Rifiuti radioattivi: i criteri per la classificazione

Il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 agosto 2015 attua l'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45
Con lo scopo di proteggere i lavoratori e la popolazione, è stato pubblicato il decreto del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare 7 agosto 2015, che rappresenta la normativa nazionale sulla gestione dei rifiuti radioattivi
prodotti nell'impiego pacifico dell'energia nucleare. La nuova classificazione prevede la suddivisione in rifiuti radioattivi:
a vita media molto breve; di attività molto bassa; bassa; media; alta.
Ulteriori approfondimenti sui prossimi numeri di Ambiente&Sicurezza.


Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 agosto 2015 


Classificazione dei rifiuti radioattivi, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45. (15A06407) 


in Gazzetta Ufficiale del 19 agosto 2015, n. 191





                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 

                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 

                             E DEL MARE 

 

                                  e 

 

                             IL MINISTRO 

                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

 

  Vista  la  legge  31  dicembre   1962,   n.   1860   e   successive

modificazioni, concernente «Impiego pacifico dell'energia nucleare»; 

  Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995,  n.  230  e  successive

modificazioni, recante «Attuazione  delle  direttive  89/618/Euratom,

90/641/Euratom,  96/29/Euratom,  2006/117/Euratom   in   materia   di

radiazioni  ionizzanti,  2009/71/Euratom  in  materia  di   sicurezza

nucleare degli impianti nucleari  e  2011/70/Euratom  in  materia  di

gestione sicura del combustibile esaurito e dei  rifiuti  radioattivi

derivanti da attivita' civili»; 

  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152  e  successive

modificazioni, recante «Norme in materia ambientale»; 

  Visto il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31  e  successive

modificazioni, recante «Disciplina  dei  sistemi  di  stoccaggio  del

combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi,  nonche'  benefici

economici, a norma dell'articolo 25 della legge 23  luglio  2009,  n.

99»; 

  Visto il decreto legislativo 19 ottobre 2011, n. 185  e  successive

modificazioni, recante «Attuazione  della  direttiva  2009/71/Euratom

che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza degli  impianti

nucleari»; 

  Visto  il  decreto  legislativo  4  marzo  2014,  n.  45,   recante

«Attuazione della direttiva 2011/70/Euratom, che istituisce un quadro

comunitario per la gestione responsabile e  sicura  del  combustibile

nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi»; 

  Visto, in particolare, l'art. 5 del  decreto  legislativo  4  marzo

2014, n. 45, che prevede che con decreto del Ministro dell'ambiente e

della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello  sviluppo

economico, su proposta dell'Autorita' di regolamentazione competente,

sia adottata la classificazione dei  rifiuti  radioattivi,  anche  in

relazione agli standard  internazionali,  tenendo  conto  delle  loro

proprieta' e delle specifiche tipologie; 

  Visto, in particolare, l'art. 9 del  decreto  legislativo  4  marzo

2014, n. 45, che attribuisce, in  via  transitoria,  al  Dipartimento

nucleare, rischio tecnologico e industriale  dell'ISPRA  le  funzioni

dell'Autorita'   di   regolamentazione   competente,    nelle    more

dell'entrata in vigore del regolamento che definisce l'organizzazione

e  il  funzionamento  interni  dell'Ispettorato  nazionale   per   la

sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN); 

  Considerato che la  direttiva  2011/70/Euratom  raccomanda  che  le

norme  nazionali  siano   basate   su   un   sistema   nazionale   di

classificazione dei rifiuti radioattivi, che tenga  pienamente  conto

delle loro  proprieta'  e  tipologie  specifiche  in  relazione  alle

diverse fasi di gestione; 

  Vista la Guida Tecnica n. 26 - «Gestione dei rifiuti radioattivi» -

1987, ENEA DISP, di seguito indicata come Guida  Tecnica  n.  26  del

1987; 

