Rischio chimico e biologico: novità per la gestione degli incidenti

Le misure della decisione di esecuzione (Ue) 2021/88 della Commissione del 26 gennaio 2021 si applicano anche agli incidenti radiologici e nucleari

Rischio chimico e biologico: novità per la gestione degli incidenti. Si tratta, in particolare, della decisione di esecuzione (Ue) 2021/88 della Commissione del 26 gennaio 2021 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/570 per quanto riguarda i mezzi di rescEU nel settore degli incidenti chimici, biologici, radiologici e nucleari (in G.U.C.E. L del 28 gennaio 2020, n. 30).

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Nello specifico, è stata aggiunta un'apposita sezione articolata in:

  • compiti;
  • capacità;
  • componenti principali;
  • autosufficienza;
  • realizzazione.

Di seguito il testo integrale della decisione di esecuzione (Ue) 2021/88 della Commissione del 26 gennaio 2021.

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Decisione di esecuzione (Ue) 2021/88 della Commissione del 26 gennaio 2021 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/570 per quanto riguarda i mezzi di rescEU nel settore degli incidenti chimici, biologici, radiologici e nucleari [notificata con il numero C(2021) 313]

(in G.U.C.E. L del 28 gennaio 2020, n. 30)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, su un meccanismo unionale di protezione civile [1]GU L 347 del 20.12.2013, pag. 924., in particolare l’articolo 32, paragrafo 1, lettera g),

considerando quanto segue:

(1) La decisione n. 1313/2013/UE definisce il quadro giuridico di rescEU che è una riserva di risorse a livello dell’Unione il cui scopo è fornire assistenza in situazioni particolarmente pressanti in cui l’insieme dei mezzi esistenti a livello nazionale nonché le risorse impegnate dagli Stati membri nel pool europeo di protezione civile non sono in grado di garantire una risposta efficace alle catastrofi naturali e provocate dall’uomo.
(2) La decisione di esecuzione (UE) 2019/570[2]Decisione di esecuzione (UE) 2019/570 della Commissione, dell’8 aprile 2019, recante modalità d’esecuzione della decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i mezzi di rescEU e che modifica la decisione di esecuzione 2014/762/UE della Commissione (GU L 99 del 10.4.2019, pag. 41).della Commissione stabilisce la composizione iniziale di rescEU in termini di mezzi e requisiti di qualità. Attualmente la riserva rescEU è costituita da mezzi aerei per combattere gli incendi boschivi e per l’evacuazione medica, risorse per squadre mediche di emergenza e per la costituzione di scorte di materiale medico e/o di dispositivi di protezione individuale.
(3) A norma dell’articolo 12, paragrafo 2, della decisione n. 1313/2013/UE, le risorse di rescEU devono essere definite tenendo conto dei rischi individuati ed emergenti, dell’insieme delle risorse e delle carenze a livello dell’Unione. Tale articolo definisce inoltre i tre settori su cui dovrebbe concentrarsi in particolare rescEU, vale a dire i mezzi aerei per combattere gli incendi boschivi, la risposta medica di emergenza e gli incidenti chimici, biologici, radiologici e nucleari (CBRN).
(4) Un’analisi dei rischi individuati ed emergenti nonché dei mezzi e delle carenze a livello dell’Unione rivela la necessità di mezzi di decontaminazione rescEU nel settore degli incidenti chimici, biologici, radiologici e nucleari.
(5) La capacità di decontaminazione sviluppata nell’ambito di rescEU dovrebbe permettere di far fronte a incidenti chimici, biologici, radiologici e nucleari. Disporre di una capacità pienamente adeguata nel settore dei CBRN permetterebbe di essere in grado di rispondere a situazioni in cui intervengono fattori di natura diversa e quindi di provvedere a interventi efficaci e su più fronti.
(6) Se il compito primario di una capacità di decontaminazione nel settore dei CBRN nell’ambito di rescEU dovrebbe essere la decontaminazione da agenti chimici, biologici, radiologici e nucleari di infrastrutture, edifici, veicoli, attrezzature e prove fondamentali, la capacità può anche includere un’adeguata decontaminazione delle persone colpite, anche in caso di incidenti mortali.
(7) A norma dell’articolo 12, paragrafo 4, della decisione n. 1313/2013/UE, previa consultazione degli Stati membri, è necessario stabilire requisiti di qualità per i mezzi di risposta appartenenti a rescEU.
(8) È opportuno istituire mezzi per la decontaminazione CBRN per rispondere a rischi poco probabili dall’impatto elevato, conformemente alle categorie di costi ammissibili di cui all’articolo 3 sexies della decisione di esecuzione (UE) 2019/570 e previa consultazione degli Stati membri.
(9) Al fine di fornire l’assistenza finanziaria dell’Unione per lo sviluppo di tali mezzi per la decontaminazione CBRN a norma dell’articolo 21, paragrafo 3, della decisione n. 1313/2013/UE, occorre definirne i costi totali stimati. I costi totali stimati dovrebbero essere calcolati tenendo conto delle categorie di costi ammissibili di cui all’allegato I BIS di tale decisione.
(10) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2019/570.
(11) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di cui all’articolo 33, paragrafo 1, della decisione n. 1313/2013/UE,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione di esecuzione (UE) 2019/570 è così modificata:

