Riqualificazione energetica degli edifici: i requisiti tecnici per le detrazioni fiscali

Le indicazioni nel decreto del ministero dello Sviluppo economico 6 agosto 2020

Riqualificazione energetica degli edifici: i requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali sono l'oggetto del decreto del ministero dello Sviluppo economico 6 agosto 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 5 ottobre 2020, n. 246.

In particolare, il provvedimento definisce:

  • la tipologia e la caratteristiche degli interventi;
  • i limiti delle agevolazioni;
  • i soggetti e le spese ammessi alla detrazione;
  • gli adempimenti da osservare;
  • l'obbligatorietà della presentazione dell'attestato di prestazione energetica;
  • l'asseverazione per gli interventi che accedono alle detrazioni (qui il decreto sulle asseverazioni, pubblicato sulla stessa Gazzetta Ufficiale);
  • il meccanismo di trasferimento delle quote e cessione del credito;
  • il monitoraggio e la comunicazione dei risultati;
  • i controlli.

Clicca qui per il D.M. 6 agosto 2020 sui requisiti delle asseverazioni

Gli allegati, invece, riportano:

  • i requisiti da indicare nell'asseverazione per gli interventi che accedono alle detrazioni fiscali;
  • la tabella di sintesi degli interventi;
  • la scheda dati sulla prestazione energetica (dati estratti da APE o AQE);
  • la scheda informativa;
  • i requisiti degli interventi di isolamento termico, delle pompe di calore, degli impianti e degli apparecchi a biomassa e dei collettori solari;
  • i massimali specifici di costo per gli interventi sottoposti a dichiarazione del fornitore o dell'installatore.

Di seguito il testo del decreto del ministero dello Sviluppo economico 6 agosto 2020; a seguire gli allegati in pdf.

 

Decreto del ministero dello Sviluppo economico 6 agosto 2020 

Requisiti tecnici  per  l'accesso  alle  detrazioni  fiscali  per  la
riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus. (20A05394)
(in Gazzetta Ufficiale del 5 ottobre 2020, n. 246)

 

IL MINISTRO

DELLO SVILUPPO ECONOMICO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

ed

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE

E DEI TRASPORTI

(omissis)

Decreta:

 

                               Art. 1

                   Oggetto, ambito di applicazione

                            e definizioni

1. Il presente decreto, in attuazione dell'art.  14,  comma  3-ter,

del decreto-legge n. 63 del 2013, definisce i requisiti  tecnici  che

devono soddisfare gli interventi che danno  diritto  alla  detrazione

delle spese sostenute per interventi  di  efficienza  energetica  del

patrimonio  edilizio  esistente,  spettanti  ai  sensi   del   citato

articolo, nonche' gli interventi finalizzati al recupero  o  restauro

della facciata esterna degli edifici esistenti  di  cui  all'art.  1,

comma 220 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e gli  interventi  che

danno diritto alla detrazione di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 119 del

decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ivi compresi i massimali di  costo

specifici per singola tipologia di intervento.

2. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di  cui

al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e le definizioni di cui

al decreto del Ministro  dello  sviluppo  economico  26  giugno  2015

recante «Applicazione delle metodologie di calcolo delle  prestazioni

energetiche e definizione delle prescrizioni e dei  requisiti  minimi

degli edifici». Si  applicano  altresi'  le  definizioni  di  cui  al

decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,  n.  380,  del

decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti  2  marzo

2018 recante  approvazione  del  glossario  contenente  l'elenco  non

esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in  regime  di

attivita' edilizia libera, e delle  vigenti  norme  tecniche  per  le

costruzioni approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e

dei trasporti 17 gennaio 2018.

3. Fatto salvo quanto previsto al comma 2,  ai  fini  del  presente

decreto si applicano le seguenti definizioni:

a) Bonus Facciate: la misura di cui ai commi 219, 220, 221 e  222

dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

b) Decreto Rilancio: il decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

c) Decreto  Requisiti  Minimi:  il  decreto  del  Ministro  dello

sviluppo  economico  26  giugno  2015  recante  «Applicazione   delle

metodologie di calcolo delle prestazioni  energetiche  e  definizione

delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici»;

d) Decreto Relazioni Tecniche:  il  decreto  del  Ministro  dello

sviluppo economico 26 giugno 2015  recante  «Schemi  e  modalita'  di

riferimento per la compilazione della relazione tecnica  di  progetto

ai fini dell'applicazione delle prescrizioni e dei  requisiti  minimi

di prestazione energetica negli edifici»;

e) Decreto  Linee  Guida  APE:  il  decreto  del  Ministro  dello

sviluppo economico 26 giugno 2015 recante  «Adeguamento  del  decreto

del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 -  Linee  Guida

nazionali per la certificazione energetica degli edifici»;

