(Riviste le tariffe Inail in agricoltura)
L’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, ha disposto che L'Inail, a decorrere dal 1° gennaio 2026, è autorizzato a effettuare la revisione dei contributi in agricoltura, ai sensi del titolo II del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nel rispetto dell'equilibrio della gestione tariffaria.
Qui di seguito il testo integrale della circolare n. 18/2026 e, in coda, l'allegato.
Circolare Inail n. 18 del 7 maggio 2026
Revisione tariffaria dei contributi dovuti per l’assicurazione contro gli infortuni e malattie professionali in agricoltura di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Misura dei contributi Inail a partire dal 1° gennaio 2026.
Quadro normativo
- Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.1124: “Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”. Titolo II. Articoli da 205 a 290.
- Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38: “Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell’articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999 n. 144”. Articolo 3, commi 7 e 28.
- Legge 27 dicembre 2013, n. 147: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)”. Articolo 1, comma 128.
- Decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2025, n. 198: “Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile”. Articolo 1, commi 2 e 3.
- Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 1° aprile 2026 di approvazione della delibera del Consiglio di amministrazione Inail 21 luglio 2025, n. 147.
Premessa
L’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, ha disposto che L'INAIL, a decorrere dal 1° gennaio 2026, è autorizzato a effettuare la revisione dei contributi in agricoltura, ai sensi del titolo II del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nel rispetto dell'equilibrio della gestione tariffaria.
Il comma 3 del predetto articolo 1 ha disposto che all’attuazione della suddetta disposizione si provvede, su proposta dell'INAIL, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
In attuazione delle disposizioni in argomento è stato adottato il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 1° aprile 2026 (1) di approvazione della delibera del Consiglio di amministrazione Inail 21 luglio 2025, n. 147 (allegato 1), con cui è stata rideterminata la misura dei contributi dovuti per l’assicurazione contro gli infortuni e malattie professionali in agricoltura a decorrere dal 1° gennaio 2026.
Le nuove quote capitarie per i lavoratori autonomi e le nuove aliquote per i dipendenti sostituiscono quelle stabilite dall’articolo 28 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, rispettivamente ai commi 1, 2 e 3 (2).
Si riepiloga la disciplina assicurativa e si rende nota la misura dei contributi assicurativi dovuti a partire dal 1° gennaio 2026.
A. Assicurazione in agricoltura ai sensi del Titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124
L’assicurazione infortuni e malattie professionali nell’agricoltura (3) è disciplinata dal titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, che agli articoli 205 e seguenti ne ha regolamentato il campo di applicazione, definendo i soggetti assicurati, i soggetti tenuti al pagamento dei contributi, le lavorazioni protette, l’oggetto dell’assicurazione e le prestazioni spettanti agli assicurati in caso di infortunio e malattia professionale.
L’assicurazione comprende i lavoratori dipendenti di aziende agricole o forestali esercenti una attività diretta alla coltivazione dei fondi, alla silvicoltura, all'allevamento degli animali e attività connesse, individuate ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile, compresi i dipendenti incaricati di dirigere e sorvegliare il lavoro degli operai agricoli.
Sono esclusi dall’assicurazione i dipendenti con qualifica di impiegati, quadri o dirigenti in quanto iscritti all’Ente nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura (Enpaia).
Oltre ai lavoratori dipendenti, sono compresi nell’assicurazione obbligatoria in agricoltura i lavoratori autonomi indicati alla lettera b) dell’articolo 205, comma primo, del citato decreto, e precisamente trattasi dei coltivatori diretti (4), coloni e mezzadri, e loro coniugi (o uniti civilmente) e figli (5). Restano esclusi dalla tutela Inail gli imprenditori agricoli professionali (Iap) (6).