  1. L’articolo 2 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è così modificato:

i) il quarto trattino è sostituito dal seguente:
«—risorse per la costituzione di scorte di materiale medico,»;

ii) è aggiunto il seguente nuovo trattino:
«— mezzi nel settore degli incidenti chimici, biologici, radiologici e nucleari.»;

b) il paragrafo 2 è così modificato:

i) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f) costituzione di scorte di contromisure mediche o dispositivi di protezione individuale volti a combattere le gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero di cui alla decisione n. 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio [3]Decisione n. 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e che abroga la decisione n. 2119/98/CE (GU L 293 del 5.11.2013, pag. 1).»;;

ii) è aggiunta la seguente lettera g):
«g) mezzi di decontaminazione chimica, biologica, radiologica e nucleare (CBRN).»;

2) all’articolo 3 sexies, i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«3. Sono istituiti i mezzi e le risorse di rescEU di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettere da c) a g), allo scopo di gestire i rischi poco probabili dall’impatto molto elevato. L’assistenza finanziaria dell’Unione copre tutti i costi necessari per assicurare la disponibilità e la possibilità di mobilitare detti mezzi e risorse a norma dell’articolo 21, paragrafo 4, della decisione n. 1313/2013/UE.
4. In caso di mobilitazione di mezzi e risorse di rescEU di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettere da c) a g), nell’ambito del meccanismo unionale, l’assistenza finanziaria dell’Unione copre il 100 % dei costi operativi, conformemente all’articolo 23, paragrafo 4 ter, della decisione n. 1313/2013/UE.»;

3) È inserito il seguente articolo 3 septies:

«Articolo 3 septies

Costi totali stimati dei mezzi di decontaminazione CBRN di rescEU

1.   Nel calcolo dei costi totali stimati per i mezzi di decontaminazione CBRN facenti parte delle risorse di rescEU si tiene conto di tutte le categorie di costi di cui all’allegato I BIS della decisione n. 1313/2013/UE.

2.   I costi totali stimati per i mezzi di decontaminazione CBRN e pertinenti alla categoria di costi di cui al punto 1 dell’allegato I BIS della decisione n. 1313/2013/UE sono calcolati sulla base dei prezzi di mercato al momento dell’acquisto, affitto o noleggio a norma dell’articolo 12, paragrafo 3, della decisione n. 1313/2013/UE. Quando acquistano, affittano o noleggiano risorse di rescEU, gli Stati membri forniscono alla Commissione le prove documentali dei prezzi reali di mercato, oppure prove equivalenti qualora non vi siano prezzi di mercato di alcuni componenti di tali risorse.

3.   I costi totali stimati per le categorie di cui ai punti da 2 a 8 dell’allegato I BIS della decisione n. 1313/2013/UE per i mezzi di decontaminazione CBRN sono calcolati almeno una volta nel periodo di ciascun quadro finanziario pluriennale, tenendo conto delle informazioni a disposizione della Commissione, tra cui i dati relativi all’inflazione. Tali costi sono utilizzati dalla Commissione per fornire un’assistenza finanziaria annua.

