Resi più semplici il documento di trasporto per la raccolta presso più produttori o detentori svolta con lo stesso veicolo e la tenuta del registro di carico e scarico
In arrivo le modalità semplificate relative agli adempimenti per l'esercizio delle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non ferrosi.
In particolare, nel decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 1° febbraio 2018 (in Gazzetta Ufficiale dell’8 febbraio 2018, n. 32) trovano spazio:
- le semplificazioni del documento di trasporto per la raccolta presso più produttori o detentori svolta con lo stesso veicolo;
- la semplificazione della tenuta del registro di carico e scarico;
- le modalità per la raccolta e il trasporto occasionali.
Negli allegati sono riportati:
- il fac-simile del FIR per la raccolta presso più produttori o detentori svolta con lo stesso veicolo;
- le modalità di compilazione del formulario di identificazione dei rifiuti e annotazione nei registri di carico e scarico.
Di seguito il testo integrale del D.M. 1° febbraio 2018, disponibile anche in pdf alla fine della pagina.
Clicca qui per leggere il commento al D.M. 1° febbraio 2018 a cura di Luciano Butti – B&P Avvocati (accesso riservato agli abbonati): https://www.ambientesicurezzaweb.it/rifiuti-non-pericolosi-di-metalli-semplificati-raccolta-e-trasporto/
Decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio
e del mare 1° febbraio 2018
Modalita' semplificate relative agli adempimenti per l'esercizio
delle attivita' di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi di
metalli ferrosi e non ferrosi. (18A00818)
in Gazzetta Ufficiale dell’8 febbraio 2018, n. 32
IL DIRETTORE GENERALE
per i rifiuti e l'inquinamento
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme
in materia ambientale e, in particolare, la Parte quarta recante
norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti
inquinati;
Visto l'art. 193, comma 11 del decreto legislativo 3 aprile 2006,
152 il quale dispone che «la microraccolta dei rifiuti, intesa
come la raccolta di rifiuti da parte di un unico raccoglitore o
trasportatore presso piu' produttori o detentori svolta con lo stesso
automezzo, dev'essere effettuata nel piu' breve tempo tecnicamente
possibile. Nei formulari di identificazione dei rifiuti devono essere
indicate, nello spazio relativo al percorso, tutte le tappe
intermedie previste. Nel caso in cui il percorso dovesse subire delle
variazioni, nello spazio relativo alle annotazioni dev'essere
indicato a cura del trasportatore il percorso realmente effettuato»;
Visto il decreto del Ministero dell'ambiente 1° aprile 1998, n.
145, «Regolamento recante la definizione del modello e dei contenuti
del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli articoli
15, 18, comma 2, lettera e), e 18 del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22»;
Visto l'art. 1, comma 123 della legge 4 agosto 2017, n. 124 che
prevede che entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con decreto del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, sono definite le modalita'
semplificate relative agli adempimenti per l'esercizio delle
attivita' di raccolta e trasporto dei rifiuti di metalli ferrosi e
non ferrosi;
Visto l'art. 1, comma 124 della legge 4 agosto 2017, n. 124 che
prevede che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
decreto di cui al comma 123, l'Albo nazionale gestori ambientali di
cui all'art. 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
individua le modalita' semplificate d'iscrizione per l'esercizio
dell'attivita' di raccolta e trasporto dei rifiuti di metalli ferrosi
e non ferrosi, nonche' i quantitativi annui massimi raccolti e
trasportati per poter usufruire dell'iscrizione con modalita'
semplificate;
Decreta:
Art. 1
Oggetto
In conformita' a quanto previsto dall'art. 1, comma 123 della legge
4 agosto 2017 n. 124, il presente decreto definisce le modalita'
semplificate relative agli adempimenti per l'esercizio delle
attivita' di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi di
metalli ferrosi e non ferrosi e, in particolare, definisce le
modalita' di compilazione del formulario di identificazione rifiuti,
di cui all'art. 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
nel caso di raccolta presso piu' produttori o detentori nell'ambito
di un trasporto effettuato con lo stesso veicolo, nonche' le
modalita' semplificate relative alla tenuta dei registri di carico e
scarico di cui all'art. 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
Art. 2
Ambito di applicazione
Il presente decreto si applica ai soggetti che esercitano attivita'
di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi
e non ferrosi iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali ai sensi
dell'art. 212, comma 5, decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152
nonche' ai soggetti iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali
secondo le modalita' semplificate di cui all'art. 1, comma 124 della
legge 4 agosto 2017, n. 124.
