Sblocca cantieri: il testo coordinato con la legge di conversione

Nel provvedimento sono contenute anche misure in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ed end of waste

Ripubblicato sul S.O. n. 24 alla Gazzetta Ufficiale del 25 giugno 2019, n. 147  il testo coordinato del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (cosiddetto sblocca cantieri), con la legge di conversione 14 giugno 2019, n. 55, recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici».

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Nel provvedimento sono contenute anche misure in materia di:

  • sicurezza sui luoghi di lavoro, tema sul quale la nuova legge fa registrare un passo indietro rispetto all’ultimo codice dei contratti pubblici;
  • end of waste, con una disposizione che ha creato non poco malcontento tra gli operatori dell'economia circolare e che sta già sollevando accese discussioni.

Di seguito il testo integrale del D.L. "Sblocca cantieri" coordinato con la legge di conversione.

 

Testo coordinato del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (in

Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n.  92  del  18  aprile  2019),

coordinato con la legge di conversione 14 giugno  2019,  n.  55,  (in

Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 140  del  17  giugno  2019),

recante: «Disposizioni  urgenti  per  il  rilancio  del  settore  dei

contratti   pubblici,   per    l'accelerazione    degli    interventi

infrastrutturali,  di  rigenerazione  urbana  e  di  ricostruzione  a

seguito di eventi sismici.». (19A04099) 

(S.O. n. 24 alla Gazzetta Ufficiale del 25 giugno 2019, n. 147)

 

Vigente al: 25-6-2019

Capo I
NORME IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI, DI ACCELERAZIONE DEGLI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI, E DI RIGENERAZIONE URBANA

Avvertenza:

 

Si procede  alla  ripubblicazione  del  testo  del  decreto-legge

citato in epigrafe corredato delle relative note, ai sensi  dell'art.

8, comma 3, del regolamento  di  esecuzione  del  testo  unico  delle

disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei

decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni

ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato  con  decreto  del

Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

 

Il testo delle note qui pubblicato  e'  stato  redatto  ai  sensi

dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle  disposizioni  sulla

promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente

della Repubblica e sulle  pubblicazioni  ufficiali  della  Repubblica

italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo

fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge  modificate

o alle quali e' operato il rinvio.

 

Resta invariato il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui

trascritto.

 

                               Art. 1 
Modifiche al codice dei contratti pubblici e sospensione sperimentale
  dell'efficacia di disposizioni in materia di appalti pubblici e  in
  materia di economia circolare 

1. Al fine di rilanciare gli investimenti pubblici e di  facilitare

l'apertura dei cantieri per la realizzazione delle  opere  pubbliche,

per le procedure per le quali i bandi o gli avvisi con cui si  indice

la   procedura   di   scelta   del   contraente   siano    pubblicati

successivamente alla data di entrata in vigore del presente  decreto,

nonche', in caso di contratti  senza  pubblicazione  di  bandi  o  di

avvisi, per le procedure  in  relazione  alle  quali,  alla  data  di

entrata in vigore  del  presente  decreto,  non  siano  ancora  stati

inviati gli inviti a presentare le offerte, nelle more della  riforma

complessiva del settore e comunque nel rispetto dei principi e  delle

norme sancite dall'Unione europea,  in  particolare  delle  direttive

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE  del  Parlamento  europeo  e  del

Consiglio, del 26 febbraio  2014,  fino  al  31  dicembre  2020,  non

trovano applicazione, a titolo sperimentale, le  seguenti  norme  del

codice dei contratti pubblici,  di  cui  al  decreto  legislativo  18

aprile 2016, n. 50:

a) articolo 37, comma 4, per i comuni non capoluogo  di  provincia,

quanto all'obbligo di avvalersi delle modalita' ivi indicate;

b) articolo 59, comma 1, quarto periodo, nella parte in  cui  resta

vietato il ricorso all'affidamento congiunto  della  progettazione  e

dell'esecuzione di lavori;

c)  articolo  77,  comma  3,  quanto  all'obbligo  di  scegliere  i

commissari  tra  gli  esperti  iscritti  all'Albo  istituito   presso

l'Autorita' nazionale anticorruzione (ANAC) di cui  all'articolo  78,

fermo restando l'obbligo di individuare i commissari  secondo  regole

di competenza e trasparenza, preventivamente individuate da  ciascuna

stazione appaltante.

2. Entro il 30 novembre 2020 il Governo presenta  alle  Camere  una

relazione sugli effetti della sospensione per gli anni 2019  e  2020,

al fine di consentire al Parlamento di  valutare  l'opportunita'  del

mantenimento o meno della sospensione stessa.

3. Fino al 31 dicembre 2020 si applica anche ai settori ordinari la

norma prevista dall'articolo 133, comma 8, del decreto legislativo 18

aprile 2016, n. 50, per i settori speciali.

4. Per gli anni 2019 e 2020 i soggetti attuatori di  opere  per  le

quali deve essere realizzata  la  progettazione  possono  avviare  le

relative procedure di affidamento anche in caso di disponibilita'  di

finanziamenti limitati alle sole attivita' di progettazione. Le opere

la cui  progettazione  e'  stata  realizzata  ai  sensi  del  periodo

precedente    sono    considerate    prioritariamente     ai     fini

dell'assegnazione dei finanziamenti per la loro realizzazione.

5. I soggetti attuatori di opere sono  autorizzati  ad  avviare  le

procedure di affidamento della progettazione  o  dell'esecuzione  dei

lavori nelle more dell'erogazione delle risorse assegnate agli stessi

e   finalizzate   all'opera   con   provvedimento    legislativo    o

amministrativo.

6. Per gli anni 2019 e 2020, i contratti di lavori di  manutenzione

ordinaria  e  straordinaria,  ad  esclusione  degli   interventi   di

manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione

di parti strutturali  delle  opere  o  di  impianti,  possono  essere

affidati, nel rispetto  delle  procedure  di  scelta  del  contraente

previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,  sulla  base

del progetto definitivo costituito almeno da una relazione  generale,

dall'elenco  dei  prezzi  unitari  delle  lavorazioni  previste,  dal

computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento

con l'individuazione analitica  dei  costi  della  sicurezza  da  non

assoggettare  a  ribasso.  L'esecuzione  dei  predetti  lavori   puo'

prescindere  dall'avvenuta  redazione  e  approvazione  del  progetto

esecutivo.

7.  Fino  al  31  dicembre  2020,  i  limiti  di  importo  di   cui

all'articolo 215, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.

50, per l'espressione del parere obbligatorio del Consiglio superiore

dei lavori pubblici, anche ai  fini  dell'eventuale  esercizio  delle

competenze  alternative  e  dei  casi  di  particolare  rilevanza   e

complessita', sono elevati da 50 a 75 milioni di  euro.  Per  importi

inferiori a 75 milioni di euro il parere  e'  espresso  dai  comitati

tecnici amministrativi presso i provveditorati interregionali per  le

opere pubbliche.

8. Fino alla data di cui al comma 7 il termine di cui  all'articolo

215, comma 5, del decreto legislativo 18  aprile  2016,  n.  50,  per

l'espressione del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici,

e' ridotto a quarantacinque giorni dalla trasmissione del progetto.

9.  Il  Consiglio  superiore  dei  lavori  pubblici,  in  sede   di

espressione di parere, fornisce anche la  valutazione  di  congruita'

del costo. Le amministrazioni, in sede di approvazione  dei  progetti

definitivi o di assegnazione  delle  risorse,  indipendentemente  dal

valore del progetto, possono richiedere al Consiglio  la  valutazione

di congruita' del costo, che e' resa entro trenta giorni. Decorso  il

detto  termine,  le  amministrazioni  richiedenti  possono   comunque

procedere.

10. Fino al 31 dicembre 2020, possono  essere  oggetto  di  riserva

anche gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di  verifica  ai

sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,

con conseguente estensione dell'ambito di  applicazione  dell'accordo

bonario di cui all'articolo 205 del medesimo decreto legislativo.

11. Fino alla data di entrata in  vigore  del  regolamento  di  cui

all'articolo 216, comma 27-octies, del decreto legislativo 18  aprile

2016,  n.  50,   al   fine   di   prevenire   controversie   relative

all'esecuzione del contratto le parti  possono  convenire  che  prima

dell'avvio dell'esecuzione, o comunque non oltre  novanta  giorni  da

tale data, sia costituito un collegio consultivo tecnico con funzioni

di assistenza per la rapida risoluzione delle  controversie  di  ogni

natura  suscettibili  di  insorgere  nel  corso  dell'esecuzione  del

contratto stesso.

12. Il collegio consultivo tecnico e' formato da tre membri  dotati

di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla  tipologia

dell'opera. I componenti del collegio  possono  essere  scelti  dalle

parti di comune accordo,  ovvero  le  parti  possono  concordare  che

ciascuna di esse nomini un componente e che il terzo  componente  sia

scelto dai due componenti di nomina di parte; in ogni caso,  tutti  i

componenti  devono  essere  approvati  dalle   parti.   Il   collegio

consultivo  tecnico  si   intende   costituito   al   momento   della

sottoscrizione dell'accordo da parte dei componenti designati e delle

parti  contrattuali.  All'atto  della  costituzione  e'  fornita   al

collegio consultivo  copia  dell'intera  documentazione  inerente  al

contratto.

13. Nel caso in cui insorgano controversie, il collegio  consultivo

puo' procedere all'ascolto informale  delle  parti  per  favorire  la

rapida risoluzione delle  controversie  eventualmente  insorte.  Puo'

altresi'  convocare  le  parti  per   consentire   l'esposizione   in

contraddittorio delle rispettive ragioni. L'eventuale  accordo  delle

parti che accolga la proposta  di  soluzione  indicata  dal  collegio

consultivo non ha natura transattiva, salva  diversa  volonta'  delle

parti stesse.

14.  Il  collegio  consultivo  tecnico  e'   sciolto   al   termine

dell'esecuzione del contratto o in data anteriore  su  accordo  delle

parti.

15.  Per  gli  anni  2019  e  2020,  per  gli  interventi  di   cui

all'articolo 216, comma 1-bis,  del  decreto  legislativo  18  aprile

2016,  n.  50,  le  varianti  da  apportare  al  progetto  definitivo

approvato  dal  Comitato  interministeriale  per  la   programmazione

economica (CIPE), sia in sede di redazione del progetto esecutivo sia

in fase di realizzazione delle opere, sono  approvate  esclusivamente

dal soggetto aggiudicatore qualora non superino del 50 per  cento  il

valore del progetto approvato; in caso contrario sono  approvate  dal

CIPE.

16. All'articolo 86 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,

dopo il comma 2 e' inserito il seguente:

«2-bis. Ai  soli  fini  della  prova  dell'assenza  dei  motivi  di

esclusione di cui all'articolo 80 in capo all'operatore economico che

partecipa alla procedura, ai soggetti di cui l'operatore economico si

avvale  ai  sensi  dell'articolo  89  nonche'  ai  subappaltatori,  i

certificati e gli altri documenti hanno una durata pari  a  sei  mesi

dalla data del rilascio. Fatta eccezione per  il  DURC,  la  stazione

appaltante, per i certificati e documenti gia' acquisiti e scaduti da

non oltre sessanta giorni e qualora sia pendente il  procedimento  di

acquisto, puo' procedere alla verifica  dell'assenza  dei  motivi  di

esclusione con richiesta diretta agli enti certificatori di eventuale

conferma del contenuto dell'attestazione gia'  rilasciata.  Gli  enti

certificatori provvedono a  fornire  riscontro  entro  trenta  giorni

dalla richiesta. Decorso tale termine il contenuto dei certificati  e

degli altri documenti si intende  confermato.  I  certificati  e  gli

altri documenti in  corso  di  validita'  possono  essere  utilizzati

nell'ambito di diversi procedimenti di acquisto».

17. All'articolo 36 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,

il comma 6-bis e' sostituito dai seguenti:

«6-bis. Ai fini dell'ammissione e della permanenza degli  operatori

economici nei mercati elettronici di cui  al  comma  6,  il  soggetto

responsabile  dell'ammissione  verifica  l'assenza  dei   motivi   di

esclusione di cui all'articolo 80 su  un  campione  significativo  di

operatori economici. Dalla data di entrata in vigore del  decreto  di

cui all'articolo 81, comma 2, tale verifica e' effettuata  attraverso

la Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all'articolo

81,  anche  mediante  interoperabilita'  fra  sistemi.   I   soggetti

responsabili dell'ammissione possono consentire l'accesso  ai  propri

sistemi agli operatori  economici  per  la  consultazione  dei  dati,

certificati e informazioni disponibili mediante la Banca dati di  cui

all'articolo 81 per la predisposizione della domanda di ammissione  e

di permanenza nei mercati elettronici.

6-ter. Nelle procedure di affidamento  effettuate  nell'ambito  dei

mercati elettronici  di  cui  al  comma  6,  la  stazione  appaltante

verifica esclusivamente il possesso da parte dell'aggiudicatario  dei

requisiti  economici  e  finanziari  e  tecnico-professionali,  ferma

restando la verifica del possesso dei requisiti  generali  effettuata

dalla stazione appaltante  qualora  il  soggetto  aggiudicatario  non

rientri tra gli operatori economici verificati a  campione  ai  sensi

del comma 6-bis».

18.  Nelle  more  di  una  complessiva  revisione  del  codice  dei

contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.

50, fino al 31 dicembre 2020, in deroga all'articolo  105,  comma  2,

del medesimo codice, fatto salvo quanto  previsto  dal  comma  5  del

medesimo articolo 105,  il  subappalto  e'  indicato  dalle  stazioni

appaltanti nel bando di gara e non puo' superare la quota del 40  per

cento dell'importo complessivo del contratto  di  lavori,  servizi  o

forniture. Fino alla medesima data di cui al periodo precedente, sono

altresi' sospese l'applicazione del comma 6 dell'articolo 105  e  del

terzo periodo del comma 2 dell'articolo 174, nonche' le verifiche  in

sede di gara, di cui all'articolo 80 del medesimo codice, riferite al

subappaltatore.

19. Al fine di perseguire l'efficacia dell'economia  circolare,  il

comma 3 dell'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile  2006,

n. 152, e' sostituito dal seguente:

«3. Nelle more dell'adozione di uno o piu' decreti di cui al  comma

2, continuano ad applicarsi, quanto alle procedure  semplificate  per

il recupero dei rifiuti,  le  disposizioni  di  cui  al  decreto  del

Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998,  pubblicato  nel  supplemento

ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile  1998,  e

ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente  e  della

tutela del territorio 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005,  n.

269. Le autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e  di  cui

al titolo III-bis della parte seconda del  presente  decreto  per  il

recupero dei rifiuti sono concesse dalle autorita'  competenti  sulla

base dei criteri indicati nell'allegato 1, suballegato 1,  al  citato

decreto 5 febbraio 1998, nell'allegato 1, suballegato  1,  al  citato

regolamento di cui al decreto 12 giugno 2002, n. 161, e nell'allegato

1 al citato regolamento di cui al decreto 17 novembre 2005,  n.  269,

per i parametri ivi indicati  relativi  a  tipologia,  provenienza  e

caratteristiche dei rifiuti, attivita' di recupero e  caratteristiche

di quanto ottenuto da tale attivita'. Tali autorizzazioni individuano

le condizioni e le prescrizioni necessarie per garantire l'attuazione

dei principi di cui all'articolo 178 del presente decreto per  quanto

riguarda le quantita'  di  rifiuti  ammissibili  nell'impianto  e  da

sottoporre alle operazioni di recupero. Con decreto non avente natura

regolamentare  del  Ministro  dell'ambiente  e   della   tutela   del

territorio  e  del  mare  possono  essere  emanate  linee  guida  per

l'uniforme applicazione della presente  disposizione  sul  territorio

nazionale, con particolare riferimento alle verifiche sui rifiuti  in

ingresso nell'impianto in  cui  si  svolgono  tali  operazioni  e  ai

controlli da  effettuare  sugli  oggetti  e  sulle  sostanze  che  ne

costituiscono il risultato,  e  tenendo  comunque  conto  dei  valori

limite per le sostanze inquinanti e  di  tutti  i  possibili  effetti

negativi sull'ambiente e sulla salute umana. Entro dodici mesi  dalla

data di entrata in vigore del decreto di cui al precedente periodo, i

titolari delle autorizzazioni rilasciate successivamente alla data di

entrata  in  vigore  della  presente  disposizione  presentano   alle

autorita' competenti apposita istanza  di  aggiornamento  ai  criteri

generali definiti dalle linee guida».

20. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le

seguenti modificazioni:

a) all'articolo 23:

1) al comma 3:

1.1) al primo periodo, le parole: «Con decreto del  Ministro  delle

infrastrutture e trasporti, su proposta del Consiglio  superiore  dei

lavori pubblici, di concerto con il Ministro  dell'ambiente  e  della

tutela del territorio e del mare e del  Ministro  dei  beni  e  delle

attivita' culturali e del turismo» sono  sostituite  dalle  seguenti:

«Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies,»;

1.2) al secondo e al terzo periodo, la parola:  «decreto»,  ovunque

ricorre, e' sostituita dalla seguente: «regolamento»;

2) il comma 5 e' sostituito dal seguente:

«5. Il progetto di fattibilita' tecnica ed economica individua, tra

piu' soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra  costi  e

benefici per la collettivita', in relazione alle specifiche  esigenze

da soddisfare e prestazioni da fornire.  Per  i  lavori  pubblici  di

importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 35 anche  ai

fini della programmazione di cui all'articolo 21,  comma  3,  nonche'

per l'espletamento delle  procedure  di  dibattito  pubblico  di  cui

all'articolo 22 e per i concorsi di progettazione e di  idee  di  cui

all'articolo 152,  il  progetto  di  fattibilita'  e'  preceduto  dal

documento  di  fattibilita'  delle  alternative  progettuali  di  cui

all'articolo 3, comma 1,  lettera  ggggg-quater),  nel  rispetto  dei

contenuti di cui al regolamento previsto dal  comma  3  del  presente

articolo. Resta  ferma  la  facolta'  della  stazione  appaltante  di

richiedere  la  redazione  del  documento   di   fattibilita'   delle

alternative  progettuali  anche  per  lavori  pubblici   di   importo

inferiore alla  soglia  di  cui  all'articolo  35.  Nel  progetto  di

fattibilita' tecnica  ed  economica,  il  progettista  sviluppa,  nel

rispetto del quadro  esigenziale,  tutte  le  indagini  e  gli  studi

necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma 1, nonche'

gli elaborati  grafici  per  l'individuazione  delle  caratteristiche

dimensionali, volumetriche, tipologiche,  funzionali  e  tecnologiche

dei lavori da realizzare e le relative stime economiche,  secondo  le

modalita' previste nel regolamento di cui al comma 3, ivi compresa la

scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali.  Il

progetto di fattibilita' tecnica ed economica  deve  consentire,  ove

necessario, l'avvio della procedura espropriativa.»;

3) al comma 6:

3.1)  dopo  le  parole:  «paesaggistiche  ed  urbanistiche,»   sono

inserite le seguenti: «di verifiche relative  alla  possibilita'  del

riuso del patrimonio  immobiliare  esistente  e  della  rigenerazione

delle aree dismesse,»;

3.2) le parole: «di studi preliminari sull'impatto ambientale» sono

sostituite dalle seguenti: «di studi  di  fattibilita'  ambientale  e

paesaggistica»;

3.3) le parole: «le esigenze  di  compensazioni  e  di  mitigazione

dell'impatto  ambientale»  sono  sostituite   dalle   seguenti:   «la

descrizione  delle  misure  di   compensazioni   e   di   mitigazione

dell'impatto ambientale»;

4) dopo il comma 11 sono inseriti i seguenti:

«11-bis. Tra le spese tecniche da prevedere nel quadro economico di

ciascun intervento sono comprese le spese  di  carattere  strumentale

sostenute   dalle   amministrazioni   aggiudicatrici   in   relazione

all'intervento.

