Rifiuti da impianti di trattamento: un nuovo interpello ambientale

Rifiuti da impianti di trattamento
La Regione Lazio ha chiesto chiarimenti anche in merito a un precedente interpello di luglio 2024

Rifiuti da impianti di trattamento: un nuovo interpello ambientale è stato presentato dalla Regione Lazio dopo quello del 3 luglio 2024, n. 12330.

Rifiuti da impianti di trattamento

In particolare, l'amministrazione regionale ha chiesto chiarimenti:

  • su perimetro e portata del concetto introdotto di “nuovo produttore di rifiuti” di cui all’art. 183, comma 1, lettera f), D.Lgs. n.152/2006;
  • in merito al fatto che il principio già enunciato con il parere del 2024 valga anche per tutte le altre tipologie di impianti e di rifiuti prodotti dal trattamento di rifiuti in ingresso;
  • sul fatto che risulti corretto che i rifiuti oggetto di un preliminare stoccaggio, subìto il trattamento in R o D, siano nuovamente stoccati, ad esempio, in R13 (o D15) con l’indicazione dei limiti quantitativi oltre i quali è necessario che il gestore dell’impianto avvii i rifiuti prodotti all’ulteriore destino.
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Inoltre, in riferimento all'interpello ambientale della Provincia di Viterbo 20 giugno 2023, n. 100727, la Regione Lazio, vista l’indicazione su riportata sull’esclusione della messa in riserva R13 di un rifiuto sottoposto a preliminare R12, considerando che nella stragrande maggioranza dei casi le attività da R1 a R11 dopo attività R12 vengono effettuate in un impianto terzo rispetto a quello dove viene effettuata l’operazione R12 sul rifiuto in ingresso, ha chiesto di chiarire la compatibilità con quanto su indicato rispetto all’impossibilità di applicare l’istituto del deposito temporaneo per l’impiantistica di gestione rifiuti sui rifiuti prodotti dal trattamento dei rifiuti in ingresso, dovendo necessariamente (...) gestirli quindi in messa in riserva R13 (o deposito preliminare D15) prima di portarli ad impianti terzi.

Di seguito i testi dell'interpello e del parere del Mase.

Rifiuti da impianti di trattamento

Interpello ambientale della Regione Lazio 30 agosto 2024, n. 157408

Oggetto: istanza di interpello ex art. 3-septies D.Lgs. n.152/2006 in merito alla gestione dei rifiuti decadenti dalle attività di trattamento di impianti intermedi di Trattamento Meccanico e/o di Trattamento Meccanico Biologico (TMB). Riscontro nota prot. n. 13178 del 16/07/2024. Richiesta di chiarimenti

Visto l’art. 3-septies D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. che ha introdotto la facoltà da parte dei Soggetti e/o Enti legittimati ad inviare a Codesto Ministero istanze di chiarimento di ordine generale sulla applicazione della normativa statale in materia ambientale, con la presente la scrivente Direzione regionale e il sottoscritto dott. Vito Consoli, in qualità di Legale Rappresentante dell’Ente delegato dal Presidente Regionale (si allega apposita delega del Presidente della Regione Lazio prot. n. 847367 del 01/07/2024), in seguito alla vostra nota di riscontro relativa al tema di cui all’oggetto (vs. prot. n.131178 del 16/07/204), intende porre all’attenzione di codesto Ministero un’ulteriore richiesta di chiarimenti a corredo di quanto già elaborato dagli uffici ministeriali.

In particolare, alla luce della descritta impossibilità di procedere alla gestione in regime di deposito temporaneo (ex art. 185 bis D.Lgs. n.152/2006) dei rifiuti esitati dal processo di trattamento degli impianti di gestione di rifiuti TM/TMB, si chiede di chiarire il perimetro e la portata del concetto introdotto di “nuovo produttore di rifiuti” di cui all’art. 183, comma 1, let.f) D.Lgs. n.152/2006 (nonché la sua applicazione) ovvero se, alla luce di quanto già comunicato da codesto Ministero, si ritiene che al gestore responsabile della produzione del rifiuto esitato dai trattamenti impiantistici di cui all’oggetto non possa applicarsi la definizione di cui all’art. 183, co.1 lett.f) cit.; inoltre, considerando che attraverso la prima istanza di interpello è stata inoltrata una richiesta di chiarimenti esclusivamente in merito agli impianti intermedi TM/TMB e per il codice EER 191210, si chiede, a questo punto, di specificare se il principio già enunciato valga anche per tutte le altre tipologie di impianti e di rifiuti prodotti dal trattamento di rifiuti in ingresso, quali ad esempio:

  • Impianti di recupero energetico, relativamente alle ceneri prodotte dalla combustione dei rifiuti inceneriti;
  • Impianti di autodemolizione, relativamente ai rifiuti generati dalle attività di bonifica dei componenti dei veicoli da smaltire;
  • Impianti di TM/TMB e/o di compostaggio, relativamente agli scarti e/o alla FOS da intendersi come rifiuto speciale decadente da “un processo di trattamento biochimico (compostaggio) dei rifiuti solidi urbani, che ne modifica la natura sostanziale”, così come definita da Consiglio di Stato V, 31 ottobre 2012, n. 5566, richiamata da Cons. Stato, V, 13 gennaio 2020, n. 273.

Inoltre, considerando che nel precedente interpello codesto Ministero ha specificato che siano le Amministrazioni competenti al rilascio del titolo autorizzativo a prescrivere le specifiche modalità di gestione ( ma non in deposito temporaneo) anche degli scarti decadenti dal trattamento dei rifiuti autorizzati, si chiede di specificare se risulti corretto che tali rifiuti oggetto di un preliminare stoccaggio, subìto il trattamento in R o D, siano nuovamente stoccati, ad esempio, in R13 (o D15) con l’indicazione dei limiti quantitativi oltre i quali è necessario che il gestore dell’impianto avvii i rifiuti prodotti all’ulteriore destino, considerando anche che l’attuale disciplina non consentirebbe di passare da un’operazione di messa in riserva R13 ad un’altra (si veda in tal senso TAR Lazio, sez. II- ter n. 2115/2017): operazione che, di fatto, avverrebbe se si applicassero le indicazioni fornite nel precedente interpello.

Tutto quanto premesso, al fine di poter avviare una revisione completa e coerente delle autorizzazioni di competenza della scrivente Amministrazione nella parte in cui si occupano della gestione o meno dei rifiuti in deposito temporaneo.

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Istanza della Regione Lazio 12 settembre 2024, n. 166103

Oggetto: istanza di interpello ex art. 3-septies D.Lgs. n.152/2006 in merito alla gestione dei rifiuti decadenti dalle attività di trattamento di impianti intermedi di Trattamento Meccanico e/o di Trattamento Meccanico Biologico (TMB). Riscontro nota prot. n. 13178 del 16/07/2024. Integrazione su richiesta di chiarimenti inviati con nota prot. reg. n. 1055608 del 29/08/2024

Con riferimento all’istanza in oggetto e alla nota di richiesta chiarimenti già trasmessa con prot. reg. n. 1055608 del 29/08/2024 con la presente la scrivente Direzione regionale e il sottoscritto dott. Vito Consoli, in qualità di Legale Rappresentante dell’Ente delegato dal Presidente Regionale (si allega apposita delega del Presidente della Regione Lazio prot. n. 847367 del 01/07/2024), a seguito di ulteriori approfondimenti sul tema anche con altre autorità competenti rileva un ulteriore chiarimento rispetto a quanto riportato nella vostra nota di riscontro relativa al tema di cui all’oggetto (vs. nota prot. n.131178 del 16/07/204).

Si fa riferimento in particolare alla risposta ad un precedente interpello proposto dalla Provincia di Viterbo o (nota n. 100727 del 26/06/2023) a cui Codesta Direzione ha dato riscontro con nota vostro prot. n. 43443 del 06/03/2024, avente ad oggetto “Interpello ai sensi dell’articolo 3-septies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Chiarimenti in merito alle attività di messa in riserva R13 a seguito di lavorazione in R12 allegato C parte IV, D. Lgs. 152/06”.

