Rifiuti da carta e cartone: i chiarimenti sull’end of waste

Rifiuti da carta e cartone
Il Mite ha risposto alla Regione Piemonte in merito alla possibilità di gestire nell’ambito delle procedure semplificate ai sensi dell’art. 216, D.Lgs. n. 152/2006 i due codici ERR 030308 e ERR 191201

Rifiuti da carta e cartone: chiarimenti sull'end of waste sono stati riportati dal Mite in risposta a un interpello ambientale avanzato dalla Regione Piemonte.

In particolare, l'amministrazione regionale, alla luce dell'entrata in vigore del D.M. n. 188/2020 chiede se i due codici ERR 030308 («Scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati limitatamente ai rifiuti provenienti dalle attività di trasformazione dei prodotti a base cellulosica») e ERR 191201 («Carta e cartone prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata») possano essere gestiti nell’ambito delle procedure semplificate ai sensi dell’art. 216, D.Lgs. n. 152/2006.

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Di seguito il testo dell'interpello della Regione Piemonte e della risposta del Mite.

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Interpello della Regione Piemonte 6 settembre 2022, n. 107090

Oggetto: Interpello ai sensi dell’art. 3 septies del d.lgs. 152/2006 (DL 77/2021, convertito con legge 108/2021). DM188/2020 “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone”, raccordo con il DM 5 febbraio 98

Il presente interpello è formulato in relazione all’applicazione del DM 188/2020 “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone” e al raccordo con il DM 5 febbraio 1998 per l’adeguamento delle procedure semplificate ex. art. 216 del dlgs 152/2006.

Il regime transitorio disciplinato l’art. 7 del DM n. 188/2020 ("Norme di transizione e finali) ai fini dell’adeguamento ai criteri del regolamento stesso prevede espressamente un aggiornamento della comunicazione effettuata ai sensi dell’art. 216 o un’istanza di aggiornamento dell'AIA o delle autorizzazioni di cui all'art. 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Il DM n. 188/2020, a nostro avviso, non esplicita quali parti del DM 5 febbraio 98 sono abrogate e quali invece restano valide.

In particolare il DM 188/2020, come definito dagli articoli 1 e 3 (“i rifiuti di carta e cartone cessano di essere qualificati come rifiuti e sono qualificati come carta e cartone recuperati”) va quindi a sostituire la lettera b) del punto 1.1.3 del DM 5 febbraio 1998.

Nell’ambito del succitato punto si ritiene che, per le comunicazioni effettuate ai sensi dell’articolo 216 del decreto legislativo 152/2006, l'adeguamento dovrebbe riguardare tutti gli aspetti previsti dal DM 188/2020, restando valide le disposizioni contenute nel DM 5 febbraio 98 inerenti i limiti quantitativi (allegato 4) in quanto espressamente citati.

Nello specifico l’interpello riguarda i rifiuti ammessi al recupero; il DM 188/2020 ammette per la produzione di carta e cartone recuperati i seguenti rifiuti: 150101 imballaggi di carta e cartone - 150105 imballaggi compositi - 150106 imballaggi in materiali misti - 200101 carta e cartone - 191201 carta e cartone prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata - 030308 scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati limitatamente ai rifiuti provenienti dalle attività di trasformazione dei prodotti a base cellulosica.

Tra tutti i codici ERR previsti dal DM 188/2020 i due codici ERR 030308 e ERR 191201 non rientrano tra i codici previsti al punto 1.1 dell’allegato 1, suballegato 1 del DM 5 febbraio 1998.

Tutto ciò premesso ed al fine di assicurare un’omogenea e armonizzata applicazione sull’intero territorio regionale si chiede di chiarire se a seguito del DM 188/2020, i due codici ERR 030308 e ERR 191201 possano essere gestiti nell’ambito delle procedure semplificate ai sensi dell’art. 216 sopra citato.

