Rigassificazione e rinnovabili: convertito il DL 57/2023

Rigassificazione e rinnovabili
Con la legge 26 luglio 2023, n. 95 abrogate le misure sul Pnrr e inserite nuove misure su biometano, biomasse e risorse geotermiche

Rigassificazione e rinnovabili: convertito il D.L. n. 57/2023 nella legge 26 luglio 2023, n. 95.

Tra le modifiche di rilievo, l'abrogazione dei primi due articoli recanti, rispettivamente, «Disposizioni in materia di enti territoriali» e «Ulteriori disposizioni per la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza». Per effetto la rubrica del provvedimento è passata da «Misure urgenti per gli enti territoriali, nonché  per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico» a «Misure urgenti per il settore energetico».

Altre modifiche hanno riguardato l'inserimento di nuovi articoli in materia di:

  • impianti alimentati da biogas e biomassa;
  • risorse geotermiche;
  • biometano;
  • prodotti energetici alternativi.

Di seguito il testo del D.L. n. 57/2023, coordinato con la legge di conversione n. 95/2023.

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Testo coordinato del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57 

Testo del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57 (in Gazzetta  Ufficiale
- Serie generale - n. 124 del 29  maggio  2023),  coordinato  con  la
legge di conversione 26 luglio 2023, n. 95 (in questa stessa Gazzetta
Ufficiale alla pag. 1),  recante:  «Misure  urgenti  per  il  settore
energetico.». (23A04324) 
(Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 2023, n. 174)

 

Vigente al: 27-7-2023

 

Avvertenza:

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero

della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle

disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei

decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni

ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre

1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo  testo

unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni

del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge

di conversione, che di quelle modificate o  richiamate  nel  decreto,

trascritte nelle note. Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia

degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate

con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400

(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza

del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di

conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua

pubblicazione.

 

                               Art. 1 

Abrogato

 

                               Art. 2 

Abrogato

 

                               Art. 3 

Integrazioni della disciplina in materia di  realizzazione  di  nuova

                    capacita' di rigassificazione 

1. Entro il termine di sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in

vigore del presente decreto, i soggetti interessati possono  proporre

nuove istanze ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 17

maggio 2022, n. 50, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15

luglio 2022,  n.  91,  come  modificato  dal  comma  3  del  presente

articolo, ai Commissari straordinari  di  Governo  gia'  nominati  ai

sensi del comma 1 del medesimo articolo 5 del decreto-legge n. 50 del

2022.

2. A decorrere dalla data  di  entrata  in  vi  gore  del  presente

decreto, l'autorizzazione per la costruzione ovvero per  l'esercizio,

an  che  a  seguito  di   ricollocazione,   delle   opere   e   delle

infrastrutture di cui all'articolo 5, comma 1, del  decreto-legge  n.

50 del 2022 e' rilasciata dal Commissario  straordinario  di  Governo

competente a seguito di  un  procedimento  unico,  comprensivo  delle

valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte  seconda  del

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, della  durata  massima  di

duecento giorni dalla data di ricezione dell'istanza, svolto ai sensi

dell'articolo 5 del medesimo decreto-legge n. 50 del 2022.

3.  All'articolo  5  del  decreto-legge  17  maggio  2022,  n.  50,

convertito, con modificazioni, dalla legge 15  luglio  2022,  n.  91,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a)  al  comma  1,  secondo  periodo,  dopo  le  parole:  «Per  la

realizzazione» sono inserite le seguenti:  «ovvero  per  l'esercizio,

anche a seguito di ricollocazione,»;

b) al comma 5, le parole: «interessati alla  realizzazione»  sono

sostituite  dalle  seguenti:  «interessati,  anche   a   seguito   di

ricollocazione, alla realizzazione ovvero all'esercizio» e le parole:

«ed entrata» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero dell'entrata»;

b-bis) dopo il comma 11 e' inserito il seguente:

«11-bis. Il Commissario di cui al comma 1 provvede tempestivamente,

attraverso la  propria  struttura,  agli  obblighi  di  pubblicazione

previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33»;

c) al comma 14-bis, dopo le parole: «si  applicano  alle  istanze

presentate ai sensi del comma 5» sono inserite le  seguenti:  «,  ivi

comprese quelle aventi a oggetto la realizzazione ovvero l'esercizio,

a seguito di ricollocazione, delle opere e  delle  infrastrutture  di

cui al comma 1, sebbene rivolte a un commissario  diverso  da  quello

che ha rilasciato l'autorizzazione originaria,»;

d) dopo il comma 14-bis e' inserito il seguente:

«14-ter. Al fine di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti

a livello nazionale, le infrastrutture realizzate per  consentire  il

collegamento delle unita' galleggianti di cui al comma  1  alla  rete

nazionale sono mantenute in loco, a  cura  e  spese  del  proponente,

anche a seguito di eventuali ricollocazioni delle unita' galleggianti

medesime.»

4. All'allegato I-bis alla parte seconda del decreto legislativo  3

aprile 2006, n. 152, dopo il punto 3.2.1 e' inserito il seguente:

«3.2.1-bis. Opere e infrastrutture finalizzate all'incremento della

capacita' di rigassificazione nazionale mediante unita'  galleggianti

di stoccaggio e rigassificazione;».

 

                             Art. 3 bis 

Misure urgenti per il contenimento degli effetti  degli  aumenti  dei

           prezzi nel settore elettrico e del gas naturale 

1. Per il terzo trimestre dell'anno 2023, le agevolazioni  relative

alle tariffe per la fornitura di energia  elettrica  riconosciute  ai

clienti domestici economicamente svantaggiati e ai clienti  domestici

in gravi condizioni di salute di cui al decreto  del  Ministro  dello

sviluppo  economico  28  dicembre  2007,  pubblicato  nella  Gazzetta

Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2008, e la compensazione della  spesa

per la fornitura di gas naturale di cui all'articolo 3, comma 9,  del

decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con

modificazioni,  dalla  legge  28  gennaio  2009,  n.  2,  sulla  base

dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di  cui

all'articolo 1, comma 17, della legge 29 dicembre 2022, n. 197,  sono

rideterminate dall'Autorita'  di  regolazione  per  energia,  reti  e

ambiente (ARERA), tenendo conto di quanto  stabilito  dalla  medesima

Autorita' in attuazione dell'articolo 1,  comma  18,  della  medesima

legge 29 dicembre 2022, n. 197, nel limite di 110 milioni di euro per

l'anno 2023, compresi gli effetti derivanti dall'articolo 1, comma 2,

del  decreto-legge  30   marzo   2023,   n.   34,   convertito,   con

modificazioni,  dalla  legge  26  maggio  2023,  n.  56.  Agli  oneri

derivanti dal presente comma, pari a 110 milioni di euro  per  l'anno

2023, si provvede ai sensi del comma 3.

2. Al fine di contenere, per il terzo trimestre 2023,  gli  effetti

degli aumenti dei  prezzi  nel  settore  del  gas  naturale,  l'ARERA

provvede a mantenere azzerate, per il medesimo trimestre, le aliquote

delle componenti tariffarie relative agli oneri generali  di  sistema

per il settore del gas. Agli  oneri  derivanti  dal  presente  comma,

valutati in 175 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi

del comma 3.

3. Agli oneri derivanti dai commi 1  e  2  del  presente  articolo,

determinati in 285 milioni di euro per l'anno  2023,  si  provvede  a

valere sulle risorse disponibili  nel  bilancio  della  Cassa  per  i

servizi  energetici  e  ambientali  per  l'anno  2023  derivanti   da

stanziamenti per il rafforzamento dei bonus sociali elettrico e gas.