In tale riscontro all’interpello della Provincia di Viterbo, Codesto Ministero ha indicato in conclusione che “...Tutto quanto sopra premesso, con riferimento al quesito posto, fermo restando che l’elenco delle operazioni riconducibili alle “operazioni preliminari precedenti al recupero”, di cui alla citata nota (7) alla operazione R12 dell’allegato C, non è tassativo, la possibilità di attribuire il codice R12 ad una operazione di recupero è preliminarmente subordinata alla "mancanza di un altro codice R appropriato”, rappresentando lo stesso un codice residuale e dipende inoltre dalla successiva destinazione dei rifiuti, oggetto di trattamento, a una delle operazioni contraddistinte dai codici da R1 a R11, escludendo di fatto la messa in riserva di rifiuti in R13.

Considerato quanto sopra si evidenzia che le Autorità competenti sono tenute a valutare il rispetto delle condizioni sopra richiamate al fine di identificare correttamente le operazioni di recupero da autorizzare a seconda delle condizioni specifiche dell’impianto, ponendo altresì attenzione alla corrispondenza tra le tipologie di rifiuti oggetto dell’attività di recupero, dei relativi codici EER e l’attività effettivamente svolta sui rifiuti stessi...”.

Ad integrazione dei chiarimenti già richiesti con la nota in oggetto, vista l’indicazione su riportata sull’esclusione della messa in riserva R13 di un rifiuto sottoposto a preliminare R12, considerando che nella stragrande maggioranza dei casi le attività da R1 a R11 dopo attività R12 vengono effettuate in un impianto terzo rispetto a quello dove viene effettuata l’operazione R12 sul rifiuto in ingresso, si chiede di chiarire la compatibilità con quanto su indicato rispetto all’impossibilità di applicare l’istituto del deposito temporaneo per l’impiantistica di gestione rifiuti sui rifiuti prodotti dal trattamento dei rifiuti in ingresso, dovendo necessariamente, secondo quanto indicato nella vs. nota prot. n.131178 del 16/07/204, gestirli quindi in messa in riserva R13 (o deposito preliminare D15) prima di portarli ad impianti terzi.

Si consideri che diversi impianti sono autorizzati e effettuano l’attività di trattamento R12 sui rifiuti in ingresso producendo rifiuti e/o scarti da portare a trattamento presso impianti terzi (si pensi ad esempio anche agli impianti mobili di cui all’autorizzazione ex art. 208 comma 15 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.).

***

Parere del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 29 aprile 2025, n. 79776

Oggetto: Interpello in materia ambientale ex art. 3-septies del D.lgs. 3 aprile 2006, n.152 – Chiarimenti in merito alla gestione dei rifiuti decadenti da impianti di trattamento
Quesito

L’interpello in oggetto è stato presentato ai sensi dell’art. 3-septies del D.lgs. n.152/2006 dalla Regione Lazio al fine di ottenere alcuni chiarimenti circa la corretta gestione dei rifiuti decadenti da impianti di trattamento, anche in considerazione di un precedente riscontro  fornito alla medesima Regione in occasione di un interpello su analoga fattispecie.

In particolare, la Regione Lazio, con due distinte istanze, ha chiesto i seguenti chiarimenti:

  • alla luce della descritta impossibilità di procedere alla gestione in regime di deposito temporaneo (ex art. 185 bis D.Lgs. n.152/2006) dei rifiuti esitati dal processo di trattamento degli impianti di gestione di rifiuti TM/TMB, si chiede di chiarire il perimetro e la portata del concetto introdotto di “nuovo produttore di rifiuti” di cui all’art. 183, comma 1, let.f) D.Lgs. n.152/2006;
  • inoltre, considerando che attraverso la prima istanza di interpello è stata inoltrata una richiesta di chiarimenti esclusivamente in merito agli impianti intermedi TM/TMB e per il codice EER 191210, si chiede di specificare se il principio già enunciato valga anche per tutte le altre tipologie di impianti e di rifiuti prodotti dal trattamento di rifiuti in ingresso, quali ad esempio:

- Impianti di recupero energetico, relativamente alle ceneri prodotte dalla combustione dei rifiuti inceneriti;

- Impianti di autodemolizione, relativamente ai rifiuti generati dalle attività di bonifica dei componenti dei veicoli da smaltire;

- Impianti di TM/TMB e/o di compostaggio, relativamente agli scarti e/o alla FOS da intendersi come rifiuto speciale decadente da “un processo di trattamento biochimico (compostaggio) dei rifiuti solidi urbani, che ne modifica la natura sostanziale”, così come definita da Consiglio di Stato V, 31 ottobre 2012, n. 5566, richiamata da Cons. Stato, V, 13 gennaio 2020, n. 273.