Esulano, inoltre, dalla gestione assicurativa agricoltura, in quanto assicurati nella gestione Industria (titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124), i dipendenti (con contratto di lavoro a tempo indeterminato e dal 1° gennaio 2008 anche a tempo determinato) delle imprese cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici, quando per l'esercizio di tali attività ricorrano normalmente e in modo continuativo ad approvvigionamenti dal mercato di prodotti agricoli e zootecnici in quantità prevalente rispetto a quella complessivamente trasformata, manipolata e commercializzata. L’articolo 3 della legge 15 giugno 1984, n. 240, ha, infatti, stabilito che a questi lavoratori, limitatamente all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (nonché per la cassa integrazione guadagni, ordinaria e straordinaria, e la cassa unica assegni familiari), si applicano le disposizioni del settore dell'industria, sia agli effetti della contribuzione che delle prestazioni.
Ai lavoratori agricoli spettano in via generale le medesime prestazioni previste per i lavoratori assicurati al Titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 11247, con le specificità contenute al Titolo II, articoli da 212 a 255.
Anche per i lavoratori agricoli resta valido il principio dell’automaticità delle prestazioni previsto dall’articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, in base al quale la tutela assicurativa opera anche se i soggetti tenuti al pagamento del premio assicurativo non abbiano adempiuto agli obblighi stabiliti dal citato decreto, a esclusione dei lavoratori autonomi per i quali il conseguimento al diritto alle prestazioni economiche è subordinato alla regolarità contributiva (8).
B. Determinazione dei contributi
La legge 27 dicembre 1973, n. 852, con gli articoli 3, 4 e 5 ha stabilito dal 1° gennaio 1974 l’attuale sistema di determinazione e di riscossione dei contributi in agricoltura (9), che prevede modalità differenziate a seconda che si tratti di lavoratori dipendenti (10) o autonomi.
1) Lavoratori dipendenti
L’articolo 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852, ha disposto che il contributo a carico dei datori di lavoro dell’agricoltura è determinato applicando un’aliquota fissa alla retribuzione imponibile dei dipendenti. La base imponibile del contributo é calcolata con gli stessi criteri e modalità fissati per il contributo integrativo per l'assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori agricoli ai sensi dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.
2) Lavoratori autonomi
L’articolo 4, comma 1, della legge 27 dicembre 1973, n. 852 (11), dispone che i contributi dei lavoratori autonomi e dei concedenti di terreni a mezzadria e a colonia sono stabiliti nella misura di una quota capitaria annua per ogni unità attiva facente parte del nucleo coltivatore-allevatore diretto, colonico o mezzadrile.
C. Misura dei contributi dovuti dal 1° gennaio 2026
Con effetto dal 1° gennaio 2026 le misure dei contributi dovuti per l’assicurazione in agricoltura di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono le seguenti:
1) Lavoratori dipendenti
− 8,5000% della retribuzione imponibile per i territori non svantaggiati
− 2,7200% della retribuzione imponibile per territori svantaggiati
− 2,1250% della retribuzione imponibile per i territori particolarmente svantaggiati
(ex territori montani)
La revisione dell’aliquota assorbe le precedenti addizionali riconducendole a un'unica aliquota.
2) Lavoratori autonomi (coltivatori diretti, coloni e mezzadri)
− 650,00 euro per le zone normali
− 450,12 euro per i territori montani e le zone svantaggiate.
L’aliquota stabilita per il calcolo dei contributi dei lavoratori agricoli dipendenti e la quota capitaria dovuta per i contributi dei lavoratori agricoli autonomi sono ridotte per le aziende agricole operanti nei territori particolarmente svantaggiati (ex montani) (12) e nei territori svantaggiati (13).
Le predette riduzioni, da ultimo confermate dall’articolo 1, comma 45, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono pari al 75% per le zone particolarmente svantaggiate e al 68% per le zone svantaggiate (14).
Per effetto dell’intervenuta revisione, ai contributi in agricoltura cessa di applicarsi la riduzione dei premi prevista dall’articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per tutte le gestioni assicurative dell’Istituto per le quali non è ancora intervenuta la revisione delle tariffe dei premi15.