***

Risposta del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 10 novembre 2022, n. 139984

Oggetto: Interpello ai sensi dell’art. 3 septies del d.lgs. 152/2006 (DL 77/2021, convertito con legge 108/2021). DM188/2000 “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone”, raccordo con il DM 5 febbraio 1998

QUESITO

Con istanza di interpello ex art. 3-septies del D.Lgs. 152/06 sono stati richiesti i seguenti chiarimenti su:

1. l’applicazione del Decreto Ministeriale 188 del 22 settembre 2020, «Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone», e il raccordo con il DM 5 febbraio 1998, per l’adeguamento alle procedure semplificate ex. art. 216 del D.lgs. 152/2006;
2. se i codici EER 030308 e EER 191201, previsti dal DM 188/2020, che non rientrano tra i codici EER previsti al punto 1.1 dell’allegato 1, sub-allegato 1 del DM 5 febbraio 1998, possono essere gestiti nell’ambito delle procedure semplificate ai sensi dell’art. 216 del D.lgs. 152/2006.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Con riferimento ai quesiti proposti, si riporta quanto segue.
Il D.M. n. 188 del 2020 recante “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone” sono stati stabiliti i criteri specifici nel rispetto dei quali i rifiuti di carta e cartone cessano di essere qualificati come tali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184-ter del D.Lgs. n. 152 del 2006
Il D.M. Ambiente 5 febbraio 1998, sono individuati i rifiuti non pericolosi che sono sottoposti alle procedure semplificate di recupero.
Le disposizioni di cui al Titolo III-bis parte II e articoli 208, 209, 214 e 216 della Parte IV, Titolo I, Capo IV del D.lgs. 152/2006, definiscono le procedure autorizzative per la realizzazione di impianti per le operazioni di recupero.

CONSIDERAZIONI DEL MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Dal quadro normativo sopraesposto emerge quanto segue.

Il Regolamento n. 188 del 2020 individua i criteri specifici nel rispetto dei quali i rifiuti di carta e cartone cessano di essere qualificati rifiuti; tali rifiuti, che includono i poliaccoppiati, anche di imballaggi, provengono dalla raccolta differenziata di rifiuti urbani e speciali. I rifiuti di carta e cartone che cessano di essere tali sono definiti “carta e cartone recuperati” all'esito di operazioni di recupero effettuate esclusivamente in conformità alle disposizioni della norma UNI EN 643 e devono essere conformi ai requisiti tecnici di cui all’allegato 1 del suddetto decreto ministeriale.

I rifiuti ammessi all’attività di recupero sono:
a) 15 01 01 imballaggi di carta e cartone;
b) 15 01 05 imballaggi compositi;
c) 15 01 06 imballaggi in materiali misti;
d) 20 01 01 carta e cartone;
e) 19 12 01 carta e cartone prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata di rifiuti urbani e speciali;
f) 03 03 08 scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati, limitatamente

ai rifiuti provenienti dalle attività di trasformazione dei prodotti a base cellulosica.
Non sono ammessi i rifiuti di carta e cartone selezionati da rifiuto indifferenziato.
Il materiale recuperato è utilizzabile per gli scopi specifici elencati nell’allegato 2 che individua

l’utilizzo nella manifattura di carta e cartone ad opera dell'industria cartaria oppure in altre industrie che li utilizzano come materia prima.

In merito al regime transitorio, disciplinato dall’articolo 7 del suddetto Regolamento, è previsto che entro 180 giorni dall’entrata in vigore dello stesso il produttore dell’End of Waste presenti all’autorità competente un aggiornamento della comunicazione effettuata per il recupero agevolato, ai sensi dell’articolo 216 del Dlgs 152/2006, indicando anche le quantità di cui all’allegato 4 al DM 5 febbraio 1998; ovvero un’istanza di aggiornamento dell’Aia oppure dell’autorizzazione di cui agli articoli 208, 209 o 211 del Dlgs 152/2006.

