Sanificazione: i criteri ambientali minimi per servizi e prodotti

Sanificazione criteri ambientali minimi
Pubblicato il decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 29 gennaio 2021

Sanificazione: i criteri ambientali minimi per servizi e prodotti sono l'oggetto del decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 29 gennaio 2021 (in Gazzetta Ufficiale del 19 febbraio 2021, n. 42).

In particolare, il provvedimento si occupa dei:

  • servizi di pulizia e sanificazione per edifici e ambienti ad uso civile e sanitario;
  • detergenti per le pulizie ordinarie delle superfici;
  • detergenti per le pulizie periodiche e straordinarie delle superfici;
  • detergenti per l'igiene personale;
  • prodotti in tessuto carta per l'igiene personale.

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Dalla data di entrata in vigore del D.M. 29 gennaio 2021 sono abrogati:

  • il D.M. Ambiente 24 maggio 2012;
  • il D.M. Ambiente 18 ottobre 2016.

Di seguito il testo degli articoli del D.M. 29 gennaio 2021; in fondo alla pagina sono riportati gli allegati in pdf.

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Decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare

29 gennaio 2021 

 

Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e
sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per  i
prodotti detergenti. (21A00941)

 

in Gazzetta Ufficiale del 19 febbraio 2021, n. 42

 

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

E DEL MARE

 

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 e, in particolare, i  commi

1126  e  1127  dell'art.  1  che  disciplinano  l'attuazione  ed   il

monitoraggio del «Piano d'azione per la sostenibilita' ambientale dei

consumi nel  settore  della  pubblica  amministrazione»  al  fine  di

integrare le esigenze di sostenibilita'  ambientale  nelle  procedure

d'acquisto di beni e servizi delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto 11 aprile 2008 del Ministro dell'ambiente e  della

tutela del  territorio  e  del  mare,  di  concerto  con  i  Ministri

dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico,  pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 2008, che,  ai  sensi  di  citati

commi 1126 e 1127 ha approvato il «Piano d'azione  nazionale  per  la

sostenibilita'    ambientale    dei    consumi     della     pubblica

amministrazione»;

Visto l'art. 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  che

dispone che le stazioni appaltanti  contribuiscono  al  conseguimento

degli obiettivi  ambientali  previsti  dal  «Piano  d'azione  per  la

sostenibilita' ambientale dei  consumi  nel  settore  della  pubblica

amministrazione»  attraverso  l'inserimento,   nella   documentazione

progettuale e di gara,  almeno  delle  specifiche  tecniche  e  delle

clausole  contrattuali  contenute  nei  criteri   ambientali   minimi

adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e  della  tutela  del

territorio e del mare;

Visto il decreto 24 maggio 2012 del Ministro dell'ambiente e  della

tutela del territorio e del mare, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

n. 142 del 20 giugno  2012,  con  il  quale  sono  stati  adottati  i

«Criteri ambientali minimi per  il  servizio  di  pulizia  e  per  la

fornitura di prodotti per l'igiene»;

Visto il decreto 18 ottobre 2016 del Ministro dell'ambiente e della

tutela del territorio e del mare, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

n. 262 del 9 novembre 2016,  con  il  quale  sono  stati  adottati  i

«Criteri ambientali minimi per il servizio di  sanificazione  per  le

strutture sanitarie e per la fornitura di prodotti detergenti»;

Ritenuto opportuno procedere alla revisione dei citati  decreti  24

maggio 2012 e 18 ottobre 2016 in  ragione  del  progresso  tecnico  e

dell'evoluzione  dei  mercati  di  riferimento,  che  consentono   di

migliorare i requisiti di qualita' ambientale dei servizi di  pulizia

e sanificazione nonche' dei prodotti  utilizzati  per  eseguire  tali

servizi  e  di  perseguire  pertanto,  con  maggiore  efficacia,  gli

obiettivi ambientali connessi ai contratti pubblici relativi  a  tali

categorie di forniture ed affidamenti;

Valutato che l'attivita' istruttoria  per  la  predisposizione  dei

nuovi Criteri ambientali minimi per il servizio di pulizia di edifici

e di altri ambienti ad uso civile,  per  il  servizio  di  pulizia  e

sanificazione di edifici e di altri ambienti ad uso sanitario, per la

fornitura di detergenti per  le  pulizie  ordinarie  e  straordinarie

delle superfici, di detergenti per l'igiene personale e  di  prodotti

in tessuto carta per  l'igiene  personale,  e'  stata  improntata  al

conseguimento di detti obiettivi ambientali e ha previsto un costante

confronto  con  le  parti  interessate  e  con  gli  esperti   e   la

condivisione con il Ministero dell'economia e delle finanze e con  il

Ministero dello sviluppo economico,  cosi'  come  prevede  il  citato

Piano d'azione;

