Rifiuti da eventi alluvionali: l’ordinanza di rimozione

Rifiuti da eventi alluvionali: l'ordinanza della presidenza del Consiglio dei ministri 9 gennaio 2024 relativa alla rimozione è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 14 febbraio 2024, n. 37.

In particolare, il provvedimento regolamenta, tra gli altri:

  • i principi generali e tipologia di interventi;
  • le eventuali deroghe;
  • il quadro conoscitivo dei materiali accentrati presso i siti di primo raggruppamento;
  • l'utilizzo dei materiali e la gestione dei rifiuti;
  • le disposizioni speciali per i materiali dell'alluvione derivanti dai corsi d'acqua;
  • la tracciabilità dei materiali e dei rifiuti;
  • le disposizioni straordinarie per l'utilizzo dei materiali;
  • la procedura per l'erogazione dei finanziamenti;
  • la modalità di rendicontazione dei finanziamenti ricevuti;
  • i tempi di completamento degli interventi e il riconoscimento degli oneri.

Di seguito il testo dell'ordinanza.

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Ordinanza della presidenza del Consiglio dei ministri - il commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche 9 gennaio 2024 

Rimozione  dei  materiali  e  dei  rifiuti  derivanti  dagli   eventi
alluvionali e ubicati  presso  i  siti  di  primo  raggruppamento  o,
comunque, nei luoghi allo scopo individuati dai comuni. (Ordinanza n.
17/2024). (24A00833)
(Gazzetta Ufficiale del 14 febbraio 2024, n. 37)

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

alla ricostruzione nel territorio delle Regioni

Emilia-Romagna, Toscana e Marche

 

(omissis)

 

Dispone:

                               Art. 1

                       Ambito di applicazione

1. La presente ordinanza disciplina le modalita' per la piu' celere

rimozione  dei  materiali  e  dei  rifiuti  derivanti  dagli   eventi

alluvionali e ubicati  presso  i  siti  di  primo  raggruppamento  o,

comunque, nei luoghi allo scopo  individuati  dai  comuni,  ai  sensi

dell'art. 20-decies, comma 1, del decreto-legge 1°  giugno  2023,  n.

61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100

ed in continuita' con quanto disposto dall'ordinanza  n.  992  del  8

maggio  2023  del  Dipartimento  della  protezione  civile  e   dalle

discendenti     ordinanze     del     Presidente     della     giunta

dell'Emilia-Romagna, n. 66 del 18 maggio 2023, n. 67  del  20  maggio

2023, n. 73 del 26 maggio 2023, n. 78 del 1° giugno 2023 e n. 125 del

28 luglio 2023, i cui contenuti sono integralmente confermati.

2.  Con  la  presente,  ordinanza  sono  inoltre  disciplinate   le

modalita' per l'attuazione dei lavori di ripristino dei danni  subiti

dal servizio idrico integrato e dal servizio gestione rifiuti urbani,

necessari a superare lo stato di emergenza e segnalati dalla  Regione

Emilia-Romagna con comunicazione dell'8 settembre 2023.

 

                               Art. 2

             Principi generali e tipologia di interventi

1. Il piano da attuare nei territori della Regione  Emilia-Romagna,

di cui al precedente art. 1, il cui valore complessivo e' stimato  in

euro 38.625.000,00,  di  cui  euro  22.070.000,00  per  le  attivita'

connesse alla piu' celere  rimozione  dei  materiali  e  dei  rifiuti

derivanti dagli eventi alluvionali e ubicati presso i siti  di  primo

raggruppamento o, comunque, nei luoghi  allo  scopo  individuati  dai

comuni ed euro 16.555.000,00 per i lavori  di  ripristino  dei  danni

subiti dal servizio idrico integrato e dal servizio gestione  rifiuti

urbani,  e'  costituito  dall'insieme  degli  interventi  riepilogati

nell'allegato «A», che costituisce parte  integrante  della  presente

ordinanza.  In  particolare,  gli  interventi  ricompresi  nel  piano

devono:

a) presentare il nesso di causalita' con gli  eventi  alluvionali

verificatisi a far data dal 1° maggio 2023;

b)  rispondere  al  previsto  carattere  di  urgenza,  in  quanto

finalizzati alla tutela della pubblica e privata incolumita'.

2. In considerazione della tipologia di interventi in  oggetto,  il

piano  potra'   essere   oggetto   di   successive   integrazioni   e

rimodulazioni, nei limiti delle risorse di cui al successivo art.  12

della presente ordinanza, nonche' delle eventuali  ulteriori  risorse

finanziarie che saranno  rese  disponibili  in  ragione  delle  gravi

situazioni di pericolo che potrebbero  essere  rilevate  in  seguito,

ovvero al fine  di  disciplinare  le  future  fasi  di  gestione  dei

materiali connesse con il processo  di  ricostruzione.  Le  eventuali

rimodulazioni   e/o   integrazioni   del   piano   dovranno    essere

preventivamente approvate dal Commissario straordinario  in  esito  a

specifica richiesta, corredata da circostanziata relazione, elaborata

a cura dei soggetti attuatori d'intesa con la Regione  Emilia-Romagna

e alle quali e' assicurata  idonea  copertura  finanziaria  a  valere

sulle  risorse  assegnate  e  rese  disponibili  allo   scopo   sulla

contabilita' speciale di cui  all'art.  20-quinquies,  comma  4,  del

decreto-legge l° giugno 2023, n. 61, convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 31 luglio 2023, n. 100. Il piano integrato  o  rimodulato

sara'  allegato   a   una   specifica   determina   del   Commissario

straordinario e pubblicato nella sezione amministrazione  trasparente

del    sito    istituzionale    del     Commissario     straordinario

(https://commissari.gov.it/alluvionecentronord2023).