f)  fornitore:  fabbricante  o  suo  rappresentante   autorizzato

nell'Unione  europea  oppure  importatore  che  immette  o  mette  in

servizio il prodotto sul mercato  dell'Unione,  ovvero  fornitore  di

servizi;

g)    sostituzione    funzionale:     installazione     di     un

micro-cogeneratore di cui all'art. 2, comma 1, lettera e), punti ix e

x, adibito all'uso  di  impianto  di  climatizzazione  invernale,  in

sostituzione di un generatore di calore  precedentemente  installato,

il  quale  puo'  rimanere  installato  con  esclusiva   funzione   di

apparecchio di riscaldamento supplementare;

h) tecnico abilitato: soggetto abilitato  alla  progettazione  di

edifici e impianti nell'ambito delle competenze  ad  esso  attribuite

dalla legislazione vigente iscritto agli specifici ordini  e  collegi

professionali;

i) edificio unifamiliare: per edificio  unifamiliare  si  intende

quello  riferito  ad  un'unica  unita'  immobiliare   di   proprieta'

esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di  uno  o  piu'

accessi  autonomi  dall'esterno  e  destinato  all'abitazione  di  un

singolo nucleo  familiare.  Una  unita'  immobiliare  puo'  ritenersi

«funzionalmente indipendente» qualora sia dotata di  installazioni  o

manufatti di qualunque genere, quali impianti  per  l'acqua,  per  il

gas, per l'energia elettrica,  per  il  riscaldamento  di  proprieta'

esclusiva (ad uso/ autonomo esclusivo) e la presenza di  un  «accesso

autonomo dall'esterno», presuppone che l'unita' immobiliare  disponga

di un accesso indipendente non comune ad  altre  unita'  immobiliari,

chiuso da cancello o portone d'ingresso che consenta l'accesso  dalla

strada o da cortile o giardino di proprieta' esclusiva;

j) parti comuni degli edifici: le parti di cui all'art. 1117  del

codice civile, degli edifici dotati di piu' unita' immobiliari;

k) interventi trainanti: interventi eseguiti ai  sensi  dell'art.

119, comma 1 del Decreto Rilancio;

l) interventi trainati: interventi eseguiti  ai  sensi  dell'art.

119, comma 2 del Decreto Rilancio;

m)  finestre  comprensive  di  infissi:  le   chiusure   tecniche

trasparenti e opache, apribili  e  assimilabili,  e  dei  cassonetti,

comprensivi degli infissi.

                               Art. 2

            Tipologia e caratteristiche degli interventi

1. Ai  fini  del  presente  decreto  e'  identificata  la  seguente

tipologia di interventi:

a) interventi di riqualificazione energetica globale  di  cui  al

comma 344 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296,  eseguiti

su edifici esistenti o su singole unita' immobiliari esistenti;

b) interventi sull'involucro  edilizio  di  edifici  esistenti  o

parti di edifici esistenti, di cui al comma 345  dell'art.  1,  della

legge finanziaria 2007, di cui ai commi 2, lettere a) e b),  2-quater

e 2-quater.1 dell'art. 14 del decreto-legge n. 63 del 2013, di cui al

comma 220 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e  di  cui

all'art.  119  comma  1,  lettera  a)  del  Decreto  Rilancio.   Tali

interventi possono riguardare:

i. le  strutture  opache  verticali  e/o  le  strutture  opache

orizzontali (coperture e pavimenti), delimitanti il volume riscaldato

verso l'esterno, verso vani non riscaldati e contro terra;

ii.  la  sostituzione  di  finestre  comprensive   di   infissi

delimitanti il volume riscaldato verso l'esterno  e  verso  vani  non

riscaldati;

iii. la posa in opera di schermature solari di cui all'allegato

M del decreto  legislativo  n.  311  del  2006,  che  riguardino,  in

particolare, l'installazione di sistemi di schermatura  e/o  chiusure

tecniche oscuranti mobili, montate  in  modo  solidale  all'involucro

edilizio o ai suoi componenti;

iv. le parti comuni di edifici  condominiali,  che  interessino

l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per  cento

della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo;

v. le parti comuni di  edifici  condominiali,  che  interessino

l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per  cento

della superficie  disperdente  lorda  dell'edificio  medesimo  e  che

conseguono almeno le qualita' medie  di  cui  alle  tabelle  3  e  4,

dell'Allegato 1 del Decreto Linee Guida APE;

vi. i medesimi interventi di cui ai punti iv  e  v,  realizzati

nelle zone sismiche 1, 2  e  3  che  contestualmente  determinino  il

passaggio ad una classe di rischio sismico inferiore, secondo  quanto

stabilito  dal  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei

trasporti 28 febbraio 2017, n. 58;

