Rifiuti delle navi: le nuove misure sugli impianti di raccolta

Rifiuti delle navi
Pubblicato il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197, che ha recepito la direttiva (Ue) 2019/883. Previste sanzioni amministrative, salvo che il fatto non costituisca reato

Rifiuti delle navi: le nuove misure sugli impianti di raccolta portuali sono riportate nel decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197, che ha recepito la direttiva (Ue) 2019/883 (in S.O. n. 41 alla Gazzetta Ufficiale del 30 novembre 2021, n. 285).

Il provvedimento vale per:

  • tutte le navi che fanno scalo o che operano in un  porto  dello  Stato,  ad  esclusione delle navi adibite a  servizi  portuali e con l'eccezione delle navi militari e da guerra, delle navi  ausiliarie  o  di  altre  navi possedute o gestite da uno  Stato,  se  impiegate  solo  per  servizi statali a fini non commerciali;
  • tutti i porti dello Stato ove fanno abitualmente scalo le navi ammesse di cui sopra.

Fissati anche:

  • le caratteristiche degli impianti portuali di raccolta;
  • il piano di raccolta e di gestione dei rifiuti;
  • le misure per la notifica anticipata dei rifiuti;
  • le disposizioni per il conferimento dei rifiuti delle navi;
  • i sistemi di recupero dei costi;
  • le esenzioni;
  • le ispezioni, la comunicazione e lo scambio di informazioni;
  • la formazione del personale;
  • le sanzioni.

Di seguito il testo del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197 e dell'allegato 1 e A; i restanti allegati (2-3-4-5) sono disponibili in fondo alla pagina in formato pdf.

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Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197 

Recepimento della direttiva (UE) 2019/883, del Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di
raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi che  modifica  la
direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE. (21G00201)

 

(S.O. n. 41 alla Gazzetta Ufficiale del 30 novembre 2021, n. 285)

 

Vigente al: 15-12-2021

 

Titolo I
Disposizioni generali

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 76, 87, quinto comma e 117 della Costituzione;

Vista la legge 15 dicembre 2004, n. 308, recante delega al  Governo

per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione

in materia ambientale e misure di diretta applicazione;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  recante

disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento  della  Presidenza

del Consiglio dei ministri;

Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,  recante

conferimento di funzioni e compiti amministrativi  dello  Stato  alle

regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge  15

marzo 1997, n. 59;

Vista la direttiva (UE) 2018/851,  del  Parlamento  europeo  e  del

Consiglio, del 30 maggio 2018 che modifica  la  direttiva  2008/98/CE

relativa ai rifiuti;

Visti il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  recante  norme

in materia ambientale, ed in  particolare  la  Parte  II  recante  il

recepimento  direttiva  2001/42/CE  del  Parlamento  europeo  e   del

Consiglio, del 27  giugno  2001,  concernente  la  valutazione  degli

effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;

Vista la direttiva (UE)  2019/883  del  Parlamento  europeo  e  del

Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa  agli  impianti  portuali  di

raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi che  modifica  la

direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE;

Visto il regolamento (UE) 2017/352 del  Parlamento  europeo  e  del

Consiglio, del 15 febbraio 2017, che istituisce un  quadro  normativo

per la fornitura di servizi portuali e norme  comuni  in  materia  di

trasparenza finanziaria dei porti;

Vista la Convenzione internazionale del  1973  per  la  prevenzione

dell'inquinamento causato  da  navi  (MARPOL),  come  modificata  dal

relativo protocollo del 1978, in vigore nell'Unione europea alla data

del 27 novembre 2000, ratificata con legge 29 settembre 1980, n.  662

e, per quanto riguarda il Protocollo, con legge  4  giugno  1982,  n.

438;

Visto il  decreto  legislativo  24  giugno  2003,  n.  182  recante

attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali

di raccolta per i rifiuti  prodotti  dalle  navi  ed  i  residui  del

carico;

Vista la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante delega al Governo per

il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di  altri  atti

dell'Unione europea - Legge  di  delegazione  europea  2019-2020,  in

particolare, l'articolo 1 e l'allegato A, n. 18;

Vista la legge 28 gennaio  1994,  n.  84,  recante  riordino  della

legislazione in materia portuale;

Visto il decreto  legislativo  6  novembre  2007,  n.  202  recante

attuazione  della  direttiva  2005/35/CE  relativa   all'inquinamento

provocato dalle navi e conseguenti sanzioni;

Visto  il  decreto  legislativo  8  giugno  2001,  n.  231  recante

disciplina  della  responsabilita'   amministrativa   delle   persone

giuridiche, delle  societa'  e  delle  associazioni  anche  prive  di

personalita' giuridica, a  norma  dell'articolo  11  della  legge  29

settembre 2000, n. 300;

Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,

adottata nella riunione del 5 agosto 2021;

Acquisito  il  parere  della   Conferenza   unificata,   ai   sensi

dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  reso

nella seduta del 13 ottobre 2021;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei

deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella

riunione del 4 novembre 2021;

Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del

Ministro della transizione ecologica, di  concerto  con  il  Ministro

degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il  Ministro

della giustizia,  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  il

Ministro dello sviluppo economico, il Ministro delle infrastrutture e

della mobilita' sostenibili, il Ministro  delle  politiche  agricole,

alimentari e forestali, il Ministro della salute, il  Ministro  della

difesa e il Ministro dell'interno;

 

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

 

                               Art. 1

                              Obiettivi

1. Il presente decreto  ha  l'obiettivo  di  proteggere  l'ambiente

marino dagli effetti negativi degli scarichi dei rifiuti  delle  navi

che utilizzano porti situati nel territorio dello Stato,  nonche'  di

garantire il buon funzionamento del traffico marittimo migliorando la

disponibilita' e l'uso di adeguati impianti portuali di raccolta  dei

rifiuti e il conferimento dei rifiuti stessi presso tali impianti.

 

                                Art. 2

                             Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si intende per:

a)  «nave»:  un'imbarcazione  di  qualsiasi   tipo,   che   opera

nell'ambiente marino,  inclusi  i  pescherecci,  le  imbarcazioni  da

diporto, gli aliscafi, i veicoli a cuscino d'aria, i  sommergibili  e

le imbarcazioni galleggianti;

b) «convenzione MARPOL»: la  convenzione  internazionale  per  la

prevenzione dell'inquinamento causato da navi,  come  modificata  dal

relativo protocollo del 1978, ratificata con legge 29 settembre 1980,

n. 662 e, per quanto riguarda il Protocollo, con legge 4 giugno 1982,

n. 438;

c) «rifiuti delle navi»: tutti i rifiuti, compresi i residui  del

carico, le acque di sentina e le acque  reflue  prodotti  durante  le

operazioni di servizio o durante le operazioni di carico,  scarico  e

pulizia, e che rientrano nell'ambito di applicazione  degli  allegati

I, II, IV,  V  e  VI  della  convenzione  MARPOL  nonche'  i  rifiuti

accidentalmente pescati;

d) «rifiuti accidentalmente pescati»: rifiuti raccolti dalle reti

durante le operazioni di pesca;

