Rifiuti tessili e deposito temporaneo: quali regole?

Rifiuti tessili e deposito temporaneo
Questo, in sintesi, l'oggetto dell'interpello ambientale rivolto da Confindustria al ministero dell'Ambiente

Rifiuti tessili e deposito temporaneo: quali regole? Questo, in sintesi, l'oggetto dell'interpello ambientale rivolto da Confindustria al ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica. In particolare, la confederazione di viale dell'astronomia ha chiesto se i consorzi costituiti su base volontaria, che si propongono di organizzare e finanziare attività di raccolta differenziata e avvio a recupero di rifiuti tessili, possano intraprendere iniziative di raccolta della medesima tipologia di rifiuti presso i punti vendita, ai sensi dell’articolo 185-bis, D.Lgs. 152/2006, al fine di avviarli prioritariamente a operazioni di riciclaggio e recupero, nel rispetto della normativa vigente.

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Di seguito il testo dell'interpello di Confindustria e della successiva risposta ministeriale.

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Interpello ambientale di Confindustria 2 novembre 2022, n. 135545

Oggetto: interpello in materia ambientale ex art. 3-septies del D.lgs. 152/2006.

La scrivente Confindustria, principale associazione di categoria delle imprese manifatturiere e dei servizi italiane, rappresentata al CNEL, anche nell’interesse di Sistema Moda Italia, Federazione Tessile e Moda, sottopone il presente interpello in materia ambientale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3-septies del D.lgs. 152/2006.

Come già noto a Codesto Ministero, sono stati recentemente costituiti, su base volontaria, alcuni Consorzi tra imprese, che si propongono di organizzare e finanziare attività di raccolta differenziata e avvio a recupero di rifiuti tessili, in attuazione del principio della “responsabilità estesa del produttore” (EPR), recependo i principi e rispettando i requisiti stabiliti dagli artt. 178-bis e 178-ter, d.lgs. 152/2006.

Tali Consorzi, costituiti già con l’intento di operare quali sistemi collettivi dei produttori non appena sarà emanato l’annunciato decreto che renderà obbligatoria la EPR in tale settore – intento espressamente dichiarato in sede statutaria – stanno svolgendo le attività preliminari per divenire operativi e iniziare ad erogare servizi ai propri consorziati. Diverse imprese partecipanti a queste iniziative aderiscono a Confindustria, la quale, al fine di consentire alle proprie associate di operare in un quadro di certezza e di piena legalità, ritiene opportuno ricevere conferma da Codesto Ministero della possibilità, per i suddetti Consorzi, in quanto operanti nell’ambito di un regime EPR attuato, nella attuale fase, in via volontaria, di intraprendere campagne di raccolta differenziata di prodotti tessili e moda a fine vita, avvalendosi della disciplina stabilita dall’art. 185-bis, d.lgs. 152/2006.

Si rammenta che tale norma accorda ai distributori la facoltà di effettuare la raccolta e il deposito temporaneo dei rifiuti presso i propri punti vendita, a condizione che i rifiuti

siano “soggetti a responsabilità estesa del produttore, anche di tipo volontario”.

Si chiede pertanto conferma della possibilità per i Consorzi di cui sopra di avviare iniziative di raccolta di rifiuti tessili presso i punti vendita, al fine di avviarli prioritariamente ad operazioni di riciclaggio e recupero, nel rispetto della normativa vigente. Si chiede altresì di specificare le eventuali condizioni per svolgere questa attività.

Si sottolinea che l’organizzazione di prime raccolte volontarie finanziate dai consorziati potrebbe consentire ai Consorzi di conseguire alcuni importanti obiettivi in un’ottica di sempre maggiore sostenibilità, tra cui:

iniziare a far sperimentare alle imprese sistemi di raccolta che anticipano i requisiti che saranno in futuro richiesti dalle nuove normative, in modo che si trovino preparate quando entreranno in vigore gli obblighi dei produttori;

permettere ai Consorzi di approntare la propria regolamentazione interna e di iniziare a raccogliere dati relativi all’immissione sul mercato di prodotti tessili e moda e ai tassi di ritorno in termini di raccolta differenziata;

permettere ai Consorzi di testare la filiera dei propri fornitori, sia in termini di qualificazione iniziale, che di estensione, che, infine, di monitoraggio, verificandone i livelli di servizio;

consentire un ulteriore progresso nel cammino di transizione verso una filiera tessile/moda più circolare;

da ultimo, ma non meno importante, permettere anche ai consumatori di focalizzare le priorità del riutilizzo e riciclo dei rifiuti tessili, consentendo alle aziende di studiare le loro reazioni, per ottimizzare conseguentemente il layout dei punti vendita, “tarare” la comunicazione e formare il proprio personale.
Per questo la scrivente Associazione rappresenta l’urgenza di un intervento Ministeriale interpretativo sull’art. 185-bis del Codice Ambientale.
Rimanendo a disposizione per ulteriori chiarimenti, porgiamo i più sinceri auguri di buon lavoro.