vii. i medesimi interventi di cui ai punti iv e  v,  realizzati

nelle zone sismiche 1, 2  e  3  che  contestualmente  determinino  il

passaggio a due o piu' classi di rischio sismico  inferiori,  secondo

quanto stabilito dal decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei

trasporti 28 febbraio 2017, n. 58;

viii. ai sensi  del  comma  220  dell'art.  1  della  legge  di

bilancio 2020, cd. Bonus  Facciate,  le  strutture  opache  verticali

delle facciate  esterne  influenti  dal  punto  di  vista  energetico

riguardanti il rifacimento dell'intonaco delle medesime facciate  per

oltre il 10% della superficie  disperdente  lorda  complessiva  degli

edifici esistenti ubicati nelle zone A  o  B  ai  sensi  del  decreto

ministeriale n. 1444 del 2 aprile 1968;

ix. ai sensi del comma 1, lettera a) dell'art. 119 del  Decreto

Rilancio, l'isolamento delle superfici opache verticali,  orizzontali

e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio, o  dell'unita'

immobiliare situata all'interno di  edifici  plurifamiliari  che  sia

funzionalmente indipendente e disponga di uno o piu' accessi autonomi

dall'esterno, con  un'incidenza  superiore  al  25  per  cento  della

superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo;

c) interventi  di  installazione  di  collettori  solari  di  cui

all'art. 1, comma 346, della legge 27 dicembre 2006, n.  296  per  la

produzione di acqua calda per usi domestici o industriali  e  per  la

copertura  del  fabbisogno  di  acqua  calda  in  piscine,  strutture

sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e universita';

d) interventi di installazione di collettori solari di  cui  alle

lettere b) e c) dell'art. 119 del Decreto Rilancio  in  sostituzione,

anche parziale, delle funzioni di riscaldamento ambiente e produzione

di acqua calda sanitaria assolte prima dell'intervento  dall'impianto

di climatizzazione invernale esistente;

e)  interventi  riguardanti  gli  impianti   di   climatizzazione

invernale e produzione di acqua calda sanitaria di  cui  all'art.  1,

comma 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e di cui alle lettere

b) e c) dell'art. 119 del Decreto Rilancio. Tali  interventi  possono

riguardare:

i. la  sostituzione,  integrale  o  parziale,  di  impianti  di

climatizzazione  invernale  con  impianti   dotati   di   caldaie   a

condensazione;

ii. i medesimi interventi di cui al punto i, con la contestuale

installazione di sistemi di  termoregolazione  evoluti,  appartenenti

alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione  della  Commissione

2014/C 207/02;

iii. i medesimi interventi di cui ai punti i e ii, eseguiti  ai

sensi della  lettera  b)  del  comma  1  dell'art.  119  del  Decreto

Rilancio, o su impianti di edifici unifamiliari o unita'  immobiliari

situate   all'interno   di   edifici   plurifamiliari    che    siano

funzionalmente indipendenti  e  dispongano  di  uno  o  piu'  accessi

autonomi dall'esterno ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'art.

119 del Decreto Rilancio;

iv. la sostituzione,  integrale  o  parziale,  di  impianti  di

climatizzazione invernale con impianti dotati  di  generatori  d'aria

calda a condensazione;

v. la  sostituzione,  integrale  o  parziale,  di  impianti  di

climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe di  calore  ad

alta efficienza, anche  con  sistemi  geotermici  a  bassa  entalpia,

destinati alla climatizzazione invernale con o  senza  produzione  di

acqua calda sanitaria e alla climatizzazione estiva  se  reversibili,

aventi i requisiti di cui all'allegato F;

vi. i medesimi interventi di cui al punto v, eseguiti ai  sensi

delle lettere b) e c) del comma 1 dell'art. 119 del Decreto Rilancio;

vii. la sostituzione, integrale  o  parziale,  di  impianti  di

climatizzazione invernale con impianti dotati di  apparecchi  ibridi,

costituiti da pompa di calore e caldaia a condensazione, realizzati e

concepiti per funzionare in abbinamento tra loro;

viii. i medesimi interventi di cui al  punto  vii  eseguiti  ai

sensi delle lettere b) e c) del comma 1  dell'art.  119  del  Decreto

Rilancio;

ix.  la  sostituzione  funzionale,  integrale  o  parziale,  di

impianti  di  climatizzazione  invernale  con  impianti   dotati   di

micro-cogeneratori di potenza elettrica inferiore a 50kWe;

x. i medesimi interventi di cui al punto ix eseguiti  ai  sensi

delle lettere b) e c) del comma 1 dell'art. 119 del Decreto Rilancio;

xi. la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a

pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria;

xii.  l'installazione  di  scaldacqua  a  pompa  di  calore  in

sostituzione di un  sistema  di  produzione  di  acqua  calda  quando

avviene  con  lo  stesso  generatore   di   calore   destinato   alla

climatizzazione invernale ai sensi delle lettere b) e c) del comma  1

dell'art. 119 del Decreto Rilancio;

xiii. l'installazione, di impianti di climatizzazione invernale

dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili;

xiv. ai sensi della lettera c) del comma 1  dell'art.  119  del

Decreto Rilancio, esclusivamente per  le  aree  non  metanizzate  nei

comuni non interessati dalle procedure di infrazione  comunitaria  n.

