Rifiuti e registro nazionale autorizzazioni: dal minAmbiente le regole del funzionamento

Il decreto 21 aprile 2020 riguarda anche gli esiti delle procedure semplificate concluse

Rifiuti e registro nazionale autorizzazioni: con il decreto 21 aprile 2020, il ministero dell'Ambiente detta le regole per l'organizzazione e il funzionamento dello strumento di raccolta delle autorizzazioni rilasciate, oltre che degli esiti delle procedure semplificate. Tutto questo in base all'art. 184-ter del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (il cosiddetto REcer).

Rifiuti e registro nazionale autorizzazioni: come funziona

Per il suo funzionamento - precisa l'art. 2 del decreto - il REcer utilizza la piattaforma telematica «Monitor-piani» istituita dal minAmbiente all'interno dell'Albo nazionale gestori ambientali. Il REcer, inoltre, interoperabile con il catasto rifiuti (art. 189 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) e con il registro elettronico nazionale istituito dall'art. 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 poi convertito dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.

Rifiuti e registro nazionale autorizzazioni: le sezioni

Il registro nazionale autorizzazioni (REcer) è organizzato in due sezioni (art. 3). Una prima sezione (denominata sezione «Autorizzazioni ordinarie») destinata a raccogliere i provvedimenti rilasciati ai sensi degli articoli 208, 209 e 211 e del titolo III-bis della parte seconda del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Una seconda sezione (denominata
sezione «Procedure semplificate») destinata a raccogliere gli esiti delle procedure semplificate concluse ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Queste sezioni  possono essere articolate in ulteriori sottosezioni qualora siano richieste per esigenze tecniche o gestionali.

Abbonati ad Ambiente&Sicurezza, clicca qui!

Qui di seguito il testo integrale del provvedimento e, in coda, l'allegato al decreto con il modello per i dati raccolti nel registro.

Tutto sui rifiuti? Clicca qui

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - DECRETO 21 aprile 2020

Modalita' di organizzazione e di funzionamento del registro nazionale
per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e degli esiti delle
procedure semplificate concluse per lo svolgimento di operazioni di
recupero. (20A02904)

(GU n.142 del 5-6-2020)

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Visto l'art. 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
che disciplina la cessazione della qualifica del rifiuto e, in
particolare, il comma 3-septies, che istituisce presso il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il registro
nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e delle
procedure semplificate concluse ai sensi del medesimo articolo,
prevedendo che con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare ne siano definite le modalita' di
organizzazione e funzionamento;
Vista la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti;
Visto l'art. 14-bis del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128;
Considerato che il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare ha gia' istituito una piattaforma per il
monitoraggio dei piani regionali (Monitor-piani) presso l'Albo
nazionale dei gestori ambientali;
Ritenuto anche al fine di evitare duplicazioni delle piattaforme
informatiche di comunicazione tra autorita' competenti al rilascio
delle autorizzazioni e il Ministero, di implementare la predetta
piattaforma Monitor-piani, mediante la realizzazione di una apposita
sezione nella quale istituire il registro di cui all'art. 184-ter del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Decreta:

Art. 1

Oggetto

1. Il presente decreto disciplina le modalita' di organizzazione e
di funzionamento del registro nazionale per la raccolta delle
autorizzazioni rilasciate e degli esiti delle procedure semplificate
concluse per lo svolgimento di operazioni di recupero ai sensi
dell'art. 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (di
seguito: REcer).

Art. 2

Modalita' di funzionamento del registro

1. Il REcer utilizza, per il suo funzionamento e per la sua
organizzazione, la piattaforma telematica «Monitor-piani» istituita
dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
presso l'Albo nazionale gestori ambientali.
2. Il REcer e' interoperabile con il Catasto rifiuti di cui
all'art. 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e con il
registro elettronico nazionale istituito dall'art. 6 del
decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 convertito dalla legge 11
febbraio 2019, n. 12.