D. Modalità di riscossione dei contributi
I contributi in agricoltura per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali sono riscossi dall’Inps applicando le nuove misure previste dal 1° gennaio 2026 secondo i criteri e le modalità vigenti per la riscossione dei contributi dovuti per l'assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti.
Qui sotto trovi l'allegato
Norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
(Riviste le tariffe Inail in agricoltura)
(1) Pubblicato nel sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nella sezione “pubblicità legale” in data 29 aprile 2026, numero repertorio 49/2026.
(2) Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, articolo 28, commi 1-3:
1. Ai fini del riequilibrio e del risanamento della gestione agricoltura, compatibilmente con la specificità del settore, fermo restando quanto disposto dagli articoli 257 e 262 del testo unico, è previsto, per glianni 2001- 2005, un incremento dei contributi in quota capitaria dovuti dai lavoratori autonomi agricoli nella misura massima complessiva del 50 per cento.
2. Per gli anni 2001 e 2002, l'incremento dei contributi di cui al comma 1 è fissato nella misura del 12,5 per cento per ciascun anno; per gli anni successivi, la misura dell'incremento è stabilita con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL.
3. Con effetto dall'anno 2001 le aliquote contributive per i lavoratori agricoli dipendenti sono incrementate del 12,5 per cento.
L’incremento dei contributi in quota capitaria è stato stabilito per il 2003 dal decreto interministeriale 17 ottobre 2003 (G.U. n. 300 del 29 dicembre 2003), per il 2004 dal decreto interministeriale 15 ottobre 2004 (G.U. n. 7 dell’11 gennaio 2005) e per il 2005 dal decreto interministeriale 6 febbraio 2008 (G.U. n. 69 del 21 marzo 2008).
(3) Istituita dal decreto-legge luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450.
(4) I coltivatori diretti sono i proprietari, affittuari, usufruttuari, pastori e assegnatari di fondi, nonché gli appartenenti ai rispettivi nuclei familiari che, direttamente e abitualmente, si dedicano alla coltivazione dei fondi, all'allevamento del bestiame e allo svolgimento delle attività connesse.
(5) I coloni e mezzadri sono coloro che svolgono attività agricola sulla base di rapporti di natura associativa, scaturenti da contratti di mezzadria, colonia e soccida che, con l’entrata in vigore della legge 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari) sono stati vietati e pertanto sono in via di estinzione.
(6) Categoria di lavoratori autonomi costituita da coloro che, in possesso di conoscenze e competenze professionali, dedicano all'attività agricola di impresa, direttamente o in qualità di soci, almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavano dalle attività medesime, almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro (25% per le aziende ubicate in zone svantaggiate di cui all’articolo 17 del regolamento CE n.1257/99).
(7) Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, articolo 66, e decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, articolo 13.
(8) Legge 27 dicembre 1197, n. 449, articolo 59, comma 19:
L'articolo 67 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, non trova applicazione nei confronti dei lavoratori autonomi. Sul punto cfr Circolare Inail 7 maggio 1998, n. 30.
(9) Fino al 31 dicembre 1973 si applicava il sistema di finanziamento dell’assicurazione stabilito dall’articolo 257 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 che prevedeva quote addizionali dell'imposta erariale sui fondi rustici, in continuità con quanto già stabilito dall’articolo 7 della legge istitutiva dell’assicurazione in agricoltura del 1917, n. 1450, integrata dal regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138 convertito con modificazioni dalla legge 2 giugno 1939, n. 739. La misura dei contributi era annualmente determinata con regio decreto e i contributi stessi erano riscossi, a mezzo ruoli, dagli esattori delle imposte dirette nei termini e con la procedura privilegiata stabilita per l'esazione delle imposte dirette, con l'obbligo del non riscosso per riscosso per i contributi relativi all'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro in agricoltura. Questo sistema, in vigore fino al 31 dicembre 1973, è venuto meno a seguito della soppressione, per effetto della riforma tributaria dell’epoca, dell'imposta sui fondi rustici della quale i contributi infortuni costituivano quote addizionali.