  • inoltre, considerando che nel precedente interpello codesto Ministero ha specificato che siano le Amministrazioni competenti al rilascio del titolo autorizzativo a prescrivere le specifiche modalità di gestione (ma non in deposito temporaneo) anche degli scarti decadenti dal trattamento dei rifiuti autorizzati, si chiede di specificare se risulti corretto che tali rifiuti oggetto di un preliminare stoccaggio, subìto il trattamento in R o D, siano nuovamente stoccati, ad esempio, in R13 (o D15) con l’indicazione dei limiti quantitativi oltre i quali è necessario che il gestore dell’impianto avvii i rifiuti prodotti all’ulteriore destino, considerando anche che l’attuale disciplina non consentirebbe di passare da un’operazione di messa in riserva R13 ad un’altra (si veda in tal senso TAR Lazio, sez. II-ter n. 2115/2017).

In aggiunta, la Regione ha richiesto ulteriori chiarimenti alla luce di un altro precedente riscontro fornito da questa Amministrazione ad altro soggetto istante e afferente analogo argomento:

- vista l’indicazione su riportata sull’esclusione della messa in riserva R13 di un rifiuto sottoposto a preliminare R12, considerando che nella stragrande maggioranza dei casi le attività da R1 a R11 dopo attività R12 vengono effettuate in un impianto terzo rispetto a quello dove viene effettuata l’operazione R12 sul rifiuto in ingresso, si chiede di chiarire la compatibilità con quanto su indicato rispetto all’impossibilità di applicare l’istituto del deposito temporaneo per l’impiantistica di gestione rifiuti sui rifiuti prodotti dal trattamento dei rifiuti in ingresso, dovendo necessariamente (...) gestirli quindi in messa in riserva R13 (o deposito preliminare D15) prima di portarli ad impianti terzi.

Riferimenti normativi

Con riferimento al quesito proposto, si riportano le seguenti disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Testo unico ambientale":

  • articolo 183, comma 1, lettera t) per la definizione di “recupero” come “qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato C della parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero”;
  • articolo 183, comma 1, lettera t-bis) per la definizione di “recupero di materia” quale “qualsiasi operazione di recupero diversa dal recupero di energia e dal ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o altri mezzi per produrre energia. Esso comprende, tra l'altro la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e il riempimento”;
  • articolo 185-bis, relativo al deposito temporaneo prima della raccolta;
  • allegato C, alla parte IV recante le “Operazioni di recupero”.
Considerazioni del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica

Al fine di fornire i richiesti chiarimenti in merito alla corretta gestione dei rifiuti decadenti da attività trattamento, in considerazione del quadro normativo sopraesposto e alla luce dell’istruttoria tecnica condotta e del parere di ISPRA, richiesto con nota prot. n. 0180489 del 4 ottobre 2024 e fornito con nota prot. n. 0220577 del 2 dicembre 2024, è emerso quanto segue.

Come riportato dalla regione Lazio, questa Amministrazione ha già avuto modo di esprimere alcuni chiarimenti, relativamente al medesimo argomento, in occasione del riscontro ad altro interpello ambientale presentato dalla stessa regione e richiamato nelle premesse.

In questa sede si ribadisce pertanto quanto già espresso nel citato riscontro e, in particolare, che “Il deposito temporaneo prima della raccolta, così come definito all’articolo 185-bis del D.lgs. 152 del 2006, si configura nel raggruppamento dei rifiuti effettuato, a determinate condizioni, presso il luogo di produzione, ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero o smaltimento, prima della raccolta. Tale istituto rappresenta una deroga alla più generale disciplina dello stoccaggio, costituito

dal deposito preliminare e dalla messa in riserva, in quanto, a differenza di tali operazioni, per il deposito temporaneo non è necessaria alcuna autorizzazione da parte dell’autorità competente ma, ai sensi dell’articolo 208, comma 17, del D.lgs. n. 152 del 2006 sono comunque “fatti salvi l’obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico da parte dei soggetti di cui all’articolo 190 ed il divieto di miscelazione di cui all’articolo 187” del medesimo decreto.

