Rifiuti di batterie: aggiornato l'elenco. È quanto ha disposto la decisione delegata (Ue) 2025/934 della Commissione, del 5 marzo 2025 (in G.U.U.E. L del 20 maggio 2025) che ha modificato la decisione 2000/532/Ce.
Per effetto, all'allegato della decisione 2000/532/Ce:
- è stata sostituita la voce 09 01 11*;
- è stata modificata la voce 10 08 20;
- è stato sostituito il capitolo 16 06;
- è stata soppressa la voce 19 02 11*;
- sono state inserite le voci 19 02 12* e 19 02 13*;
- è stato inserito il nuovo capitolo 19 14;
- sono state soppresse le voci 20 01 33* e 20 01 34;
- dopo la voce 20 01 41 sono state inserite le voci 20 01 42*, 20 01 43* e 20 01 44.
Di seguito il testo della decisione 2025/934; l'allegato è disponibile in pdf alla fine della pagina.
Decisione delegata (UE) 2025/934 della Commissione, del 5 marzo 2025, che modifica la decisione 2000/532/CE per quanto riguarda l’aggiornamento dell’elenco dei rifiuti in relazione ai rifiuti di batterie
(G.U.U.E. L del 20 maggio 2025)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive[1]GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/98/oj., in particolare l’articolo 7, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) La decisione 94/3/CE della Commissione[2]Decisione 94/3/CE della Commissione, del 20 dicembre 1993, che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti (GU L 5 del 7.1.1994, pag. 15, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1994/3(1)/oj). ha istituito un elenco di rifiuti; successivamente la decisione 94/904/CE del Consiglio ha istituito un elenco di rifiuti pericolosi. Dette decisioni sono state sostituite dalla decisione 2000/532/CE della Commissione[3]Decisione 2000/532/CE della Commissione, del 3 maggio 2000, che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all’articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi (GU L 226 del 6.9.2000, pag. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/532/oj)..
(2) Negli ultimi anni sono state introdotte nuove composizioni chimiche delle batterie, in particolare quelle a base di litio, di sodio e di nichel e sono mutati i processi di fabbricazione e riciclaggio delle batterie. Di tali sviluppi, ripresi nel regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio[4]Regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE (GU L 191 del 28.7.2023, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1542/oj)., si dovrebbe tenere conto ai fini dell’elenco dei rifiuti.
(3) Il regolamento (UE) 2023/1542 ha introdotto inoltre una terminologia nuova e modificata applicabile ai rifiuti di batterie (vale a dire i rifiuti di fabbricazione delle batterie, i rifiuti di batterie e relative frazioni), di cui, pertanto, si dovrebbe tenere conto anche nell’elenco dei rifiuti.
(4) È pertanto necessario aggiornare l’elenco dei rifiuti di cui alla decisione 2000/532/CE per tenere conto delle nuove composizioni chimiche delle batterie e della gestione dei rifiuti di batterie, di un mercato delle batterie in evoluzione e per migliorare l’individuazione e la classificazione dei relativi flussi di rifiuti, nonché per favorire un miglioramento della cernita, del riciclaggio e della comunicazione dei rifiuti di batterie.
(5) La classificazione di specifici flussi di rifiuti come rifiuti pericolosi, alla luce di informazioni aggiornate basate su dati concreti relativi alla composizione e la classificazione di rischio delle sostanze costitutive, è essenziale per garantire che la gestione dei rifiuti sia effettuata senza mettere in pericolo la salute umana e senza danneggiare l’ambiente. Le voci relative ai rifiuti pericolosi incluse nell’elenco dei rifiuti dovrebbero essere classificate tenendo conto dell’origine e della composizione dei rifiuti, nonché dei valori limite di concentrazione applicabili alle sostanze pericolose, quali giuridicamente definiti nell’allegato III della direttiva 2008/98/CE, per le sostanze classificate come pericolose secondo i criteri dei cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio[5]Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1272/oj)..
(6) La classificazione delle batterie alcaline dovrebbe essere adeguata al progresso tecnico e scientifico, tenendo conto della concentrazione delle sostanze pertinenti nelle batterie e della loro classificazione come pericolose conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio.
(7) Al fine di contribuire alla gestione sicura ed efficace dei rifiuti di batterie al litio di origine urbana, è opportuno introdurre un nuovo codice dei rifiuti pericolosi di batterie al litio relativo alle frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata.
(8) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2000/532/CE.
(9) Al fine di consentire agli operatori e alle autorità di attuare adeguatamente i codici dei rifiuti nuovi e modificati, in particolare per i rifiuti classificati o riclassificati come pericolosi, e di apportare i necessari cambiamenti strutturali e operativi nelle strutture di gestione dei rifiuti di batterie, nonché per consentire l’adeguamento, la comunicazione e il trattamento delle autorizzazioni relative ai rifiuti, è opportuno rinviare l’applicazione della presente decisione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’allegato della decisione 2000/532/CE è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
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Allegati
Note
1. | ↑ | GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/98/oj. |
2. | ↑ | Decisione 94/3/CE della Commissione, del 20 dicembre 1993, che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti (GU L 5 del 7.1.1994, pag. 15, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1994/3(1)/oj). |
3. | ↑ | Decisione 2000/532/CE della Commissione, del 3 maggio 2000, che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all’articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi (GU L 226 del 6.9.2000, pag. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/532/oj). |
4. | ↑ | Regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE (GU L 191 del 28.7.2023, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1542/oj). |
5. | ↑ | Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1272/oj). |