La novità introdotte dalla direttiva (Ue) 2025/1892 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 settembre 2025 (G.U.U.E. del 26 settembre 2025) riguardano per lo più rifiuti alimentari, tessili e calzaturieri. Fari puntati sul regime di responsabilità estesa del produttore

Rifiuti: modificata la direttiva 2008/98/Ce con la pubblicazione della direttiva (Ue) 2025/1892 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 settembre 2025 sulla G.U.U.E. L del 26 settembre 2025.

Rifiuti: modificata la direttiva 2008/98/Ce

Le modifiche 

In particolare, sono stati modificati:

  • l'articolo 2, paragrafo 1, lettera a);
  • l'articolo 3;
  • l'articolo 11, paragrafo 1;
  • l'articolo 11-ter, paragrafo 1;
  • l'articolo 29, il paragrafo 2 bis;
  • l'articolo 37;
  • l'articolo 38 bis;
  • l'articolo 41.

 

La novità

Nuovi sono invece:

  • l'articolo 9 bis - Prevenzione della produzione di rifiuti alimentari;
  • l'articolo 22 bis - Regime di responsabilità estesa del produttore per i prodotti tessili;
  • l'articolo 22 ter - Registro dei produttori di prodotti tessili, affini ai tessili o calzaturieri;
  • l'articolo 22 quater - Organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore nel settore tessile;
  • l'articolo 22 quinquies - Gestione dei tessili di scarto;
  • l'articolo 29 bis - Programmi di prevenzione dei rifiuti alimentari;
  • l'articolo 41 bis - Riesame (su Epr, rifiuti tessili e rifiuti urbani indifferenziati);
  • l'allegato IV quater - Prodotti che rientrano nell’ambito di applicazione della responsabilità estesa del produttore per determinati prodotti tessili, affini ai tessili e calzaturieri.

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Di seguito il testo integrale della direttiva (Ue) 2025/1892 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 settembre 2025.

Rifiuti: modificata la direttiva 2008/98/Ce

Direttiva (UE) 2025/1892 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 settembre 2025, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti

(G.U.U.E. L del 26 settembre 2025)

 

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 192, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[1]GU C, C/2024/888, 6.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/888/oj.,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria[2]Posizione del Parlamento europeo del 13 marzo 2024 (GU C, C/2025/1033, 27.2.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/1033/oj) e posizione del Consiglio in prima lettura del 23 giugno 2025 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Posizione del Parlamento europeo del 9 settembre 2025 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).,

considerando quanto segue:

(1) La prevenzione e la gestione di tutti i tipi di rifiuti è uno strumento fondamentale per la tutela dell’ambiente e della salute umana nell’Unione. Negli sforzi degli Stati membri per migliorare costantemente i rispettivi programmi di prevenzione e gestione dei rifiuti, è essenziale applicare in maniera rigorosa la gerarchia dei rifiuti stabilita nella direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[3]Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/98/oj). («gerarchia dei rifiuti»).
(2) Il Green Deal europeo di cui alla comunicazione della Commissione dell’11 dicembre 2019 e il nuovo piano d’azione per l’economia circolare per un’Europa più pulita e più competitiva di cui alla comunicazione della Commissione dell’11 marzo 2020 esortano l’Unione e gli Stati membri a intervenire in modo più rapido e incisivo per garantire la sostenibilità ambientale e sociale dei settori tessile e alimentare, in quanto sono fra quelli a più alta intensità di risorse e sono responsabili di notevoli esternalità ambientali negative. In questi settori le lacune tecnologiche e la carenza di finanziamenti, tra le altre cose, ostacolano la transizione verso l’economia circolare e la decarbonizzazione. I comparti alimentare e tessile sono rispettivamente al primo e al quarto posto per intensità di risorse, e non rispettano pienamente i principi fondamentali dell’Unione in materia di gestione dei rifiuti sanciti nella gerarchia dei rifiuti, che prevede di dare priorità alla prevenzione dei rifiuti, seguita dalla preparazione per il riutilizzo e dal riciclaggio. Tali sfide richiedono soluzioni sistemiche improntate a un approccio basato sul ciclo di vita, con una particolare attenzione prestata ai prodotti alimentari e tessili.
(3) Secondo la comunicazione della Commissione del 30 marzo 2022 sulla strategia dell’UE per prodotti tessili sostenibili e circolari («strategia»), sono necessari cambiamenti radicali per superare il modello lineare attualmente prevalente in cui i prodotti tessili sono progettati, fabbricati, utilizzati e scartati, e una delle priorità è limitare la moda rapida (fast fashion). In base alla visione della strategia per il 2030, i consumatori dovrebbero beneficiare più a lungo di prodotti tessili di elevata qualità a prezzi accessibili. La strategia sottolinea l’importanza di rendere i produttori responsabili dei rifiuti creati dai loro prodotti e fa riferimento all’introduzione a livello dell’Unione di norme armonizzate in materia di responsabilità estesa del produttore per i prodotti tessili con un’ecomodulazione delle tariffe. L’obiettivo principale di tali norme è creare un’economia per la raccolta, la cernita, il riutilizzo, la preparazione per il riutilizzo, e il riciclaggio dei prodotti tessili, nonché predisporre incentivi affinché i produttori concepiscano i loro prodotti nel rispetto dei principi di circolarità. A tal fine, la strategia prevede che una quota rilevante dei contributi ai regimi di responsabilità estesa del produttore sia destinata alle misure di prevenzione dei rifiuti e alla preparazione per il riutilizzo. Sostiene inoltre la necessità di approcci più incisivi e innovativi alla gestione sostenibile delle risorse biologiche per aumentare la circolarità e la valorizzazione dei rifiuti alimentari e il riutilizzo dei prodotti tessili a base biologica.
(4) L’adeguata raccolta dei prodotti tessili contribuirà a ridurre la presenza di rifiuti tessili sintetici nell’ambiente, compreso negli ecosistemi terrestri e marini, garantendo che i tessili siano riutilizzati e riciclati e ricevano in tal modo una nuova vita, promuovendo così un’economia circolare.
(5) Tenuto conto degli effetti negativi dei rifiuti alimentari, gli Stati membri si sono impegnati ad attuare misure volte a promuovere la prevenzione e la riduzione di tali rifiuti in linea con l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite adottata il 25 settembre 2015, e in particolare con il traguardo dell’obiettivo di sviluppo sostenibile (OSS) 12.3 dell’ONU di dimezzare i rifiuti alimentari globali pro capite a livello di vendita al dettaglio e di consumatori e di ridurre le perdite alimentari lungo le catene di produzione e di approvvigionamento, comprese le perdite post raccolto, entro il 2030. Tali misure sono intese a prevenire e ridurre i rifiuti alimentari nella produzione primaria, nella trasformazione e nella fabbricazione, nella vendita al dettaglio e in altre forme di distribuzione degli alimenti, nei ristoranti e nei servizi di ristorazione, nonché nei nuclei domestici.
(6) Nel dare seguito alla Conferenza sul futuro dell’Europa, tenutasi dall’aprile 2021 al maggio 2022, la Commissione si è impegnata a consentire ai panel di cittadini di deliberare e formulare raccomandazioni prima della presentazione di determinate proposte chiave. In tale contesto è stato convocato un panel di cittadini europei, operativo tra dicembre 2022 e febbraio 2023, per predisporre un elenco di raccomandazioni su come intensificare le azioni volte a ridurre i rifiuti alimentari nell’Unione. Poiché i nuclei domestici sono responsabili di oltre la metà dei rifiuti alimentari prodotti nell’Unione, le idee dei cittadini su come prevenire tali rifiuti sono particolarmente rilevanti. Nelle sue raccomandazioni finali il panel di cittadini europei sullo spreco alimentare ha presentato tre principali linee di intervento: maggiore collaborazione nella catena del valore alimentare, incentivazione di iniziative imprenditoriali nel settore e promozione di un cambiamento delle abitudini di consumo. Le raccomandazioni del panel continueranno a sostenere il programma di lavoro complessivo della Commissione relativo alla prevenzione dei rifiuti alimentari e potrebbero servire da guida per aiutare gli Stati membri a conseguire gli obiettivi di riduzione dei rifiuti alimentari.
(7) La direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[4]Direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio e recante modifica della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 114, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/31/oj). ha modificato la direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[5]Direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, relativa ai rifiuti (GU L 114 del 27.4.2006, pag. 9, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/12/oj). escludendo dal suo ambito di applicazione il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche conformemente alle prescrizioni della direttiva 2009/31/CE. Tale modifica non è stata tuttavia inclusa nella direttiva 2008/98/CE, che ha abrogato la direttiva 2006/12/CE. Pertanto, al fine di garantire la certezza del diritto, la presente direttiva modificativa incorpora tale modifica nella direttiva 2008/98/CE.
(8) È opportuno includere nella direttiva 2008/98/CE le definizioni di «produttore di prodotti tessili, affini ai tessili o calzaturieri», «messa a disposizione sul mercato», «piattaforma online», «fornitore di servizi di logistica», «soggetto dell’economia sociale», «consumatore», «utilizzatore finale», «prodotto di consumo invenduto» e «organizzazione per l’adempimento della responsabilità del produttore» collegate all’attuazione della responsabilità estesa del produttore per i prodotti tessili, al fine di precisare la portata di tali nozioni e gli obblighi che ne derivano.
(9) Malgrado la crescente consapevolezza riguardo all’impatto negativo e alle conseguenze dei rifiuti alimentari, gli impegni politici assunti dall’Unione e dagli Stati membri e le misure attuate dall’Unione a seguito della comunicazione della Commissione del 2 dicembre 2015 dal titolo «L’anello mancante – Piano d’azione dell’Unione europea per l’economia circolare», la produzione di rifiuti alimentari non sta diminuendo nella misura necessaria per compiere progressi significativi verso il conseguimento del traguardo dell’OSS 12.3. Per contribuire in modo significativo alla realizzazione del traguardo dell’OSS 12.3, è opportuno rafforzare le misure che gli Stati membri sono tenuti ad adottare, così che possano progredire verso il conseguimento di tale traguardo nell’attuazione della presente direttiva e di altre misure adeguate volte a ridurre la produzione di rifiuti alimentari. La presente direttiva indica pertanto i settori d’intervento in cui gli Stati membri dovrebbero adattare o adottare misure, a seconda dei casi, per ciascuna fase della filiera alimentare.
(10) Per quanto riguarda la prevenzione dei rifiuti alimentari, gli Stati membri hanno già, in una certa misura, sviluppato materiale di comunicazione e condotto campagne rivolte ai consumatori e agli operatori del settore alimentare. Tali iniziative erano tuttavia incentrate sulla sensibilizzazione più che sulla promozione di cambiamenti comportamentali. Per realizzare appieno il potenziale di riduzione dei rifiuti alimentari e garantire progressi nel tempo, è opportuno predisporre interventi finalizzati al cambiamento comportamentale, che dovranno essere adattati alle situazioni e alle esigenze specifiche degli Stati membri e pienamente integrati nei programmi nazionali di prevenzione dei rifiuti alimentari. È altresì importante tener conto dei cambiamenti nel regime alimentare, delle soluzioni circolari regionali, compresi i partenariati tra settore pubblico e settore privato e il coinvolgimento dei cittadini, nonché dell’adattamento a specifiche esigenze regionali, come nel caso delle regioni ultraperiferiche o delle isole.
(11) Nelle filiere alimentari di tutta l’Unione persistono disparità di potere contrattuale tra fornitori e acquirenti di prodotti agricoli e alimentari. Ciò vale in particolar modo per i prodotti agricoli, a causa del fatto che essi presentano, in misura maggiore o minore a seconda del prodotto, caratteristiche di deperibilità. Gli Stati membri dovrebbero pertanto intraprendere azioni appropriate intese a garantire che le misure adottate al fine di attuare gli obiettivi di riduzione dei rifiuti alimentari di cui alla presente direttiva non comportino una riduzione del potere contrattuale dei fornitori di prodotti agricoli o un aumento delle pratiche commerciali sleali nei loro confronti, vietate ai sensi della direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio [6]Direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare (GU L 111 del 25.4.2019, pag. 59, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2019/633/oj)..
(12) Il Comitato economico e sociale europeo e il meccanismo europeo di preparazione e risposta alle crisi della sicurezza dell’approvvigionamento alimentare hanno riconosciuto il contributo degli imballaggi nel ridurre i rifiuti alimentari e nel garantire l’approvvigionamento e la sicurezza alimentari. In tale contesto è pertanto opportuno che gli Stati membri incentivino e promuovano soluzioni tecnologiche che contribuiscano alla prevenzione dei rifiuti alimentari, come l’imballaggio attivo destinato a prolungare la durata di conservazione o a mantenere o migliorare lo stato degli alimenti confezionati, soprattutto durante il trasporto e lo stoccaggio, e strumenti di facile utilizzo conformi al regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio[7]Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/1169/oj)., contribuendo in tal modo a evitare che prodotti alimentari ancora commestibili siano eliminati inutilmente.
(13) In considerazione del loro potenziale di riduzione dei rifiuti alimentari, gli Stati membri dovrebbero sostenere soluzioni innovative e tecnologiche che indichino con precisione la durata di conservazione degli alimenti, garantiscano la sicurezza alimentare e, conformemente al regolamento (UE) n. 1169/2011, forniscano informazioni chiare e facilmente comprensibili per i consumatori, anche in merito al «termine minimo di conservazione» o alla «data di scadenza».
(14) Per conseguire risultati sul breve periodo e offrire agli operatori del settore alimentare, ai consumatori e alle autorità pubbliche la necessaria prospettiva sul lungo periodo, è opportuno fissare obiettivi quantitativi di riduzione dei rifiuti alimentari, che gli Stati membri dovranno raggiungere entro il 2030.
(15) Per quanto riguarda l’impegno dell’Unione a realizzare il traguardo dell’OSS 12.3, si prevede che la definizione di obiettivi di riduzione dei rifiuti alimentari che gli Stati membri dovranno conseguire entro il 2030 costituirà un forte incentivo politico ad agire e garantirà un contributo significativo agli obiettivi mondiali. Tuttavia, data la loro natura giuridicamente vincolante, tali obiettivi dovrebbero essere proporzionati, raggiungibili e realizzabili e tenere conto del ruolo e della capacità dei diversi attori della filiera alimentare, in particolare le microimprese e le piccole e medie imprese. La definizione di obiettivi giuridicamente vincolanti dovrebbe pertanto avvenire in modo graduale e partire da un livello inferiore a quello fissato negli OSS, al fine di garantire una risposta omogenea degli Stati membri e compiere progressi tangibili verso il traguardo dell’OSS 12.3.
(16) La riduzione dei rifiuti alimentari in ogni fase della filiera alimentare ha un impatto ambientale positivo e significativo. Per ridurre i rifiuti alimentari nelle fasi di produzione e consumo occorrono metodi e misure diversi e il coinvolgimento di diversi gruppi di portatori di interessi. Pertanto, è opportuno fissare un obiettivo di riduzione dei rifiuti alimentari per la trasformazione e la fabbricazione ed è opportuno fissare un altro obiettivo per la vendita al dettaglio e le altre forme di distribuzione degli alimenti, per i ristoranti e i servizi di ristorazione e per i nuclei domestici.
(17) È opportuno definire un obiettivo comune per le fasi di distribuzione e consumo della filiera alimentare in ragione della loro interdipendenza, in particolare dell’influenza delle pratiche di vendita al dettaglio sul comportamento dei consumatori e del rapporto tra il consumo di cibo in casa e fuori casa. La fissazione di obiettivi distinti per ciascuna di tali fasi aggiungerebbe infatti un’inutile complessità e limiterebbe la flessibilità degli Stati membri nel concentrarsi sui loro specifici settori critici. Per evitare che l’obiettivo comune comporti un onere eccessivo per determinati operatori, nella definizione delle misure volte a raggiungerlo gli Stati membri dovrebbero tener conto del principio di proporzionalità.
(18) I cambiamenti demografici hanno un notevole impatto sulla quantità di cibo consumata e sui rifiuti alimentari prodotti. Per tenere conto di questo fattore, l’obiettivo comune di riduzione dei rifiuti applicabile alla vendita al dettaglio e alle altre forme di distribuzione degli alimenti, ai ristoranti e ai servizi di ristorazione e ai nuclei domestici dovrebbe pertanto essere espresso come variazione percentuale della quantità di rifiuti alimentari pro capite. Poiché i turisti non sono conteggiati nella popolazione generale e gli Stati membri potrebbero dover far fronte a un aumento o a un calo del turismo rispetto al periodo di riferimento per la definizione dell’obiettivo di riduzione dei rifiuti alimentari espresso pro capite per la vendita al dettaglio e altre forme di distribuzione degli alimenti, i ristoranti, i servizi di ristorazione e i nuclei domestici, tenendo conto dei flussi turistici la Commissione dovrebbe adottare un fattore di correzione, in modo da sostenere gli Stati membri nel conseguimento dell’obiettivo di riduzione.
(19) Il 2020 è stato il primo anno in cui gli Stati membri hanno misurato i livelli di rifiuti alimentari utilizzando la metodologia armonizzata di cui alla decisione delegata (UE) 2019/1597 della Commissione[8]Decisione delegata (UE) 2019/1597 della Commissione, del 3 maggio 2019, che integra la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda una metodologia comune e requisiti minimi di qualità per la misurazione uniforme dei livelli di rifiuti alimentari (GU L 248 del 27.9.2019, pag. 77, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_del/2019/1597/oj).. Tuttavia, a causa delle misure di protezione adottate durante la pandemia di COVID-19, i dati del 2020 non sono considerati rappresentativi dei rifiuti alimentari prodotti in alcuni Stati membri. Analogamente, ciò può valere anche per i dati raccolti annualmente per il 2021, il 2022 e il 2023. È pertanto opportuno utilizzare una media annua tra il 2021 e il 2023 come periodo di riferimento per la definizione degli obiettivi di riduzione dei rifiuti alimentari, consentendo nel contempo, in alternativa, l’uso dei dati a partire dal 2020. Agli Stati membri che possono dimostrare di aver misurato i rifiuti alimentari prima del 2020 avvalendosi di metodi coerenti con la decisione delegata (UE) 2019/1597 dovrebbe essere consentito di utilizzare come periodo di riferimento anche un anno di riferimento precedente al 2020.
(20) Per fare in modo che l’approccio graduale verso il conseguimento dell’obiettivo mondiale dia i suoi frutti, i livelli fissati per gli obiettivi giuridicamente vincolanti in materia di riduzione dei rifiuti alimentari dovrebbero essere riesaminati e modificati, se del caso, per tenere conto dei progressi compiuti dagli Stati membri nel tempo, nonché di ogni potenziale impatto delle variazioni dei livelli di produzione nel settore della trasformazione e della fabbricazione di prodotti alimentari. In questo modo sarebbe eventualmente possibile adeguare gli obiettivi al fine di rafforzare il contributo dell’UE e l’ulteriore allineamento al traguardo dell’OSS 12.3, che dovrà essere raggiunto entro il 2030, e di tracciare la rotta per ulteriori progressi oltre tale data. Al fine di sostenere ulteriormente i produttori primari nei loro sforzi volti a ridurre i rifiuti e le perdite alimentari, è necessario colmare le lacune in termini di conoscenze al fine di individuare leve adeguate per ridurre tali rifiuti e perdite.
(21) Per garantire un’applicazione più efficace, tempestiva e uniforme delle disposizioni relative alla prevenzione dei rifiuti alimentari, prevedere eventuali lacune e consentire di intervenire prima delle scadenze fissate per il conseguimento degli obiettivi, è opportuno estendere agli obiettivi di riduzione dei rifiuti alimentari il sistema di segnalazione preventiva introdotto nel 2018.
(22) Nel rispetto del principio «chi inquina paga», di cui all’articolo 191, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), è essenziale che i produttori che mettono a disposizione sul mercato per la prima volta nel territorio di uno Stato membro determinati prodotti tessili, affini ai tessili e calzaturieri si facciano carico della loro gestione alla fine del ciclo di vita e dell’estensione della loro durata di vita mettendo a disposizione sul mercato per il riutilizzo i prodotti usati tessili, affini ai tessili e calzaturieri ritenuti idonei a tale scopo. Per attuare tale principio è opportuno stabilire obblighi relativi alla gestione dei prodotti tessili, affini ai tessili o calzaturieri imposti ai produttori, compreso qualsiasi fabbricante, importatore o distributore che, a prescindere dalla tecnica di vendita, compresi i contratti a distanza quali definiti all’articolo 2, punto 7), della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[9]Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2011/83/oj)., mette a disposizione per la prima volta tali prodotti sul mercato nel territorio di uno Stato membro a titolo professionale con il proprio nome o marchio di fabbrica. La responsabilità estesa del produttore non dovrebbe applicarsi ai sarti che lavorano in proprio e realizzano prodotti su misura, dato che hanno un ruolo ridotto nel mercato tessile, né ai produttori che mettono a disposizione sul mercato per la prima volta prodotti usati tessili, affini ai tessili o calzaturieri ritenuti idonei al riutilizzo o prodotti tessili, affini ai tessili o calzaturieri, derivati da detti prodotti usati o di scarto o da loro parti, al fine di promuoverne il riutilizzo e una durata di vita prolungata all’interno dell’Unione, anche attraverso la riparazione, il ricondizionamento, il miglioramento, la rifabbricazione e il riutilizzo creativo (upcycling) con una modifica di determinate funzionalità del prodotto originario.
(23) Nel contesto della presente direttiva modificativa, per «prodotti tessili usati» si dovrebbero intendere i prodotti tessili oggetto di raccolta differenziata che sono scartati dall’utilizzatore finale, indipendentemente dal fatto che siano scartati con l’intenzione e la possibilità di riutilizzarli. In tale fase, i prodotti tessili usati potrebbero essere idonei al riutilizzo o costituire rifiuti, in quanto non sono stati valutati. Per tale motivo, i prodotti tessili usati oggetto di raccolta differenziata dovrebbero essere considerati rifiuti al momento della raccolta, a meno che non siano consegnati direttamente dagli utilizzatori finali e ritenuti idonei al riutilizzo in base a una valutazione professionale diretta presso il punto di raccolta da parte degli operatori del riutilizzo o dei soggetti dell’economia sociale. Per «prodotti tessili usati ritenuti idonei al riutilizzo» si dovrebbero intendere i prodotti tessili che sono stati ritenuti idonei al riutilizzo dopo la raccolta, la cernita, la preparazione per il riutilizzo o dopo la valutazione professionale diretta presso il punto di raccolta. I prodotti tessili usati ritenuti idonei al riutilizzo non dovrebbero essere considerati rifiuti tessili.
(24) Secondo la comunicazione della Commissione del 9 dicembre 2021 dal titolo «Creare un’economia al servizio delle persone: un piano d’azione per l’economia sociale», l’economia sociale comprende una serie di soggetti con modelli imprenditoriali e organizzativi diversi, che operano in un’ampia gamma di settori economici. I tre principi fondamentali dell’economia sociale comprendono: il primato delle persone, nonché del fine sociale o ambientale, rispetto al profitto; il reinvestimento della totalità o della maggior parte degli utili e delle eccedenze per perseguire le proprie finalità sociali o ambientali e svolgere attività nell’interesse dei loro membri, dei loro utenti o della società in generale; e la governance democratica o partecipativa. A tale riguardo, i soggetti dell’economia sociale possono assumere la forma di cooperative, società mutualistiche, associazioni, inclusi gli enti di beneficenza e le fondazioni, e possono comprendere organizzazioni religiose ed ecclesiastiche. I soggetti dell’economia sociale comprendono anche i soggetti di diritto privato che sono imprese sociali ai sensi del regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio[10]Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013 (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1057/oj)..
(25) Esistono grandi disparità nel modo in cui è organizzata o si prevede di organizzare la raccolta differenziata dei prodotti tessili, mediante regimi di responsabilità estesa del produttore o altri metodi. Anche nei casi in cui viene applicata la responsabilità estesa del produttore vi sono ampie differenze, per esempio per quanto riguarda i prodotti che rientrano nel regime, la responsabilità dei produttori e i modelli di governance. Le norme sulla responsabilità estesa del produttore definite nella direttiva 2008/98/CE dovrebbero pertanto applicarsi ai regimi di responsabilità estesa del produttore di cui fanno parte i produttori di prodotti tessili, affini ai tessili o calzaturieri. Tuttavia, è opportuno integrarle con ulteriori disposizioni specifiche pertinenti per le caratteristiche del settore tessile, in particolare l’alta percentuale di piccole e medie imprese (PMI) tra i produttori, il ruolo dei soggetti dell’economia sociale e l’importanza del riutilizzo per aumentare la sostenibilità della catena del valore del settore tessile. Tali norme dovrebbero inoltre essere più dettagliate e armonizzate per prevenire la creazione di un mercato frammentato che potrebbe avere un impatto negativo sul settore — in particolare su microimprese e PMI — nella raccolta o nel trattamento dei prodotti tessili, compreso il riciclaggio, nonché per fornire chiari incentivi alla progettazione sostenibile dei prodotti tessili e all’attuazione di politiche improntate alla sostenibilità e per promuovere i mercati delle materie prime secondarie. In tale contesto, gli Stati membri sono incoraggiati a prendere in considerazione la possibilità di autorizzare diverse organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore, in quanto la concorrenza tra di esse potrebbe risultare più vantaggiosa per i consumatori, favorire l’innovazione, ridurre i costi, aumentare la raccolta differenziata di prodotti tessili e ampliare la scelta per i produttori che intendono stipulare contratti con tali organizzazioni.
(26) L’Agenzia europea dell’ambiente ritiene che, attualmente, meno dell’1 % di tutti i rifiuti derivanti dal settore dell’abbigliamento sia utilizzato per produrre nuovi capi in modo circolare. Inoltre, la maggior parte dei prodotti tessili non è progettata in modo da rispettare i principi di circolarità e il 78 % di tutti i prodotti tessili richiede il disassemblaggio prima del riciclaggio dei tessili da fibra a fibra. Al fine di sostenere e guidare lo sviluppo tecnologico e infrastrutturale nonché la spinta alla progettazione ecocompatibile dei prodotti tessili, è opportuno promuovere gli investimenti nei prodotti tessili circolari per la prevenzione dei rifiuti, la raccolta, la cernita, il riutilizzo e il riutilizzo locale, nonché il riciclaggio e il riciclaggio da fibra a fibra dei prodotti tessili. La quantità totale di rifiuti tessili prodotti, comprendenti abbigliamento e calzature, prodotti tessili per uso domestico, tessili tecnici, nonché i rifiuti post-industriali e pre-consumo, è stimata a 12,6 milioni di tonnellate. Ciò comprende le frazioni scartate durante la produzione tessile, nella fase di vendita al dettaglio e da parte dei nuclei domestici e dei soggetti commerciali.
(27) Gli Stati membri dovrebbero imporre alle organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore di garantire la riservatezza dei dati in loro possesso per quanto riguarda le informazioni riservate o le informazioni direttamente attribuibili ai singoli produttori o ai loro rappresentanti autorizzati. Conformemente al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio[11]Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj)., tale riservatezza deve essere mantenuta durante tutti i processi di trattamento, archiviazione e comunicazione dei dati, con l’adozione di solide misure di sicurezza e norme di protezione dei dati, allo scopo di impedire accessi non autorizzati o potenziali violazioni dei dati.
(28) I prodotti tessili per la casa, gli indumenti e gli accessori di abbigliamento rappresentano la quota maggiore del consumo tessile dell’Unione e il fattore che più contribuisce a modelli insostenibili di sovrapproduzione e consumo eccessivo. I prodotti tessili per la casa e gli indumenti, insieme ad altri indumenti, accessori e calzature post-consumo che non sono composti principalmente da materiali tessili, sono inoltre al centro di tutti i sistemi di raccolta differenziata esistenti negli Stati membri. L’ambito di applicazione del regime di responsabilità estesa del produttore istituito dovrebbe pertanto includere i prodotti tessili, affini ai tessili e calzaturieri per uso domestico o per altri usi, qualora tali prodotti elencati nell’allegato IV quater siano per natura e composizione simili a quelli per uso domestico. Gli altri usi in cui i prodotti tessili, affini ai tessili e calzaturieri elencati nell’allegato IV quater sono simili per natura e composizione a quelli per uso domestico dovrebbero includere gli usi professionali, a meno che l’obbligo di istituire sistemi dedicati di raccolta differenziata e le successive operazioni di trattamento dei rifiuti per tali prodotti per usi professionali non siano già previsti nella presente direttiva modificativa, nel quadro di disposizioni diverse da quelle figuranti negli articoli relativi alla responsabilità estesa del produttore per i prodotti tessili e alla gestione dei rifiuti tessili, o in altre pertinenti normative dell’Unione e nazionali. I prodotti per uso professionale, compreso l’uso militare, che possono comportare rischi per la sicurezza, la salute e l’igiene o dar luogo a preoccupazioni in materia di sicurezza dovrebbero essere esclusi dai regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti per i prodotti tessili, affini ai tessili e calzaturieri elencati nell’allegato IV quater. Per garantire la certezza del diritto per i produttori in merito ai prodotti soggetti alla responsabilità estesa del produttore, è opportuno identificare tali prodotti facendo riferimento ai codici della nomenclatura combinata (NC) di cui all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio[12]Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/2658/oj)..
(29) Secondo gli orientamenti politici per la prossima Commissione europea 2024-2029, la Commissione lavorerà a un nuovo atto legislativo sull’economia circolare al fine di contribuire a generare la domanda di materiali secondari sul mercato e a creare un mercato unico dei rifiuti, in particolare per le materie prime critiche. In tale contesto, la normativa dell’Unione in materia di rifiuti dovrebbe essere aggiornata e la Commissione valuterà la necessità di modificare gli articoli 8, 8 bis e 10 della direttiva 2008/98/CE al fine di introdurre la responsabilità estesa del produttore per ulteriori flussi di rifiuti, come i materassi e i tappeti e di armonizzare ulteriormente le operazioni di recupero e gli obblighi di responsabilità estesa del produttore, anche per quanto riguarda i registri dei produttori.
(30) Il settore tessile comporta un elevato consumo di risorse. Per quanto riguarda la produzione di materie prime e di prodotti tessili, la maggior parte delle pressioni e degli impatti connessi al consumo di abbigliamento, calzature e prodotti tessili per la casa nell’Unione si verifica in paesi terzi. In particolare, il 73 % dei capi di abbigliamento e dei prodotti tessili per la casa consumati in Europa è importato. Tuttavia, tali pressioni e impatti incidono anche sull’Unione a causa delle loro ripercussioni globali sul clima e l’ambiente. La prevenzione, la preparazione per il riutilizzo, e il riciclaggio dei rifiuti tessili possono pertanto contribuire a ridurre l’impronta ambientale del settore a livello mondiale, Unione compresa. Inoltre, l’attuale inefficienza sotto il profilo delle risorse della gestione dei rifiuti tessili non è in linea con la gerarchia dei rifiuti e provoca danni ambientali sia nell’Unione che nei paesi terzi, per esempio a causa delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dall’incenerimento e dallo smaltimento in discarica.
(31) Lo scopo della responsabilità estesa del produttore per i prodotti tessili, affini ai tessili e calzaturieri è garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e della salute nell’Unione, creare un’economia per la raccolta, la cernita, il riutilizzo, la preparazione per il riutilizzo, e il riciclaggio, in particolare il riciclaggio da fibra a fibra, e incentivare i produttori a garantire che i loro prodotti siano progettati nel rispetto dei principi di circolarità. Affinché gli obblighi di responsabilità estesa del produttore non si applichino retroattivamente e rispettino il principio della certezza del diritto, i produttori di prodotti tessili, affini ai tessili o calzaturieri dovrebbero finanziare i costi della raccolta, della cernita per il riutilizzo, della preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio, del riciclaggio e degli altri trattamenti dei prodotti, usati e di scarto, tessili, affini ai tessili e calzaturieri raccolti, compresi i prodotti di consumo invenduti considerati rifiuti, che sono stati messi in commercio nel territorio degli Stati membri dopo l’entrata in vigore della presente direttiva modificativa. I produttori dovrebbero anche finanziare i costi per: realizzare indagini sulla composizione dei rifiuti urbani indifferenziati raccolti, fornire informazioni agli utilizzatori finali in merito all’impatto e alla gestione sostenibile dei prodotti tessili, comunicare i dati sulla raccolta differenziata, sul riutilizzo e su altri trattamenti, sostenere le tecnologie di cernita e riciclaggio e sostenere la ricerca e lo sviluppo nella progettazione ecocompatibile dei prodotti tessili non contenenti sostanze che destano preoccupazione.
(32) Poiché i contributi finanziari a carico del produttore sono intesi a coprire i costi per la gestione dei rifiuti dei prodotti che tale produttore mette a disposizione sul mercato dell’Unione, gli Stati membri dovrebbero garantire che sia evitato il pagamento di tali contributi in più di uno Stato membro quando i prodotti circolano nell’Unione. Un produttore dovrebbe pertanto versare i contributi per la responsabilità estesa del produttore per i prodotti che ha messo a disposizione sul mercato di uno Stato membro là dove è probabile che tali prodotti diventino rifiuti, fatta eccezione per i prodotti che hanno lasciato il territorio dello Stato membro in questione prima di essere venduti agli utilizzatori finali o di diventare rifiuti.
(33) A norma dell’articolo 193 TFUE, i provvedimenti di protezione adottati in virtù dell’articolo 192 TFUE non impediscono ai singoli Stati membri di mantenere e di prendere provvedimenti per una protezione ancora maggiore, alle condizioni stabilite dai trattati e dalla giurisprudenza. Ad esempio, uno Stato membro avrebbe la possibilità di mantenere un regime di responsabilità estesa del produttore per i rifiuti tessili applicabile alle microimprese che fosse già in vigore al momento dell’entrata in vigore della presente direttiva modificativa.