 

                               Art. 3

                               Deroghe

1. In considerazione dell'urgente necessita' di  procedere  con  la

realizzazione degli interventi di ripristino  dei  danni  subiti  dal

servizio idrico integrato e dal servizio gestione rifiuti  urbani  di

cui alla presente ordinanza, che afferiscono alla pubblica e  privata

incolumita', i soggetti attuatori, nel rispetto dei principi generali

dell'ordinamento giuridico e dei, vincoli derivanti  dall'ordinamento

comunitario, possono provvedere, in deroga alla legge 7 agosto  1990,

n. 241, articoli 2-bis, 7, 8, 9,  10,  10-bis,  14,  14-bis,  14-ter,

,14-quater,14-quinquies, 16, 17, 19 e 20, al fine  di  assicurare  le

piu' snelle modalita' collegiali  per  il  rilascio  dei  pareri,  in

tempistiche celeri e commisurate al carattere di  urgente  necessita'

degli interventi in argomento.  Al  riguardo,  i  soggetti  attuatori

provvedono all'approvazione dei progetti ricorrendo, ove  necessario,

e comunque per interventi che prevedono il dettaglio  progettuale  di

cui all'art. 41 del decreto legislativo 31 marzo 2023,  n.  36,  alla

conferenza dei  servizi  semplificata  e  con  termini  ulteriormente

ridotti, da indire  entro  cinque  giorni  dalla  disponibilita'  dei

progetti e da concludersi con determinazione  motivata  entro  e  non

oltre quindici giorni dalla convocazione. Qualora alla conferenza dei

servizi semplificata il rappresentante  di  un'amministrazione  o  un

soggetto invitato non fornisca riscontro o, comunque, non sia  dotato

di adeguato potere di rappresentanza, il parere si intende  acquisito

con esito positivo e la conferenza delibera. Il dissenso  manifestato

in sede di conferenza di servizi deve essere  motivato  e  recare,  a

pena  di  inammissibilita',  le  specifiche  indicazioni  progettuali

necessarie al fine dell'assenso. Fermo restando quanto stabilito  dal

presente comma, i pareri,  i  visti  e  i  nulla-osta  relativi  agli

interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente

alla conclusione della conferenza dei  servizi  semplificata,  devono

essere resi dalle amministrazioni entro  e  non  oltre  sette  giorni

dalla richiesta e, qualora entro tale  termine  non  siano  resi,  si

intendono acquisiti con esito positivo.

2. In aggiunta a quanto previsto  dagli  articoli  225  e  226  del

decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, i soggetti  attuatori,  nel

rispetto dei  principi  generali  dell'ordinamento  giuridico,  della

direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri  del  22  ottobre

2004  e  dei  vincoli  derivanti  dall'ordinamento  europeo,  per  la

realizzazione  degli  interventi  di  cui  alla  presente  ordinanza,

possono procedere in  deroga  ai  seguenti  articoli  del  richiamato

decreto legislativo:

a) 15, comma 2 e allegato 1.2, allo  scopo  di  autorizzare,  ove

strettamente necessario, l'individuazione del Responsabile unico  del

progetto (RUP) tra soggetti idonei  estranei  agli  enti  appaltanti,

ancorche' dipendenti di ruolo di  altri  soggetti  o  enti  pubblici.

L'assenza o l'insufficienza di  personale  interno  in  possesso  dei

requisiti necessari all'espletamento degli incarichi di  RUP,  ovvero

per   effetto    dell'incremento    delle    esigenze    di    natura

tecnicoprogettuale  derivante  dalle  esigenze   emergenziali,   deve

emergere da idonea documentazione da conservare agli  atti  d'ufficio

dei soggetti attuatori. In tal caso la  nomina  di  RUP  deve  essere

comunicata alla struttura di supporto  al  Commissario  straordinario

indicando l'ente pubblico di appartenenza del  prefato  personale  ed

acquisendone il preventivo parere di assenso;

b) 17,  comma  5,  allo  scopo  di  consentire  la  verifica  dei

requisiti successivamente all'aggiudicazione, in un termine  congruo,

comunque non superiore ai sessanta giorni decorrenti  dalla  data  di

affidamento;

c) 37 e allegato 1.5, allo scopo di autorizzare le  procedure  di

affidamento anche in assenza della delibera di programmazione;

d) 41, 50, 52 e 1.13, allo scopo di:

1) autorizzare l'affidamento dell'incarico di  progettazione  a

professionisti estranei all'ente appaltante, in  caso  di  assenza  o

insufficienza  di  personale  interno  in  possesso   dei   requisiti

necessari  all'espletamento  dell'incarico  e  dell'incremento  delle

esigenze di natura tecnico -  progettuale  derivanti  dalle  esigenze

emergenziali;

2) consentire l'adozione di procedure semplificate e celeri per

l'affidamento di incarichi di progettazione e  connessi,  secondo  le

modalita' stabilite dalla presente ordinanza;

e) 44, allo scopo di consentire anche alle stazioni appaltanti  o

enti  concedenti  non  qualificati  di  affidare   la   progettazione

esecutiva e l'esecuzione dei lavori sulla  base  di  un  progetto  di

fattibilita'   tecnico-economica   approvato;   in   ogni   caso   il

coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e il coordinatore

per la sicurezza in fase  di  progettazione  sono  individuati  dalla

stazione   appaltante    con    oneri    eventualmente    a    carico

dell'affidatario;

f) 48, 50, 90 e 111, allo scopo di consentire la  semplificazione

della procedura di affidamento. La deroga all'art. 50, e consentita e

riferita ai seguenti casi:

1) per affidamento  diretto  di  lavori,  nei  limiti  di  euro

500.000,00, I.V.A. esclusa, anche senza previa consultazione di  piu'

operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti contraenti

in possesso di documentata  professionalita',  idonea  all'esecuzione

delle prestazioni contrattuali richieste;

2) per affidamento  di  lavori  di  valore  superiore  ad  euro

500.000,00,.  I.V.A.  esclusa,  fino  ad  euro  1.000.000,00,  I.V.A.

esclusa,   tramite   procedura   negoziata   senza   bando,    previa

consultazione di  almeno  tre  operatori  economici,  ove  esistenti,

individuati in base a  indagini  di  mercato  o  tramite  elenchi  di

operatori economici ammessi;

3) per affidamento  di  lavori  di  valore  superiore  ad  euro

1.000.000,00, I.V.A.  esclusa,  fino  ad  euro  2.000.000,00,  I.V.A.

esclusa,   tramite   procedura   negoziata   senza   bando,    previa

consultazione di almeno cinque operatori  economici,  ove  esistenti,

individuati in base a  indagini  di  mercato  o  tramite  elenchi  di

operatori economici ammessi;

4) per affidamento diretto di servizi, forniture o  servizi  di

ingegneria e architettura, nei limiti delle soglie di cui all'art. 14

del decreto-legislativo 31 marzo 2023,  n.  36,  anche  senza  previa

consultazione di piu' operatori economici.

La deroga agli articoli 90 e 111 e'  riferita  alle  tempistiche  e

modalita' delle comunicazioni ivi previste, da effettuare  in  misura

compatibile con il carattere di urgente necessita'  degli  interventi

in trattazione;

g) 41, comma 4 e Allegato  1.8,  allo  scopo  di  autorizzare  la

semplificazione e  l'accelerazione  della  procedura  concernente  la

valutazione  dell'interesse  archeologico  e  le  fasi  di   verifica

preventiva  della  progettazione  e  di  approvazione  dei   relativi

progetti;

h) 54,  per  consentire  l'esclusione  automatica  delle  offerte

anomale, anche nei casi in cui il numero delle  offerte  ammesse  sia

inferiore a cinque, ma comunque superiore a due, per  semplificare  e

velocizzare le relative procedure;

i) 62 e 63, allo scopo di consentire di procedere direttamente  e

autonomamente all'affidamento di lavori e all'acquisizione di servizi

e forniture di qualsiasi  importo,  in  assenza  del  possesso  della

qualificazione  ivi  prevista  e  del  ricorso   alle   centrali   di

committenza;

j) 71, 72 e 91,  allo  scopo  di  semplificare  e  accelerare  la

procedura per la scelta del contraente;

k) 76, comma 2, lettera c), relativamente  alla  possibilita'  di

consentire  lo  svolgimento  di  procedure  negoziate  senza   previa

pubblicazione del bando, al fine di accelerare la procedura di scelta

del contraente e avviare, per ragioni di estrema  urgenza,  a  tutela

dell'incolumita' pubblica e  privata,  gli  interventi  di  cui  alla

presente  ordinanza.  Tale  deroga,  se  necessario,  potra'   essere

utilizzata anche per l' individuazione dei soggetti cui  affidare  la

verifica preventiva della progettazione di cui all'allegato 1.7, art.

34, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 31  marzo  2023,  n.

36;

1) 110, comma 2, riducendo ad un tempo non inferiore a 5  giorni,

per i riscontri/spiegazioni necessari  alla  stazione  appaltante  in

sede di valutazione dell'offerta;

m) 116, comma 6, lettera b, limitatamente  alla  possibilita'  di

consentire l'affidamento di incarichi di collaudo anche a  dipendenti

appartenenti ai ruoli  della  pubblica  amministrazione,  purche'  in

servizio;

n) 119, allo  scopo  di  consentire  l'immediata  esecuzione  del

contratto di subappalto a far data dalla richiesta  dell'appaltatore,

effettuando le verifiche  circa  il  possesso  dei  requisiti  in  un

termine congruo, compatibile con il carattere di  urgente  necessita'

degli interventi in trattazione, ma comunque entro sessanta giorni  a

decorrere dalla data di autorizzazione del subappalto;

o) 120, allegati II.14 e II.16, allo scopo di consentire varianti

anche se non previste nei documenti di gara iniziali e allo scopo  di

derogare ai termini previsti dell'art.  5,  comma  11,  dell'allegato

II.14 per gli adempimenti nei confronti di ANAC;

p) 34, comma 2, dell'allegato 1.7, consentendo la possibilita' di

verifica da parte degli uffici tecnici delle stazioni appaltanti  per

lavori di importo inferiore a 2.500.000,00 di euro I.V.A. esclusa.

3. Salvo quanto previsto al precedente comma 2,  al  momento  della

presentazione dei documenti relativi alle procedure di affidamento, i

soggetti attuatori accettano, anche in deroga agli articoli 24  e  91

del decreto legislativo 31 marzo  2023,  n.  36,  autocertificazioni,

rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre

2000, n. 445, circa il possesso dei requisiti per la partecipazione a

procedure di evidenza pubblica, che i  predetti  soggetti  verificano

mediante   la   Banca   dati   nazionale   dei   contratti   pubblici

dell'Autorita' nazionale anticorruzione (ANAC) ovvero  tramite  altre

idonee modalita' compatibili con il carattere di  urgente  necessita'

degli interventi in questione, richiamato all'art. 20-ter,  comma  7,

lettera c), punto  1)  del  decreto-legge  1°  giugno  2023,  n.  61,

individuate dai medesimi soggetti responsabili delle procedure.