2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per la

non ottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti  dalla  direttiva

2008/50/CE,  la   sostituzione   dell'impianto   di   climatizzazione

invernale con caldaie a biomassa aventi prestazioni  emissive  con  i

valori previsti almeno per la classe 5 stelle  individuata  ai  sensi

del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e  della

tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186;

xv.  l'allaccio  a  sistemi  di  teleriscaldamento  efficiente,

definiti ai sensi dell'art. 2, comma  2,  lettera  tt),  del  decreto

legislativo 4 luglio 2014, n. 102, ai sensi delle  lettere  b)  e  c)

dell'art. 119 del  Decreto  Rilancio,  esclusivamente  per  i  comuni

montani non interessati dalle  procedure  europee  di  infrazione  n.

2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28  maggio  2015  per

l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti  dalla  direttiva

2008/50/CE;

f) installazione e messa in opera,  nelle  unita'  abitative,  di

dispositivi e sistemi di building automation.

2. Gli interventi di cui ai punti da iv a vii della lettera b)  del

comma 1 possono comprendere, beneficiando delle stesse percentuali di

detrazione, i lavori  di  sostituzione  di  finestre  comprensive  di

infissi e di installazione delle  schermature  solari  che  insistono

sulla stessa  superficie  di  involucro  oggetto  dell'intervento  di

isolamento termico e gli interventi  sugli  impianti  comuni  purche'

siano  eseguiti  contestualmente  e  siano  inseriti   nella   stessa

relazione tecnica di cui al Decreto Relazioni Tecniche.

3. Ai fini della definizione dei requisiti tecnici degli interventi

finalizzati contestualmente alla riduzione del  rischio  sismico,  di

cui all'art. 2, comma 1, lettera b), punti vi e vii, si applicano  le

disposizioni di cui al decreto del Ministro  delle  infrastrutture  e

dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58.

4. Ai fini dell'accesso al beneficio di cui all'art.  1,  comma  1,

gli interventi di cui al  comma  1  rispettano  i  requisiti  di  cui

all'allegato A.

5. Ai fini dell'applicazione dell'art. 119,  comma  2  del  Decreto

Rilancio, fatto salvo il caso indicato  al  medesimo  comma,  in  cui

l'edificio sia sottoposto ad almeno  uno  dei  vincoli  previsti  dal

codice dei  beni  culturali  e  del  paesaggio,  di  cui  al  decreto

legislativo 22 gennaio 2004, n. ?42,  o  gli  interventi  di  cui  al

citato comma 1 siano vietati da regolamenti  edilizi,  urbanistici  e

ambientali,  le  date  delle  spese  sostenute  per  gli   interventi

trainati, sono ricomprese nell'intervallo di tempo individuato  dalla

data di inizio e dalla data di fine dei lavori per  la  realizzazione

degli interventi trainanti. In tal caso agli interventi  trainati  si

applica  la  medesima  percentuale  di  detrazione  degli  interventi

trainanti. Ove possibile, gli interventi sono inseriti  nella  stessa

relazione tecnica di cui al Decreto Relazioni Tecniche.

                               Art. 3

                      Limiti delle agevolazioni

1. Le detrazioni concesse per gli interventi di cui all'art.  2  si

applicano con le percentuali di detrazione, i  valori  di  detrazione

massima  ammissibile  o  di  spesa  massima   ammissibile   riportati

nell'allegato B al presente decreto.

2. L'ammontare massimo  delle  detrazioni  o  della  spesa  massima

ammissibile per gli interventi di cui all'art. 2,  fermi  restando  i

limiti di cui all'allegato B, e' calcolato nel rispetto dei massimali

di  costo  specifici  per  singola  tipologia  di  intervento.   Tale

ammontare e' calcolato,  secondo  quanto  riportato  all'allegato  A,

punto 13. Fatti salvi gli interventi di cui all'art. 119 del  Decreto

rilancio, fanno eccezione le spese per gli  interventi  di  riduzione

del rischio sismico di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), punti  vi

e vii, per i quali non sono definiti massimali di costo specifici.