e) «residui del carico»:  i  resti  di  qualsiasi  materiale  che

costituisce il carico contenuto a  bordo  che  rimangono  sul  ponte,

nella stiva o in cisterne, dopo le operazioni di  carico  e  scarico,

comprese le eccedenze di carico e scarico  e  le  fuoriuscite,  siano

essi umidi, secchi o trascinati dalle acque di lavaggio, ivi comprese

le acque di zavorra, qualora venute a contatto con il carico  o  suoi

residui. Fanno eccezione le polveri  del  carico  che  rimangono  sul

ponte dopo che questo e' stato spazzato o la polvere  presente  sulle

superfici esterne della nave;

f) «impianto  portuale  di  raccolta»  o  «impianti  portuali  di

raccolta»: qualsiasi struttura fissa, galleggiante o mobile  che  sia

in grado di fornire il servizio di raccolta dei rifiuti delle navi;

g) «peschereccio»: qualsiasi nave  equipaggiata  o  utilizzata  a

fini commerciali per la cattura del pesce o di altre  risorse  marine

viventi;

h) «imbarcazione da diporto»: i natanti con  scafo  di  lunghezza

compresa tra i 2,5 ed i 10 metri, le  unita'  navali,  con  scafo  di

lunghezza compresa tra i 10 ed i 24 metri e le navi  da  diporto  con

scafo di lunghezza superiore ai 24 metri, indipendentemente dal mezzo

di propulsione, destinati all'utilizzo sportivo o  ricreativo  e  non

impegnati in attivita' commerciali;

i) «porto»:  un  luogo  o  un'area  geografica  cui  siano  state

apportate migliorie e aggiunte attrezzature progettate principalmente

per consentire l'attracco di navi, compresa  la  zona  di  ancoraggio

all'interno della giurisdizione del porto;

l) «Autorita' competente» o «Autorita'  competenti»:  l'Autorita'

di Sistema Portuale, ove istituita, o l'Autorita'  marittima  di  cui

all'articolo 2, commi 2 e 3 della legge 28 gennaio 1994, n.84;

m) «sufficiente capacita' di stoccaggio»: lo spazio necessario  a

stoccare i rifiuti  a  bordo  dal  momento  della  partenza  fino  al

successivo  porto  di  scalo,  compresi   i   rifiuti   che   saranno

presumibilmente prodotti nel corso del viaggio;

n) «traffico di linea»: traffico effettuato in base a  una  lista

pubblicata o pianificata di orari di partenza e di arrivo  tra  porti

specificati o in  occasione  di  traversate  ricorrenti,  secondo  un

orario riconosciuto dalla Autorita' competente di  cui  alla  lettera

l);

o) «scali regolari»: viaggi ripetuti dalla  stessa  nave  secondo

uno schema costante tra porti individuati o una serie di viaggi da  e

verso lo stesso porto senza scali intermedi;

p) «scali frequenti»: scali effettuati da una nave  nello  stesso

porto, che si verificano almeno una volta ogni due settimane;

q)  «GISIS»:  sistema  globale  integrato  di  informazione   sul

traffico   marittimo    istituito    dall'Organizzazione    marittima

internazionale (IMO);

r) «trattamento»: operazioni di recupero o  smaltimento,  inclusa

la preparazione prima del recupero o dello smaltimento;

s) «tariffa indiretta»: una tariffa pagata per i  servizi  svolti

dagli impianti portuali di raccolta, indipendentemente dall'effettivo

conferimento dei rifiuti da parte delle navi;

t) «zona di ancoraggio»: l'area individuata nello specchio acqueo

interno o esterno alle aree del porto, ove una nave puo' sostare, non

necessariamente all'ancora,  senza  compiere  operazioni  commerciali

intese come quelle  che  comportano  la  movimentazione,  del  carico

pagante o l'imbarco o lo sbarco di passeggeri.

2.  I  rifiuti  delle  navi  sono  considerati  rifiuti  ai   sensi

dell'articolo 183, comma 1, lettera a),  del  decreto  legislativo  3

aprile 2006, n. 152.  In  particolare,  i  rifiuti  delle  navi  sono

considerati rifiuti speciali ai sensi  dell'articolo  184,  comma  3,

lettera f) del decreto legislativo n. 152 del 2006, ad eccezione  dei

rifiuti prodotti dai  passeggeri  e  dall'equipaggio  e  dei  rifiuti

accidentalmente pescati che sono considerati rifiuti urbani ai  sensi

dell'articolo 183, comma  1  lettera  b-ter),  del  medesimo  decreto

legislativo.

 

                                   Art. 3

                       Ambito di applicazione

1. Il presente decreto si applica a:

a) tutte le navi,  indipendentemente  dalla  loro  bandiera,  che

fanno scalo o che operano in un  porto  dello  Stato,  ad  esclusione

delle navi adibite a  servizi  portuali  ai  sensi  dell'articolo  1,

paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/352 del Parlamento  europeo  e

del Consiglio, del 15 febbraio  2017  e  delle  disposizioni  di  cui

all'articolo  3,  comma   1   del   decreto   del   Ministero   delle

infrastrutture e dei  trasporti  27  aprile  2017,  pubblicato  nella

Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 2017 e con l'eccezione  delle

navi militari e da guerra, delle navi  ausiliarie  o  di  altre  navi

possedute o gestite da uno  Stato,  se  impiegate  solo  per  servizi

statali a fini non commerciali;

b) tutti i porti dello Stato ove fanno abitualmente scalo le navi

di cui alla lettera a).

2. Al fine di  evitare  ingiustificati  ritardi  per  le  navi,  le

Autorita'  competenti  possono  escludere  la  zona   di   ancoraggio

dall'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 6, 7 e 8.

3. Con decreto  del  Ministro  della  difesa,  di  concerto  con  i

Ministri dell'economia e finanze, della transizione ecologica,  delle

infrastrutture e della  mobilita'  sostenibili  e  della  salute,  da

adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore  del

presente decreto, sono aggiornate le misure necessarie ad  assicurare

che le navi militari, da guerra ed ausiliarie escluse dall'ambito  di

applicazione del presente decreto, ai sensi del comma l, lettera  a),

si conformino alla disciplina del  presente  decreto  in  materia  di

conferimento dei rifiuti, tenuto conto delle specifiche  prescrizioni

tecniche previste per  dette  navi,  delle  caratteristiche  di  ogni

classe di unita'. Nelle more dell'adozione del  suddetto  decreto  si

applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro della difesa

del 19 marzo 2008.

4. Con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  i

Ministri   della   transizione   ecologica,   della   salute,   delle

infrastrutture e  della  mobilita'  sostenibili,  da  adottare  entro

centoventi giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente

decreto, sono stabilite le misure necessarie  ad  assicurare  che  le

navi  delle  Forze  di  polizia  ad   ordinamento   civile,   escluse

dall'ambito di applicazione del presente decreto, ai sensi del  comma

1, lettera a), si conformino alla disciplina del presente decreto  in

materia di conferimento dei rifiuti, tenuto  conto  delle  specifiche

prescrizioni tecniche previste per dette navi e delle caratteristiche

di ogni classe di unita'.

 

Titolo II
Impianti portuali di raccolta

                               Art. 4

                    Impianti portuali di raccolta

1. In attuazione del piano previsto all'articolo  5,  il  porto  e'

dotato, con oneri a carico del gestore del servizio, di impianti e di

servizi portuali di  raccolta  dei  rifiuti  delle  navi  adeguati  a

rispondere alle esigenze delle navi che vi fanno abitualmente  scalo,

in  relazione  alla  classificazione  dello  stesso  porto,   laddove

adottata,  ovvero  al  traffico  registrato  nei  tre   anni   solari

precedenti all'anno di adozione del Piano, al fine di  assicurare  il

rapido conferimento di detti rifiuti, evitando ingiustificati ritardi

e garantendo nel contempo standard di sicurezza per l'ambiente e  per

la salute dell'uomo raggiungibili con l'applicazione  delle  migliori

tecnologie disponibili.

2. Per le finalita' di cui al comma 1, la capacita' degli  impianti

portuali di raccolta realizzati,  quali  strutture  fisse,  mobili  o

galleggianti, e' commisurata alla tipologia  ed  al  quantitativo  di

rifiuti delle navi che abitualmente  utilizzano  tale  porto,  tenuto

conto:

a) delle esigenze operative degli utenti del porto;

b) dell'ubicazione geografica e delle dimensioni del porto;

c) della tipologia delle navi che vi fanno scalo;

d) delle esenzioni di cui all'articolo 9.

3. Nel Piano di  raccolta  di  cui  all'articolo  5,  le  Autorita'

competenti definiscono  gli  adempimenti  e  le  modalita'  operative

relative all'utilizzo degli impianti portuali di raccolta  che  siano

semplici e rapide e non determinino ingiustificati ritardi alle navi.

Nel Piano sono altresi' definiti  i  criteri  per  la  determinazione

delle tariffe per il conferimento dei rifiuti agli impianti  portuali

di raccolta che non  devono  creare  un  disincentivo  all'uso  degli

impianti stessi da parte delle navi.

4. Ferme restando le disposizioni sanitarie di cui  al  regolamento

(CE) n. 1069/2009 del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  del  21

ottobre 2009, per la gestione dei rifiuti di  cucina  e  ristorazione

derivanti da  trasporti  internazionali,  i  gestori  degli  impianti

portuali di raccolta provvedono ad una  gestione  dei  rifiuti  delle

navi che assicuri la tutela ambientale, conformemente alla disciplina

in  materia  di  rifiuti  di  cui  alla  Parte  Quarta  del   decreto

legislativo n. 152 del 2006. Ai fini indicati al comma 1,  i  rifiuti

delle navi sono raccolti separatamente, per facilitarne il riutilizzo

e il riciclaggio. Per facilitare tale processo, gli impianti portuali

di  raccolta  raccolgono  le  frazioni   di   rifiuti   eventualmente

differenziate dalla nave  conformemente  alle  categorie  di  rifiuti

stabilite nella convenzione MARPOL, tenendo  conto  delle  sue  linee

guida. Anche a fini tariffari sono comunque raccolti  e  quantificati

separatamente i residui  del  carico  ed  i  rifiuti  accidentalmente

pescati.

5. Gli impianti portuali di cui al comma 1 devono  essere  conformi

alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza  e  di  prevenzione

incendi.

6. Ferma restando la disciplina in materia di concessione  di  beni

demaniali e di servizi  espletati  con  mezzi  navali  in  regime  di

concessione, gli impianti portuali di raccolta fissi sono autorizzati

per la gestione dei rifiuti ai sensi della Parte Quarta  del  decreto

legislativo n. 152 del 2006, fatta salva, ricorrendone le condizioni,

l'applicazione dell'articolo 185-bis del citato decreto legislativo.

7. L'affidamento dei lavori per  la  realizzazione  degli  impianti

portuali di raccolta, nonche' del relativo servizio di  raccolta  dei

rifiuti,  avviene  in  conformita'  alla  legislazione  nazionale   e

comunitaria vigente in materia di appalti, affidamenti e concessioni,

con particolare riferimento al regolamento (UE) 352/2017.

8. Il gestore dell'impianto portuale di raccolta e del servizio  di

raccolta di cui al comma l provvede agli  adempimenti  relativi  alla

comunicazione annuale al Catasto  dei  rifiuti  ed  alla  tenuta  del

registro cronologico di carico e scarico di cui agli articoli  189  e

190 del decreto legislativo n.  152  del  2006  ed  adempie,  laddove

previsto, alle disposizioni  in  materia  di  tracciabilita'  di  cui

all'articolo 188-bis del medesimo decreto e della relativa  normativa

di attuazione.

9. Il Ministero della transizione  ecologica  di  concerto  con  il

Ministero delle infrastrutture e  della  mobilita'  sostenibili,  con

decreto da adottare entro novanta giorni dalla  data  di  entrata  in

vigore della presente disposizione, stabilisce, in  conformita'  alle

procedure definite dall'Organizzazione marittima  internazionale,  le

modalita' di segnalazione all'IMO ed  allo  Stato  di  approdo  delle

eventuali inadeguatezze degli impianti portuali di  raccolta  nonche'

le modalita' di indagine  su  tutti  i  casi  segnalati  di  presunta

inadeguatezza e di notifica dell'esito dell'indagine all'IMO  e  allo

Stato segnalante.

10. Nel Piano di raccolta di cui  all'articolo  5  e'  previsto  un

meccanismo di indennizzo da corrispondere  alle  navi  a  carico  del

gestore  del  servizio,  nel  caso  di  ritardi  ingiustificati   nel

conferimento  o  nella  raccolta   dei   rifiuti.   L'indennizzo   e'

riconosciuto nella forma della riduzione sulla tariffa dovuta,  fermo

restando il diritto al risarcimento del danno secondo le disposizioni

del codice civile. Nel  Piano  sono  altresi'  definite  modalita'  e

tempistiche per la presentazione di eventuali segnalazioni  da  parte

delle navi relative ad inadeguatezza degli impianti o  a  disservizi,

idonee a garantire le opportune verifiche da  parte  delle  autorita'

preposte ai controlli.

 

                                Art. 5

             Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore  del  presente

decreto, le Autorita' competenti predispongono, approvano  e  rendono

operativo il Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti nel rispetto

delle disposizioni  del  presente  decreto  e  dei  criteri  indicati

nell'Allegato 1. Ai fini della predisposizione del Piano,  della  sua

modifica e del suo aggiornamento, e' assicurata la  consultazione  di

tutte le parti interessate, tra cui, gli utenti del porto  o  i  loro

rappresentanti,  ivi  incluse  le  associazioni  di   categoria,   le

autorita' locali, gli operatori dell'impianto portuale  di  raccolta,

le organizzazioni che attuano gli obblighi di responsabilita'  estesa

del produttore e i rappresentanti della societa' civile.

2. Ai fini della approvazione  del  Piano  di  cui  al  comma  1  e

dell'integrazione, per gli aspetti relativi  alla  gestione,  con  il

Piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo  199  del

decreto legislativo n.152  del  2006,  il  Piano  e'  tempestivamente

comunicato alla regione competente, che ne valuta la coerenza con  il

Piano regionale di gestione dei rifiuti esprimendosi  entro  sessanta

giorni dalla data di ricezione della comunicazione.

3. In caso di mancata predisposizione del  Piano  di  raccolta  dei

rifiuti nei termini stabiliti al  comma  1,  la  regione  competente,

previa diffida ad adempiere entro  il  termine  di  sessanta  giorni,

nomina, decorso inutilmente tale termine, un commissario ad acta  per

la predisposizione e l'approvazione dello stesso.

