Rimozione dell’amianto dagli edifici pubblici: ecco chi è ammesso ai finanziamenti

Pubblicati gli elenchi

Rimozione dell'amianto dagli edifici pubblici.

Con il D.M. Transizione ecologica n. 150 del 13 settembre 2021 sono stati approvati gli elenchi dei soggetti ammessi al finanziamento per la rimozione dell'amianto dagli edifici pubblici (di cui al D.M. Ambiente n. 562/STA del 14 dicembre 2017).

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Rimozione dell'amianto dagli edifici pubblici: l'origine dei finanziamenti

I finanziamenti per la rimozione dell'amianto dagli edifici pubblici sono relativi al bando numero 2 annualità 2017.

Qui di seguito il testo integrale dell'avviso inerente al decreto n. 150 del 13 settembre 2021 dal titolo: "Approvazione della graduatoria relativa al bando per la progettazione degli interventi di rimozione dell'amianto dagli edifici pubblici sulla base delle richieste di integrazione presentate (annualità 2017)" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 231 del 27 settembre 2021). In allegato, gli elenchi dei soggetti degli ammessi e dei non ammessi ai finanziamenti per la rimozione dell'amianto dagli edifici pubblici con i relativi importi.

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Vista la Legge 8 luglio 1986, n. 349 recante “Istituzione del Ministero dell’Ambiente e norme in materia di danno ambientale”; Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;

Visto in particolare l’articolo 12, comma 1, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 che prevede che “la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi”;

Vista la Legge 27 marzo 1992, n. 257 recante “Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto”;

Visto il Decreto del Ministro della Sanità, di concerto con il Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, del 6 settembre 1994 recante “Normative e metodologie tecniche di applicazione dell’articolo 6, comma 3, e dell’articolo 12, comma 2, della Legge 27 marzo 1992, n. 257; Vista la Circolare del Ministero della Sanità n. 7 del 12 aprile 1995 recante “Circolare esplicativa del decreto ministeriale 6 settembre 1994”; Vista la Legge 23 marzo 2001, n. 93 recante “Disposizioni in campo ambientale”;

Visto il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, n. 101 del 18 marzo 2003 recante “Regolamento per la realizzazione di una mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto, ai sensi dell’articolo 20 della legge 23 marzo 2001, n. 93”;

Visto il Decreto il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, di concerto con il Ministro della Salute e con il Ministro delle Attività Produttive, n. 248 del 29 luglio 2004 recante “Regolamento relativo alla determinazione e disciplina delle attività di recupero dei prodotti e beni di amianto e contenenti amianto”;

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”;

Visto il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 recante “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;

Vista la Risoluzione del Parlamento europeo del 14 marzo 2013 recante “Minacce per la salute sul luogo di lavoro legate all’amianto e prospettive di eliminazione di tutto l’amianto esistente”;

Vista la Legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali” che all’articolo 56 prevede l’istituzione di un “Fondo per la progettazione preliminare e definitiva degli interventi di bonifica di beni contaminati da amianto” al fine di promuovere, a tutela della Resp. Div.: Distaso L. Ufficio: RiA_04 Data: 09/09/2021 Firmato digitalmente in data 10/09/2021 alle ore 17:01 2 salute e dell’ambiente, la realizzazione di interventi di bonifica di edifici pubblici contaminati da amianto; Visto, in particolare, l’articolo 56, comma 7, della Legge 28 dicembre 2015, n. 221 che stabilisce che con decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare sia disciplinato il funzionamento del Fondo nonché i criteri di priorità per la selezione dei progetti ammessi a finanziamento;

Visto, in particolare, l’articolo 56, comma 8, della Legge 28 dicembre 2015, n. 221 che stabilisce che agli oneri derivanti dal funzionamento del Fondo, pari a 5,536 milioni di euro per l’anno 2016 e a 6,018 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze per l’anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

Visto il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 21 settembre 2016 recante “Istituzione del Fondo per la progettazione preliminare e definitiva degli interventi di bonifica di edifici pubblici contaminati da amianto”;

Visto il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 562/STA del 14 dicembre 2017 che individua le disposizioni applicative per l’attribuzione dei fondi per interventi di bonifica dall’amianto di cui al citato articolo 56, comma 7, della Legge 28 dicembre 2015, n. 221;