  Considerato che la classificazione dei  rifiuti  radioattivi  della

Guida Tecnica n. 26 del 1987, a cui attualmente si fa riferimento, si

basa, in particolare, sulle proprieta' radioattive dei rifiuti e  sui

requisiti  per  la  loro  gestione  e  che,  negli  ultimi  anni,  le

raccomandazioni internazionali emanate dalla  Agenzia  internazionale

per  l'energia  atomica  (IAEA)  hanno   orientato   i   criteri   di

classificazione dei rifiuti radioattivi,  rispetto  a  quelli  a  suo

tempo  indicati,  soprattutto  in  riferimento  alle   modalita'   di

smaltimento di detti  rifiuti  ritenute  idonee  ed  individuate  per

categorie; 

  Considerato che la direttiva 2013/59/Euratom, oltre a stabilire  le

nuove norme di radioprotezione che dovranno essere recepite entro  il

6 febbraio 2018 nella legislazione nazionale,  detta  in  particolare

specifiche condizioni per  l'esenzione  dalle  disposizioni  in  essa

stabilite per quelle  specifiche  attivita'  industriali  comportanti

l'utilizzo  di  materie  con  radionuclidi  naturali,   nonche'   per

l'allontanamento  dei  materiali  solidi  dalle  suddette   attivita'

industriali; 

  Vista la versione preliminare della proposta di classificazione dei

rifiuti radioattivi predisposta dal  Dipartimento  nucleare,  rischio

tecnologico e industriale dell'ISPRA in data 19 dicembre  2014,  Doc.

ISPRA RIS/NT/20/2014/RIFIUTI; 

  Acquisita la versione definitiva della proposta di  classificazione

dei  rifiuti  radioattivi  predisposta  dal  Dipartimento   nucleare,

rischio tecnologico e industriale dell'ISPRA in data 4  maggio  2015,

Doc. ISPRA RIS/NT/20/2014/RIFIUTI - Rev. 1; 

 

                               Emanano 

                        il seguente decreto: 

 

                               Art. 1  

                         Principi fondamentali 

   1. La normativa nazionale sulla gestione  dei  rifiuti  radioattivi

prodotti nell'impiego pacifico  dell'energia  nucleare  e'  volta  ad

assicurare che  i  lavoratori,  la  popolazione  e  l'ambiente  siano

protetti dai pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti,  tenendo

anche conto dell'impatto sulle generazioni future. 

  2. La produzione di  rifiuti  radioattivi  deve  essere  tenuta  al

minimo ragionevolmente praticabile, tanto  in  termini  di  attivita'

quanto di volume. 

  3. I rifiuti radioattivi devono essere gestiti in  sicurezza  dalla

loro generazione fino allo smaltimento. 

  4.  La  gestione  dei  rifiuti  radioattivi  risulta   strettamente

connessa alla tipologia del rifiuto da  gestire,  considerato  che  i

rifiuti radioattivi presentano caratteristiche molto variabili  anche

in relazione allo loro origine. 

                               Art. 2 

                   Finalita' e campo di applicazione 

 

  1. Il presente decreto stabilisce la  classificazione  dei  rifiuti

radioattivi,  anche  in  relazione  agli   standard   internazionali,

associando a ciascuna categoria specifici requisiti in relazione alle

diverse fasi di gestione dei rifiuti stessi. 

  2.  La  classificazione  dei  rifiuti  radioattivi,  come  definita

dall'art. 4, sostituisce  la  classificazione  definita  nella  Guida

Tecnica n. 26 del 1987, secondo le  disposizioni  attuative  previste

dall'art. 5. 

  3. La presente classificazione si riferisce ai rifiuti  radioattivi

solidi  condizionati;   all'atto   della   generazione,   i   rifiuti

radioattivi solidi e liquidi  sono  preliminarmente  classificati  in

relazione alla tipologia di condizionamento  per  essi  prevista  nel

rispetto dell'obiettivo  di  minimizzazione  dei  volumi  finali  dei

rifiuti condizionati prodotti. 

  4. Le modalita' e i requisiti di gestione di ciascuna categoria dei

rifiuti  radioattivi  saranno  oggetto  di  apposite  guide  tecniche

emanate ai sensi dell'art. 153 del decreto legislativo 17 marzo 1995,

n. 230. 

