Rischio sismico: ripartiti i fondi per i Comuni

Le risorse riguardano l'annualità 2016
Rischio sismico: ripartiti fra le Regioni i fondi relativi al 2016. Sono interessati 3.826 Comuni (art. 1). Lo ha stabilito il D.P.C.M. 9 agosto 2018 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 224 del 26 settembre 2018. Nel provvedimento sono illustrate anche le modalità di richiesta da parte dei Comuni aventi diritto (art. 3).
Qui di seguito il testo integrale del provvedimento e, in fondo, in allegato, il modello di resoconto delle attività finanziate.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DECRETO 9 agosto 2018

Ripartizione relativa all'annualita'  2016  dei  contributi  per  gli
interventi  di  prevenzione   del   rischio   sismico,   disciplinati
dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione  civile  n.
532 del 12 luglio 2018, adottata in attuazione dell'articolo 11,  del
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. (18A06117) 

(GU n.224 del 26-9-2018)

 
                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE 
 
  Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante  «Codice
della protezione civile»; 
  Visto il decreto-legge 28  aprile  2009,  n.  39,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, ed  in  particolare
l'art. 1, comma 1 e l'articolo 11, con il quale  viene  istituito  un
Fondo per la prevenzione del rischio sismico; 
  Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre  2009,  n.  191,
che ha previsto la soppressione delle  erogazioni  di  contribuiti  a
carico del bilancio dello Stato per le Province autonome di Trento  e
Bolzano; 
  Vista l'ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile  12
luglio 2018, n.  532,  che  ha  disciplinato  i  contributi  per  gli
interventi di prevenzione del rischio sismico,  previsti  dal  citato
art. 11 del decreto-legge 28 aprile  2009,  n.  39,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e, in  particolare,
l'art. 1, comma 3,  che  rimanda  l'individuazione  delle  procedure,
della modulistica e gli strumenti informatici necessari alla gestione
degli interventi previsti nella  citata  ordinanza,  all'adozione  di
decreti del Capo del Dipartimento; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  16
luglio 2018, in corso di  perfezionamento,  con  il  quale  al  dott.
Angelo  Borrelli  e'  stato  conferito   l'incarico   di   Capo   del
Dipartimento della Protezione civile ai sensi degli articoli 18 e  28
della legge 23 agosto 1988, n. 400 nonche' dell'art. 19  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 a far data dal  16  luglio  2018  e
fino al verificarsi della fattispecie di cui all'art.  18,  comma  3,
della citata legge n. 400/88, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3
del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1977, n. 520; 
  Visto il decreto del Segretariato  generale  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri in data 26 luglio 2018, con il quale al  dott.
Angelo Borrelli, Capo del Dipartimento  della  protezione  civile,  a
decorrere dal 16 luglio  2018,  sono  state  assegnate  in  gestione,
unitamente ai poteri di spesa, le risorse finanziarie  esistenti  sui
capitoli iscritti nel C.D.R. 13 - Protezione civile - del bilancio di
previsione della Presidenza del Consiglio  dei  ministri  per  l'anno
finaziario 2018 e per i  corrispondenti  capitoli  per  gli  esercizi
finanziari successivi, salvo  revoca  espressa,  nonche'  i  maggiori
stanziamenti  che  saranno  determinati  nel  corso  degli   esercizi
finanziari medesimi; 
  Ritenuto necessario ripartire tra le Regioni  i  fondi  disponibili
per l'annualita' 2016 ai sensi del predetto art. 11, al fine di  dare
tempestiva  attuazione  alle  iniziative  di  riduzione  del  rischio
sismico; 
  Tenuto conto che le modalita' ed  i  criteri  di  ripartizione  dei
finanziamenti per l'annualita' 2016 sono stabilite  dalla  richiamata
ordinanza del Capo Dipartimento della  protezione  civile  12  luglio
2018, n. 532; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  In attuazione dell'art. 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77,  le
risorse per l'annualita' 2016 previste dall'art. 16, comma 1, lettere
a), b) dell'ordinanza del Capo dipartimento della  protezione  civile
12 luglio 2018 n. 532, sono ripartite  tra  le  Regioni,  secondo  le
finalita' di cui all'art. 2, comma 1,  lettera  a),  b)  e  c)  della
ordinanza n. 532,  come  indicato  nella  tabella  n.  1  di  seguito
riportata. La quota del fondo  relativa  alle  Province  autonome  di
Trento e Bolzano, ammontante ad euro 353.826,23,  in  attuazione  del
disposto dell'art. 2, comma 109, della legge  23  dicembre  2009,  n.
191, e' acquisita al bilancio dello Stato. 
 
                              Tabella 1 
     Ripartizione del fondo tra le Regioni per l'annualita' 2016 
 
=====================================================================
|                    |   N.   |                  |                  |
|                    | comuni |Finanziamento (€) |Finanziamento (€) |
|       Regione      |  (*)   |   lettera a)     | lettere b) + c)  |
+====================+========+==================+==================+
|Abruzzo             |  276   |        576.616,50|      4.536.444,94|
+--------------------+--------+------------------+------------------+
|Basilicata          |  117   |        355.340,82|      2.795.591,26|
+--------------------+--------+------------------+------------------+
|Calabria            |  398   |      1.137.386,81|      8.948.222,34|
+--------------------+--------+------------------+------------------+
|Campania            |  425   |      1.103.957,12|      8.685.219,24|
+--------------------+--------+------------------+------------------+
|Emilia-Romagna      |  272   |        492.640,80|      3.875.778,59|
+--------------------+--------+------------------+------------------+
|Friuli-Venezia      |        |                  |                  |
|Giulia              |  200   |        281.366,21|      2.213.606,98|
+--------------------+--------+------------------+------------------+
|Lazio               |  299   |        492.103,82|      3.871.553,91|
+--------------------+--------+------------------+------------------+
|Liguria             |  110   |         85.142,65|        669.847,19|
+--------------------+--------+------------------+------------------+
|Lombardia           |  202   |         91.664,80|        721.159,25|
+--------------------+--------+------------------+------------------+
|Marche              |  229   |        369.533,35|      2.907.248,95|
+--------------------+--------+------------------+------------------+
|Molise              |  134   |        407.243,73|      3.203.929,76|
+--------------------+--------+------------------+------------------+
|Piemonte            |  141   |         63.833,92|        502.203,93|
+--------------------+--------+------------------+------------------+
|Puglia              |   84   |        354.717,76|      2.790.689,43|
+--------------------+--------+------------------+------------------+
|Sicilia             |  282   |      1.116.600,64|      8.784.690,20|
+--------------------+--------+------------------+------------------+
|Toscana             |  235   |        329.266,01|      2.590.451,61|
+--------------------+--------+------------------+------------------+
|Umbria              |   92   |        378.752,09|      2.979.775,97|
+--------------------+--------+------------------+------------------+
|Veneto              |  330   |        323.930,84|      2.548.477,96|
+--------------------+--------+------------------+------------------+
|Totale              | 3.826  |      7.960.097,87|     62.624.891,51|
+--------------------+--------+------------------+------------------+
 
  (*) I comuni sono riportati nell'allegato 7 dell'ordinanza del Capo
Dipartimento della protezione civile 12 luglio 2018, n. 532. 
                               Art. 2 
 
  1.  Nell'ambito  del  finanziamento  complessivo  previsto  per  le
finalita' di cui all'art. 2, comma 1, lettere b) e c)  dell'ordinanza
12 luglio 2018, n. 532, le Regioni individuano l'eventuale  somma  da
destinare ai contributi per gli interventi strutturali degli  edifici
privati di cui alla lettera c)  del  medesimo  comma  1,  nei  limiti
previsti dal comma  6  dell'art.  2,  e  ne  danno  comunicazione  al
Dipartimento della protezione civile della Presidenza  del  Consiglio
dei ministri entro il termine di quarantacinque giorni dalla data  di
pubblicazione del presente decreto  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
                               Art. 3 
 
  1. Il monitoraggio degli interventi finanziati con le  risorse  del
Fondo per la prevenzione del rischio  sismico  viene  effettuato  con
procedure informatizzate che prevedono: 
    a) la trasmissione da parte delle Regioni alla Commissione di cui
al comma 7  dell'art.  5  dell'ordinanza  n.  3907/2010,  degli  atti
relativi alla realizzazione degli studi di microzonazione sismica  di
cui al comma 1 dell'art. 5 della medesima ordinanza e  delle  analisi
della  Condizione  limite  per  l'emergenza  di   cui   all'art.   18
dell'ordinanza del 12 luglio 2018, n. 532; 
    b) la trasmissione alle Regioni, da parte dei Comuni interessati,
delle proposte di priorita' di edifici pubblici strategici  ricadenti
nel proprio territorio con l'attestazione dell'assenza di  condizioni
ostative previste dall'art. 2, commi 2 e  3,  dell'ordinanza  del  12
luglio  2018,  n.  532,  e  la  descrizione   delle   caratteristiche
dell'immobile  presenti  nelle  schede  di  verifica  sismica  e,  in
particolare, dell'indice di rischio sismico; 
    c) la trasmissione alle Regioni, da parte dei Comuni interessati,
delle proposte di priorita' di edifici privati ricadenti nel  proprio
territorio con l'attestazione  dell'assenza  di  condizioni  ostative
previste dall'art. 2, commi 2, 3, 4 e 5 dell'ordinanza del 12  luglio
2018, n. 532, e la descrizione  delle  caratteristiche  previste  nel
modello  di  richiesta  di  contributo   di   cui   all'allegato   4,
dell'ordinanza del 12 luglio 2018, n. 532, con calcolo automatico del
punteggio e del contributo massimo concedibile; 
    d) la trasmissione dalle Regioni al Dipartimento della protezione
civile dei  resoconti  annuali  delle  attivita'  secondo  i  modelli
riportati nell'allegato 1 al presente decreto; 
    e) uno strumento  di  supporto  per  trasformare  gli  indici  di
rischio sismico derivanti  dalle  verifiche  sismiche  effettuate  ai
sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 20
marzo 2003, n.  3274,  in  indici  di  rischio  coerenti  con  quelli
derivanti dalle verifiche sismiche effettuate ai  sensi  delle  Norme
tecniche per le costruzioni emanate con decreto ministeriale  del  14
gennaio 2008 e successive modificazioni e integrazioni. 
  2. Ulteriori eventuali procedure e strumenti di  cui  al  comma  3,
dell'art. 1, dell'ordinanza del 12 luglio 2018, n. 532, relativi agli
studi di microzonazione sismica e all'analisi della Condizione limite
per l'emergenza (CLE), sono predisposti dalla commissione tecnica  di
cui al comma 7 dell'art. 5 della citata  ordinanza  del  13  novembre
2010, n. 3907. 

Allegati

MODELLO RESOCONTO

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