Art. 3
Semplificazione del documento di trasporto per la raccolta presso
piu' produttori o detentori svolta con lo stesso veicolo
1. Nel caso di raccolta presso piu' produttori o detentori svolta
con lo stesso veicolo, i rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e
non ferrosi sono accompagnati dal formulario di identificazione
conforme al modello di cui all'allegato «A». L'attivita' di raccolta
sopra descritta deve, in ogni caso, concludersi nell'ambito della
giornata in cui ha avuto inizio.
2. Il formulario di identificazione e' compilato secondo le
modalita' indicate nell'allegato «B».
3. Durante l'attivita' di raccolta e trasporto di cui al comma 1,
il trasportatore emette quattro copie del formulario di
identificazione. Il trasportatore provvede a far compilare, datare e
firmare a ciascun produttore o detentore le copie del formulario di
identificazione. Una copia rimane presso l'ultimo produttore o
detentore e le altre tre copie sono trattenute dal trasportatore. Le
stesse sono controfirmate e datate in arrivo dal destinatario.
4. Nel formulario di identificazione ciascun produttore o detentore
riporta, nell'ordine cronologico in cui e' intervenuto, il proprio
nominativo con relativo codice fiscale e l'indirizzo presso cui e'
stato effettuato il prelievo.
5. Una copia del formulario e' conservata dal trasportatore e una
dal destinatario; quest'ultimo provvede a restituire la quarta copia
in originale all'ultimo produttore e a trasmettere, anche tramite
posta elettronica certificata, una fotocopia del formulario agli
altri produttori o detentori intervenuti.
6. Ogni soggetto intervenuto conserva la copia del formulario di
identificazione per cinque anni.
Art. 4
Semplificazione della tenuta del registro di carico e scarico
I soggetti individuati all'art. 2 possono adempiere all'obbligo di
tenuta dei registri di carico e scarico mediante la conservazione in
ordine cronologico per cinque anni dei formulari di identificazione
rifiuti.
Art. 5
Raccolta e trasporto occasionali
1. Le associazioni di volontariato e gli enti religiosi che
intendono svolgere attivita' di raccolta e trasporto occasionale di
rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi di
provenienza urbana operano d'intesa con i comuni territorialmente
competenti e previa iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali,
il quale individua apposite modalita' che consentano la temporanea
iscrizione dei veicoli concessi in uso in conformita' alle norme che
disciplinano l'autotrasporto di cose.
2. Per raccolta e trasporto occasionale si intende l'attivita'
svolta per non piu' di quattro giornate annue, anche non consecutive,
e che non superi le cento tonnellate annue complessive.
Allegato «A»
(art. 3, comma 1)
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato «B»
(art. 3, comma 2)
MODALITA' DI COMPILAZIONE DEL FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE DEI
RIFIUTI E ANNOTAZIONE NEI REGISTRI DI CARICO E SCARICO
Per la compilazione dell'allegato «A» si richiamano:
allegato «C» al decreto del Ministero dell'ambiente 1° aprile
1998, n. 145;
circolare del Ministero dell'ambiente 4 agosto 1998, n.
Gab/Dec/812/98. (Gazetta Ufficiale 11 settembre 1998 n. 212) sulla
compilazione dei registri di carico e scarico dei rifiuti e dei
formulari di accompagnamento dei rifiuti.
Per quanto non specificato nella sopra richiamata documentazione
si precisa quanto segue:
il destinatario annota nel registro di carico e scarico il peso
totale da lui accettato come da propria indicazione sottoscritta nel
singolo formulario e vi annota/allega l'elenco dei singoli
conferitori con i relativi pesi/volumi;
nel caso di raccolta effettuata per un numero di produttori
maggiore di 10, il trasportatore provvede alla compilanione di un FIR
aggiuntivo;
le informazioni relative alle caratteristiche di pericolo di
cui al campo [4] nonche' quelle relative al campo [8] sono inserite
esclusivamente nel caso di rifiuti sottoposti a normativa ADR.