***

Parere del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 7 febbraio 2022, n. 17650

Oggetto: Istanza di interpello in materia ambientale ai sensi dell’articolo 3-septies del D.Lgs. n. 152 del 2006 - applicabilità dell’articolo 185-bis del dlgs 152 del 2006 per i rifiuti tessili

 

QUESITO

Con istanza di interpello formulata ai sensi dell’articolo 3-septies del D.Lgs. n. 152 del 2006, Confindustria ha richiesto in particolare, di:

-  fornire conferma in merito alla possibilità da parte dei consorzi costituiti su base volontaria, che si propongono di organizzare e finanziare attività di raccolta differenziata e avvio a recupero di rifiuti tessili, di intraprendere iniziative di raccolta della medesima tipologia di rifiuti presso i punti vendita, ai sensi dell’articolo 185-bis del D.Lgs. 152/2006, al fine di avviarli prioritariamente ad operazioni di riciclaggio e recupero, nel rispetto della normativa vigente;
-  specificare le eventuali condizioni per svolgere questa attività.

 

RIFERIMENTI NORMATIVI

Si riportano nel seguito i riferimenti contenuti nel D.Lgs. n. 152/2006 (TUA):

- gli articoli 178-bis e 178-ter, in materia di responsabilità estesa del produttore;
- l’articolo 183, comma 1, lettera g-bis), che definisce come regime di responsabilità estesa del produttore “le misure volte ad assicurare che ai produttori di prodotti spetti la responsabilità finanziaria o la responsabilità finanziaria e organizzativa della gestione della fase del ciclo di vita in cui il prodotto diventa un rifiuto”;
- l’articolo 185-bis, che circoscrive le condizioni per effettuare il deposito temporaneo prima della raccolta, e che in particolare, al comma 1, recita: “Il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero o smaltimento è effettuato come deposito temporaneo, prima della raccolta, nel rispetto delle seguenti condizioni: ... omissis...

 

CONSIDERAZIONI DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Dal quadro normativo sopraesposto emerge quanto segue.

L’istituzione di regimi di responsabilità estesa del produttore, per come definiti all’articolo 183, comma 1, lettera g-bis) ai sensi delle disposizioni contenute negli articoli 178-bis e 178-ter del TUA, in aderenza agli articoli 8 e 8-bis della Direttiva (UE) 2018/851, è finalizzata a rafforzare il riutilizzo, la prevenzione, il riciclaggio e l’altro recupero dei rifiuti. Tali regimi, già esistenti per alcune tipologie di rifiuti, possono essere quindi istituiti per altre filiere per le quali emerge la necessità di costituire un sistema in grado di favorire il passaggio ad una economia circolare, in un’ottica di sostenibilità ambientale, sin dalla progettazione del prodotto.

Gli strumenti di programmazione comunitari e nazionali hanno già individuato alcune filiere come prioritarie e, tra queste, vi è anche quella riferibile al quesito posto.

Allo stato attuale, per la filiera del tessile non vi è ancora un contesto normativo definito, se non quello concernente l’obbligo di raccolta differenziata dei rifiuti tessili dal 1° gennaio 2022, ai sensi dell’articolo 205, comma 6-quater), del TUA; tuttavia, il regolamento per l’istituzione del regime di responsabilità estesa del produttore nel settore del tessile, con specifico riferimento ad abbigliamento, calzature, accessori, pelletteria e prodotti tessili per la casa, è in fase di avanzata istruttoria.
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In ordine poi alla possibilità per i distributori di effettuare un deposito temporaneo prima della raccolta presso i propri punti vendita, ai sensi dell’articolo 185-bis, comma 1, lettera b), del TUA, la stessa è espressamente condizionata all’esistenza di un regime di responsabilità estesa per quella specifica filiera.

Pertanto, la locuzione “anche di tipo volontario” va intesa come la possibilità di effettuare un deposito temporaneo prima della raccolta per quei soggetti che, in presenza di un regime in cui sono delineati i ruoli, le responsabilità e gli obblighi di tutti gli attori coinvolti nella filiera di riferimento, sono in attesa di ottenere apposito provvedimento di riconoscimento.

In conclusione, le campagne di raccolta differenziata di prodotti tessili e moda a fine vita, anche avvalendosi della disciplina stabilita dall’art. 185-bis del D.Lgs. n. 152/2006, potranno essere intraprese da parte dei consorzi costituiti su base volontaria, solo a partire dall’entrata in vigore del decreto che istituirà la responsabilità estesa del produttore nel settore del tessile.

Le considerazioni sopra riportate sono da ritenersi pertinenti e valide in relazione al quesito formulato, con esclusione di qualsiasi riferimento a specifiche procedure o procedimenti, anche a carattere giurisdizionale, eventualmente in corso o in fase di evoluzione, per i quali occorrerà considerare tutti gli elementi pertinenti al caso di specie, allo stato, non a conoscenza e non rientranti nella sfera di competenza di questa Amministrazione.

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