Sanzioni in materia di sicurezza delle gallerie: accertamento, contestazione e applicazione

D.M. 30 luglio 2021

Sanzioni in materia di sicurezza delle gallerie.

A ruota dell'aggiornamento della legislazione con la pubblicazione del D.M. Infrastrutture 12 luglio 2021 (Gazzetta Ufficiale del 10 agosto 2021, n. 190) in materia di sicurezza delle gallerie, interviene ora anche il D.M. 30 luglio 2021 (G.U. n. 202 del 24 agosto 2021) che regolamenta le modalità di accertamento, contestazione e applicazione delle sanzioni relative alle violazioni previste dall'articolo 16 del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 26.

Sanzioni in materia di sicurezza delle gallerie: il decreto di riferimento

Per entrambi i provvedimenti - il D.M. 12 luglio 2021 e quest'ultimo D.M. 30 luglio 2021 - il riferimento è rappresentato dal citato D.Lgs. 5 ottobre 2006, n. 264, che attua la direttiva 2004/54/Ce in materia di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea.

Sanzioni in materia di sicurezza delle gallerie: la terminologia

Il provvedimento chiarisce due dei termini fondamentalI per poter inquadrare il perimetro di riferimento:

  • gestore, ovvero il gestore dell'infrastruttura di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264;
  • ubicazione della galleria, ovvero il punto di ubicazione della galleria, sia a unico fornice che a più fornici (geograficamente individuato in corrispondenza della progressiva chilometrica dell'imbocco della stessa, dal lato più prossimo all'inizio della strada).
    Qui di seguito il testo integrale del provvedimento in merito alle sanzioni in materia di sicurezza delle gallerie e. in coda, l'allegato 1 con la modulistica per gli adempimenti.

Decreto del ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili
30 luglio 2021  

Modalità di accertamento, contestazione e applicazione delle
sanzioni relative alle violazioni previste dall'articolo 16 del
decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264. (21A05106)

(Gazzetta Ufficiale n. 202 del 24 agosto 2021)

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE

Vista la direttiva 2004/54/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa ai requisiti minimi di
sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante: «Modifiche al
sistema penale»;
Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, recante
«Attuazione della direttiva 2004/54/CEE in materia di sicurezza per
le gallerie della rete stradale transeuropea»;
Visto, in particolare, l'art. 16 del citato decreto legislativo n.
264 del 2006, e successive modificazioni, che, al comma 5-bis,
dispone che «Con decreto del Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili, da adottare entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le
modalita' per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1,
1-bis, 2 e 3»;
Visto il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, recante:
«Disposizioni urgenti per la citta' di Genova, la sicurezza della
rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi
sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, recante: «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia (Testo A)»;
Considerata la necessita' di dare attuazione all'art. 16 del citato
decreto legislativo n. 264 del 2006, come modificato dall'art.
30-sexies del decreto-legge n. 41 del 2021, al fine di dare
effettivita' al regime sanzionatorio, definendo le modalita' per
l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal medesimo
art. 16, commi 1, 1-bis, 2 e 3;
Vista la proposta trasmessa dalla Commissione permanente per le
gallerie, con nota n. 27328 del 16 luglio 2021;

Decreta:

Art. 1

Ambito di applicazione e definizioni

1. Il presente decreto disciplina le modalita' di accertamento, di
contestazione e di applicazione delle sanzioni relative alle
violazioni previste dall'art. 16 del decreto legislativo 5 ottobre
2006, n. 264.
2. Il procedimento sanzionatorio e' regolato dalle disposizioni
della legge 24 novembre 1981, n. 689, capo I, sezioni I e II, fatto
salvo quanto previsto dal presente decreto.
3. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) gestore: il gestore dell'infrastruttura di cui all'allegato 1
del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264;
b) ubicazione della galleria: il punto di ubicazione della
galleria, sia ad unico fornice che a piu' fornici, geograficamente
individuato in corrispondenza della progressiva chilometrica
dell'imbocco della stessa, dal lato piu' prossimo all'inizio della
strada.

Art. 2

Individuazione dell'obbligato in solido

1. Il gestore della galleria, per il periodo di vigenza dell'atto
concessorio, e' obbligato in solido con l'autore della violazione.