(10) A seguito di quanto disposto dall’articolo 12 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, dall’8 ottobre 1993 i lavoratori agricoli subordinati, esclusi quelli con qualifica impiegatizia assicurati all’Enpaia, si distinguono in operai a tempo indeterminato (OTI) e operai a tempo determinato (OTD).
(11) Legge 27 dicembre 1973, n. 852, articolo 4:
A decorrere dal 1° gennaio 1974 i lavoratori autonomi e i concedenti di terreni a mezzadria e a colonia sono tenuti al pagamento dei contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali in agricoltura nella misura di una quota capitaria annua pari a lire 600 per ogni unità attiva facente parte del nucleo coltivatore-allevatore diretto, colonico o mezzadrile. I contributi previsti dall'articolo 3 e quelli di cui al precedente comma del presente articolo sono riscossi secondo i criteri e le modalità vigenti per la riscossione dei contributi dovuti per l'assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti.
(12) Individuati dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, articolo 9.
(13) Individuati dalla legge 27 dicembre 1977, n. 984, articolo 15.
(14) Legge 13 dicembre 2010, n. 220, articolo 1, comma 45:
A decorrere dal 1° agosto 2010 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 49, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in materia di agevolazioni contributive nel settore agricolo.
Legge 23 dicembre 2009, n. 191, articolo 2, comma 49:
La rideterminazione delle agevolazioni contributive di cui al comma 2 dell'articolo 01 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e all'articolo 1-ter, comma 1, del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, disciplinata per gli anni 2006-2009, è estesa al periodo dal 1° gennaio 2010 al 31 luglio 2010. A tal fine, per l'anno 2010, è autorizzata la spesa di 120,2 milioni di euro.
Decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito con modificazioni dalla L. 30 dicembre 2008, n. 205, articolo 1-ter “Proroga di agevolazioni previdenziali”:
Le agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, si applicano, fino al 31 dicembre 2009, nei territori montani particolarmente svantaggiati e nelle zone agricole svantaggiate, nelle misure determinate dall'articolo 01, comma 2, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81. All'onere derivante dalla presente disposizione, pari a 51,5 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione delle seguenti autorizzazioni di spesa recate dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296: articolo 1, comma 289, quanto a 7,6 milioni di euro; articolo 1, comma 936, quanto a 23,9 milioni di euro; articolo 1, comma 1075, quanto a 20 milioni di euro.
Decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni dalla L. 11 marzo 2006, n. 81 , articolo 01, comma 2:
Dal 1° gennaio 2006, per lo stesso periodo di cui al comma 1, le agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, sono cosi determinate;
a) nei territori montani particolarmente svantaggiati la riduzione contributiva compete nella misura del 75 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro, previsti dal citato articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge n. 67 del 1988;
b) nelle zone agricole svantaggiate, compresi le aree dell'obiettivo 1 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, nonché i territori dei comuni delle regioni Abruzzo, Molise e Basilicata, la riduzione contributiva compete nella misura del 68 per cento.
15 La riduzione è stabilita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'Inail, tenendo conto dell'andamento infortunistico aziendale, nel limite complessivo di un importo pari a 1.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.
Le modalità di applicazione della riduzione in parola sono state stabilite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 22 aprile 2014, su proposta dell'Inail, contenuta nella determina presidenziale 11 marzo 2014, n. 67.
Per il settore dell’agricoltura erano previsti criteri differenziati a seconda che l’attività fosse iniziata da oltre un biennio, oppure da non oltre un biennio. Per i soggetti che avevano iniziato l’attività da oltre un biennio si applicava il criterio del confronto tra l’indice di gravità medio (IGM) e l’indice di gravità aziendale (IGA), che consente di tenere conto dell’andamento infortunistico. In caso di attività iniziata da non oltre un biennio, la riduzione si applicava, su domanda, ai soggetti che attestano il rispetto delle