Art. 3

Modalita' di organizzazione del registro

1. Il REcer e' organizzato in due sezioni. Una prima sezione
(denominata sezione «Autorizzazioni ordinarie») destinata a
raccogliere i provvedimenti rilasciati ai sensi degli articoli 208,
209 e 211 e del Titolo III-bis della parte seconda del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152; una seconda sezione (denominata
sezione «Procedure semplificate») destinata a raccogliere gli esiti
delle procedure semplificate concluse ai sensi dell'art. 184-ter del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Le sezioni di cui al
precedente periodo possono essere articolate in «Sotto-sezioni», ove
esigenze tecniche o gestionali lo richiedano.
2. Nel rispetto della normativa vigente in materia di trasparenza e
protezione dei dati personali, nel REcer e' pubblicato uno schema
sintetico dei dati contenuti nei provvedimenti autorizzatori e degli
esiti delle procedure semplificate.

Art. 4

Modalita' di trasmissione dei dati, delle autorizzazioni e degli
esiti delle procedure semplificate

1. Le autorita' competenti inseriscono all'interno del REcer,
contestualmente alla comunicazione di cui al comma 3-septies, secondo
periodo, dell'art. 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, i dati delle autorizzazioni e degli esiti delle procedure
semplificate utilizzando la procedura messa a disposizione sul
portale web della piattaforma «Monitor-piani» secondo i contenuti
previsti nell'allegato 1, che costituisce parte integrante del
presente decreto.

Art. 5

Modalita' di trasmissione delle comunicazioni

1. Al fine di poter svolgere i controlli a campione di cui all'art.
184-ter, comma 3-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. l52,
l'ISPRA, o l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente
delegata, hanno accesso alla sezione del REcer destinata a
raccogliere i provvedimenti autorizzatori.
2. L'ISPRA, o l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente
delegata, effettua la comunicazione di cui all'art. 184-ter, comma
3-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il tramite
della piattaforma REcer.
3. Le autorita' competenti effettuano la comunicazione di
conclusione del procedimento di cui all'art. 184-ter, comma 3-quater,
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 per il tramite della
piattaforma REcer.
4. L'ISPRA effettua la comunicazione di cui all'art. 184-ter, comma
3-sexies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 per il
tramite della piattaforma REcer.

Art. 6

Funzionalita' del registro

1. I dati del REcer sono resi disponibili alle amministrazioni
pubbliche che lo richiedano al fine dello svolgimento dei propri
compiti istituzionali, ai sensi dell'art. 50, comma 2, del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
2. I dati del registro nazionale sono messi a disposizione delle
autorita' competenti che ne facciano richiesta anche al fine di
essere valutati nell'istruttoria dei procedimenti finalizzati al
rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 184-ter, comma 3, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
3. I dati del registro nazionale possono essere utilizzati dal
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per
le istruttorie tecniche, volte a definire i criteri specifici per la
cessazione della qualifica di rifiuto, di cui al comma 2 dell'art.
184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonche' per
richiedere ad ISPRA l'attivazione di specifici procedimenti di
controllo ai sensi dell'art. 184-ter, comma 3-ter, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 7

Disposizioni transitorie

1. L'effettiva operativita' del REcer e' comunicata con apposito
link sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare.
2. Fino all'effettiva operativita' del REcer, la trasmissione delle
autorizzazioni e' effettuata nel rispetto delle modalita' di cui al
comma 3-bis dell'art. 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, e del comma 9 dell'art. 14-bis, della legge 2 novembre 2019
di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 3 settembre
2019, n. 101.
3. Al momento di piena operativita' del REcer, l'ISPRA trasmette al
medesimo le autorizzazioni raccolte ai sensi del comma 3-bis
dell'art. 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
nonche' del comma 9 dell'art. 14-bis, della legge 2 novembre 2019 di
conversione, con modificazioni, del decreto-legge 3 settembre 2019,
n. 101.

Art. 8

Clausola di invarianza

1. Alle attivita' disposte dal presente decreto le amministrazioni
provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.

(Rifiuti e registro nazionale autorizzazioni)

Allegati

ALLEGATO 1

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome