Rumore di macchine attrezzature: attenzione alla scadenza

Un adempimento previsto dall'art. 2, comma 4 del D.M. 4 ottobre 2011

Rumore di macchine attrezzature.

Si avvicina il termine entro cui i responsabili del controllo sul mercato del rumore di macchine e attrezzature destinate a funzionare all'aperto devono svolgere l'adempimento previsto dall'art. 2, comma 4 del D.M. 4 ottobre 2011.

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L'adempimento relativo al rumore di macchine e attrezzature destinate a funzionare all'aperto consiste nella predisposizione di un report con i risultati dell'attività di controllo svolta e deve essere indicativo degli obiettivi strategici per l'annualità successiva.

Qui di seguito il testo integrale dell'art. 2 del D.M. 4 ottobre 2011 cui si riferisce l'adempimento.

DECRETO 4 ottobre 2011 
Definizione dei criteri per gli accertamenti di carattere tecnico nell'ambito del controllo sul mercato di cui all'art. 4 del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262 relativi all'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto.

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(...)

Art. 2

1. Il controllo sul mercato consiste nel verificare  che  l'azienda

responsabile dell'immissione in commercio delle  macchine,  sia  essa

produttrice, mandataria, o semplice rivenditrice,  abbia  ottemperato

alle prescrizioni del d. lgs. n. 262/2002.

2. Il controllo sul mercato si effettua su  macchine  complete  per

l'uso previsto, immesse o meno sul mercato comunitario, in ogni  caso

prima del primo utilizzo.

3. Il controllo sul mercato e' svolto dal Ministero dell'ambiente e

della tutela del territorio e del mare  che  a  tal  fine  si  avvale

dell'Istituto superiore per la protezione  e  la  ricerca  ambientale

(ISPRA),  in  ottemperanza  all'art.  4,   comma   1,   del   decreto

legislativo. n. 262/2002.

4. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del

mare designa il responsabile del controllo sul mercato che predispone

entro il  31  marzo  un  report  su  base  annuale  con  i  risultati

dell'attivita'  svolta  e  definisce  gli  obiettivi  strategici  per

l'annualita' successiva.

5. Gli ispettori ambientali, individuati da ISPRA su richiesta  del

responsabile  del  controllo   sul   mercato,   si   attengono   alle

disposizioni fissate nel decreto n.  33  del  13  dicembre  2007  del

Commissario  Straordinario  di  APAT,  nonche'  a  tutti   gli   atti

successivamente  emanati  da  ISPRA  per  la  regolamentazione  delle

ispezioni ambientali, fatte salve le prescrizioni di cui al  presente

decreto, con particolare riferimento ai contenuti dell'allegato II.

(L'adempimento deve essere svolto entro il 31 marzo)

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