11-ter. Le spese  strumentali,  incluse  quelle  per  sopralluoghi,

riguardanti le attivita' finalizzate alla stesura del piano  generale

degli interventi del sistema accentrato  delle  manutenzioni  di  cui

all'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.  98,  convertito,

con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono a  carico

delle  risorse  iscritte  sui  pertinenti  capitoli  dello  stato  di

previsione del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  trasferite

all'Agenzia del demanio.";

b) all'articolo 24:

1) al  comma  2,  le  parole:  «Con  decreto  del  Ministero  delle

infrastrutture e dei trasporti,  da  adottare  entro  novanta  giorni

dalla data di entrata in vigore del presente codice, sentita l'ANAC,»

sono  sostituite  dalle  seguenti  «Con   il   regolamento   di   cui

all'articolo  216,  comma  27-octies,»  e  il  secondo   periodo   e'

sostituito dal seguente: «Fino alla data di  entrata  in  vigore  del

regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, si  applica  la

disposizione transitoria ivi prevista.»;

2) al  comma  5,  terzo  periodo,  le  parole:  «Il  decreto»  sono

sostituite dalle seguenti: «Il regolamento»;

3) al comma 7:

3.1) al primo periodo, le parole: «o delle  concessioni  di  lavori

pubblici» sono soppresse;

3.2) al secondo  periodo,  le  parole:  «,  concessioni  di  lavori

pubblici» sono soppresse;

c) all'articolo 26, comma 6, lettera b), sono aggiunte, in fine, le

seguenti parole: «ovvero dalla stazione appaltante nel  caso  in  cui

disponga di un sistema interno di controllo di qualita'»;

d) all'articolo 29, comma 1, il  secondo,  il  terzo  e  il  quarto

periodo sono soppressi;

e) all'articolo 31, comma 5:

1) al primo periodo, le parole: «L'ANAC con proprie linee guida, da

adottare entro novanta giorni dall'entrata  in  vigore  del  presente

codice definisce», sono sostituite dalle seguenti «Con il regolamento

di cui all'articolo 216, comma 27-octies, e' definita»;

2) al secondo periodo, le parole: "Con  le  medesime  linee  guida"

sono sostituite dalle seguenti "Con il medesimo  regolamento  di  cui

all'articolo 216, comma 27-octies,";

3) il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «Fino alla data  di

entrata in vigore del regolamento  di  cui  all'articolo  216,  comma

27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista.»;

f)  all'articolo  32,  comma  2,  secondo   periodo,   le   parole:

«all'articolo  36,  comma  2,  lettera  a),»  sono  sostituite  dalle

seguenti: «all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b),»;

g) all'articolo 35:

1) al comma 9,  lettera  a),  la  parola:  «contemporaneamente»  e'

soppressa;

2) al comma 10, lettera  a),  la  parola:  «contemporaneamente»  e'

soppressa;

3) al comma 18, le parole: «dei lavori»,  ovunque  ricorrono,  sono

sostituite dalle seguenti: «della prestazione»;

h) all'articolo 36:

1) al comma 2, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:

«b) per affidamenti di importo pari o superiore  a  40.000  euro  e

inferiore a  150.000  euro  per  i  lavori,  o  alle  soglie  di  cui

all'articolo 35 per le forniture e i  servizi,  mediante  affidamento

diretto previa valutazione di tre preventivi, ove  esistenti,  per  i

lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno  cinque  operatori

economici individuati sulla base di indagini  di  mercato  o  tramite

elenchi di operatori  economici,  nel  rispetto  di  un  criterio  di

rotazione degli inviti. I lavori possono  essere  eseguiti  anche  in

amministrazione diretta, fatto salvo  l'acquisto  e  il  noleggio  di

mezzi, per i quali si applica comunque la procedura di cui al periodo

precedente. L'avviso sui risultati  della  procedura  di  affidamento

contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati»;

2) al comma 2, la lettera c) e' sostituita dalle seguenti:

«c) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000

euro e inferiore a 350.000 euro, mediante la procedura  negoziata  di

cui all'articolo 63 previa consultazione, ove  esistenti,  di  almeno

dieci operatori economici, nel rispetto di un criterio  di  rotazione

degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite

elenchi  di  operatori  economici.  L'avviso  sui   risultati   della

procedura di affidamento contiene l'indicazione  anche  dei  soggetti

invitati;

c-bis) per affidamenti di lavori di  importo  pari  o  superiore  a

350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante  la  procedura

negoziata di cui all'articolo 63 previa consultazione, ove esistenti,

di almeno quindici operatori economici, nel rispetto di  un  criterio

di rotazione degli inviti, individuati  sulla  base  di  indagini  di

mercato o  tramite  elenchi  di  operatori  economici.  L'avviso  sui

risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche

dei soggetti invitati»;

3) al comma 2, la lettera d) e' sostituita dalla seguente:

«d) per affidamenti  di  lavori  di  importo  pari  o  superiore  a

1.000.000 di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35  mediante

ricorso alle procedure di cui all'articolo  60,  fatto  salvo  quanto

previsto dall'articolo 97, comma 8.»;

4) il comma 5 e' abrogato;

5) al comma 7:

5.1) al primo periodo, le parole: «L'ANAC con proprie linee  guida,

da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore  del

presente codice, stabilisce le modalita' di dettaglio per  supportare

le stazioni appaltanti e migliorare la qualita'  delle  procedure  di

cui al presente articolo, delle» sono sostituite dalle seguenti: «Con

il  regolamento  di  cui  all'articolo  216,  comma  27-octies,  sono

stabilite le modalita' relative alle procedure  di  cui  al  presente

articolo, alle»;

5.2) al secondo periodo, le parole: «Nelle  predette  linee  guida»

sono sostituite dalle  seguenti:  «Nel  predetto  regolamento»  e  le

parole: «, nonche' di effettuazione degli inviti quando  la  stazione

appaltante intenda  avvalersi  della  facolta'  di  esclusione  delle

offerte anomale» sono soppresse;

5.3) il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «Fino  alla  data

di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo  216,  comma

27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista.»;

6) dopo il comma 9 e' aggiunto il seguente:

«9-bis. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 95,  comma  3,  le

stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei contratti di cui

al presente articolo sulla base del criterio del minor prezzo  ovvero

sulla   base   del   criterio   dell'offerta   economicamente    piu'

vantaggiosa»;

i) all'articolo 46, comma 1, lettera a), dopo le  parole:  «vigente

normativa» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «; gli archeologi»;

l) all'articolo 47:

1) il comma 2 e' sostituito dal seguente:

«2. I consorzi stabili di cui agli articoli 45,  comma  2,  lettera

c), e 46, comma 1, lettera f),  eseguono  le  prestazioni  o  con  la

propria struttura o tramite i consorziati indicati in  sede  di  gara

senza che  cio'  costituisca  subappalto,  ferma  la  responsabilita'

solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. Per  i

lavori, ai fini della qualificazione di cui all'articolo 84,  con  il

regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, sono  stabiliti

i criteri per l'imputazione delle prestazioni eseguite al consorzio o

ai singoli consorziati che  eseguono  le  prestazioni.  L'affidamento

delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma

2, lettera b), ai propri consorziati non costituisce subappalto.»;

2) dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:

«2-bis. La sussistenza in capo ai consorzi  stabili  dei  requisiti

richiesti nel bando di gara per l'affidamento di servizi e  forniture

e' valutata, a seguito della verifica della effettiva  esistenza  dei

predetti requisiti  in  capo  ai  singoli  consorziati.  In  caso  di

scioglimento del  consorzio  stabile  per  servizi  e  forniture,  ai

consorziati    sono    attribuiti    pro    quota     i     requisiti

economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati  a  favore  del

consorzio e non assegnati in esecuzione ai consorziati. Le  quote  di

assegnazione  sono  proporzionali  all'apporto   reso   dai   singoli

consorziati  nell'esecuzione  delle   prestazioni   nel   quinquennio

antecedente.»;

m) all'articolo 59:

1) al comma 1-bis, dopo il primo periodo, e' aggiunto, in fine,  il

seguente: «I requisiti minimi per lo svolgimento della  progettazione

oggetto del  contratto  sono  previsti  nei  documenti  di  gara  nel

rispetto del presente codice e del regolamento  di  cui  all'articolo

216, comma 27-octies; detti requisiti sono  posseduti  dalle  imprese

attestate  per  prestazioni  di  sola   costruzione   attraverso   un

progettista raggruppato o indicato in sede di offerta,  in  grado  di

dimostrarli, scelto tra i soggetti di cui all'articolo 46,  comma  1;

le imprese attestate per prestazioni di progettazione  e  costruzione

documentano  i  requisiti  per  lo  svolgimento  della  progettazione

esecutiva laddove i  predetti  requisiti  non  siano  dimostrati  dal

proprio staff di progettazione.»;

2) dopo il comma 1-ter e' inserito il seguente:

«1-quater. Nei casi in cui l'operatore economico si avvalga di  uno

o piu' soggetti  qualificati  alla  realizzazione  del  progetto,  la

stazione appaltante indica nei documenti di gara le modalita' per  la

corresponsione  diretta  al  progettista  della  quota  del  compenso

corrispondente agli oneri di progettazione indicati espressamente  in

sede di offerta, al netto del ribasso d'asta, previa approvazione del

progetto e previa presentazione dei relativi  documenti  fiscali  del

progettista indicato o raggruppato.»;

n) all'articolo 76, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:

«2-bis. Nei  termini  stabiliti  al  comma  5  e'  dato  avviso  ai

candidati e ai concorrenti, con  le  modalita'  di  cui  all'articolo

5-bis del codice dell'amministrazione  digitale  di  cui  al  decreto

legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  o  strumento  analogo  negli  altri

Stati membri, del provvedimento che  determina  le  esclusioni  dalla

procedura di affidamento e le  ammissioni  ad  essa  all'esito  della

verifica della documentazione  attestante  l'assenza  dei  motivi  di

esclusione  di  cui  all'articolo  80,  nonche'  la  sussistenza  dei

requisiti  economico-finanziari  e  tecnico-professionali,  indicando

l'ufficio o il collegamento informatico  ad  accesso  riservato  dove

sono disponibili i relativi atti.»;

o) all'articolo 80:

1) al comma 2, dopo il secondo periodo e'  aggiunto,  in  fine,  il

seguente: «Resta fermo altresi' quanto previsto dall'articolo 34-bis,

commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.»;

2) al comma 3, al primo periodo, le parole: «in  caso  di  societa'

con meno di quattro soci» sono sostituite dalle seguenti: «in caso di

societa' con un numero di soci pari o  inferiore  a  quattro»  e,  al

secondo  periodo,  dopo  le  parole:  «quando   e'   intervenuta   la

riabilitazione» sono inserite  le  seguenti:  «ovvero,  nei  casi  di

condanna ad una pena accessoria  perpetua,  quando  questa  e'  stata

dichiarata estinta ai sensi dell'articolo  179,  settimo  comma,  del

codice penale»;

3) al comma 5 la lettera b) e' sostituita dalla seguente:

«b) l'operatore economico sia stato sottoposto a  fallimento  o  si

trovi in stato di liquidazione coatta o di  concordato  preventivo  o

sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la  dichiarazione

di  una  di  tali  situazioni,   fermo   restando   quanto   previsto

dall'articolo 110 del presente codice  e  dall'articolo  186-bis  del

regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;»;

4) al comma 5, dopo la lettera c-ter) e' inserita la seguente:

«c-quater) l'operatore economico abbia commesso grave inadempimento

nei confronti di uno o piu' subappaltatori, riconosciuto o  accertato

con sentenza passata in giudicato»;

5) il comma 10 e' sostituito dai seguenti:

«10. Se la sentenza penale di  condanna  definitiva  non  fissa  la

durata della pena accessoria della incapacita' di contrattare con  la

pubblica amministrazione, la durata della esclusione dalla  procedura

d'appalto o concessione e':

a) perpetua, nei casi in cui alla condanna consegue di  diritto  la

pena accessoria  perpetua,  ai  sensi  dell'articolo  317-bis,  primo

periodo, del codice penale, salvo che la pena sia dichiarata  estinta

ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale;

b) pari a sette  anni  nei  casi  previsti  dall'articolo  317-bis,

secondo  periodo,  del  codice  penale,  salvo  che  sia  intervenuta

riabilitazione;

c) pari a cinque anni nei  casi  diversi  da  quelli  di  cui  alle

lettere a) e b), salvo che sia intervenuta riabilitazione.

10-bis. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma  10,  se  la

pena principale ha una durata inferiore, rispettivamente, a  sette  e

cinque anni di reclusione, la durata della esclusione  e'  pari  alla

durata della pena principale. Nei casi di cui al comma 5,  la  durata

della esclusione e'  pari  a  tre  anni,  decorrenti  dalla  data  di

adozione del provvedimento amministrativo di  esclusione  ovvero,  in

caso di  contestazione  in  giudizio,  dalla  data  di  passaggio  in

giudicato della sentenza. Nel tempo occorrente alla  definizione  del

giudizio, la stazione appaltante deve tenere conto di tale  fatto  ai

fini della propria valutazione circa la sussistenza  del  presupposto

per  escludere  dalla  partecipazione  alla   procedura   l'operatore

economico che l'abbia commesso.»;

p) all'articolo 83, comma 2, al secondo periodo,  le  parole:  «con

decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti   da

adottare, su proposta dell'ANAC entro un anno dalla data  di  entrata

in  vigore  del  presente  codice,  previo  parere  delle  competenti

Commissioni parlamentari» sono sostituite  dalle  seguenti:  «con  il

regolamento di cui all'articolo 216, comma  27-octies»  e,  al  terzo

periodo, le parole: «di dette  linee  guida»  sono  sostituite  dalle

seguenti: «di detto regolamento»;

q) all'articolo 84:

1) al comma 1, dopo il primo  periodo  sono  aggiunti  i  seguenti:

«L'attivita' di attestazione e' esercitata nel rispetto del principio

di  indipendenza  di  giudizio,  garantendo  l'assenza  di  qualunque

interesse   commerciale   o   finanziario   che   possa   determinare

comportamenti non  imparziali  o  discriminatori.  Gli  organismi  di

diritto   privato   di   cui   al   primo   periodo,   nell'esercizio

dell'attivita' di attestazione per gli esecutori di lavori  pubblici,

svolgono  funzioni  di  natura  pubblicistica,  anche  agli   effetti

dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.»;

2) al comma 2, primo periodo, le parole: «L'ANAC, con il decreto di

cui all'articolo 83, comma 2, individua, altresi',»  sono  sostituite

dalle seguenti: «Con il regolamento di cui  all'articolo  216,  comma

27-octies, sono, altresi', individuati;»;

3) al comma 4, lettera b), le parole «al decennio antecedente» sono

sostituite dalle seguenti: «ai quindici anni antecedenti»;

4) al comma 6, quarto periodo, le parole «nelle linee  guida»  sono

sostituite dalle seguenti: «nel regolamento di cui all'articolo  216,

comma 27-octies»;

5) al comma 8, al primo periodo, le parole «Le linee guida  di  cui

al presente articolo disciplinano» sono  sostituite  dalle  seguenti:

«Il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, disciplina»

e, al secondo periodo, le parole: «Le linee guida disciplinano»  sono

sostituite dalle seguenti: «Sono disciplinati»;

6) al comma 10, primo periodo, le parole «delle linee  guida»  sono

sostituite dalle seguenti: «del regolamento di cui all'articolo  216,

comma 27-octies,»;

7) al comma 11, le parole:  «nelle  linee  guida»  sono  sostituite

dalle seguenti: «nel  regolamento  di  cui  all'articolo  216,  comma

27-octies»;

r) all'articolo 86, comma 5-bis, le parole: «dall'ANAC con le linee

guida di  cui  all'articolo  83,  comma  2.»  sono  sostituite  dalle

seguenti:  «con  il  regolamento  di  cui  all'articolo  216,   comma

27-octies.»;

s) all'articolo 89, comma 11:

1) al terzo periodo, le parole: «Con  decreto  del  Ministro  delle

infrastrutture e trasporti, da adottare entro  novanta  giorni  dalla

data di entrata in vigore del presente codice, sentito  il  Consiglio

superiore dei lavori pubblici,» sono sostituite dalle seguenti:  «Con

il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies,»;

2) il quarto periodo e' sostituito dal seguente: «Fino alla data di

entrata in vigore del regolamento  di  cui  all'articolo  216,  comma

27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista.»;

t) all'articolo 95:

1) al comma 3, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente:

«b-bis) i contratti di servizi e le forniture  di  importo  pari  o

superiore  a  40.000  euro  caratterizzati  da   notevole   contenuto

tecnologico o che hanno un carattere innovativo»;

2) al comma 4, le lettere a) e c) sono abrogate;

3) al comma 4, alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le  seguenti

parole: «, fatta eccezione  per  i  servizi  ad  alta  intensita'  di

manodopera di cui al comma 3, lettera a)»;

u) all'articolo 97:

1) il comma 2 e' sostituito dai seguenti:

«2. Quando il criterio di aggiudicazione e' quello del prezzo  piu'

basso e il numero  delle  offerte  ammesse  e'  pari  o  superiore  a

quindici, la congruita' delle offerte e' valutata sulle  offerte  che

presentano un ribasso pari o superiore  ad  una  soglia  di  anomalia

determinata; al fine di non rendere predeterminabili dagli  offerenti

i parametri di riferimento per il calcolo della soglia  di  anomalia,

il RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue:

a) calcolo  della  somma  e  della  media  aritmetica  dei  ribassi

percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione  del  10  per

cento,  arrotondato  all'unita'  superiore,   rispettivamente   delle

offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso;  le  offerte

aventi un uguale valore  di  ribasso  sono  prese  in  considerazione

distintamente nei loro singoli valori;  qualora,  nell'effettuare  il

calcolo del 10 per cento, siano presenti una o piu' offerte di eguale

valore rispetto alle  offerte  da  accantonare,  dette  offerte  sono

altresi' da accantonare;

b) calcolo dello scarto medio aritmetico  dei  ribassi  percentuali

che superano la media calcolata ai sensi della lettera a);

c) calcolo della soglia come somma della media aritmetica  e  dello

scarto medio aritmetico dei ribassi di cui alla lettera b);

d) la soglia calcolata alla lettera c) e' decrementata di un valore

percentuale pari al prodotto delle prime due cifre  dopo  la  virgola

della somma dei ribassi di cui alla lettera a) applicato allo  scarto

medio aritmetico di cui alla lettera b).

2-bis. Quando il criterio di aggiudicazione e'  quello  del  prezzo

piu' basso e il numero delle offerte ammesse e' inferiore a quindici,

la congruita' delle offerte e' valutata sulle offerte che  presentano

un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata; ai

fini della determinazione della congruita' delle offerte, al fine  di

non  rendere  predeterminabili  dagli  offerenti   i   parametri   di

riferimento per il calcolo della soglia di  anomalia,  il  RUP  o  la

commissione giudicatrice procedono come segue:

a) calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di  tutte

le offerte ammesse, con esclusione  del  10  per  cento,  arrotondato

all'unita'  superiore,  rispettivamente  delle  offerte  di   maggior

ribasso e di quelle di minor ribasso; le  offerte  aventi  un  uguale

valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro

singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del 10 per cento,

siano presenti una o piu' offerte  di  eguale  valore  rispetto  alle

offerte da accantonare, dette offerte sono altresi' da accantonare;

b) calcolo dello scarto medio aritmetico  dei  ribassi  percentuali

che superano la media calcolata ai sensi della lettera a);

c) calcolo del rapporto tra lo scarto medio aritmetico di cui  alla

lettera b) e la media aritmetica di cui alla lettera a);

d) se il rapporto di cui alla lettera c)  e'  pari  o  inferiore  a

0,15, la soglia di anomalia e' pari al valore della media  aritmetica

di cui alla lettera a) incrementata del 20 per cento  della  medesima

media aritmetica;

e) se il rapporto di cui alla lettera c) e'  superiore  a  0,15  la

soglia di anomalia e' calcolata come somma della media aritmetica  di

cui alla lettera a) e dello  scarto  medio  aritmetico  di  cui  alla

lettera b);

2-ter. Al fine di non  rendere  nel  tempo  predeterminabili  dagli

offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della  soglia  di

anomalia, il Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  puo'

procedere  con  decreto  alla  rideterminazione  delle  modalita'  di

calcolo per l'individuazione della soglia di anomalia.»;

2) al comma 3, dopo il primo periodo, sono  aggiunti,  in  fine,  i

seguenti: «Il calcolo di cui al primo periodo e'  effettuato  ove  il

numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre.  Si  applica

l'ultimo periodo del comma 6.»;

3) al comma 3-bis, le parole: «Il calcolo di  cui  al  comma  2  e'

effettuato" sono sostituite dalle seguenti: "Il  calcolo  di  cui  ai

commi 2, 2-bis e 2-ter e' effettuato»;

4) al comma 8, al primo periodo, le  parole  «alle  soglie  di  cui

all'articolo  35,  la  stazione  appaltante  puo'   prevedere»   sono

sostituite dalle seguenti: «alle soglie di cui all'articolo 35, e che

non presentano carattere  transfrontaliero,  la  stazione  appaltante

prevede» e dopo le parole: «individuata ai sensi del  comma  2»  sono

inserite le seguenti: «e dei commi 2-bis e 2-ter» e il terzo  periodo

e' sostituito dal seguente:  «Comunque  l'esclusione  automatica  non

opera quando il numero delle offerte ammesse e' inferiore a dieci»;

v) all'articolo 102, comma 8:

1) al primo periodo, le parole: «Con  decreto  del  Ministro  delle

infrastrutture e dei trasporti, su proposta del  Consiglio  superiore

dei lavori pubblici, sentita l'ANAC,» sono sostituite dalle seguenti:

«Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies,»;

2) il terzo periodo e' soppresso;

z) all'articolo 111:

1) al comma 1, primo periodo, le parole: «Con decreto del  Ministro

delle infrastrutture e trasporti, da adottare entro 90  giorni  dalla

data di entrata in vigore del presente codice, su proposta dell'ANAC,

previo parere delle competenti commissioni parlamentari,  sentito  il

Consiglio superiore dei lavori pubblici e la Conferenza unificata  di

cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,

sono approvate le linee guida che individuano» sono sostituite  dalle

seguenti:  «Con  il  regolamento  di  cui  all'articolo  216,   comma

27-octies, sono individuate»;

2) al comma 2, al secondo periodo,  le  parole:  «Con  il  medesimo

decreto, di cui al comma 1, sono altresi' approvate linee  guida  che

individuano»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Con  il   medesimo

regolamento di cui al comma 1 sono altresi' individuate» e  il  terzo

periodo e' sostituito dal seguente: «Fino alla  data  di  entrata  in

vigore del regolamento di cui all'articolo 216, comma  27-octies,  si

applica la disposizione transitoria ivi prevista.»;

aa) all'articolo 146 comma 4:

1) al primo periodo, le parole: «Con decreto del Ministro dei  beni

e delle attivita'  culturali  e  del  turismo,  di  concerto  con  il

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro  sei

mesi dalla data di entrata  in  vigore  del  presente  codice,»  sono

sostituite dalle seguenti: «Con il regolamento  di  cui  all'articolo

216, comma 27-octies,»;

2) il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «Fino alla data  di

entrata in vigore del regolamento  di  cui  all'articolo  216,  comma

27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista.»;

bb) all'articolo 177, comma 2, le parole: «ventiquattro mesi  dalla

data di entrata in vigore del presente codice» sono sostituite  dalle

seguenti: «il 31 dicembre 2020»;

cc) all'articolo 183, dopo il comma 17, e' inserito il seguente:

«17-bis.  Gli  investitori   istituzionali   indicati   nell'elenco

riportato all'articolo 32, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010,

n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,  n.