4. In deroga a quanto previsto dal  decreto  del  Presidente  della

Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di gas metano

destinato alla combustione per  usi  civili  e  per  usi  industriali

previste all'articolo 26, comma 1, del testo unico delle disposizioni

legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui  consumi  e

relative  sanzioni  penali  e  amministrative,  di  cui  al   decreto

legislativo 26 ottobre 1995, n.  504,  contabilizzate  nelle  fatture

emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di luglio, agosto e

settembre  2023,  sono  assoggettate  all'aliquota  dell'imposta  sul

valore aggiunto (IVA) del 5 per cento. Qualora le somministrazioni di

cui al primo periodo  siano  contabilizzate  sulla  base  di  consumi

stimati, l'aliquota IVA  del  5  per  cento  si  applica  anche  alla

differenza tra gli importi stimati e gli  importi  ricalcolati  sulla

base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi

di luglio, agosto e settembre 2023. Agli oneri derivanti dal presente

comma, valutati in  473,87  milioni  di  euro  per  l'anno  2023,  si

provvede ai sensi del comma 6.

5. La disposizione  di  cui  al  comma  4  si  applica  anche  alle

forniture   di   servizi   di    teleriscaldamento    nonche'    alle

somministrazioni di  energia  termica  prodotta  con  gas  metano  in

esecuzione di un contratto di servizio energia  di  cui  all'articolo

16, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio  2008,  n.  115.  Agli

oneri derivanti dal presente comma, valutati in 15,44 milioni di euro

per l'anno 2023, si provvede ai sensi del comma 6.

6. Agli oneri derivanti dai commi 4 e 5, valutati in 489,31 milioni

di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente utilizzo

delle somme versate all'entrata del bilancio  dello  Stato  da  parte

della Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 31  luglio

2023, a valere sul conto di gestione relativo al bonus sociale gas.

 

                             Art. 3 ter 

Misure in materia di produzione di energia da impianti alimentati  da

                          biogas e biomassa 

1. Il comma 8 dell'articolo 24  del  decreto  legislativo  3  marzo

2011, n. 28, e' sostituito dal seguente: «8. Entro centottanta giorni

dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente   disposizione,

l'Autorita' di regolazione per energia, reti e  ambiente  provvede  a

definire prezzi minimi  garantiti,  ovvero  integrazioni  dei  ricavi

conseguenti  alla  partecipazione  al  mercato  elettrico,   per   la

produzione da impianti alimentati da biogas e biomassa, in  esercizio

alla data di entrata  in  vigore  della  presente  disposizione,  che

beneficino di incentivi in scadenza entro il 31 dicembre 2027  ovvero

che, entro il medesimo termine, rinuncino agli incentivi per  aderire

al regime di cui al presente comma, sulla base dei seguenti  criteri:

a) i prezzi minimi garantiti, ovvero le integrazioni dei ricavi, sono

corrisposti a copertura  dei  costi  di  funzionamento,  al  fine  di

assicurare  la  prosecuzione  dell'esercizio   e   il   funzionamento

efficiente dell'impianto; b) i prezzi  minimi  garantiti,  ovvero  le

integrazioni dei ricavi, sono  differenziati  in  base  alla  potenza

dell'impianto;  c)  gli  impianti  rispettano  i  requisiti  di   cui

all'articolo 42 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.  199;  d)

il valore dei prezzi minimi garantiti, ovvero delle integrazioni  dei

ricavi, e' aggiornato annualmente, tenendo conto dei valori di  costo

delle materie prime e della necessita' di promuovere  la  progressiva

efficienza dei  costi  degli  impianti,  anche  al  fine  di  evitare

incrementi dei prezzi delle materie prime correlati alla presenza  di

incentivi all'utilizzo energetico delle stesse».

 

                            Art. 3 quater 

Modifica al decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22,  in  materia

              di coltivazione delle risorse geotermiche 

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n.  22,

dopo il comma 3.bis.1 e' inserito il seguente:

«3-bis.2. I soggetti  titolari  di  permessi  rilasciati  ai  sensi

dell'articolo 3, comma 2-bis, trascorsi cinque anni  dall'inizio  dei

lavori e tenuto conto dei risultati sperimentali in  termini  di  ore

annue di funzionamento, nell'ambito della successiva richiesta  della

concessione   possono   presentare   contestualmente    istanza    di

potenziamento con una variazione del  programma  dei  lavori  e  agli

stessi non  si  applica  il  limite  di  5  MW  di  potenza  nominale

installata, di cui ai commi 3-bis e 3-bis.1,  nonche'  il  limite  di

40.000 MWh annui di energia immessa nel sistema elettrico, di cui  al

medesimo comma 3-bis.1».