  5. Il presente  decreto  non  si  applica  ai  rifiuti  radioattivi

aeriformi  e  liquidi  per  i  quali  e'  previsto   lo   smaltimento

nell'ambiente sotto forma di effluenti,  ne'  ai  residui  contenenti

radionuclidi  di  origine  naturale   provenienti   dalle   attivita'

lavorative disciplinate dalle disposizioni di cui al Capo III-bis del

decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230,  che  saranno  oggetto  di

specifica disciplina di attuazione  della  direttiva  2013/59/Euratom

del Consiglio del 5  dicembre  2013,  per  le  attivita'  industriali

comportanti l'utilizzo di materie con radionuclidi naturali. 

                               Art. 3 

                             Definizioni 

   1. Ai fini del presente decreto, fatte salve le definizioni di  cui

al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e al decreto legislativo

15 febbraio 2010, n. 31, si intendono per: 

    a) Radionuclidi a vita molto breve:  radionuclidi  con  tempo  di

dimezzamento minore o uguale a 100 giorni; 

    b)  Radionuclidi  a  vita  breve:  radionuclidi  con   tempo   di

dimezzamento maggiore di 100 giorni e minore o uguale a 31 anni; 

    c)  Rifiuti  e  materiali  esenti:  i  rifiuti  o  materiali  che

soddisfano le condizioni stabilite all'art. 154, comma 2, del decreto

legislativo 17 marzo 1995, n. 230, ossia i rifiuti o i materiali  che

contengono radionuclidi con tempo  di  dimezzamento  inferiore  a  75

giorni  e  concentrazione  di  attivita'  non  superiore  ai   valori

determinati ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 17

marzo 1995, n. 230. Rientrano in questa  categoria  i  materiali  che

possono essere rilasciati dalle installazioni in quanto soddisfano  i

livelli di allontanamento stabiliti ai sensi dell'art. 30 e dell'art.

154, comma 3-bis, del suddetto  decreto  legislativo;  la  successiva

gestione di tali rifiuti o materiali deve avvenire nel rispetto delle

disposizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152  e

successive modificazioni. 

                               Art. 4 

               Classificazione dei rifiuti radioattivi 

 

  1. I rifiuti radioattivi  derivanti  dalle  attivita'  disciplinate

dalle norme vigenti sull'impiego  pacifico  dell'energia  nucleare  e

sulle sorgenti di radiazioni ionizzanti sono classificati come segue: 

a) Rifiuti radioattivi a vita media molto breve. 

    I  rifiuti  radioattivi  contenenti  radionuclidi  con tempo   di

dimezzamento molto breve, inferiore a 100 giorni, che richiedono sino

ad un tempo massimo di  5  anni  per  raggiungere  concentrazioni  di

attivita' inferiori ai valori determinati ai sensi dell'art. 1, comma

2, del decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  230.  Questi  rifiuti

hanno origine prevalentemente da impieghi medici e di ricerca. 

    Tali rifiuti devono essere conservati in idonee installazioni  di

deposito  temporaneo  o  di  gestione  di  rifiuti  ai   fini   dello

smaltimento, quali quelle  autorizzate  ai  sensi  dell'art.  33  del

decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, per un  periodo  di  tempo

sufficiente al raggiungimento del suddetto valore  di  concentrazione

di attivita'. 

b) Rifiuti radioattivi di attivita' molto bassa. 

    I rifiuti radioattivi con livelli di concentrazione di  attivita'

che non soddisfano i criteri  stabiliti  per  i  rifiuti  esenti,  ma

comunque inferiori  a  100  Bq/g  di  cui  al  massimo  10  Bq/g  per

radionuclidi alfa emettitori a lunga vita. 

    In  questa  categoria  rientrano  principalmente  quei  materiali

derivanti  dalle  attivita'  di  mantenimento  in  sicurezza   e   di

smantellamento delle installazioni nucleari,  da  terreni  o  detriti

contaminati risultanti da attivita' di bonifica. Tali rifiuti possono

essere smaltiti in impianti di smaltimento superficiali con  barriere

semplici, ovvero in impianti superficiali, o a  piccole  profondita',

con barriere ingegneristiche, quale il  Deposito  Nazionale  previsto

dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, nel  rispetto  degli

obiettivi di radioprotezione fissati per  l'impianto  di  smaltimento

stesso. 

