statistica,  inclusi  l'INPS,  l'Istituto

nazionale di statistica, l'Istituto  nazionale  per  l'analisi  delle

politiche pubbliche, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), e  gli

altri soggetti individuati con il decreto del Ministro del  lavoro  e

delle politiche sociali di cui al  successivo  comma  2,  collaborano

per:

a)   raccogliere   e   condividere,   in   forma   integrata    e

interoperabile, i dati retributivi  disaggregati  per  genere,  eta',

disabilita', settore economico e dimensione d'impresa;

b) elaborare indicatori statistici e analisi periodiche, su  base

settoriale omogenea, volti a  evidenziare  la  copertura  retributiva

garantita dalla contrattazione collettiva e la  relativa  adeguatezza

rispetto ai principi di cui all'articolo 36 della Costituzione;

b-bis) elaborare, con cadenza  periodica  e  su  base  territoriale

omogenea, indicatori sintetici  relativi  al  costo  della  vita,  al

mercato delle locazioni immobiliari e ai prezzi al consumo dei beni e

dei servizi anche a livello locale;

c)   elaborare   indicatori    relativi    alla    produttivita',

all'incidenza  del  costo  del  lavoro  sui  ricavi,  al   tasso   di

occupazione e alla variabilita' della  domanda  nei  diversi  settori

economici.

2. Con uno o piu' decreti del Ministro del lavoro e delle politiche

sociali sono definiti:

a) i criteri operativi e le  regole  tecniche  per  la  raccolta,

l'elaborazione e la trasmissione dei dati;

b) le specifiche tecniche e i formati di interscambio da adottare

per garantire l'interoperabilita' delle banche di dati;

c) le  modalita'  per  assicurare  la  massima  tutela  dei  dati

personali e la conformita' alle disposizioni del  citato  Regolamento

(UE) 2016/679;

d)   gli   ulteriori   elementi   informativi    da    dichiarare

obbligatoriamente in  sede  di  versamenti  e  denunce  contributivi,

necessari ai fini del controllo del rispetto del salario giusto.

3. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si

provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali  e  finanziarie

disponibili  a  legislazione  vigente  e,  comunque,  senza  nuovi  o

maggiori oneri per la finanza pubblica.

(omissis)

Capo III
MISURE DI PREVENZIONE E DI CONTRASTO DEL CAPORALATO DIGITALE

                             Art. 11 bis

                       Ambito di applicazione

1. Le  disposizioni  di  cui  al  presente  capo  si  applicano  ai

lavoratori di cui al capo V-bis del  decreto  legislativo  15  giugno

2015, n. 81.

                               Art. 12

Qualificazione del rapporto di lavoro per i  lavoratori  intermediati

  da  piattaforme  digitali  di  cui  al  capo  V-bis   del   decreto

  legislativo 15 giugno 2015, n. 81

1. Ai fini della qualificazione del  rapporto  di  lavoro  mediante

piattaforma digitale rilevano le concrete  modalita'  di  svolgimento

della prestazione,  indipendentemente  dalla  qualificazione  formale

attribuita dalle parti.

2. La qualificazione del rapporto di lavoro tiene  conto  di  tutti

gli  elementi  utili  alla  riconduzione  del  rapporto   di   lavoro

all'effettivo  tipo  contrattuale,  compresi,  tra  l'altro,   quelli

desumibili dall'utilizzo di sistemi di monitoraggio  automatizzati  o

di sistemi decisionali automatizzati.

3. Quando emergono fatti che  indicano  l'esistenza  di  poteri  di

direzione  e  controllo,  anche  per  il  tramite   di   sistemi   di

monitoraggio automatizzati o di sistemi decisionali automatizzati, il

rapporto di lavoro si presume  di  natura  subordinata,  salva  prova

contraria.