3. Nel caso in cui uno degli interventi di cui all'art. 2  consista

nella mera prosecuzione di interventi della stessa categoria iniziati

in anni precedenti sullo stesso immobile, ai  fini  del  computo  del

limite massimo di spesa o di detrazione, si tiene conto  anche  delle

spese o delle detrazioni fruite negli anni precedenti.

                               Art. 4

                  Soggetti ammessi alla detrazione

1. Per gli interventi di cui all'art. 2, la detrazione dall'imposta

sul reddito spetta:

a) alle persone fisiche, agli enti e ai soggetti di cui  all'art.

5 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto

del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  non

titolari di  reddito  d'impresa,  che  sostengono  le  spese  per  la

esecuzione degli interventi di cui all'art. 14 del  decreto-legge  n.

63 del 2013 sugli edifici esistenti, su parti di edifici esistenti  o

su unita' immobiliari esistenti  di  qualsiasi  categoria  catastale,

anche rurali, posseduti o detenuti;

b) ai soggetti titolari di reddito d'impresa  che  sostengono  le

spese per la esecuzione degli interventi di cui al  predetto  art.  2

sugli edifici esistenti, su parti di edifici esistenti  o  su  unita'

immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale anche  rurali,

posseduti o detenuti;

c)  agli  Istituti  autonomi  per  le  case  popolari,   comunque

denominati, nonche' agli enti aventi le stesse finalita' sociali  dei

predetti istituti, istituiti nella forma di societa'  che  rispondono

ai requisiti della  legislazione  europea  in  materia  di  in  house

providing e, fatti salvi gli  interventi  di  cui  all'art.  119  del

Decreto Rilancio, che siano costituiti e operanti alla  data  del  31

dicembre 2013, per interventi di efficienza energetica realizzati  su

immobili, di loro proprieta', ovvero gestiti per  conto  dei  comuni,

adibiti ad edilizia residenziale pubblica, nonche' dalle  cooperative

di abitazione a proprieta'  indivisa  per  interventi  realizzati  su

immobili dalle stesse posseduti e assegnati in  godimento  ai  propri

soci, che sostengono le spese per la esecuzione degli  interventi  di

cui al predetto art. 2 sugli edifici esistenti, su parti  di  edifici

esistenti o su unita' immobiliari esistenti  di  qualsiasi  categoria

catastale anche rurali.

2. Le detrazioni di cui all'art. 119 del Decreto  Rilancio  possono

essere fruite dai soggetti di cui al medesimo art. 119, comma 9.

3. Nel caso in cui gli interventi di cui al presente decreto  siano

eseguiti mediante contratti di locazione finanziaria,  la  detrazione

compete all'utilizzatore ed e' determinata in base al costo sostenuto

dalla societa' concedente.

                               Art. 5

               Spese per le quali spetta la detrazione

1. La detrazione per  la  realizzazione  degli  interventi  di  cui

all'art. 2 spetta per le spese relative a:

a) interventi che comportano  una  riduzione  della  trasmittanza

termica U degli elementi  opachi  costituenti  l'involucro  edilizio,

purche' detta trasmittanza non sia inferiore ai pertinenti valori  di

cui  all'allegato  E,  comprensivi  delle   opere   provvisionali   e

accessorie, attraverso:

i. fornitura e messa in opera  di  materiale  coibente  per  il

miglioramento  delle   caratteristiche   termiche   delle   strutture

esistenti;

ii. fornitura e messa in opera  di  materiali  ordinari,  anche

necessari alla realizzazione di ulteriori strutture murarie a ridosso

di quelle preesistenti, per il  miglioramento  delle  caratteristiche

termiche delle strutture esistenti;

iii. demolizione e ricostruzione dell'elemento costruttivo;

iv.  demolizione,  ricostruzione  o  spostamento,  anche  sotto

traccia, degli impianti tecnici insistenti  sulle  superfici  oggetto

degli interventi di cui alla presente lettera a);

b) interventi che comportano  una  riduzione  della  trasmittanza

termica U delle finestre comprensive  degli  infissi,  purche'  detta

trasmittanza  non  sia  inferiore  ai  pertinenti   valori   di   cui

all'Allegato E, attraverso:

i. miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture

esistenti con la fornitura e posa in  opera  di  una  nuova  finestra

comprensiva di infisso;

ii. miglioramento delle caratteristiche termiche dei componenti

vetrati esistenti con integrazioni e sostituzioni;

iii. coibentazione o sostituzione dei cassonetti  nel  rispetto

dei  valori  limite  delle  trasmittanze  previsti  per  le  finestre

comprensive di infissi;