4.  Nei  porti  in  cui  l'Autorita'  competente   e'   l'Autorita'

marittima, la stessa d'intesa con la regione  competente,  emana  una

propria ordinanza che costituisce piano di raccolta di  gestione  dei

rifiuti. Lo stesso costituisce integrazione, per gli aspetti relativi

alla gestione, al piano regionale di  gestione  dei  rifiuti  di  cui

all'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152.  Il

comune, o l'autorita' d'ambito territoriale ottimale ove  costituita,

cura le procedure relative all'affidamento del servizio  di  gestione

dei rifiuti,  d'intesa  con  l'Autorita'  marittima  per  i  fini  di

interesse di quest'ultima. Nei porti di cui  al  presente  comma,  la

regione predispone lo studio  di  cui  all'articolo  19  della  Parte

seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006,  e  acquisisce  ogni

altra valutazione di compatibilita' ambientale inerente al  piano  di

raccolta. Dall'attuazione del  presente  comma  non  devono  derivare

nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5. A seguito dell'approvazione del Piano di cui al comma 1 o di sue

modifiche sostanziali, l'Autorita' competente ne assicura  l'adeguata

comunicazione agli operatori delle navi, in particolare  comunica  la

disponibilita' di impianti portuali di raccolta, le tariffe applicate

e le informazioni di cui all'Allegato A «Informazioni sul sistema  di

raccolta e gestione delle navi».

6. Nel caso di porti ricadenti nello stesso  territorio  regionale,

l'Autorita' competente puo' approvare un unico piano di raccolta  dei

rifiuti, purche'  il  piano  stesso  indichi  per  ciascun  porto  il

fabbisogno di impianti di raccolta e la disponibilita' degli impianti

portuali di raccolta esistenti. Fermo  restando  quanto  previsto  al

comma 2, e al primo periodo del presente comma, se  i  porti  inclusi

nella medesima Autorita' di sistema portuale sono ubicati in  regioni

diverse, l'Autorita' puo' approvare un solo piano di raccolta.

7. In coerenza  con  la  pianificazione  regionale  in  materia  di

rifiuti,  almeno  ogni  cinque  anni  e,  comunque,  in  presenza  di

significativi cambiamenti operativi  nella  gestione  del  porto,  il

piano di raccolta e di gestione  dei  rifiuti  e'  soggetto  a  nuova

approvazione.  Tali   cambiamenti   possono   comprendere   modifiche

strutturali  del  traffico  diretto  al  porto,  sviluppo  di   nuove

infrastrutture, modifiche della domanda e della fornitura di impianti

portuali di raccolta e nuove tecniche  di  trattamento  a  bordo.  Se

durante il periodo di cinque anni di cui al primo periodo non si sono

verificati cambiamenti  significativi,  la  nuova  approvazione  puo'

consistere in una convalida dei piani esistenti previa  consultazione

degli stessi soggetti che devono essere sentiti in sede di redazione.

8.  I  piccoli  porti  non  commerciali,  che  sono  caratterizzati

soltanto da  un  traffico  sporadico  o  scarso  di  imbarcazioni  da

diporto, sono esentati dall'applicazione dei commi da 1 a 4 solo se i

loro impianti portuali di raccolta  sono  integrati  nel  sistema  di

gestione dei rifiuti comunale e se e' garantito che  le  informazioni

relative al sistema di gestione dei rifiuti sono messe a disposizione

degli utenti dei porti stessi,  da  parte  del  gestore  dei  servizi

portuali. Ai suddetti fini, con il decreto  di  cui  all'articolo  4,

comma 4 della  legge  28  gennaio  1994,  n.  84,  sono  definite  le

caratteristiche dei  porti  di  cui  al  primo  periodo.  Nelle  more

dell'emanazione del predetto decreto, se ricorrono le caratteristiche

di  cui  al  primo  periodo,  l'esenzione  e'  comunque   applicabile

dall'Autorita' competente con provvedimento  motivato.  Il  Ministero

delle  infrastrutture  e   della   mobilita'   sostenibili   comunica

annualmente il nome e l'ubicazione di tali porti per via  elettronica

nella  parte  del  sistema  informativo,   di   monitoraggio   e   di

applicazione per lo scambio di dati marittimi, «SafeSeaNet»,  di  cui

al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196.

Titolo III
Conferimento dei rifiuti delle navi

                               Art. 6

                   Notifica anticipata dei rifiuti

1. L'operatore delegato dall'armatore o dal comandante della  nave,

l'agente raccomandatario, o il comandante di  una  nave  che  rientra

nell'ambito di applicazione decreto legislativo 19  agosto  2005,  n.

196, diretto verso un porto dell'Unione, compila in modo veritiero  e

preciso  il  modulo  di  cui  all'allegato  2  del  presente  decreto

(«notifica anticipata dei rifiuti») e trasmette tutte le informazioni

in esso contenute all'Autorita' competente o al  soggetto  da  questa

indicato:

a) con almeno 24 ore di anticipo rispetto all'arrivo se il  porto

di scalo e' noto;

b)  non  appena  e'  noto  il  porto  di  scalo,  qualora  questa

informazione sia disponibile a meno di 24 ore dall'arrivo; o al  piu'

tardi al momento della partenza dal porto precedente se la durata del

viaggio e' inferiore a 24 ore.

2. Le informazioni  della  notifica  anticipata  dei  rifiuti  sono

riportate  per  via   elettronica   nel   sistema   informativo,   di

monitoraggio e di applicazione di cui all'articolo 13, in conformita'

al decreto legislativo n. 196 del 2005, e all'articolo 8,  comma  10,

del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.   179,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

3. Le informazioni  della  notifica  anticipata  dei  rifiuti  sono

disponibili a bordo, preferibilmente in formato  elettronico,  almeno

fino al successivo porto di scalo  e,  su  richiesta,  sono  messe  a

disposizione delle autorita' competenti degli Stati membri.

4.  L'Autorita'  competente  trasmette,  in  modo  tempestivo,   le

informazioni di cui al comma 1, ai gestori dell'impianto di raccolta,

agli uffici di sanita' marittima ed agli uffici veterinari di  porto,

di aeroporto e di confine, e al chimico del porto.

5. Le disposizioni di cui ai commi  1  e  2  non  si  applicano  ai

pescherecci di stazza inferiore a 300 GT.

6. Le navi in servizio di linea con scali frequenti e regolari, che

ai sensi del presente decreto non  hanno  l'obbligo  di  conferire  i

rifiuti prima di lasciare ciascuno dei porti di  approdo,  forniscono

le informazioni di cui al comma 1 in forma  cumulativa  all'Autorita'

competente del porto di scalo presso il quale conferiscono i  rifiuti

prodotti dalle stesse ed i residui del carico.

7. I mezzi che svolgono attivita' di raccolta  e  di  trasporto  di

rifiuti nell'ambito e per conto  del  proprio  impianto  portuale  di

raccolta  e  che  ne  costituiscono   parte   integrante   ai   sensi

dell'articolo  2,  comma  1,  lettera  f),  non  sono   tenuti   agli

adempimenti di cui al comma 1.

8. Nel caso di conferimento dei  rifiuti  alimentari,  al  fine  di

assicurarne la tracciabilita' ed il rispetto  delle  disposizioni  di

cui al regolamento (CE) n. 1069/2009, le informazioni sono  integrate

con una distinzione tra rifiuti alimentari di  provenienza  UE  e  di

provenienza extra UE, indicando in particolare i rifiuti formatisi  a

bordo di mezzi di trasporto  commerciali,  nazionali  ed  esteri,  da

alimenti provenienti  da  paesi  non  facenti  parte  dell'U.E.,  che

richiedono particolari precauzioni per la  gestione  ai  sensi  delle

disposizioni sanitarie.