122, nonche' i  soggetti  di  cui  all'articolo  2,  numero  3),  del

regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,

del 25 giugno 2015, secondo quanto previsto nella comunicazione  (COM

(2015) 361 final) della Commissione,  del  22  luglio  2015,  possono

presentare le proposte di cui al comma 15, primo periodo, associati o

consorziati, qualora privi dei requisiti  tecnici,  con  soggetti  in

possesso dei requisiti per partecipare a procedure di affidamento  di

contratti pubblici per servizi di progettazione»;

dd) all'articolo 196, i commi 3 e 4 sono abrogati;

ee) all'articolo 197:

1) al comma 1, il primo periodo e'  sostituito  dal  seguente:  «La

qualificazione  del  contraente  generale  e'  disciplinata  con   il

regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies.»;

2) il comma 3 e' abrogato;

3) il comma 4 e' sostituito dal seguente:

«4. Per la partecipazione alle procedure di aggiudicazione da parte

dei contraenti generali, per gli affidamenti di cui all'articolo 194,

oltre all'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, e'

istituito il  sistema  di  qualificazione  del  contraente  generale,

disciplinato con  il  regolamento  di  cui  all'articolo  216,  comma

27-octies,  gestito  dal  Ministero  delle   infrastrutture   e   dei

trasporti, che prevede specifici  requisiti  in  ordine  all'adeguata

capacita' economica e finanziaria, all'adeguata idoneita'  tecnica  e

organizzativa, nonche' all'adeguato organico tecnico e dirigenziale»;

ff) all'articolo 199:

1) al comma 2, primo periodo, le parole: «alla SOA» sono sostituite

dalle seguenti: «all'amministrazione»;

2) al comma 4, al primo periodo, le parole:  «del  decreto  di  cui

all'articolo 83,  comma  2»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «del

regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies»  e  il  secondo

periodo e' soppresso;

gg) all'articolo 216:

1) al comma 14, le parole: «delle linee guida indicate all'articolo

83, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «del regolamento di  cui

all'articolo 216, comma 27-octies»;

2) al comma 27-bis, primo periodo, le parole: "del decreto  di  cui

all'articolo 83,  comma  2"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "del

regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies";

3) il comma 27-sexies e' sostituito dal seguente:

«27-sexies. Per le  concessioni  autostradali  gia'  scadute  o  in

scadenza entro trentasei mesi dalla data di entrata in  vigore  della

presente disposizione, e il cui  bando  e'  pubblicato  entro  il  31

dicembre 2019, il concedente puo' avviare le procedure  di  gara  per

l'affidamento della concessione anche sulla base del solo  fabbisogno

predisposto dal medesimo concedente, limitatamente agli interventi di

messa in sicurezza dell'infrastruttura esistente»;

4) dopo il comma 27-septies, e' aggiunto il seguente:

«27-octies. Nelle  more  dell'adozione,  entro  centottanta  giorni

dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi

dell'articolo 17, comma 1, lettere a) e b),  della  legge  23  agosto

1988, n. 400, su proposta del Ministro  delle  infrastrutture  e  dei

trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,

sentita la Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo  Stato,  le

regioni e le  Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  di  un

regolamento unico recante disposizioni di  esecuzione,  attuazione  e

integrazione del presente codice, le linee guida e i decreti adottati

in attuazione delle previgenti disposizioni di cui agli articoli  24,

comma 2, 31, comma 5, 36, comma 7, 89, comma 11, 111, commi  1  e  2,

146, comma 4, 147, commi 1 e 2, e 150, comma 2, rimangono in vigore o

restano efficaci fino alla data di entrata in vigore del  regolamento

di cui al presente comma,  in  quanto  compatibili  con  il  presente

codice e non oggetto delle procedure di infrazione  nn.  2017/2090  e

2018/2273. Ai soli fini dell'archiviazione delle citate procedure  di

infrazione, nelle more dell'entrata in  vigore  del  regolamento,  il

Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  e   l'ANAC   sono

autorizzati a modificare rispettivamente i decreti e le  linee  guida

adottati  in  materia.   Il   regolamento   reca,   in   particolare,

disposizioni nelle seguenti materie: a) nomina, ruolo e  compiti  del

responsabile del procedimento; b) progettazione di lavori, servizi  e

forniture, e verifica del progetto; c) sistema  di  qualificazione  e

requisiti degli esecutori di lavori e  dei  contraenti  generali;  d)

procedure di affidamento e realizzazione  dei  contratti  di  lavori,

servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie;  e)

direzione dei lavori e dell'esecuzione; f) esecuzione  dei  contratti

di lavori, servizi e forniture, contabilita', sospensioni  e  penali;

g) collaudo e verifica di conformita';  h)  affidamento  dei  servizi

attinenti all'architettura  e  all'ingegneria  e  relativi  requisiti

degli operatori economici; i) lavori riguardanti i beni culturali.  A

decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento cessano  di

avere efficacia le linee guida di  cui  all'articolo  213,  comma  2,

vertenti sulle materie indicate al precedente periodo nonche'  quelle

che comunque siano  in  contrasto  con  le  disposizioni  recate  dal

regolamento.».

21. Le disposizioni di cui al comma 20 si applicano alle  procedure

i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati

successivamente alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di

conversione del presente decreto, nonche', in caso di contratti senza

pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima

data, non sono ancora  stati  inviati  gli  inviti  a  presentare  le

offerte o i preventivi.

22. All'articolo 120 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 2-bis e 6-bis sono abrogati;

b) al comma 5, primo periodo, le parole: «Salvo quanto previsto  al

comma 6-bis, per l'impugnazione» sono sostituite dalle seguenti: «Per

l'impugnazione»;

c) al comma 7, primo periodo, le parole:  «Ad  eccezione  dei  casi

previsti al comma 2-bis, i nuovi» sono sostituite dalle seguenti:  «I

nuovi»;

d) al comma 9, le parole: «Nei casi previsti  al  comma  6-bis,  il

tribunale amministrativo regionale deposita la sentenza  entro  sette

giorni  dall'udienza,  pubblica  o  in  camera   di   consiglio,   di

discussione; le parti possono chiedere l'anticipata pubblicazione del

dispositivo,  che  avviene  entro  due  giorni   dall'udienza»   sono

soppresse;

e) al comma 11, primo periodo,  le  parole:  «Le  disposizioni  dei

commi 2-bis, 3, 6, 6-bis, 8, 8-bis, 8-ter, 9, secondo periodo  e  10»

sono sostituite dalle seguenti: «Le disposizioni dei commi 3, 6,  8,

8-bis, 8-ter, 9 e 10».

23. Le disposizioni di cui al comma 22  si  applicano  ai  processi

iniziati dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione

del presente decreto.

24. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145,  il  comma

912 e' abrogato.

25. Per il periodo di vigenza  del  presente  decreto,  sono  fatti

salvi gli effetti dell'articolo 1, comma 912, della legge 30 dicembre

2018, n. 145, per i soli comuni che, alla data di entrata  in  vigore

del presente decreto, hanno avviato l'iter di  progettazione  per  la

realizzazione degli investimenti di cui all'articolo  1,  comma  107,

della medesima legge n. 145 del  2018  e  non  hanno  ancora  avviato

l'esecuzione dei lavori. Per gli stessi comuni:

a) il termine di cui all'articolo 1,  comma  109,  della  legge  30

dicembre 2018, n. 145, e' differito al 10 luglio 2019;

b) il termine di cui all'articolo  1,  comma  111,  primo  periodo,

della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' differito al 31 luglio 2019;

c) il termine di cui all'articolo 1,  comma  111,  ultimo  periodo,

della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e'  differito  al  15  novembre

2019.

26.  Il  Ministero  dell'interno  provvede,  con  proprio  decreto,

all'attuazione delle disposizioni di  cui  al  comma  25  nell'ambito

delle  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie   disponibili   a

legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il

bilancio dello Stato.

27. All'articolo 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,

dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

«1-bis. Al fine di ottimizzare le procedure  di  affidamento  degli

appalti pubblici  per  la  realizzazione  delle  scelte  di  politica

pubblica sportiva e della relativa spesa pubblica, a decorrere dal 1°

gennaio 2020 la societa' Sport e salute Spa e' qualificata di diritto

centrale di committenza e puo' svolgere attivita' di centralizzazione

delle committenze per conto delle  amministrazioni  aggiudicatrici  o

degli enti aggiudicatari operanti nel settore dello sport e tenuti al

rispetto delle disposizioni di cui al presente codice».

28. A decorrere dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di

conversione del presente  decreto,  le  risorse  del  Fondo  Sport  e

Periferie di cui all'articolo 15 del decreto-legge 25 novembre  2015,

n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  gennaio  2016,

n. 9, sono trasferite alla societa' Sport  e  salute  Spa,  la  quale

subentra nella gestione del Fondo e dei rapporti pendenti.

29. Per le attivita'  necessarie  all'attuazione  degli  interventi

finanziati ai sensi  dell'articolo  1,  comma  362,  della  legge  27

dicembre 2017, n.  205,  l'Ufficio  per  lo  sport  si  avvale  della

societa' Sport e salute Spa.

30.  Per  l'esecuzione  dei   lavori   per   la   costruzione,   il

completamento, l'adeguamento e la ristrutturazione dei centri di  cui

all'articolo  14,  comma  1,  del  testo  unico  di  cui  al  decreto

legislativo 25 luglio 1998,  n.  286,  resta  fermo  quanto  previsto

dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 4 ottobre 2018,  n.  113,

convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132».

 

                               Art. 2 
                    Disposizioni sulle procedure 
             di affidamento in caso di crisi di impresa 

1. Al codice dei contratti pubblici di cui al  decreto  legislativo

18 aprile 2016, n. 50, l'art. 110 e' sostituito dal seguente:

«Art.  110  (Procedure  di  affidamento  in  caso  di  fallimento

dell'esecutore o di risoluzione del contratto e misure  straordinarie

di gestione). - 1. Fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e seguenti,

le stazioni appaltanti, in caso di fallimento, di liquidazione coatta

e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi

dell'articolo 108 del presente codice ovvero di recesso dal contratto

ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter,  del  decreto  legislativo  6

settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di

inefficacia del contratto, interpellano progressivamente  i  soggetti

che hanno partecipato all'originaria procedura  di  gara,  risultanti

dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un  nuovo  contratto

per l'affidamento dell'esecuzione o  del  completamento  dei  lavori,

servizi o forniture.

2. L'affidamento avviene alle medesime condizioni  gia'  proposte

dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

3.  Il  curatore  della  procedura  di  fallimento,   autorizzato

all'esercizio provvisorio dell'impresa,  puo'  eseguire  i  contratti

gia' stipulati dall'impresa fallita con l'autorizzazione del  giudice

delegato.

4.  Alle  imprese  che  hanno  depositato  la  domanda   di   cui

all'articolo 161, anche ai sensi del sesto comma, del  regio  decreto

16 marzo 1942, n. 267, si applica  l'articolo  186-bis  del  predetto

regio decreto. Per la partecipazione alle procedure di affidamento di

contratti pubblici tra il momento del deposito della domanda  di  cui

al primo periodo ed il momento  del  deposito  del  decreto  previsto

dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267  e'  sempre

necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto.

5. L'impresa ammessa al concordato preventivo  non  necessita  di

avvalimento di requisiti di altro soggetto.

6. L'ANAC puo' subordinare la  partecipazione,  l'affidamento  di

subappalti e la stipulazione dei relativi contratti  alla  necessita'

che l'impresa in concordato si  avvalga  di  un  altro  operatore  in

possesso  dei  requisiti  di   carattere   generale,   di   capacita'

finanziaria, tecnica, economica, nonche' di certificazione, richiesti

per  l'affidamento  dell'appalto,  che  si  impegni   nei   confronti

dell'impresa concorrente e della  stazione  appaltante  a  mettere  a

disposizione, per la durata  del  contratto,  le  risorse  necessarie

all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata  nel

caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la  stipulazione

del contratto, non sia per qualsiasi ragione piu' in  grado  di  dare

regolare esecuzione all'appalto o alla concessione  quando  l'impresa

non e' in possesso dei requisiti aggiuntivi che l'ANAC individua  con

apposite linee guida.

7. Restano ferme le disposizioni previste  dall'articolo  32  del

decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,  con  modificazioni,

dalla  legge  11  agosto  2014,  n.  114,  in   materia   di   misure

straordinarie di gestione di imprese  nell'ambito  della  prevenzione

della corruzione.».

2. Le disposizioni di cui all'articolo 110 del decreto  legislativo

n. 50 del 2016, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, si

applicano alle procedure in cui il bando o l'avviso con cui si indice

la gara e' pubblicato nel periodo temporale compreso tra la  data  di

entrata in vigore del presente decreto e la data di entrata in vigore

del decreto legislativo 12  gennaio  2019,  n.  14,  nonche',  per  i

contratti non preceduti dalla pubblicazione di bandi o  avvisi,  alle

procedure in cui gli  inviti  a  presentare  le  offerte  sono  stati

inviati nel corso del medesimo periodo temporale.

3. A  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  decreto

legislativo 12 gennaio 2019, n.  14,  si  applicano  le  disposizioni

dell'articolo 372 del predetto decreto.

4. Al regio decreto 16  marzo  1942,  n.  267,  sono  apportate  le

seguenti modificazioni:

a) all'articolo 104, settimo comma,  e'  aggiunto,  in  fine,  il

seguente periodo: «E' fatto  salvo  il  disposto  dell'articolo  110,

comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.»;

b) all'articolo 186-bis:

1) al terzo comma, e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:

«Le disposizioni del presente comma si applicano  anche  nell'ipotesi

in cui l'impresa e' stata ammessa a concordato  che  non  prevede  la

continuita' aziendale se il predetto professionista  attesta  che  la

continuazione e' necessaria per la migliore liquidazione dell'azienda

in esercizio.»;

2) il quarto comma e' sostituito dal seguente: «Successivamente

al deposito della domanda di cui all'articolo 161, la  partecipazione

a  procedure  di  affidamento  di  contratti  pubblici  deve   essere

autorizzata dal tribunale,  e,  dopo  il  decreto  di  apertura,  dal

giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale  ove

gia' nominato.»;

2-bis) al quinto comma, la lettera b) e' abrogata.

 

                             Art. 2 bis 
           Norme urgenti in materia di soggetti coinvolti 
                       negli appalti pubblici 

1.  All'art.  1  del  decreto-legge  14  dicembre  2018,  n.   135,

convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019,  n.  12,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole:  «ed  anche  assistiti»  sono  sostituite

dalle seguenti: «anche se assistiti»;

b) al comma 6, le parole: «in misura non superiore a un quarto  del

suo importo» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «in  misura  massima

determinata dal decreto adottato ai sensi del comma 7».

2. All'articolo 2477 del codice civile, il secondo e il terzo comma

sono sostituiti dai seguenti:

«La nomina dell'organo di controllo o del revisore e'  obbligatoria

se la societa':

a) e' tenuta alla redazione del bilancio consolidato;

b) controlla una  societa'  obbligata  alla  revisione  legale  dei

conti;

c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti

limiti: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni  di

euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;

3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unita'.

L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di  cui

alla lettera c) del secondo comma  cessa  quando,  per  tre  esercizi

consecutivi, non e' superato alcuno dei predetti limiti».

3. Al quinto comma dell'articolo 2477 del codice civile, le parole:

«limiti indicati al terzo  comma»  sono  sostituite  dalle  seguenti:

«limiti indicati al secondo comma».

 

                               Art. 3 
          Disposizioni in materia di semplificazione della 
      disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche 

1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in

materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica  6

giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:

0a) all'articolo 59, comma 2, dopo la lettera  c)  e'  aggiunta  la

seguente:

«c-bis) prove e controlli su materiali da costruzione su  strutture

e costruzioni esistenti»;

a) all'articolo 65:

1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:

«1. Le opere realizzate con materiali e  sistemi  costruttivi

disciplinati dalle norme tecniche in vigore, prima del  loro  inizio,

devono essere denunciate dal costruttore allo sportello unico tramite

posta elettronica certificata (PEC).»;

2) il comma 3 e' sostituito dal seguente:

«3. Alla denuncia devono essere allegati:

a) il progetto  dell'opera  firmato  dal  progettista,  dal

quale  risultino  in  modo  chiaro  ed  esauriente  le   calcolazioni

eseguite, l'ubicazione, il tipo, le  dimensioni  delle  strutture,  e

quanto  altro  occorre  per  definire  l'opera   sia   nei   riguardi

dell'esecuzione sia nei riguardi della conoscenza delle condizioni di

sollecitazione;

b) una relazione illustrativa firmata dal progettista e dal

direttore dei lavori, dalla quale risultino  le  caratteristiche,  le

qualita' e le prestazioni dei materiali che verranno impiegati  nella

costruzione.»;

3) il comma 4 e' sostituito dal seguente:

«4. Lo sportello unico, tramite PEC, rilascia al costruttore,

all'atto stesso  della  presentazione,  l'attestazione  dell'avvenuto

deposito.»;

4) l'alinea del comma 6 e' sostituito dal seguente:

«6. Ultimate le parti della costruzione  che  incidono  sulla

stabilita' della stessa, entro il  termine  di  sessanta  giorni,  il

direttore dei lavori deposita allo sportello unico, tramite PEC,  una

relazione sull'adempimento degli obblighi di cui ai commi 1, 2  e  3,

allegando: »;

5) il comma 7 e' sostituito dal seguente:

«7. All'atto della presentazione della relazione  di  cui  al

comma 6, lo sportello unico, tramite PEC, rilascia al  direttore  dei

lavori l'attestazione  dell'avvenuto  deposito  su  una  copia  della

relazione  e  provvede  altresi'  a  trasmettere  tale  relazione  al

competente ufficio tecnico regionale.»;

6) dopo il comma 8, e' aggiunto, in fine, il seguente:

«8-bis. Per gli interventi di cui all'articolo 94-bis,  comma

1, lettera b), n. 2) e  lettera  c),  n.  1),  non  si  applicano  le

disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8.»;

b) all'articolo 67:

1) al comma 7, le parole: «in tre copie» sono soppresse e  dopo  le

parole:  «che  invia»  sono  inserite  le  seguenti:  «tramite  posta

elettronica certificata (PEC)»;

2) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

«8-ter. Per gli interventi di cui  all'articolo  94-bis,  comma  1,

lettera b), numero 2), e lettera c), numero  1),  il  certificato  di

collaudo e' sostituito dalla  dichiarazione  di  regolare  esecuzione

resa dal direttore dei lavori»;

c) all'articolo 93,  i  commi  3,  4  e  5  sono  sostituiti  dai

seguenti:

«3.  Il  contenuto  minimo  del  progetto  e'  determinato  dal

competente ufficio tecnico della regione. In ogni  caso  il  progetto

deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti e  sezioni,

relazione tecnica e accompagnato dagli altri elaborati previsti dalle

norme tecniche.

4. I progetti relativi ai lavori di cui  al  presente  articolo

sono accompagnati da una dichiarazione del progettista  che  asseveri

il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni e la coerenza tra

il   progetto   esecutivo   riguardante   le   strutture   e   quello

architettonico, nonche'  il  rispetto  delle  eventuali  prescrizioni

sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica.

5. Per  tutti  gli  interventi  il  preavviso  scritto  con  il

contestuale deposito del progetto  e  dell'asseverazione  di  cui  al

comma 4, e' valido anche agli effetti della denuncia  dei  lavori  di

cui all'articolo 65.»;

d) dopo l'articolo 94, e' inserito il seguente:

«Art. 94-bis (Disciplina degli interventi strutturali  in  zone

sismiche). - 1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni  di  cui

ai capi I, II e IV della parte seconda del presente testo unico, sono

considerati, nel rispetto di quanto previsto agli articoli 52 e 83:

a)  interventi  «rilevanti»  nei  riguardi   della   pubblica

incolumita':

1)  gli  interventi  di  adeguamento  o  miglioramento  sismico  di

costruzioni esistenti nelle localita'  sismiche  ad  alta  sismicita'

(zona 1) e a media sismicita' (zona 2, limitatamente a valori di peak

ground acceleration-PGA compresi fra 0,20 g e 0,25 g);

2) le nuove costruzioni  che  si  discostino  dalle  usuali

tipologie o che per  la  loro  particolare  complessita'  strutturale

richiedano piu' articolate calcolazioni e verifiche;

3)  gli  interventi  relativi  ad  edifici   di   interesse

strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalita' durante

gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per  le  finalita'  di

protezione  civile,  nonche'  relativi  agli  edifici  e  alle  opere

infrastrutturali che possono assumere  rilevanza  in  relazione  alle

conseguenze di un loro eventuale collasso;

b)  interventi  di  «minore  rilevanza»  nei  riguardi  della

pubblica incolumita':

1)  gli  interventi  di  adeguamento  o  miglioramento  sismico  di

costruzioni esistenti nelle localita'  sismiche  a  media  sismicita'

(zona 2, limitatamente a valori di PGA compresi fra 0,15 g e 0,20  g,

e zona 3);

2) le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni

esistenti;

3) le nuove costruzioni che non rientrano nella fattispecie

di cui alla lettera a), n. 2);

3-bis) le nuove costruzioni appartenenti alla classe di costruzioni

con presenza solo occasionale di persone e edifici agricoli di cui al

punto 2.4.2 del decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei

trasporti del 17 gennaio 2018;

c)  interventi  «privi  di  rilevanza»  nei  riguardi   della

pubblica incolumita':

1) gli interventi che, per loro caratteristiche intrinseche

e per destinazione d'uso, non costituiscono pericolo per la  pubblica

incolumita'.

2.  Per  i  medesimi  fini  del  comma  1,   il   Ministero   delle

infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza  Unificata

di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,

definisce, entro sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore

della legge di conversione del decreto-legge 18 aprile 2019,  n.  32,

le linee guida per l'individuazione, dal punto di vista  strutturale,

degli interventi di cui al medesimo comma 1, nonche'  delle  varianti

di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di

cui all'articolo 93. Nelle more dell'emanazione delle linee guida, le

regioni possono confermare le disposizioni  vigenti.  Le  elencazioni

riconducibili alle categorie di  interventi  di  minore  rilevanza  o

privi di rilevanza, gia' adottate dalle  regioni,  possono  rientrare

nelle medesime categorie di interventi di cui al comma 1, lettere  b)

e c).  A  seguito  dell'emanazione  delle  linee  guida,  le  regioni

adottano specifiche elencazioni di adeguamento alle stesse.

3. Fermo restando l'obbligo del titolo  abilitativo  all'intervento

edilizio, non si  possono  iniziare  lavori  relativi  ad  interventi

«rilevanti»,  di  cui  al  comma  1,  lettera  a),  senza  preventiva

autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della  regione,

in conformita' all'articolo 94.

4. Fermo restando l'obbligo del titolo  abilitativo  all'intervento

edilizio, e in deroga a quanto previsto all'articolo 94, comma 1,  le

disposizioni di cui al comma 3 non si applicano per  lavori  relativi

ad interventi di «minore rilevanza» o «privi di rilevanza» di cui  al

comma 1, lettera b) o lettera c).

5. Per  gli  stessi  interventi,  non  soggetti  ad  autorizzazione

preventiva,  le  regioni  possono  istituire  controlli   anche   con

modalita' a campione.

6. Restano ferme le procedure di cui agli articoli 65 e  67,  comma

1, del presente testo unico.».

1-bis. Al fine di dare attuazione all'articolo 59, comma 2, lettera

c-bis), del testo unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della

Repubblica 6 giugno 2001,  n.  380,  come  introdotta  dal  comma  1,

lettera 0a), del presente articolo, il Consiglio superiore dei lavori

pubblici, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della

legge  di  conversione  del  presente   decreto,   adotta   specifici

provvedimenti.

 

                               Art. 4 
          Commissari straordinari, interventi sostitutivi e 
                      responsabilita' erariali 

1.  Per  gli  interventi  infrastrutturali   ritenuti   prioritari,

individuati con uno o piu' decreti del Presidente del  Consiglio  dei

ministri, da adottare entro centottanta giorni dalla data di  entrata

in vigore  della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,  su

proposta del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,  sentito

il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  previo  parere  delle

competenti Commissioni parlamentari, il Presidente del Consiglio  dei

ministri,  su  proposta  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei

trasporti sentito il Ministro dell'economia e delle finanze,  dispone

la nomina di uno o piu'  Commissari  straordinari.  Con  uno  o  piu'

decreti successivi, da adottare con le  modalita'  di  cui  al  primo

periodo entro il 31 dicembre 2020, il Presidente  del  Consiglio  dei

ministri puo' individuare ulteriori interventi prioritari per i quali

disporre la nomina di Commissari straordinari.

2. Per le finalita' di cui al comma  1,  ed  allo  scopo  di  poter

celermente stabilire le condizioni per l'effettiva realizzazione  dei

lavori, i Commissari straordinari,  individuabili  anche  nell'ambito

delle societa' a controllo pubblico, cui spetta l'assunzione di  ogni

determinazione ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione

dei lavori, anche sospesi, provvedono all'eventuale rielaborazione  e

approvazione dei progetti non ancora appaltati, operando in  raccordo

con i  Provveditorati  interregionali  alle  opere  pubbliche,  anche

mediante specifici  protocolli  operativi  per  l'applicazione  delle

migliori  pratiche.  L'approvazione  dei  progetti   da   parte   dei

Commissari straordinari, d'intesa  con  i  Presidenti  delle  regioni

territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni effetto  di  legge,

ogni autorizzazione,  parere,  visto  e  nulla  osta  occorrenti  per

l'avvio o la prosecuzione dei  lavori,  fatta  eccezione  per  quelli

relativi alla tutela ambientale, per i quali i termini  dei  relativi

procedimenti sono dimezzati, e per quelli  relativi  alla  tutela  di

beni culturali e paesaggistici, per i quali il  termine  di  adozione

dell'autorizzazione, parere, visto e  nulla  osta  e'  fissato  nella

misura massima di sessanta  giorni  dalla  data  di  ricezione  della

richiesta, decorso il quale, ove l'autorita' competente  non  si  sia

pronunciata,  detti  atti  si   intendono   rilasciati.   L'autorita'

competente puo' altresi' chiedere chiarimenti o elementi  integrativi

di giudizio; in tal caso il termine di cui al precedente  periodo  e'

sospeso fino al  ricevimento  della  documentazione  richiesta  e,  a

partire  dall'acquisizione  della  medesima  documentazione,  per  un

periodo massimo di trenta giorni, decorso il quale  i  chiarimenti  o

gli elementi integrativi si intendono comunque  acquisiti  con  esito

positivo. Ove sorga l'esigenza di procedere ad accertamenti di natura

tecnica, l'autorita' competente ne da'  preventiva  comunicazione  al

Commissario straordinario e il termine di sessanta giorni di  cui  al

presente comma e' sospeso,  fino  all'acquisizione  delle  risultanze

degli accertamenti e, comunque, per  un  periodo  massimo  di  trenta

giorni, decorsi i quali si procede comunque all'iter autorizzativo. I

termini di cui ai periodi precedenti si  applicano  altresi'  per  le

procedure autorizzative per l'impiantistica  connessa  alla  gestione

aerobica della frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU)  e

dei rifiuti organici in  generale  della  regione  Lazio  e  di  Roma

Capitale, fermi restando i principi  di  cui  alla  parte  prima  del

decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  e  nel  rispetto  delle

disposizioni contenute  nella  parte  seconda  del  medesimo  decreto

legislativo n. 152 del 2006.

3. Per l'esecuzione degli  interventi,  i  Commissari  straordinari

possono essere abilitati ad  assumere  direttamente  le  funzioni  di

stazione appaltante e operano in deroga alle disposizioni di legge in

materia  di  contratti  pubblici,  fatto  salvo  il  rispetto   delle

disposizioni del codice delle  leggi  antimafia  e  delle  misure  di

prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159,

nonche'  dei   vincoli   inderogabili   derivanti   dall'appartenenza

all'Unione  europea.  Per  le  occupazioni  di  urgenza  e   per   le

espropriazioni  delle  aree   occorrenti   per   l'esecuzione   degli

interventi,  i  Commissari   straordinari,   con   proprio   decreto,

provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di

immissione in possesso dei suoli anche con la sola  presenza  di  due

rappresentanti della regione o degli enti  territoriali  interessati,

prescindendo da ogni altro adempimento.

4. I Commissari straordinari operano in raccordo con  la  Struttura

di cui all'art. 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2018,  n.  145,

anche  con  riferimento  alla   sicurezza   delle   dighe   e   delle

infrastrutture idriche, e trasmettono al  Comitato  interministeriale

per  la   programmazione   economica   i   progetti   approvati,   il

cronoprogramma  dei  lavori  e  il  relativo  stato  di  avanzamento,

segnalando  semestralmente   eventuali   anomalie   e   significativi

scostamenti  rispetto  ai  termini  fissati  nel  cronoprogramma   di

realizzazione  delle  opere,  anche  ai  fini  della  valutazione  di

definanziamento degli interventi. Le modalita' e le deroghe di cui al

presente comma, nonche' quelle di cui al comma  2,  ad  eccezione  di

quanto ivi previsto per i procedimenti relativi alla tutela  di  beni

culturali e paesaggistici, e di cui al comma 3,  si  applicano  anche

agli  interventi  dei  Commissari  straordinari   per   il   dissesto

idrogeologico in attuazione del Piano nazionale  per  la  mitigazione

del rischio idrogeologico, il ripristino e la  tutela  della  risorsa

ambientale, di cui  al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei

ministri 20 febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  88

del 13 aprile 2019, e ai Commissari per l'attuazione degli interventi

idrici di cui all'art. 1, comma 153, della legge 30 dicembre 2018, n.

145.

5. Con  uno  o  piu'  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei

ministri,  su  proposta  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei

trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,

sono stabiliti i termini, le modalita', le  tempistiche,  l'eventuale

supporto  tecnico,   le   attivita'   connesse   alla   realizzazione

dell'opera, il compenso per i Commissari straordinari,  i  cui  oneri

sono  posti  a  carico  dei  quadri  economici  degli  interventi  da

realizzare o completare. I compensi dei Commissari sono stabiliti  in

misura non superiore a quella indicata  all'art.  15,  comma  3,  del

decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98,  convertito  con  modificazioni

dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. I commissari  possono  avvalersi,

senza nuovi o maggiori oneri per la finanza  pubblica,  di  strutture

dell'amministrazione centrale o territoriale interessata  nonche'  di

societa' controllate dallo Stato o dalle Regioni.

6. Al fine di fronteggiare la situazione di grave  degrado  in  cui

versa la rete viaria della Regione Siciliana, ancor piu' acuitasi  in

conseguenza dei recenti eventi meteorologici  che  hanno  interessato

vaste aree del territorio, ed allo  scopo  di  programmare  immediati

interventi di riqualificazione, miglioramento e  rifunzionalizzazione

della stessa rete viaria al fine di  conseguire  idonei  standard  di

sicurezza stradale e adeguata mobilita', con decreto  del  Presidente

del  Consiglio  dei  ministri,  su  proposta   del   Ministro   delle

infrastrutture e dei trasporti sentito il  Ministro  dell'economia  e

delle finanze, d'intesa con  il  Presidente  della  Giunta  regionale

Siciliana, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata  in

vigore della legge di conversione del presente decreto,  e'  nominato

apposito Commissario straordinario incaricato di sovraintendere  alla

programmazione,  progettazione,  affidamento  ed   esecuzione   degli

interventi sulla rete viaria della Regione Siciliana. Con decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle

infrastrutture  e  dei  trasporti  di  concerto   con   il   Ministro

dell'economia e delle finanze sono stabiliti i termini, le modalita',

le tempistiche, l'eventuale supporto tecnico, le  attivita'  connesse

alla realizzazione dell'opera, il compenso  del  Commissario,  i  cui

oneri sono posti a carico del quadro economico  degli  interventi  da

realizzare o completare. Il compenso del Commissario e' stabilito  in

misura non superiore a quella indicata  all'art.  15,  comma  3,  del

decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98,  convertito  con  modificazioni

dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Il  commissario  puo'  avvalersi,

senza nuovi o maggiori oneri per la finanza  pubblica,  di  strutture

dell'amministrazione  interessata  nonche'  di  societa'  controllate

dalla medesima.

6-bis. Per la prosecuzione dei lavori di realizzazione  del  modulo

sperimentale elettromeccanico per la tutela e la  salvaguardia  della

Laguna di Venezia, noto come sistema MOSE, con decreto del Presidente

del  Consiglio  dei  ministri,  su  proposta   del   Ministro   delle

infrastrutture e dei  trasporti,  d'intesa  con  la  regione  Veneto,

sentiti i Ministri dell'economia e  delle  finanze,  dell'ambiente  e

della tutela del territorio e del mare, per i  beni  e  le  attivita'

culturali e delle politiche  agricole  alimentari,  forestali  e  del

turismo, la citta' metropolitana di Venezia e il comune  di  Venezia,

da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della

legge di conversione del presente decreto, e' nominato un Commissario

straordinario incaricato di sovraintendere alle fasi di  prosecuzione

dei  lavori  volti  al  completamento  dell'opera.  A  tal  fine   il

Commissario puo' assumere le funzioni di stazione appaltante e  opera

in raccordo con la struttura del Provveditorato  interregionale  alle

opere pubbliche per il Veneto, il Trentino-Alto  Adige  e  il  Friuli

Venezia Giulia. Per la celere esecuzione delle attivita' assegnate al

Commissario straordinario, con  il  medesimo  decreto  sono  altresi'

stabiliti  i  termini,  le  modalita',  le  tempistiche,  l'eventuale

supporto tecnico, il compenso del Commissario, il cui onere e'  posto

a carico del quadro economico dell'opera. Il compenso del Commissario

e' fissato in misura non superiore a  quella  indicata  all'art.  15,

comma 3, del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.  98,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,  n.  111.  Il  Commissario

straordinario opera in deroga alle disposizioni di legge  in  materia

di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi  generali

posti dai Trattati dell'Unione europea  e  dalle  disposizioni  delle

direttive di settore, anche come recepiti  dall'ordinamento  interno.

Il Commissario puo'  avvalersi  di  strutture  delle  amministrazioni

centrali o territoriali interessate nonche' di  societa'  controllate

dallo Stato o dalle regioni, nel limite delle risorse  disponibili  e

senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

6-ter. Al fine della piu' celere realizzazione degli interventi per

la  salvaguardia  della  Laguna  di  Venezia,  le  risorse  assegnate

dall'art. 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, pari  a

25 milioni di euro per l'anno  2018  e  a  40  milioni  di  euro  per

ciascuno degli anni dal 2019 al 2024, e  destinate  ai  comuni  della

Laguna di Venezia, ripartite dal Comitato di  cui  all'art.  4  della

legge 29 novembre 1984, n. 798, sono  ripartite,  per  le  annualita'

2018 e 2019, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su

proposta del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,  sentiti

gli enti attuatori.

6-quater. Al fine di assicurare la piena  fruibilita'  degli  spazi

costruiti sull'infrastruttura del Ponte di  Parma  denominato  «Nuovo

Ponte Nord», la regione Emilia-Romagna, la provincia di  Parma  e  il

comune di Parma, verificata la presenza sul corso d'acqua  principale

su cui insiste la medesima infrastruttura di casse di espansione o di

altre opere idrauliche a monte del manufatto idonee  a  garantire  un

franco di sicurezza adeguato rispetto al livello delle piene, possono

adottare  i  necessari  provvedimenti   finalizzati   a   consentirne

l'utilizzo  permanente  attraverso  l'insediamento  di  attivita'  di

interesse collettivo sia a scala urbana  che  extraurbana,  anche  in

deroga alla pianificazione vigente, nel rispetto della pianificazione

di bacino  e  delle  relative  norme  di  attuazione.  Tale  utilizzo

costituisce fattispecie unica e straordinaria. I costi per l'utilizzo

di cui al presente comma gravano sull'ente incaricato della  gestione

e non comportano nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza

pubblica.

7. Alla data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del

presente  decreto   sono   da   intendersi   conclusi   i   programmi

infrastrutturali «6000 Campanili» e «Nuovi Progetti  di  Intervento»,

di  cui  al  decreto-legge  21  giugno  2013  n.  69  convertito  con

modificazioni dalla legge  9  agosto  2013,  n.  98,  alla  legge  27

dicembre 2013, n. 147, e al decreto-legge 12 settembre  2014  n.  133

convertito con modificazioni in legge 11 novembre 2014, n.  164.  Con

decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  di

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da  adottarsi

entro 30  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente

provvedimento, si provvede alla ricognizione delle somme iscritte nel

bilancio dello Stato, anche in  conto  residui,  e  non  piu'  dovute

relative ai predetti programmi, con esclusione delle  somme  perenti.

Le  somme  accertate  a  seguito  della  predetta  ricognizione  sono

mantenute nel conto del bilancio per essere versate  all'entrata  del

bilancio dello Stato nell'anno 2019, qualora iscritte in bilancio nel

conto dei residui passivi, e  riassegnate  ad  apposito  capitolo  di

spesa da istituire nello stato  di  previsione  del  Ministero  delle

infrastrutture e dei trasporti  per  il  finanziamento  di  un  nuovo

Programma di Interventi infrastrutturali per Piccoli  Comuni  fino  a

3.500 abitanti. Con il decreto di  cui  al  precedente  periodo  sono

individuate le modalita' e i termini di accesso al finanziamento  del

programma di interventi infrastrutturali per Piccoli  Comuni  fino  a

3.500  abitanti  per  lavori  di  immediata  cantierabilita'  per  la

manutenzione di strade, illuminazione pubblica,  strutture  pubbliche

comunali e per l'abbattimento delle barriere architettoniche.

7-bis.  Con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei

trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze

e con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare  entro  trenta

giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del

presente decreto, sono individuati gli interventi per  realizzare  la

Piattaforma unica nazionale (PUN) di cui all'art.  8,  comma  5,  del

decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, e per gli  investimenti

del Piano nazionale infrastrutturale  per  la  ricarica  dei  veicoli

alimentati ad energia  elettrica,  di  cui  all'art.  17-septies  del

decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, cosiddetto «PNire 3», a favore  di

progetti di realizzazione  di  reti  di  infrastrutture  di  ricarica

dedicate ai veicoli alimentati ad energia  elettrica,  immediatamente

realizzabili,   valutati   e   selezionati   dal   Ministero    delle

infrastrutture e dei trasporti.

7-ter. All'onere derivante dal comma 7-bis, nel limite  complessivo

di  euro  10  milioni  per  l'anno   2019,   si   provvede   mediante

corrispondente riduzione del Fondo di cui  all'art.  1,  comma  1091,

della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

8. Al fine di garantire la realizzazione e il  completamento  delle

opere di cui all'art. 86 della legge 27 dicembre  2002,  n.  289,  il

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  di  concerto  con  il

Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro  dell'economia  e

delle finanze, provvede, con apposito decreto, anche sulla base della

ricognizione  delle  pendenze  di  cui  all'art.  49,  comma  2,  del

decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, a individuare:

a) le amministrazioni competenti che subentrano nei rapporti attivi

e passivi della cessata gestione  commissariale,  rispetto  all'avvio

ovvero al completamento degli interventi di  cui  all'art.  86  della

legge 27 dicembre  2002,  n.  289,  con  relativa  indicazione  delle

modalita'  e  delle  tempistiche  occorrenti   per   l'avvio   o   il

completamento degli interventi stessi;

b) le amministrazioni  competenti  cui  trasferire  gli  interventi

completati da parte della gestione commissariale;

c)  i  centri  di  costo  delle  amministrazioni   competenti   cui

trasferire le risorse presenti sulla contabilita' speciale  n.  3250,

intestata al Commissario  ad  acta,  provenienti  dalla  contabilita'

speciale n. 1728, di  cui  all'art.  86,  comma  3,  della  legge  27

dicembre 2002, n. 289.

9. Nell'ambito degli interventi di  cui  al  comma  8,  la  Regione

Campania  provvede  al  completamento  delle  attivita'  relative  al

«Collegamento A3 (Contursi) - SS 7var (Lioni) - A16 (Grottaminarda) -

A14  (Termoli).  Tratta   campana   Strada   a   scorrimento   veloce

Lioni-Grottaminarda» subentrando nei rapporti  attivi  e  passivi  in

essere. La Regione Campania e' autorizzata  alla  liquidazione  delle

somme  spettanti  alle   imprese   esecutrici   utilizzando   risorse

finanziarie  nella  propria  disponibilita',  comunque  destinate  al

completamento del citato  collegamento  e  provvede  alle  occorrenti

attivita' di esproprio funzionali alla realizzazione dell'intervento.

La   Regione   Campania   puo'   affidare    eventuali    contenziosi

all'Avvocatura dello Stato, previa stipula di  apposita  convenzione,

ai sensi dell' art. 107, terzo  comma,  del  decreto  del  Presidente

della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

10. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,

di concerto con il Ministro dello  sviluppo  economico,  da  emanarsi

entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore  della  legge  di

conversione del presente decreto, si provvede  alla  costituzione  di

apposito Comitato di vigilanza per l'attuazione degli  interventi  di

completamento     della     strada     a      scorrimento      veloce

«Lioni-Grottaminarda», anche ai fini  dell'individuazione  dei  lotti

funzionali  alla  realizzazione  dell'opera.  La  costituzione  e  il

funzionamento  del  Comitato,  composto  da  cinque   componenti   di

qualificata professionalita' ed esperienza cui non spettano compensi,

gettoni di presenza,  rimborsi  spesa  o  altri  emolumenti  comunque

denominati, non comporta  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della

finanza pubblica.

11. Ai fini degli effetti finanziari delle disposizioni di  cui  ai

commi 8 e 9, le risorse esistenti sulla contabilita'  speciale  3250,

intestata al commissario  ad  acta,  provenienti  dalla  contabilita'

speciale n. 1728, di cui all'art. 86, comma 3 della legge 27 dicembre

2002, n. 289, sono riassegnate, ove necessario,  mediante  versamento

all'entrata del bilancio dello Stato, alle  Amministrazioni  titolari

degli interventi.

12. Per l'esecuzione degli interventi di cui ai commi  8  e  9,  si

applicano le disposizioni di cui all'art.  74,  comma  2,  del  testo

unico delle leggi per gli interventi nei  territori  della  Campania,

Basilicata, Puglia  e  Calabria  colpiti  dagli  eventi  sismici  del

novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, di cui al  decreto

legislativo 30 marzo 1990, n. 76.

12-bis. All'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n.  145,  dopo  il

comma 148 e' inserito il seguente:

«148-bis. Le disposizioni dei commi da 140 a 148 si applicano anche

ai contributi da attribuire per l'anno 2020  ai  sensi  dell'art.  1,

comma 853, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Per tali  contributi

sono conseguentemente disapplicate le disposizioni di cui ai commi da

854 a 861 dell'art. 1 della citata legge n. 205 del 2017».

12-ter. All'art. 1, comma 1, della legge 14 gennaio  1994,  n.  20,

dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «La  gravita'  della

colpa e ogni conseguente responsabilita' sono in  ogni  caso  escluse

per ogni profilo se il fatto dannoso  trae  origine  da  decreti  che

determinano la  cessazione  anticipata,  per  qualsiasi  ragione,  di

rapporti di concessione autostradale, allorche' detti  decreti  siano

stati vistati e registrati dalla Corte dei conti in sede di controllo

preventivo di legittimita' svolto su  richiesta  dell'amministrazione

procedente».

12-quater. All'art. 16 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, dopo il

secondo comma e' inserito il seguente:

«In caso di assenza o impedimento  temporaneo  del  Presidente  del

Consiglio dei  ministri,  il  Comitato  e'  presieduto  dal  Ministro

dell'economia e delle finanze in  qualita'  di  vice  presidente  del

Comitato stesso. In caso di assenza o di impedimento temporaneo anche

di quest'ultimo,  le  relative  funzioni  sono  svolte  dal  Ministro

presente piu' anziano per eta'».

12-quinquies. All'art. 61 del decreto-legge 24 aprile 2017, n.  50,

convertito, con modificazioni, dalla legge 21  giugno  2017,  n.  96,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite  dalle

seguenti: «31 gennaio 2021»;

b) al comma 9, le parole: «con la consegna delle opere previste nel

piano di cui al comma 4»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «il  31

dicembre 2021».

12-sexies. Al primo periodo del comma 13 dell'art. 55  della  legge

27 dicembre 1997, n. 449, dopo le parole: «nodo stazione  di  Verona»

sono aggiunte,  in  fine,  le  seguenti:  «nonche'  delle  iniziative

relative all'interporto  di  Trento,  all'interporto  ferroviario  di

Isola  della  Scala  (Verona)  ed  al  porto  fluviale   di   Valdaro

(Mantova)».

12-septies. Al fine di consentire il celere riavvio dei lavori  del

Nodo ferroviario di Genova e assicurare il  collegamento  dell'ultimo

miglio tra il Terzo Valico dei Giovi e il Porto storico di Genova,  i

progetti  «Potenziamento  infrastrutturale  Voltri-Brignole»,  «Linea

AV/AC  Milano-Genova:  Terzo  Valico  dei  Giovi»  e   «Potenziamento

Genova-Campasso» sono unificati in un Progetto unico, il  cui  limite

di spesa e' definito in 6.853,23 milioni di euro  ed  e'  interamente

finanziato nell'ambito delle risorse del contratto di programma  RFI.

Tale finalizzazione e' recepita nell'aggiornamento del  contratto  di

programma - parte investimenti tra il Ministero delle  infrastrutture

e dei trasporti e la RFI Spa per gli anni 2018-2019, che deve  recare

il quadro economico unitario del Progetto unico e  il  cronoprogramma

degli interventi. Le risorse che si rendono disponibili  sui  singoli

interventi del Progetto unico possono  essere  destinate  agli  altri

interventi nell'ambito dello stesso Progetto unico. Le  opere  civili

degli interventi «Potenziamento infrastrutturale  Voltri-Brignole»  e

«Potenziamento   Genova-Campasso»   e   la   relativa   impiantistica

costituiscono  lavori  supplementari  all'intervento   «Linea   AV/AC

Milano-Genova: Terzo Valico dei Giovi» ai sensi  dell'art.  89  della

direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  26

febbraio 2014. E' autorizzato l'avvio della realizzazione  del  sesto

lotto costruttivo della «Linea AV/AC Milano-Genova: Terzo Valico  dei

Giovi», mediante utilizzo delle risorse gia' assegnate alla  RFI  per

il finanziamento del contratto di programma - parte investimenti RFI,

nel limite di 833 milioni di euro anche nell'ambito del  riparto  del

Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del  Paese,

di cui all'art. 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

12-octies. Entro trenta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore

della legge di conversione del presente decreto,  il  Presidente  del

Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture

e dei trasporti sentito il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,

d'intesa con il Presidente  della  Giunta  regionale  della  Liguria,

nomina, con proprio decreto e senza oneri per la finanza pubblica, il

Commissario straordinario per il completamento dei  lavori  del  Nodo

ferroviario di Genova e del collegamento dell'ultimo  miglio  tra  il

Terzo Valico dei Giovi e il Porto storico di Genova, in  deroga  alla

procedura vigente.