 

                          Art. 3 quinquies 

Misure urgenti per incrementare la produzione  di  biometano  nonche'

  l'impiego di prodotti energetici alternativi. 

1. All'articolo 8-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n.  28,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) la lettera a-bis) e' sostituita dalla seguente:

«a-bis) la procedura abilitativa semplificata per gli interventi di

parziale o completa riconversione alla  produzione  di  biometano  di

impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas,  gas

di discarica o gas residuati dai processi di depurazione»;

2) dopo la lettera a-bis) e' inserita la seguente:

«a-ter) la procedura abilitativa semplificata per gli interventi su

impianti  per  la  produzione  di  biometano  in  esercizio  che  non

comportino un incremento dell'area gia' oggetto di autorizzazione,  a

prescindere dalla quantita' risultante di biometano immesso in rete a

seguito  degli  interventi  medesimi,  nel  rispetto  delle  seguenti

condizioni:

1)  nel  caso  di  impianti  collegati  alla  rete,   vi   sia   la

disponibilita' del gestore di rete a immettere  i  volumi  aggiuntivi

derivanti dalla realizzazione degli interventi;

2) gli interventi non comportino alcuna modifica delle tipologie di

matrici gia' autorizzate;

3) la targa del sistema di upgrading indichi il valore di capacita'

produttiva derivante dalla realizzazione degli interventi;

4)  l'eventuale  aumento  delle  aree  dedicate   alla   digestione

anaerobica  non  sia  superiore  al  50  per  cento  di  quelle  gia'

autorizzate»;

3) alla lettera b), le parole: «di cui alla lettera  a)  e  a-bis)»

sono sostituite dalle seguenti: «di cui alle  lettere  a),  a-bis)  e

a-ter);»;

b) il comma 1-bis e' abrogato.

2.  Il  trattamento  specifico  sul  gasolio  commerciale  di   cui

all'articolo 24-ter del testo unico  delle  disposizioni  legislative

concernenti le imposte sulla produzione  e  sui  consumi  e  relative

sanzioni penali e amministrative, di cui al  decreto  legislativo  26

ottobre 1995, n. 504, nonche' le altre agevolazioni previste  per  il

gasolio  nella  tabella  A  allegata  al  medesimo  testo  unico   si

applicano, nel rispetto  delle  norme  prescritte,  anche  ai  gasoli

paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento utilizzati,  tal

quali, nell'uso previsto in sostituzione del gasolio.

 

                            Art. 3 sexies 

Disposizioni in  materia  di  infrastrutture  strategiche  in  ambito

                             energetico 

1.  Per  il  perseguimento  di   finalita'   di   sicurezza   degli

approvvigionamenti energetici nazionali, costituiscono infrastrutture

strategiche le infrastrutture lineari energetiche  appartenenti  alla

rete nazionale dei gasdotti, individuate ai sensi dell'articolo 9 del

decreto legislativo 23 maggio 2000, n.  164,  nonche'  gli  oleodotti

facenti parte delle reti nazionali di trasporto, la cui realizzazione

ovvero   il   cui   efficientamento   siano   volti   ad   assicurare

l'approvvigionamento e il trasporto  lungo  la  direttrice  nazionale

Sud-Nord ovvero lungo i corridoi infrastrutturali energetici  europei

mediante  opere  rientranti  nell'elenco  dell'Unione   europea   dei

progetti di interesse comune di cui al regolamento (UE)  n.  347/2013

del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  17  aprile  2013.  Le

infrastrutture strategiche di cui al primo periodo sono dichiarate di

pubblica utilita' nonche' urgenti  e  indifferibili  ai  sensi  delle

normative vigenti. Le amministrazioni a qualunque ti tolo interessate

nelle  procedure  autorizzative  per  la  realizzazione  ovvero   per

l'efficientamento delle infrastrutture strategiche di  cui  al  primo

periodo attribuiscono ad esse priorita' e urgenza  nel  quadro  degli

adempimenti e delle valutazioni di propria competenza.