    Sono   inclusi   in   tale   categoria   i   rifiuti   contenenti

prevalentemente radionuclidi a vita breve in concentrazioni  tali  da

raggiungere  in  10  anni  valori  di  concentrazione  di   attivita'

inferiori ai livelli di allontanamento stabiliti ai  sensi  dell'art.

30 e dell'art. 154, comma 3-bis, del  decreto  legislativo  17  marzo

1995, n. 230. 

    Tali rifiuti devono essere conservati in idonee installazioni  di

deposito  temporaneo  o  di  gestione  di  rifiuti  ai   fini   dello

smaltimento, quali quelle  autorizzate  ai  sensi  dell'art.  33  del

decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230. 

c) Rifiuti radioattivi di bassa attivita'. 

    I rifiuti radioattivi che non soddisfano i criteri stabiliti  per

i rifiuti esenti e che ai fini dello smaltimento  necessitano  di  un

confinamento e di un isolamento per un periodo di alcune centinaia di

anni. 

    In   questa   categoria   rientrano   i    rifiuti    radioattivi

caratterizzati da livelli di concentrazione di attivita' inferiori  o

uguali a 5 MBq/g per i radionuclidi a vita breve, inferiori o  uguali

a 40 kBq/g per gli isotopi a lunga vita  del  Nichel  e  inferiori  o

uguali a 400  Bq/g  per  i  radionuclidi  a  lunga  vita.  In  questa

categoria  rientra  gran  parte   dei   rifiuti   provenienti   dalle

installazioni nucleari, quali le parti e  i  componenti  di  impianti

derivanti dalle operazioni di smantellamento  e  da  alcuni  impieghi

medici, industriali e di ricerca scientifica. 

    Tale categoria di rifiuti puo' essere  smaltita  in  impianti  di

smaltimento superficiali,  o  a  piccole  profondita',  con  barriere

ingegneristiche, quale il Deposito  Nazionale  previsto  dal  decreto

legislativo 15 febbraio  2010,  n.  31,  nel  rispetto  dei  previsti

obiettivi di radioprotezione. 

d) Rifiuti radioattivi di media attivita'. 

    I rifiuti radioattivi con concentrazioni di  attivita'  superiori

ai valori indicati per i rifiuti di bassa attivita', tali comunque da

non richiedere, durante il deposito e lo smaltimento,  l'adozione  di

misure per la dissipazione del calore generato. 

    In  questa  categoria  rientrano   i   rifiuti   che   contengono

radionuclidi a lunga vita tali da richiedere, nella maggior parte dei

casi, un grado di  isolamento  superiore  rispetto  a  quello  di  un

impianto di smaltimento superficiale con barriere  ingegneristiche  e

quindi lo smaltimento in  formazioni  geologiche.  Nelle  more  della

disponibilita' di un impianto di smaltimento in formazione geologica,

tali rifiuti dovranno essere immagazzinati  in  idonee  strutture  di

stoccaggio, quale l'impianto  di  immagazzinamento  di  lunga  durata

previsto nel Deposito Nazionale,  ai  sensi  dell'art.  2,  comma  1,

lettera e) del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31. 

    Tali rifiuti provengono,  oltre  che  dal  decommissioning  delle

strutture dei reattori  nucleari,  dagli  impianti  di  fabbricazione

degli elementi di combustibile ad ossidi  misti,  dagli  impianti  di

riprocessamento ovvero  dai  laboratori  di  ricerca  scientifica,  e

possono contenere elementi  transuranici  e  quantita'  rilevanti  di

prodotti di  attivazione  o  di  fissione.  In  tale  categoria  sono

compresi anche i rifiuti  che  presentano  caratteristiche  simili  a

quelle sopra descritte, derivanti da usi medici o industriali. 