(34) I produttori dovrebbero provvedere a istituire sistemi di raccolta di tutti i prodotti, usati e di scarto, tessili, affini ai tessili e calzaturieri e a garantire che tali prodotti siano successivamente sottoposti a cernita per il riutilizzo, preparazione per il riutilizzo, e riciclaggio per ottenere la massima disponibilità di capi di abbigliamento e calzature di seconda mano e ridurre i volumi di prodotti tessili per i tipi di trattamento dei rifiuti che si collocano nei livelli inferiori della gerarchia dei rifiuti. Fare in modo che i prodotti tessili possano essere e siano utilizzati e riutilizzati più a lungo è il modo più efficace per ridurne notevolmente l’impatto sul clima e sull’ambiente. Tale approccio dovrebbe inoltre favorire modelli commerciali sostenibili e circolari come il riutilizzo, il noleggio e la riparazione, i servizi di ritiro e il commercio al dettaglio di seconda mano, al fine di creare nuovi posti di lavoro «verdi» di qualità e opportunità di risparmio per i cittadini. È essenziale rendere i produttori responsabili dei rifiuti creati dai loro prodotti per dissociare la produzione di rifiuti tessili dalla crescita del settore. I produttori dovrebbero essere responsabili anche del riciclaggio, in particolare dando priorità all’aumento del riciclaggio da fibra a fibra e ad altre operazioni di recupero e smaltimento.
(35) I produttori e le organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore dovrebbero finanziare l’aumento del riciclaggio dei prodotti tessili, in particolare il riciclaggio da fibra a fibra, in modo da consentire di riciclare una più ampia varietà di materiali e di creare una fonte di materie prime per la produzione tessile nell’Unione. È altresì importante che i produttori sostengano finanziariamente la ricerca e l’innovazione in materia di sviluppi tecnologici nei sistemi di cernita automatica e cernita in base alla composizione che consentono la separazione e il riciclaggio dei materiali misti e la decontaminazione dei rifiuti, per favorire soluzioni di riciclaggio da fibra a fibra di alta qualità e la diffusione dell’utilizzo di fibre riciclate. Per agevolare il rispetto della presente direttiva modificativa, gli Stati membri devono assicurarsi che gli operatori economici del settore tessile, in particolare le PMI, dispongano di informazioni e assistenza sotto forma di orientamenti, sostegno finanziario, accesso ai finanziamenti, materiali di formazione specializzati destinati alla dirigenza e al personale o assistenza tecnica e organizzativa. Se tali informazioni e assistenza sono finanziate mediante risorse statali, compresi i casi in cui i finanziamenti provengono interamente da contributi imposti da un’autorità pubblica alle imprese in questione, esse possono costituire un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. In questi casi gli Stati membri devono garantire la conformità alle norme in materia di aiuti di Stato. La mobilitazione di investimenti pubblici e privati nella circolarità e nella decarbonizzazione del settore tessile è un obiettivo perseguito anche da diversi programmi di finanziamento e tabelle di marcia dell’Unione, per esempio lo strumento relativo agli hub per la circolarità e inviti specifici nell’ambito di Orizzonte Europa. È inoltre necessario valutare ulteriormente la fattibilità della fissazione di obiettivi dell’Unione per il riciclaggio dei prodotti tessili al fine di sostenere e stimolare lo sviluppo tecnologico e gli investimenti nelle infrastrutture di riciclaggio e la promozione della progettazione ecocompatibile ai fini del riciclaggio.
(36) I prodotti, usati e di scarto, tessili, affini ai tessili e calzaturieri dovrebbero essere raccolti separatamente rispetto ad altri flussi di rifiuti, come metallo, carta e cartone, vetro, plastica, legno e rifiuti organici, per preservarne la riutilizzabilità e il potenziale di riciclaggio di alta qualità. Alla luce dell’impatto ambientale e della perdita di materiali dovuti alla mancata raccolta differenziata dei prodotti tessili usati e di scarto, che di conseguenza non vengono trattati in modo corretto dal punto di vista ambientale, la rete di raccolta dei prodotti, usati e di scarto, tessili, affini ai tessili e calzaturieri dovrebbe estendersi su tutto il territorio degli Stati membri, comprese le regioni ultraperiferiche, essere vicina agli utilizzatori finali e non dovrebbe concentrarsi solo sulle aree e sui prodotti redditizi. La rete di raccolta dovrebbe essere organizzata in collaborazione con altri attori attivi nei settori della gestione e del riutilizzo dei rifiuti, come i comuni e i soggetti dell’economia sociale. Visti i notevoli benefici ambientali e climatici affini al riutilizzo, la rete di raccolta dovrebbe mirare in primo luogo a raccogliere i prodotti tessili, affini ai tessili e calzaturieri riutilizzabili e in secondo luogo a raccogliere quelli riciclabili. Un aumento costante della raccolta differenziata porterebbe a un miglioramento delle prestazioni in termini di riutilizzo e della qualità del riciclaggio nelle catene di approvvigionamento dei prodotti tessili, promuoverebbe la diffusione di materie prime secondarie di qualità e sosterrebbe la pianificazione degli investimenti in infrastrutture di cernita e trasformazione dei prodotti tessili. Al fine di verificare e migliorare l’efficacia della rete di raccolta e delle relative campagne di informazione, è opportuno effettuare periodicamente indagini sulla composizione, almeno a livello NUTS 2, dei rifiuti urbani indifferenziati che sono stati raccolti, per determinare la quantità di prodotti di scarto tessili, affini ai tessili e calzaturieri in essi contenuti. Ogni anno le organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore dovrebbero inoltre mettere a disposizione del pubblico informazioni sulle prestazioni dei sistemi di raccolta differenziata e sulla quantità in peso della raccolta differenziata che mettano in luce un aumento costante.
(37) L’introduzione di regimi di responsabilità estesa del produttore dovrebbe mantenere e sostenere le attività dei soggetti dell’economia sociale coinvolti nella gestione dei prodotti tessili usati, visto l’importante ruolo che ricoprono negli attuali sistemi di raccolta dei prodotti tessili e il loro potenziale in termini di creazione di modelli commerciali locali, sostenibili, partecipativi e inclusivi e di posti di lavoro di qualità nell’Unione, in linea con gli obiettivi della comunicazione della Commissione del 9 dicembre 2021 dal titolo «Creare un’economia al servizio delle persone: un piano d’azione per l’economia sociale». Tali soggetti dovrebbero pertanto essere considerati partner nei sistemi di raccolta differenziata che promuovono un maggiore ricorso al riutilizzo e alla riparazione e creano posti di lavoro di qualità per tutti, in particolare per i gruppi vulnerabili. Gli obblighi in materia di cernita dovrebbero applicarsi anche ai prodotti, usati e di scarto, tessili, affini ai tessili e calzaturieri raccolti dai soggetti dell’economia sociale. A tale riguardo, i soggetti dell’economia sociale dovrebbero altresì fornire informazioni all’autorità competente in merito alla, da parte loro, raccolta e successiva gestione di tali prodotti tessili mediante l’adempimento degli obblighi minimi di comunicazione. Gli Stati membri dovrebbero poter esentare, in tutto o in parte, i soggetti dell’economia sociale da tali obblighi di comunicazione, qualora il loro l’adempimento comporti un onere amministrativo sproporzionato per tali soggetti.
(38) I produttori e le organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore dovrebbero essere attivamente coinvolti nell’informare gli utilizzatori finali, in particolare i consumatori, del fatto che i prodotti, usati e di scarto, tessili, affini ai tessili e calzaturieri dovrebbero essere raccolti separatamente, dell’esistenza di sistemi di raccolta e dell’importante ruolo svolto dagli utilizzatori finali nella prevenzione dei rifiuti e nella gestione ottimale dal punto di vista ambientale dei rifiuti tessili. Ciò dovrebbe comprendere informazioni circa l’esistenza di modalità di riutilizzo dei prodotti tessili e calzaturieri, i benefici ambientali del consumo sostenibile e gli effetti dell’industria dell’abbigliamento tessile sull’ambiente, la salute e la società. È altresì opportuno informare gli utilizzatori finali in merito all’importanza di compiere scelte informate, responsabili e sostenibili in termini di consumo di prodotti tessili e di assicurare una gestione ottimale dal punto di vista ambientale dei prodotti di scarto tessili, affini ai tessili e calzaturieri. Tali obblighi di informazione si applicano in aggiunta a quelli sulla fornitura di informazioni agli utilizzatori finali in merito ai prodotti tessili di cui ai regolamenti (UE) n. 1007/2011[13]Regolamento (UE) n. 1007/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2011, relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all’etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili e che abroga la direttiva 73/44/CEE del Consiglio e le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 96/73/CE e 2008/121/CE (GU L 272 del 18.10.2011, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/1007/oj). e (UE) 2024/1781[14]Regolamento (UE) 2024/1781 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce il quadro per la definizione dei requisiti di progettazione ecocompatibile per prodotti sostenibili, modifica la direttiva (UE) 2020/1828 e il regolamento (UE) 2023/1542 e abroga la direttiva 2009/125/CE (GU L, 2024/1781, 28.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1781/oj).del Parlamento europeo e del Consiglio. La divulgazione di informazioni a tutti gli utilizzatori finali dovrebbe avvalersi delle moderne tecnologie dell’informazione. Le informazioni dovrebbero essere fornite con mezzi convenzionali, come manifesti, affissi all’aperto o al chiuso, e campagne sui social media, ma anche con mezzi più innovativi, come codici QR che consentano di accedere elettronicamente a siti web.
(39) Per aumentare la circolarità e la sostenibilità ambientale dei prodotti tessili e ridurre gli effetti negativi sul clima e sull’ambiente, il regolamento (UE) 2024/1781 prevede che siano elaborati requisiti vincolanti di progettazione ecocompatibile dei prodotti tessili e calzaturieri che, in funzione delle soluzioni indicate dalla valutazione d’impatto come efficaci per aumentare la sostenibilità ambientale dei prodotti tessili, disciplineranno la durabilità, la riutilizzabilità, la riparabilità e la riciclabilità da fibra a fibra dei prodotti tessili e la quantità obbligatoria di fibre riciclate in tali prodotti. Il regolamento (UE) 2024/1781 disciplina inoltre la presenza di sostanze che destano preoccupazione, in modo da ridurle al minimo e monitorarle allo scopo di ridurre la produzione di rifiuti e migliorare il riciclaggio, da un lato, e di prevenire e ridurre la dispersione di fibre sintetiche nell’ambiente per diminuire nettamente il rilascio di microplastiche, dall’altro. Inoltre, la modulazione delle tariffe associate alla responsabilità estesa del produttore è uno strumento economico efficace per incentivare una progettazione più sostenibile dei prodotti tessili che a sua volta porterà a una migliore progettazione in linea con i principi della circolarità. Al fine di fornire un forte incentivo alla progettazione ecocompatibile tenendo conto nel contempo degli obiettivi del mercato interno e della configurazione del settore tessile, composto prevalentemente da PMI, è necessario armonizzare i criteri per la modulazione delle tariffe associate alla responsabilità estesa del produttore in base ai parametri di progettazione ecocompatibile più adeguati per fare in modo che il trattamento dei prodotti tessili sia in linea con la gerarchia dei rifiuti. La modulazione di tali tariffe in base ai criteri di progettazione ecocompatibile dovrebbe basarsi sui requisiti di progettazione ecocompatibile e sui relativi metodi di misurazione adottati a norma del regolamento (UE) 2024/1781 per i prodotti tessili e calzaturieri o, ove adottate, di altre normative dell’Unione che stabiliscono criteri di sostenibilità e metodi di misurazione armonizzati per i prodotti tessili e calzaturieri. È opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare norme armonizzate per la modulazione delle tariffe al fine di garantire l’allineamento dei criteri di modulazione delle tariffe alle specifiche di prodotto.
(40) Le pratiche industriali e commerciali, ad esempio la moda rapida e ultrarapida, influenzano la durata di utilizzo del prodotto e la probabilità che un prodotto diventi rifiuto a causa di aspetti non necessariamente legati alla sua progettazione, e si basano spesso sulla segmentazione del mercato. Tali pratiche possono portare a eliminare il prodotto prematuramente, prima che esso giunga al termine del suo ciclo di vita potenziale, con conseguente consumo eccessivo di prodotti tessili e, pertanto, la sovrapproduzione di rifiuti tessili. Per individuare meglio tali pratiche e consentire l’eco-modulazione delle tariffe associate alla responsabilità estesa del produttore, gli Stati membri potrebbero prendere in considerazione criteri quali l’ampiezza della gamma di prodotti, intesa come il numero di riferimenti dei prodotti messi in vendita da un produttore, con soglie definite per segmento di mercato, o la frequenza delle offerte, intesa come il numero di riferimenti dei prodotti per segmento di mercato messi in vendita da un produttore in un determinato periodo, o gli incentivi alla riparazione, intesi come la probabilità che il prodotto sia riparato sulla base del suo rapporto costo-riparazione o della fornitura di un servizio di riparazione da parte del produttore.
(41) Nel determinare il contributo finanziario richiesto alle microimprese in materia di responsabilità estesa del produttore, e al fine di garantire un approccio proporzionato, gli Stati membri dovrebbero tenere conto di criteri quali il volume dei prodotti tessili, affini ai tessili e calzaturieri messi a disposizione sul mercato e dovrebbero ridurre al minimo gli obblighi di comunicazione.
(42) Per controllare che i produttori rispettino i propri obblighi finanziari e organizzativi relativi alla gestione dei prodotti, usati e di scarto, tessili, affini ai tessili e calzaturieri che mettono a disposizione per la prima volta sul mercato nel territorio di uno Stato membro, ciascuno Stato membro dovrebbe istituire e gestire un registro dei produttori al quale questi ultimi sono tenuti a iscriversi. Per facilitare tale registrazione, è opportuno armonizzare il più possibile i requisiti e il formato di registrazione in tutta l’Unione, soprattutto nei casi in cui i produttori mettono per la prima volta a disposizione prodotti tessili, affini ai tessili o calzaturieri sul mercato in diversi Stati membri. Le informazioni contenute nel registro dovrebbero essere accessibili ai soggetti coinvolti nella verifica del rispetto degli obblighi di responsabilità estesa del produttore e nella loro applicazione.
(43) Poiché le PMI costituiscono il 99 % del settore tessile, l’attuazione di un regime di responsabilità estesa del produttore per i prodotti tessili, affini ai tessili e calzaturieri dovrebbe ambire a ridurre il più possibile gli oneri amministrativi. L’adempimento della responsabilità estesa del produttore dovrebbe pertanto essere esercitato collettivamente da organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore, che si assumono la responsabilità per suo conto, comprese le organizzazioni statali per l’adempimento della responsabilità del produttore istituite dallo Stato membro in questione. È opportuno che le organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore siano soggette ad autorizzazione da parte degli Stati membri e documentino, tra l’altro, la disponibilità dei mezzi finanziari necessari per coprire i costi degli obblighi di responsabilità estesa del produttore. Nel caso di organizzazioni statali per l’adempimento della responsabilità del produttore, non essendovi un mandato del produttore rappresentato, le prescrizioni della presente direttiva relative a tale mandato non dovrebbero applicarsi.
(44) A norma dell’articolo 30 del regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio[15]Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali) (GU L 277 del 27.10.2022, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2065/oj)., i fornitori di piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali devono ottenere, prima di consentire a un produttore l’uso dei loro servizi, una serie di informazioni di identificazione da parte dell’operatore commerciale e un’autocertificazione con cui quest’ultimo si impegna a offrire solo prodotti o servizi conformi alle norme applicabili del diritto dell’Unione. Ai fini della presente direttiva, i produttori che offrono a consumatori situati nell’Unione prodotti tessili, affini ai tessili o calzaturieri messi a disposizione sul mercato per la prima volta dovrebbero essere considerati operatori commerciali ai sensi dell’articolo 30 del regolamento (UE) 2022/2065.
(45) Per garantire l’effettiva esecuzione degli obblighi di responsabilità estesa del produttore, l’iscrizione nel registro dei produttori tessili istituito a norma della presente direttiva dovrebbe essere considerata un’informazione adeguata ai fini dell’articolo 30, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2022/2065. Inoltre l’autocertificazione di cui all’articolo 30, paragrafo 1, lettera e), di tale regolamento dovrebbe riguardare l’impegno del produttore a offrire solo prodotti tessili, affini ai tessili o calzaturieri soggetti agli obblighi di responsabilità estesa del produttore di cui alla presente direttiva. Il rispetto delle prescrizioni di cui all’articolo 30, paragrafo 1, lettere d) ed e), del regolamento (UE) 2022/2065 non dovrebbe essere considerato un obbligo generale di controllare le informazioni trasmesse o memorizzate dai fornitori di piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con i produttori, né di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino l’esistenza di attività illecite. In relazione a detti obblighi, ai fornitori di tali piattaforme si applicano le norme in materia di esecuzione di cui al capo IV del regolamento (UE) 2022/2065.
(46) Situazioni indesiderabili di parassitismo (free-riding) potrebbero verificarsi anche in relazione ai fornitori di servizi di logistica. La presente direttiva introduce disposizioni volte a prevenire tali situazioni indesiderabili, con un approccio analogo a quello del regolamento (UE) 2022/2065 per quanto riguarda i fornitori di piattaforme online.
(47) Il mercato del commercio elettronico in rapida crescita offre molte opportunità, ma rappresenta anche una sfida significativa, in particolare in termini di protezione dell’ambiente. Il regolamento (UE) 2022/2065, pur vietando l’imposizione di obblighi generali di controllo ai fornitori di servizi di intermediazione, stabilisce chiare responsabilità nonché obblighi in materia di diligenza per i fornitori di piattaforme online, al fine di combattere i contenuti illegali disponibili tramite i loro servizi. In particolare, a norma del capo III, sezione 4, di detto regolamento, i fornitori di piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali possono essere ritenuti responsabili se non rispettano i loro obblighi specifici in qualità di intermediari nella vendita di beni online. La supervisione e il controllo della conformità agli obblighi stabiliti in detto regolamento sosterranno l’applicazione e il rispetto della direttiva 2008/98/CE, in particolare garantendo che le informazioni che tali piattaforme online ricevono dagli operatori commerciali siano accurate, complete, aggiornate e disponibili nella loro interfaccia online. La Commissione e le autorità nazionali competenti dovrebbero esercitare i rispettivi poteri di monitoraggio in conformità del regolamento (UE) 2022/2065 e della direttiva 2008/98/CE, a seconda dei casi, e, ove richiesto, dovrebbero agire in stretta cooperazione per garantire il rispetto delle norme da parte dei fornitori di piattaforme online.
(48) Per fare in modo che il trattamento dei prodotti tessili avvenga nel rispetto della gerarchia dei rifiuti, le organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore dovrebbero assicurarsi che tutti i prodotti tessili e calzaturieri oggetto di raccolta differenziata siano sottoposti a operazioni di cernita dalle quali si ottengono articoli idonei al riutilizzo che soddisfano le esigenze dei mercati dei tessili di seconda mano e del riciclaggio di materie prime nell’Unione e nel mondo. Dato che il prolungamento della durata di vita dei prodotti tessili comporta maggiori vantaggi per l’ambiente, l’obiettivo principale delle operazioni di cernita dovrebbe essere il riutilizzo, seguito dalla cernita a fini di riciclaggio laddove una valutazione professionale consideri gli articoli non riutilizzabili. Nell’ambito dei criteri dell’Unione armonizzati per la cessazione della qualifica di rifiuto per i prodotti tessili usati ritenuti idonei al riutilizzo e riciclati, la Commissione dovrebbe dare la priorità all’elaborazione di detti obblighi in materia di cernita, anche per quanto riguarda l’eventuale cernita preliminare effettuata nel punto di raccolta. I criteri armonizzati dovrebbero garantire la coerenza e l’elevata qualità delle frazioni raccolte e dei flussi di materiali per la cernita, delle operazioni di recupero dei rifiuti e delle materie prime secondarie a livello transfrontaliero, il che a sua volta dovrebbe favorire l’espansione delle catene del valore del riutilizzo e del riciclaggio. Non dovrebbero essere considerati rifiuti i prodotti tessili, affini ai tessili e calzaturieri usati che sono consegnati direttamente dagli utilizzatori finali e sono ritenuti idonei al riutilizzo in base a una valutazione professionale diretta presso il punto di raccolta da parte degli operatori del riutilizzo o dei soggetti dell’economia sociale. Poiché gli utilizzatori finali non hanno la formazione necessaria per distinguere tra articoli riutilizzabili e riciclabili, è necessaria una valutazione professionale. Per valutazione professionale si intende che la decisione finale di classificare come idonei al riutilizzo i prodotti tessili, affini ai tessili e calzaturieri usati non è lasciata all’utilizzatore finale, ma a coloro che ricevono i prodotti usati presso il punto di raccolta, i quali ricevono formazioni o orientamenti per garantire una valutazione adeguata. Se il riutilizzo, la preparazione per il riutilizzo o il riciclaggio non sono tecnicamente possibili, è comunque opportuno applicare la gerarchia dei rifiuti evitando, ove possibile, lo smaltimento in discarica, in particolare per i prodotti tessili biodegradabili che sono una fonte di emissioni di metano, e usando sistemi di recupero di energia in caso di incenerimento.
(49) La Commissione elaborerà e proporrà un atto di esecuzione per stabilire criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto per i prodotti tessili, sulla base dei lavori in corso del Centro comune di ricerca. I criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto dovrebbero includere criteri per i prodotti tessili, affini ai tessili e calzaturieri ritenuti idonei al riutilizzo e per i prodotti tessili, affini ai tessili e calzaturieri riciclati.
(50) Le esportazioni di prodotti tessili usati ritenuti idonei al riutilizzo e di rifiuti tessili verso destinazioni al di fuori dell’Unione sono in costante aumento, tanto da rappresentare la quota maggiore del mercato del riutilizzo dei tessili post-consumo prodotti nell’Unione. Poiché con l’introduzione della raccolta differenziata entro il 2025 ci si attende che i rifiuti tessili oggetto di raccolta differenziata aumenteranno notevolmente, al fine di garantire un’elevata protezione dell’ambiente è importante intensificare gli sforzi per combattere il fenomeno delle spedizioni illegali nei paesi terzi di rifiuti non dichiarati come tali. Partendo dal regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio[16]Regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024, relativo alle spedizioni di rifiuti, che modifica i regolamenti (UE) n. 1257/2013 e (UE) 2020/1056 e abroga il regolamento (CE) n. 1013/2006 (GU L, 2024/1157, 30.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1157/oj). e al fine di garantire la gestione sostenibile dei prodotti tessili post-consumo e contrastare le spedizioni illegali di rifiuti, è opportuno disporre che tutti i prodotti tessili, affini ai tessili e calzaturieri oggetto di raccolta differenziata siano sottoposti a una cernita prima della spedizione. È inoltre opportuno che, finché non sono sottoposti a cernita da parte di un operatore formato alla cernita a fini di riutilizzo e riciclaggio che possa classificarli come idonei al riutilizzo, tutti questi prodotti siano considerati rifiuti e soggetti alla legislazione dell’Unione in materia, compresa la legislazione dell’Unione relativa alle spedizioni di rifiuti. La cernita dovrebbe essere effettuata conformemente alle prescrizioni armonizzate grazie alle quali si ottiene una frazione riutilizzabile di alta qualità che soddisfa le esigenze dei mercati dei tessili di seconda mano destinatari nell’Unione e nel mondo, e stabilendo criteri per distinguere tra prodotti usati ritenuti idonei al riutilizzo e rifiuti. Le spedizioni di prodotti tessili, affini ai tessili e calzaturieri usati ritenuti idonei al riutilizzo dovrebbero essere accompagnate da informazioni che dimostrino che tali articoli sono il risultato di un’operazione di cernita o di preparazione per il riutilizzo, nonché informazioni sull’impresa responsabile di tale operazione al fine di aumentare la trasparenza e la rendicontabilità del processo, come pure l’informazione che tali articoli sono idonei a essere riutilizzati. Le organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore e i soggetti dell’economia sociale dovrebbero riferire in merito alle esportazioni di prodotti di scarto tessili, affini ai tessili e calzaturieri e all’esportazione di prodotti usati tessili, affini ai tessili e calzaturieri ritenuti idonei al riutilizzo, consentendo agli Stati membri di monitorare tali esportazioni al fine di comprendere meglio la catena del valore del settore tessile.
(51) Per poter conseguire gli obiettivi previsti nella presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero valutare e adattare i programmi di prevenzione dei rifiuti alimentari per includervi nuove misure, se del caso, coinvolgendo diversi partner del settore pubblico e privato, compresi produttori, distributori, fornitori, rivenditori al dettaglio e fornitori di servizi di ristorazione nonché soggetti dell’economia sociale e organizzazioni ambientali e dei consumatori, con azioni coordinate e mirate per affrontare criticità specifiche e intervenire su atteggiamenti e comportamenti che generano rifiuti alimentari. Nel preparare tali programmi gli Stati membri potrebbero prendere spunto dalle raccomandazioni del panel di cittadini sugli sprechi alimentari, dalla raccolta del Forum europeo sugli sprechi alimentari dei consumatori contenente strumenti, migliori pratiche e raccomandazioni per ridurre gli sprechi alimentari dei consumatori, nonché dagli scambi nell’ambito della piattaforma dell’UE sulle perdite e gli sprechi alimentari.
(52) Una responsabilità e una governance chiare delle misure di prevenzione dei rifiuti alimentari sono fondamentali per garantire un coordinamento efficace delle azioni volte a stimolare il cambiamento e centrare gli obiettivi della presente direttiva. Dato che molte autorità degli Stati membri hanno un programma comune e che vi sono numerosi portatori di interessi impegnati nella lotta contro i rifiuti alimentari negli Stati membri, è necessario che un’autorità competente sia incaricata del coordinamento generale delle azioni a livello nazionale.
(53) A livello dell’Unione è opportuno fornire informazioni più dettagliate sulla gestione comunale dei prodotti tessili post consumo per monitorare in modo più efficace il riutilizzo dei prodotti, inteso sia come riutilizzo che come preparazione per il riutilizzo, anche in vista di un’eventuale definizione futura di obiettivi in termini di prestazioni. I dati sul riutilizzo e sulla preparazione per il riutilizzo sono fondamentali per monitorare il disaccoppiamento tra la produzione di rifiuti e la crescita economica e la transizione verso un’economia sostenibile, inclusiva e circolare. Pertanto questi flussi di dati dovrebbero essere gestiti dall’Agenzia europea dell’ambiente.
(54) È fondamentale che la Commissione e gli Stati membri continuino a sviluppare, sostenere e ampliare campagne di informazione ed educazione in materia di prevenzione e gestione dei rifiuti. Sebbene vi siano miglioramenti nella sensibilizzazione generale, in tutti i settori, in merito all’importanza della prevenzione e di una corretta gestione dei rifiuti, sono ancora necessari ulteriori progressi.
(55) La decisione delegata (UE) 2019/1597 stabilisce una metodologia comune e requisiti minimi di qualità per la misurazione uniforme dei livelli di sprechi alimentari, conformemente all’articolo 9, paragrafo 8, della direttiva 2008/98/CE. Al fine di migliorare la qualità, l’affidabilità e la comparabilità dei dati comunicati dagli Stati membri sui livelli di rifiuti alimentari, anche migliorando ulteriormente la coerenza dei metodi di misurazione utilizzati dagli Stati membri, è opportuno continuare a delegare alla Commissione il potere di adottare gli atti delegati di cui a tale disposizione. A fini di chiarezza è opportuno stabilire tale conferimento di potere, con leggere modifiche, in un nuovo articolo incentrato specificamente sulla prevenzione della produzione di rifiuti alimentari.
(56) Al fine di allineare i codici NC elencati nella direttiva 2008/98/CE ai codici NC elencati nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE per modificare l’allegato IV quater della direttiva 2008/98/CE. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016[17]GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2016/512/oj. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
(57) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della direttiva 2008/98/CE, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per istituire un formato armonizzato di iscrizione nel registro dei produttori di prodotti tessili, affini ai tessili o calzaturieri nonché criteri di modulazione delle tariffe per la responsabilità estesa del produttore per i prodotti tessili e un fattore di correzione per tenere conto dell’aumento o del calo del turismo rispetto al periodo di riferimento per quanto riguarda l’obiettivo di riduzione dei rifiuti alimentari stabilito nella presente direttiva per la vendita al dettaglio e altre forme di distribuzione degli alimenti, per i ristoranti e i servizi di ristorazione e per i nuclei domestici. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio[18]Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj)..
(58) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2008/98/CE.
(59) È importante che l’attuazione della direttiva 1999/31/CE del Consiglio[19]Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti (GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1999/31/oj). da parte degli Stati membri migliori in modo sostanziale e rapido per evitare danni ambientali nell’Unione, comprese le questioni transfrontaliere, provocati dallo smaltimento in discarica illegale di rifiuti. È pertanto opportuno che la Commissione valuti la direttiva 1999/31/CE al fine di esaminare modalità per rafforzarne l’attuazione e presenti, se del caso, una proposta legislativa per modificarla. Inoltre, muovendo dall’esito dell’eventuale aggiornamento della legislazione dell’Unione in materia di rifiuti risultante dall’imminente atto legislativo sull’economia circolare, menzionato nella comunicazione della Commissione, del 26 febbraio 2025, dal titolo «Il patto per l’industria pulita: una tabella di marcia comune verso la competitività e la decarbonizzazione», è opportuno che la Commissione valuti la direttiva 2008/98/CE e presenti, se del caso, una proposta legislativa. Nel contesto di tale valutazione, e data l’attuale mancanza di dati solidi sui prodotti di scarto tessili, affini ai tessili e calzaturieri e sul finanziamento dei relativi regimi di responsabilità estesa del produttore che gli Stati membri devono istituire, la Commissione dovrebbe valutare in primo luogo la possibilità di fissare obiettivi di prevenzione, raccolta, preparazione per il riutilizzo, e riciclaggio dei rifiuti e, in secondo luogo, se i regimi nazionali di responsabilità estesa del produttore per i prodotti tessili, affini ai tessili e calzaturieri siano finanziati in modo efficace, compresa la possibilità che gli operatori commerciali del riutilizzo contribuiscano finanziariamente al finanziamento dei regimi di responsabilità estesa del produttore. La Commissione dovrebbe valutare altresì la possibilità per gli Stati membri di introdurre la cernita preliminare dei rifiuti urbani indifferenziati al fine di evitare che i rifiuti che potrebbero essere recuperati per la preparazione per il riutilizzo o il riciclaggio siano destinati all’incenerimento o smaltiti in discarica.
(60) Poiché gli obiettivi della presente direttiva, vale a dire migliorare la sostenibilità ambientale della gestione dei rifiuti alimentari, dei tessili usati e di scarto, e garantire la libera circolazione nel mercato interno di tessili usati e di scarto, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della loro portata e dei loro effetti, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