 

Decreta:

                               Art. 1

                  Oggetto e ambito di applicazione

 

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del decreto  legislativo

18 aprile 2016, n. 50 sono adottati i criteri  ambientali  minimi  di

cui all'allegato 1, parte integrante  del  presente  decreto,  per  i

seguenti servizi e forniture:

a) servizio di pulizia di edifici e  di  altri  ambienti  ad  uso

civile;

b) detergenti per le pulizie ordinarie delle superfici;

c) detergenti per le pulizie  periodiche  e  straordinarie  delle

superfici;

d) detergenti per l'igiene personale;

e) prodotti in tessuto carta per l'igiene personale.

2. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del decreto  legislativo

18 aprile 2016, n. 50 sono adottati i criteri  ambientali  minimi  di

cui all'allegato 2, parte integrante  del  presente  decreto,  per  i

seguenti servizi e forniture:

a) servizio di  pulizia  e  sanificazione  di  edifici  ed  altri

ambienti ad uso sanitario.

 

                               Art. 2

                             Definizioni

1.  Ai  fini  del  presente  decreto  si  applicano   le   seguenti

definizioni:

a) servizio di pulizia di edifici  ed  ambienti  ad  uso  civile:

attivita' di rimozione  dello  sporco  dalle  superfici,  inclusa  la

sanificazione  laddove  appropriato,   svolta   secondo   determinate

procedure ed essenzialmente mediante l'uso di soluzioni detergenti  e

di altri prodotti ausiliari, con o senza l'ausilio di macchine.  Tale

attivita' e' destinata a tutti gli ambienti  interni  ed  esterni  di

edifici ad uso civile, ai treni, agli aeromobili, ai natanti, e  agli

ulteriori edifici o ambienti ad essi assimilabili (quali, ad esempio,

caserme, case-famiglia, strutture detentive);

b)  detergenti  per  le  pulizie   ordinarie   delle   superfici:

detergenti multiuso, per pavimenti ed altre superfici, per  finestre,

per  servizi  sanitari  e  per  le  cucine  da  usare  nelle  pulizie

effettuate in maniera continuativa;

c) detergenti per le pulizie  periodiche  e  straordinarie  delle

superfici: prodotti ceranti, agenti impregnanti e protettivi, incluse

le cere metallizzate; deceranti e decappanti; prodotti per moquette e

tappeti; detergenti acidi forti per pulizie straordinarie; detergenti

sgrassanti forti per pulizie straordinarie; prodotti di  manutenzione

dei mobili; prodotti di manutenzione per cuoio/pelle; prodotti per la

manutenzione  dell'acciaio  inox;   disincrostante   per   cucine   e

lavastoviglie; detersolventi; smacchiatori di inchiostri, pennarelli,

graffiti da usare nelle pulizie piu' profonde  effettuate  a  cadenze

prestabilite e nelle pulizie straordinarie svolte occasionalmente;

d) detergenti  per  l'igiene  personale:  saponi,  sia  in  forma

liquida che solida;

e) prodotti  in  tessuto  carta  per  l'igiene  personale:  carta

igienica, fazzoletti, asciugamani e tovaglioli da usare per  l'igiene

personale;

f) servizio di pulizia e sanificazione di edifici ed ambienti  ad

uso sanitario:  attivita'  di  pulizia  e  successiva  o  contestuale

attivita' di riduzione e controllo dei microrganismi patogeni  svolta

anche mediante l'uso di disinfettanti  secondo  specifici  protocolli

stabiliti dalla struttura destinataria o  stabiliti  in  condivisione

con essa, in modo tale da garantire gli idonei  livelli  di  qualita'

microbiologica.

 

                               Art. 3

                     Abrogazioni e norme finali

1. Il decreto 24 maggio 2012 del  Ministro  dell'ambiente  e  della

tutela del territorio e del mare, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

n. 142 del 20 giugno 2012, e'  abrogato  dalla  data  di  entrata  in

vigore del presente decreto.

2. Il decreto 18 ottobre 2016 del Ministro  dell'ambiente  e  della

tutela del territorio e del mare, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

n. 157 del 9 novembre 2016, e' abrogato  dalla  data  di  entrata  in

vigore del presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore dopo  centoventi  giorni  dalla

relativa pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica

italiana.

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Allegati

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