    Rientrano in tale categoria anche  i  rifiuti  caratterizzati  da

livelli di concentrazioni di attivita' inferiori o uguali a 400  Bq/g

per i radionuclidi alfa emettitori e che  contengono  prevalentemente

radionuclidi  beta/gamma  emettitori,  anche  di   lunga   vita,   in

concentrazioni di attivita' tali da poter essere smaltiti in impianti

superficiali con barriere  ingegneristiche,  purche'  il  livello  di

concentrazione di attivita' sia tale da rispettare gli  obiettivi  di

radioprotezione stabiliti per l'impianto di smaltimento  superficiale

suddetto,  quali,  ad  esempio,  i  rifiuti  contenenti  prodotti  di

attivazione provenienti dalla disattivazione di  alcune  parti  delle

installazioni nucleari. 

e) Rifiuti radioattivi di alta attivita'. 

    I rifiuti  radioattivi  con  concentrazioni  di  attivita'  molto

elevate, tali da generare una significativa  quantita'  di  calore  o

elevate concentrazioni di radionuclidi a lunga vita, o entrambe  tali

caratteristiche, che richiedono un grado di isolamento e confinamento

dell'ordine di migliaia  di  anni  ed  oltre.  Per  tali  rifiuti  e'

richiesto lo smaltimento in formazioni geologiche. 

    In tale categoria rientrano, in particolare, i rifiuti liquidi  a

elevata concentrazione di attivita'  derivanti  dal  primo  ciclo  di

estrazione (o liquidi  equivalenti)  degli  impianti  industriali  di

riprocessamento del combustibile irraggiato, ovvero  il  combustibile

irraggiato stesso, nel caso si decida di procedere al suo smaltimento

diretto, senza riprocessamento. 

    Nel periodo che  precede  lo  smaltimento,  tali  rifiuti  devono

essere  immagazzinati  in  idonee  strutture  di  stoccaggio,   quale

l'impianto di immagazzinamento di lunga durata previsto nel  Deposito

Nazionale ai sensi dell'art. 2,  comma  1,  lettera  e)  del  decreto

legislativo 15 febbraio 2010, n. 31. 

  2. Nell'Allegato I, tabella  1,  sono  riportate  le  modalita'  di

smaltimento di ciascuna categoria di rifiuti radioattivi  secondo  la

presente classificazione. 

                               Art. 5 

                   Disposizioni transitorie e finali 

 

  1. Alla data di entrata in vigore del presente decreto, i  soggetti

che producono o che gestiscono  i  rifiuti  radioattivi  adottano  la

nuova  classificazione  di  cui  all'art.  4  ai  fini   della   loro

registrazione, della tenuta della contabilita'  e  dell'etichettatura

dei contenitori dei suddetti rifiuti. 

  2. I soggetti che producono o che  gestiscono  rifiuti  radioattivi

gia' classificati  in  base  alla  Guida  Tecnica  n.  26  del  1987,

aggiornano le  registrazioni  e  la  tenuta  della  contabilita'  dei

suddetti rifiuti radioattivi, secondo l'Allegato I, tabella 2,  entro

sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 

  3.  I  soggetti  di  cui  al  comma  2  aggiornano  l'etichettatura

attualmente presente sui contenitori dei suddetti rifiuti radioattivi

sulla base di un apposito programma, con un  successione  pianificata

delle operazioni che, tenuto conto dei principi generali del  sistema

di radioprotezione di cui all'art. 2 del decreto legislativo 17 marzo

1995, n. 230, preveda la conclusione delle  operazioni  stesse  entro

cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 

  4. Nelle more dell'emanazione delle specifiche  guide  tecniche  di

cui all'art. 2, comma 4, per  i  casi  non  contemplati  nella  Guida

Tecnica n. 26 del 1987, le specifiche  modalita'  e  i  requisiti  di

gestione di ciascuna categoria di rifiuti radioattivi sono  stabiliti

dall'ISIN. 

                               Art. 6 

                           Entrata in vigore 

 

  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a

quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della

Repubblica italiana.


Allegati

Tabella 2

Allegato 1

D.M. 7 agosto 2015

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