Rifiuti dalle navi: le modifiche al D.Lgs. n. 197/2021

Pubblicato il decreto legislativo 8 marzo 2024, n. 46

Rifiuti dalle navi: modifiche al D.Lgs. n. 197/2021 sono state apportate dal decreto legislativo 8 marzo 2024, n. 46 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’8 aprile 2024, n. 82.

In particolare, sono stati modificati:

  • il titolo I - Disposizioni generali;
  • il titolo II - Impianti portuali di raccolta;
  • il titolo III - Conferimento dei rifiuti delle navi;
  • il titolo IV - Misure esecutive.

Di seguito il testo del decreto legislativo 8 marzo 2024, n. 46.

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Decreto legislativo 8 marzo 2024, n. 46 

Disposizioni  integrative  e  correttive  al  decreto  legislativo  8
novembre 2021, n. 197, di recepimento della direttiva (UE)  2019/883,
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019,  relativa
agli impianti portuali di raccolta per il  conferimento  dei  rifiuti
delle  navi,  che  modifica  la  direttiva  2010/65/UE  e  abroga  la
direttiva 2000/59/CE. (24G00061)
(Gazzetta Ufficiale dell’8 aprile 2024, n. 82)

 

Vigente al: 23-4-2024

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, e 117 della Costituzione;

Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina

dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del

Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 14;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234,  recante  «Norme  generali

sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione

della  normativa  e  delle  politiche  dell'Unione  europea»  e,   in

particolare, l'articolo 31, sulle  procedure  per  l'esercizio  delle

deleghe legislative conferite al Governo con la legge di  delegazione

europea;

Vista la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante  «Delega  al  Governo

per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri

atti dell'Unione europea - Legge di delegazione  europea  2019-2020»,

e, in particolare, l'articolo 1 e l'allegato A, n. 18;

Visto il decreto legislativo  8  novembre  2021,  n.  197,  recante

«Recepimento della direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento  europeo  e

del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di

raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica  la

direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE»;

Vista la direttiva (UE)  2018/851  del  Parlamento  europeo  e  del

Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la  direttiva  2008/98/CE

relativa ai rifiuti;

Vista la direttiva (UE)  2019/883  del  Parlamento  europeo  e  del

Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa  agli  impianti  portuali  di

raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica  la

direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE;

Visto il regolamento (UE) 2017/352 del  Parlamento  europeo  e  del

Consiglio, del 15 febbraio 2017, che istituisce un  quadro  normativo

per la fornitura di servizi portuali e norme  comuni  in  materia  di

trasparenza finanziaria dei porti;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2022/89 della  Commissione,

del  21  gennaio  2022,  recante  modalita'  di  applicazione   della

direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e  del  Consiglio  per

quanto  riguarda  il  metodo  da  utilizzare  per  il  calcolo  della

sufficiente capacita' di stoccaggio dedicata;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2022/90 della  Commissione,

del  21  gennaio  2022,  recante  modalita'  di  applicazione   della

direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e  del  Consiglio  per

quanto riguarda gli elementi dettagliati del meccanismo  unionale  di

selezione delle navi da ispezionare basato sul rischio;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2022/91 della  Commissione,

del 21 gennaio 2022, che definisce i criteri per determinare che  una

nave produce minori quantita'  di  rifiuti  e  li  gestisce  in  modo

ambientalmente  sostenibile  e  compatibile   in   conformita'   alla

direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2022/92 della  Commissione,

del  21  gennaio  2022,  recante  modalita'  di  applicazione   della

direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e  del  Consiglio  per

quanto riguarda le metodologie sui dati di monitoraggio e il  formato

per la comunicazione dei rifiuti accidentalmente pescati;

Vista la Convenzione internazionale del  1973  per  la  prevenzione

dell'inquinamento causato  da  navi  (MARPOL),  come  modificata  dal

relativo Protocollo del 1978, ratificata con legge 29 settembre 1980,

n. 662, e, per quanto riguarda il  Protocollo,  con  legge  4  giugno

1982, n. 438;

Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante «Approvazione

del testo definitivo del Codice della navigazione»;

Vista la legge 28 gennaio 1994,  n.  84,  recante  «Riordino  della

legislazione in materia portuale»;

Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,  recante

«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello  Stato  alle

regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge  15

marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto  legislativo  27  luglio  1999,  n.  272,  recante

«Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei  lavoratori

nell'espletamento  di  operazioni  e  servizi  portuali,  nonche'  di

operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione  delle  navi

in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485»;

Visto il  decreto  legislativo  8  giugno  2001,  n.  231,  recante

«Disciplina  della  responsabilita'  amministrativa   delle   persone

giuridiche, delle  societa'  e  delle  associazioni  anche  prive  di

personalita' giuridica, a  norma  dell'articolo  11  della  legge  29

settembre 2000, n. 300»;

Vista la legge 8 luglio 2003, n. 172, recante «Disposizioni per  il

riordino e il  rilancio  della  nautica  da  diporto  e  del  turismo

nautico»;

Vista la legge 15 dicembre 2004, n. 308, recante «Delega al Governo

per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione

in materia ambientale e misure di diretta applicazione»;

Visto il decreto  legislativo  18  luglio  2005,  n.  171,  recante

«Codice  della  nautica  da  diporto  e  attuazione  della  direttiva

2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge  8  luglio  2003,  n.

