Rifiuti: cambiano le basi del servizio di smaltimento

Rifiuti smaltimento
Con il D.P.C.M. 11 dicembre 2020 rivista la metodologia dei fabbisogni standard dei comuni delle regioni a statuto ordinario

Rifiuti: cambiano le basi del servizio di smaltimento con la pubblicazione del decreto del presidente del consiglio dei ministri 11 dicembre 2020 (in S.O. n. 6 alla Gazzetta Ufficiale del 29 gennaio 2021, n. 23). Si tratta, in particolare, della revisione della metodologia dei fabbisogni standard dei comuni delle regioni a statuto ordinario per il servizio smaltimento, in base all'art. 6, decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216.

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In allegato al decreto, viene riportata la nota metodologica, articolata in quattro appendici:

  • costruzione delle principali variabili
  • costruzione dei gruppi omogenei (cluster)
  • analisi di robustezza
  • coefficiente di riparto e componenti del costo standard.

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Di seguito il testo degli articoli del decreto del presidente del consiglio dei ministri 11 dicembre 2020; in fondo alla pagina sono riportati i testi della nota metodologica e delle quattro relativi appendici in pdf.

 

Decreto del presidente del consiglio dei ministri 11 dicembre 2020

Revisione della metodologia dei fabbisogni standard dei comuni  delle
regioni a statuto ordinario  per  il  servizio  smaltimento  rifiuti.
(21A00354)

 

(S.O. n. 6 alla Gazzetta Ufficiale del 29 gennaio 2021, n. 23)

              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante   disciplina

dell'attivita'  di  governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del

Consiglio dei ministri;

Vista la legge 5 maggio 2009, n.  42  e  successive  modificazioni,

recante delega al Governo  in  materia  di  federalismo  fiscale,  in

attuazione dell'art. 119 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216 e  successive

modificazioni, recante disposizioni in materia di determinazione  dei

costi e dei fabbisogni standard di  comuni,  citta'  metropolitane  e

province,  adottato  in  attuazione  della  delega  contenuta   nella

predetta legge n. 42 del 2009;

Vista la lettera b) del comma 1, dell'art.  5  del  citato  decreto

legislativo n. 216 del 2010, che prevede che  la  Societa'  Soluzioni

per il sistema economico - Sose S.p.a. (gia' Societa' per  gli  studi

di settore - Sose S.p.a.), di seguito Sose, provvede al  monitoraggio

della  fase  applicativa  e  all'aggiornamento   delle   elaborazioni

relative alla determinazione dei fabbisogni standard;

Vista la lettera e) del comma 1, del medesimo art.  5  del  decreto

legislativo n. 216 del 2010, come modificata dall'art. 1,  comma  31,

della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che prevede che le elaborazioni

relative alla determinazione dei  fabbisogni  standard  di  cui  alla

lettera b) sono sottoposte alla Commissione tecnica per i  fabbisogni

standard, anche separatamente, per l'approvazione;

Visto  il  verbale  della  Commissione  tecnica  per  i  fabbisogni

standard n. 44 del 18 novembre 2019, di approvazione della «Revisione

della metodologia dei fabbisogni standard dei comuni delle regioni  a

statuto  ordinario  per  il  servizio  smaltimento  rifiuti  in  base

all'art. 6 del decreto legislativo. 26 novembre 2010, n. 216»;

Visto l'art. 6 del richiamato decreto legislativo n. 216 del  2010,

come modificato dall'art. 1, comma 32, della legge 28 dicembre  2015,

  1. 208, che dispone che con uno o piu' decreti del  Presidente  del

Consiglio  dei  ministri,  previa  deliberazione  del  Consiglio  dei

ministri e sentita la Conferenza Stato-citta'  ed  autonomie  locali,

sono adottati, anche separatamente,  la  nota  metodologica  relativa

alla procedura di calcolo dei fabbisogni  standard  e  il  fabbisogno

standard  per  ciascun  comune,  previa   verifica   da   parte   del

Dipartimento della Ragioneria  generale  dello  Stato  del  Ministero

dell'economia e delle finanze, ai  fini  del  rispetto  dell'art.  1,

comma 3;