Con riferimento al primo quesito ed al raccordo tra il DM 188/2020 e la disciplina sulle procedure semplificate di cui al DM 5 febbraio 1998, si precisa che con l’adozione del DM 188/2020 si è determinata la cessazione dell’applicazione delle previsioni di cui al D.M. 05/02/1998, per i rifiuti di carta e cartone e specificatamente per quelli indicati al punto 1.1., allegato 1, sub-allegato 1, i cui codici sono i seguenti EER 150101, 150105, 150106, 200101.

Tuttavia, il dm 118/2020 non disciplina alcuni aspetti che rimangono individuati esclusivamente o dal DM 05/02/1998 oppure dalle autorizzazioni già concesse. Quindi restano valide ed efficaci:
- tutte le disposizioni del D.M. 05/02/1998 inerenti:
a) i limiti quantitativi previsti all’allegato 4, le norme tecniche di cui all’allegato 5 (norme tecniche generali per gli impianti di recupero che effettuano l'operazione di messa in riserva dei rifiuti non pericolosi);
b) i valori limite per le emissioni di cui all’allegato 1, sub-allegato 2 (valori limite e prescrizioni per le emissioni convogliate in atmosfera delle attività di recupero di materia dai rifiuti non pericolosi); - le autorizzazioni concesse ai sensi del Titolo III-bis parte II (autorizzazione integrata ambientale) nonché delle autorizzazioni del Titolo I, Capo IV, parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Dunque, appare evidente come il D.M. n. 188/2020 disciplini, solo i criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto nelle attività che il D.M. 5 febbraio 1998 prevede al punto 1.1.3 dell’allegato 1, non potendo incidere su aspetti quantitativi e condizioni necessari per poter operare in procedure semplificate di recupero, considerato anche il tenore della norma di delega di cui all’articolo 184-ter, comma 2, che non prevede nello specifico di regolare su tali temi.

Ne deriva che, laddove sia già stata rilasciata un’autorizzazione, ai sensi dell’articolo 7 del DM 188/2020, il produttore di carta e cartone recuperati avrebbe dovuto presentare un aggiornamento della comunicazione effettuata per il recupero, ai sensi dell’articolo 216, Dlgs 152/2006, indicando anche le quantità di cui all’allegato 4 al DM 5 febbraio 1998; ovvero, in caso di procedura ordinaria, un’istanza di aggiornamento dell’Aia oppure dell’autorizzazione di cui agli articoli 208, 209 o 211, Dlgs 152/2006.

Diversamente, nel caso di autorizzazione per nuovi impianti e/o cicli produttivi, il riferimento alla procedura ordinaria o semplificata dovrà essere valutata alla luce dei criteri normativi vigenti e in relazione alle caratteristiche del caso specifico.

Con riferimento al secondo quesito, circa le operazioni di recupero afferenti ai rifiuti aventi codici EER 030308 e EER 191201, si rappresenta che gli stessi non possono essere gestiti nell’ambito della procedura semplificata in quanto non rientranti tra quelli indicati nel DM 5/02/1998. Conseguentemente i soggetti già in possesso di un’autorizzazione avrebbero dovuto provvedere ad un aggiornamento della stessa entro i 180 giorni previsti dall’articolo 7 del Regolamento; ovvero i soggetti che intendono realizzare e gestire nuovi impianti dovranno presentare apposita istanza ai sensi delle disposizioni di cui Titolo III-bis parte II ovvero del Titolo I, Capo IV, parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Le considerazioni sopra riportate, rese nel rispetto delle condizioni e dei termini di cui all’articolo 3-septies del decreto legislativo 152/2006, sono da ritenersi pertinenti e valide in relazione al quesito formulato, con esclusione di qualsiasi riferimento a specifiche procedure o procedimenti, anche a carattere giurisdizionale, eventualmente in corso o in fase di evoluzione, per i quali occorrerà considerare tutti gli elementi pertinenti al caso di specie, allo stato, non a conoscenza e non rientranti nella sfera di competenza di questa Amministrazione.

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