Conseguentemente, il deposito temporaneo prima della raccolta è un istituto posto al di fuori del perimetro della gestione dei rifiuti, per come definita all’articolo 183, comma 1, lettera n), del D.lgs. n.152 del 2006, in quanto rappresenta attività preliminare allo svolgimento delle successive operazioni di gestione, che hanno inizio con la raccolta finalizzata al trattamento e per le quali vige l’obbligo di autorizzazione (Cfr. Cass. Sez. III Pen. 28 maggio 2024, n. 20841)”.

Ne discende che ai rifiuti esitanti da una delle operazioni di smaltimento o recupero, identificate agli allegati, rispettivamente B e C della parte IV del D.lgs. n. 152/2006, non sembrerebbe applicabile l’istituto del deposito temporaneo prima della raccolta in quanto gli stessi risultano essere stati già sottoposti a una fase della gestione soggetta ad autorizzazione. Tale lettura è avvalorata dal Considerando (16) della Direttiva 2008/98/CE che, in riferimento alla distinzione tra le diverse tipologie di deposito, espressamente riporta: “Nell’ambito della definizione di raccolta, il deposito preliminare di rifiuti è inteso come attività di deposito in attesa della raccolta in impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero o smaltimento. Dovrebbe essere operata una distinzione tra il deposito preliminare di rifiuti in attesa della raccolta e il deposito di rifiuti in attesa del trattamento, tenuto conto dell’obiettivo della presente direttiva, in funzione del tipo di rifiuti, delle dimensioni e del periodo di deposito e dell’obiettivo della raccolta. Tale distinzione dovrebbe essere operata dagli Stati membri (...)”.

Inoltre, ai rifiuti esitanti dalle operazioni di recupero identificate al codice R12 in attesa del loro avvio ad ulteriori operazioni di recupero o smaltimento, da effettuarsi al di fuori dell’impianto che li ha prodotti, sembrerebbe non applicabile la messa in riserva identificata con il codice R13 di cui al citato allegato C, in quanto, come già riportato nel riscontro all’interpello ambientale citato nelle premesse, la descrizione al codice R12 “Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11” la esclude dal novero delle successive operazioni.

Stante quanto sopra rappresentato e considerato che i rifiuti esitanti dalle operazioni di trattamento dei rifiuti, fra le quali ricade anche l’operazione R12, necessitano di essere depositati in attesa del loro avvio ad altro impianto ai fini del successivo trattamento, spetta all’Autorità competente provvedere ad individuare nell’atto autorizzativo le modalità di deposito di detti rifiuti, con limiti temporali e quantitativi, indicando altresì le necessarie prescrizioni volte ad assicurare lo svolgimento delle attività in sicurezza. Sul punto si richiama la Circolare ministeriale prot. 1121 del 21 gennaio 2019 recante “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi”3, nella quale sono indicati i criteri operativi e gestionali riferiti, tra l’altro, a “Stoccaggi o raggruppamenti di rifiuti comunque denominati, intermedi tra due o più fasi di trattamento, svolte nell’ambito del medesimo impianto di gestione dei rifiuti” e “Stoccaggi di rifiuti prodotti all’esito del trattamento, in attesa o già sottoposti all’eventuale caratterizzazione, per il successivo avvio verso le opportune destinazioni finali”.

Le considerazioni sopra riportate, rese nel rispetto delle condizioni e dei termini di cui all’articolo 3- septies del D.lgs. n.152/2006, sono da ritenersi pertinenti e valide in relazione al quesito formulato, con esclusione di qualsiasi riferimento a specifiche procedure o procedimenti, anche a carattere giurisdizionale, eventualmente in corso o in fase di evoluzione, per i quali occorrerà considerare tutti gli elementi pertinenti al caso di specie, allo stato, non a conoscenza e non rientranti nella sfera di competenza di questa Amministrazione.

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