Rifiuti da capsule di caffè esauste: una delibera dell'Anga detta le condizioni per l'iscrizione all'Albo per le imprese che vogliano occuparsi della raccolta e del trasporto.
In particolare, si tratta della deliberazione 14 aprile 2025, n. 3, che modifica la deliberazione 3 novembre 2016, n. 5, che detta la dotazione minima di veicoli e di personale alle imprese che vogliano occuparsi di questo tipo di rifiuto identificato con il codice Eer 20 01 99.
Clicca qui per l'Osservatorio sull'Albo gestori ambientali
Di seguito il testo della deliberazione dell'Albo nazionale gestori ambientali 14 aprile 2025, n. 3.
Deliberazione del comitato nazionale dell'Albo gestori ambientali 14 aprile 2025, n. 3
Modifica della deliberazione n. 5 del 3 novembre 2016 ai fini di consentire l’iscrizione all’Albo nella categoria 1, con procedura ordinaria, delle imprese che intendono svolgere l’attività di raccolta e trasporto di rifiuti costituiti da capsule di caffè o altri infusi esausti
IL COMITATO NAZIONALE
DELL’ ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare, l’articolo 212;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 3 giugno 2014, n. 120, recante il Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali;
Visto, in particolare, l’articolo 11, comma 4, del predetto decreto 3 giugno 2014, n. 120, il quale affida al Comitato nazionale il compito di stabilire i criteri specifici, le modalità e i termini per la dimostrazione dell’idoneità tecnica e della capacità finanziaria delle imprese che fanno domanda;
Vista la propria deliberazione n. 5 del 3 novembre 2016, recante criteri e requisiti per l’iscrizione all’Albo, con procedura ordinaria, nelle categorie 1, 4 e 5, come successivamente modificata con deliberazione n. 8 del 12 settembre 2017 e, in particolare l’allegato “D”;
Considerata la sempre maggior diffusione sul mercato delle capsule di caffè e di altri infusi e la conseguente necessità di intercettare, in un’ottica di economia circolare finalizzata al recupero e al riciclo, la relativa frazione esausta all’interno dei circuiti organizzati di raccolta differenziata;
Considerato che alcuni operatori di mercato hanno classificato tali tipologie di rifiuto con il codice EER 20 01 99;
Considerato che il rifiuto così classificato può essere conferito presso i Centri di raccolta comunali ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs. n. 116/2020 che ha integrato l’allegato I, paragrafo 4.2, del decreto del Ministro dell'Ambiente della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008, e successive modifiche, con il punto 45- bis: altre frazioni non specificate altrimenti se avviate a riciclaggio (EER 20 01 99);
Rilevata l’opportunità di poter integrare tale tipologia di rifiuto, identificato dal codice EER 20 01 99 (capsule di caffè o altri infusi esausti) all’interno dell’attuale sottocategoria della categoria 1 individuata nell’allegato D, Tab. D2 alla deliberazione n. 5 del 3 novembre 2016, relativa alla raccolta differenziata di determinate tipologie di rifiuti;
DELIBERA
Articolo 1
(Modifiche e integrazioni alla delibera n. 5 del 3 novembre 2016)
Al fine di consentire alle imprese che intendono svolgere l’attività di raccolta e trasporto di rifiuti costituiti da capsule di caffè o altri infusi esausti di avvalersi delle dotazioni minime individuate dall’allegato D, Tab. D2, alla deliberazione n. 5 del 3 novembre 2016, la citata Tabella D2 viene integrata con la tipologia di rifiuto identificata dal codice EER 20 01 99.
La Tabella D2, individuata nell’allegato D alla deliberazione n. 5 del 3 novembre 2016, è sostituita dalla Tabella D2 allegata alla presente deliberazione.
Articolo 2
(Entrata in vigore)
La presente deliberazione entra in vigore dalla data di pubblicazione.
ALLEGATO D
(Articolo 1, comma 4)
TAB. D2: REQUISITI MINIMI PER L'ISCRIZIONE NELLA CATEGORIA 1: SOTTOCATEGORIA ATTIVITA’ ESCLUSIVA DI RACCOLTA DIFFERENZIATA E TRASPORTO DI UNA O PIU’ DELLE SEGUENTI TIPOLOGIE DI RIFIUTI URBANI:
Abbigliamento e prodotti tessili (20 01 10, 20 01 11); batterie e accumulatori (20 01 33* e 20 01 34); farmaci (20 01 31* e 20 01 32); cartucce toner esaurite (20 03 99) e toner per stampa esauriti (08 03 18 e 16 02 16) di cui al paragrafo 4.2 dell’all.1 al DM 8 aprile 2008, modificato con D.M. 13 maggio 2009; oli e grassi commestibili (20 01 25); capsule di caffè o altri infusi esausti (20 01 99).