4. Per la rimozione  dei  materiali  e  dei  rifiuti  di  cui  alla

presente   ordinanza,   nel   rispetto    dei    principi    generali

dell'ordinamento giuridico e dei vincoli  derivanti  dall'ordinamento

comunitario, i soggetti attuatori possono procedere  in  deroga  alle

seguenti disposizioni normative:

a) Codice civile, art. 941, limitatamente  ai  casi  previsti  al

successivo art. 6, al fine di garantire le piu' celeri modalita'  per

il ripristino dell'officiosita' dei corsi d'acqua;

b) decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152  «Norme  in  materia

ambientale», con  riferimento  agli  articoli  181,  182,  183,  184,

184-ter, 185, 185-bis e 188, 188-bis, 190, 193, 208, 209, 213 e  216,

sottoelencati dal punto 1) al punto 7), evidenziando che tali deroghe

sono gia' ricomprese nel  piu'  vasto  impianto  derogatorio  di  cui

all'art. 3 dell'ordinanza n. 992 del 8 maggio 2023  del  Dipartimento

della protezione civile, sulla base della quale, ai  sensi  dell'art.

191 del richiamato decreto legislativo, con ordinanze contingibili  e

urgenti del. Presidente della giunta dell'Emilia-Romagna, n.  66  del

18 maggio 2023, n. 67 del 20 maggio 2023, n. 73 del 26  maggio  2023,

n. 78 del 1° giugno 2023 e n. 125 del 28 luglio 2023, la  regione  ha

disciplinato ed avviato un temporaneo sistema di  gestione,  per  far

fronte allo straordinario accumulo di materiali e  rifiuti  derivanti

dagli eventi alluvionali, che si intende, con la presente  ordinanza,

portare a termine, assicurando continuita' con  gli  interventi  gia'

realizzati e celerita' delle operazioni, ai  fini  della  pubblica  e

privata incolumita', come nelle previsioni dell'art. 20-decies,  art.

1, comma I e 2, punto 2), lettera  b)  del  decreto-legge  1°  giugno

2023, n. 61 convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  31  luglio

2023, n. 100:

1) 181 «preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e  recupero

dei rifiuti» e 182 «smaltimento dei rifiuti», limitando le operazioni

di  preparazione  e  pretrattamento  ai  fini  del  riutilizzo,  del,

recupero ovvero dello smaltimento dei rifiuti, alle sole attivita' di

caratterizzazione  e  di  cessazione  della  qualita'   di   rifiuto,

disciplinate  ai  successivi  articoli  4,  5  e  8  della   presente

ordinanza, salvaguardando  anche  il  principio  di  massimizzare  il

riutilizzo dei materiali e  ridurre  i  costi  di  gestione,  di  cui

all'art. 20-decies, comma 3 del decreto-legge 1° giugno 2023,  n.  61

convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio  2023,  n.  100.

Tali deroghe si rendono  necessarie  per  scongiurare  la  permanenza

della straordinaria quantita' di materiali e rifiuti derivanti  dagli

eventi  alluvionali  presso  i  siti  di  primo  raggruppamento,  con

potenziali rischi  per  l'ambiente  e  per  l'incolumita'  privata  e

pubblica, garantendo il carattere di celerita'  delle  operazioni  di

rimozione di cui al richiamato art. 20-decies, comma  2,  lettera  b)

del  decreto-legge  1°   giugno   2023,   n.   61   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100;

2) 183 «definizioni», 184  «classificazione»,  185  «esclusione

dall'ambito di applicazione» e  185-bis  «deposito  temporaneo  prima

della raccolta», confermando la classificazione di rifiuto urbano  di

cui all'ordinanza del Presidente della giunta regionale, n. 66 del 18

maggio 2023, punto 1),  che  comprende  «...rifiuti  derivanti  dagli

eventi  alluvionali,  provenienti  da  edifici  pubblici  e  privati,

compresi anche i fanghi - OMISSIS - nonche' dallo  spazzamento  delle

strade, dalla  pulizia  degli  argini,  delle  griglie,  delle  fosse

settiche, .ovvero portati dai corsi d'acqua in piena ovvero  giacenti

sulle spiagge  ...»,  ai  fine  di  procedere  celermente  alla  loro

raccolta e trasporto ai siti di primo raggruppamento  e  le  speciali

modalita' di gestione  disciplinate  dalla  richiamata  ordinanza  al

punto 5), al fine di scongiurare la  permanenza  della  straordinaria

quantita'  di  materiali  e  di  rifiuti   derivanti   dagli   eventi

alluvionali nei punti di raccolta, in prossimita' dei centri  urbani,

delle aree urbanizzate e delle attivita' produttive,  con  potenziali

rischi all'incolumita' pubblica e privata;

3)  184-ter,   «cessazione   della   qualifica   di   rifiuto»,

confermando le modalita' peculiari di cessazione della  qualifica  di

rifiuto gia' disciplinate alla richiamata  ordinanza  del  Presidente

della giunta Emilia-Romagna n. 67 del 20 maggio  2023,  punto  4),  e

prevedendo, in sostituzione di operazioni  di  ispezione  visiva,  lo

specifico protocollo di  caratterizzazione  elaborato  dalla  Regione

Emilia-Romagna d'intesa con ARPAE, di cui al successivo art. 4, comma

2  della   presente   ordinanza,   al   fine   di   rafforzare   ogni

predisposizione  utile  in  chiave  di   prevenzione   e   protezione

ambientale;

4)  188,  «responsabilita'   della   gestione   dei   rifiuti»,

attribuendo  ai  comuni  di  origine  dei  materiali  e  dei  rifiuti

derivanti dagli eventi alluvionali, ai fini dei relativi  adempimenti

amministrativi, la responsabilita' di produttori, confermando  quanto

gia' disciplinato alla  richiamata  ordinanza  del  Presidente  della

giunta Emilia-Romagna; n. 66 del  18  maggio  2023,  punto  1).  Tale

deroga   garantisce   necessaria   continuita'    agli    adempimenti

amministrativi  posti  in  essere  dai  comuni  nelle  fasi  iniziali

dell'emergenza, scongiurando ogni altra diversa soluzione  che  possa

inficiare la celere rimozione dei richiamati materiali e rifiuti;