 

                             Art. 4 bis 
               Norme in materia di messa in sicurezza 
                       di edifici e territorio 

1. Al fine di permettere il completamento della realizzazione degli

interventi di messa in sicurezza di edifici e territorio da parte dei

comuni, in relazione ai contributi per investimenti concessi nel 2018

ai comuni, all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205,  sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 859 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  «,  ad

esclusione dei casi nei quali il mancato  rispetto  dei  termini  sia

stato determinato dall'instaurazione di un contenzioso in ordine alla

procedura posta in essere  dal  comune  ai  sensi  dei  commi  853  e

seguenti»;

b) dopo il comma 859 e' inserito il seguente:

«859-bis. Per  i  contributi  assegnati  per  l'anno  2018,  il

recupero di cui al comma 859 non si applica agli enti beneficiari del

medesimo contributo che hanno posto in essere, entro i termini di cui

al comma 857, le attivita'  preliminari  all'affidamento  dei  lavori

rilevabili attraverso il sistema di monitoraggio di cui al comma 860,

a condizione che l'affidamento avvenga entro il 31 dicembre 2019».

 

                             Art. 4 ter 
             Commissario straordinario per la sicurezza 
                  del sistema idrico del Gran Sasso 

1. Entro quindici giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della

legge  di  conversione  del  presente  decreto,  il  Presidente   del

Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture

e dei trasporti sentito il  Presidente  della  regione  Abruzzo,  con

proprio decreto, nomina, fino al 31  dicembre  2021,  un  Commissario

straordinario del Governo, scelto tra persone,  anche  estranee  alla

pubblica  amministrazione,  di  comprovata  esperienza  gestionale  e

amministrativa, che non siano  in  una  situazione  di  conflitto  di

interessi, con  il  compito  di  sovraintendere  alla  progettazione,

all'affidamento e all'esecuzione degli  interventi  indifferibili  ed

urgenti  volti  a  fronteggiare  la  situazione  di   grave   rischio

idrogeologico e conseguire adeguati standard di qualita' delle  acque

e di sicurezza idraulica del sistema idrico del Gran Sasso.

2.  Al  Commissario  straordinario  e'  attribuito   un   compenso,

determinato con decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei

trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,

in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15,  comma  3,

del  decreto-legge  6   luglio   2011,   n.   98,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con oneri a carico

delle risorse di cui al comma 12.

3.  Per  l'esercizio  dei   compiti   assegnati,   il   Commissario

straordinario si avvale di una struttura di supporto posta  alle  sue

dirette  dipendenze,  costituita  con  decreto  del  Presidente   del

Consiglio dei ministri e composta da un contingente massimo di undici

unita' di personale, di cui una unita' di  livello  dirigenziale  non

generale e dieci unita' di personale non dirigenziale, scelto tra  il

personale delle amministrazioni  pubbliche  di  cui  all'articolo  1,

comma  2,  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  con

esclusione     del     personale      docente,      educativo      ed

amministrativo-tecnico-ausiliario delle istituzioni  scolastiche.  Al

personale della struttura e' riconosciuto  il  trattamento  economico

accessorio corrisposto al personale dirigenziale e  non  dirigenziale

della Presidenza del Consiglio  dei  ministri  nel  caso  in  cui  il

trattamento   economico    accessorio    di    provenienza    risulti

complessivamente inferiore.  Al  personale  non  dirigenziale  spetta

comunque  l'indennita'  di  amministrazione  della   Presidenza   del

Consiglio dei ministri. Nell'ambito  del  menzionato  contingente  di

personale non dirigenziale possono  essere  nominati  fino  a  cinque

esperti  o  consulenti,  scelti  anche  tra  soggetti  estranei  alla

pubblica amministrazione, in possesso di comprovata esperienza, anche

in deroga a quanto previsto dall'articolo 7 del  decreto  legislativo

30 marzo 2001, n. 165, il cui compenso e' definito con  provvedimento

del Commissario e comunque non e' superiore ad euro 48.000 annui.

4.  Il  personale  pubblico  della   struttura   commissariale   e'

collocato, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio

1997, n. 127, in posizione di comando, fuori ruolo  o  altro  analogo

istituto  previsto   dai   rispettivi   ordinamenti.   All'atto   del

collocamento in fuori ruolo  e'  reso  indisponibile,  per  tutta  la

durata del collocamento in fuori ruolo,  un  numero  di  posti  nella

dotazione organica dell'amministrazione  di  provenienza  equivalente

dal punto di vista finanziario. Il trattamento economico fondamentale

ed  accessorio   del   predetto   personale   e'   anticipato   dalle

amministrazioni di provenienza  e  corrisposto  secondo  le  seguenti

modalita':

a) le amministrazioni  statali  di  provenienza,  ivi  comprese  le

agenzie fiscali, le amministrazioni statali ad ordinamento autonomo e

le universita', provvedono, con oneri a proprio carico esclusivo,  al

pagamento   del   trattamento   economico    fondamentale,    nonche'

dell'indennita'   di   amministrazione.   Qualora   l'indennita'   di

amministrazione risulti inferiore a quella prevista per il  personale

della  Presidenza  del  Consiglio  dei   ministri,   il   Commissario

straordinario  provvede  al  rimborso  delle  sole  somme   eccedenti

l'importo dovuto, a tale titolo, dall'amministrazione di provenienza;

b) per le amministrazioni pubbliche diverse da quelle di  cui  alla

lettera a) il trattamento economico fondamentale  e  l'indennita'  di

amministrazione   sono   a   carico   esclusivo    del    Commissario

straordinario;

c) ogni altro emolumento accessorio  e'  corrisposto  con  oneri  a

carico esclusivo del  Commissario  straordinario  il  quale  provvede

direttamente   ovvero   mediante   apposita   convenzione   con    le

amministrazioni   pubbliche   di   provenienza   ovvero   con   altra

amministrazione dello Stato o ente locale.

5.  Il  Commissario  straordinario  puo'  nominare,   con   proprio

provvedimento,  fino  a  due  sub-commissari,  il  cui  compenso   e'

determinato in misura non superiore a  quella  indicata  all'articolo

15, comma 3, del citato decreto-legge n. 98 del 2011.  L'incarico  di

sub-commissario  ha  durata  massima  non  superiore  a  quella   del

Commissario e nei limiti delle risorse individuate al comma 12.

6. La struttura commissariale cessa alla scadenza dell'incarico del

Commissario.

7.  Per  l'esercizio  dei   compiti   assegnati,   il   Commissario

straordinario puo'  avvalersi,  sulla  base  di  appositi  protocolli

d'intesa,  di  personale  dell'ANAS  Spa  nei  limiti  delle  risorse

individuate al comma 12.

8. E'  costituita  una  Cabina  di  coordinamento,  presieduta  dal

Presidente della regione Abruzzo, con  compiti  di  comunicazione  ed

informazione nei confronti delle popolazioni interessate, nonche'  di

coordinamento tra  i  diversi  livelli  di  governo  coinvolti  e  di

verifica circa lo stato di avanzamento degli interventi di  messa  in

sicurezza  del  sistema  idrico  del  Gran  Sasso.   La   Cabina   di

coordinamento  e'  composta  dai  presidenti  delle   amministrazioni

provinciali di L'Aquila e Teramo, dai sindaci dei comuni di  L'Aquila

e Teramo,  da  due  rappresentanti  dell'Associazione  nazionale  dei

comuni italiani (ANCI), uno per la provincia di L'Aquila e uno per la

provincia di Teramo, dal presidente  del  Parco  nazionale  del  Gran

Sasso e dei Monti della Laga,  da  un  rappresentante  del  Ministero

delle infrastrutture e dei trasporti, uno del Ministero dell'ambiente

e della tutela  del  territorio  e  del  mare  e  uno  del  Ministero

dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca,  nonche'  da  un

rappresentante, rispettivamente, per l'Azienda  sanitaria  locale  di

Teramo e per quella  di  L'Aquila.  Il  presidente  della  Cabina  di

coordinamento relaziona periodicamente al  Presidente  del  Consiglio

dei ministri. Per la partecipazione alla Cabina di coordinamento  non

spettano  gettoni  di  presenza,  indennita'  o  emolumenti  comunque

denominati. Gli eventuali rimborsi di spese sono posti a carico delle

amministrazioni di appartenenza.

9. Per la realizzazione dei lavori di completa messa  in  sicurezza

dell'acquifero del Gran  Sasso,  il  Commissario  straordinario  puo'

assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e  opera  in

deroga alle disposizioni di legge in materia di  contratti  pubblici,

fatto  salvo  il  rispetto   dei   vincoli   inderogabili   derivanti

dall'appartenenza  all'Unione  europea.  Con  decreto  del   Ministro

dell'interno, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata

in vigore della legge  di  conversione  del  presente  decreto,  sono

individuate speciali misure amministrative di semplificazione per  il

rilascio  della  documentazione  antimafia,  anche  in  deroga   alle

relative norme.

10. Per la specificita'  del  sistema  di  captazione  delle  acque

drenate a tergo delle gallerie autostradali del Traforo  autostradale

del Gran Sasso e all'interno dei laboratori  dell'Istituto  nazionale

di  fisica  nucleare  (INFN),  al  fine  di   garantire   la   tutela

dell'acquifero del Gran Sasso e l'uso potabile della  risorsa  idrica

captata dallo stesso, contemperando  la  coesistenza  e  la  regolare

conduzione delle gallerie autostradali e dei laboratori  stessi,  non

si applica, relativamente alle captazioni idropotabili delle gallerie

stesse, lato Teramo e L'Aquila, l'articolo 94, comma 3,  del  decreto

legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  relativamente  alla  previsione

secondo  cui  la  zona  di  tutela  assoluta  deve   essere   adibita

esclusivamente a opere di captazione o presa e ad  infrastrutture  di

servizio. La protezione dei punti di captazione deve essere garantita

dall'esecuzione degli interventi di messa  in  sicurezza  determinati

dall'attivita' del Commissario straordinario cui compete altresi'  la

messa  in  sicurezza   delle   infrastrutture   quali   le   gallerie

autostradali e i laboratori. Nelle zone di rispetto delle  captazioni

idropotabili  delle  gallerie  autostradali,  individuate  ai   sensi

dell'articolo 94, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.

152, sono consentiti gli interventi di raccolta, trasporto e recupero

di rifiuti prodotti a seguito degli interventi di messa in  sicurezza

come determinati dall'attivita'  del  Commissario  straordinario.  La

messa in sicurezza delle attivita' preesistenti,  quali  le  gallerie

autostradali  e  i  laboratori,   e'   garantita   dagli   interventi

determinati dal Commissario straordinario.

11. Per  la  realizzazione  degli  interventi  urgenti  di  cui  al

presente articolo e' autorizzata l'apertura di apposita  contabilita'

speciale  intestata  al  Commissario   straordinario,   sulla   quale

confluiscono le risorse pubbliche all'uopo  destinate  o  risorse  di

altra natura.

12. Agli oneri derivanti dalla  costituzione  e  dal  funzionamento

della struttura di supporto di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e  7  provvede

il Commissario straordinario nel  limite  delle  risorse  disponibili

nella contabilita' speciale. A tal fine e' autorizzata  la  spesa  di

complessivi euro 700.000 per l'anno 2019  e  di  euro  1.400.000  per

ciascuno degli anni 2020 e 2021.

13. Per la definizione dei progetti e per  la  realizzazione  degli

interventi strutturali di completa messa in sicurezza  dell'acquifero

del Gran Sasso e del sistema di captazione delle  acque  potabili,  i

cui oneri sono stati stimati  dai  rispettivi  quadri  economici,  e'

autorizzata la spesa di euro 20 milioni per l'anno 2019,  50  milioni

per l'anno 2020 e 50 milioni per l'anno 2021.

14. Agli atti  del  Commissario  straordinario  si  applicano,  ove

compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 36 del decreto-legge

17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,  dalla  legge

15 dicembre 2016, n. 229.

15. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 20,7  milioni

di euro per l'anno 2019, a 51,4 milioni di euro per l'anno 2020  e  a

51,4 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede:

a) quanto a 0,7 milioni di euro per l'anno 2019 e a 1,4 milioni  di

euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo del  fondo  di

cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009,  n.

196,  iscritto  nello  stato  di  previsione  del   Ministero   delle

infrastrutture e dei trasporti;

b)  quanto  a  1,4  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  mediante

corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di

parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2019-2021,

nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della

missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero

dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2019,   allo   scopo

parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo  al   Ministero

dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;

c) quanto a 20 milioni di euro per l'anno  2019,  50  milioni  di

euro per l'anno 2020 e 50 milioni di euro per l'anno  2021,  mediante

corrispondente   utilizzo   dell'autorizzazione   di   spesa   recata

dall'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n.  145,  da

imputare sulla quota parte del fondo attribuita  al  Ministero  delle

infrastrutture e dei trasporti per euro 18 milioni per  l'anno  2019,

45 milioni per l'anno 2020 e 43 milioni per l'anno 2021 e sulla quota

parte   del   fondo   attribuita   al   Ministero    dell'istruzione,

dell'universita' e della ricerca per euro 2 milioni per l'anno  2019,

5 milioni per l'anno 2020 e 7 milioni per l'anno 2021.

 

                            Art. 4 quater 
       Sperimentazione e semplificazioni in materia contabile 

1. In relazione all'entrata in vigore del nuovo concetto di impegno

di cui all'articolo 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, al  fine

di garantire la sussistenza  delle  disponibilita'  di  competenza  e

cassa occorrenti per l'assunzione degli impegni anche  pluriennali  e

la necessita' di assicurare la  tempestivita'  dei  pagamenti  in  un

quadro ordinamentale che assicuri la disponibilita' in bilancio delle

risorse finanziarie in un arco temporale adeguato alla tempistica  di

realizzazione delle spese di  investimento  sulla  base  dello  stato

avanzamento lavori, in via sperimentale per gli  anni  2019,  2020  e

2021:

a) le somme da iscrivere negli stati di previsione della  spesa  in

relazione a variazioni di bilancio connesse  alla  riassegnazione  di

entrate finalizzate per legge a specifici interventi o attivita' sono

assegnate ai pertinenti capitoli in ciascuno degli anni del  bilancio

pluriennale in  relazione  al  cronoprogramma  degli  impegni  e  dei

pagamenti da presentare contestualmente alla richiesta di variazione;

b) per le spese in conto capitale i  termini  di  cui  al  comma  3

dell'articolo 34-bis della legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  sono

prolungati di un ulteriore esercizio e quelli  di  cui  al  comma  4,

primo periodo,  del  medesimo  articolo  34-bis  sono  prolungati  di

ulteriori tre esercizi;

c) le disposizioni di cui all'articolo 30,  comma  2,  lettera  b),

della legge 31  dicembre  2009,  n.  196,  si  applicano  anche  alle

autorizzazioni di spesa in conto capitale a carattere permanente e  a

quelle annuali.

2.  Al  fine  di  semplificare  e  accelerare   le   procedure   di

assegnazione di fondi nel corso della gestione, dalla data di entrata

in  vigore  della  legge  di  conversione  del  presente  decreto  le

variazioni di bilancio di cui agli articoli 24, comma 5-bis, 27, 29 e

33, commi 4-ter e 4-sexies, della legge 31  dicembre  2009,  n.  196,

sono disposte con decreti del Ragioniere generale dello Stato.

 

                          Art. 4 quinquies 
                     Misure per l'accelerazione 
               degli interventi di edilizia sanitaria 

1. Al fine di  assicurare  la  tempestiva  realizzazione  dei  soli

interventi del programma di investimenti del patrimonio strutturale e

tecnologico del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo  20

della legge 11 marzo 1988, n. 67, previsti negli accordi di programma

sottoscritti dalle regioni e dalle province autonome di Trento  e  di

Bolzano, ai sensi dell'articolo  5-bis  del  decreto  legislativo  30

dicembre 1992, n. 502, e dell'articolo  2  della  legge  23  dicembre

1996, n. 662, che siano ritenuti prioritari e per i quali non risulti

presentata la relativa richiesta di ammissione al finanziamento entro

ventiquattro  mesi  dalla  sottoscrizione  dell'accordo  stesso,   il

Ministro  della  salute,  con  proprio  decreto  ricognitivo,  previa

valutazione del relativo stato di attuazione in  contraddittorio  con

la  regione  o  la  provincia   autonoma   interessata,   assegna   a

quest'ultima un termine congruo, anche in deroga  a  quello  previsto

dall'articolo 1, comma 310, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per

provvedere all'ammissione a finanziamento.

2. Decorso inutilmente il termine assegnato ai sensi del  comma  1,

il Presidente del Consiglio dei ministri, su  proposta  del  Ministro

della salute, sentiti la regione o la provincia autonoma interessata,

il Ministro per gli affari regionali e le  autonomie  e  il  Ministro

dell'economia e delle finanze, dispone la nomina  di  un  Commissario

straordinario  per  la  realizzazione  dell'intervento,   individuato

nell'ambito dei ruoli dirigenziali delle amministrazioni dello Stato,

anche della carriera prefettizia, senza nuovi o maggiori oneri per la

finanza pubblica. Gli oneri per il compenso o eventuali  altri  oneri

di supporto tecnico al Commissario straordinario sono posti a  carico

dei quadri economici degli interventi da realizzare o completare.  Il

compenso del Commissario e'  stabilito  in  misura  non  superiore  a

quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6  luglio

2011, n. 98, convertito con  modificazioni,  dalla  legge  15  luglio

2011, n. 111.

3. Il finanziamento, erogato dal Ministero  dell'economia  e  delle

finanze per stati di avanzamento lavori, affluisce su apposito  conto

corrente di tesoreria intestato alla regione interessata  e  dedicato

all'edilizia sanitaria sul quale il Commissario  straordinario  opera

in qualita' di Commissario ad acta.

4. Al fine di accelerare l'esecuzione degli interventi  di  cui  al

presente  articolo,  il  Commissario  straordinario  puo'  avvalersi,

previa convenzione, di Invitalia Spa quale centrale  di  committenza,

nei  limiti  delle  risorse  previste  nei  quadri  economici   degli

interventi da realizzare  o  completare  e  comunque  senza  nuovi  o

maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, per gli  interventi

ammessi al finanziamento per  i  quali,  entro  diciotto  mesi  dalla

relativa comunicazione alla regione o provincia  autonoma,  gli  enti

attuatori non abbiano proceduto all'aggiudicazione dei lavori  e  sia

inutilmente scaduto il termine di proroga eventualmente assegnato  ai

sensi dell'articolo 1, comma 310, della legge 23  dicembre  2005,  n.

266, che siano ritenuti prioritari, il  Ministro  della  salute,  con

proprio decreto ricognitivo, previa valutazione del relativo stato di

attuazione in contraddittorio con la regione o la provincia  autonoma

interessata, assegna a quest'ultima un termine congruo per addivenire

all'aggiudicazione. Decorso  inutilmente  il  termine  assegnato,  si

applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3,  4,  6,  8  e  9  del

presente articolo.

6. Agli interventi di cui ai commi  1  e  5  non  si  applicano  le

disposizioni per la risoluzione degli accordi previste  dall'articolo

1, comma 310, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

7. Per gli accordi aventi sviluppo pluriennale, i termini di cui al

comma 1 decorrono dalla data di inizio dell'annualita' di riferimento

prevista dagli accordi medesimi per ciascun intervento.

8. Per gli interventi di cui al presente articolo si  applicano  in

quanto compatibili le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2,  3

e 4, del presente decreto.

9. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su

proposta del Ministro della  salute,  di  concerto  con  il  Ministro

dell'economia e delle finanze  e  con  il  Ministro  per  gli  affari

regionali e le autonomie, sono stabiliti i termini, le modalita',  le

tempistiche, l'eventuale supporto tecnico  e  le  attivita'  connesse

alla realizzazione dell'opera.

 

                            Art. 4 sexies 
Autorizzazione di spesa per acquisizioni e interventi in  materia  di
  sedi di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 

1. Al fine di potenziare la risposta operativa del Corpo  nazionale

dei vigili del fuoco, e' autorizzata la spesa di 5  milioni  di  euro

per  ciascuno  degli  anni  dal  2019  al  2023  per  l'acquisto,  la

costruzione, l'adeguamento,  anche  strutturale,  e  l'ammodernamento

delle sedi di servizio del medesimo Corpo.

 

                           Art. 4 septies 
Disposizioni  in  materia  di  accelerazione  degli   interventi   di
  adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura  e  depurazione
  anche  al  fine  di  evitare  l'aggravamento  delle  procedure   di
  infrazione in corso. 

1. Al fine di evitare l'aggravamento delle procedure di  infrazione

in corso n. 2014/2059 e n. 2017/2181, al  Commissario  unico  di  cui

all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n.  243,

convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017,  n.  18,

sono attribuiti compiti di coordinamento per la  realizzazione  degli

interventi funzionali  a  garantire  l'adeguamento  nel  minor  tempo

possibile alla normativa dell'Unione europea e superare  le  suddette

procedure di infrazione nonche'  tutte  le  procedure  di  infrazione

relative alle medesime problematiche.

2. Entro sessanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del

presente decreto, i commissari di cui all'articolo 7,  comma  7,  del

decreto-legge  12   settembre   2014,   n.   133,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 11  novembre  2014,  n.  164,  cessano  le

proprie funzioni. Il Commissario unico subentra in tutti  i  rapporti

giuridici attivi e passivi posti in essere.

3. Le regioni, avvalendosi dei rispettivi enti di governo d'ambito,

e i commissari straordinari di  cui  all'articolo  7,  comma  7,  del

decreto-legge  12   settembre   2014,   n.   133,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, che  cessano  le

funzioni, trasmettono  al  Commissario  unico,  alla  Presidenza  del

Consiglio dei ministri, al Ministero dell'ambiente e della tutela del

territorio e del mare e al  Dipartimento  della  Ragioneria  generale

dello Stato  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  entro

quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge  di

conversione del presente decreto, una dettagliata relazione in merito

a  tutte  le  misure  intraprese  e   programmate,   finalizzate   al

superamento  delle  procedure  di  infrazione  n.  2014/2059   e   n.