 

                                 Art. 7

                 Conferimento dei rifiuti delle navi

1. Il comandante di una nave che approda in un porto  dello  Stato,

prima di lasciare tale porto, conferisce tutti i rifiuti  presenti  a

bordo a un impianto portuale di raccolta tenendo in considerazione le

pertinenti norme in materia di  scarico  previste  dalla  convenzione

MARPOL.

2. Al momento del conferimento il gestore dell'impianto portuale di

raccolta o l'Autorita' competente cui i rifiuti sono stati  conferiti

o i soggetti da questi  incaricati  compilano  in  modo  veritiero  e

preciso il modulo «ricevuta  di  conferimento  dei  rifiuti»  di  cui

all'allegato 3 e fornisce, senza ingiustificati ritardi, la  ricevuta

di conferimento dei rifiuti al comandante della nave. Le disposizioni

di cui al primo periodo non  si  applicano  ai  piccoli  porti  senza

personale o che sono ubicati in localita' remote, a condizione che il

nome e l'ubicazione di detti porti sia stato notificato dal Ministero

delle  infrastrutture  e  della   mobilita'   sostenibili   per   via

elettronica nella parte del sistema informativo, di monitoraggio e di

applicazione di cui all'articolo 13.

3. L'operatore delegato dall'armatore o dal comandante della  nave,

l'agente raccomandatario, o il comandante di  una  nave  che  rientra

nell'ambito di applicazione del decreto legislativo n. 196  del  2005

comunica per via elettronica, prima  della  partenza,  o  non  appena

riceve la ricevuta di conferimento dei rifiuti,  le  informazioni  in

essa riportate, nella parte del sistema informativo, di  monitoraggio

e di applicazione di cui all'articolo 13, in conformita'  al  decreto

legislativo n.  196  del  2005,  e  all'articolo  8,  comma  10,  del

decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito  con  modificazioni

dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. Le informazioni della  ricevuta

di conferimento dei rifiuti sono disponibili a bordo per  almeno  due

anni,  ove  opportuno  insieme  al  registro  degli  idrocarburi,  al

registro dei carichi, al registro dei rifiuti solidi o  al  piano  di

gestione  dei  rifiuti  solidi  e,  su  richiesta,   sono   messe   a

disposizione delle autorita' degli Stati membri.

4. Fatto salvo il  comma  1,  una  nave  puo'  procedere  verso  il

successivo porto di scalo senza  aver  conferito  i  rifiuti,  previa

autorizzazione    dell'Autorita'    marittima    che,     avvalendosi

dell'Autorita' sanitaria marittima e del chimico  del  porto  ove  lo

ritenga  necessario,  ha  accertato   almeno   una   delle   seguenti

condizioni:

a) che dalle informazioni fornite conformemente agli allegati 2 e

3 risulta la presenza di  una  sufficiente  capacita'  di  stoccaggio

dedicata a tutti i rifiuti che  sono  gia'  stati  accumulati  e  che

saranno accumulati nel corso del viaggio previsto della nave fino  al

successivo porto di scalo;

b) che dalle informazioni disponibili a bordo delle navi che  non

rientrano nell'ambito di applicazione del decreto legislativo n.  196

del  2005  risulta  la  presenza  di  una  sufficiente  capacita'  di

stoccaggio dedicata a tutti i rifiuti che sono gia' stati  accumulati

e che saranno accumulati nel corso del viaggio  previsto  della  nave

fino al successivo porto di scalo;

c) che la nave fa scalo nella zona di ancoraggio solo per meno di

24 ore o in condizioni meteorologiche avverse, a meno che  tale  zona

sia stata esclusa ai sensi dell'articolo 3, comma 2.

5. L'Autorita' competente chiede  alla  nave  di  conferire,  prima

della partenza, tutti i propri rifiuti se:

a)  sulla  base  delle  informazioni  disponibili,  comprese   le

informazioni disponibili per via elettronica nella parte del  sistema

informativo, di monitoraggio e di applicazione di cui all'articolo 13

o nel GISIS, non puo' essere accertato che nel  successivo  porto  di

scalo siano disponibili adeguati impianti portuali per la raccolta; o

b) il successivo porto di scalo non e' noto.

6. Il comma 4 si applica fatte salve prescrizioni piu'  rigorose  a

carico delle navi, adottate in base al diritto internazionale.

7. Ai rifiuti sanitari ed ai rifiuti alimentari prodotti a bordo di

mezzi  di  trasporto  che  effettuano  tragitti   internazionali   si

applicano le disposizioni vigenti  in  materia.  Con  riferimento  ai

rifiuti alimentari, entro 90 giorni dalla data di entrata  in  vigore

del presente decreto,  con  decreto  del  Ministro  della  salute  di

concerto con il Ministro della transizione ecologica si procede  alla

revisione del decreto del Ministro  della  sanita'  22  maggio  2001,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  202

del 31 agosto 2001, recante misure  relative  alla  gestione  e  alla

distruzione dei rifiuti alimentari  prodotti  a  bordo  di  mezzi  di

trasporto che effettuano tragitti  internazionali.  La  revisione  e'

effettuata secondo  criteri  di  sicurezza  ambientale  e  sanitaria,

semplificazione e riduzione dei  costi  e  degli  oneri  al  fine  di

adeguarne le disposizioni al decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.

152  e   agli   obiettivi   di   economia   circolare.   Nelle   more

dell'approvazione del decreto di revisione di cui al presente  comma,

le regioni possono  definire  speciali  forme  di  gestione  di  tali

rifiuti.

8. Il conferimento dei rifiuti prodotti dalle navi  e'  considerato

immissione in libera pratica ai sensi dell'articolo 138, paragrafo 1,

lettera  j)  del  regolamento  delegato  (UE)  n.   2015/2446   della

Commissione del 28 luglio 2015. Ai sensi dell'articolo 104, paragrafo

1,  lettera  q)  del  medesimo  regolamento  (UE)  n.  2015/2446,  le

autorita' doganali non esigono la presentazione  della  dichiarazione

sommaria di entrata di cui al Titolo IV, Capo 1, del regolamento (UE)

n. 952/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  9  ottobre

2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione.

9. Le Autorita' competenti o i soggetti pubblici o privati deputati

alla gestione dei  rifiuti  a  livello  comunale  o  all'interno  dei

singoli porti stipulano con le associazioni di  rappresentanza  delle

imprese di settore, convenzioni, o  accordi  di  programma  ai  sensi

dell'articolo 206 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  per

la definizione delle modalita' di raccolta, trasporto e  conferimento

dei rifiuti  accidentalmente  pescati,  nonche'  di  quelli  raccolti

nell'ambito di  campagne  di  raccolta  dedicate  concordate  con  le

Autorita' competenti o altre Amministrazioni, assicurando  la  tutela

ambientale e sanitaria.

 

                                Art. 8

                    Sistemi di recupero dei costi

1. I costi degli impianti portuali per la raccolta e il trattamento

dei  rifiuti  delle  navi,  diversi  dai  residui  del  carico,  sono

recuperati mediante la riscossione di tariffe a carico delle navi che

approdano nel porto. Tali  costi  comprendono  gli  elementi  di  cui

all'allegato 4.

