Rischio idrogeologico: istituita la commissione parlamentare

Delibera 22 ottobre 2024

(Rischio idrogeologico: istituita la commissione parlamentare)

Con la delibera 22 ottobre 2024, la Camera dei deputati ha istituto la commissione parlamentare di inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico, sulla messa in sicurezza del territorio e sugli interventi emergenziali e di ricostruzione.

Rischio idrogeologico: istituita la commissioneFra i compiti della commissione:

  • individuare le eventuali responsabilità nella mancata o carente attuazione dell'attività di prevenzione e di messa in sicurezza del territorio, di gestione dell'emergenza e di ricostruzione, nonché gli ostacoli alla piena operatività  degli organi amministrativi e tecnici preposti alle materie della difesa del suolo, della mitigazione e gestione del rischio idrogeologico e sismico e alla tutela e al risanamento del suolo e del sottosuolo;
  • accertare il ruolo svolto da parte delle istituzioni e delle pubbliche amministrazioni, centrali e periferiche, competenti a livello di controllo e di capacita' d'intervento e di prevenzione, con l'obiettivo di superare l'approccio emergenziale;
  • verificare l'impatto delle innovazioni normative intervenute nei periodi intercorsi tra i diversi eventi calamitosi sul livello di efficienza ed efficacia nella gestione delle fasi di emergenza.

Il testo integrale della delibera è pubblicato qui di seguito.

Delibera 22 ottobre 2024 della Camera dei deputati

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rischio
idrogeologico e sismico del territorio italiano, sull'attuazione
delle norme di prevenzione e sicurezza e sugli interventi di
emergenza e di ricostruzione a seguito degli eventi calamitosi
verificatisi dall'anno 2019 (Doc. XXII, n. 31). (24A05741)

(Gazzetta Ufficiale n. 256 del 31 ottobre 2024)

Art. 1
Istituzione e durata della commissione

1. E' istituita, ai sensi dell'art. 82 della Costituzione, per la
durata della XIX legislatura, una Commissione parlamentare di
inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico del territorio
italiano, sull'attuazione delle norme di prevenzione e sicurezza e
sugli interventi di emergenza e di ricostruzione a seguito degli
eventi calamitosi verificatisi dall'anno 2019, di seguito denominata
«Commissione», con il compito di approfondire i fatti e i fenomeni
connessi alle alluvioni, alle inondazioni e agli eventi sismici nel
periodo successivo al 2019, allo stato della ricostruzione, alle
implicazioni economiche, sociali e demografiche delle suddette
calamita' nonche' alla prevenzione dei danni sismici e idrogeologici.

 

Art. 2
Compiti della commissione

1. La Commissione, ferme restando le competenze dell'autorita'
giudiziaria, in riferimento agli eventi di cui all'art. 1, ha il
compito di:
a) individuare le eventuali responsabilita' nella mancata o
carente attuazione dell'attivita' di prevenzione e di messa in
sicurezza del territorio, di gestione dell'emergenza e di
ricostruzione, nonche' gli ostacoli alla piena operativita' degli
organi amministrativi e tecnici preposti alle materie della difesa
del suolo, della mitigazione e gestione del rischio idrogeologico e
sismico e alla tutela e al risanamento del suolo e del sottosuolo;
b) accertare il ruolo svolto da parte delle istituzioni e delle
pubbliche amministrazioni, centrali e periferiche, competenti a
livello di controllo e di capacita' d'intervento e di prevenzione,
con l'obiettivo di superare l'approccio emergenziale;
e) effettuare una ricognizione completa delle risorse
effettivamente disponibili per la difesa del suolo e per le connesse
infrastrutture idriche;
d) verificare l'impatto delle innovazioni normative intervenute
nei periodi intercorsi tra i diversi eventi calamitosi sul livello di
efficienza ed efficacia nella gestione delle fasi di emergenza;
e) verificare l'ammontare delle previsioni di spesa e degli
stanziamenti effettivi, in sede nazionale e sovranazionale, per le
fasi di emergenza e per le operazioni di ricostruzione, nonche'
l'utilizzo dei fondi stanziati e le eventuali variazioni di spesa in
relazione ai tempi di intervento, anche attraverso il monitoraggio
degli interventi finanziati che consenta di compiere una puntuale
valutazione ex-post dell'efficacia delle linee di finanziamento e
delle scelte politiche di investimento nel medio e lungo periodo, e
verificare iniziative per garantire l'indennizzo dei danni
direttamente cagionati da calamita' naturali ed eventi catastrofali;
f) valutare l'incidenza delle innovazioni normative in materia di
contratti pubblici, affidamenti, appalti e conduzione dei lavori sui
tempi e sull'efficacia della gestione delle fasi di emergenza e delle
operazioni di ricostruzione;
g) valutare l'impatto degli eventi calamitosi sui parametri
demografici, socioeconomici e occupazionali delle aree interessate,
con particolare riferimento alle isole, alle aree interne, alle zone
montuose e alla dorsale appenninica e ai territori limitrofi;
h) verificare l'adeguatezza della vigente disciplina, nazionale e
sovranazionale, in materia di mitigazione e gestione del rischio
idrogeologico nonche' in materia di regolamentazione antisismica,
sicurezza del territorio, protezione civile, gestione dell'emergenza
e ricostruzione dopo le calamita', valutando altresi' gli effetti
indotti dal cambiamento climatico e dai rischi climatici correlati.
2. La Commissione riferisce alla Camera dei deputati, con singole
relazioni o con relazioni generali, annualmente e ogni qualvolta ne
ravvisi la necessita' e comunque al termine dei suoi lavori.