 

Articolo 1

Modifiche della direttiva 2008/98/CE

La direttiva 2008/98/CE è così modificata:

1) all’articolo 2, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) gli effluenti gassosi emessi in atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche a norma della direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[20]Direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio e recante modifica della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 114, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/31/oj).»;

2) all’articolo 3 sono inseriti i punti seguenti:

«4 ter) “produttore di prodotti tessili, affini ai tessili o calzaturieri elencati nell’allegato IV quater”, qualsiasi fabbricante, importatore o distributore o altra persona fisica o giuridica che, indipendentemente dalla tecnica di vendita utilizzata, anche mediante contratti a distanza ai sensi dell’articolo 2, punto 7), della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[21]Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2011/83/oj):

a) è stabilito in uno Stato membro e fabbrica prodotti tessili, affini ai tessili o calzaturieri elencati nell’allegato IV quater con il proprio nome o marchio di fabbrica, oppure li fa progettare o fabbricare e li immette per la prima volta con il proprio nome o marchio di fabbrica nel territorio di quello Stato membro;
b) è stabilito in uno Stato membro e rivende sul territorio di detto Stato membro, con il proprio nome o marchio di fabbrica, i prodotti tessili, affini ai tessili o calzaturieri elencati nell’allegato IV quater, fabbricati da altri operatori economici, sui quali non compaiono il nome, la marca o il marchio di fabbrica di tali altri operatori economici;
c) è stabilito in uno Stato membro e fornisce per la prima volta nel territorio di detto Stato membro a titolo professionale prodotti tessili, affini ai tessili o calzaturieri elencati nell’allegato IV quater provenienti da un altro Stato membro o da un paese terzo; oppure
d) vende prodotti tessili, affini ai tessili o calzaturieri elencati nell’allegato IV quater mediante contratti a distanza direttamente agli utilizzatori finali, che siano o meno nuclei domestici, in uno Stato membro, ed è stabilito in un altro Stato membro o in un paese terzo.