5)  188-bis,  «sistema  di  tracciabilita'  dei  rifiuti»,  190

«registro cronologico di carico  e  scarico»  e  193  «trasporto  dei

rifiuti», consentendo alla  Regione  Emilia-Romagna  di  adottare  un

sistema di tracciabilita' dedicato, come  specificato  al  successivo

art. 7, in continuita' con gli adempimenti amministrativi gia'  posti

in essere nelle fasi  iniziali  dell'emergenza  e  disciplinati  alla

richiamata ordinanza del Presidente della giunta Emilia-Romagna n. 67

del 20 maggio 2023,  punto  7),  ad  esclusione  delle  attivita'  di

trattamento in impianto dei rifiuti che  dovranno  essere  effettuate

nel rispetto degli ordinari adempimenti in materia di tracciabilita';

6)  208,  «autorizzazione  unica  per  i  nuovi   impianti   di

smaltimento  e  di  recupero  dei   rifiuti,   209   «rinnovo   delle

autorizzazioni   alle   imprese   in   possesso   di   certificazione

ambientale»,   213   «autorizzazioni   integrate   ambientali»,   214

«determinazione delle attivita' e delle caratteristiche  dei  rifiuti

per l'ammissione alle procedure»  e  216  «operazioni  di  recupero»,

consentendo  ai  titolari  degli  impianti  presenti  sul  territorio

regionale, gia' autorizzati alle operazioni di gestione dei  rifiuti,

l'aumento, in deroga ai titoli autorizzativi rilasciati ai sensi  dei

predetti articoli del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,

della capacita' annua di stoccaggio, nonche' di quella istantanea, al

solo fine di accogliere i rifiuti derivanti dagli eventi  alluvionali

ed anche ubicati presso i siti di primo raggruppamento, assicurandone

la corretta gestione, come disciplinato alla richiamata ordinanza del

Presidente della giunta dell'Emilia-Romagna n. 66, punto 8);

c) legge regionale 19 agosto 1996, n. 31 «Disciplina del  tributo

speciale per il deposito in discarica dei rifiuti  solidi,  art.  13,

comma 1, al fine di contenere i  costi  di  smaltimento  dei  rifiuti

derivanti dagli  eventi  alluvionali  e  destinati  a  discarica,  in

continuita' con quanto disposto dall'ordinanza n. 992  del  8  maggio

2023 del Dipartimento della protezione  civile  e  dalla  discendente

ordinanza del Presidente della giunta dell'Emilia-Romagna, n. 125 del

28 luglio 2023 i cui contenuti sono integralmente confermati;

d) legge regionale  18  luglio  1991,  n.  17  «Disciplina  delle

attivita' estrattive», articoli 11, 12 e 13, al  fine  di  consentire

l'impiego  dei  materiali  di   cui   alla   presente   ordinanza   e

caratterizzati ai sensi del successivo art. 4, comma 2 della presente

ordinanza, per la sistemazione finale delle cave, come specificato al

successivo art. 8;

e) decreto ministeriale  26  maggio  2016  «Linee  guida  per  il

calcolo della  percentuale  di  raccolta  differenziata  dei  rifiuti

urbani», al fine di ricomprendere i rifiuti derivanti  dall'alluvione

nelle frazioni neutre  per  la  determinazione  della  produzione  di

rifiuti urbani e della percentuale di  raccolta  differenziata,  come

precisato al successivo art. 7, comma 2.

 

                               Art. 4

             Quadro conoscitivo dei materiali accentrati

                presso i siti di primo raggruppamento

1. Al fine di definire puntualmente i quantitativi  e  l'ubicazione

dei materiali oggetto della presente  ordinanza,  il  sub-commissario

completa la ricognizione  del  materiale  raccolto  (fanghi,  limi  e

terre), non classificato ab  origine  come  rifiuto,  redigendone  il

quadro complessivo.  Nella  ricognizione  sono  individuati  anche  i

materiali che i comuni hanno gia' riutilizzato, ovvero  per  i  quali

abbiano gia' individuato una destinazione finale.

2. Allo scopo di assicurare la tutela dell'ambiente e della salute,

sul materiale oggetto della ricognizione, ad eccezione di quello gia'

riutilizzato o per il quale sia gia'  stato  previsto  un  riutilizzo

finale  entro sessanta  giorni  dalla  ricognizione,   e   effettuata

un'apposita caratterizzazione  secondo  il  protocollo  stabilito  da

ARPAE,  in  allegato  «B»  alla  presente  ordinanza,  finalizzata  a

favorire il reimpiego dello stesso. In esito alla ricognizione di cui

al comma 1, la regione, sentita ARPAE,  potra'  definire  una  soglia

volumetrica  al  di  sotto  della  quale  non  si   procedera'   alla

caratterizzazione.

3.  La  caratterizzazione  e  svolta  da  un  soggetto  individuato

dall'Ente di governo dell'ambito territoriale (ATERSIR)  che,  a  tal

fine, e soggetto attuatore ai sensi dell'art. 20-novies, comma 2, del

decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, con le procedure piu' idonee  per

assicurare  la  massima  celerita'  del  procedimento.  La   presente

ordinanza  costituisce  la  base   giuridica   di   riferimento   per

l'attivazione, da parte di ATERSIR,  delle  procedure  di  attuazione

dell'attivita' di cui al presente comma,  ivi  compresa  l'assunzione

del corrispondente impegno di spesa nei limiti delle risorse  di  cui

al successivo art. 12.