2. Le tariffe di cui al comma  1  sono  determinate  dall'Autorita'

competente  e  sono  calcolate  in  conformita'   alle   disposizioni

dell'allegato 4. Le tariffe sono proporzionate ed  adeguate  in  modo

che i sistemi di recupero dei costi istituiti  non  costituiscano  un

incentivo per le navi a scaricare i loro rifiuti in mare. Ai fini  di

cui al presente comma,  sono  applicati  tutti  i  seguenti  principi

nell'elaborazione e nel funzionamento dei  sistemi  di  recupero  dei

costi:

a) le navi pagano una tariffa  indiretta,  indipendentemente  dal

conferimento dei rifiuti agli impianti portuali di raccolta;

b) la tariffa indiretta copre:

1) i costi amministrativi indiretti;

2) una parte significativa dei costi  operativi  diretti,  come

stabilito nell'allegato 4, che rappresenta almeno il 30 per cento del

totale dei costi  diretti  dell'effettivo  conferimento  dei  rifiuti

nell'anno precedente, con la possibilita' di tenere conto  anche  dei

costi relativi al volume di traffico previsto per l'anno successivo;

c) al fine di prevedere l'incentivo massimo per  il  conferimento

dei rifiuti di cui all'allegato V della convenzione  MARPOL,  diversi

dai residui del carico, per tali rifiuti non si impone alcuna tariffa

diretta, allo scopo di garantire un  diritto  di  conferimento  senza

ulteriori oneri basati sul volume dei rifiuti conferiti,  eccetto  il

caso in cui il volume  superi  la  massima  capacita'  di  stoccaggio

dedicata menzionata nel modulo di cui  all'allegato  2  del  presente

decreto;  i  rifiuti  accidentalmente  pescati  rientrano  in  questo

regime, incluso il diritto di conferimento;

d) la raccolta  e  il  trattamento  dei  rifiuti  accidentalmente

pescati non comporta l'obbligo della corresponsione della tariffa  di

cui al presente comma. I costi della raccolta e  del  trattamento  di

tali rifiuti possono essere  coperti,  con  le  entrate  generate  da

sistemi di finanziamento alternativi, compresi  sistemi  di  gestione

dei  rifiuti  e  finanziamenti  unionali,   nazionali   o   regionali

disponibili, tenendo conto di quanto previsto dall'allegato 4.

e) per incoraggiare il conferimento dei residui  delle  acque  di

lavaggio delle cisterne contenenti sostanze galleggianti  persistenti

a viscosita'  elevata,  le  Autorita'  competenti  possono  accordare

adeguati incentivi finanziari;

f) la tariffa indiretta non  include  i  costi  dei  rifiuti  dei

sistemi di depurazione dei gas di scarico,  che  sono  recuperati  in

base ai tipi e ai quantitativi di rifiuti conferiti.

3. L'eventuale parte dei costi non coperta dalla tariffa  indiretta

e'  recuperata  in  base  ai  tipi  e  ai  quantitativi  di   rifiuti

effettivamente conferiti dalla nave.

4. Le tariffe possono essere differenziate sulla base dei  seguenti

elementi:

a) la categoria, il tipo e le dimensioni della nave;

b) la prestazione di servizi alle navi al di  fuori  del  normale

orario di lavoro nel porto; o

c) la natura pericolosa dei rifiuti.

5. Le tariffe sono ridotte sulla base dei seguenti elementi:

a) il tipo di attivita' cui e' adibita la  nave,  in  particolare

quando una nave e' adibita al trasporto marittimo a corto raggio;

b) la progettazione, le attrezzature  e  il  funzionamento  della

nave dimostrano che la nave produce minori quantita' di rifiuti e  li

gestisce in modo sostenibile e compatibile con la tutela ambientale.

6. Al fine di garantire che le  tariffe  siano  eque,  trasparenti,

facilmente identificabili e non discriminatorie e che  rispecchino  i

costi degli impianti e dei servizi resi disponibili  o  eventualmente

utilizzati, l'importo delle tariffe e la base sulla quale sono  state

calcolate sono messi a disposizione degli utenti dei porti nei  piani

di raccolta  e  di  gestione  dei  rifiuti  in  lingua  italiana  ed,

eventualmente, in una lingua  usata  internazionalmente.  A  garanzia

della riscossione delle  tariffe  di  cui  al  comma  1,  l'Autorita'

competente determina le modalita'  per  la  prestazione  di  adeguata

garanzia finanziaria e la relativa entita'.

7. I soggetti responsabili del servizio di gestione  integrata  dei

rifiuti urbani, acquisiscono dai gestori degli impianti  portuali  di

raccolta i dati di monitoraggio riguardanti il volume e la  quantita'

dei  rifiuti  accidentalmente  pescati   riferiti   all'anno   solare

precedente e li trasmettono annualmente utilizzando il modello  unico

di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70.

A tal fine, con il decreto di cui  all'articolo  1,  comma  3,  della

citata legge n. 70  del  1994,  si  provvede  alla  integrazione  del

modello unico di dichiarazione ambientale. L'Istituto  superiore  per

la protezione e la ricerca ambientale trasmette entro il 30 settembre

di ogni anno, una relazione contenente i  dati  di  cui  al  presente

comma al Ministero della  transizione  ecologica  per  la  successiva

comunicazione alla Commissione europea,  ai  sensi  dell'articolo  8,

paragrafo 7 della direttiva (UE) 2019/883 del  Parlamento  europeo  e

del Consiglio, del 17 aprile 2019.

8. Nel caso di navi in  servizio  di  linea  che  effettuano  scali

frequenti e regolari, le Autorita' competenti  definiscono  specifici

criteri per la determinazione delle tariffe di cui  al  comma  2,  da

applicare nel solo porto dove avviene il conferimento, in  modo  tale

da assicurare il conferimento dei rifiuti prodotti in un porto  lungo

la rotta nonche', eventualmente, adeguati meccanismi di  ripartizione

dei proventi tra gli impianti portuali interessati.

9. Nel caso di pescherecci ed imbarcazioni da diporto omologate per

un  massimo  di  dodici   passeggeri   l'Autorita'   competente,   in

considerazione della  categoria,  tipologia  dimensioni  della  nave,

nonche' della ridotta quantita' e della  particolarita'  dei  rifiuti

prodotti da dette imbarcazioni, definisce una tariffa piu' favorevole

non correlata alla quantita' di rifiuti conferiti. La disposizione di

cui al primo periodo si applica anche alle navi  addette  ai  servizi

portuali e a quelle impegnate, per periodi  temporali  prolungati  di

durata pari o superiore ad un mese, ad attivita' di lavori,  quali  a

titolo   esemplificativo   e    non    esaustivo    gli    interventi

infrastrutturali e la cantieristica.

 

                               Art. 9

                              Esenzioni

1. L'Autorita' Marittima puo' esentare una nave che fa scalo  dagli

obblighi di cui agli articoli 6, 7 comma 1, e  8,  qualora  vi  siano

prove sufficienti del rispetto delle seguenti condizioni:

a) la nave  svolge  servizio  di  linea  con  scali  frequenti  e

regolari;

b) esiste un accordo che garantisce il conferimento dei rifiuti e

il pagamento delle tariffe in un porto lungo il tragitto  della  nave

che:

1) e' comprovato da un contratto firmato con  un  porto  o  con

un'impresa di gestione dei rifiuti e da ricevute di conferimento  dei

rifiuti;

2) e' stato notificato a tutti i porti  lungo  la  rotta  della

nave  ed  e'  stato  accettato  dal  porto  in  cui  hanno  luogo  il

conferimento e il pagamento, che puo' essere un porto  dell'Unione  o

un  altro  porto,  nel  quale,  come  stabilito  sulla   base   delle

informazioni comunicate per via elettronica in tale parte del sistema

informativo, di monitoraggio e di applicazione di cui all'articolo 13

e nel GISIS, sono disponibili impianti adeguati;

c)  l'esenzione  non   incide   negativamente   sulla   sicurezza

marittima, sulla salute, sulle condizioni di vita e di lavoro a bordo

o sull'ambiente marino.

