Rifiuti alimentari: un bando del minAmb per la riduzione attraverso la gestione delle eccedenze con azioni di solidarietà sociale è stato pubblicato sul sito del dicastero.
Oggetto del finanziamento, oltre alle spese di gestione, è l’acquisto di attrezzature strumentali specifiche quali:
a. veicoli isotermici o coibentati refrigerati;
b. abbattitori di temperatura;
c. contenitori isotermici per il trasporto di alimenti;
d. carrelli termici portavivande;
e. celle frigorifere, frigoriferi e congelatori.
Le strumentazioni devono essere nuove.
Le risorse finanziarie disponibili sono pari a: € 300.000,00. La percentuale massima del contributo concesso dal ministero è pari:
- all’ 80% delle spese ammissibili relative all’acquisto delle attrezzature strumentali, con un limite massimo pari a 27.000,00 euro;
- al massimo del 10%, dei costi di gestione, considerando, comunque, un importo massimo non superiore a 3.000,00 euro.
In allegato al bando:
1 - formato e contenuti della domanda di cofinanziamento;
2 - documentazione per la richiesta di liquidazione del cofinanziamento.
Di seguito il testo del bando; gli allegati sono disponibili in formato pdf alla fine della pagina.
Ministero dell’Ambiente - Bando per il cofinanziamento di progetti finalizzati alla riduzione dei rifiuti alimentari attraverso la gestione delle eccedenze con azioni di solidarietà sociale
Articolo 1
Finalità e copertura finanziaria
Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di seguito MATTM, indice il presente bando per il cofinanziamento di progetti integrati per la gestione (approvvigionamento, trasporto, stoccaggio, conservazione, preparazione e distribuzione) delle eccedenze alimentari che prevedono l’acquisto di attrezzature strumentali specifiche di cui all’ articolo 5.
Il contributo viene concesso per il cofinanziamento di progetti integrati che comprendano almeno lo sviluppo congiunto delle fasi di approvvigionamento, trasporto e distribuzione di cui al comma 1. Non sono cofinanziabili progetti che riguardino esclusivamente le fasi di stoccaggio, conservazione e preparazione.
Il bando è predisposto al fine di contribuire alla riduzione della produzione dei rifiuti alimentari attraverso il cofinanziamento di azioni volte alla solidarietà sociale.
Per l’attuazione della presente misura sono destinate risorse finanziarie pari a euro trecentomila (300.000,00).
Articolo 2
Definizioni
1. Ai fini del presente bando si osservano le seguenti definizioni adottate ai sensi della legge 19 agosto 2016, n. 166 recante “Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi”:
a) operatori del settore alimentare: i soggetti pubblici o privati, operanti con o senza fini di lucro, che svolgono attività connesse ad una delle fasi di produzione, confezionamento, trasformazione, distribuzione e somministrazione degli alimenti;
b) soggetti donatari:gli enti pubblici nonché gli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività d'interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità, compresi i soggetti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
c) eccedenze alimentari: i prodotti alimentari, agricoli e agro-alimentari che, fermo restando il mantenimento dei requisiti di igiene e sicurezza del prodotto, sono, a titolo esemplificativo e non esaustivo: invenduti o non somministrati per carenza di domanda; ritirati dalla vendita in quanto non conformi ai requisiti aziendali di vendita; rimanenze di attività promozionali; prossimi al raggiungimento della data di scadenza; rimanenze di prove di immissione in commercio di nuovi prodotti; invenduti a causa di danni provocati da eventi meteorologici; invenduti a causa di errori nella programmazione della produzione; non idonei alla commercializzazione per alterazioni dell'imballaggio secondario che non inficiano le idonee condizioni di conservazione.