Considerato che, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 562/STA del 14 dicembre 2017, il finanziamento è destinato a coprire, integralmente o parzialmente, i costi di progettazione preliminare e definitiva degli interventi, anche mediante copertura dei corrispettivi da porre a base di gara per l’affidamento di tali servizi, fino ad un massimo, complessivamente inteso, di 15.000,00 (quindicimila) euro;

Considerato che, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 562/STA del 14 dicembre 2017, oggetto dell’intervento possono essere esclusivamente edifici e strutture di proprietà degli enti di cui al comma 1 del medesimo articolo e destinate allo svolgimento delle attività dell’ente o di attività di interesse pubblico;

Considerato che, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 562/STA del 14 dicembre 2017, dal 30 gennaio 2018 al 30 aprile 2018, i soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, del medesimo Decreto possono presentare al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare apposita richiesta di finanziamento per mezzo di piattaforma informatica;

Considerato che, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 562/STA del 14 dicembre 2017, la richiesta di finanziamento deve essere necessariamente corredata da una relazione tecnica asseverata da professionista abilitato e va trasmessa attraverso l’applicativo presente sul portale e adottata in conformità al modello di cui all’Allegato A al Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela 3 del Territorio e del Mare n. 562/STA del 14 dicembre 2017, contenente le informazioni di cui all’articolo 3, comma 5, del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 21 settembre 2016;

Considerato che, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 562/STA del 14 dicembre 2017, la citata relazione, prevista al comma 3 del medesimo articolo, deve contenere le informazioni necessarie ai fini della formazione della graduatoria nelle modalità indicate nell’articolo 4 del Decreto stesso;

Considerato che, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 562/STA del 14 dicembre 2017, non possono essere oggetto di finanziamento: a) la progettazione di interventi di ripristino, la realizzazione di manufatti sostitutivi e la loro messa in opera; b) le spese di acquisto di beni, mezzi e materiali sostitutivi e la loro messa in opera; c) gli incarichi di progettazione preliminare e definitiva già conferiti al momento dell’ammissione al finanziamento; d) la progettazione di interventi realizzati prima della pubblicazione del bando o prima dell’ammissione al finanziamento;

Considerato che, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 562/STA del 14 dicembre 2017, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, a seguito di istruttoria condotta avvalendosi dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, dispone una graduatoria delle richieste ammesse al contributo fino alla concorrenza dell’importo di cui all’articolo 56, comma 8, della Legge 28 dicembre 2015, n. 221 relativamente all’anno 2017;

Considerato che le istanze presentate in conformità ai criteri previsti nel Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 562/STA del 14 dicembre 2017, a mezzo di apposita piattaforma informatica, sono state contrassegnate da un codice identificativo (ID);

Considerato che le richieste di finanziamento presentate dal 30 gennaio 2018, data di apertura della piattaforma informatica accessibile di cui al sito http://www.amiantopa.minambiente.it, e sino al 30 aprile 2018, sono risultate in totale 241;

Considerato che, con riferimento alle richieste di finanziamento presentate nel periodo temporale di cui al punto precedente, è stata svolta l’istruttoria secondo quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 562/STA del 14 dicembre 2017, ai fini della verifica dell’ammissibilità in ordine al rispetto dei requisiti previsti;

Tenuto conto che, in considerazione dell’eterogeneità e della difformità della documentazione trasmessa da parte di numerose Amministrazioni interessate, si è reso necessario richiedere una integrazione documentale alle Amministrazioni stesse che ha comportato un supplemento istruttorio finalizzato a garantire la massima tutela di tali soggetti;

Vista la relazione denominata “Relazione tecnica finale Bando relativo all’annualità 2017 per l’accesso ai finanziamenti del fondo per la progettazione preliminare e definitiva degli interventi di bonifica di beni pubblici contaminati da amianto, emanato dal MATTM con Decreto n. 562/2017 del 14 dicembre 2017”, con relativi allegati, trasmessa dall’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale con nota del 21 gennaio 2019 con protocollo n. 2606, acquisita al protocollo della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque 4 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 1063 del 21 gennaio 2019, che riporta l’istruttoria condotta dall’Istituto in merito alle richieste pervenute;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 giugno 2019, n. 97 recante “Regolamento di organizzazione del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dell’Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione”;