2017/2181, precisando, per  ciascun  agglomerato,  la  documentazione

progettuale  e  tecnica,  le  risorse   finanziarie   programmate   e

disponibili e le relative fonti. Entro i successivi sessanta  giorni,

il Commissario  unico,  sulla  base  di  tali  relazioni  e  comunque

avvalendosi dei competenti uffici regionali e degli enti  di  governo

d'ambito, provvede ad una  ricognizione  dei  piani  e  dei  progetti

esistenti inerenti agli interventi, ai fini  di  una  verifica  dello

stato di attuazione degli interventi,  effettuando  anche  una  prima

valutazione  in  merito  alle  risorse   finanziarie   effettivamente

disponibili, e ne da' comunicazione al Ministro dell'ambiente e della

tutela del territorio e del mare.

4. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su

proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio  e

del mare, previa intesa con la Conferenza permanente per  i  rapporti

tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di

Bolzano, sono individuati gli interventi,  tra  quelli  per  cui  non

risulti gia' intervenuta l'aggiudicazione provvisoria dei lavori, per

i quali il Commissario unico assume il compito di soggetto attuatore.

Con il medesimo decreto  sono  individuate  le  risorse  finanziarie,

disponibili a legislazione vigente, necessarie anche al completamento

degli interventi funzionali  volti  a  garantire  l'adeguamento  alle

sentenze di condanna della Corte  di  giustizia  dell'Unione  europea

pronunciate il 19 luglio 2012 (causa C-565/10) e il  10  aprile  2014

(causa  C-85/13).  Con  il  medesimo  decreto   le   competenze   del

Commissario unico possono essere estese anche  ad  altri  agglomerati

oggetto di ulteriori procedure di infrazione. Il decreto  di  cui  al

presente comma stabilisce  la  durata  e  gli  obiettivi  di  ciascun

incarico del  Commissario  unico  nonche'  la  dotazione  finanziaria

necessaria al raggiungimento degli obiettivi  assegnati  per  ciascun

incarico.

5. Sulla base di una specifica convenzione,  il  Commissario  unico

opera presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio

e del mare, con sede presso il medesimo Ministero.

6. Ai fini dell'attuazione dei poteri sostitutivi di cui al comma 5

dell'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito,

con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, a seguito  del

provvedimento di revoca,  adottato  ai  sensi  dell'articolo  20  del

decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con

modificazioni,  dalla  legge  28  gennaio  2009,  n.  2,  le  risorse

confluiscono direttamente nella contabilita' speciale del Commissario

con le modalita' di cui ai commi 7-bis e 7-ter  dell'articolo  7  del

citato decreto-legge n. 133 del 2014 e al Commissario  e'  attribuito

il compito di realizzare direttamente l'intervento.

7. All'articolo 2 del  decreto-legge  29  dicembre  2016,  n.  243,

convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017,  n.  18,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: «decreto legislativo 3 aprile  2006,

n. 152» sono inserite le  seguenti:  «,  o,  in  mancanza  di  questi

ultimi, alle regioni»;

b) al comma 9, al primo periodo, dopo le parole: «nell'ambito delle

aree di intervento» sono inserite le seguenti: «nonche'  del  gestore

del servizio idrico integrato territorialmente competente» e dopo  il

primo periodo e' inserito  il  seguente:  «Al  personale  di  cui  il

Commissario si avvale puo' essere riconosciuta la  corresponsione  di

compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel  limite  massimo

di 30 ore mensili effettivamente  svolte,  e  comunque  nel  rispetto

della disciplina in materia di orario di lavoro  di  cui  al  decreto

legislativo 8 aprile 2003, n. 66.».

8. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi

o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le  amministrazioni

interessate provvedono alle attivita' di rispettiva competenza con le

risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili  a  legislazione

vigente.

 

                               Art. 5 
              Norme in materia di rigenerazione urbana 

1. Al fine di concorrere  a  indurre  una  drastica  riduzione  del

consumo di  suolo  e  a  favorire  la  rigenerazione  del  patrimonio

edilizio esistente,  a  incentivare  la  razionalizzazione  di  detto

patrimonio  edilizio,   nonche'   a   promuovere   e   agevolare   la

riqualificazione di aree urbane degradate con  presenza  di  funzioni

eterogenee e tessuti edilizi disorganici  o  incompiuti,  nonche'  di

edifici  a  destinazione  non  residenziale  dismessi  o  in  via  di

dismissione,  ovvero  da  rilocalizzare,  tenuto  conto  anche  della

necessita' di favorire lo sviluppo dell'efficienza energetica e delle

fonti rinnovabili e di assicurare il  miglioramento  e  l'adeguamento

sismico del patrimonio edilizio esistente, anche  con  interventi  di

demolizione e ricostruzione:

a) (soppressa);

b) all'articolo 2-bis del testo  unico  di  cui  al  decreto  del

Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo  il  comma  1

sono aggiunti i seguenti:

«1-bis.  Le  disposizioni  del  comma  1  sono  finalizzate   a

orientare i comuni nella definizione di limiti di densita'  edilizia,

altezza e distanza dei fabbricati negli ambiti urbani consolidati del

proprio territorio.

1-ter.  In  ogni  caso   di   intervento   di   demolizione   e

ricostruzione, quest'ultima e' comunque consentita nel rispetto delle

distanze   legittimamente   preesistenti   purche'   sia   effettuata

assicurando  la  coincidenza  dell'area  di  sedime  e   del   volume

dell'edificio   ricostruito   con   quello   demolito,   nei   limiti

dell'altezza massima di quest'ultimo.»;

b-bis) le disposizioni di  cui  all'articolo  9,  commi  secondo  e

terzo, del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n.

1444, si interpretano nel senso  che  i  limiti  di  distanza  tra  i

fabbricati ivi previsti si considerano riferiti  esclusivamente  alle

zone di cui al primo comma, numero 3), dello stesso articolo 9.

1-bis. Nell'ambito delle iniziative volte alla rigenerazione  delle

aree urbane, l'autorizzazione di spesa di cui  alla  legge  14  marzo

2001, n. 80, e'  rifinanziata  per  l'importo  di  euro  500.000  per

ciascuno degli  anni  dal  2019  al  2025.  All'onere  derivante  dal

presente comma si provvede mediante  corrispondente  riduzione  dello

stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto,  ai  fini

del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di

riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato

di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno

2019, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo

al medesimo Ministero.

1-ter. Le risorse disponibili  relative  al  finanziamento  per  la

riqualificazione urbanistica del comune di Cosenza nonche' dei comuni

di Zimella (VR) e di Montecchia di Crosara (VR) rispettivamente  pari

a 200.000 euro e a 150.000 euro ciascuno, autorizzate per l'anno 2018

ai sensi della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e iscritte nello stato

di previsione del Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti

nella missione «Casa e  assetto  urbanistico»,  programma  «Politiche

abitative, urbane e territoriali»,  sono  conservate  nel  conto  dei

residui passivi  per  essere  iscritte  nei  pertinenti  capitoli  di

bilancio dello stato di previsione  del  Ministero  dell'interno.  Il

Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare,

con propri decreti, le occorrenti variazioni di  bilancio,  anche  in

conto residui.

 

                             Art. 5 bis 
           Disposizioni in materia di ciclovie interurbane 

1. Al comma 104 dell'articolo 1 della legge 30  dicembre  2018,  n.

145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «delle autostrade ciclabili»  sono  sostituite  dalle

seguenti:  «di  ciclovie  interurbane,   come   definite   ai   sensi

dell'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 11 gennaio 2018, n.

2»;

b) le parole: «novanta giorni dalla data di entrata in vigore della

presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 agosto 2019».

 

                             Art. 5 ter 
            Norme applicabili in materia di procedimenti 
           di localizzazione di opere di interesse statale 

1. All'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del  Presidente

della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, sono apportate  le  seguenti

modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «ai  sensi  dell'articolo  2,  comma  14,

della legge 24 dicembre 1993, n. 537» sono sostituite dalle seguenti:

«ai sensi degli articoli da 14 a 14-quinquies della  legge  7  agosto

1990, n. 241»;

b) i commi 2, 3, 4 e 5 sono abrogati.

 

                            Art. 5 quater 
                      Proroga di mutui scaduti 

1. Al fine di consentire il completamento  di  opere  di  interesse

pubblico,  le  somme  residue  relative  ai  mutui  che  sono   stati

trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze  in  attuazione

dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.

269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,  n.

326, il cui piano di rimborso e' scaduto il 31 dicembre  2018  e  che

pertanto risultano a tale data non utilizzate dai soggetti mutuatari,

possono  essere   erogate   anche   successivamente   alla   scadenza

dell'ammortamento dei predetti  mutui  ai  fini  della  realizzazione

degli interventi  riguardanti  l'opera  oggetto  del  mutuo  concesso

ovvero alla quale sono state destinate le somme mutuate a seguito dei

diversi utilizzi autorizzati dalla Cassa  depositi  e  prestiti  Spa,

previo nulla osta dei Ministeri competenti, nel corso del periodo  di

ammortamento. L'erogazione delle suddette somme e'  effettuata  dalla

Cassa depositi e prestiti Spa entro il 31 dicembre 2021,  su  domanda

dei soggetti mutuatari, previo nulla osta dei  Ministeri  competenti,

sulla base dei documenti giustificativi  delle  spese  connesse  alla

realizzazione delle predette opere.

 

                          Art. 5 quinquies 
          Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture 

1. In considerazione della straordinaria necessita' ed  urgenza  di

assicurare la  celere  cantierizzazione  delle  opere  pubbliche,  e'

istituita, a decorrere dal 1° settembre 2019, la societa' per  azioni

denominata «Italia Infrastrutture Spa», con capitale sociale  pari  a

10 milioni di euro interamente detenuto dal Ministero dell'economia e

delle finanze,  su  cui  il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei

trasporti esercita il controllo di  cui  all'articolo  16  del  testo

unico di cui al decreto  legislativo  19  agosto  2016,  n.  175.  La

societa', previa stipula di una o piu' convenzioni con  le  strutture

interessate del Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti,  ha

per  oggetto  il  supporto  tecnico-amministrativo   alle   direzioni

generali  in  materia  di  programmi  di  spesa  che   prevedano   il

trasferimento  di  fondi  a  regioni  ed  enti  locali  e  che  siano

sottoposti alle Conferenze di cui al decreto  legislativo  28  agosto

1997, n. 281.  Le  risorse  destinate  alle  convenzioni  di  cui  al

presente comma sono erogate alla societa' su un  conto  di  tesoreria

intestato alla medesima societa',  appositamente  istituito,  con  le

modalita'  previste  dalle  medesime  convenzioni.  Con  decreto  del

Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle

infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con   il   Ministro

dell'economia e delle finanze, e' adottato lo statuto della societa'.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con  il

Ministro dell'economia e  delle  finanze,  designa  il  consiglio  di

amministrazione.

2. La societa' puo' avvalersi, sulla base di apposite convenzioni e

con oneri a carico della societa' stessa  nell'ambito  delle  risorse

disponibili a legislazione vigente, di  personale  proveniente  dalle

pubbliche amministrazioni, anche  ad  ordinamento  autonomo,  e  puo'

stipulare contratti di lavoro a tempo determinato, nel rispetto della

disciplina applicabile, con esperti di elevata professionalita' nelle

materie oggetto d'intervento della societa' medesima.

3. Per le convenzioni di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa  di

2 milioni di euro per l'anno 2019 e 5 milioni  di  euro  a  decorrere

dall'anno 2020.

4. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 12 milioni  di

euro per l'anno 2019  e  a  5  milioni  di  euro  annui  a  decorrere

dall'anno 2020, si provvede:

a) quanto a 0,5 milioni di euro per l'anno 2019 e 2 milioni di euro

annui a decorrere dall'anno 2020, mediante  corrispondente  riduzione

dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 238, della

legge 30 dicembre  2004,  n.  311.  A  tal  fine,  al  terzo  periodo

dell'articolo 1, comma 238, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,  le

parole: «e all'importo di euro 9.309.900 annui a decorrere  dall'anno

2020» sono sostituite dalle seguenti: «, all'importo di 11,5  milioni

di euro per l'anno 2019 e all'importo di 7.309.900 euro  a  decorrere

dall'anno 2020»;

b) quanto a 1,5 milioni di euro per l'anno 2019 e a  3  milioni  di

euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2020,  mediante  corrispondente

riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica,

di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre  2004,

n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004,

n. 307;

c)  quanto  a  10  milioni  di  euro  per  l'anno  2019,   mediante

corrispondente   utilizzo   dell'autorizzazione   di   spesa   recata

dall'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n.  145,  da

imputare sulla quota parte del fondo attribuita  al  Ministero  delle

infrastrutture e dei trasporti.

 

                            Art. 5 sexies 
          Disposizioni urgenti per gli edifici condominial 
                degradati o ubicati in aree degradate 

1. Negli edifici condominiali dichiarati degradati dal  comune  nel

cui territorio sono ubicati gli edifici medesimi, quando ricorrono le

condizioni di cui all'articolo 1105, quarto comma, del codice civile,

la nomina di un  amministratore  giudiziario  puo'  essere  richiesta

anche  dal  sindaco   del   comune   ove   l'immobile   e'   ubicato.

L'amministratore giudiziario  assume  le  decisioni  indifferibili  e

necessarie in funzione sostitutiva dell'assemblea.

2. Le dichiarazioni di degrado degli edifici condominiali di cui al

comma 1 sono effettuate dal sindaco del comune con ordinanza ai sensi

dell'articolo  50,   comma   5,   del   testo   unico   delle   leggi

sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo  18

agosto 2000, n. 267,  nel  quadro  della  disciplina  in  materia  di

sicurezza delle citta' di cui al decreto-legge 20 febbraio  2017,  n.

14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi

o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

                           Art. 5 septies 
          Sistemi di videosorveglianza a tutela dei minori 
                           e degli anziani 
  1. Al fine di assicurare la piu' ampia tutela a favore  dei  minori

nei servizi educativi per l'infanzia  e  nelle  scuole  dell'infanzia

statali  e  paritarie,  nello  stato  di  previsione  del   Ministero

dell'interno e' istituito un fondo con una dotazione di 5 milioni  di

euro per l'anno 2019 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal

2020 al 2024, finalizzato all'erogazione a favore di  ciascun  comune

delle risorse finanziarie occorrenti per l'installazione  di  sistemi

di videosorveglianza a circuito chiuso presso ogni aula  di  ciascuna

scuola nonche' per l'acquisto delle apparecchiature finalizzate  alla

conservazione delle immagini per un periodo temporale adeguato.

2. Al fine di assicurare  la  piu'  ampia  tutela  a  favore  delle

persone    ospitate     nelle     strutture     socio-sanitarie     e

socio-assistenziali  per  anziani  e  persone  con   disabilita',   a

carattere residenziale, semiresidenziale o  diurno,  nello  stato  di

previsione del Ministero della salute e' istituito un fondo  con  una

dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2019 e 15 milioni  di  euro

per   ciascuno   degli   anni   dal   2020   al   2024,   finalizzato

all'installazione di sistemi di videosorveglianza a  circuito  chiuso

presso ogni struttura di cui al presente comma nonche' per l'acquisto

delle apparecchiature finalizzate alla conservazione  delle  immagini

per un periodo temporale adeguato.

3. Con apposito provvedimento normativo, nei limiti  delle  risorse

di cui ai commi 1 e 2, che costituiscono il relativo limite di spesa,

si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti.

4. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 10 milioni  di

euro per l'anno 2019 e a 30 milioni di euro per ciascuno  degli  anni

dal 2020 al 2024, si provvede, quanto a 5 milioni di euro per  l'anno

2019 e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024,

mediante corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa di  cui

all'articolo 1, comma 95, della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145,

relativa alla quota del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e

della ricerca e, quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2019  e  a  15

milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020  al  2024,  mediante

corrispondente utilizzo delle risorse di cui  all'articolo  20  della

legge 11 marzo 1988, n. 67.

Capo II
DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI EVENTI SISMICI DELLA REGIONE MOLISE E DELL'AREA ETNEA

 

                               Art. 6 
          Ambito di applicazione e Commissari straordinari 

1. Le disposizioni del presente Capo sono volte a disciplinare  gli

interventi per la riparazione  e  la  ricostruzione  degli  immobili,

l'assistenza alla popolazione e la ripresa  economica  nei  territori

dei comuni di cui all'allegato 1 interessati dagli eventi sismici  di

cui alle delibere del Consiglio dei ministri del  6  settembre  2018,

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 13 settembre  2018,  e

del 28 dicembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del  2

gennaio 2019, di seguito denominati «eventi».

2. Per lo  svolgimento  delle  funzioni  di  cui  al  comma  1,  il

Presidente del Consiglio dei  ministri,  d'intesa  con  i  Presidenti

delle  Giunte  regionali  competenti  per  territorio,  con   proprio

decreto,  nomina,  fino  al  31   dicembre   2021,   il   Commissario

straordinario per la ricostruzione nei  territori  dei  comuni  della

provincia di Campobasso colpiti dagli eventi sismici a far  data  dal

16 agosto 2018 e il Commissario straordinario  per  la  ricostruzione

nei territori  dei  comuni  della  Citta'  metropolitana  di  Catania

colpiti dall'evento sismico del 26 dicembre 2018 i cui compensi  sono

determinati con lo stesso decreto, analogamente a quanto disposto per

il Commissario straordinario del Governo di cui  all'articolo  2  del

decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,

dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,  in  misura  non  superiore  ai

limiti di cui all'articolo 15, comma 3, del  decreto-legge  6  luglio

2011, n. 98, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  luglio

2011, n. 111, e fatto salvo quanto previsto  dall'articolo  34  della

legge 23 agosto 1988, n.  400,  con  oneri  a  carico  delle  risorse

disponibili sulle contabilita' speciali di  cui  all'articolo  8.  La

gestione  straordinaria,  finalizzata  all'attuazione  delle   misure

oggetto del presente Capo, cessa il 31 dicembre 2021.

3. I Commissari straordinari, di seguito  denominati  «Commissari»,

assicurano  una  ricostruzione  unitaria  e  omogenea  nei  territori

colpiti dagli eventi, attraverso specifici piani di riparazione e  di

ricostruzione degli immobili privati e pubblici e  di  trasformazione

e,  eventualmente,  di  delocalizzazione  urbana   finalizzati   alla

riduzione delle situazioni di rischio sismico e idrogeologico e  alla

tutela paesaggistica e, a tal fine, programmano l'uso  delle  risorse

finanziarie e adottano le direttive necessarie per  la  progettazione

ed esecuzione degli interventi, nonche'  per  la  determinazione  dei

contributi spettanti ai beneficiari  sulla  base  di  indicatori  del

danno, della vulnerabilita' e di costi parametrici.

4. Gli interventi  e  i  piani  discendenti  dall'applicazione  del

presente Capo sono attuati nel rispetto degli  articoli  4  e  5  del

decreto del Presidente  della  Repubblica  8  agosto  1997,  n.  357,

nonche' degli strumenti  di  pianificazione  e  gestione  delle  aree

protette nazionali e regionali, individuate ai sensi  della  legge  6

dicembre 1991, n. 394.

 

                               Art. 7 
                Funzioni dei Commissari straordinari 
  1. I Commissari esercitano le seguenti funzioni:

a) operano in  raccordo  con  il  Dipartimento  della  protezione

civile e, a seconda degli ambiti  di  competenza,  con  i  Commissari

delegati  nominati,  rispettivamente,  ai   sensi   dell'articolo   1

dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione  civile  n.

547 del 21 settembre 2018 e dell'articolo 1 dell'ordinanza  del  Capo

del Dipartimento della protezione civile n. 566 del 28 dicembre 2018,

al fine di coordinare le attivita' disciplinate dal presente Capo con

gli interventi riguardanti  il  superamento  dei  relativi  stati  di

emergenza;

b) vigilano sugli interventi di riparazione e  ricostruzione  degli

immobili  privati  di  cui  all'articolo  9,  nonche'  coordinano  la

concessione ed erogazione dei relativi contributi;

c) effettuano la ricognizione dei danni unitamente ai fabbisogni  e

determinano, di concerto con le regioni  rispettivamente  competenti,

secondo criteri  omogenei,  il  quadro  complessivo  degli  stessi  e

stimano  il  fabbisogno  finanziario  per  farvi  fronte,   definendo

altresi'  la  programmazione  delle  risorse  nei  limiti  di  quelle

assegnate;

d) coordinano gli interventi di riparazione e  ricostruzione  delle

opere pubbliche di cui all'articolo 13;

e)  detengono  e  gestiscono  le  contabilita'  speciali   a   loro

appositamente intestate;

f) coordinano e realizzano  gli  interventi  di  demolizione  delle

costruzioni interessate da interventi edilizi;

g) coordinano e realizzano la mappatura della situazione edilizia e

urbanistica, per  avere  un  quadro  completo  del  rischio  statico,

sismico e idrogeologico;

h) espletano ogni altra attivita' prevista dal  presente  Capo  nei

territori colpiti, ivi  compresi  gli  interventi  a  sostegno  delle

imprese che hanno sede nei territori interessati nonche' il  recupero

del tessuto socio- economico nelle aree colpite dagli eventi sismici;

i)  provvedono,  d'intesa  con  il  Dipartimento  della  protezione

civile, a dotare i comuni di cui all'allegato  2,  per  i  quali  non

siano gia' stati emanati provvedimenti di concessione  di  contributi

per l'adozione dei medesimi strumenti, di un piano di  microzonazione

sismica di III livello, come definita negli «Indirizzi e criteri  per

la microzonazione  sismica»  approvati  il  13  novembre  2008  dalla

Conferenza delle regioni e delle province autonome, disciplinando con

propri  atti  la  concessione  di  contributi  ai   comuni   di   cui

all'allegato 2, con oneri a carico delle  risorse  disponibili  sulle

contabilita'  speciali  di  cui  all'articolo  8,  entro  il   limite

complessivo di euro 380.000 per l'anno 2019, di cui euro 299.000  per

la Regione Siciliana ed euro 81.000 per la Regione Molise,  definendo

le relative modalita' e procedure di attuazione;

l)  provvedono  alle   attivita'   relative   all'assistenza   alla

popolazione a seguito della  cessazione  dello  stato  di  emergenza,

anche avvalendosi delle  eventuali  risorse  residue  presenti  nelle

contabilita'  speciali,  intestate  ai  Commissari  delegati  di  cui

all'articolo  2  dell'ordinanza  n.  547  del  21  settembre  2018  e

all'articolo 15 dell'ordinanza n.  566  del  28  dicembre  2018,  che

vengono all'uopo trasferite sulle rispettive contabilita' speciali di

cui all'articolo 8.

2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1,  i  Commissari

provvedono con propri atti, nel rispetto  della  Costituzione  e  dei

principi generali dell'ordinamento giuridico.