Articolo 3
Soggetti beneficiari dei finanziamenti
Possono presentare istanza di cofinanziamento “soggetti donatari”, così come definiti all’articolo 2, che alla data di presentazione della domanda abbiano stipulato appositi accordi, conformemente all’allegato 1.D, con almeno un operatore del settore alimentare (soggetto donatore), come definito dall’articolo 2, ed un destinatario finale quale uno o più soggetti riceventi le eccedenze alimentari raccolte.
Non verranno finanziati progetti già realizzati ovvero in fase di realizzazione alla data di pubblicazione del presente bando.
Articolo 4
Limiti di cofinanziamento
La percentuale massima del contributo concesso dal MATTM è pari all’ 80% delle spese ammissibili relative all’acquisto delle attrezzature strumentali, di cui all’articolo 5, comma 2, con un limite massimo pari a 27.000,00 euro. I costi di gestione, di cui all’articolo 5, comma 5, sono ammissibili a contributo nella misura massima del 10%, considerando, comunque, un importo massimo non superiore a 3.000,00 euro.
Il limite di cofinanziamento complessivo, pari a 30.000,00 euro, ex comma 1, è da considerarsi come limite massimo anche qualora le spese ammissibili per la realizzazione del progetto risultino maggiori dello stesso. In tal caso, le risorse mancanti potranno essere rinvenute da altre forme di finanziamento nazionali, locali o europee o comunque ricorrendo a risorse del soggetto richiedente.
Articolo 5
Spese ammissibili
Le spese ammissibili sono riferibili all’acquisto delle attrezzature strumentali e alla copertura dei costi di gestione.
Le spese ammissibili relative all’acquisto delle attrezzature strumentali sono riferibili esclusivamente alle seguenti voci:
a. veicoli isotermici o coibentati refrigerati;
b. abbattitori di temperatura;
c. contenitori isotermici per il trasporto di alimenti; d. carrelli termici portavivande;
e. celle frigorifere, frigoriferi e congelatori.
Le spese di cui al comma 2 sono da intendersi ammissibili nel caso esclusivo in cui le attrezzature risultino essere nuove. Non sono, pertanto, ammissibili spese per l’acquisto di attrezzatura usata.
I costi di acquisto delle attrezzature strumentali sono ammissibili in caso di destinazione delle attrezzature strumentali stesse esclusivamente alla realizzazione del progetto o in misura pari alla percentuale di cofinanziamento richiesto.
Le spese ammissibili relative alla gestione delle attrezzature strumentali sono riferibili esclusivamente alle seguenti voci:
a. polizza assicurativa per i veicoli di cui al comma 2, lettera a);
b. carburante per i veicoli di cui al comma 2, lettera a).
In caso di destinazione parziale o promiscua delle attrezzature strumentali, così come
desumibile in fase di rendicontazione finale secondo le modalità di cui all’articolo 10, i costi di gestione ammessi a cofinanziamento saranno rapportati al reale utilizzo dei beni nell’ambito del progetto.
L’imposta sul valore aggiunto (IVA) è ammissibile al finanziamento solo nel caso in cui tale costo sia effettivamente sostenuto dal soggetto beneficiario senza possibilità di recupero o rimborso a norma della legislazione nazionale sull’IVA. E’ cura del soggetto beneficiario giustificare le voci di spesa per le quali non sia possibile recuperare l’IVA.
L’erogazione del contributo, con i limiti sopra richiamati, avverrà facendo riferimento alle spese ammissibili realmente rendicontate.
Ai fini dell'erogazione del contributo, le spese ammissibili dovranno essere documentate secondo le modalità riportate di seguito nell’allegato 2 e dovranno riferirsi a progetti avviati successivamente alla data di pubblicazione del comunicato relativo all'emanazione del presente bando.
Articolo 6
Requisiti dei progetti da realizzare
Possono essere ammessi a cofinanziamento esclusivamente i progetti coerenti con le finalità di cui all’articolo 1, comma 1 e 2.
È prevista la concessione di contributi esclusivamente ai progetti che sono realizzati conformemente a quanto indicato nell’allegato 1 - Formato e contenuti della domanda di cofinanziamento.