Visto, altresi', il medesimo art. 6 del decreto legislativo n.  216

del  2010,  secondo  il  quale,  nel  caso  di  adozione  della  nota

metodologica relativa alla procedura  di  calcolo,  decorsi  quindici

giorni dalla trasmissione alla Conferenza Stato citta'  ed  autonomie

locali,  lo  schema  e'  comunque  trasmesso  alle  Camere  ai   fini

dell'espressione del parere da parte della  Commissione  parlamentare

per l'attuazione del federalismo fiscale e da parte delle Commissioni

parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario;

Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  29

dicembre 2016,  recante  adozione  delle  note  metodologiche  e  dei

fabbisogni standard  per  ciascun  comune  delle  regioni  a  statuto

ordinario,  relativi  alle  funzioni  di  istruzione  pubblica,  alle

funzioni riguardanti la gestione del  territorio  e  dell'ambiente  -

servizio smaltimento rifiuti, alle funzioni  nel  settore  sociale  -

servizi di asili nido, alle funzioni generali  di  amministrazione  e

controllo,  alle  funzioni  di  polizia  locale,  alle  funzioni   di

viabilita' e  territorio,  alle  funzioni  nel  campo  dei  trasporti

(trasporto pubblico locale) ed alle funzioni nel settore  sociale  al

netto dei servizi di asili nido;

Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  22

dicembre 2017, recante  aggiornamento  a  metodologie  invariate  dei

fabbisogni standard dei comuni per il 2018;

Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  18

aprile  2019,  recante  aggiornamento  a  metodologie  invariate  dei

fabbisogni standard dei comuni per il 2019;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5  marzo

2020, recante aggiornamento a metodologie  invariate  dei  fabbisogni

standard dei comuni per il 2020;

Vista la documentazione recante la «Revisione della metodologia dei

fabbisogni standard dei comuni delle regioni a statuto ordinario  per

il servizio smaltimento  rifiuti  in  base  all'art.  6  del  decreto

legislativo 26 novembre  2010,  n.  216»,  trasmessa  dalla  Sose  al

Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e al  Dipartimento

delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze in data  13

luglio 2020;

Acquisito il parere favorevole del  Dipartimento  della  Ragioneria

generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze,  in

ordine alla verifica ai fini del  rispetto  dei  vincoli  di  cui  al

citato art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 216 del 2010;

Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,

adottata nella riunione del 7 ottobre 2020;

Sentita la Conferenza Stato-citta' e autonomie locali ai sensi  del

richiamato art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 216 del  2010,

nella seduta del 15 ottobre 2020;

Visti i pareri della Commissione parlamentare per l'attuazione  del

federalismo fiscale e delle Commissioni parlamentari  competenti  per

le conseguenze di carattere finanziario;

Vista la  deliberazione  definitiva  del  Consiglio  dei  ministri,

adottata nella riunione del 10 dicembre 2020;

 

Decreta:

                               Art. 1

  1. E' adottata la nota metodologica relativa alla revisione  della

metodologia dei  fabbisogni  standard  dei  comuni  delle  regioni  a

statuto  ordinario  per  il  servizio  smaltimento  rifiuti  in  base

all'art. 6 del decreto legislativo  26  novembre  2010,  n.  216.  La

predetta nota metodologica di revisione dei fabbisogni  standard  per

il servizio di smaltimento rifiuti e' allegata al presente decreto  e

ne costituisce parte integrante.

                               Art. 2

  1. I comuni delle  regioni  a  statuto  ordinario  danno  adeguata

pubblicita' al  presente  decreto  sul  proprio  sito  istituzionale,

nonche' attraverso le ulteriori forme di  comunicazione  del  proprio

documento di bilancio.

Il presente decreto  e'  trasmesso  ai  competenti  organi  per  il

controllo e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica

italiana.

 

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Allegati

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