                               Art. 13

                     Comunicazioni obbligatorie

1. All'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre  1996,  n.  510,

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.  608,

dopo il comma 2-quinquies, e' inserito il seguente:

«2-sexies. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso

e di assicurare il  rispetto  della  normativa  sulla  sicurezza  sul

lavoro, con decreto  del  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche

sociali, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata  in

vigore  della  presente  disposizione,  sentiti  INAIL,   Ispettorato

nazionale del lavoro (INL) e INPS, sono individuati gli indicatori di

rischio e i dati che le piattaforme digitali di  intermediazione  del

lavoro sono  tenute  a  comunicare.  In  ogni  caso,  le  piattaforme

registrano e conservano per  almeno  5  anni  i  dati  relativi  agli

accessi, alle assegnazioni, ai rifiuti, ai tempi e ai  corrispettivi,

rendendoli accessibili al lavoratore e alle autorita' ispettive.  Gli

indicatori di rischio e i relativi dati  sono  posti  a  disposizione

dell'INAIL, dell'INL e dell'INPS per le  attivita'  di  vigilanza  di

rispettiva competenza e di coordinamento per i controlli. I  soggetti

di cui al terzo periodo condividono gli esiti dei  controlli  con  il

Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali   al   fine   di

perfezionare e aggiornare gli indicatori di  rischio.  Le  violazioni

commesse dai committenti che si avvalgono di piattaforme digitali per

l'intermediazione del lavoro sono  comunicate  all'Autorita'  europea

del lavoro (European Labour Authority) per l'eventuale definizione di

azioni  preventive  congiunte  di  contrasto  agli  abusi  a  livello

europeo»

2. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si

provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali  e  finanziarie

disponibili  a  legislazione  vigente  e,  comunque,  senza  nuovi  o

maggiori oneri per la finanza pubblica.

                               Art. 14

        Obblighi di informazione nei riguardi del lavoratore

1. Fermi restando gli obblighi  informativi  previsti  dalle  norme

vigenti, le piattaforme digitali forniscono ai lavoratori,  in  forma

chiara,  accessibile  e  comprensibile,  informazioni   sui   sistemi

automatizzati o algoritmici utilizzati per:

a) l'assegnazione delle attivita';

b) la determinazione o modifica dei compensi;

c) la valutazione delle prestazioni;

d) la sospensione, limitazione  o  cessazione  dell'accesso  alla

piattaforma.

2.  Il  lavoratore  ha  diritto  di  ottenere,  su  richiesta,  una

spiegazione intelligibile e  il  riesame  mediante  intervento  umano

delle decisioni  automatizzate  che  dispongono  la  limitazione,  la

sospensione  o  la  chiusura  del  suo  account,  il  diniego   della

retribuzione per il lavoro prestato o la  modifica  della  situazione

contrattuale del lavoratore stesso.

3.  Le  informazioni  di  cui  al  presente  articolo   sono   rese

disponibili anche alle autorita' competenti, nei limiti e secondo  le

modalita' previste dalla legge.

 

                               Art. 15

   Rafforzamento di tutela per i rider delle piattaforme digitali

1. Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate  le

seguenti modificazioni:

a) all'articolo 47-bis, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. In caso di lavoro intermediato da piattaforma digitale,

l'accesso alla  piattaforma  da  parte  del  lavoratore  puo'  essere

consentito con il sistema pubblico  per  la  gestione  dell'identita'

digitale di  cittadini  e  imprese  (SPID),  la  carta  di  identita'

elettronica (CIE) o la carta nazionale dei servizi (CNS)  oppure  con

un account rilasciato dalla stessa piattaforma ad un  singolo  codice

fiscale con un sistema di autenticazione a piu' fattori, nel rispetto

delle garanzie di sicurezza previste dal Codice  dell'Amministrazione

Digitale, di cui al decreto legislativo  7  marzo  2005,  n.  82.  Le

credenziali  di  accesso  al  proprio  account  rivestono   carattere

strettamente personale ed e' fatto divieto di cessione  a  terzi.  La

cessione del proprio account o l'uso di account da parte  di  persona

diversa  dal  titolare  comportano  l'applicazione   della   sanzione

amministrativa pecuniaria da euro 800 a euro 1.200.

2-ter. La piattaforma digitale non puo' rilasciare piu'  di  un

account  per  ogni  singolo   codice   fiscale,   ne'   commissionare

prestazioni temporalmente inconciliabili allo stesso  lavoratore.  La

violazione della presente disposizione comporta l'applicazione  della

sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 1.500.»;

b) all'articolo 47-quater,  dopo  il  comma  3,  e'  aggiunto  il

seguente:

«3-bis. Il committente, a decorrere  dal  1°  luglio  2026,  e'

tenuto  alla  redazione  e  alla  consegna  ai  lavoratori   di   cui

all'articolo 47-bis del presente decreto del libro unico  del  lavoro

di cui all'articolo 39 del decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel

quale devono essere annotati, per ciascun mese di attivita', anche il

numero di consegne e l'importo totale erogato al lavoratore.»;

c) all'articolo 47-septies e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente

comma:

«3-bis. Ad integrazione della attivita' formativa  obbligatoria

prevista dalla normativa vigente in materia di sicurezza sul  lavoro,

con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa

intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,

le regioni e le province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  sono

annualmente stabilite le attivita' di formazione base essenziali  che

il lavoratore di cui all'articolo 47-bis del presente decreto,  entro

i primi trenta giorni dalla prima prestazione, deve seguire accedendo

alla piattaforma del Sistema informativo per l'inclusione  sociale  e

lavorativa (SIISL) di cui all'articolo 5 del decreto-legge  4  maggio

2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio  2023,

n.  85.  I  Patronati  possono  prestare  assistenza  per  facilitare

l'accesso del lavoratore alla fruizione dei corsi  sulla  piattaforma

del SIISL. Il mancato completamento  del  corso  di  formazione  base

obbligatorio entro i termini previsti e' segnalato al committente. Al

committente che si avvale delle prestazioni di un lavoratore  oggetto

di segnalazione di cui al presente comma per tre mesi si  applica  la

sanzione amministrativa pecuniaria da euro 800 a euro 2.400.».

1-bis. Con riferimento alle annotazioni previste  dal  comma  3-bis

dell'articolo 47-quater del decreto legislativo 15  giugno  2015,  n.

81, introdotto dalla lettera b) del comma 1  del  presente  articolo,

relative al periodo in corso alla data di  entrata  in  vigore  della

legge di conversione del presente decreto, il termine ivi previsto e'

prorogato di novanta giorni.

2. All'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n.  197,  dopo  il

comma 58 e' inserito il seguente:

«58-bis. Le disposizioni del comma 58  si  applicano  anche  alle

persone che  prestano  la  propria  attivita'  lavorativa  di  natura

subordinata mediante piattaforme digitali di cui alla direttiva  (UE)

2024/2831 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  23  ottobre

2024.».

 

Capo IV
ULTERIORI DISPOSIZIONI URGENTI

                               Art. 16

Disposizioni in materia di versamento al  fondo  di  tesoreria  e  di

  destinazione del trattamento di fine rapporto per l'anno 2026

1. Per i datori di lavoro tenuti, a decorrere dal 1° gennaio  2026,

al versamento del contributo al fondo di cui  all'articolo  1,  comma

755, della legge 27 dicembre 2006, n.  296,  per  effetto  di  quanto

disposto dal sesto periodo del comma 756  del  medesimo  articolo  1,

introdotto dall'articolo 1, comma 203, della legge 30 dicembre  2025,

n. 199, i versamenti relativi ai periodi di competenza da  gennaio  a

giugno 2026, effettuati entro  il  16  luglio  2026,  si  considerano

tempestivi a tutti gli effetti di legge. Per i medesimi  periodi  non

si applicano sanzioni civili, ne' interessi o somme aggiuntive.

