Il soggetto designato dal datore di lavoro come responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi può ricoprire contestualmente anche il ruolo di persona nominata dal datore di lavoro all’osservanza delle norme antinfortunistiche e alla sicurezza dei lavoratori, attraverso l’istituto della delega di funzioni, ex art. 16, D.Lgs. n. 81/2008? Vediamo quali sono i fondamenti legislativi e le successive principali interpretazioni della Cassazione
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