Art. 3

Atti di accertamento

1. Fermo restando l'accertamento delle violazioni da parte dei
soggetti indicati dall'art. 13, comma 4, della legge 24 novembre
1981, n. 689, il controllo sull'osservanza delle disposizioni di cui
all'art. 16 del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, e' svolto
anche dai seguenti soggetti:
a) la commissione di cui all'art. 4 del citato decreto
legislativo;
b) l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle
infrastrutture stradali e autostradali - ANSFISA di cui al
decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130;
c) la direzione generale per le strade e le autostrade, l'alta
sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui
contratti concessori autostradali del Ministero delle infrastrutture
e della mobilita' sostenibili, limitatamente agli aspetti riferibili
agli obblighi dedotti in convenzione.
2. L'accertamento delle violazioni di cui all'art. 16, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, coincide
con l'esecuzione di un'attivita' ispettiva in galleria condotta dagli
organi addetti al controllo. L'accertamento delle violazioni di cui
all'art. 16, commi 1, lettera b), 1-bis, 2 e 3, del decreto
legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, e' effettuato entro trenta giorni
dal ricevimento da parte dell'organo addetto al controllo di atti o
documenti da cui e' possibile evincere l'omissione dell'adempimento
richiesto.
3. Ai fini dello svolgimento delle attivita' funzionali
all'accertamento delle violazioni, di cui all'art. 13, comma 1, della
legge 24 novembre 1981, n. 689, i soggetti che accertano violazioni
possono avvalersi di organismi di certificazione di parte terza
afferenti al settore della certificazione dei sistemi di gestione
della sicurezza di cui al decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.
4. Le spese sostenute per lo svolgimento delle attivita' di
accertamento sono considerate spese di procedimento, ai sensi
dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Qualora non sia
stato effettuato il pagamento in misura ridotta, le spese stesse sono
poste a carico dell'autore della violazione, ai sensi dell'art. 18,
comma 2, della citata legge.
5. Per le eventuali operazioni, di cui all'art. 15 della legge 24
novembre 1981, n. 689, sono utilizzati laboratori indicati all'art.
59 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
Le relative spese sono liquidate secondo quanto previsto al comma 4.

Art. 4

Contestazione delle violazioni

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 14,
comma 4, della legge 24 novembre 1981, n. 689, la contestazione della
violazione deve essere fatta in forma scritta, con atto conforme al
modello di cui all'allegato 1 del presente decreto.
2. Per le violazioni relative a condotte omissive del gestore o del
responsabile della sicurezza previste dall'art. 16 del decreto
legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, si considera come luogo in cui la
violazione e' stata commessa quello in cui e' ubicata la galleria cui
si riferisce l'omissione.
3. Per le gallerie composte da piu' fornici, la violazione si
intende riferita all'intera galleria.
4. La violazione prevista dall'art. 16, comma 1, lettera a), del
decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, si considera commessa
anche quando la mancata conformita' riguarda una singola misura di
sicurezza.
5. Ciascuna delle omissioni previste all'art. 16, comma 1, lettera
b), comma 1-bis, comma 2, lettere a), b) e c), e comma 3 del citato
decreto legislativo n. 264 del 2006, da' luogo ad una violazione,
anche qualora l'omissione riguardi il mancato adempimento di piu'
obblighi o l'esercizio di piu' funzioni e mansioni previsti dalla
medesima disposizione.

Art. 5

Notificazione delle violazioni

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'art. 14, commi
2 e 4, della legge 24 novembre 1981, n. 689, la notificazione dei
verbali di contestazione delle violazioni si effettua a mezzo di
posta elettronica certificata all'indirizzo del gestore della
galleria.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche per la
notificazione dell'ordinanza-ingiunzione.
3. I termini per la notificazione di cui all'art. 14, comma 2,
della citata legge n. 689 del 1981 decorrono dalla data
dell'accertamento determinata ai sensi dell'art. 3, comma 2.

Art. 6

Pagamento in misura ridotta

1. Il pagamento in misura ridotta delle sanzioni di cui all'art. 16
del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, e' effettuato
mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato sul capitolo
di pertinenza del Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili n. 2172, art. 1, dello stato di previsione dell'entrata.
2. L'autore della violazione o l'obbligato in solido che ha
provveduto ad effettuare il pagamento in misura ridotta deve
trasmetterne ricevuta all'ufficio da cui dipende l'organo che ha
effettuato l'accertamento della violazione. In mancanza di ricezione
della ricevuta, l'ufficio da cui dipende l'organo che ha effettuato
l'accertamento, decorsi trenta giorni dalla scadenza del termine
entro cui effettuare il pagamento, trasmette il rapporto ed il
verbale di contestazione all'autorita' competente di cui all'art. 7
per l'adozione dei provvedimenti di competenza della medesima
autorita'.

Art. 7

Trasmissione del rapporto e degli scritti difensivi

1. Per le violazioni previste dall'art. 16 del decreto legislativo
n. 264 del 2006, il rapporto di cui all'art. 17 della legge 24
novembre 1981, n. 689, e' trasmesso all'autorita' competente di cui
all'art. 16, comma 4, del citato decreto legislativo, nel cui
territorio e' situata la galleria cui si riferisce la violazione.
2. All'autorita' di cui al comma 1 sono trasmessi gli scritti
difensivi ed i relativi documenti allegati nonche' le richieste degli
interessati di essere sentiti personalmente ai sensi dell'art. 18
della citata legge n. 689 del 1981.
3. All'adozione dell'ordinanza-ingiunzione di cui dell'art. 18
della legge n. 689 del 1981, provvede in ogni caso l'autorita'
competente, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 264 del
2006, per il luogo in cui si trova la galleria cui si riferisce la
violazione.

Art. 8

Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle
violazioni accertate successivamente alla data di entrata in vigore
del medesimo decreto.
Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo per gli
adempimenti di competenza e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

(Sanzioni in materia di sicurezza delle gallerie)

 

 

Allegati

Allegato 1

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