172»;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante  «Norme

in  materia  ambientale»  e  in  particolare,  la  Parte  II  recante

recepimento della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo  e  del

Consiglio, del 27  giugno  2001,  concernente  la  valutazione  degli

effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;

Visto il decreto legislativo  6  novembre  2007,  n.  202,  recante

«Attuazione  della  direttiva  2005/35/CE  relativa  all'inquinamento

provocato dalle navi e conseguenti sanzioni»;

Visto  il  decreto  legislativo  9  aprile  2008,  n.  81,  recante

«Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto  2007,  n.  123,  in

materia di tutela della  salute  e  della  sicurezza  nei  luoghi  di

lavoro»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio  1952,

n. 328, recante «Approvazione del Regolamento  per  l'esecuzione  del

Codice della navigazione (Navigazione marittima)»;

Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,

adottata nella riunione del 5 dicembre 2023;

Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo

8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  espresso  nella

seduta dell'8 febbraio 2024;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei

deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella

riunione del 4 marzo 2024;

Sulla proposta del Ministro per gli  affari  europei,  il  Sud,  le

politiche di coesione e il PNRR e del Ministro dell'ambiente e  della

sicurezza energetica, di concerto con i Ministri degli affari  esteri

e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e

delle  finanze,  delle  imprese  e   del   made   in   Italy,   delle

infrastrutture e dei trasporti,  dell'agricoltura,  della  sovranita'

alimentare  e  delle  foreste,   della   salute,   della   difesa   e

dell'interno;

 

Emana

il seguente decreto legislativo:

 

                               Art. 1

             Modifiche al Titolo I del decreto legislativo

                       8 novembre 2021, n. 197

 

1. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197,  sono  apportate

le seguenti modificazioni:

a) articolo 2, comma 1:

1) alla lettera  c),  le  parole:  «e  le  acque  reflue»  sono

sostituite dalle seguenti: «, le acque reflue e i sedimenti»;

2) alla lettera m), dopo le parole: «corso  del  viaggio»  sono

aggiunte, in fine, le seguenti: «, sulla base del metodo  di  calcolo

previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/89 della Commissione

del 21 gennaio 2022»;

b) all'articolo 3:

1) al comma 1, lettera a),  le  parole:  «ad  esclusione  delle

navi» sono sostituite dalle seguenti: «ad  esclusione  di  quelle»  e

dopo le parole:  «navi  militari  e  da  guerra,»  sono  inserite  le

seguenti: «delle navi in uso alle Forze  di  Polizia  ad  ordinamento

civile,»;

2) al comma 3, dopo le parole: «ai sensi del comma  l,  lettera

a)» sono inserite le seguenti: «aventi dislocamento  a  pieno  carico

superiore alle 660 tonnellate»;

3) il comma 4 e' abrogato.

 

                               Art. 2

                 Modifiche al Titolo II del decreto

                 legislativo 8 novembre 2021, n. 197

1. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197,  sono  apportate

le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4:

1) al comma 4, dopo il terzo periodo e' inserito  il  seguente:

«I gestori  dei  suddetti  impianti  possono  sottoscrivere  appositi

accordi con gli armatori e i sistemi collettivi e autonomi di cui  al

titolo II e al Titolo III della Parte quarta del decreto  legislativo

3 aprile 2006, n. 152, per la gestione  di  specifiche  categorie  di

rifiuti.»;

2) al comma 5, le parole: «sicurezza e di prevenzione  incendi»

sono sostituite dalle seguenti: «salute,  prevenzione  e  protezione,

formazione e sicurezza sui luoghi di lavoro, nonche'  di  prevenzione

incendi e di ogni altro rischio connesso all'attivita' svolta»;

b) all'articolo 5:

1) al comma 1, dopo il secondo periodo, e' aggiunto,  in  fine,

il seguente: «I piani di cui al presente comma sono  sottoposti  alla

procedura di cui agli articoli 11 e 12 del decreto legislativo n. 152

del 2006, di competenza regionale.»;

2)  al  comma  4,  le  parole:  «predispone  lo  studio»   sono

sostituite  dalle  seguenti:  «svolge  le  attivita'»,   le   parole:

«all'articolo 19 della Parte Seconda» sono sostituite dalle seguenti:

«all'articolo 11, comma 1, e all'articolo 12, comma 1,» e la  parola:

«acquisisce» e' sostituita dalla seguente: «provvede ad»;

3) al comma 5, dopo il primo periodo, sono aggiunti, in fine, i

seguenti: «L'Autorita' competente comunica le  medesime  informazioni

al Ministero dell'ambiente e della  sicurezza  energetica,  che  cura

l'aggiornamento del relativo archivio GISIS. Le informazioni  di  cui

al primo periodo sono inserite, a cura dell'Autorita' marittima,  sul

sistema SafeSeaNet, di cui all'articolo 13, comma 3.».