Considerati gli esiti dell’istruttoria condotta da parte della competente Divisione III della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in coerenza con quanto stabilito dal Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 562/STA del 14 dicembre 2017, e da cui emerge che delle 241 istanze pervenute, 140 sono risultate ammesse e 101 sono risultate ammissibili con riserva;

Visto il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 307/STA del 1° agosto 2019 che ha approvato la graduatoria con gli esiti dell’istruttoria condotta, riportati nell’elenco allegato al Decreto, nel quale sono indicati il riconoscimento ovvero l’ammissibilità con riserva di accesso al finanziamento, con il relativo importo fruibile, in coerenza con quanto stabilito dal Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 562/STA del 14 dicembre 2017, per la progettazione degli interventi di rimozione dell’amianto dagli edifici pubblici; Considerato che alle 101 Amministrazioni ammissibili con riserva, con successiva nota, si è provveduto a richiedere le necessarie integrazioni da fornire, a pena di esclusione definitiva, entro un termine stabilito nella nota stessa;

Considerato che delle 101 Amministrazioni ammesse con riserva, 61 hanno provveduto ad inviare entro i termini stabiliti la documentazione integrativa richiesta;

Visto il Decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge 18 novembre 2019, n. 132, recante “Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i Beni e le Attività Culturali, delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo, dello Sviluppo Economico, degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, delle Infrastrutture e dei Trasporti, dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate, in materia di qualifiche dei dirigenti e di tabella delle retribuzioni del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”;

Vista la nota della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 25 ottobre 2019 con protocollo n. 21825/STA, con la quale si inoltra all’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale la richiesta di esame delle integrazioni proposte dalle Amministrazioni al fine di una valutazione;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 dicembre 2019 recante il conferimento al dott. Giuseppe Lo Presti dell’incarico di Direttore della Direzione Generale per il Risanamento Ambientale del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare; Visto il Decreto-Legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni dalla Legge 22 aprile 2021, n. 55, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, che all’articolo 2, comma 1, dispone che “il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare è ridenominato Ministero della Transizione Ecologica”;

Vista la relazione denominata “Istruttoria per ricezione integrazioni istanze ammesse a finanziamento con riserva - Relazione tecnica finale Bando relativo all’annualità 2017 per l’accesso ai finanziamenti del fondo per la progettazione preliminare e definitiva degli interventi di bonifica di beni pubblici contaminati da amianto”, con relativi allegati, trasmessa dall’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale con nota del 19 aprile 2021 con protocollo n. 19259, acquisita al protocollo del Ministero della Transazione Ecologica al n. 40123 del 19 aprile 2021, che riporta l’istruttoria condotta dall’Istituto in merito alle integrazioni pervenute;

Considerati gli esiti dell’istruttoria condotta da parte della competente Divisione della Direzione Generale per il Risanamento Ambientale del Ministero della Transazione Ecologica, in coerenza con quanto stabilito dal Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 562/STA del 14 dicembre 2017, riportati nell’elenco allegato facente parte integrante del presente provvedimento, nel quale è indicato il riconoscimento di accesso al finanziamento, con il relativo importo fruibile per la progettazione degli interventi di rimozione dell’amianto dagli edifici pubblici;

DECRETA ARTICOLO UNICO

1. Sono approvati gli allegati elenchi concernenti le istanze ammesse alla concessione del finanziamento di cui al Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 562/STA del 14 dicembre 2017 sulla base delle richieste di integrazione presentate, e le istanze non ammesse alla concessione del finanziamento di cui al Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 562/STA del 14 dicembre 2017 per mancanza di integrazione. 2. Gli esiti del presente provvedimento saranno comunicati a tutte le Amministrazioni partecipanti. 3. Il presente provvedimento, comprensivo dell’elenco delle istanze ammesse (Tabella 1) e delle istanze non ammesse per mancata integrazione (Tabella 2), è pubblicato e consultabile sul sito del Ministero della Transizione Ecologica www.mite.gov.it e sul sito http://www.amiantopa.minambiente.it. 4. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dal giorno della notifica.

Allegati

L’elenco integrale

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