c)  interventi  di  fornitura  e  installazione  di  sistemi   di

schermatura solare e/o chiusure tecniche oscuranti mobili, montate in

modo  solidale  all'involucro  edilizio   o   ai   suoi   componenti,

all'interno,  all'esterno  o  integrati  alla  superficie  finestrata

nonche' l'eventuale smontaggio  e  dismissione  di  analoghi  sistemi

preesistenti, nonche' la fornitura e messa  in  opera  di  meccanismi

automatici di regolazione e controllo delle schermature;

d)  interventi  impiantistici  concernenti   la   climatizzazione

invernale e/o la produzione  di  acqua  calda  e  l'installazione  di

sistemi di building automation attraverso:

i. fornitura e  posa  in  opera  di  tutte  le  apparecchiature

termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, nonche' delle opere

idrauliche e murarie necessarie per la realizzazione a regola  d'arte

di impianti solari termici organicamente collegati alle utenze, anche

in integrazione con impianti termici;

ii. smontaggio e dismissione dell'impianto  di  climatizzazione

invernale esistente, parziale o totale, fornitura e posa in opera  di

tutte  le  apparecchiature  termiche,   meccaniche,   elettriche   ed

elettroniche, delle opere idrauliche  e  murarie  necessarie  per  la

sostituzione,  a  regola  d'arte,  di  impianti  di   climatizzazione

invernale con impianti di cui all'art. 2, comma 1, lettera  e).  Sono

altresi'  ricomprese  le  spese  per  l'adeguamento  della  rete   di

distribuzione e diffusione, dei sistemi di accumulo, dei  sistemi  di

trattamento dell'acqua, dei dispositivi di  controllo  e  regolazione

nonche' dei sistemi di emissione;

iii. fornitura e posa in  opera  di  tutte  le  apparecchiature

elettriche, elettroniche e meccaniche nonche' delle opere  elettriche

e murarie necessarie per l'installazione e la  messa  in  funzione  a

regola d'arte, all'interno degli edifici o delle unita' abitative, di

sistemi di building automation degli impianti termici degli  edifici.

Non e' compreso tra le spese ammissibili  l'acquisto  di  dispositivi

che  permettono   di   interagire   da   remoto   con   le   predette

apparecchiature, quali telefoni cellulari, tablet e personal computer

o dispositivi similari comunque denominati;

e) interventi di riduzione del rischio sismico, di  cui  all'art.

2, comma 1, lettera b), punti vi e vii, secondo quanto precisato  dal

decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  28

febbraio 2017, n. 58;

f) prestazioni professionali necessarie alla realizzazione  degli

interventi di cui alle superiori lettere  da  a)  a  e),  comprensive

della redazione, delle asseverazioni e dell'attestato di  prestazione

energetica, ove richiesto, nonche' quelle di cui all'art. 119,  comma

15 del Decreto Rilancio.

                               Art. 6

                             Adempimenti

1. Fermo restando quanto disposto  dal  comma  3  dell'art.  12,  i

soggetti di cui all'art. 4, che intendono avvalersi delle  detrazioni

relative alle spese per gli interventi di cui all'art. 2, sono tenuti

a:

a) depositare in Comune, ove previsto, la  relazione  tecnica  di

cui all'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto  2005,  n.

192 o un provvedimento regionale equivalente. La  suddetta  relazione

tecnica e' comunque obbligatoria per gli interventi  che  beneficiano

delle agevolazioni di cui all'art. 119 del Decreto rilancio;

b) nei casi e  nelle  modalita'  di  cui  all'art.  8,  acquisire

l'asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la congruenza dei

costi massimi unitari e la rispondenza dell'intervento ai  pertinenti

requisiti richiesti;

c) nei casi e con le  modalita'  di  cui  all'art.  7,  acquisire

l'attestato di prestazione energetica;

d) acquisire, ove previsto, la certificazione del fornitore delle

valvole termostatiche a bassa inerzia termica;

e) salvo l'importo del corrispettivo oggetto di sconto in fattura

o cessione del credito di cui all'art.  121,  comma  1,  del  Decreto

Rilancio,  effettuare  il  pagamento  delle   spese   sostenute   per

l'esecuzione degli interventi mediante bonifico  bancario  o  postale

dal quale risultino il numero e la data della fattura, la causale del

versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il

numero di partita IVA, ovvero,  il  codice  fiscale  del  soggetto  a

favore del quale  il  bonifico  e'  effettuato.  Tale  condizione  e'

richiesta per i soggetti di cui all'art. 4, comma 1, lettera a);

f) conservare le fatture o le  ricevute  fiscali  comprovanti  le

spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli  interventi

e, limitatamente ai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera  a),

la ricevuta del  bonifico  bancario,  ovvero  del  bonifico  postale,

attraverso il quale e' stato effettuato il pagamento. Se le  cessioni

di beni e le prestazioni di servizi sono effettuate da  soggetti  non

tenuti all'osservanza  delle  disposizioni  di  cui  al  decreto  del

Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la  prova  delle

spese puo' essere costituita da altra  idonea  documentazione.  Se  i

lavori sono  effettuati  dal  detentore  dell'immobile,  va  altresi'