2-bis. Per le attivita' di cui al comma  1,  i  Commissari  possono

avvalersi altresi'  dell'Agenzia  nazionale  per  l'attrazione  degli

investimenti e lo sviluppo d'impresa -  Invitalia  Spa,  mediante  la

sottoscrizione di apposita convenzione,  con  oneri  a  carico  delle

risorse di cui all'articolo 8.

 

                               Art. 8 
                        Contabilita' speciali 

1. Nello stato di previsione del Ministero  dell'economia  e  delle

finanze e' istituito il Fondo per la ricostruzione delle aree colpite

dagli eventi sismici di cui all'articolo 6.

2. Per l'attuazione degli interventi di immediata necessita' di cui

al presente decreto, al fondo per la ricostruzione e'  assegnata  una

dotazione  iniziale  di  complessivi  euro  275,7  milioni   per   il

quinquennio 2019-2023,  con  la  seguente  ripartizione:  euro  38,15

milioni per l'anno 2019, euro 58,75 milioni per l'anno 2020  ed  euro

79,80 milioni per l'anno 2021, euro 30  milioni  per  ciascuno  degli

anni 2022 e 2023 da destinare alla ricostruzione  nei  territori  dei

Comuni della Citta' metropolitana di Catania;  euro  10  milioni  per

l'anno 2019, euro 19 milioni per l'anno 2020 ed euro 10  milioni  per

l'anno 2021 da destinare alla ricostruzione nei territori dei  Comuni

della provincia di Campobasso.

3. A ciascun Commissario e'  intestata  una  apposita  contabilita'

speciale  aperta  presso  la  tesoreria  dello  Stato   nella   quale

confluiscono le risorse finanziarie provenienti dal Fondo di  cui  al

presente articolo, a qualsiasi titolo destinate o da  destinare  alla

ricostruzione nei territori dei comuni di cui  all'allegato  1,  alle

spese  di  funzionamento  e  alle   spese   per   l'assistenza   alla

popolazione.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 48,15 milioni

di euro per l'anno 2019, 77,75 milioni di euro per l'anno 2020, 89,80

milioni di euro per l'anno 2021, euro 30 milioni per  ciascuno  degli

anni 2022 e 2023 si provvede ai sensi dell'articolo 29.

 

                               Art. 9 
                        Ricostruzione privata 

1. Ai  fini  del  riconoscimento  dei  contributi  nell'ambito  dei

territori dei comuni di cui all'allegato 1, i Commissari provvedono a

individuare i contenuti del processo di  ricostruzione  e  ripristino

del  patrimonio  danneggiato  stabilendo  le  priorita'  sulla   base

dell'entita' del danno subito a seguito della ricognizione effettuata

ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera c).

2. In coerenza con i criteri stabiliti  nel  presente  Capo,  sulla

base dei danni effettivamente verificatisi, i contributi, fino al 100

per cento delle spese occorrenti, sono erogati ai sensi dell'articolo

12, per far fronte alle seguenti tipologie di intervento e danno:

a) riparazione,  ripristino,  ricostruzione,  delocalizzazione  e

trasformazione nelle aree  considerate  ad  alto  rischio  sismico  e

idrogeologico,  degli  immobili  di  edilizia  abitativa  e  ad   uso

produttivo  e  commerciale,  per  servizi  pubblici  e  privati,   in

relazione al danno effettivamente subito;

b) gravi danni a scorte e beni mobili strumentali alle  attivita'

produttive,   industriali,   agricole,   zootecniche,    commerciali,

artigianali, turistiche, professionali, ivi comprese quelle  relative

agli  enti   non   commerciali,   ai   soggetti   pubblici   e   alle

organizzazioni,  fondazioni  o  associazioni   con   esclusivo   fine

solidaristico o sindacale, e ai servizi, inclusi i servizi sociali  e

socio-sanitari;

c) danni alle strutture private  adibite  ad  attivita'  sociali,

socio-sanitarie e socio-educative, ricreative, sportive e religiose;

d) danni agli edifici privati di interesse storico-artistico;

e) oneri sostenuti dai soggetti che abitano in locali  sgomberati

dalle  competenti  autorita',  per   l'autonoma   sistemazione,   per

traslochi, depositi e per l'allestimento di alloggi temporanei.

3. I contributi di cui  al  presente  articolo  sono  concessi,  su

richiesta, agli interessati che dimostrino  il  nesso  di  causalita'

diretto, comprovato da apposita perizia  asseverata,  tra  il  danno,

anche in relazione alla sua entita', e gli eventi.

4. Le disposizioni di cui al presente  articolo  si  applicano  nei

limiti e nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento  (UE)

n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 e, in  particolare,

dall'articolo 50.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del  presente  articolo  si

provvede nel limite  delle  risorse  disponibili  sulle  contabilita'

speciali di cui all'articolo 8.

 

                               Art. 10 
           Criteri e modalita' generali per la concessione 
             dei contributi per la ricostruzione privata 

1. Per gli interventi di ricostruzione o di recupero degli immobili

privati situati nei territori  dei  comuni  di  cui  all'allegato  1,

distrutti o danneggiati dagli eventi, da attuarsi  nel  rispetto  dei

limiti, dei parametri, delle soglie e delle modalita'  stabiliti  con

atti adottati dal Commissario ai  sensi  dell'articolo  7,  comma  2,

possono essere concessi, nel limite delle risorse  disponibili  sulla

contabilita' speciale, di cui all'articolo 8, dei contributi  per  le

seguenti tipologie di immobili:

a) per gli immobili distrutti, un contributo fino al 100 per  cento

del costo delle strutture,  degli  elementi  architettonici  esterni,

comprese le finiture interne ed esterne e gli impianti, e delle parti

comuni  dell'intero  edificio  per  la  ricostruzione  da  realizzare

nell'ambito dello stesso insediamento,  nel  rispetto  delle  vigenti

norme tecniche che prevedono l'adeguamento sismico e nel limite delle

superfici   preesistenti,   aumentabili   esclusivamente   ai    fini

dell'adeguamento  igienico-sanitario,  antincendio   ed   energetico,

nonche' dell'eliminazione delle barriere architettoniche;

b)  per  gli  immobili  gravemente  danneggiati,  con  livelli   di

danneggiamento e vulnerabilita' superiori alla  soglia  appositamente

stabilita, un contributo fino  al  100  per  cento  del  costo  degli

interventi sulle strutture, con miglioramento sismico o demolizione e

ricostruzione, compresi l'adeguamento igienico-sanitario,  energetico

ed    antincendio,    nonche'    l'eliminazione    delle     barriere

architettoniche,  e  del  ripristino  degli  elementi  architettonici

esterni, comprese le rifiniture interne ed  esterne,  e  delle  parti

comuni dell'intero edificio;

c) per gli immobili con livelli di danneggiamento e  vulnerabilita'

inferiori alla soglia appositamente stabilita, un contributo fino  al

100 per cento del costo della riparazione con rafforzamento locale  o

del ripristino con miglioramento  sismico  delle  strutture  e  degli

elementi architettonici esterni, comprese le  rifiniture  interne  ed

esterne, e delle parti comuni dell'intero edificio.

2. I contributi di cui  al  comma  1  possono  essere  concessi,  a

domanda del soggetto interessato, a favore:

a) dei proprietari ovvero degli  usufruttuari  o  dei  titolari  di

diritti reali di godimento che si sostituiscano ai proprietari  delle

unita' immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma  e  classificate

con esito B, C o E ai sensi del decreto del Presidente del  Consiglio

dei ministri del 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento  ordinario

n. 123 alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio  2011,  che  alla

data degli eventi, con riferimento ai comuni di cui  all'allegato  1,

risultavano adibite ad abitazione principale ai  sensi  dell'articolo

13, comma 2, terzo, quarto e  quinto  periodo,  del  decreto-legge  6

dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22

dicembre 2011, n. 214;

b) dei proprietari ovvero degli  usufruttuari  o  dei  titolari  di

diritti reali di godimento che si sostituiscano ai proprietari  delle

unita' immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma  e  classificate

con esito B, C o E ai sensi del decreto del Presidente del  Consiglio

dei ministri del 5 maggio 2011, che,  alla  data  degli  eventi,  con

riferimento ai comuni di cui all'allegato 1, risultavano concesse  in

locazione sulla base di un contratto regolarmente registrato ai sensi

del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di  registro

di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,  n.

131, ovvero concesse in comodato o assegnate a soci di cooperative  a

proprieta' indivisa, e adibite a residenza anagrafica del conduttore,

del comodatario o dell'assegnatario;

c) dei proprietari ovvero degli  usufruttuari  o  dei  titolari  di

diritti reali di godimento o dei familiari che  si  sostituiscano  ai

proprietari delle unita'  immobiliari  danneggiate  o  distrutte  dal

sisma e classificate con esito B, C o E  ai  sensi  del  decreto  del

Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011,  diverse  da

quelle di cui alle lettere a) e b);

d) dei proprietari ovvero degli  usufruttuari  o  dei  titolari  di

diritti reali di godimento che si sostituiscano ai proprietari, e per

essi al soggetto mandatario dagli stessi incaricato, delle  strutture

e delle parti comuni degli edifici danneggiati o distrutti dal  sisma

e classificati con  esito  B,  C  o  E,  ai  sensi  del  decreto  del

Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011,  nei  quali,

alla data degli eventi, con riferimento ai comuni di cui all'allegato

1 era presente un'unita' immobiliare di cui alle lettere a), b) e c);

e) dei titolari di attivita' produttive o commerciali ovvero di chi

per legge o per contratto o sulla  base  di  altro  titolo  giuridico

valido alla data della domanda sia tenuto a sostenere le spese per la

riparazione o ricostruzione delle unita' immobiliari, degli  impianti

e beni mobili strumentali all'attivita' danneggiati dal sisma, e  che

alla data degli relativi eventi sismici, con riferimento ai comuni di

cui all'allegato 1, risultavano adibite all'esercizio  dell'attivita'

produttiva o ad essa strumentali.

3.  Nessun  contributo  puo'  essere  concesso  per  gli   immobili

danneggiati oggetto di ordine di demolizione o  ripristino  impartito

dal giudice penale o dall'autorita' amministrativa ai sensi di quanto

stabilito dall'articolo 181 del codice di cui al decreto  legislativo

22 gennaio 2004, n. 42, e dall'articolo 31 del decreto del Presidente

della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, se non  previa  revoca  dello

stesso da parte  del  giudice  competente  dell'esecuzione  penale  o

dell'autorita' amministrativa competente.

4. Il contributo concesso e' al netto di altri contributi  pubblici

percepiti dall'interessato per le medesime finalita' di quelli di cui

al presente Capo.

5. Rientrano tra le spese  ammissibili  a  finanziamento  le  spese

relative alle prestazioni tecniche e amministrative,  nei  limiti  di

quanto determinato all'articolo 17, comma 3.

6. Le spese sostenute per  tributi  o  canoni  di  qualsiasi  tipo,

dovuti  per  l'occupazione  di  suolo  pubblico   determinata   dagli

interventi di  ricostruzione,  sono  inserite  nel  quadro  economico

relativo alla richiesta di contributo.

7.  Le  domande  di  concessione  dei  contributi   contengono   la

dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico  delle

disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione

amministrativa di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  28

dicembre 2000, n. 445, in ordine al possesso dei requisiti  necessari

per la concessione dei contributi di cui al comma 1  e  all'eventuale

spettanza  di  ulteriori  contributi   pubblici   o   di   indennizzi

assicurativi per la copertura dei medesimi danni.

8.  La  concessione  del  contributo  e'  annotata   nei   registri

immobiliari, su richiesta del Commissario straordinario, in esenzione

da qualsiasi tributo o diritto, sulla base del titolo di concessione,

senza alcun'altra formalita'.

9. In deroga agli articoli 1120,  1121  e  1136,  quarto  e  quinto

comma, del codice civile, gli interventi di recupero relativi  ad  un

unico immobile composto da piu'  unita'  immobiliari  possono  essere

disposti dalla maggioranza dei  condomini  che  comunque  rappresenti

almeno la  meta'  del  valore  dell'edificio  e  gli  interventi  ivi

previsti  devono  essere  approvati  con  un  numero  di   voti   che

rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno  un  terzo  del

valore dell'edificio.

10.  Ferma  restando  l'esigenza  di   assicurare   il   controllo,

l'economicita'  e  la   trasparenza   nell'utilizzo   delle   risorse

pubbliche,  i  contratti  stipulati  dai   privati   beneficiari   di

contributi per l'esecuzione di lavori e per l'acquisizione di beni  e

servizi connessi agli interventi di cui al presente articolo non sono

ricompresi tra quelli previsti dall'articolo 1, comma 2,  del  codice

dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile  2016,

n. 50.

11. La selezione dell'impresa esecutrice da parte del  beneficiario

dei contributi e' compiuta tra  le  imprese  che  risultano  iscritte

nell'Anagrafe di cui all'articolo 16.

 

                               Art. 11 
              Interventi di riparazione e ricostruzione 
               degli immobili danneggiati o distrutti 

1. I  contributi  per  la  riparazione  o  la  ricostruzione  degli

immobili danneggiati o distrutti dagli eventi,  concessi  sulla  base

dei danni effettivamente verificatisi nelle zone  di  classificazione

sismica 1, 2 e 3 quando ricorrono le condizioni  per  la  concessione

del beneficio, sono finalizzati a:

a) riparare, ripristinare, demolire, ricostruire o  delocalizzare

e assoggettare a  trasformazione  urbana  gli  immobili  di  edilizia

privata ad uso  abitativo  e  non  abitativo,  ad  uso  produttivo  e

commerciale, ad uso agricolo e per  i  servizi  pubblici  e  privati,

compresi quelli destinati al culto,  danneggiati  o  distrutti  dagli

eventi. Limitatamente agli interventi di  riparazione  e  ripristino,

per tali immobili, l'intervento di  miglioramento  o  di  adeguamento

sismico deve conseguire il massimo livello di  sicurezza  compatibile

in  termini  tecnico-economici  con   la   tipologia   dell'immobile,

asseverata da un tecnico abilitato, nel rispetto  delle  disposizioni

concernenti la resistenza alle azioni sismiche di cui al decreto  del

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 477 del 27  dicembre

2016;

b) riparare, ripristinare, demolire e ricostruire,  gli  immobili

«di  interesse  strategico»,  di  cui  al  decreto   del   Capo   del

Dipartimento della protezione  civile  21  ottobre  2003,  pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 29 ottobre 2003, e quelli ad  uso

scolastico danneggiati o distrutti dagli eventi. Per  tali  immobili,

l'intervento deve conseguire l'adeguamento  sismico  ai  sensi  delle

vigenti norme tecniche per le costruzioni;

c) riparare e ripristinare gli immobili soggetti alla tutela  del

codice  dei  beni  culturali  e  del  paesaggio  di  cui  al  decreto

legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,  danneggiati  dagli   eventi

conseguendo il  massimo  livello  di  sicurezza  compatibile  con  le

concomitanti  esigenze  di  tutela  e  conservazione   dell'identita'

culturale del bene stesso.

 

                               Art. 12 
                    Procedura per la concessione 
                    e l'erogazione dei contributi 
  1. L'istanza  di  concessione  dei  contributi  e'  presentata  dai

soggetti legittimati di cui all'articolo 10, comma 2,  ai  comuni  di

cui all'allegato 1 unitamente alla richiesta del  titolo  abilitativo

necessario in relazione alla  tipologia  dell'intervento  progettato.

Alla   domanda   sono   obbligatoriamente   allegati,   oltre    alla

documentazione necessaria per il rilascio del titolo edilizio:

a) la relazione tecnica  asseverata  a  firma  di  professionista

abilitato e  in  possesso  dei  requisiti  di  cui  all'articolo  17,

attestante la riconducibilita' causale diretta  dei  danni  esistenti

agli eventi sismici, a cui si allega  l'eventuale  scheda  AeDES,  se

disponibile o l'ordinanza di sgombero;

b) il progetto degli interventi proposti, con l'indicazione delle

attivita' di  demolizione,  ricostruzione  e  riparazione  necessarie

nonche' degli interventi di miglioramento sismico previsti,  riferiti

all'immobile  nel  suo  complesso,  corredati  da   computo   metrico

estimativo da cui risulti l'entita' del  contributo  richiesto  sulla

base del prezzario regionale in vigore;

c)  l'indicazione  dell'impresa  affidataria  dei   lavori,   con

allegata documentazione relativa alla sua iscrizione nell'Anagrafe di

cui all'articolo 16 e al rispetto della normativa vigente in  materia

di antimafia, nonche', per gli interventi sugli edifici di  interesse

storico-artistico,  la  documentazione  attestante  il  possesso   di

competenze tecniche commisurate alla tipologia  di  immobile  e  alla

tipologia di intervento.

2. All'esito dell'istruttoria relativa agli interventi richiesti  a

norma   della   vigente   legislazione,   il   comune   rilascia   il

corrispondente titolo edilizio.

3. I comuni di cui all'allegato 1, dopo aver acquisito e verificato

la documentazione di  cui  al  comma  1,  trasmettono  la  stessa  al

Commissario competente.

4.  Il  Commissario  competente  o  un  suo  delegato  concede   il

contributo con decreto nella misura accertata e ritenuta  congrua.  I

contributi sono erogati, a valere sulle  risorse  delle  contabilita'

speciali di cui all'articolo 8, sulla base di  stati  di  avanzamento

lavori  relativi  all'esecuzione  dei  lavori,  alle  prestazioni  di

servizi e alle acquisizioni di beni  necessari  all'esecuzione  degli

interventi ammessi a contributo.

5. Ciascun Commissario procede  con  cadenza  mensile,  avvalendosi

della collaborazione  dei  Provveditorati  Opere  Pubbliche  o  degli

uffici  regionali  territorialmente  competenti,  nell'ambito   delle

risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione

vigente, senza nuovi o maggiori oneri  per  la  finanza  pubblica,  a

verifiche a campione sugli interventi per i quali sia stato  adottato

il decreto  di  concessione  dei  contributi  a  norma  del  presente

articolo, previo sorteggio dei beneficiari in misura pari  ad  almeno

il 10 per cento dei  contributi  complessivamente  concessi.  Qualora

dalle predette verifiche emerga che i contributi sono stati  concessi

in carenza dei  necessari  presupposti,  ovvero  che  gli  interventi

eseguiti non corrispondono a quelli per i quali e' stato concesso  il

contributo, il Commissario dispone l'annullamento o la revoca,  anche

parziale, del decreto di concessione  dei  contributi  e  provvede  a

richiedere  la  restituzione  delle  eventuali  somme   indebitamente

percepite.

6. Con atti adottati  ai  sensi  dell'articolo  7,  comma  2,  sono

definiti modalita' e termini per la presentazione  delle  domande  di

concessione  dei  contributi  e  per  l'istruttoria  delle   relative

pratiche, anche prevedendo la dematerializzazione con  l'utilizzo  di

piattaforme informatiche.

7. Nel caso in cui, sul bene oggetto di  richiesta  di  contributo,

sia pendente  una  domanda  di  sanatoria,  il  procedimento  per  la

concessione dei contributi e' sospeso  nelle  more  dell'esame  delle

istanze di sanatoria e l'erogazione  dei  contributi  e'  subordinata

all'accoglimento di detta istanza.

 

                               Art. 13 
                       Ricostruzione pubblica 
  1. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 7, comma 2, e'

disciplinato il finanziamento, nei limiti delle  risorse  disponibili

sulla contabilita' speciale di cui all'articolo 8, per la demolizione

e  ricostruzione,  la  riparazione  e  il  ripristino  degli  edifici

pubblici, delle chiese e degli edifici di culto di proprieta' di enti

ecclesiastici civilmente riconosciuti, per gli  interventi  volti  ad

assicurare  la  funzionalita'   dei   servizi   pubblici,   e   delle

infrastrutture, nonche' per gli interventi sui  beni  del  patrimonio

artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela  ai  sensi

del codice dei beni culturali e  del  paesaggio  di  cui  al  decreto

legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che devono prevedere anche  opere

di  miglioramento  sismico  finalizzate  ad  accrescere  in   maniera

sostanziale la capacita' di resistenza delle strutture, nei comuni di

cui all'allegato 1, attraverso la concessione di  contributi  per  la

realizzazione  degli   interventi   individuati   a   seguito   della

ricognizione dei fabbisogni effettuata dal Commissario competente  ai

sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera c).

2. Al fine di dare attuazione alla programmazione degli  interventi

di cui al comma 1, con atti adottati ai sensi dell'articolo 7,  comma

2, si provvede a:

a) predisporre e approvare un piano degli edifici pubblici  di  cui

al comma 1, delle chiese e degli edifici di culto  di  proprieta'  di

enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che quantifica il danno e

ne prevede il finanziamento  nel  limite  delle  risorse  disponibili

nelle contabilita' speciali di cui all'articolo 8;

b) predisporre e approvare un piano di  interventi  finalizzati  ad

assicurare  la   funzionalita'   dei   servizi   pubblici   e   delle

infrastrutture a valere sulle risorse disponibili nelle  contabilita'

speciali di cui all'articolo 8;

c) predisporre  e  approvare  un  piano  dei  beni  culturali,  che

quantifichi il danno e ne preveda il finanziamento nei  limiti  delle

risorse disponibili nelle contabilita' speciali di  cui  all'articolo

8. I piani sono predisposti sentito il Ministero  per  i  beni  e  le

attivita' culturali ovvero il competente  Assessorato  della  Regione

Siciliana;

d) predisporre ed approvare  un  piano  di  interventi  sulle  aree

interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico, con priorita'  per

dissesti  che  costituiscono   pericolo   per   centri   abitati   ed

infrastrutture, sentito il Commissario per il dissesto  idrogeologico

e nei limiti delle risorse disponibili nelle contabilita' speciali di

cui all'articolo 8.

3. In sede di approvazione dei piani di cui al comma 2  ovvero  con

apposito  atto  adottato  ai  sensi  dell'articolo  7,  comma  2,   i

Commissari individuano, con specifica  motivazione,  gli  interventi,

inseriti in detti piani, che rivestono  un'importanza  essenziale  ai

fini della ricostruzione  nei  territori  colpiti  dagli  eventi.  La

realizzazione degli interventi di cui al  primo  periodo  costituisce

presupposto per l'applicazione della procedura  di  cui  all'articolo

63, comma 1, del codice dei contratti  pubblici  di  cui  al  decreto

legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Conseguentemente, per gli  appalti

pubblici di lavori, di servizi e  di  forniture  da  aggiudicarsi  da

parte del Commissario  possono  applicarsi  le  disposizioni  di  cui

all'articolo 63, commi 1 e 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Nel rispetto dei principi di trasparenza,  concorrenza  e  rotazione,

l'invito, contenente  l'indicazione  dei  criteri  di  aggiudicazione

dell'appalto, e' rivolto, sulla  base  del  progetto  definitivo,  ad

almeno cinque  operatori  economici  iscritti  nell'Anagrafe  di  cui

all'articolo 16. In mancanza di un numero  sufficiente  di  operatori

economici iscritti nella  predetta  Anagrafe,  l'invito  deve  essere

rivolto ad almeno cinque operatori  iscritti  in  uno  degli  elenchi

tenuti dalle prefetture-uffici  territoriali  del  Governo  ai  sensi

dell'articolo 1, commi 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n.

