Modificato l'Allegato III al decreto legislativo n. 182/2003, di attuazione della direttiva 2000/59/CE, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui di carico. Infatti, con D.M. 22 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 gennaio 2017, n. 4, il ministero dell'Ambiente ha recepito la direttiva 2015/2087/CE di modifica dell'Allegato II alla direttiva 2000/59/CE.
In coda all'articolo il Pdf del nuovo Allegato III al D.Lgs. n. 182/2003.
Decreto del ministero dell'Ambiente e delle Tutela del territorio e del mare
22 dicembre 2016
Recepimento della direttiva 2015/2087/CE, recante modifica dell'allegato II, della direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui di carico.
In Gazzetta Ufficiale del 4 gennaio 2017, n. 3
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE
Vista la direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa agli impianti portuali di
raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui di carico che
all'allegato II contiene le informazioni da notificare prima di
entrare in porto;
Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, recante
«Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti
portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui
di carico» che riporta all'allegato III il modulo di dichiarazione
contenente le informazioni da notificare prima dell'entrata in porto;
Vista la direttiva 2007/71/CE della Commissione, del 13 dicembre
2007, recante modifica dell'allegato II della direttiva 2000/59/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli impianti
portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui di
carico, recepita con decreto del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare 1° luglio 2009;
Vista la direttiva 2015/2087/CE della Commissione, del 18 novembre
2015, recante modifica dell'allegato II della direttiva 200/59/CE del
Parlamento europeo del Consiglio;
Ritenuta la necessita' di recepire la citata direttiva
2015/2087/CE, provvedendo a tal fine a sostituire l'allegato III del
decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182;
Visto in particolare l'art. 12 del decreto legislativo 24 giugno
2003, n. 182, il quale prevede che l'allegato III e' modificato con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, in
conformita' alle variazioni intervenute in sede comunitaria;
Vista la risoluzione MEPC.201(62) dell'Organizzazione marittima
internazionale (IMO) adottata il 15 luglio 2011 che modifica
l'allegato V della Convenzione internazionale per la prevenzione
dell'inquinamento causato da navi (MARPOL 73/78), introducendo una
nuova e piu' dettagliata classificazione dei rifiuti;
Considerato che questa nuova classificazione dei rifiuti si
riflette nella circolare MEPC.1/Circ. 644 Rev.1 dell'IMO del 1°
luglio 2013, che stabilisce un formato standard per il modulo di
notifica anticipata per i rifiuti da consegnare ad impianti di
raccolta portuali;
Vista la direttiva 2010/65/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 ottobre 2010, relativa alle formalita' di
dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati
membri e che abroga la direttiva 2002/6/CE, recepita dall'art. 8,
comma 10, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con
modifiche dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
Visto il regolamento comunitario n. 1069/2009 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 21ottobre 2009 recante norme sanitarie
relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati
non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento CE n.
1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale);
Visto il regolamento comunitario n. 142/2011 della Commissione del
25 febbraio 2011 recante disposizioni di applicazione del regolamento
CE n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme
sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti
derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE
del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non
sottoposti a controlli veterinari alla frontiera;
Visto il decreto del Ministero della salute 22 maggio 2001relativo
alla gestione e distribuzione dei rifiuti alimentari prodotti a bordo
dei mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali;
Ritenuto opportuno, per garantire la coerenza con le misure
adottate dall'IMO, adottare un modello integrato che sia adattato
alla nuova classificazione di cui all'allegato V modificato della
convenzione MARPOL 73/78 e che includa le informazioni relative al
conferimento dei rifiuti nel porto precedente;
Decreta:
Art. 1
1. L'allegato III del decreto legislativo 24 giugno 2003, n.
182, e' sostituito con l'allegato al presente decreto.