acquisita   la   dichiarazione   del   proprietario    di    consenso

all'esecuzione dei lavori.  Nel  caso  in  cui  gli  interventi  sono

effettuati su parti comuni  degli  edifici  va,  altresi',  acquisita

copia della delibera  assembleare  e  della  tabella  millesimale  di

ripartizione delle spese. Tale documentazione puo' essere  sostituita

dalla certificazione rilasciata dall'amministratore del condominio;

g) trasmettere all'ENEA  entro  novanta  giorni  dalla  fine  dei

lavori, i dati contenuti nella  scheda  descrittiva  che  contiene  i

modelli di cui ai successivi  punti  i)  e  ii),  ottenendo  ricevuta

informatica,  esclusivamente  attraverso  il   sito   internet   reso

annualmente disponibile:

i. l'Allegato C, esclusivamente per gli interventi indicati  al

primo periodo dell'allegato medesimo, contenente  i  principali  dati

estratti   dall'attestato   di    prestazione    energetica    ovvero

dall'attestato  di  qualificazione  energetica,  sottoscritto  da  un

tecnico abilitato;

ii. la scheda informativa relativa agli  interventi  realizzati

contenente i  dati  del  modello  di  cui  all'allegato  D,  ai  fini

dell'attivita' di monitoraggio di cui all'art. 10;

h) trasmettere all'ENEA, nei casi previsti dai commi 13 e  13-bis

dell'art. 119 del Decreto  Rilancio,  l'asseverazione  attestante  il

rispetto  dei  requisiti  previsti  dal   presente   decreto   e   la

corrispondente dichiarazione di congruita' delle spese  sostenute  in

relazione agli interventi agevolati, con i modi e nei tempi  previsti

dal decreto di cui al medesimo comma;

i) conservare ed esibire, su richiesta dell'Agenzia delle Entrate

o di ENEA, la documentazione di cui al presente articolo.

                               Art. 7

                 Attestato di prestazione energetica

1. L'attestato di prestazione energetica delle  unita'  immobiliari

interessate dagli interventi, da prodursi nella situazione successiva

all'esecuzione degli interventi, e' obbligatorio per  gli  interventi

di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), e lettera b) punti  i,  ii  e

punti da iv a ix, con l'esclusione  dei  lavori  di  sostituzione  di

finestre comprensive di infissi in singole unita' immobiliari.

2. Per gli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), punto

v, fatto salvo  quanto  previsto  al  comma  1,  e'  obbligatoria  la

produzione  dell'attestato   di   prestazione   energetica   riferita

all'intero  edificio,  prodotto  nella   situazione   ante   e   post

intervento, allo scopo di valutare, secondo i criteri di cui al punto

12  dell'Allegato  A,  il  conseguimento  della  qualita'  estiva  ed

invernale secondo le tabelle 3 e 4 dell'allegato 1 al  Decreto  Linee

Guida APE.

3. Per gli interventi di cui all'art. 119, commi 1 e 2 del  Decreto

Rilancio,  e'  obbligatoria  la   produzione   degli   attestati   di

prestazione energetica nella situazione ante e post intervento di cui

al punto 12 dell'Allegato A. Ai fini di cui al  presente  comma,  non

sono ammessi gli attestati redatti  tramite  l'utilizzo  di  software

basati su metodi di  calcolo  semplificati  di  cui  al  punto  4.2.2

dell'allegato 1 del Decreto Linee Guida APE.

                               Art. 8

                  Asseverazione per gli interventi

                    che accedono alle detrazioni

1. Al fine di accedere  alle  detrazioni,  gli  interventi  di  cui

all'art. 2 sono asseverati da un tecnico abilitato, che ne attesti la

rispondenza ai  pertinenti  requisiti  richiesti  nei  casi  e  nelle

modalita' previste dal  presente  decreto,  secondo  le  disposizioni

dell'Allegato A. Tale asseverazione  comprende,  ove  previsto  dalla

legge, la  dichiarazione  di  congruita'  delle  spese  sostenute  in

relazione  agli  interventi  agevolati,  intesa  come  rispetto   dei

massimali di costo di cui al presente decreto, prevista  dal  decreto

del Ministero dello sviluppo economico di cui all'art. 119, comma 13,

lettera a) del Decreto Rilancio.