La nozione di “produttore di prodotti tessili, affini ai tessili o calzaturieri elencati nell’allegato IV quater” non comprende fabbricanti, importatori, distributori o altre persone fisiche o giuridiche che immettono sul mercato prodotti tessili, affini ai tessili o calzaturieri elencati nell’allegato IV quater usati e ritenuti idonei al riutilizzo, né prodotti tessili, affini ai tessili o calzaturieri elencati nell’allegato IV quater derivati da tali prodotti usati o da tali rifiuti o da loro parti, né sarti imprenditori che confezionano prodotti personalizzati;

4 quater) “messa a disposizione sul mercato”, la fornitura di prodotti tessili, affini ai tessili o calzaturieri elencati nell’allegato IV quater per la distribuzione o l’uso nel mercato di uno Stato membro nel corso di un’attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;

4 quinquies) “organizzazione per l’adempimento della responsabilità del produttore”, la persona giuridica che organizza finanziariamente, o finanziariamente ed operativamente, l’adempimento degli obblighi di responsabilità estesa del produttore per conto dei produttori;

4 sexies) “piattaforma online”, la piattaforma online quale definita all’articolo 3, lettera i), del regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio[22]Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali) (GU L 277 del 27.10.2022, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2065/oj);

4 septies) “fornitore di servizi di logistica”, il fornitore di servizi di logistica quale definito all’articolo 3, punto 11), del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio [23]Regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011 (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1020/oj);

4 octies) “consumatore”: qualsiasi persona fisica che agisce per scopi estranei alla propria attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale;

4 nonies) “utilizzatore finale”, l’utilizzatore finale quale definito all’articolo 3, punto 21), del regolamento (UE) 2019/1020;

4 decies) “soggetto dell’economia sociale”, il soggetto di diritto privato che fornisce beni o servizi e opera conformemente ai seguenti principi:

a) il primato delle persone, nonché del fine sociale o ambientale, rispetto al profitto;
b) il reinvestimento della totalità o della maggior parte degli utili e delle eccedenze per perseguire le proprie finalità sociali o ambientali e svolgere attività nell’interesse dei loro membri, dei loro utenti o della società in generale; e
c) la governance democratica o partecipativa;

4 undecies) “prodotto di consumo invenduto”, il prodotto di consumo invenduto quale definito all’articolo 2, punto 37), del regolamento (UE) 2024/1781 del Parlamento europeo e del Consiglio[24]Regolamento (UE) 2024/1781 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce il quadro per la definizione dei requisiti di progettazione ecocompatibile per prodotti sostenibili, modifica la direttiva (UE) 2020/1828 e il regolamento (UE) 2023/1542 e abroga la direttiva 2009/125/CE (GU L, 2024/1781, 28.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1781/oj).;

3) all’articolo 9, le lettere g) e h) del paragrafo 1 e i paragrafi 5, 6 e 8 sono soppressi;

4) è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 9 bis
Prevenzione della produzione di rifiuti alimentari

1.   Gli Stati membri adottano misure adeguate per prevenire la produzione di rifiuti alimentari lungo l’intera filiera alimentare, nella produzione primaria, nella trasformazione e nella fabbricazione, nella vendita al dettaglio e in altre forme di distribuzione degli alimenti, nei ristoranti e nei servizi di ristorazione, nonché nei nuclei domestici. Tali misure comprendono almeno:

a) sviluppare e sostenere interventi che stimolino un cambiamento comportamentale per ridurre i rifiuti alimentari e campagne di informazione per sensibilizzare in merito alla prevenzione dei rifiuti alimentari;
b) individuare e affrontare le inefficienze nel funzionamento della filiera alimentare e sostenere la cooperazione tra tutti i soggetti, garantendo un’equa distribuzione dei costi e dei benefici delle misure di prevenzione, che possono includere l’intervento sulle pratiche di mercato che provocano sprechi alimentari e il sostegno alla commercializzazione e all’utilizzo di prodotti per i quali è stata concessa una deroga all’articolo 76 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio [25]Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj). a norma del paragrafo 4 di tale articolo, soltanto alle eventuali condizioni in virtù delle quali è stata concessa la deroga;
c) incoraggiare la donazione di alimenti e altre forme di ridistribuzione per il consumo umano, facendo sì che sia data priorità all’utilizzo umano rispetto ai mangimi e al ritrattamento per l’ottenimento di prodotti non alimentari;
d) sostenere la formazione e lo sviluppo delle competenze e facilitare l’accesso alle opportunità di finanziamento, in particolare per le piccole e medie imprese e i soggetti dell’economia sociale;
e) incoraggiare e promuovere le soluzioni innovative e tecnologiche che contribuiscono alla prevenzione dei rifiuti alimentari, fatto salvo il regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio[26]Regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2019/904 e che abroga la direttiva 94/62/CE (GU L, 2025/40, 22.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/40/oj)., in particolare l’articolo 6.
Gli Stati membri provvedono affinché tutti i soggetti attivi nella filiera alimentare siano coinvolti in modo proporzionato alla loro capacità e al loro ruolo nel prevenire la produzione di rifiuti alimentari lungo tale filiera, badando in particolare a evitare che le piccole e medie imprese subiscano un impatto sproporzionato. Gli Stati membri, previa consultazione delle banche alimentari e di altre organizzazioni di ridistribuzione degli alimenti, adottano misure, ove opportuno, sulla base degli eventuali sistemi nazionali esistenti di donazione degli alimenti, al fine di garantire che gli operatori economici che, secondo gli Stati membri, hanno un ruolo significativo nella prevenzione e nella produzione di rifiuti alimentari propongano accordi di donazione ai banchi alimentari e ad altre organizzazioni di ridistribuzione degli alimenti in modo da facilitare la donazione di prodotti alimentari invenduti e sicuri per il consumo umano, a un costo ragionevole per gli operatori economici.

2.   Gli Stati membri monitorano e valutano l’attuazione delle loro misure di prevenzione dei rifiuti alimentari, compreso il rispetto degli obiettivi di riduzione dei rifiuti alimentari di cui al paragrafo 4, misurando i livelli di rifiuti alimentari sulla base della metodologia stabilita a norma del paragrafo 3.

3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 38 bis al fine di integrare la presente direttiva per quanto riguarda la definizione di una metodologia comune e di requisiti minimi di qualità per la misurazione uniforme dei livelli di rifiuti alimentari.

4.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie e adeguate per conseguire, entro il 31 dicembre 2030, i seguenti obiettivi di riduzione dei rifiuti alimentari a livello nazionale:

a) ridurre la produzione di rifiuti alimentari nella trasformazione e nella fabbricazione del 10 % rispetto alla quantità di rifiuti alimentari prodotta come media annuale tra il 2021 e il 2023;
b) ridurre la produzione di rifiuti alimentari pro capite, complessivamente nel commercio al dettaglio e in altre forme di distribuzione degli alimenti, nei ristoranti e nei servizi di ristorazione e nei nuclei domestici, del 30 % rispetto alla quantità di rifiuti alimentari prodotta come media annuale tra il 2021 e il 2023.

5.   Qualora, in relazione agli obiettivi di riduzione dei rifiuti alimentari, uno Stato membro sia in grado di fornire, per un anno precedente al 2021, dati raccolti utilizzando i metodi di cui alla decisione delegata (UE) 2019/1597 della Commissione[27]Decisione delegata (UE) 2019/1597 della Commissione, del 3 maggio 2019, che integra la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda una metodologia comune e requisiti minimi di qualità per la misurazione uniforme dei livelli di rifiuti alimentari (GU L 248 del 27.9.2019, pag. 77, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_del/2019/1597/oj). oppure, per gli anni precedenti al 2020, utilizzando metodi comparabili alla metodologia e ai requisiti minimi di qualità per la misurazione uniforme dei livelli di rifiuti alimentari di cui a tale decisione delegata, lo Stato membro può utilizzare come periodo di riferimento un anno precedente. Entro il 17 aprile 2027 lo Stato membro notifica alla Commissione e agli altri Stati membri l’intenzione di utilizzare un anno precedente e, per un anno precedente al 2020, trasmette alla Commissione i dati e i metodi di misurazione utilizzati per raccoglierli, rendendoli disponibili pubblicamente.

6.   Al fine di sostenere gli Stati membri nel conseguimento dell’obiettivo di riduzione dei rifiuti alimentari di cui al paragrafo 4, lettera b), entro il 17 ottobre 2027, la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono un fattore di correzione per tenere conto dell’aumento o del calo del turismo rispetto al periodo di riferimento riguardante la definizione dell’obiettivo di riduzione dei rifiuti alimentari. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 39, paragrafo 2.

7.   Se ritiene che i dati relativi a un anno precedente al 2020 non soddisfino le condizioni di cui al paragrafo 5, la Commissione adotta, entro sei mesi dal ricevimento di una notifica trasmessa a norma di tale paragrafo, una decisione con cui chiede allo Stato membro di utilizzare come periodo di riferimento una media annuale tra il 2021 e il 2023, il 2020 o un anno precedente al 2020 diverso da quello proposto da tale Stato membro.

8.   Entro il 31 dicembre 2027 la Commissione riesamina gli obiettivi da raggiungere entro il 2030, stabiliti al paragrafo 4, al fine, se del caso, di modificare tali obiettivi e/o estenderli ad altre fasi della filiera alimentare e di valutare la possibilità di fissare nuovi obiettivi oltre il 2030.

Il riesame di cui al primo comma comprende:

a) una valutazione dell’entità e delle cause dei rifiuti e delle perdite alimentari nella produzione primaria nonché l’individuazione e una valutazione di fattibilità delle leve adeguate per ridurre tali rifiuti e perdite;
b) una valutazione della possibilità di introdurre obiettivi giuridicamente vincolanti in relazione al paragrafo 4, lettere a) e b), da conseguire entro il 2035; e
c) una valutazione dell’impatto delle variazioni dei livelli di produzione sul conseguimento dell’obiettivo di riduzione dei rifiuti alimentari in relazione al paragrafo 4, lettera a).
La Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione corredata, se del caso, di una proposta legislativa.

9.   Gli Stati membri coordinano le proprie azioni per prevenire gli sprechi alimentari e condividono le migliori pratiche, anche attraverso la Piattaforma dell’UE sulle perdite e gli sprechi alimentari.

5) all’articolo 11, paragrafo 1, dopo il terzo comma è aggiunto il comma seguente:

«Al fine di rispettare le finalità del presente articolo, gli Stati membri provvedono affinché sia in funzione l’infrastruttura necessaria per la raccolta differenziata dei rifiuti, compresa una copertura materiale e territoriale sufficiente dei punti di raccolta differenziata a norma dell’articolo 28, paragrafo 3, lettera c ter).»;

6) all’articolo 11 ter, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   La Commissione, in cooperazione con l’Agenzia europea dell’ambiente, redige relazioni sui progressi compiuti nel senso del conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 9 bis, paragrafo 4, all’articolo 11, paragrafo 2, lettere c), d) ed e), e all’articolo 11, paragrafo 3, al più tardi tre anni prima di ciascun termine ivi specificato.»;

7) sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 22 bis
Regime di responsabilità estesa del produttore per i prodotti tessili

1.   Gli Stati membri provvedono affinché i produttori abbiano la responsabilità estesa del produttore per i prodotti tessili, affini ai tessili o calzaturieri elencati nell’allegato IV quater che essi mettono a disposizione sul mercato per la prima volta, conformemente agli articoli 8 e 8 bis.

2.   Gli Stati membri possono istituire un regime di responsabilità estesa del produttore per i produttori di materassi conformemente agli articoli 8 e 8 bis.

3.   Gli Stati membri provvedono affinché un produttore quale definito all’articolo 3, paragrafo 4 ter, lettera d), stabilito in un altro Stato membro e che mette a disposizione per la prima volta sul loro territorio i prodotti tessili, affini ai tessili o calzaturieri elencati nell’allegato IV quater designi, mediante mandato scritto, una persona fisica o giuridica stabilita nel loro territorio quale rappresentante autorizzato al fine di adempiere, sul loro territorio, gli obblighi di un produttore connessi al regime di responsabilità estesa del produttore.

Gli Stati membri possono prevedere che un produttore quale definito all’articolo 3, paragrafo 4 ter, lettera d), stabilito in un paese terzo e che mette a disposizione per la prima volta sul loro territorio i prodotti tessili, affini ai tessili o calzaturieri elencati nell’allegato IV quater debba designare, mediante mandato scritto, una persona fisica o giuridica stabilita nel loro territorio quale rappresentante autorizzato al fine di adempiere, sul loro territorio, gli obblighi di un produttore connessi al regime di responsabilità estesa del produttore.

4.   Gli Stati membri provvedono affinché, qualora un produttore quale definito all’articolo 3, paragrafo 4 ter, lettera d), lo desideri, gli eventuali obblighi di cui al paragrafo 3 del presente articolo possano essere adempiuti, per conto del produttore, da un’organizzazione per l’adempimento della responsabilità del produttore designata mediante mandato scritto. Se tale produttore ha designato un’organizzazione per l’adempimento della responsabilità del produttore, quest’ultima adempie, mutatis mutandis, gli obblighi di cui al presente articolo, salvo disposizioni contrarie dello Stato membro.

5.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 38 bis per modificare l’allegato IV quater della presente direttiva al fine di allineare i codici della nomenclatura combinata (NC) ivi elencati ai codici NC elencati nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio[28]Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/2658/oj)..

6.   Gli Stati membri definiscono chiaramente i ruoli e le responsabilità dei pertinenti soggetti coinvolti nell’attuazione, nel monitoraggio e nella verifica del regime di responsabilità estesa del produttore di cui al paragrafo 1 del presente articolo, conformemente all’articolo 8 bis, paragrafo 1, lettera a).

7.   Gli Stati membri provvedono affinché, conformemente all’articolo 8 bis, paragrafo 6, i soggetti pertinenti siano coinvolti nell’attuazione del regime di responsabilità estesa del produttore. Tali soggetti pertinenti comprendono almeno:

a) i produttori che mettono a disposizione prodotti sul mercato;
b) le organizzazioni che attuano gli obblighi di responsabilità estesa del produttore per conto dei produttori che mettono a disposizione prodotti sul mercato;
c) i gestori pubblici o privati di rifiuti;
d) le autorità locali;
e) gli operatori del riutilizzo e della preparazione per il riutilizzo;
f) i soggetti dell’economia sociale, comprese le imprese sociali locali.

8.   Gli Stati membri provvedono affinché i produttori di prodotti tessili, affini ai tessili o calzaturieri elencati nell’allegato IV quater coprano i costi relativi a:

a) la raccolta dei prodotti, usati e di scarto, tessili, affini ai tessili e calzaturieri elencati nell’allegato IV quater e la successiva gestione dei rifiuti, comprendenti quanto segue:

i) la raccolta di tali prodotti usati per il riutilizzo e la raccolta differenziata dei prodotti di scarto ai fini della preparazione per il riutilizzo e del riciclaggio a norma degli articoli 22 quater e 22 quinquies;
ii) il trasporto dei prodotti usati e di scarto raccolti di cui al punto i) ai fini della successiva cernita per il riutilizzo, della preparazione per il riutilizzo, e delle operazioni di riciclaggio, a norma dell’articolo 22 quinquies;
iii) la cernita, la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altre operazioni di recupero e smaltimento dei prodotti usati e dei rifiuti raccolti di cui al punto i);
iv) la raccolta, il trasporto e il trattamento dei rifiuti derivanti dalle operazioni di cui ai punti i), ii) e iii), da parte di soggetti dell’economia sociale e di altri soggetti appartenenti al sistema di raccolta di cui all’articolo 22 quater, paragrafi 8 e 11;

b) lo svolgimento di un’indagine sulla composizione dei rifiuti urbani indifferenziati raccolti a norma dell’articolo 22 quinquies, paragrafo 6;
c) la diffusione di informazioni, anche attraverso campagne di informazione adeguate, su consumo sostenibile, prevenzione dei rifiuti, riutilizzo, preparazione per il riutilizzo, compresa la riparazione, riciclaggio, altri tipi di recupero e smaltimento dei prodotti tessili, affini ai tessili e calzaturieri, conformemente all’articolo 22 quater, paragrafi 14, 15 e 18;
d) la raccolta dei dati e la comunicazione dei medesimi alle autorità competenti a norma dell’articolo 37;
e) il sostegno alla ricerca e allo sviluppo per migliorare la progettazione riguardante gli aspetti del prodotto elencati all’articolo 5 del regolamento (UE) 2024/1781, e le operazioni di prevenzione e gestione dei rifiuti in linea con la gerarchia dei rifiuti, al fine di espandere il riciclaggio da fibra a fibra, fatta salva la normativa dell’Unione sugli aiuti di Stato.

