Rifiuti portuali: le regole per gli impianti

Rifiuti portuali
Pubblicato il decreto del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 19 dicembre 2023 sulla Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 2024, n. 38

Rifiuti portuali: le regole per gli impianti sono state dettate con il decreto del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 19 dicembre 2023 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 2024, n. 38.

In particolare, il provvedimento ha fissato la procedura di segnalazione delle presunte inadeguatezze degli impianti portuali per la raccolta dei rifiuti provenienti dalle navi, nonché le modalità di valutazione e revisione dell'adeguatezza degli impianti portuali stessi.

Destinatarie delle misure sono tutte le navi iscritte in Italia che scalano i porti nazionali, comunitari ed esteri che devono segnalare eventuali inadeguatezze.

Di seguito il testo del decreto del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 19 dicembre 2023; l'allegato è disponibile in pdf alla fine della pagina.

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Decreto del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 19 dicembre 2023

 

Procedure di segnalazione delle presunte inadeguatezze degli impianti
portuali di raccolta nonche' modalita'  di  valutazione  e  revisione
dell'adeguatezza degli impianti portuali stessi. (24A00805)
(Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 2024, n. 38)

 

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

 

di concerto con

 

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE

E DEI TRASPORTI

(omissis)

Decreta:

 

                               Art. 1

                         Oggetto e finalita'

1. Il presente decreto definisce la procedura di segnalazione delle

presunte inadeguatezze degli impianti portuali per  la  raccolta  dei

rifiuti provenienti dalle navi, nonche' le modalita' di valutazione e

revisione dell'adeguatezza degli impianti portuali stessi.

 

                               Art. 2

                             Definizioni

1. Ai  fini  del  presente  decreto  si  applicano  le  definizioni

previste all'art. 2 del decreto legislativo 8 novembre 2021,  n.  197

nonche' le seguenti:

a) «Autorita' marittima»: le articolazioni territoriali del Corpo

delle Capitanerie di porto di cui all'art. 2, comma 3 della legge  28

gennaio 1994, n. 84 come emendata;

b) «punto di contatto nazionale  ("National  focal  point")»:  il

soggetto  individuato  dall'Autorita'  competente   nazionale   quale

referente del database del GISIS per quanto attiene alle funzioni  di

Stato di approdo  ("Port  state")  e  di  Stato  di  bandiera  ("Flag

state");

c) «Stato di bandiera ("Flag State")»: lo Stato  che  attribuisce

la  propria  nazionalita'  a  una  nave  e  rilascia   i   pertinenti

certificati  secondo  le  convenzioni   internazionali   applicabili,

designando un criterio di collegamento  tra  il  proprio  ordinamento

giuridico e la nave stessa, nei confronti  della  quale  esercita  la

propria giurisdizione;

d) «Stato di approdo ("Port State")»: lo Stato che  riconosce  ed

esercita le attivita' di port state control nei confronti delle  navi

che scalano i suoi porti o terminali,  indipendentemente  dalla  loro

bandiera, al fine di verificare la sussistenza di  standard  adeguati

alla salvaguardia della vita umana in mare, la tutela ambientale e le

condizioni di vita a bordo,  sulla  base  delle  vigenti  Convenzioni

internazionali laddove ratificate dallo stesso Stato di approdo;

e) «Stato costiero ("Coastal State")»: lo Stato che  esercita  la

propria giurisdizione nelle acque territoriali e nelle zone contigue;

f) «inadeguatezza»: una deviazione  sostanziale  e  documentabile

rispetto alle previsioni della Convenzione MARPOL 73/78 come emendata

e del decreto legislativo n. 197/2021 che ha  recepito  la  direttiva

unionale n. 883/2019 sugli impianti portuali di raccolta dei  rifiuti

provenienti dalle navi che scalano i porti comunitari;

g)   «Autorita'   competente   nazionale   ("National   Competent

Authority")»: il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

- Direzione generale patrimonio naturalistico e mare;

h)  «IMO»:  l'Organizzazione  marittima   internazionale,   quale

agenzia specialistica delle Nazioni unite;

i)  «Societa'»:  l'armatore  della   nave   o   qualsiasi   altra

organizzazione o persona, quali il gestore oppure il  noleggiatore  a

scafo  nudo,  che  ha  assunto   dall'armatore   la   responsabilita'

dell'esercizio della nave, cosi' come definito dal  regolamento  (CE)

n. 336/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio  del  15  febbraio

2006 sull'attuazione nella Comunita'  del  codice  internazionale  di

gestione   della   sicurezza   delle   navi   e   della   prevenzione

dell'inquinamento (ISM Code),  inserito  nel  capitolo  IX  «Gestione

della sicurezza delle navi» della convenzione internazionale  per  la

salvaguardia della vita umana in mare del 1974 (SOLAS).

 

                               Art. 3

                       Ambito di applicazione

1. Il presente decreto si applica  a  tutte  le  navi  iscritte  in

Italia che scalano i porti nazionali, comunitari ed esteri che devono

segnalare eventuali inadeguatezze degli impianti portuali di raccolta

e a tutti gli impianti portuali di raccolta, ricadenti nel territorio

nazionale.

 

                               Art. 4

Procedura di segnalazione e di indagine delle presunte  inadeguatezze

                 degli impianti portuali di raccolta

1. La procedura  di  segnalazione  e  di  indagine  delle  presunte

inadeguatezze  degli  impianti  portuali  di  raccolta,  cosi'   come

individuata ai successivi articoli 5 e 6, e' l'insieme  delle  misure

atte  a  monitorare  l'efficienza  qualitativa  e  quantitativa   dei

medesimi, al fine di attuare e di implementare la  normativa  vigente

in materia di raccolta dei rifiuti in ambito marittimo e portuale.

2. L'autorita' competente nazionale attua tale procedura per  tutti

gli  impianti  di  raccolta  dei  rifiuti  provenienti   dalle   navi

attraverso le autorita' marittime, in virtu'  della  loro  dipendenza

funzionale dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza  energetica,

oltre che dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3. L'autorita' competente nazionale, sulla  base  delle  risultanze

dell'applicazione di tale procedura, laddove ritenuto  necessario  ne

propone la revisione.

 

                               Art. 5

Modalita' di segnalazione all'IMO  e  allo  Stato  di  approdo  delle

  eventuali inadeguatezze degli impianti portuali di raccolta.

1. La nave battente bandiera italiana che in occasione di uno scalo

presso uno Stato comunitario o estero, ove abbia richiesto preventiva

disponibilita'  al  conferimento  dei  rifiuti  prodotti   a   bordo,

riscontri   l'assenza,   l'indisponibilita',   ovvero   la   presunta

inadeguatezza di impianti portuali di raccolta rifiuti, deve:

a) informare con immediatezza l'autorita'  competente  nazionale,

laddove da tale disservizio dovessero derivare potenziali rischi  per

l'ambiente  marino  ovvero  la  necessita'   di   ricorrere,   previa

valutazione  espressa  della  medesima  autorita',  a   provvedimenti

autorizzativi o derogatori dei Certificati  statutari  rilasciati  ai

sensi della Convenzione MARPOL 73/78 come emendata;

b) avviare la procedura di segnalazione di presunta inadeguatezza

mediante la compilazione e la successiva trasmissione del  modulo  di

cui all'Allegato 1 al presente decreto;

c) custodire a bordo la documentazione relativa alle segnalazioni

inviate per un periodo non inferiore a tre anni. Copia delle medesime

segnalazioni deve essere, altresi', disponibile per  analogo  periodo

di tempo presso la societa' della nave stessa.

2. Il  Punto  di  contatto  nazionale,  ricevuta  la  segnalazione,

provvede ad  inserirla  all'interno  del  portale  GISIS  nonche'  ad

effettuare le comunicazioni previste  presso  l'IMO  e  lo  Stato  di

approdo,  richiedendo,  laddove  necessario,  ulteriori  elementi  di

informazione  alla  societa'  della  nave  che   ha   effettuato   la

segnalazione;

3. Il Punto di contatto  nazionale  monitora  il  seguito  di  ogni

singolo procedimento, corrispondendo, se del caso, con gli Stati  del

porto di approdo  oggetto  di  segnalazione  e  con  l'Organizzazione

marittima internazionale.

 

                               Art. 6

Modalita' di indagine sui casi segnalati  di  presunta  inadeguatezza

  degli impianti portuali di raccolta nazionali e notifica dell'esito

  dell'indagine alle parti interessate.

1. Alla ricezione di una  segnalazione  di  presunta  inadeguatezza

relativa ad un impianto portuale di raccolta  rifiuti  ricadente  sul

territorio nazionale, da parte dell'IMO e/o di uno Stato di  bandiera

estera, il Punto di contatto nazionale:

a) avvia la discendente procedura di verifica, attivando all'uopo

le competenti Autorita' marittime che riferiscono, senza ritardo, gli

esiti degli accertamenti effettuati, anche alla luce delle  attivita'

di polizia marittima e delle ulteriori  verifiche  esperibili  presso

l'Autorita' di sistema portuale ovvero, laddove non istituita, presso

l'ente  titolare  della  funzione  concessoria  nel  cui  ambito   di

giurisdizione ricade l'impianto oggetto di segnalazione;

b) laddove  emergano  problematiche  di  natura  infrastrutturale

degli impianti, per il tramite dell'Autorita'  competente  nazionale,

segnala l'inadeguatezza alla  Direzione  generale  per  la  vigilanza

sulle Autorita' di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie

d'acqua interne del Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti,

affinche' la competente Autorita' di sistema portuale ovvero, laddove

non istituita, l'ente titolare della funzione concessoria, dia  corso

alle incombenze gestorie o ai conseguenti adempimenti;

c)  laddove  per  la  singola  fattispecie   ne   ravvisasse   la

necessita', convoca il tavolo tecnico di cui al successivo  articolo,

all'uopo eventualmente integrato con una rappresentanza  dell'Agenzia

regionale per la protezione ambientale interessata;

d) predispone  l'inserimento  sul  portale  GISIS  delle  proprie

conclusioni  circa  la  segnalazione   di   presunta   inadeguatezza,

notificando analoga informazione allo Stato di  bandiera  della  nave

che ha effettuato la segnalazione.

 

                               Art. 7

Monitoraggio, valutazione e  revisione  degli  impianti  portuali  di

                              raccolta

1. Al fine di dare completa attuazione alla  procedura  di  cui  al

precedente art. 4, l'autorita' competente nazionale si  avvale  della

Direzione  generale  economia   circolare   (DG-EC)   del   Ministero

dell'ambiente e della sicurezza energetica per il monitoraggio  e  la

valutazione sull'adeguatezza della capacita' operativa  dell'impianto

con  riferimento  alle  categorie  di  rifiuti  conferibili,  con  il

supporto del Reparto ambientale marino del Corpo delle capitanerie di

porto - Guardia costiera, dell'Istituto superiore per la protezione e

la ricerca ambientale (ISPRA) nonche' delle Agenzie regionali per  la

protezione dell'ambiente (ARPA), per eventuali attivita' di  verifica

sul territorio;

2.  L'attivita'  di  monitoraggio  di  cui  al  comma  1   consiste

nell'analisi delle presunte inadeguatezze emerse  dalle  segnalazioni

nonche' nella  definizione  delle  conseguenti  misure  correttive  e

nell'analisi comparata dei dati aggiornati degli impianti portuali di

raccolta sul territorio nazionale, di cui al comma 3;

3. L'autorita' competente nazionale procede altresi' - con  cadenza

almeno annuale -  alla  valutazione  sistematica  degli  impianti  in

relazione alle capacita' operative dei medesimi e alle  categorie  di

rifiuti ad essi conferibili,  in  funzione  della  mole  di  traffico

registrato e delle segnalazioni ricevute.

4. Laddove emergano problematiche di natura infrastrutturale  degli

impianti  di  raccolta  rifiuti,  l'autorita'  nazionale   competente

segnala l'inadeguatezza alla  Direzione  generale  per  la  vigilanza

sulle autorita' di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie

d'acqua interne del Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti,

affinche'  l'Autorita'  di  sistema  portuale  ovvero,  laddove   non

istituita, l'ente titolare della funzione concessoria, dia corso alle

incombenze gestorie o ai conseguenti adempimenti;

5.  E'  istituito  un  tavolo  tecnico  per  la  valutazione  e  il

monitoraggio degli impianti portuali per  la  raccolta  dei  rifiuti,

composto  da:  un  rappresentante  della  DG-PNM  con   funzioni   di

coordinatore; un rappresentante della  DG-EC;  un  rappresentante  di

ISPRA/SSNPA; un rappresentante del RAM. Il tavolo tecnico si riunisce

con cadenza annuale e  al  termine  della  seduta  viene  redatto  un

verbale   da   trasmettere   alla   Direzione   generale   patrimonio

naturalistico e mare del Ministero dell'ambiente  e  della  sicurezza

energetica e alla Direzione generale per la vigilanza sulle Autorita'

di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne

del Ministero della infrastrutture e dei trasporti.

 

                               Art. 8

                         Disposizioni finali

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla  data

di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

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