2.  Le  asseverazioni  di  cui  al  comma  1,  nei  casi   indicati

all'Allegato A, possono essere sostituite da un'analoga dichiarazione

resa dal  direttore  lavori  nell'ambito  della  dichiarazione  sulla

conformita' al progetto delle opere realizzate, obbligatoria ai sensi

dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192,

e successive modifiche e integrazioni.

3. Il tecnico abilitato nelle  asseverazioni  di  cui  al  presente

articolo o il direttore dei lavori nella dichiarazione di conformita'

delle  opere  realizzate  dichiara  altresi'   che   gli   interventi

rispettano le leggi e le normative nazionali  e  locali  in  tema  di

sicurezza e di efficienza energetica.

                               Art. 9

                      Trasferimento delle quote

                       e cessione del credito

1.  In  caso  di  trasferimento  per  atto  tra  vivi   dell'unita'

immobiliare  residenziale  sulla  quale  sono  stati  realizzati  gli

interventi di cui all'art. 2, le relative detrazioni  non  utilizzate

in tutto o in parte dal cedente spettano, salvo diverso  accordo  tra

le parti, per i rimanenti periodi d'imposta,  all'acquirente  persona

fisica  dell'unita'  immobiliare.  In  caso  di  decesso  dell'avente

diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero,

esclusivamente all'erede  che  conservi  la  detenzione  materiale  e

diretta del bene.

2. I soggetti beneficiari di cui all'art. 4 possono optare  per  la

cessione di  un  credito  d'imposta  corrispondente  alla  detrazione

spettante ai sensi dall'art. 14 del decreto-legge n. 63  del  2013  e

successive modificazioni, nonche' per un contributo anticipato  sotto

forma di sconto dai fornitori o, in alternativa, per la cessione  del

credito corrispondente  alla  detrazione  spettante  ai  sensi  degli

articoli 119 e 121 del Decreto Rilancio.

                               Art. 10

                            Monitoraggio

                    e comunicazione dei risultati

1. ENEA acquisisce ed  elabora  le  informazioni  ottenute  secondo

quanto previsto dal  presente  decreto,  al  fine  di  monitorare  il

raggiungimento degli obiettivi di efficienza energetica e l'efficacia

dell'utilizzo delle risorse pubbliche impiegate allo scopo.

2.  ENEA,  sulla  base  delle  elaborazioni  di  cui  al  comma  1,

predispone e trasmette al Ministero dello sviluppo  economico,  entro

il 31 marzo di ogni anno, un rapporto tecnico-economico  relativo  ai

risultati dell'anno precedente, anche stimati.  I  risultati  stimati

nel  rapporto  relativo  all'anno  precedente  sono  consolidati  nei

rapporti  successivi,  sulla  base   delle   documentazioni   fiscali

definitive.

3. Il rapporto di cui al comma 2 e' pubblicato  sul  sito  internet

del Ministero dello sviluppo economico e di ENEA.

                               Art. 11

                              Controlli

1. Per gli interventi previsti dal presente decreto, ENEA  effettua

controlli, anche a campione, con procedure e  modalita'  disciplinate

con il decreto del Ministro dello sviluppo economico 11  maggio  2018

concernente le procedure e modalita' per l'esecuzione  dei  controlli

sulla sussistenza delle condizioni per la fruizione delle  detrazioni

fiscali  per  le  spese  sostenute  per  interventi   di   efficienza

energetica.

                               Art. 12

                         Disposizioni finali

                        ed entrata in vigore

1. Le disposizioni e i requisiti tecnici di cui al presente decreto

si applicano agli  interventi  la  cui  data  di  inizio  lavori  sia

successiva  all'entrata  in  vigore  del   presente   decreto.   Agli

interventi la cui data di inizio lavori, comprovata tramite  apposita

documentazione, sia antecedente la data  di  entrata  in  vigore  del

presente decreto, si applicano, ove compatibili, le  disposizioni  di

cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto

con il Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007, pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale in data 26 febbraio 2007.

2. Resta inteso che, al fine di accedere alle detrazioni  spettanti

ai sensi  dell'art.  119  del  Decreto  Rilancio,  permane  l'obbligo

previsto all'art. 8 di acquisire l'asseverazione che  comprenda,  nei

casi previsti dalla legge, la dichiarazione di congruita' delle spese

sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, e, per  i  soggetti

di cui al comma 9, lett. c), dell'art. 119 del Decreto Rilancio,  dal

1° luglio 2020 al 30 giugno 2022, in relazione anche agli  interventi

agevolati la cui data di inizio lavori sia antecedente  l'entrata  in

vigore del presente decreto.

3. La data di inizio lavori puo' essere comprovata,  ove  prevista,

dalla data di deposito in  comune  della  relazione  tecnica  di  cui

all'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.

4. Le disposizioni di cui al presente decreto, entrano in vigore il

giorno successivo alla sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale

della Repubblica italiana.

 

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