9.   Gli Stati membri possono decidere che i produttori di prodotti tessili, affini ai tessili o calzaturieri elencati nell’allegato IV quater debbano coprire, in tutto o in parte, i costi di cui al paragrafo 8, lettera a), del presente articolo per i prodotti di scarto tessili, affini ai tessili e calzaturieri elencati nell’allegato IV quater che finiscono in rifiuti urbani indifferenziati.

10.   Gli Stati membri provvedono affinché i produttori di prodotti tessili, affini ai tessili o calzaturieri elencati nell’allegato IV quater coprano i costi di cui al paragrafo 8 del presente articolo in relazione ai prodotti, usati e di scarto, tessili, affini ai tessili e calzaturieri elencati nell’allegato IV quater che sono depositati presso i punti di raccolta istituiti a norma dell’articolo 22 quater, paragrafi 8 e 11, qualora tali prodotti, compresi i prodotti, usati e di scarto, tessili, affini ai tessili e calzaturieri che possono essere stati raccolti attraverso sistemi di ritiro privati e successivamente aggregati ai prodotti tessili raccolti conformemente all’articolo 22 quater, paragrafo 8, siano stati messi a disposizione sul mercato per la prima volta dopo il 16 ottobre 2025 e qualora un regime di responsabilità estesa del produttore per i prodotti tessili, affini ai tessili e calzaturieri elencati nell’allegato IV quater sia già istituito nello Stato membro in questione conformemente agli articoli 8 e 8 bis a tale data.

11.   Gli Stati membri provvedono affinché i produttori di prodotti tessili, affini ai tessili o calzaturieri elencati nell’allegato IV quater coprano i costi di cui al paragrafo 8 del presente articolo in relazione ai prodotti, usati e di scarto, tessili, affini ai tessili e calzaturieri elencati nell’allegato IV quater che sono depositati presso i punti di raccolta istituiti a norma dell’articolo 22 quater, paragrafi 8 e 11, qualora tali prodotti, compresi i prodotti, usati e di scarto, tessili, affini ai tessili e calzaturieri che possono essere stati raccolti attraverso sistemi di ritiro privati e successivamente aggregati ai prodotti tessili raccolti conformemente all’articolo 22 quater, paragrafo 8, siano stati messi a disposizione sul mercato per la prima volta:

a) a decorrere dalla data in cui lo Stato membro in questione ha messo in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva (UE) 2025/1892 del Parlamento europeo e del Consiglio[29]Direttiva (UE) 2025/1892 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 settembre 2025, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti (GU L, 2025/1892, 26.9.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2025/1892/oj)., conformemente all’articolo 2, paragrafo 1, di tale direttiva, o
b) al più tardi, a decorrere dal 17 aprile 2028, e qualora un regime di responsabilità estesa del produttore per i prodotti tessili, affini ai tessili e calzaturieri elencati nell’allegato IV quater sia istituito nello Stato membro in questione conformemente al paragrafo 1 del presente articolo a decorrere dal 16 ottobre 2025.

12.   I costi da coprire di cui al paragrafo 8 non superano quelli necessari per fornire i servizi ivi menzionati in modo efficiente in termini di costi e sono fissati in maniera trasparente tra i soggetti pertinenti conformemente al paragrafo 7.

13.   Ai fini della conformità all’articolo 30, paragrafo 1, lettere d) ed e), del regolamento (UE) 2022/2065, gli Stati membri provvedono affinché i fornitori di piattaforme online, che rientrano nell’ambito di applicazione del capo III, sezione 4, di detto regolamento, i quali consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con produttori che offrono prodotti tessili, affini ai tessili o calzaturieri elencati nell’allegato IV quater ai consumatori situati nell’Unione, ricevano dai produttori le seguenti informazioni prima di consentire loro di utilizzare i loro servizi:

a) informazioni sull’iscrizione nel registro dei produttori di cui all’articolo 22 ter nello Stato membro in cui si trova il consumatore e il numero o i numeri di registrazione del produttore in tale registro;
b) un’autocertificazione con cui il produttore si impegna a offrire esclusivamente prodotti tessili, affini ai tessili o calzaturieri elencati nell’allegato IV quater per i quali gli obblighi di responsabilità estesa del produttore di cui ai paragrafi 1 e 8 del presente articolo e all’articolo 22 quater, paragrafo 1, sono soddisfatti nello Stato membro in cui si trova il consumatore.

14.   Gli Stati membri provvedono affinché i regimi di responsabilità estesa del produttore di cui al paragrafo 1 siano istituiti entro il 17 aprile 2028 conformemente agli articoli 8, 8 bis e da 22 bis a 22 quinquies.

15.   Gli Stati membri adottano misure volte a garantire che i produttori che offrono prodotti tessili, affini ai tessili o calzaturieri elencati nell’allegato IV quater agli utilizzatori finali situati nell’Unione forniscano ai fornitori di servizi di logistica le informazioni di cui al paragrafo 13 al momento della conclusione del contratto tra il fornitore di servizi di logistica e il produttore per qualsiasi dei servizi di cui all’articolo 3, punto 11), del regolamento (UE) 2019/1020.

16.   Gli Stati membri provvedono affinché il fornitore di servizi di logistica, al ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 15 e al momento della conclusione del contratto tra il fornitore di servizi di logistica e il produttore per qualsiasi dei servizi di cui all’articolo 3, punto 11), del regolamento (UE) 2019/1020, compia il massimo sforzo possibile per valutare se le informazioni di cui al paragrafo 15 del presente articolo sono affidabili e complete utilizzando qualsiasi banca dati o interfaccia online ufficiale liberamente accessibile messa a disposizione da uno Stato membro o dall’Unione o chiedendo al produttore di fornire documenti giustificativi provenienti da fonti affidabili. Ai fini della presente direttiva i produttori sono responsabili dell’accuratezza delle informazioni fornite.

Gli Stati membri provvedono affinché:

a) qualora ottenga sufficienti indicazioni o abbia motivo di credere che le informazioni di cui al paragrafo 15 ottenute dal produttore interessato siano inesatte, incomplete o non aggiornate, il fornitore di servizi di logistica chieda al produttore di rettificare, completare o aggiornare le informazioni senza indugio o entro il termine stabilito dal diritto dell’Unione e nazionale, e
b) qualora il produttore non rettifichi, completi o aggiorni tali informazioni, il fornitore di servizi di logistica sospenda rapidamente la prestazione del suo servizio a tale produttore in relazione all’offerta di prodotti tessili, affini ai tessili o calzaturieri elencati nell’allegato IV quater agli utilizzatori finali situati nell’Unione, fino a quando la richiesta non sia stata pienamente soddisfatta; il fornitore di servizi di logistica comunica al produttore i motivi della sospensione.

17.   Fatto salvo l’articolo 4 del regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio[30]Regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali dei servizi di intermediazione online (GU L 186 dell’11.7.2019, pag. 57, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1150/oj)., se un fornitore di servizi di logistica sospende la prestazione del suo servizio a norma del paragrafo 16 del presente articolo, gli Stati membri provvedono affinché il produttore interessato abbia il diritto di impugnare la sospensione del fornitore di servizi di logistica dinanzi a un tribunale di uno degli Stati membri in cui è stabilito il fornitore di servizi di logistica.

Articolo 22 ter
Registro dei produttori di prodotti tessili, affini ai tessili o calzaturieri

1.   Gli Stati membri istituiscono un registro dei produttori di prodotti tessili, affini ai tessili o calzaturieri elencati nell’allegato IV quater (“registro dei produttori”) al fine di verificare il rispetto, da parte dei produttori, dell’articolo 22 bis e dell’articolo 22 quater, paragrafo 1.

La Commissione istituisce un sito web contenente i link a tutti i registri nazionali dei produttori per agevolare la registrazione dei produttori in tutti gli Stati membri. Gli Stati membri informano la Commissione del link ai rispettivi registri nazionali dei produttori entro 30 giorni dall’istituzione dei registri. Le informazioni relative a ciascun registro dei produttori, oltre a essere facilmente accessibili, disponibili al pubblico e gratuite, sono presentate in un formato leggibile meccanicamente, classificabile e consultabile, e rispettano gli standard aperti per l’uso da parte di terzi. La comunicazione di informazioni a norma del presente paragrafo non pregiudica il mantenimento della riservatezza commerciale e industriale delle informazioni sensibili in conformità del pertinente diritto dell’Unione e nazionale.

2.   Gli Stati membri rendono obbligatoria l’iscrizione dei produttori nel registro. A tal fine, gli Stati membri impongono ai produttori di presentare una domanda di registrazione in ciascuno Stato membro in cui mettono a disposizione sul mercato per la prima volta prodotti tessili, affini ai tessili o calzaturieri elencati nell’allegato IV quater.

3.   Gli Stati membri consentono ai produttori di mettere a disposizione sul mercato per la prima volta prodotti tessili, affini ai tessili o calzaturieri elencati nell’allegato IV quater solo se essi o, in caso di autorizzazione, i loro rappresentanti autorizzati per la responsabilità estesa del produttore sono registrati nello Stato membro in questione.

4.   La domanda di registrazione contiene gli elementi di informazione seguenti:

a) il nome, il marchio di fabbrica e le marche, se disponibili, con cui il produttore opera nello Stato membro interessato e l’indirizzo del produttore, compresi codice postale, località, via e numero civico, Stato, eventuale numero di telefono, sito Internet, indirizzo e-mail e recapito di un punto di contatto unico;
b) il codice di identificazione nazionale del produttore, compreso il numero di iscrizione nel registro delle imprese o un numero di registrazione ufficiale equivalente, e il codice fiscale dell’Unione o nazionale;
c) i codici NC dei prodotti tessili, affini ai tessili e calzaturieri elencati nell’allegato IV quater che il produttore intende mettere a disposizione sul mercato per la prima volta;
d) il nome, il codice postale, la località, la via e il numero civico, lo Stato, l’eventuale numero di telefono, il sito Internet, l’indirizzo e-mail e il codice di identificazione nazionale dell’organizzazione per l’adempimento della responsabilità del produttore, il numero di iscrizione nel registro delle imprese o un numero di registrazione ufficiale equivalente, il codice fiscale dell’Unione o nazionale dell’organizzazione per l’adempimento della responsabilità del produttore e il mandato del produttore rappresentato;
e) una dichiarazione del produttore o, se del caso, del rappresentante autorizzato per la responsabilità estesa del produttore o dell’organizzazione per l’adempimento della responsabilità del produttore, attestante che le informazioni fornite sono veritiere.

5.   Gli Stati membri provvedono affinché gli obblighi di cui al presente articolo possano essere adempiuti, per conto del produttore, da un’organizzazione per l’adempimento della responsabilità del produttore mediante mandato scritto.

Se un produttore ha designato un’organizzazione per l’adempimento della responsabilità del produttore, quest’ultima adempie, mutatis mutandis, gli obblighi di cui al presente articolo, salvo disposizioni contrarie dello Stato membro.

6.   Gli Stati membri provvedono affinché l’autorità competente:

a) riceva, mediante un sistema di elaborazione elettronica dei dati, domande di registrazione dei produttori di cui al paragrafo 2, i cui dettagli sono resi disponibili sul sito web dell’autorità competente;
b) autorizzi le registrazioni e fornisca un numero di registrazione entro al massimo 12 settimane dalla data in cui sono fornite le informazioni di cui al paragrafo 4;
c) possa stabilire modalità dettagliate relative alle prescrizioni e al processo di registrazione senza aggiungere prescrizioni sostanziali oltre a quelle di cui al paragrafo 4;
d) possa esigere dai produttori il pagamento di tariffe proporzionate e basate sui costi per il trattamento delle domande di cui al paragrafo 2.

7.   L’autorità competente può rifiutare o revocare la registrazione del produttore qualora le informazioni di cui al paragrafo 4 e le relative prove documentali non siano fornite o siano insufficienti oppure se il produttore non soddisfa più i requisiti di cui al paragrafo 4, lettera d).

8.   Gli Stati membri impongono al produttore o, se del caso, al rappresentante autorizzato per la responsabilità estesa del produttore o all’organizzazione per l’adempimento della responsabilità del produttore, di notificare senza indebito ritardo all’autorità competente qualsiasi modifica delle informazioni contenute nella registrazione a norma del paragrafo 4, lettera d), e qualsiasi cessazione definitiva relativa alla messa a disposizione sul mercato per la prima volta dei prodotti tessili, affini ai tessili o calzaturieri oggetto della registrazione. Il produttore che ha cessato di esistere è escluso dal registro dei produttori.

9.   Qualora le informazioni contenute nel registro dei produttori non siano accessibili al pubblico, gli Stati membri provvedono affinché i fornitori di piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con produttori e fornitori di servizi di logistica che concludono contratti per qualsiasi dei servizi di cui all’articolo 3, punto 11), del regolamento (UE) 2019/1020 con produttori che offrono agli utilizzatori finali prodotti tessili, affini ai tessili o calzaturieri elencati nell’allegato IV quater, abbiano accesso gratuito al registro dei produttori.

10.   Entro il 17 aprile 2027 la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono il formato armonizzato per l’iscrizione nel registro dei produttori sulla base degli obblighi di informazione di cui al paragrafo 4. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 39, paragrafo 2.

Articolo 22 quater
Organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore nel settore tessile

1.   Gli Stati membri provvedono affinché i produttori di prodotti tessili, affini ai tessili o calzaturieri elencati nell’allegato IV quater incarichino un’organizzazione per l’adempimento della responsabilità del produttore di adempiere per loro conto gli obblighi di responsabilità estesa del produttore di cui all’articolo 22 bis.

2.   Gli Stati membri impongono alle organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore che intendono adempiere gli obblighi di responsabilità estesa del produttore per conto dei produttori a norma dell’articolo 8 bis, paragrafo 3, degli articoli 22 bis, 22 ter e 22 quinquies e del presente articolo di ottenere un’autorizzazione da parte di un’autorità competente.

3.   Gli Stati membri stabiliscono criteri relativi alle qualifiche che le organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore devono avere per essere incaricate di adempiere per conto dei produttori gli obblighi di responsabilità estesa del produttore. In particolare, gli Stati membri impongono alle organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore di dimostrare l’esperienza necessaria nella gestione dei rifiuti e nella sostenibilità.

4.   Gli Stati membri possono derogare all’obbligo di cui al paragrafo 3, a condizione che entro il 16 ottobre 2025 abbiano già stabilito criteri che garantiscano che un’organizzazione per l’adempimento della responsabilità del produttore possa essere incaricata dell’adempimento per conto dei produttori degli obblighi di responsabilità estesa del produttore solo se essa dimostra di avere esperienza nel settore della gestione dei rifiuti e se detti criteri garantiscono che l’organizzazione per l’adempimento della responsabilità del produttore gestirà i rifiuti in modo sostenibile e limiterà l’impatto della gestione dei rifiuti sull’ambiente.

5.   Fatto salvo l’articolo 8 bis, paragrafo 4, gli Stati membri impongono alle organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore di garantire che i contributi finanziari che ricevono dai produttori di prodotti tessili, affini ai tessili o calzaturieri elencati nell’allegato IV quater:

a) si basino sul peso e, se del caso, sulla quantità dei prodotti interessati e, per i prodotti tessili, affini ai tessili e calzaturieri elencati nell’allegato IV quater, siano modulati sulla base dei requisiti di progettazione ecocompatibile adottati a norma del regolamento (UE) 2024/1781 più adeguati per la prevenzione dei rifiuti generati da prodotti tessili, affini ai tessili e calzaturieri e per il loro trattamento in linea con la gerarchia dei rifiuti, e delle corrispondenti metodologie di misurazione per i criteri adottati a norma di detto regolamento, o sulla base di altre normative dell’Unione che stabiliscono criteri di sostenibilità e metodi di misurazione armonizzati per i prodotti tessili, affini ai tessili e calzaturieri e che garantiscono il miglioramento della sostenibilità ambientale e della circolarità di detti prodotti;
b) tengano conto dei ricavi delle organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore derivanti dal riutilizzo, dalla preparazione per il riutilizzo o dal valore delle materie prime secondarie provenienti da rifiuti tessili riciclati;
c) garantiscano un trattamento equo dei produttori indipendentemente dalla loro origine o dimensione, senza imporre oneri sproporzionati a quelli, comprese le piccole e medie imprese, che producono quantità modeste di prodotti tessili, affini ai tessili o calzaturieri elencati nell’allegato IV quater.