 

(omissis)

 

                           Art. 16 quater

Distacco per finalita' di salvaguardia  occupazionale  e  continuita'

                             produttiva

1. In  deroga  a  quanto  previsto  dall'articolo  30  del  decreto

legislativo 10 settembre 2003, n. 276,  in  via  sperimentale,  dalla

data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente

decreto fino  al  31  dicembre  2029,  il  distacco  di  uno  o  piu'

lavoratori, nel rispetto delle mansioni svolte,  e'  ammesso,  previo

accordo sindacale, anche in assenza dell'interesse proprio del datore

di lavoro distaccante e  anche  tra  aziende  non  appartenenti  allo

stesso settore o che non adottano il medesimo  contratto  collettivo,

quando sia finalizzato alla salvaguardia dei livelli occupazionali  o

della continuita' produttiva,  alla  conservazione  delle  competenze

professionali   ovvero   a   evitare   o   a   limitare   sospensioni

dell'attivita' lavorativa, riduzioni dell'orario di  lavoro,  ricorso

agli ammortizzatori sociali o situazioni di esubero di personale.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,

da adottare entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore

della legge di conversione del presente decreto,  sono  stabilite  le

disposizioni necessarie per l'applicazione del presente articolo.

 

                          Art. 16 quinquies

       Continuita' occupazionale dei lavoratori somministrati

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015,  n.  81,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, secondo periodo, dopo le  parole:  «dei  periodi  di

missione» sono inserite  le  seguenti:  «di  lavoratori  assunti  dal

somministratore con contratto di lavoro a tempo determinato,»;

b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:

«2-bis. Il lavoratore assunto dal somministratore con contratto  di

lavoro a tempo indeterminato puo'  svolgere  periodi  di  missione  a

termine presso un medesimo utilizzatore, aventi ad  oggetto  mansioni

di pari livello e categoria legale, per una durata complessiva, anche

non continuativa e ulteriore rispetto a quella prevista dal comma  2,

non superiore a trentasei mesi, salvo  che  il  contratto  collettivo

applicato dall'utilizzatore preveda un diverso limite temporale».

2. Il limite temporale di cui al comma 2-bis dell'articolo  19  del

decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, introdotto dal comma 1 del

presente articolo, decorre dalla data  di  entrata  in  vigore  della

legge di  conversione  del  presente  decreto.  Eventuali  precedenti

periodi di missione di lavoratori gia'  assunti  dal  somministratore

con contratto di lavoro a tempo indeterminato non  rilevano  ai  fini

del suddetto computo.

3. E' nulla ogni clausola volta a limitare,  anche  indirettamente,

la facolta' dell'utilizzatore di assumere il lavoratore in costanza o

al termine del periodo di missione.

 

(omissis)

 

                           Art. 16 septies

Misure urgenti per garantire la continuita' dei servizi di assistenza

           sanitaria, sociosanitaria e socio-assistenziale

1.  All'articolo  15  del  decreto-legge  30  marzo  2023,  n.  34,

convertito, con modificazioni, dalla legge 26  maggio  2023,  n.  56,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a)  al  comma  2  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:

«limitatamente a coloro  che  intendono  esercitare  una  professione

medica o sanitaria»;

b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis.  Per  coloro  che  intendono  esercitare   l'attivita'   di

operatore di interesse sanitario di  cui  all'articolo  1,  comma  2,

della legge 1° febbraio 2006, n. 43, entro novanta giorni dalla  data

di entrata in vigore  della  presente  disposizione,  con  intesa  da

adottare in sede di Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo

Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono

definiti i parametri formativi minimi che le qualifiche professionali

conseguite all'estero devono soddisfare.