Articolo 7
Presentazione delle richieste di cofinanziamento
La richiesta di cofinanziamento è redatta dai soggetti di cui all’articolo 2 utilizzando il modulo di richiesta di cui all’allegato 1.A.
La richiesta è corredata da apposita relazione descrittiva che riporti gli elementi utili ai fini della valutazione del progetto nonché da ogni altro utile elemento di conoscenza delle attività previste sotto il profilo organizzativo e finanziario. E’ cura del beneficiario, in particolare, evidenziare puntualmente le caratteristiche del progetto, con riguardo ai singoli criteri riportati nell’allegato 1.B.
Le istanze di cofinanziamento, a pena di inammissibilità, devono pervenire a partire dal quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente Bando sul sito web istituzionale del Ministero (www.minambiente.it – sezione “Bandi e avvisi”). L’invio avviene esclusivamente per via telematica, all’indirizzo PEC: dgrin@pec.minambiente.it e riporta nell’oggetto la seguente dicitura: “Bando per il cofinanziamento di progetti finalizzati alla riduzione dei rifiuti alimentari attraverso la gestione delle eccedenze alimentari con azioni di solidarietà sociale”. Ai fini dell’accertamento del rispetto del predetto termine fa fede unicamente la data di avvenuta consegna dell’istanza nel sistema PEC (posta elettronica certificata) del MATTM.
Non saranno ammesse a istruttoria le richieste di cofinanziamento pervenute prima del termine di cui al comma 3.
In nessun caso il MATTM risponderà del mancato recapito delle richieste di cofinanziamento.
Articolo 8
Verifica delle istanze e valutazione dei progetti
1. L'esame delle richieste di cofinanziamento viene affidato ad una Commissione Tecnica nominata con provvedimento del Direttore Generale della Direzione Generale per i rifiuti e l’inquinamento (DGRIN) del MATMM.
La valutazione delle richieste e dei progetti presentati, da parte della Commissione, è effettuata sulla base dei seguenti criteri e modalità operative:
a) non verranno prese in considerazione le istanze di cofinanziamento che non rispettano i tempi ed i requisiti di cui all’ articolo 7, inclusa la compilazione obbligatoria dei moduli contenuti nell’allegato 1 e delle relative specifiche;
b) sono inammissibili le istanze di cofinanziamento presentate da soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 3 o relative a progetti non ricadenti nell’area di intervento del presente bando;
c) verifica della completezza delle istanze e della documentazione allegata. Eventuali irregolarità formali, ovvero mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, sono segnalate al proponente, assegnando al medesimo dieci giorni lavorativi, escluso il giorno della richiesta, perché le stesse siano rese, integrate o regolarizzate, a pena di esclusione dalla valutazione. La mancata o incompleta presentazione degli elementi richiesti entro il termine indicato comporta l’esclusione della domanda.
I progetti contenuti nelle richieste di cofinanziamento che rispettano le prescritte condizioni di ricevibilità e di ammissibilità saranno valutati nell'ambito di gruppi omogenei ovvero costituiti da richieste di cofinanziamento ricevute alla stessa data. L'ordine di valutazione e di concessione del contributo è sequenziale ed avviene secondo data ed ora di ricezione delle domande.
I progetti verranno finanziati fino ad esaurimento delle risorse disponibili in base all'ordine di ricezione della domanda (data ed ora).
Nel caso di progetti ricevuti alla stessa data ed ora, per i quali non sono disponibili risorse finanziarie sufficienti a copertura dei rispettivi costi, si procederà a sorteggio pubblico ai fini della concessione del contributo.