 

                               Art. 5

            Utilizzo dei materiali e gestione dei rifiuti

1. Dell'esito  della  caratterizzazione,  da  eseguire  secondo  il

richiamato protocollo di ARPAE, e data tempestiva comunicazione  alla

struttura   di   supporto   al    Commissario    straordinario,    al

sub-commissario, al comune,  e  ad  ARPAE.  Il  comune,  qualora  sia

confermata l'idoneita' dei materiali al riutilizzo, ne provvede  alla

destinazione finale in qualita' di soggetto attuatore.

2. In caso di comprovata impossibilita'  da  parte  del  comune  di

individuare la destinazione finale per tali materiali, lo  stesso  ne

informa la regione che lo supporta in tale attivita'.  Ove  anche  la

regione non sia in grado di individuare, nell'ambito degli  strumenti

tecnico-operativi  disponibili,  la  destinazione  finale  per   tali

materiali, la stessa ne da' comunicazione alla struttura di  supporto

al Commissario straordinario che interessera' gli  organi  competenti

per l'individuazione di idonee soluzioni.

3. Qualora il materiale,  all'esito  della  caratterizzazione,  non

risulti idoneo per il riutilizzo, e' classificato come rifiuto urbano

e alla sua gestione  si  provvede  in  ossequio  all'art.  3-bis  del

decreto-legge  13  agosto  2011,  n.  138,  convertito  in  legge  14

settembre 2011, n. 148, e all'art. 25, comma 4, del decreto-legge del

24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27.

4. Nel caso in cui detta inidoneita' sia dovuta esclusivamente alla

presenza di frazioni estranee,  superiori  ai  valori  previsti  alla

Tabella b) del richiamato protocollo stabilito da ARPAE, il materiale

sara' sottoposto alle operazioni per la cessazione della qualifica di

rifiuto e, in esito alle stesse, previa ulteriore verifica  dei  soli

predetti valori, avviato ai possibili utilizzi, corredato da apposita

dichiarazione di conformita'.

5. Per i fanghi, limi e terre classificati ab origine come rifiuti,

la caratterizzazione di cui al  richiamato  protocollo  stabilito  da

ARPAE e effettuata in esito alle operazioni per la  cessazione  della

qualifica di rifiuto;  anche  avvalendosi  di  un  soggetto  all'uopo

individuato.

 

                               Art. 6

                Disposizioni speciali per i materiali

             dell'alluvione derivanti dai corsi d'acqua

1. I materiali derivanti dagli eventi  alluvionali  a  seguito  del

crollo delle arginature o trasportati dalle acque depositatisi  anche

su fondi privati, ove ritenuto  necessario  da  parte  dell'Autorita'

idraulica,  saranno  utilizzati  per  gli  interventi  di  ripristino

dell'officiosita' dei corsi d'acqua. A tal fine l'Autorita' idraulica

ne  da'  comunicazione   ai   proprietari   interessati,   entro   45

(quarantacinque) giorni dall'emanazione della presente ordinanza.

2. Rientra tra le buone  pratiche  richiamate  al  punto  6)  della

richiamata ordinanza del Presidente della giunta dell'Emilia-Romagna,

n. 78 del 1° giugno 2023, il riutilizzo dei materiali  dell'alluvione

derivanti da corsi d'acqua per i soli interventi di cui al  comma  1,

anche attraverso la valorizzazione  in  compensazione,  nel  caso  di

eccedenza degli stessi.

 

                               Art. 7

            Tracciabilita' dei materiali e dei rifiuti

                 derivanti dagli eventi alluvionali

1. Al fine di mantenere la completa tracciabilita' dei materiali  e

dei rifiuti derivanti dagli  eventi  alluvionali  in  tutte  le  fasi

gestionali e l'ammissione  al  pagamento  degli  oneri  sostenuti,  i

comuni e  i  concessionari  del  servizio  pubblico,  per  quanto  di

competenza, sono tenuti a fornire  le  informazioni  richieste  sulla

base di specifico  documento  tecnico  elaborato  dalla  regione,  in

collaborazione  con  ARPAE,  fermo  restando  che  le  attivita'   di

trattamento in impianto dei rifiuti dovranno  essere  effettuate  nel

rispetto degli ordinari adempimenti in materia di tracciabilita'.

2. I  rifiuti  urbani  derivanti  dall'evento  calamitoso  sono  da

considerarsi frazioni neutre ai fini del computo della percentuale di

raccolta differenziata di cui al decreto 26 maggio 2016 del Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  «Linee  guida

per il  calcolo  della  percentuale  di  raccolta  differenziata  dei

rifiuti urbani».

 

                               Art. 8

       Disposizioni straordinarie per l'utilizzo dei materiali

1. Il materiale oggetto della presente  ordinanza,  in  esito  alle

attivita' di  caratterizzazione,  e  utilizzato  nei  lavori  di  cui

all'ordinanza     del     Presidente     della     giunta     regione

dell'Emilia-Romagna, n. 67 del 20 maggio 2023, comma 4), lettera  b),

tra cui la sistemazione finale delle cave, in  deroga  agli  atti  di

autorizzazione all'attivita' estrattiva.