2. Nei casi di cui al comma 1, l'Autorita'  competente  in  cui  e'

situato il porto rilascia un certificato di  esenzione,  in  base  al

formato di cui all'allegato 5, che conferma che la nave  rispetta  le

condizioni e gli obblighi necessari  all'applicazione  dell'esenzione

stessa e ne attesta la durata.

3.  Le  informazioni  di  cui  al  certificato  di  esenzione  sono

riportate  dal  Ministero  delle  infrastrutture  e  della  mobilita'

sostenibili per via elettronica nella parte del sistema  informativo,

di monitoraggio e di applicazione di cui all'articolo 13.

4. Le Autorita' competenti assicurano il monitoraggio e la corretta

applicazione degli accordi in essere relativi alle  navi  soggette  a

esenzioni che fanno scalo nei loro porti per  il  conferimento  e  il

pagamento.

5. Fatta salva l'esenzione concessa, una nave non procede verso  il

successivo porto di scalo se e' presente  un'insufficiente  capacita'

di stoccaggio  dedicata  a  tutti  i  rifiuti  che  sono  gia'  stati

accumulati e che saranno accumulati nel corso  del  viaggio  previsto

della nave fino al successivo porto di scalo.

 

Titolo IV
Misure esecutive

                               Art. 10

                              Ispezioni

1. Le Autorita' marittime provvedono a  ispezioni,  anche  casuali,

per  qualsiasi  nave  per  verificarne  la  conformita'  al  presente

decreto.

2. Alle attivita' ispettive si applicano le  tariffe  previste  dal

decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20  ottobre

2020.

 

                              Art. 11

                       Modalita' di ispezione

1. L'Autorita' marittima, ai fini  della  verifica  dell'osservanza

delle disposizioni del presente decreto, ispeziona almeno il  15  per

cento del numero totale di singole navi che fanno  scalo  nei  propri

porti ogni anno. Il numero totale di singole  navi  che  fanno  scalo

corrisponde al numero medio di singole navi registrate  nel  triennio

precedente nella parte del sistema informativo, di monitoraggio e  di

applicazione di cui all'articolo 13.

2. L'Autorita' marittima seleziona le navi da ispezionare  mediante

il meccanismo unionale  basato  sul  rischio  di  cui  agli  atti  di

esecuzione adottati dalla Commissione europea, ai sensi dell'articolo

11 della direttiva (UE) 2019/883.

3. L'Autorita' marittima che accerta l'inosservanza degli  obblighi

e degli adempimenti previsti dall'articolo  7  dispone  che  la  nave

inadempiente non lasci il porto  fino  al  conferimento  dei  rifiuti

all'impianto di raccolta, tale da garantirne l'ottemperanza.

4. L'Autorita' marittima se accerta che una  nave  ha  lasciato  il

porto in violazione delle disposizioni di  cui  al  presente  decreto

informa immediatamente l'Autorita' marittima del successivo porto  di

scalo che vieta alla nave stessa  di  lasciare  il  porto  fino  alla

verifica dell'osservanza delle disposizioni medesime, ferma  restando

l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 16.

5. L'Autorita' marittima definisce le procedure di ispezione atte a

verificare il rispetto delle previsioni di cui all'articolo  7  anche

da parte dei pescherecci e delle imbarcazioni  da  diporto  omologate

per un massimo di dodici passeggeri.

 

                              Art. 12

       Sistema informativo, di monitoraggio e di applicazione

1.  L'attuazione  e  l'applicazione  del  presente   decreto   sono

agevolate dal sistema elettronico di comunicazione e  di  scambio  di

informazioni tra gli Stati membri, in conformita' agli articoli 13  e

14.

 

                               Art. 13

               Comunicazione e scambio di informazioni

1. La comunicazione e lo scambio  di  informazioni  si  basano  sul

sistema dell'Unione per lo scambio di dati  marittimi,  «SafeSeaNet»,

di cui all'articolo 22-bis, comma 2 e all'allegato  III  del  decreto

legislativo n. 196 del 2005.

2. Le Autorita' competenti assicurano che le seguenti  informazioni

siano comunicate per via elettronica entro 15 giorni in conformita' a

quanto previsto dall'articolo 8, commi da 10 a 16, del  decreto-legge

18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,  dalla  legge

17 dicembre 2012, n. 221:

a) le informazioni sull'ora effettiva di arrivo e di partenza  di

ogni  nave  che  rientra  nell'ambito  di  applicazione  del  decreto

legislativo n. 196 del 2005 che fa scalo in  un  porto  dello  Stato,

insieme a un identificativo del porto in questione;

b)  le  informazioni  riportate  nella  notifica  anticipata  dei

rifiuti di cui all'allegato 2;

c) le informazioni riportate nella ricevuta di  conferimento  dei

rifiuti di cui all'allegato 3;

d) le informazioni riportate nel certificato di esenzione di  cui

all'allegato 5.

3. Le informazioni di cui all'articolo 5, comma 5 e dell'Allegato A

sono disponibili elettronicamente attraverso il  sistema  dell'Unione

per lo scambio di dati  marittimi,  «SafeSeaNet».  E'  consentita  la

consultazione della banca dati ai  gestori  degli  impianti  portuali

anche in forma aggregata, al fine di poter verificare le esenzioni  e

deroghe concesse.

 

                              Art. 14

                    Registrazione delle ispezioni

1. Le Autorita' competenti assicurano che le informazioni  relative

alle ispezioni a norma del presente decreto, comprese le informazioni

relative ai casi di non  conformita'  e  ai  provvedimenti  di  fermo

emessi,  siano  trasferite  senza  ritardi  alla  banca  dati   sulle

ispezioni, istituita dalla  Commissione  ai  sensi  dell'articolo  14

della direttiva (UE) 2019/883, non appena:

a) sia stato completato il rapporto di ispezione;

b) sia stato revocato il provvedimento di fermo; oppure

c) sia stata concessa un'esenzione.

 

                              Art. 15

                      Formazione del personale

1. Le Autorita' competenti e  i  gestori  degli  impianti  portuali

provvedono affinche' tutto il personale riceva la  formazione  idonea

per lo svolgimento del proprio lavoro sul  trattamento  dei  rifiuti,

con particolare attenzione agli aspetti relativi alla salute  e  alla

sicurezza  connessi  al  trattamento  di  materiali  pericolosi.   Le

Autorita' competenti e i gestori degli impianti portuali garantiscono

altresi' che i requisiti di formazione siano regolarmente  aggiornati

per rispondere alle sfide dell'innovazione tecnologica.

 

                              Art. 16

                              Sanzioni

1. Al gestore dell'impianto e del servizio portuale di raccolta  di

cui all'articolo 2, comma  1,  lettera  f),  che  non  provvede  agli

adempimenti di cui all'articolo 4, comma 8, si applicano le  sanzioni

previste dall'articolo 258, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.