Le risorse che residuano dall’assegnazione dei contributi possono essere assegnate al progetto che segue immediatamente, anche in misura ridotta rispetto alla richiesta formulata. Il soggetto proponente che intenda accettare il contributo in misura ridotta deve, entro trenta giorni successivi dalla pubblicazione della graduatoria, a pena decadenza del diritto, trasmettere apposita dichiarazione, con cui: 1) accetta il contributo nella misura ridotta rispetto alla richiesta formulata; 2) si impegna a realizzare nella sua interezza il progetto proposto e cofinanziato dal Ministero, ancorché in misura ridotta; 3) dichiara che riterrà a proprio carico il valore della quota di cofinanziamento non coperta dal contributo concesso in misura ridotta. Le risorse assegnate a soggetti che hanno rinunciato al cofinanziamento sono riassegnate con le modalità previste dal comma 5.
Con decreto del Direttore della DGRIN del MATTM è approvata la graduatoria di merito delle istanze ammesse a cofinanziamento.
Il decreto di approvazione della graduatoria di merito e di ammissione al cofinanziamento delle iniziative progettuali, è pubblicato, sul sito web istituzionale www.minambiente.it – sezione “Bandi e avvisi”. Dell’avvenuta pubblicazione è data comunicazione ai soggetti interessati.
Articolo 9
Durata
A seguito della pubblicazione della graduatoria, di cui al comma 9 dell’articolo 10, il soggetto beneficiario dovrà fornire apposita dichiarazione di accettazione del contributo ed impegnarsi contestualmente a dare inizio al progetto, pena decadenza del contributo. Le dichiarazioni di accettazione del contributo e di avvio del progetto devono pervenire alla DGRIN entro 180 (centottanta) giorni solari dalla data di pubblicazione della graduatoria sul sito web istituzionale www.minambiente.it – sezione “Bandi e avvisi”.
La durata dei progetti è di due anni che decorrono dalla data di inizio del progetto comunicata al MATTM, come previsto al comma 1.
Articolo 10
Rendicontazione e modalità di trasferimento del cofinanziamento
L'importo assegnato a titolo di cofinanziamento per l’acquisto delle attrezzature è trasferito, dalla DGRIN ai soggetti beneficiari, a seguito della verifica in merito alla idoneità ed alla conformità della documentazione richiesta ed elencata al comma 2.
Ai fini della liquidazione del contributo relativo all’acquisto delle attrezzature, a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di inizio del progetto, di cui all’articolo 9, comma 1, devono essere presentati:
- la “Richiesta di liquidazione delle spese di acquisto delle attrezzature” (di cui all’allegato 2.A.1);
- la “Tabella delle spese di acquisto delle attrezzature - preventivo e consuntivo”, di cui all’allegato 2.B, corredata dai giustificativi di spesa (fatture o documenti contabili aventi forza probatoria equivalente in copia conforme e quietanzati);
- la prima “Tabella di monitoraggio eccedenze”, di cui all’allegato 2.D, relativa ad un periodo minimo di 30 giorni, al fine di attestare l’effettivo avvio delle attività.
L'importo assegnato a titolo di cofinanziamento per il pagamento delle spese di gestione delle attrezzature è trasferito dalla DGRIN ai soggetti beneficiari a seguito della verifica in merito all’idoneità ed alla conformità della documentazione richiesta, elencata al comma 4.
Al termine del periodo di due anni, di cui all’articolo 9, comma 2, ai fini della liquidazione del contributo relativo alle spese di gestione, devono essere presentati:
- la “Richiesta di liquidazione spese di gestione”, di cui all’allegato 2.A.2;
- la “Tabella delle spese di gestione - preventivo e consuntivo”, di cui all’allegato 2.C, corredata dei giustificativi di spesa (fatture o documenti contabili aventi forza probatoria equivalente in copia conforme e
quietanzati, schede carburante); - le “Tabelle monitoraggio eccedenze”, di cui allegato 2.D, e relativo
all’ultimo semestre di attività.
Il soggetto beneficiario, pena la revoca del contributo, dovrà trasmettere al MATTM,
con cadenza semestrale e per l’intera durata del progetto, le tabelle di monitoraggio
eccedenze di cui all’allegato 2.D.