 

                               Art. 9

            Procedura per l'erogazione dei finanziamenti

1. Ai fini dell'erogazione dei finanziamenti, i soggetti attuatori,

assumendone piena responsabilita', dovranno  assicurare,  nell'ambito

delle specifiche attivita', la predisposizione e l'invio,  attraverso

posta  elettronica  certificata  (da   inviare   all'indirizzo   pec:

commissarioricostruzione@pec.governo.it), di apposita istanza (format

in allegato «C-1» per l'acconto del 40% e in allegato  «C-2»  per  il

saldo del 60%, ivi inclusa la documentazione elencata in ciascuno  di

essi) alla struttura di supporto al Commissario straordinario, ove si

attestano:

a) l'espletamento dei servizi di ingegneria e architettura e  dei

lavori di ripristino dei danni alla rete ed alle  infrastrutture  del

servizio idrico integrato e  del  servizio  gestione  rifiuti  urbani

necessari a superare lo stato di emergenza, segnalati  dalla  Regione

Emilia Romagna con comunicazione dell'8 settembre 2023 (compresi  nel

citato allegato «A»);

b) la sussistenza dei presupposti di fatto  e  di  diritto  delle

prestazioni  affidate,  affinche'  sia  dato  corso  ai   conseguenti

pagamenti,  ivi  compreso  il  nesso  di  causalita'   tra   l'evento

calamitoso e gli interventi eseguiti confermando, altresi', che  essi

non sono stati ricompresi:

1) nei piani approvati o in  corso  di  approvazione,  anche  a

seguito di rimodulazione, a cura del  Dipartimento  della  protezione

civile;

2) nell'elenco degli interventi realizzati in regime  di  somma

urgenza, di cui all'ordinanza n. 6/2023 del Commissario straordinario

alla ricostruzione;

3) nell'elenco degli interventi  di  difesa  idraulica  di  cui

all'ordinanza n. 8/2023, riferita alla sola  Regione  Emilia-Romagna,

nonche'  nell'elenco  degli  interventi  di  messa  in  sicurezza   e

ripristino della viabilita'  delle  infrastrutture  stradali  di  cui

all'ordinanza   13/2023   del    Commissario    straordinario    alla

ricostruzione,  riferita  alle  Regioni  Emilia-Romagna,  Toscana   e

Marche;

c) la regolarita' amministrativa e fiscale, relativamente a tutti

gli atti procedimentali adottati;

d) l'espletamento delle attivita' tecnico-amministrative e  delle

verifiche di congruita' tecnico-economica dei  servizi  di  cui  alla

presente ordinanza, relativamente alle spese connesse con la gestione

dei materiali e dei rifiuti derivanti dagli eventi alluvionali;

e) il rispetto delle norme ambientali con le eventuali deroghe di

cui alla presente ordinanza;

f) i codici identificativi gara e  i  codici  unici  di  progetto

oltre che, ai  fini  del  rispetto  degli  obblighi  di  tracciamento

finanziario di cui alla legge 13 agosto 2010, n.  136,  l'indicazione

del conto corrente bancario o postale mediante il quale  ricevere  il

pagamento delle  somme  da  parte  della  struttura  di  supporto  al

Commissario straordinario;

g) il rispetto di tutti gli obblighi in materia di tracciabilita'

di cui all'art. 7 della presente ordinanza.

2. La struttura di supporto al Commissario straordinario,  ricevuta

la comunicazione di cui al  comma  1  e  la  relativa  documentazione

probatoria da parte dei soggetti attuatori, verificata la completezza

della documentazione trasmessa,  procedera'  al  trasferimento  delle

risorse richieste sui conti correnti bancari o postali  indicati  dai

soggetti attuatori responsabili degli  interventi,  in  coerenza  con

quanto indicato nella presente ordinanza.

3. Al fine del perfezionamento della rendicontazione, su  richiesta

della struttura di supporto al Commissario straordinario, il soggetto

attuatore   dovra'   trasmettere   eventuale   ulteriore   necessaria

documentazione,  finalizzata  all'adempimento   degli   obblighi   di

rendicontazione di cui all'art. 27, comma 4, del decreto  legislativo

2 gennaio 2018, n. 1.

 

                               Art. 10

          Modalita' di rendicontazione dei finanziamenti

            ricevuti ed attivita' di controllo e verifica

1.  I  soggetti  attuatori,  qualora  non  abbiano  provveduto   al

pagamento con risorse proprie, una volta ricevuti i finanziamenti per

gli interventi di competenza ed  in  linea  con  quanto  disciplinato

dall'articolo  precedente,  dovranno  procedere,  senza  ritardo,  ai

pagamenti delle prestazioni oggetto di intervento.

2. A seguito delle operazioni  di  cui  al  precedente  comma,  con

cadenza mensile, ciascun soggetto attuatore sara' tenuto a comunicare

alla struttura di supporto al Commissario straordinario, il resoconto

completo di tutti i pagamenti effettuati,  comprensivo  dei  relativi

mandati di pagamento, debitamente quietanzati.

3. Non e autorizzato l'utilizzo di economie  derivanti  da  ribassi

d'asta, ad eccezione dei casi previsti dalla  legge  per  far  fronte

alle compensazioni prezzi, ai sensi dell'art. 29 del decreto-legge 27

gennaio 2022, n. 4, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28

marzo 2022, n.  25  e  del  decreto-legge  17  maggio  2022,  n.  50,

convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022,  n.  91  e

successive  modificazioni  ed  integrazioni,  o  ai  maggiori   oneri

derivanti dalla revisione dei prezzi di cui all'art. 60  del  decreto

legislativo 31 marzo 2023, n. 36, secondo le procedure e le modalita'

rispettivamente  disciplinate,  e  per  le   modifiche   e   varianti

contemplate dall'art. 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.

50 e successive modificazioni ed  integrazioni e  dall'art.  120  del

decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, appositamente approvate con

provvedimento amministrativo.

4. Gli  interventi  finanziati  con  le  modalita'  previste  dalla

presente ordinanza non escludono:

a)  la  responsabilita'  del  soggetto  attuatore  in  ordine  al

rispetto delle normative statali e regionali vigenti  in  materia  di

contratti pubblici e di altre normative di settore;

b) i controlli previsti dalla  normativa  regionale  e  da  altre

normative di  settore  ed  eseguiti  dalle  strutture  ordinariamente

competenti.