 

Art. 3
Composizione della commissione

1. La Commissione e' composta da venti deputati, nominati dal
Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei
componenti dei gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza
di un rappresentante per ciascun gruppo. I componenti sono nominati
tenendo conto anche della specificita' dei compiti assegnati alla
Commissione.
2. Il Presidente della Camera dei deputati convoca la Commissione,
entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, per la
costituzione dell'ufficio di presidenza.
3. L'ufficio di presidenza, costituito dal presidente, da due
vicepresidenti e da due segretari, e' eletto a scrutinio segreto
dalla Commissione tra i suoi componenti. Per l'elezione del
presidente e' necessaria, al primo scrutinio, la maggioranza assoluta
dei componenti della Commissione. Se nessuno riporta tale
maggioranza, si procede immediatamente al ballottaggio tra i due
candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti; e' eletto il
candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parita'
di voti, e' proclamato eletto o accede al ballottaggio il piu'
anziano per eta'.
4. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei
due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla
propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il
maggior numero di voti. In caso di parita' di voti, e' proclamato
eletto il piu' anziano per eta'.

 

Art. 4
Poteri e limiti della commissione

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi
poteri e le stesse limitazioni dell'autorita' giudiziaria.
2. La Commissione non puo' adottare provvedimenti attinenti alla
liberta' e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma
di comunicazione nonche' alla liberta' personale, fatto salvo
l'accompagna mento coattivo di cui all'art. 133 del codice di
procedura penale.
3. Ferme restando le competenze dell'autorita' giudiziaria, per le
audizioni svolte nella forma testimoniale davanti alla Commissione si
applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.
4. La Commissione, per le finalita' dell'inchiesta di cui all'art.
1, ha facolta' di acquisire, anche in deroga al divieto di cui
all'art. 329 del codice di procedura penale, copie di atti e
documenti relativi a procedimenti o inchieste in corso presso
l'autorita' giudiziaria o altri organi inquirenti, nonche' copie di
atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche
se coperti dal segreto. L'autorita' giudiziaria provvede
tempestivamente e puo' ritardare la trasmissione con decreto
motivato, che ha efficacia di sei mesi e puo' essere rinnovato solo
per ragioni attinenti alle indagini in corso. Quando tali ragioni
vengono meno, l'autorita' giudiziaria provvede senza ritardo a
trasmettere quanto richiesto.
5. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di
segretezza sugli atti e sui documenti acquisiti in copia ai sensi del
comma 4, fino a quando gli stessi sono coperti da segreto.
6. Per il segreto di Stato nonche' per i segreti d'ufficio,
professionale e bancario si applicano le norme vigenti. E' sempre
opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito
del mandato.
7. La Commissione puo' ottenere altresi', da parte degli organi e
degli uffici della pubblica amministrazione, copie di atti e
documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti, nelle
materie attinenti all'inchiesta.
8. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, la Commissione
stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche
in relazione a esigenze connesse ad altre istruttorie o inchieste in
corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i
documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle
indagini preliminari.

 

Art. 5
Obbligo del segreto

1. I componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa
e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o
concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza
per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per
tutto quanto ri guarda gli atti e i documenti di cui all'art. 4,
commi 5 e 8;
2. La violazione dell'obbligo di cui al comma 1 nonche' la
diffusione, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione,
di atti e documenti del procedimento di inchiesta dei quali e' stata
vietata la divulgazione sono punite ai sensi delle leggi vigenti.

 

Art. 6
Organizzazione interna

1. L'attivita' e il funzionamento della Commissione sono
disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione
stessa prima dell'inizio dei suoi lavori. Ciascun componente puo'
proporre la modifica delle norme regolamentari.
2. La Commissione puo' organizzare i propri lavori anche attraverso
uno o piu' comitati costituiti secondo il regolamento interno di cui
al comma 1.
3. Le sedute della Commissione sono pubbliche. La Commissione puo'
deliberare di riunirsi in seduta segreta.
4. Per lo svolgimento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di
personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal
Presidente della Camera dei deputati. La Commissione puo' avvalersi
dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria nonche' di
tutte le collaborazioni ritenute necessarie di soggetti interni ed
esterni all'amministrazione dello Stato, autorizzati, ove occorra e
con il loro consenso, dagli organi a cio' deputati e dai Ministri
competenti. La Commissione puo' avvalersi di esperti nelle materie
relative ai compiti di cui all'art. 2. Con il regolamento interno di
cui al comma 1 e' stabilito il numero massimo di collaboratori di cui
la Commissione puo' avvalersi. Per lo svolgimento dei compiti di cui
all'art. 1, la Commissione puo' avvalersi di dati e informazioni
forniti dagli enti locali, dall'Istituto nazionale di statistica,
dalle Forze di poli zia e dagli altri soggetti che essa ritenga utile
interpellare.
5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite
nel limite massimo di 50.000 euro annui e sono poste a carico del
bilancio interno della Camera dei deputati. Il Presidente della
Camera dei deputati puo' autorizzare un incremento delle spese di cui
al periodo precedente, in misura non superiore al 30 per cento, a
seguito di motivata richiesta formulata dal presidente della
Commissione per esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.
6. La Commissione cura l'informatizzazione dei documenti acquisiti
e prodotti nel corso della sua attivita'.

(Rischio idrogeologico: istituita la commissione parlamentare)

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