Rifiuti: novità per le spedizioni

Modificati gli allegati I C, III, III A, IV, V, VII e VIII al regolamento (CE) n. 1013/2006

Rifiuti: novità per le spedizioni. In particolare, si tratta delle modifiche agli allegati I C, III, III A, IV, V, VII e VIII al regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti. Le variazioni sono l'effetto della pubblicazione del regolamento delegato (Ue) 2020/2174 della Commissione del 19 ottobre 2020 sulla G.U.C.E. L del 22 dicembre 2020, n. 433.

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Tra le tipologie di rifiuti oggetto di modifiche:

  • rifiuti di plastica;
  • rifiuti domestici;
  • residui dell’incenerimento di rifiuti domestici.

Di seguito il testo dell'articolato del regolamento delegato (Ue) della Commissione 19 ottobre 2020, n. 2020/2174. Gli allegati sono disponibili in fondo alla pagina in formato pdf.

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Regolamento delegato (Ue) 2020/2174 della Commissione del 19 ottobre 2020 del 19 ottobre 2020 che modifica gli allegati I C, III, III A, IV, V, VII e VIII del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti

(in G.U.C.E. L del 22 dicembre 2020, n. 433)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti[1]GU L 190 del 12.7.2006, pag.1., in particolare l’articolo 58, paragrafo 1, lettera a) e c),

considerando quanto segue:

(1) Nella quattordicesima riunione tenutasi a maggio 2019 la conferenza delle parti della convenzione di Basilea ha deliberato, con decisione BC-14/12, di includere una nuova voce relativa ai rifiuti di plastica pericolosi (voce A3210) nell’allegato VIII della convenzione di Basilea e due nuove voci relative ai rifiuti di plastica non pericolosi (voce Y48 e voce B3011) negli allegati II e IX, rispettivamente. Le modifiche entreranno in vigore il 1o gennaio 2021.
(2) È opportuno che l’Unione, che aderisce alla convenzione di Basilea, modifichi i pertinenti allegati del regolamento (CE) n. 1013/2006 per tener conto delle modifiche delle voci riguardanti i rifiuti di plastica negli allegati della convenzione di Basilea.
(3) Il 7 settembre 2020 il Comitato per la politica ambientale dell’OCSE ha adottato modifiche dell’appendice 4 della decisione OCSE[2]Decisione C(2001)107 def. del consiglio OCSE relativa alla revisione della decisione OCSE(92)39/def. sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati ad operazioni di recupero. per quanto riguarda i rifiuti di plastica pericolosi e chiarimenti relativi alle appendici 3 e 4 della decisione OCSE. Le modifiche entreranno in vigore il 1o gennaio 2021. È opportuno che l’Unione modifichi gli allegati pertinenti del regolamento (CE) n. 1013/2006 per tener conto di tali modifiche.
(4) Il presente regolamento tiene conto del fatto che in seno all’OCSE non è stato raggiunto un accordo per integrare nelle appendici della decisione OCSE le modifiche degli allegati della convenzione di Basilea relative ai rifiuti di plastica non pericolosi (voci B3011 e Y48).
(5) Per quanto riguarda le esportazioni di rifiuti di plastica dall’Unione verso paesi terzi e le importazioni di rifiuti di plastica nell’Unione da paesi terzi, è opportuno modificare gli allegati III, IV e V del regolamento (CE) n. 1013/2006 per tenere conto delle modifiche apportate agli allegati II, VIII e IX della convenzione di Basilea e all’appendice 4 della decisione OCSE. Di conseguenza, dal 1o gennaio 2021 le esportazioni dall’Unione e le importazioni nell’Unione di rifiuti di plastica di cui alle voci AC300 e Y48 destinate a o provenienti da paesi terzi ai quali si applica la decisione OCSE[3]Decisione C(2001)107 def. del consiglio OCSE relativa alla revisione della decisione OCSE(92)39/def. sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati ad operazioni di recupero. saranno soggette alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte. Conformemente all’articolo 36, paragrafo 1, lettere a) e b), e all’allegato V del regolamento (CE) n. 1013/2006, sono vietate le esportazioni di rifiuti di plastica di cui alle voci A3210 e Y48 destinate a paesi terzi ai quali non si applica la decisione OCSE.
(6) In considerazione del fatto che l’Unione ha trasmesso al segretariato della convenzione di Basilea una notifica riguardante la spedizione di rifiuti all’interno dell’Unione, conformemente all’articolo 11 di detta convenzione, non è necessario recepire nel diritto dell’Unione le modifiche degli allegati della convenzione di Basilea relative ai rifiuti di plastica non pericolosi (voci B3011 e Y48) per quanto concerne le spedizioni tra Stati membri. Tuttavia, ai fini della certezza del diritto è opportuno introdurre negli allegati III, III A e IV del regolamento (CE) n. 1013/2006 nuove voci per le spedizioni di rifiuti di plastica non pericolosi all’interno dell’Unione che tengano conto della terminologia usata nelle nuove voci B3011 e Y48 della convenzione di Basilea e che permettano di mantenere in larga misura i controlli di cui tali spedizioni sono oggetto all’interno dell’Unione.
(7) Nelle ultime riunioni della conferenza delle parti della convenzione di Basilea è stata adottata una serie di direttive tecniche e documenti di orientamento per la gestione ecologicamente corretta di vari flussi di rifiuti. Le direttive tecniche e i documenti di orientamento forniscono indicazioni utili e dovrebbero pertanto essere aggiunti all’allegato VIII del regolamento (CE) n. 1013/2006.
(8) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1013/2006.
(9) Poiché le modifiche degli allegati della convenzione di Basilea e delle appendici della decisione OCSE entreranno in vigore il 1o gennaio 2021, è opportuno che anche le modifiche del regolamento (CE) n. 1013/2006 a esse collegate entrino in vigore il 1o gennaio 2021,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1013/2006 è così modificato:

1) gli allegati I C, III, III A, IV, V e VII sono modificati conformemente all’allegato I del presente regolamento;
2) l’allegato VIII è sostituito dal testo che figura nell’allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

L’articolo 1, paragrafo 1, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Allegati

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Note   [ + ]

1. GU L 190 del 12.7.2006, pag.1.
2, 3. Decisione C(2001)107 def. del consiglio OCSE relativa alla revisione della decisione OCSE(92)39/def. sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati ad operazioni di recupero.

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