 

                               Art. 3

                 Modifiche al Titolo III del decreto

                 legislativo 8 novembre 2021, n. 197

1. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197,  sono  apportate

le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6:

1) al comma 1, alinea, le  parole:  «all'Autorita'  competente»

sono  sostituite  dalle  seguenti:  «all'Autorita'  marittima»  e  le

parole: «o al soggetto da questa indicato» sono soppresse;

2)  al  comma  4,  le  parole:  «L'Autorita'  competente»  sono

sostituite dalle seguenti: «L'Autorita' marittima»;

3) al comma  6,  le  parole:  «all'Autorita'  competente»  sono

sostituite dalle seguenti: «all'Autorita' marittima»;

b) all'articolo 7, comma 5, all'alinea, le  parole:  «L'Autorita'

competente» sono sostituite dalle seguenti: «L'Autorita' marittima»;

c) all'articolo 8:

1) al comma 2,  le  parole:  «dall'Autorita'  competente»  sono

sostituite dalle seguenti: «dall'Autorita'  di  sistema  portuale  o,

laddove non istituita, dall'ente locale che ha  curato  le  procedure

relative  all'affidamento  del  servizio  di  raccolta  dei  rifiuti,

sentita l'Autorita' marittima»;

2)  al  comma  6,  le  parole:  «l'Autorita'  competente»  sono

sostituite  dalle  seguenti:  «l'Autorita'  di  sistema  portuale  o,

laddove non istituita, l'ente  locale  che  ha  curato  le  procedure

relative  all'affidamento  del  servizio  di  raccolta  dei  rifiuti,

sentita l'Autorita' marittima,»;

3) al comma  8,  le  parole:  «le  Autorita'  competenti»  sono

sostituite dalle seguenti:  «le  Autorita'  di  sistema  portuale  o,

laddove non istituite, l'ente  locale  che  ha  curato  le  procedure

relative  all'affidamento  del  servizio  di  raccolta  dei  rifiuti,

sentite le Autorita' marittime,»  e  le  parole:  «in  modo  tale  da

assicurare il conferimento dei rifiuti prodotti in un porto lungo  la

rotta nonche', eventualmente, adeguati meccanismi di ripartizione dei

proventi tra gli impianti portuali interessati» sono sostituite dalle

seguenti: «nonche' adeguati meccanismi di ripartizione  dei  proventi

tra  gli  impianti  portuali  interessati  dagli  scali  al  fine  di

assicurare il corretto conferimento dei rifiuti»;

4)  al  comma  9,  le  parole:  «l'Autorita'  competente»  sono

sostituite  dalle  seguenti:  «l'Autorita'  di  Sistema  Portuale  o,

laddove non istituita, l'ente  locale  che  ha  curato  le  procedure

relative  all'affidamento  del  servizio  di  raccolta  dei  rifiuti,

sentita l'Autorita' marittima»;

d) all'articolo 9:

1)  al  comma  2,  le  parole:  «l'Autorita'  competente»  sono

sostituite dalle seguenti: «l'Autorita' marittima» e dopo le  parole:

«il porto» sono aggiunte le seguenti: «di conferimento»;

2) al comma  4,  le  parole:  «Le  Autorita'  competenti»  sono

sostituite dalle seguenti: «Le Autorita' marittime».

                               Art. 4

                 Modifiche al Titolo IV del decreto

                 legislativo 8 novembre 2021, n. 197

1. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197,  sono  apportate

le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, il comma 2 e' sostituito dal seguente:

«2. Fermo restando quanto previsto  dal  decreto  del  Ministro

delle infrastrutture e dei  trasporti  20  ottobre  2020,  pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  306  del  10

dicembre 2020, il Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera

provvede alle attivita' ispettive nell'ambito  delle  risorse  umane,

strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»;

b) all'articolo 11, comma  1,  primo  periodo,  le  parole:  «nei

propri porti» sono sostituite dalle seguenti: «nei porti nazionali»;

c) all'articolo 13, comma 2, all'alinea, le parole: «Le Autorita'

competenti»   sono   sostituite   dalle   seguenti:   «Le   Autorita'

marittime».;

d) all'articolo 14, comma 1, all'alinea, le parole: «Le Autorita'

competenti» sono sostituite dalle seguenti: «Le Autorita' marittime»;

e) all'articolo 16, comma  5,  le  parole:  «Il  Ministero  delle

infrastrutture  e  della   mobilita'   sostenibili   trasmette   alla

Commissione europea ed al Ministero della transizione ecologica» sono

sostituite  dalle  seguenti:  «Il  Ministero  dell'ambiente  e  della

sicurezza  energetica  trasmette  alla  Commissione  europea   e   al

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

 

                               Art. 5

                 Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o

maggiori oneri a carico della finanza  pubblica.  Le  amministrazioni

interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto

con  le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a

legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

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