152, specificatamente  stabilite  per  i  casi  di  violazione  degli

obblighi di tracciabilita'.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, il comandante  della  nave

che non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 6,  comma  1,  e'

punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da  euro  duemila  a

euro diecimila.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, il comandante di una nave,

diversa da un peschereccio o da un'imbarcazione da  diporto  che  non

ottempera agli obblighi di cui all'articolo 7, comma 1, e' punito con

la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  euro  tremila  a   euro

trentamila. La violazione e' segnalata  dall'Autorita'  marittima  al

Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili.

4. Salvo che il  fatto  costituisca  reato,  il  comandante  di  un

peschereccio o di un'imbarcazione da diporto  che  non  conferisce  i

rifiuti  prodotti  ad  un  sistema  di   raccolta,   in   conformita'

all'articolo 7, e' punito con la sanzione  amministrativa  pecuniaria

da euro centocinquanta a euro novecento.

5. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilita'  sostenibili

trasmette alla Commissione europea ed al Ministero della  transizione

ecologica copia delle segnalazioni relative alle inadeguatezze  degli

impianti di raccolta, di cui all'articolo 4, comma 9.

6. Le disposizioni sanzionatorie del presente  articolo,  ove  piu'

favorevoli, si applicano a tutte le  violazioni  commesse  a  seguito

dell'entrata in vigore del presente decreto, nonche' alle  violazioni

commesse prima dell'entrata in vigore limitatamente  ai  procedimenti

sanzionatori   per    i    quali    non    sia    stata    notificata

ordinanza-ingiunzione.

Titolo V
Disposizioni finali

 

                              Art. 17

                 Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o

maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2.  Le  amministrazioni  interessate  provvedono  agli  adempimenti

previsti dal presente decreto con le  risorse  umane,  strumentali  e

finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

                              Art. 18

                       Clausola di cedevolezza

1. Le norme del presente decreto afferenti a materie di  competenza

legislativa delle regioni e delle province autonome di  Trento  e  di

Bolzano che  non  abbiano  ancora  provveduto  al  recepimento  delle

disposizioni della direttiva (UE) 2019/883, si  applicano  fino  alla

data di entrata in vigore della normativa di attuazione  di  ciascuna

regione,  nel  rispetto  dei   vincoli   derivanti   dall'ordinamento

comunitario e  dei  principi  fondamentali  desumibili  dal  presente

decreto.

 

                              Art. 19

                             Abrogazioni

1. Il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, e' abrogato.

2. All'articolo 265, comma 2,  del  decreto  legislativo  3  aprile

2006, n. 152, le parole: «e la disciplina delle operazioni di carico,

scarico, trasbordo,  deposito  e  maneggio  in  aree  portuali»  sono

soppresse.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

        Allegato 1
                                                         (articolo 5)
                Disposizioni per i piani di raccolta
                 e di gestione dei rifiuti nei porti

 

I piani di raccolta e di gestione dei rifiuti  nei  porti  devono

riguardare tutti i tipi di rifiuti delle navi che abitualmente  fanno

scalo in un porto e sono elaborati in  conformita'  delle  dimensioni

del porto e della tipologia delle navi che vi fanno scalo.

I piani di raccolta e di gestione dei rifiuti  nei  porti  devono

includere i seguenti elementi:

a)  una  valutazione  dell'esigenza  di  impianti  portuali  di

raccolta in funzione delle necessita'  delle  navi  che  abitualmente

fanno scalo nel porto;

b) una descrizione del tipo e della  capacita'  degli  impianti

portuali di raccolta;

c) una descrizione delle procedure di accettazione  e  raccolta

dei rifiuti delle navi;

d) una descrizione del sistema di recupero dei costi;

e) una descrizione della procedura per  la  segnalazione  delle

presunte inadeguatezze rilevate negli impianti portuali di raccolta;

f)  una  descrizione  della  procedura  per  le   consultazioni

permanenti con gli utenti dei  porti,  le  imprese  di  gestione  dei

rifiuti, gli operatori dei terminal e  le  altre  parti  interessate;

nonche'

g) una panoramica  del  tipo  e  dei  quantitativi  di  rifiuti

conferiti dalle navi e gestiti negli impianti.

I piani di raccolta e di gestione dei rifiuti nei  porti  possono

includere:

a) una sintesi del diritto nazionale pertinente, la procedura e

le formalita' per il conferimento dei rifiuti agli impianti  portuali

di raccolta;

b) l'identificazione di un punto di contatto nel porto;

c)  una  descrizione  degli  impianti   e   dei   processi   di

pretrattamento per eventuali flussi specifici di rifiuti nel porto;

d) una descrizione delle modalita'  di  registrazione  dell'uso

effettivo degli impianti portuali di raccolta;

e)  una  descrizione  delle  modalita'  di  registrazione   dei

quantitativi di rifiuti conferiti dalle navi;

f) una descrizione delle modalita' di gestione  nel  porto  dei

diversi flussi di rifiuti.

Le procedure di accettazione, raccolta, stoccaggio, trattamento e

smaltimento dovrebbero essere del tutto conformi a  un  programma  di

gestione ambientale in grado di  ridurre  progressivamente  l'impatto

ambientale di queste attivita'. Tale conformita'  si  presume  se  le

procedure  sono  conformi  al  regolamento  (CE)  n.  1221/2009   del

Parlamento europeo e del Consiglio (1) .

(1) Regolamento (CE)  n.  1221/2009  del  Parlamento  europeo  e  del

Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'adesione  volontaria  delle

organizzazioni a un sistema comunitario di  ecogestione  e  audit

(EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni

della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE  (GU  L  342  del  22

dicembre 2009, pag. 1).

Allegato 2 [VEDI SOTTO]
Allegato 3 [VEDI SOTTO]
Allegato 4 [VEDI SOTTO]
Allegato 5 [VEDI SOTTO]

Allegato A
(Art. 5, comma 5)
 

--------------------------------------------------------------------- 
INFORMAZIONI SUL SISTEMA DI RACCOLTA E GESTIONE DEI RIFIUTI DELLE
NAVI DA FORNIRE AGLI OPERATORI ED AGLI UTENTI DEL PORTO 
--------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------- 
1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 5, comma 5,
l'Autorita' competente fornisce al comandante della nave nella lingua
ufficiale e in una lingua usata internazionalmente, al gestore
dell'impianto portuale di raccolta ed agli altri utenti del porto un
documento informativo contenente: 
--------------------------------------------------------------------- 
a) un breve accenno sulla fondamentale importanza del corretto
conferimento dei rifiuti delle navi e dei residui del carico; 
--------------------------------------------------------------------- 
b) l'ubicazione degli impianti portuali di raccolta per ogni banchina
di ormeggio con diagramma e cartina ed orari di apertura; 
--------------------------------------------------------------------- 
c) l'elenco dei rifiuti trattati in via ordinaria; 
--------------------------------------------------------------------- 
d) l'elenco dei gestori delle attivita' di raccolta e di gestione dei
rifiuti delle navi e dei residui di carico; 
--------------------------------------------------------------------- 
e) l'elenco dei punti di contatto, degli operatori e dei servizi
offerti; 
--------------------------------------------------------------------- 
f) la descrizione delle procedure per il conferimento; 
--------------------------------------------------------------------- 
g) descrizione delle tariffe e del sistema di tariffazione; 
--------------------------------------------------------------------- 
h) le procedure per la segnalazione delle inadeguatezze rilevate
negli impianti portuali di raccolta. 
---------------------------------------------------------------------

 

 

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Allegati

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