5. Gli interventi di cui alla presente ordinanza saranno oggetto di

verifiche tecniche e contabili a campione - anche successivamente  al

trasferimento delle risorse  ai  soggetti  attuatori -  da  parte  di

personale  tecnico  della  struttura  di  supporto   al   Commissario

straordinario,  ovvero  dagli  organi  di  vigilanza  competenti   in

materia.

6. Eventuali rilievi saranno comunicati al soggetto attuatore,  che

provvede  alle  necessarie  azioni  di   rettifica,   informando   il

Commissario  straordinario  nel  merito   delle   azioni   correttive

intraprese, sino al superamento delle criticita' rilevate. Al termine

di tali azioni, i soggetti attuatori ne danno sollecita  informazione

al Commissario straordinario che si riserva la facolta' di verificare

gli specifici atti di natura tecnico-amministrativa.

 

                               Art. 11

              Tempi di completamento degli interventi

                    e riconoscimento degli oneri

  1.  Non  potranno  essere  riconosciuti  a  carico  della  gestione

commissariale oneri connessi ai materiali  non  indicati  nel  quadro

complessivo di cui all'art. 4,  comma  1,  ad  esclusione  di  quelli

derivanti dalle operazioni di cessazione della qualifica di rifiuto.

2. Non saranno riconosciuti a carico della  gestione  commissariale

oneri per il riutilizzo dei materiali successivamente alla  data  del

30 giugno 2024.

3. Dalla gestione  commissariale  non  potra'  essere  riconosciuto

alcun onere per la raccolta dei rifiuti dalle  strade  e  dalle  aree

pubbliche derivanti dagli eventi alluvionali  dopo  la  data  del  15

febbraio 2024.

4. La gestione dei rifiuti derivanti dagli eventi alluvionali  deve

essere completata entro il 30 giugno 2024.

 

                              Art. 12

                         Risorse finanziarie

1. Agli oneri previsti dalla presente ordinanza per la piu'  celere

rimozione  dei  materiali  e  dei  rifiuti  derivanti  dagli   eventi

alluvionali e  ubicati  presso  i  siti  di  primo  raggruppamento  o

comunque nei luoghi allo scopo individuati da comuni  nonche'  per  i

lavori di ripristino dei danni subiti dal servizio idrico integrato e

dal servizio gestione rifiuti urbani necessari a superare lo stato di

emergenza e segnalati dalla Regione Emilia-Romagna con  comunicazione

del 8 settembre 2023 (citato allegato «A»), pari a  complessivi  euro

38.625.000,00 nell'E.F. 2024, si  provvede  a  valere  sulle  risorse

assegnate e rese  disponibili  sulla  contabilita'  speciale  di  cui

all'art. 20-quinquies, comma 4, del decreto-legge 1° giugno 2023,  n.

61, convertito, con modificazioni, dalla legge  31  luglio  2023,  n.

100.

 

                               Art. 13

                             Vigilanza

1. ARPAE  Emilia-Romagna  e  le  AUSL  territorialmente  competenti

nell'ambito delle proprie competenze assicurano la vigilanza  per  il

rispetto delle modalita' di attuazione  del  piano  di  gestione  dei

materiali e dei rifiuti di cui alla presente ordinanza.

 

                               Art. 14

                 Efficacia e obblighi di pubblicita'

1. La presente ordinanza, trasmessa alla Corte  dei  conti  per  il

controllo preventivo di legittimita', sara' pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana e sara' efficace  dalla  data  di

pubblicazione nel sito del Commissario straordinario,  nella  sezione

Amministrazione                                           trasparente

(https://commissari.gov.it/alluvionecentronord2023) ed  e  comunicata

alla Presidenza del Consiglio dei  ministri,  al  Dipartimento  della

protezione civile e alla Presidenza della Regione Emilia-Romagna.

Allegati:

Allegato «A»: Servizi per la piu' celere rimozione dei  materiali

e dei rifiuti derivanti dagli eventi alluvionali e ubicati  presso  i

siti di  primo  raggruppamento  o  comunque  nei  luoghi  allo  scopo

individuati dai comuni e  interventi  per  il  ripristino  dei  danni

subiti dal servizio idrico integrato e dal servizio gestione  rifiuti

urbani, necessari a superare lo stato di emergenza e segnalati  dalla

Regione Emilia-Romagna con nota dell'8 settembre 2023;

Allegato «B»: Procedure di  caratterizzazione  chimico-fisiche  e

accertamento  delle  qualita'  ambientali   dei   materiali   secondo

protocollo ARPAE;

Allegato «C-1»: Istanza di erogazione del finanziamento  (acconto

del 40%) per i servizi connessi alla gestione  dei  materiali  e  dei

rifiuti derivanti dall'alluvione e per i  lavori  di  ripristino  dei

danni subiti dal servizio idrico integrato e  dal  servizio  gestione

rifiuti urbani necessari a superare lo stato di emergenza e segnalati

dalla Regione Emilia-Romagna con comunicazione dell'8 settembre  2023

ed  attivita'  di  gestione  dei  materiali  derivanti  dagli  eventi

alluvionali;

Allegato «C-2»: Istanza di erogazione  del  finanziamento  (saldo

del 60%) per i servizi connessi alla gestione  dei  materiali  e  dei

rifiuti derivanti dall'alluvione e per i  lavori  di  ripristino  dei

danni subiti dal servizio idrico integrato e  dal  servizio  gestione

rifiuti urbani necessari a superare lo stato di emergenza e segnalati

dalla Regione Emilia-Romagna con comunicazione dell'8 settembre  2023

ed  attivita'  di  gestione  dei  materiali  derivanti  dagli  eventi

alluvionali.

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