2.  Per  la  realizzazione  ovvero  per   l'efficientamento   delle

infrastrutture strategiche di cui  al  comma  1,  primo  periodo,  le

proroghe, per  casi  di  forza  maggiore  o  per  altre  giustificate

ragioni, dei termini previsti dall'articolo 13,  commi  3  e  4,  del

testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia

di espropria zione per pubblica  utilita',  di  cui  al  decreto  del

Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,  n.  327,  possono  essere

disposte, anche d'ufficio,  prima  della  scadenza  del  termine  per

l'emanazione del decreto di esproprio  e  per  un  periodo  di  tempo

complessivo non superiore a otto anni.

3. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica

8 giugno 2001, n. 327, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 9-bis, dopo le parole: «nel caso di  opere

di minore entita'» sono inserite le seguenti:  «e  nei  casi  di  cui

all'articolo 52-quinquies, comma 2.1, del presente decreto»;

b) all'articolo 52-quinquies,  dopo  il  comma  2  e'  inserito  il

seguente:

«2.1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 6,  comma  9-bis,

ai fini della realizzazione delle infrastrutture lineari  energetiche

di cui al comma 2 del presente  articolo,  l'autorita'  espropriante,

nei casi in cui l'avvio  dei  lavori  rivesta  carattere  di  urgenza

ovvero qualora  sussistano  particolari  ragioni  di  natura  tecnica

ovvero operativa, puo' delegare, in tutto o  in  parte,  al  soggetto

proponente l'esercizio dei  poteri  espropriativi,  determinando  con

chiarezza l'ambito della  delega  nell'atto  di  affidamento,  i  cui

estremi devono essere specificati in ogni atto  del  procedimento  di

espropriazione. A tale scopo, i soggetti cui sono delegati  i  poteri

espropriativi possono avvalersi delle societa' controllate nonche' di

societa' di servizi ai fini delle attivita' preparatorie».

 

                           Art. 3 septies 

Attivita' di interesse generale svolta dagli enti del Terzo settore e

                        dalle imprese sociali 

1. All'articolo 5, comma  1,  lettera  e),  del  codice  del  Terzo

settore, di cui al decreto legislativo 3  luglio  2017,  n.  117,  le

parole:  «nonche'  alla  tutela  degli  animali  e  prevenzione   del

randagismo, ai sensi  della  legge  14  agosto  1991,  n.  281»  sono

sostituite  dalle  seguenti:  «alla  tutela  degli  animali  e   alla

prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto  1991,  n.

281, nonche' alla produzione, all'accumulo  e  alla  condivisione  di

energia da fonti rinnovabili a fini  di  autoconsumo,  ai  sensi  del

decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199».

2. All'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto  legislativo  3

luglio 2017, n. 112, sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:  «,

nonche' alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di  energia

da fonti rinnovabili a fini di  autoconsumo,  ai  sensi  del  decreto

legislativo 8 novembre 2021, n. 199».

 

                            Art. 3 octies 

Interventi di sostegno alla produzione di energia elettrica da  fonti

                             rinnovabili 

1. All'articolo 9 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.  199,

dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente:

«6-bis. Per le procedure d'asta indette dal GSE a  decorrere  dalla

data di entrata in vigore della presente disposizione, i valori delle

tariffe di riferimento indicati nella tabella 1.1 dell'allegato 1  al

citato decreto del Ministro dello sviluppo economico  4  luglio  2019

sono aggiornati, in fase di pubblicazione dei singoli bandi, da parte

del GSE su base mensile, facendo riferimento all'indice nazionale dei

prezzi al  consumo  per  l'intera  collettivita',  per  tenere  conto

dell'inflazione media cumulata tra il 1° agosto 2019  e  il  mese  di

pubblicazione del  bando  della  relativa  procedura.  All'attuazione

delle disposizioni di cui al presente comma si provvede senza nuovi o

maggiori oneri per la finanza pubblica».

 

                               Art. 4 

                          Entrata in vigore 

1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a

quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della

Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione

in legge.

 

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