2-ter. L'assunzione degli operatori di interesse sanitario  di  cui

al comma  2-bis  avviene  previa  verifica  della  sussistenza  delle

condizioni di idoneita'  delle  qualifiche  professionali  conseguite

all'estero previste dall'intesa di cui al  medesimo  comma  2-bis  da

parte delle strutture di cui al comma 1»;

c) al comma 3, le parole: «dell'intesa di  cui  al  comma  2»  sono

sostituite dalle seguenti: «delle intese di cui ai commi 2 e 2-bis»;

d)  al  comma  4,  le  parole:  «sulla  base   del   riconoscimento

regionale,» sono soppresse ed  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente

periodo: «Fino al 31 dicembre 2029 le disposizioni  dell'articolo  27

del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,

si applicano altresi' agli operatori di interesse  sanitario  di  cui

all'articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, assunti

presso le strutture di cui al comma 1 del presente articolo».

2. Le amministrazioni  pubbliche  provvedono  all'attuazione  delle

disposizioni di cui al presente articolo  nell'ambito  delle  risorse

umane, strumentali e finanziarie disponibili a  legislazione  vigente

e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

Capo V
DISPOSIZIONI FINALI

                               Art. 17

                      Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2, 3, 4 e 6,  pari  a  160,9

milioni di euro per l'anno 2026, a 411,9 milioni di euro  per  l'anno

2027 e a 250,7 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede:

a) quanto a 83,4 milioni di euro per l'anno 2026, a 100,1 milioni

di euro per l'anno 2027 e a 16,7 milioni di  euro  per  l'anno  2028,

mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui

all'articolo 22, comma 7, primo periodo, del decreto-legge  7  maggio

2024, n. 60, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  4  luglio

2024, n. 95;

b) quanto a 48,1  milioni  di  euro  per  l'anno  2028,  mediante

corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui

all'articolo 23, comma 4, primo periodo, del decreto-legge  7  maggio

2024, n. 60;

c) quanto a 70,5 milioni di euro per l'anno 2026, a 84,7  milioni

di euro per l'anno 2027 e a 14,1 milioni di  euro  per  l'anno  2028,

mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui

all'articolo 24, comma 7, primo periodo, del decreto-legge  7  maggio

2024, n. 60;

d) quanto a 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026,  2027

e 2028, mediante corrispondente utilizzo delle risorse iscritte nello

stato di previsione  del  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche

sociali, ai sensi dell'articolo 1, comma 208, della legge 30 dicembre

2024, n. 207. Ai fini della compensazione degli effetti finanziari in

termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 7  milioni  di

euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede  mediante

corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti

finanziari non previsti a  legislazione  vigente,  anche  conseguenti

all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1,

comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

e) quanto a 5 milioni di euro per  ciascuno  degli  anni  2027  e

2028, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo

19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con

modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

f) quanto a 215,1 milioni di euro  per  l'anno  2027  e  a  159,8

milioni di euro per l'anno 2028,  mediante  corrispondente  riduzione

dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 153,  della

legge 30 dicembre 2025, n. 199.

 

                               Art. 18

                         Disposizioni finali

1. Le disposizioni del presente decreto, fatte salve le  esclusioni

di cui al comma 2 del presente articolo, si applicano ai rapporti  di

lavoro subordinato privato, anche se non  inerenti  all'esercizio  di

un'impresa.

2. Le  disposizioni  del  presente  decreto  non  si  applicano  ai

lavoratori  dipendenti  dalle  amministrazioni   pubbliche   di   cui

all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.

165, e ai contratti collettivi ad essi applicabili.

3. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle  regioni

a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e  di  Bolzano

compatibilmente con i rispettivi  statuti  e  le  relative  norme  di

attuazione,  anche  con  riferimento  alla  legge  costituzionale  18

ottobre 2001, n. 3.

4. Restano salve le prerogative costituzionalmente  garantite  alle

parti sociali in materia di contrattazione collettiva.

 

                               Art. 19

                          Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a

quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della

Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione

in legge.

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