Rls e mensa aziendale: interpello n. 2/2020

La risposta della commissione del minLavoro

Rls e mensa aziendale.

Il quesito è stato posto alla commissione "Interpelli" dall' "Unione sindacale di base pubblico impiego" e riguarda il "Diritto ad usufruire del servizio di mensa o sostitutivo del Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza nel Pubblico Impiego".

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Rls e mensa aziendale: il riferimento al testo unico

La commissione, nel dare la risposta al quesito, richiama tutta una serie di contenuti del D.Lgs. 81/2008 (il cosiddetto testo unico della sicurezza) in riferimento alla figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, sia per quanto riguarda il suo status sia in merito alle sue prerogative.

Rls e mensa aziendale: le conclusioni

"Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza - conclude la commissione "Interpelli" -  non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività" e pertanto "deve disporre del tempo e dei mezzi necessari per l’espletamento dell’incarico, ritiene che, per espressa previsione normativa, le modalità per l’esercizio delle relative funzioni debbano essere stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale sia essa pubblica che privata"-

Qui di seguito il testo integrale dell'interpello n. 2/2020.

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Interpello n. 2/ 2020

Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro
(Articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

Oggetto: Interpello ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni in merito al “Diritto ad usufruire del servizio di mensa o sostitutivo del Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza nel Pubblico Impiego”. Seduta della Commissione del 20 febbraio 2020.

L’Unione sindacale di base Pubblico impiego ha avanzato istanza di interpello per conoscere
il parere di questa Commissione, in merito alla seguente problematica: «se i permessi ex art. 50 D.lgs. 81/2008 e C.C.Q. del 10.07.1996, fruiti per adempiere alle funzioni di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, devono essere considerati servizio a tutti gli effetti e quindi assimilabile all’attività di servizio “istituzionale” anche ai fini del diritto alla fruizione del servizio di mensa o sostitutivo».

Al riguardo, premesso che:
- l’articolo 50 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “Attribuzioni del
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza”, al comma 1, dispone che: “Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:
a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
d) è consultato in merito all’organizzazione della formazione di cui all’articolo 37;
e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed alle miscele
pericolose, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli
infortuni ed alle malattie professionali;
f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall’articolo
37;
h) promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione
idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori;
i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti,
dalle quali è, di norma, sentito;
l) partecipa alla riunione periodica di cui all’articolo 35;
m) fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
n) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e
protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per
attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro”;
- il medesimo art. 50, al comma 2, prevede che: “Il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di
retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle
facoltà riconosciutegli, anche tramite l'accesso ai dati, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera r), contenuti in applicazioni informatiche. Non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali”;
- il comma 3 dell’art. 50, in particolare, sancisce che: “Le modalità per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale"
la Commissione, per quanto concerne i profili di propria competenza, fermo restando che il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e deve disporre del tempo e dei mezzi necessari per l’espletamento dell’incarico, ritiene che, per espressa previsione normativa, le modalità per l’esercizio delle relative funzioni debbano essere stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale sia essa pubblica che privata.

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