6.   Laddove sia opportuno affrontare pratiche di moda rapida e ultrarapida e la relativa sovrapproduzione di rifiuti generati da prodotti tessili, affini ai tessili e calzaturieri elencati nell’allegato IV quater, gli Stati membri possono imporre alle organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore di modulare il contributo finanziario in funzione delle pratiche dei produttori relative ai prodotti tessili, affini ai tessili e calzaturieri elencati nell’allegato IV quater, sulla base del ciclo di vita dei prodotti derivante da tali pratiche, della durata di vita utile di detti prodotti dopo il primo utilizzatore e del contributo alla chiusura del ciclo di detti prodotti, convertendo i rifiuti tessili in materie prime per nuove catene di produzione.

7.   Ove necessario per evitare distorsioni del mercato interno e garantire la coerenza con i requisiti di progettazione ecocompatibile adottati a norma dell’articolo 4, in combinato disposto con l’articolo 5 del regolamento (UE) 2024/1781 la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono i criteri di modulazione delle tariffe per l’applicazione del paragrafo 5, lettera a), e del paragrafo 6 del presente articolo. Tali atti di esecuzione, che non riguardano la determinazione precisa del livello dei contributi, sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 39, paragrafo 2, della presente direttiva.

8.   Gli Stati membri provvedono affinché le organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore istituiscano un sistema di raccolta differenziata per i prodotti, usati e di scarto, tessili, affini ai tessili e calzaturieri elencati nell’allegato IV quater, indipendentemente dalla loro natura, composizione materiale, condizione, nome, marca, marchio di fabbrica o origine, nel territorio di uno Stato membro in cui mettono tali prodotti a disposizione sul mercato per la prima volta. Il sistema di raccolta differenziata:

a) offre ai soggetti di cui al paragrafo 9, lettera a), la raccolta di tali prodotti, usati e di scarto, tessili, affini ai tessili e calzaturieri, e prevede le modalità pratiche necessarie per la raccolta e il trasporto dei medesimi prodotti, usati e di scarto, tessili, affini ai tessili e calzaturieri, compresa la fornitura gratuita di contenitori adeguati per la raccolta e il trasporto ai punti di raccolta che fanno parte del sistema di raccolta delle organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore;
b) garantisce la raccolta gratuita di detti prodotti, usati e di scarto, tessili, affini ai tessili e calzaturieri raccolti attraverso i punti di raccolta che fanno parte del sistema di raccolta delle organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore, con una frequenza adattata in base all’area di copertura e al volume dei prodotti, usati e di scarto, tessili, affini ai tessili e calzaturieri abitualmente raccolti attraverso tali punti di raccolta;
c) garantisce la raccolta gratuita dei rifiuti tessili, affini ai tessili e calzaturieri, prodotti dai soggetti dell’economia sociale e da altri soggetti raccolti attraverso i punti di raccolta che fanno parte del sistema di raccolta delle organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore, in modo coordinato tra l’organizzazione per l’adempimento della responsabilità del produttore e i soggetti dell’economia sociale e tali altri soggetti.
Qualsiasi forma di coordinamento tra le organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore rimane soggetta al diritto dell’Unione in materia di concorrenza.

9.   Gli Stati membri provvedono affinché il sistema di raccolta di cui al paragrafo 8:

a) consista in punti di raccolta istituiti per loro conto dalle organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore e dai gestori di rifiuti in collaborazione con uno o più dei seguenti soggetti: soggetti dell’economia sociale, rivenditori al dettaglio, autorità pubbliche o terzi che effettuano, per conto di tali autorità, la raccolta di prodotti, usati e di scarto, tessili, affini ai tessili e calzaturieri elencati nell’allegato IV quater e altri gestori di punti di raccolta volontari;
b) copra l’intero territorio dello Stato membro tenendo conto dell’entità e della densità della popolazione, del volume previsto di prodotti, usati e di scarto tessili, affini ai tessili e calzaturieri, elencati nell’allegato IV quater, dell’accessibilità e della vicinanza degli utilizzatori finali, senza limitarsi alle zone in cui la raccolta e la successiva gestione di tali prodotti sono redditizie;
c) realizzi un aumento costante e tecnicamente fattibile nella raccolta differenziata nonché una riduzione corrispondente nella raccolta di rifiuti urbani indifferenziati di prodotti, usati e di scarto, tessili, affini ai tessili e calzaturieri elencati nell’allegato IV quater, in base alle buone pratiche disponibili.

10.   Gli Stati membri provvedono affinché le organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore non possano rifiutare la partecipazione delle autorità pubbliche locali, dei soggetti dell’economia sociale o di altri operatori del riutilizzo al sistema di raccolta differenziata istituito a norma del paragrafo 8.

11.   Fatti salvi il paragrafo 8, lettere a) e b), e il paragrafo 9, lettera a), gli Stati membri provvedono affinché i soggetti dell’economia sociale possano mantenere e gestire i propri punti di raccolta differenziata e ricevano un trattamento paritario o preferenziale nell’ubicazione dei punti di raccolta differenziata. Gli Stati membri provvedono affinché i soggetti dell’economia sociale che fanno parte del sistema di raccolta a norma del paragrafo 9, lettera a), non siano tenuti a consegnare all’organizzazione per l’adempimento della responsabilità del produttore i prodotti, usati e di scarto, tessili, affini ai tessili e calzaturieri raccolti elencati nell’allegato IV quater.

12.   Gli Stati membri provvedono affinché i soggetti dell’economia sociale che gestiscono i propri punti di raccolta differenziata conformemente al paragrafo 11 presentino almeno una volta all’anno all’autorità competente informazioni sulla quantità in peso dei prodotti, usati e di scarto, tessili, affini ai tessili e calzaturieri oggetto di raccolta differenziata elencati nell’allegato IV quater, specificando:

a) la quantità in peso ritenuta idonea al riutilizzo, indicando, ove possibile, la quantità in peso esportata;
b) la quantità in peso destinata alla preparazione per il riutilizzo e al riciclaggio, se del caso specificando separatamente il riciclaggio da fibra a fibra, indicando, ove possibile, la quantità in peso esportata; e
c) la quantità in peso destinata ad altri tipi di recupero o smaltimento.

13.   In deroga al paragrafo 12, gli Stati membri possono esentare, del tutto o in parte, i soggetti dell’economia sociale dall’obbligo di presentare le informazioni di cui al paragrafo 12, qualora l’adempimento di tali obblighi di comunicazione comporti un onere amministrativo sproporzionato per detti soggetti.

14.   Gli Stati membri provvedono affinché, in aggiunta alle informazioni di cui all’articolo 8 bis, paragrafo 2, le organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore mettano a disposizione degli utilizzatori finali le seguenti informazioni relative al consumo sostenibile, comprese le opzioni di seconda mano, al riutilizzo e alla gestione del fine vita di tessili e calzature e riguardanti i prodotti tessili, affini ai tessili o calzaturieri elencati nell’allegato IV quater che i produttori mettono a disposizione sul mercato per la prima volta:

a) il ruolo degli utilizzatori finali nel contribuire alla prevenzione dei rifiuti, comprese le migliori pratiche, in particolare la promozione di modelli di consumo sostenibili e di una buona cura dei prodotti durante l’uso;
b) le modalità di riutilizzo e riparazione disponibili per i prodotti tessili e le calzature;
c) l’ubicazione dei punti di raccolta;
d) il ruolo degli utilizzatori finali nel contribuire correttamente alla raccolta differenziata di prodotti, usati e di scarto, tessili, affini ai tessili e calzaturieri, anche mediante donazione;
e) l’impatto sull’ambiente, sulla salute umana e sui diritti sociali e umani della produzione tessile, in particolare delle pratiche di moda rapida e del consumo, del riciclaggio e di altri tipi di recupero e smaltimento nonché dell’eliminazione inappropriata dei prodotti di scarto tessili, affini ai tessili e calzaturieri, come la dispersione o l’eliminazione tra i rifiuti urbani indifferenziati, nonché i provvedimenti adottati per mitigare l’impatto sull’ambiente e sulla salute umana.

15.   Gli Stati membri provvedono affinché l’organizzazione per l’adempimento della responsabilità del produttore fornisca periodicamente le informazioni di cui al paragrafo 14 e dette informazioni siano aggiornate e diffuse mediante:

a) un sito web o altri mezzi di comunicazione elettronica;
b) comunicazioni negli spazi pubblici e nei punti di raccolta;
c) programmi educativi, campagne di sensibilizzazione e attività di coinvolgimento della collettività;
d) segnaletica in una o più lingue di facile comprensione per gli utilizzatori e i consumatori.

16.   Qualora, in uno Stato membro, più organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore siano incaricate di adempiere per conto dei produttori gli obblighi di responsabilità estesa del produttore, gli Stati membri provvedono affinché tali organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore coprano l’intero territorio dello Stato membro, al fine di fornire una qualità uniforme del servizio del sistema di raccolta differenziata su tutto il territorio per i prodotti, usati e di scarto, tessili, affini ai tessili e calzaturieri elencati nell’allegato IV quater.

Gli Stati membri designano l’autorità competente, o un soggetto terzo indipendente designato a tal fine, affinché controlli che le organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore adempiano i loro obblighi in modo coordinato e conformemente al diritto dell’Unione in materia di concorrenza. Gli Stati membri in cui una sola organizzazione per l’adempimento della responsabilità del produttore è incaricata di adempiere per conto dei produttori gli obblighi di responsabilità estesa del produttore possono designare l’autorità competente, o un soggetto terzo indipendente designato a tal fine, affinché controlli che l’organizzazione per l’adempimento della responsabilità del produttore adempia i propri obblighi conformemente al diritto dell’Unione in materia di concorrenza.

17.   Gli Stati membri impongono alle organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore di garantire la riservatezza dei dati in loro possesso per quanto riguarda le informazioni riservate o le informazioni direttamente attribuibili ai singoli produttori o ai loro rappresentanti autorizzati.

18.   Gli Stati membri provvedono affinché le organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore pubblichino sui loro siti web, in aggiunta alle informazioni di cui all’articolo 8 bis, paragrafo 3, lettera e):

a) almeno una volta l’anno, nel rispetto della riservatezza commerciale e industriale, le informazioni riguardanti:

i) la quantità, compresa la quantità in peso, di prodotti messi a disposizione sul mercato per la prima volta;
ii) la quantità in peso della raccolta differenziata dei prodotti, usati e di scarto, tessili, affini ai tessili e calzaturieri elencati nell’allegato IV quater, specificando separatamente i prodotti invenduti;
iii) i tassi di riutilizzo, di preparazione per il riutilizzo e di riciclaggio, specificando separatamente il tasso di riciclaggio da fibra a fibra, realizzati dall’organizzazione per l’adempimento della responsabilità del produttore;
iv) i tassi di altri tipi di recupero e smaltimento; e
v) i tassi delle esportazioni di prodotti tessili, affini ai tessili e calzaturieri usati elencati nell’allegato IV quater ritenuti idonei al riutilizzo e delle esportazioni di prodotti di scarto tessili, affini ai tessili e calzaturieri elencati nell’allegato IV quater;

b) le informazioni sulla procedura di selezione dei gestori di rifiuti selezionati a norma del paragrafo 19.

19.   Gli Stati membri provvedono affinché le organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore adottino una procedura di selezione trasparente e non discriminatoria per i gestori di rifiuti, basata su criteri di aggiudicazione trasparenti e tale da non imporre oneri sproporzionati alle piccole e medie imprese per procurarsi:

a) servizi di gestione dei rifiuti dai gestori di rifiuti di cui al paragrafo 9, lettera a); e
b) il successivo trattamento dei rifiuti.

20.   Gli Stati membri provvedono affinché le organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore forniscano, annualmente, alle autorità competenti le informazioni di cui al paragrafo 18, lettere a) e b), comprese le informazioni pertinenti di cui al paragrafo 18, lettera a), richieste annualmente, ai produttori dei prodotti tessili, affini ai tessili o calzaturieri elencati nell’allegato IV quater che sono stati messi a disposizione sul mercato per la prima volta. Gli Stati membri provvedono affinché le organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore specifichino la quantità in peso per le informazioni di cui al paragrafo 18, lettera a), punti iii), iv) e v).

In deroga al primo comma del presente paragrafo, gli Stati membri impongono che, per quanto concerne i produttori che sono imprese che occupano meno di 10 persone e il cui fatturato annuo e bilancio annuo non superano i 2 milioni di EUR, le organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore richiedano a tali imprese di presentare annualmente solo le informazioni di cui al paragrafo 18, lettera a), punto i).

La Commissione modifica le decisioni di esecuzione (UE) 2019/1004[31]Decisione di esecuzione (UE) 2019/1004 della Commissione, del 7 giugno 2019, che stabilisce le regole per il calcolo, la verifica e la comunicazione dei dati sui rifiuti a norma della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione di esecuzione C(2012) 2384 della Commissione (GU L 163 del 20.6.2019, pag. 66, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/1004/oj). e (UE) 2021/1[32]9Decisione di esecuzione (UE) 2021/19 della Commissione, del 18 dicembre 2020, che stabilisce una metodologia comune e un formato per la comunicazione di informazioni in materia di riutilizzo a norma della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 10 del 12.1.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/19/oj).»della Commissione al fine di includere, conformemente all’articolo 37, paragrafo 7, della presente direttiva, le informazioni di cui al primo comma. Gli atti di esecuzione modificati riguardano:

a) le informazioni sulle tempistiche di comunicazione;
b) le specifiche concernenti la struttura e il formato della comunicazione dei dati al fine di garantire l’uniformità, la coerenza e la facilità di consolidamento dei dati per le organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 39, paragrafo 2.

Articolo 22 quinquies
Gestione dei tessili di scarto

1.   Gli Stati membri provvedono affinché la raccolta, il carico e lo scarico, il trasporto e lo stoccaggio, così come le operazioni che includono la movimentazione dei prodotti tessili usati e di scarto, nonché i successivi processi di cernita e trattamento, siano protette dagli agenti atmosferici avversi e da potenziali fonti di contaminazione al fine di prevenire danni e contaminazioni incrociate dei prodotti tessili usati e di scarto raccolti. I prodotti tessili usati e di scarto sono sottoposti a un controllo professionale presso il punto di raccolta differenziata o l’impianto di cernita per identificare e rimuovere gli articoli o i materiali o le sostanze non correttamente conferiti che costituiscono potenziali fonti di contaminazione.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché i prodotti, usati e di scarto, tessili, affini ai tessili e calzaturieri raccolti separatamente, anche in conformità dell’articolo 22 quater, paragrafi 8 e 11, siano considerati rifiuti al momento della raccolta.

Per quanto riguarda i tessili diversi dai prodotti elencati nell’allegato IV quater, nonché i prodotti tessili, affini ai tessili e calzaturieri invenduti e scartati elencati nell’allegato IV quater, gli Stati membri provvedono affinché le diverse frazioni di materiali tessili e di prodotti tessili siano tenute separate nel punto di produzione dei rifiuti, qualora tale separazione faciliti il riutilizzo, la preparazione per il riutilizzo, o il riciclaggio successivi, compreso il riciclaggio da fibra a fibra, ove il progresso tecnologico lo consenta. Detta separazione è effettuata in modo efficiente in termini di costi, al fine di massimizzare il recupero delle risorse e i benefici ambientali.

3.   In deroga al paragrafo 2, non sono considerati rifiuti al momento della raccolta i prodotti tessili, affini ai tessili e calzaturieri usati che sono consegnati direttamente dagli utilizzatori finali e sono ritenuti idonei al riutilizzo in base a una valutazione professionale diretta presso il punto di raccolta da parte dell’operatore del riutilizzo o dei soggetti dell’economia sociale.

4.   Gli Stati membri provvedono affinché i prodotti, usati e di scarto, tessili, affini ai tessili e calzaturieri raccolti separatamente, anche a norma dell’articolo 22 quater, paragrafi 8 e 11, siano sottoposti a operazioni di cernita per garantirne il trattamento in conformità della gerarchia dei rifiuti.