Al termine dei due anni, di cui al comma 2 dell’articolo articolo 9, il soggetto
beneficiario ha facoltà di inviare ulteriori tabelle di monitoraggio semestrale. Tali tabelle di monitoraggio potranno essere utilizzate dal MATTM quali dati di riferimento per promuovere ulteriori azioni mirate alla riduzione della produzione dei rifiuti alimentari.
Qualora dalla documentazione inviata risultassero delle economie di spesa, queste rientrano nella disponibilità del MATTM.
Articolo 11
Modifiche dei progetti e proroghe
1. Eventuale richiesta di varianti in corso d'opera da apportare al progetto presentato, debitamente motivata e integrata da idonea documentazione giustificativa, dovrà essere inoltrata al MATTM, esclusivamente mediante posta elettronica certificata all’indirizzo di cui all’articolo 7, comma 3. L’istanza di variante dovrà essere esaminata dalla Commissione tecnica di cui all’articolo 8. L'esito della valutazione sarà tempestivamente comunicato al soggetto richiedente.
Nel caso in cui, dalla documentazione trasmessa relativa alla variante di cui al comma 1, risulti che per la realizzazione del progetto è prevista una spesa complessiva inferiore a quella sulla cui base è stato assegnato il cofinanziamento del MATTM, quest’ultimo sarà diminuito in proporzione.
L'approvazione dell'istanza di variante non comporta, in nessun caso, l'aumento del contributo già concesso all'intervento originariamente ammesso.
L'eventuale istanza di proroga dovrà essere debitamente sottoscritta e motivata e andrà inviata tempestivamente dal soggetto beneficiario del contributo. La DGRIN comunicherà al richiedente l'esito della valutazione istruita dalla Commissione.
Articolo 12
Verifiche e controlli
1. Il MATTM verifica ed accerta, nelle modalità operative ritenute idonee, il conseguimento dei risultati previsti in fase di presentazione del progetto, la regolare esecuzione del progetto stesso, il rispetto dei tempi fissati e tutto quant’altro possa risultare necessario per procedere all’erogazione del contributo.
Articolo 13
Decadenza e revoca del contributo
Fatto salvo quanto previsto in seguito all'approvazione di una eventuale istanza di variante o proroga, la mancata realizzazione del progetto entro i termini di cui all’articolo 9 comporta la decadenza dal diritto al contributo concesso.
La DGRIN può revocare, in tutto o in parte, l’agevolazione concessa nei seguenti casi:
a) interruzione dell’iniziativa anche per cause non imputabili ai beneficiari;
b) nel caso che il cofinanziamento sia stato concesso sulla base di dati, notizie o
dichiarazioni inesatti;
c) nel caso in cui i beni acquistati con il cofinanziamento siano alienati, ceduti o distratti
prima del termine di quattro anni dalla conclusione del progetto;
d) qualoradalladocumentazioneprodottaodalleverificheecontrollieseguitidalMATTM
emergano inadempimenti del beneficiario rispetto agli obblighi previsti dal presente
bando;
e) in ogni caso di inadempimento o di violazione degli obblighi previsti dal presente bando.
Articolo 14
Produzione di materiali e divulgazione dei risultati
Il MATTMM può pubblicizzare le iniziative e i progetti cofinanziati con il presente programma di contributo attraverso la pubblicazione di informazioni riguardanti tra l’altro il beneficiario, gli obiettivi, il contributo finanziario concesso.
Tutte le attrezzature e le iniziative informative concernenti il progetto cofinanziato devono evidenziare la fonte del contributo e il logo del MATTM.
Il MATTM, ai fini della divulgazione dei risultati ottenuti, anche attraverso la stesura di pubblicazioni specifiche, può richiedere al soggetto beneficiario del finanziamento documentazione (anche fotografica) comprovante il raggiungimento degli obiettivi previsti.
[fonte foto: https://tinyurl.com/ybkym383]