4.   I costi totali stimati di cui ai paragrafi 2 e 3 sono calcolati quando almeno uno Stato membro esprime interesse per l’acquisto, l’affitto o il noleggio di tale risorsa rescEU.»;

 

4) l’allegato è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

ALLEGATO

Nell’allegato è aggiunta la sezione 7 seguente:

Compiti
Decontaminazione di infrastrutture, edifici, veicoli, attrezzature, prove fondamentali o persone colpite, anche in caso di incidenti mortali, da agenti chimici, biologici, radiologici e nucleari.
Capacità
Mezzi adeguati per la decontaminazione di infrastrutture, edifici, veicoli, attrezzature e prove fondamentali.

 

Se la capacità copre la decontaminazione delle persone, mezzi adeguati per la decontaminazione di almeno 200 persone deambulanti all’ora e 20 persone non deambulanti all’ora, anche in caso di incidenti mortali.

 

Capacità di decontaminare da sostanze chimiche industriali tossiche comuni, agenti riconosciuti utilizzati per scopi bellici, agenti (patogeni) e tossine biologici infettivi e radionuclidi.

 

Capacità di installare strutture temporanee di decontaminazione entro un raggio sicuro, di monitorare l’area da decontaminare al fine di preservare la sicurezza dell’ambiente di lavoro e di valutare l’efficacia della decontaminazione.
Componenti principali
Attrezzatura, tecnologia e soluzioni adeguate per la decontaminazione da sostanze chimiche industriali tossiche comuni, agenti riconosciuti utilizzati per scopi bellici, agenti biologici (patogeni) o tossine e radionuclidi.

 

Attrezzatura adeguata per monitorare l’andamento delle operazioni di decontaminazione.

 

Attrezzature e personale adeguati per effettuare la decontaminazione di infrastrutture, edifici, veicoli, attrezzature, prove e capacità fondamentali.

 

Se la capacità include la decontaminazione delle persone, attrezzature e personale adeguati per effettuare la decontaminazione di persone deambulanti e non deambulanti.

 

Capacità e procedure adeguate per monitorare l’area di decontaminazione al fine di preservare la sicurezza dell’ambiente di lavoro e di verificare l’efficacia della decontaminazione.

 

Adeguati dispositivi di protezione individuale per funzionare in condizioni di sicurezza in un ambiente contaminato per l’intero periodo di impiego.

 

Un sistema di pompaggio e contenitori adeguati per prelevare l’acqua a livello locale.

 

Un sistema e procedure di gestione dei rifiuti sicuri durante e dopo la decontaminazione, comprese soluzioni di contenimento per stoccare temporaneamente e in sicurezza i rifiuti contaminati, le pompe, i residui della combustione dei rifiuti, le acque contaminate e le attrezzature per il trattamento delle acque reflue. La gestione dei rifiuti pericolosi, comprese le acque contaminate e altri sottoprodotti, sarà effettuata in conformità della pertinente normativa dell’Unione o internazionale o della legislazione della nazione ospitante, se più rigorosa, e con l’assistenza della nazione ospitante.
Autosufficienza
Si applica l’articolo 12, paragrafi 1 e 2, della decisione di esecuzione 2014/762/UE.

 

Capacità di decontaminare il personale della capacità.
Realizzazione
Disponibilità ad iniziare il lavoro entro 12 ore dall’accettazione dell’offerta.

 

Capacità di garantire lo svolgimento delle operazioni per almeno 14 giorni consecutivi.».

Note   [ + ]

1. GU L 347 del 20.12.2013, pag. 924.
2. Decisione di esecuzione (UE) 2019/570 della Commissione, dell’8 aprile 2019, recante modalità d’esecuzione della decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i mezzi di rescEU e che modifica la decisione di esecuzione 2014/762/UE della Commissione (GU L 99 del 10.4.2019, pag. 41).
3. Decisione n. 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e che abroga la decisione n. 2119/98/CE (GU L 293 del 5.11.2013, pag. 1).»;

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