5.   Gli Stati membri provvedono affinché le operazioni di cernita dei prodotti, usati e di scarto, tessili, affini ai tessili e calzaturieri raccolti separatamente, anche a norma dell’articolo 22 quater, paragrafi 8 e 11, ottemperino agli obblighi seguenti:

a) l’operazione di cernita è finalizzata a ottenere prodotti tessili, affini ai tessili e calzaturieri per il riutilizzo e per la preparazione per il riutilizzo, dando priorità alla cernita locale, se del caso, e al riutilizzo locale;
b) le operazioni di cernita per il riutilizzo selezionano i prodotti tessili, affini ai tessili e calzaturieri a un livello adeguato di granularità, consentendo una cernita articolo per articolo che separa le frazioni idonee al riutilizzo diretto da quelle che devono essere sottoposte a ulteriori operazioni di preparazione per il riutilizzo, e li destinano a uno specifico mercato del riutilizzo applicando criteri di cernita aggiornati pertinenti per il mercato ricevente;
c) i prodotti giudicati non idonei al riutilizzo sono selezionati per la rifabbricazione e il riciclaggio, compreso, se il progresso tecnologico lo consente, il riciclaggio da fibra a fibra, al fine di dare priorità alla rifabbricazione piuttosto che al riciclaggio;
d) i risultati delle operazioni di cernita e delle successive operazioni di recupero finalizzate al riutilizzo soddisfano i criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto di cui all’articolo 6.

6.   Entro il 1o gennaio 2026, e successivamente ogni cinque anni, gli Stati membri effettuano un’indagine sulla composizione dei rifiuti urbani indifferenziati raccolti per determinare la percentuale di prodotti, usati e di scarto, tessili, affini ai tessili e calzaturieri, se del caso, conformemente ai codici NC di cui all’allegato IV quater. Gli Stati membri provvedono affinché, sulla base delle informazioni ottenute, le autorità competenti possano chiedere alle organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore di adottare misure correttive per ampliare la loro rete di punti di raccolta e condurre campagne di informazione a norma dell’articolo 22 quater, paragrafi 14 e 15. Gli Stati membri provvedono affinché i risultati di tali indagini siano disponibili al pubblico.

7.   Gli Stati membri provvedono affinché, al fine di distinguere tra prodotti usati tessili, affini ai tessili e calzaturieri ritenuti idonei al riutilizzo e prodotti di scarto tessili, affini ai tessili e calzaturieri, le spedizioni di prodotti usati tessili, affini ai tessili e calzaturieri ritenuti idonei al riutilizzo che si sospetta costituiscano prodotti di scarto possano essere ispezionate dalle autorità competenti degli Stati membri per verificare il rispetto degli obblighi minimi di cui ai paragrafi 8 e 9 per le spedizioni di prodotti usati tessili, affini ai tessili e calzaturieri ritenuti idonei al riutilizzo e controllati di conseguenza.

8.   Gli Stati membri provvedono affinché le spedizioni organizzate su base professionale di prodotti usati tessili, affini ai tessili e calzaturieri ritenuti idonei al riutilizzo siano conformi agli obblighi minimi di conservazione della documentazione di cui al paragrafo 9 e siano accompagnate almeno dalle informazioni seguenti:

a) una copia della fattura e del contratto relativi alla vendita o al trasferimento di proprietà dei prodotti tessili, affini ai tessili e calzaturieri in cui si dichiara che sono destinati al riutilizzo diretto e che sono idonei a tale scopo;
b) la prova di una precedente operazione di cernita o di una precedente valutazione professionale diretta di idoneità al riutilizzo effettuata in conformità del presente articolo e, se disponibili, dei criteri adottati a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, sotto forma di una copia dei registri di ogni balla della partita e di un protocollo contenente tutte le informazioni di registrazione di cui al paragrafo 9 del presente articolo;
c) una dichiarazione rilasciata dalla persona fisica o giuridica in possesso dei prodotti usati tessili, affini ai tessili o calzaturieri ritenuti idonei al riutilizzo che organizza, a titolo professionale, il trasporto di prodotti usati tessili, affini ai tessili e calzaturieri ritenuti idonei al riutilizzo, attestante che nessuno dei materiali contenuti nella spedizione è un rifiuto ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1.
Gli Stati membri provvedono affinché le spedizioni di cui al primo comma del presente paragrafo siano adeguatamente protette contro i danni durante il trasporto, il carico e lo scarico, in particolare attraverso un imballaggio opportuno e un adeguato accatastamento del carico, mantenendo in tal modo l’integrità e la qualità dei prodotti tessili destinati al riutilizzo durante l’intero processo di trasporto.

9.   Gli Stati membri provvedono affinché le spedizioni di prodotti usati tessili, affini ai tessili e calzaturieri ritenuti idonei al riutilizzo rispettino i seguenti obblighi minimi di conservazione della documentazione:

a) il registro delle operazioni di cernita, valutazione professionale diretta di idoneità al riutilizzo o preparazione per il riutilizzo è apposto in modo sicuro ma non permanente sull’imballaggio;
b) il registro contiene le informazioni seguenti:

i) una descrizione dell’articolo o degli articoli presenti nella balla che riporti il livello di cernita più dettagliato cui i prodotti tessili sono stati sottoposti durante le operazioni di cernita o preparazione per il riutilizzo, quali tipo di indumenti, taglia, colore, genere, composizione del materiale e qualsiasi altra caratteristica pertinente che contribuisca a un riutilizzo efficiente;
ii) il nome e l’indirizzo dell’impresa responsabile della cernita finale o della preparazione per il riutilizzo.

10.   Gli Stati membri provvedono affinché, qualora le autorità competenti o le autorità coinvolte nelle ispezioni accertino che una spedizione prevista di prodotti tessili usati, affini ai tessili e calzaturieri ritenuti idonei al riutilizzo è sospettata di consistere in prodotti di scarto, i costi delle analisi, delle ispezioni e del magazzinaggio appropriati dei prodotti usati tessili, affini ai tessili o calzaturieri ritenuti idonei al riutilizzo che si sospetta costituiscano prodotti di scarto possano essere imputati ai produttori di prodotti tessili, affini ai tessili o calzaturieri elencati nell’allegato IV quater, a terzi che agiscono per loro conto o ad altre persone che organizzano la spedizione.

8) all’articolo 29, il paragrafo 2 bis è sostituito dal seguente:

«2 bis.   Gli Stati membri adottano programmi specifici di prevenzione dei rifiuti alimentari che possono essere presentati nell’ambito dei loro programmi di prevenzione dei rifiuti.»;

9) è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 29 bis
Programmi di prevenzione dei rifiuti alimentari

1.   Gli Stati membri valutano e adeguano i loro programmi di prevenzione dei rifiuti alimentari al fine di conseguire gli obiettivi di cui all’articolo 9 bis, paragrafo 4. Detti programmi contengono almeno le misure di cui all’articolo 9, paragrafo 1, e all’articolo 9 bis, paragrafo 1, e, se del caso, le misure elencate negli allegati IV e IV bis e sono comunicati alla Commissione entro il 17 ottobre 2027.

2.   Ciascuno Stato membro designa le autorità competenti responsabili del coordinamento delle misure di prevenzione dei rifiuti alimentari di cui all’articolo 9 bis, paragrafo 1, attuate per conseguire gli obiettivi di cui all’articolo 9 bis, paragrafo 4, e ne informa la Commissione entro il 17 gennaio 2026. La Commissione pubblica successivamente dette informazioni sul pertinente sito web.»;

10) l’articolo 37 è così modificato:

a) al paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Ogni anno gli Stati membri comunicano all’Agenzia europea dell’ambiente i dati relativi all’attuazione dell’articolo 9, paragrafo 4, e i dati di cui all’articolo 22 quater, paragrafo 12, all’articolo 22 quater, paragrafo 18, lettera a), e all’articolo 22 quater, paragrafo 20. Ogni anno gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati relativi all’attuazione dell’articolo 9 bis, paragrafo 2.»;

b) è inserito il paragrafo seguente:

«5 bis.   Gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico le relazioni di controllo della qualità di cui all’articolo 9 bis, paragrafo 2, dopo aver valutato se la loro divulgazione arrecherebbe pregiudizio alla protezione delle informazioni commerciali riservate.»;

c) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

«7.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono il formato per la comunicazione dei dati di cui ai paragrafi 1, 3, 4 e 5 del presente articolo. Per la comunicazione dell’attuazione dell’articolo 11, paragrafo 2, lettere a) e b), gli Stati membri utilizzano il formato stabilito nella decisione di esecuzione della Commissione, del 18 aprile 2012, che istituisce un questionario per le relazioni degli Stati membri sull’applicazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti. Ai fini della comunicazione relativa ai rifiuti alimentari, la metodologia elaborata a norma dell’articolo 9 bis, paragrafo 3, è presa in considerazione nello sviluppo del formato per la comunicazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 39, paragrafo 2, della presente direttiva.»;

11) l’articolo 38 bis è così modificato:

a) i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 7, paragrafo 1, all’articolo 9 bis, paragrafo 3, all’articolo 11 bis, paragrafo 10, all’articolo 27, paragrafi 1 e 4, e all’articolo 38, paragrafi 2 e 3, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 4 luglio 2018. Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 22 bis, paragrafo 5, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 17 aprile 2027. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 7, paragrafo 1, all’articolo 9 bis, paragrafo 3, all’articolo 11 bis, paragrafo 10, all’articolo 22 bis, paragrafo 5, all’articolo 27, paragrafi 1 e 4, e all’articolo 38, paragrafi 2 e 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.»;

b) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, dell’articolo 9 bis, paragrafo 3, dell’articolo 11 bis, paragrafo 10, dell’articolo 22 bis, paragrafo 5, dell’articolo 27, paragrafi 1 e 4, e dell’articolo 38, paragrafi 2 e 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.»;

12) all’articolo 41 è aggiunto il paragrafo seguente:

«A decorrere dal 17 aprile 2029, gli articoli 22 bis, 22 ter, 22 quater e 22 quinquies si applicano alle imprese che occupano meno di 10 persone e il cui fatturato annuo e bilancio annuo non superano i 2 milioni di EUR.»;

13) è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 41 bis
Riesame

Entro il 31 dicembre 2029 la Commissione valuta la presente direttiva e la direttiva 1999/31/CE. La valutazione esamina, tra l’altro:

a) l’efficacia della responsabilità finanziaria e organizzativa dei regimi di responsabilità estesa del produttore per i prodotti tessili, affini ai tessili e calzaturieri elencati nell’allegato IV quater, stabiliti a norma della presente direttiva, nel coprire i costi derivanti dall’applicazione dei requisiti di cui alla presente direttiva, ed esamina altresì la possibilità di imporre un contributo finanziario agli operatori commerciali del riutilizzo, in particolare quelli di maggiori dimensioni;
b) la possibilità di introdurre obiettivi in materia di prevenzione, raccolta, preparazione per il riutilizzo, e riciclaggio dei rifiuti tessili;
c) la possibilità di introdurre la cernita preliminare dei rifiuti urbani indifferenziati per evitare che i rifiuti che possono essere recuperati per la preparazione per il riutilizzo o il riciclaggio siano destinati all’incenerimento o smaltiti in discarica.
La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sui risultati di tale valutazione. Ove opportuno, la relazione è accompagnata da una proposta legislativa.»;

14) il testo figurante nell’allegato della presente direttiva è inserito come allegato IV quater.

Articolo 2

Recepimento

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 17 giugno 2027. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 4

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

ALLEGATO

«ALLEGATO IV QUATER

PRODOTTI CHE RIENTRANO NELL’AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ ESTESA DEL PRODUTTORE PER DETERMINATI PRODOTTI TESSILI, AFFINI AI TESSILI E CALZATURIERI

Parte I
Prodotti tessili, indumenti e accessori di abbigliamento per uso domestico o per altri usi, qualora tali prodotti siano per natura e composizione simili a quelli per uso domestico, che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 22 bis
Codice NC
Descrizione
61 – tutti i codici elencati all’interno del capitolo Articoli di abbigliamento e accessori di abbigliamento, a maglia o all’uncinetto
62 – tutti i codici elencati all’interno del capitolo Articoli di abbigliamento e accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia o all’uncinetto
6301 Coperte (escluse quelle della voce 6301 10 00 )
6302 Biancheria da letto, da tavola, da toeletta o da cucina
6303 Tendine, tende e tendaggi per interni; mantovane e tendaggi per letto
6304 Altri manufatti per l’arredamento, esclusi quelli della voce 9404
6309 Oggetti da rigattiere
6504 Cappelli, copricapo ed altre acconciature, ottenuti per intreccio o fabbricati unendo fra loro strisce di qualsiasi materia, anche guarniti
6505 Cappelli, copricapo ed altre acconciature a maglia, o confezionati con pizzi, feltro o altri prodotti tessili, in pezzi (ma non in strisce), anche guarniti; retine per capelli di qualsiasi materia, anche guarnite

 

Parte II
Calzature, indumenti e accessori di abbigliamento per uso domestico o per altri usi, qualora tali prodotti siano per natura e composizione simili a quelli per uso domestico, che non sono composti principalmente da materiali tessili e che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 22 bis
Codice NC
Descrizione
4203 Indumenti e accessori di abbigliamento di cuoio o di pelli, naturali o ricostituiti (esclusi calzature e copricapo e loro parti, nonché i prodotti del capitolo 95, per esempio parastinchi e maschere da scherma)
6401 Calzature impermeabili con suole esterne e tomaie di gomma o di materia plastica, la cui tomaia non è stata né unita alla suola esterna mediante cucitura o con ribadini, chiodi, viti, naselli o dispositivi simili, né formata da differenti pezzi uniti con questi stessi procedimenti
6402 Altre calzature con suole esterne e tomaie di gomma o di materia plastica
6403 Calzature con suole esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di cuoio naturale
6404 Calzature con suole esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di materie tessili
6405 Altre calzature».

 

 

[photo credits]

Note   [ + ]

1. GU C, C/2024/888, 6.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/888/oj.
2. Posizione del Parlamento europeo del 13 marzo 2024 (GU C, C/2025/1033, 27.2.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/1033/oj) e posizione del Consiglio in prima lettura del 23 giugno 2025 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Posizione del Parlamento europeo del 9 settembre 2025 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
3. Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/98/oj).
4. Direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio e recante modifica della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 114, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/31/oj).
5. Direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, relativa ai rifiuti (GU L 114 del 27.4.2006, pag. 9, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/12/oj).
6. Direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare (GU L 111 del 25.4.2019, pag. 59, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2019/633/oj).
7. Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/1169/oj).
8, 27. Decisione delegata (UE) 2019/1597 della Commissione, del 3 maggio 2019, che integra la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda una metodologia comune e requisiti minimi di qualità per la misurazione uniforme dei livelli di rifiuti alimentari (GU L 248 del 27.9.2019, pag. 77, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_del/2019/1597/oj).
9. Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2011/83/oj).
10. Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013 (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1057/oj).
11. Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj).
12, 28. Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/2658/oj).
13. Regolamento (UE) n. 1007/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2011, relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all’etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili e che abroga la direttiva 73/44/CEE del Consiglio e le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 96/73/CE e 2008/121/CE (GU L 272 del 18.10.2011, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/1007/oj).
14, 24. Regolamento (UE) 2024/1781 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce il quadro per la definizione dei requisiti di progettazione ecocompatibile per prodotti sostenibili, modifica la direttiva (UE) 2020/1828 e il regolamento (UE) 2023/1542 e abroga la direttiva 2009/125/CE (GU L, 2024/1781, 28.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1781/oj).
15. Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali) (GU L 277 del 27.10.2022, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2065/oj).
16. Regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024, relativo alle spedizioni di rifiuti, che modifica i regolamenti (UE) n. 1257/2013 e (UE) 2020/1056 e abroga il regolamento (CE) n. 1013/2006 (GU L, 2024/1157, 30.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1157/oj).
17. GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2016/512/oj
18. Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj).
19. Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti (GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1999/31/oj).
20. Direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio e recante modifica della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 114, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/31/oj).»
21. Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2011/83/oj)
22. Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali) (GU L 277 del 27.10.2022, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2065/oj)
23. Regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011 (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1020/oj)
25. Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj).
26. Regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2019/904 e che abroga la direttiva 94/62/CE (GU L, 2025/40, 22.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/40/oj).
29. Direttiva (UE) 2025/1892 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 settembre 2025, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti (GU L, 2025/1892, 26.9.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2025/1892/oj).
30. Regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali dei servizi di intermediazione online (GU L 186 dell’11.7.2019, pag. 57, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1150/oj).
31. Decisione di esecuzione (UE) 2019/1004 della Commissione, del 7 giugno 2019, che stabilisce le regole per il calcolo, la verifica e la comunicazione dei dati sui rifiuti a norma della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione di esecuzione C(2012) 2384 della Commissione (GU L 163 del 20.6.2019, pag. 66, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/1004/oj).
32. 9Decisione di esecuzione (UE) 2021/19 della Commissione, del 18 dicembre 2020, che stabilisce una metodologia comune e un formato per la comunicazione di informazioni in materia di riutilizzo a norma della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 10 del 12.1.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/19/oj).»

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