La tutela del lavoratore non conosce confini: sul punto il diritto è chiaro; e la giurisprudenza non è da meno. Il tema merita sicuramente attenzione a partire dal fatto che coinvolge una serie di figure, quali il datore di lavoro e il medico competente, fino al più recente travel risk manager. I pilastri giuridici sono l’art. 2087, codice civile e l’art. 2, comma 1, lettera q), D.Lgs. n. 81/2008. A questi poi si affiancano principi generici espressi nella convenzione di Roma 19 giugno 1980, nel regolamento Ce n. 593/2008 e nell’art. 6, codice penale
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