190, e che abbiano presentato  domanda  di  iscrizione  nell'Anagrafe

antimafia di cui al citato articolo 16.  I  lavori  vengono  affidati

sulla  base  della  valutazione  delle  offerte  effettuata  da   una

commissione giudicatrice costituita ai  sensi  dell'articolo  77  del

decreto legislativo n. 50 del 2016.

4. Le regioni territorialmente competenti nonche' gli  enti  locali

delle medesime regioni, ove a tali fini da esse  individuati,  previa

specifica intesa, procedono all'espletamento delle procedure di  gara

relativamente agli immobili di  loro  proprieta',  nei  limiti  delle

risorse disponibili e previa approvazione  da  parte  dei  Commissari

straordinari, ai soli fini dell'assunzione della spesa a carico delle

risorse delle contabilita' speciali di cui all'articolo 8.

5. I Commissari straordinari provvedono, con oneri a  carico  delle

risorse delle contabilita' speciali  di  cui  all'articolo  8  e  nei

limiti delle  risorse  disponibili,  alla  diretta  attuazione  degli

interventi relativi agli  edifici  pubblici  di  proprieta'  statale,

ripristinabili con miglioramento sismico.

5-bis.  Al  fine  di  dare  attuazione  alla  programmazione  degli

interventi di  cui  al  comma  1,  i  Commissari  possono  provvedere

direttamente agli interventi inseriti  nella  programmazione  e  gia'

oggetto di finanziamento per i quali l'ente  proprietario  non  abbia

manifestato la disponibilita' a  svolgere  le  funzioni  di  soggetto

attuatore di cui all'articolo 14.

6. Sulla  base  delle  priorita'  stabilite  dai  Commissari  e  in

coerenza con il piano delle opere  pubbliche  e  il  piano  dei  beni

culturali di cui al comma 2, lettere a) e c), i soggetti attuatori di

cui all'articolo 14, comma 1, oppure i comuni interessati  provvedono

a predisporre ed inviare i progetti degli interventi al Commissario.

7. Ferme  restando  le  previsioni  dell'articolo  24  del  decreto

legislativo n. 50 del 2016, per la predisposizione dei progetti e per

l'elaborazione  degli  atti  di   pianificazione   e   programmazione

urbanistica, in conformita' agli indirizzi definiti dal  Commissario,

i soggetti di cui al comma 6 del presente articolo possono  procedere

all'affidamento di incarichi ad uno o piu' degli operatori  economici

indicati all'articolo 46 del citato decreto  legislativo  n.  50  del

2016. L'affidamento degli  incarichi  di  cui  al  primo  periodo  e'

consentito esclusivamente in caso di indisponibilita' di personale in

possesso della necessaria professionalita'.

8. I Commissari straordinari, previo esame dei progetti  presentati

dai soggetti di cui al comma 6 e verifica della congruita'  economica

degli stessi e acquisiti i necessari pareri e  nulla  osta  da  parte

degli  organi  competenti,  anche  mediante  apposita  conferenza  di

servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della  legge  7  agosto

1990, n.  241,  approvano  definitivamente  i  progetti  esecutivi  e

adottano il decreto di concessione del contributo.

8-bis. Con apposito atto da emanare ai sensi dell'articolo 7, comma

2, sono indicate le modalita' di attuazione del comma 6,  nonche'  di

acquisizione  dei  pareri  e  nulla  osta  da  parte   degli   organi

competenti, mediante apposita conferenza di servizi.

9. I contributi di cui al presente articolo, nonche' le  spese  per

l'assistenza alla popolazione sono erogati in via diretta.

10. Il monitoraggio dei finanziamenti di cui al  presente  articolo

avviene sulla base di quanto  disposto  dal  decreto  legislativo  29

dicembre 2011, n. 229.

 

                               Art. 14 
            Soggetti attuatori degli interventi relativi 
              alle opere pubbliche e ai beni culturali 

1. Per la riparazione, il ripristino, il miglioramento sismico o la

ricostruzione delle opere pubbliche e  dei  beni  culturali,  di  cui

all'articolo 13, comma 1, sono soggetti attuatori:

a) la Regione Molise;

b) la Regione Siciliana;

c) il Ministero per i beni e le attivita' culturali;

d) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

e) l'Agenzia del demanio;

f) i comuni di cui all'allegato 1;

g) il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;

h) i soggetti gestori o proprietari delle infrastrutture;

i) le diocesi dei comuni di cui all'allegato 1, limitatamente  agli

interventi  sugli  immobili  di  proprieta'  di  enti   ecclesiastici

civilmente  riconosciuti  e  di  importo  inferiore  alla  soglia  di

rilevanza europea di cui all'articolo 35  del  codice  dei  contratti

pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

l) le Province o Citta' metropolitane.

1-bis. Nell'ambito dei programmi d'intervento previsti all'articolo

13, i Commissari straordinari possono autorizzare, nei  limiti  delle

risorse disponibili, i soggetti  attuatori  di  cui  al  comma  1  ad

avvalersi dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli  investimenti

e lo sviluppo d'impresa-Invitalia Spa, anche in qualita' di  centrale

di committenza,  secondo  le  modalita'  di  cui  all'articolo  7.  I

Commissari  straordinari  possono  inoltre  rendere  disponibile   ai

soggetti attuatori  di  cui  al  comma  l  il  supporto  dell'Agenzia

nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa

- Invitalia Spa in qualita' di centrale di committenza  con  oneri  a

carico delle risorse di cui all'articolo 8.

 

                             Art. 14 bis 
          Disposizioni concernenti il personale dei comuni 

1. Tenuto conto degli eventi  sismici  di  cui  alla  delibera  del

Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2018 e del conseguente  numero

di procedimenti facenti carico ai comuni della  citta'  metropolitana

di Catania indicati nell'allegato 1, gli stessi possono assumere  con

contratti di lavoro a tempo determinato, in deroga all'articolo  259,

comma 6, del testo unico  delle  leggi  sull'ordinamento  degli  enti

locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267,  e  ai

vincoli di contenimento della spesa di personale di cui  all'articolo

9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con

modificazioni,  dalla  legge  30  luglio  2010,  n.  122,  e  di  cui

all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge  27  dicembre  2006,  n.

296, nel limite di spesa di euro 830.000 per l'anno 2019  e  di  euro

1.660.000  per  l'anno  2020,  ulteriori  unita'  di  personale   con

professionalita'  di  tipo  tecnico  o  amministrativo-contabile,  in

particolare fino a 40 unita' complessive per ciascuno degli anni 2019

e 2020. Ai relativi oneri si fa fronte, nel limite  di  euro  830.000

per l'anno 2019 e di euro 1.660.000 per l'anno 2020, con  le  risorse

disponibili nella  contabilita'  speciale  intestata  al  Commissario

straordinario per la ricostruzione nei  territori  dei  comuni  della

citta' metropolitana di Catania, di cui all'articolo 8.

2. Nei limiti delle risorse finanziarie  previste  dal  comma  1  e

delle unita' di personale assegnate con i  provvedimenti  di  cui  al

comma  3,  i  comuni  della  citta'  metropolitana  di  Catania,  con

efficacia limitata agli anni 2019 e  2020,  possono  incrementare  la

durata della prestazione lavorativa dei rapporti di  lavoro  a  tempo

parziale gia' in  essere  con  professionalita'  di  tipo  tecnico  o

amministrativo, in deroga ai vincoli di contenimento della  spesa  di

personale di cui all'articolo  9,  comma  28,  del  decreto-legge  31

maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30

luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562,  della

legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3. Con provvedimento del Commissario straordinario sono determinati

i profili professionali e il numero massimo delle unita' di personale

che ciascun comune e' autorizzato ad assumere per le esigenze di  cui

al  comma  1,  anche  stipulando  contratti  a  tempo  parziale.   Il

provvedimento e' adottato sulla base delle  richieste  che  i  comuni

avanzano al  Commissario  medesimo.  Ciascun  comune  puo'  stipulare

contratti a tempo parziale per un numero di unita' di personale anche

superiore a quello di cui viene autorizzata l'assunzione, nei  limiti

delle risorse finanziarie corrispondenti alle assunzioni  autorizzate

con il provvedimento di cui al presente comma.

4. Le assunzioni sono effettuate con facolta'  di  attingere  dalle

graduatorie  vigenti,  formate   anche   per   assunzioni   a   tempo

indeterminato, per profili professionali compatibili con le esigenze.

E' data facolta' di  attingere  alle  graduatorie  vigenti  di  altre

amministrazioni, disponibili nel sito del Dipartimento della funzione

pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri.  Qualora  nelle

graduatorie suddette non risulti individuabile personale del  profilo

professionale richiesto,  il  comune  puo'  procedere  all'assunzione

previa selezione pubblica, anche  per  soli  titoli,  sulla  base  di

criteri di pubblicita', trasparenza e imparzialita'.

5. Nelle more dell'espletamento delle procedure previste dal  comma

4  e  limitatamente   allo   svolgimento   di   compiti   di   natura

tecnico-amministrativa  strettamente  connessi  ai  servizi  sociali,

all'attivita' di  progettazione,  all'attivita'  di  affidamento  dei

lavori, dei servizi e delle forniture, all'attivita' di direzione dei

lavori e di  controllo  sull'esecuzione  degli  appalti,  nell'ambito

delle risorse a tal fine previste, i comuni di cui all'allegato 1, in

deroga ai vincoli di contenimento della spesa  di  personale  di  cui

all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.  78,

convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  e

di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006,

n.  296,  possono  sottoscrivere  contratti  di  lavoro  autonomo  di

collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi e per gli  effetti

dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.

165, con durata non superiore al 31 dicembre  2019.  I  contratti  di

collaborazione coordinata e continuativa di cui al precedente periodo

possono essere rinnovati, anche in deroga alla normativa vigente, per

una sola volta e per una durata non superiore al  31  dicembre  2020,

limitatamente alle unita' di personale che non  sia  stato  possibile

reclutare secondo le procedure di cui  al  comma  4.  La  durata  dei

contratti  di  lavoro  autonomo  e  di  collaborazione  coordinata  e

continuativa non  puo'  andare  oltre,  anche  in  caso  di  rinnovo,

l'immissione in servizio del personale reclutato secondo le procedure

previste dal comma 4.

6. I contratti previsti  dal  comma  5  possono  essere  stipulati,

previa valutazione dei titoli ed apprezzamento della  sussistenza  di

un'adeguata esperienza professionale, esclusivamente con  esperti  di

particolare e comprovata specializzazione anche universitaria di tipo

amministrativo-contabile e con esperti iscritti agli ordini e collegi

professionali  ovvero  abilitati  all'esercizio   della   professione

relativamente a competenze di tipo tecnico nell'ambito  dell'edilizia

o delle opere pubbliche. Ai fini della  determinazione  del  compenso

dovuto agli esperti, che, in ogni caso,  non  puo'  essere  superiore

alle voci di natura fissa e continuativa  del  trattamento  economico

previsto per il personale dipendente appartenente  alla  categoria  D

dalla  contrattazione  collettiva  nazionale  del  comparto  Funzioni

locali, si applicano le previsioni  dell'articolo  2,  comma  1,  del

decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,  con  modificazioni,

dalla  legge  4  agosto  2006,  n.  248,   relativamente   alla   non

obbligatorieta' delle vigenti tariffe professionali fisse o minime.

7. Le assegnazioni delle risorse  finanziarie,  necessarie  per  la

sottoscrizione dei contratti previsti dal comma  6,  sono  effettuate

con  provvedimento  del  Commissario  straordinario,  assicurando  la

possibilita' per ciascun comune interessato di stipulare contratti di

lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa.

 

                               Art. 15 
         Contributi ai privati per i beni mobili danneggiati 

1. In caso di distruzione o danneggiamento  grave  di  beni  mobili

presenti nelle unita' immobiliari distrutte  o  danneggiate  a  causa

degli eventi  sismici  e  di  beni  mobili  registrati,  puo'  essere

assegnato un contributo secondo modalita' e criteri da  definire  con

provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 7, comma 2, nei  limiti

delle  risorse  disponibili  sulla  contabilita'  speciale   di   cui

all'articolo 8, anche in relazione al limite massimo  del  contributo

per ciascuna famiglia  anagrafica  residente  come  risultante  dallo

stato di famiglia alla data degli eventi. In ogni caso,  per  i  beni

mobili  non  registrati  puo'  essere  concesso  solo  un  contributo

forfettario.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano nei limiti e  nel

rispetto delle condizioni previste dal Regolamento (UE)  n.  651/2014

della Commissione, del 17 giugno 2014, e in particolare dall'articolo

50.

 

                               Art. 16 
                       Legalita' e trasparenza 

1. Ai fini dello svolgimento, in forma integrata e  coordinata,  di

tutte le attivita' finalizzate alla prevenzione e al contrasto  delle

infiltrazioni  della  criminalita'  organizzata  nell'affidamento   e

nell'esecuzione dei  contratti  pubblici  e  di  quelli  privati  che

fruiscono  di  contribuzione  pubblica,  aventi  ad  oggetto  lavori,

servizi e forniture, connessi agli interventi  per  la  ricostruzione

nei comuni di cui all'allegato 1, i  Commissari  si  avvalgono  della

Struttura e dell'Anagrafe di cui all'articolo 30 del decreto-legge 17

ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15

dicembre 2016, n. 229 e si applicano  le  disposizioni  previste  dal

medesimo articolo.

2. Agli oneri finanziari relativi alle spese di funzionamento della

Struttura  di  missione  di  cui  all'articolo  30,  comma   1,   del

decreto-legge n. 189 del 2016, in relazione agli  eventi  di  cui  al

presente Capo e in prosecuzione del conseguimento delle attivita'  di

cui al comma 1, per gli anni 2019 e 2020 si  provvede  per  euro  500

mila  annui  con  le  risorse  della  contabilita'  speciale  di  cui

all'articolo 4, comma 3, del citato decreto-legge n. 189 del  2016  e

per euro 500 mila annui con le risorse  della  contabilita'  speciale

intestata al Commissario  per  la  ricostruzione  nei  territori  dei

comuni della Citta' metropolitana di Catania di  cui  all'articolo  8

del presente decreto, mediante corrispondente versamento  all'entrata

del  bilancio  dello  Stato,  per  la  successiva  riassegnazione  ad

apposito  capitolo  dello   stato   di   previsione   del   Ministero

dell'interno.  Il  Ministro  dell'economia   e   delle   finanze   e'

autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti

variazioni di bilancio.

3. Agli atti di competenza dei Commissari straordinari si applicano

le disposizioni di cui all'articolo 36 del decreto-legge n.  189  del

2016.

3-bis. Nel quadro delle misure  dirette  a  rendere  piu'  incisiva

l'azione della Polizia di Stato nelle attivita'  di  contrasto  delle

infiltrazioni  della  criminalita'  organizzata  nelle  procedure  di

affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici e privati di cui  al

comma 1, dopo l'articolo 68 del decreto legislativo 5  ottobre  2000,

n. 334, e' inserito il seguente:

«articolo 68-bis. - (Disposizioni transitorie per  il  conferimento

dei posti di funzione di livello dirigenziale) - 1. Per  l'anno  2019

le promozioni previste dagli articoli 6, 7, 9, 34, 36,  49  e  51  si

conseguono, nel limite dei posti disponibili al 30  giugno  e  al  31

dicembre del medesimo anno, mediante scrutinio per merito comparativo

al quale  e'  ammesso  il  personale  che  possieda  l'anzianita'  di

effettivo  servizio  nella  qualifica  prevista  dalla   legislazione

vigente, maturata rispettivamente  entro  le  predette  date  del  30

giugno e  del  31  dicembre.  Le  citate  promozioni  hanno  effetto,

rispettivamente, dal 1° luglio e dal 1° gennaio successivi.  I  posti

disponibili al 30 giugno 2019 sono individuati con decreto  del  capo

della  polizia-direttore  generale  della   pubblica   sicurezza   in

relazione alle vacanze di organico alla medesima data.

2. Alle promozioni aventi decorrenza 1° luglio 2019 si applicano  i

medesimi criteri di valutazione dei titoli di cui all'articolo 62 del

decreto del Presidente della  Repubblica  24  aprile  1982,  n.  335,

applicati agli scrutini aventi decorrenza dal  1°  gennaio  2019.  Al

relativo onere, nel limite massimo di 500.000 euro, per l'anno  2019,

si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento  del

fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio

triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e

speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di

previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno

2019, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo

al Ministero dell'interno».

 

                               Art. 17 
Qualificazione  degli  operatori  economici  per  l'affidamento   dei
               servizi di architettura e di ingegneria 

1. Gli incarichi di progettazione e direzione  dei  lavori  per  la

ricostruzione o riparazione e ripristino degli  immobili  danneggiati

dagli eventi sismici possono essere affidati dai privati ai  soggetti

di cui all'articolo 46 del codice dei contratti pubblici  di  cui  al

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che siano in  possesso  di

adeguati livelli di affidabilita' e professionalita' e non si trovino

in condizioni ostative al rilascio del Documento unico di regolarita'

contributiva (DURC).

2. In ogni caso, il direttore dei lavori  non  deve  ricoprire  ne'

aver  ricoperto  negli  ultimi  tre  anni  le  funzioni,  di   legale

rappresentante,  titolare,  socio  ovvero  direttore  tecnico,  nelle

imprese invitate a partecipare alla selezione per  l'affidamento  dei

lavori di riparazione o ricostruzione, anche in subappalto, ne' avere

in corso o aver avuto negli ultimi tre anni rapporti di coniugio,  di

parentela, di affinita' ovvero rapporti giuridicamente  rilevanti  ai

sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 20  maggio  2016,

n. 76, con il titolare o con chi  riveste  cariche  societarie  nelle

stesse. A  tale  fine,  il  direttore  dei  lavori  produce  apposita

autocertificazione al committente trasmettendone  altresi'  copia  al

Commissario. I  Commissari  possono  effettuare  controlli,  anche  a

campione, in ordine alla veridicita' di quanto dichiarato.

3.  Il  contributo  massimo,  a  carico  dei  Commissari,  che   vi

provvedono nei limiti delle risorse  disponibili  sulla  contabilita'

speciale di cui all'articolo 8, per tutte le attivita' tecniche poste

in essere per la ricostruzione privata, e' stabilito nella misura del

10 per cento, incrementabile fino al 12,5 per cento per i  lavori  di

importo inferiore a 500.000 euro, al netto dell'IVA e dei  versamenti

previdenziali. Per i lavori di importo superiore a 2 milioni di euro,

il contributo massimo e' pari al 7,5  per  cento.  Con  provvedimenti

adottati ai sensi  dell'articolo  7,  comma  2,  sono  individuati  i

criteri e le modalita' di  erogazione  del  contributo  previsto  dal

primo  e  dal  secondo  periodo,  assicurando  una  graduazione   del

contributo che tenga conto della tipologia della prestazione  tecnica

richiesta agli operatori economici e dell'importo dei lavori;  con  i

medesimi  provvedimenti  puo'  essere  riconosciuto   un   contributo

aggiuntivo, per le sole indagini o prestazioni specialistiche,  nella

misura massima del 2,5 per  cento,  di  cui  lo  0,5  per  cento  per

l'analisi di  risposta  sismica  locale,  al  netto  dell'IVA  e  dei

versamenti previdenziali.

4. Per le opere pubbliche, compresi i beni culturali di  competenza

delle diocesi e del Ministero per i beni e  le  attivita'  culturali,

con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 7,  comma  2,  sono

fissati il numero e l'importo complessivo massimi degli incarichi che

ciascuno  dei  soggetti   di   cui   al   comma   1   puo'   assumere

contemporaneamente, tenendo conto dell'organizzazione dimostrata  dai

medesimi.

5. L'affidamento degli incarichi di progettazione e dei servizi  di

architettura  e  ingegneria  ed   altri   servizi   tecnici   e   per

l'elaborazione  degli  atti  di   pianificazione   e   programmazione

urbanistica in conformita' agli indirizzi  definiti  dal  Commissario

per importi fino a 40.000 euro avviene mediante affidamento  diretto,

per importi superiori a 40.000 euro  e  inferiori  a  quelli  di  cui

all'articolo 35 del codice di cui al decreto  legislativo  18  aprile

2016,  n.   50,   avviene   mediante   procedure   negoziate   previa

consultazione di almeno dieci soggetti di cui all'articolo 46,  comma

1, del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016.  Fatta  eccezione

per  particolari  e  comprovate  ragioni  connesse   alla   specifica

tipologia e alla dimensione dell'intervento, le  stazioni  appaltanti

affidano la redazione della progettazione al livello esecutivo.

6.  Agli  oneri  derivanti  dall'affidamento  degli  incarichi   di

progettazione e di quelli previsti dall'articolo 23,  comma  11,  del

codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del

2016, si provvede con le risorse delle contabilita' speciali  di  cui

all'articolo 8 del presente decreto.

 

                               Art. 18 
                Struttura dei Commissari straordinari 

1. I Commissari, nell'ambito delle proprie competenze  e  funzioni,

operano con piena autonomia amministrativa, finanziaria  e  contabile

in relazione alle risorse assegnate  e  disciplinano  l'articolazione

interna delle strutture di  cui  al  comma  2,  con  propri  atti  in

relazione alle specificita' funzionali e di competenza.

2. Nei limiti delle risorse disponibili sulle contabilita' speciali

di cui all'articolo 8, ciascun Commissario si avvale di una struttura

posta alle proprie dirette dipendenze. La  Struttura  dei  Commissari

straordinari, e' composta da un contingente di personale  scelto  tra

il personale delle amministrazioni pubbliche di cui  all'articolo  1,

comma  2,  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  con

esclusione del personale docente educativo ed amministrativo  tecnico

ausiliario delle istituzioni scolastiche, nel  numero  massimo  di  5

unita' per l'emergenza di cui alla delibera del 6 settembre 2018,  di

cui una unita' dirigenziale di livello non generale, e di  10  unita'

per l'emergenza di cui alla delibera del 28 dicembre 2018, di cui due

unita' dirigenziali di  livello  non  generale.  Al  personale  della

struttura  e'  riconosciuto  il  trattamento   economico   accessorio

corrisposto  al  personale  dirigenziale  e  non  dirigenziale  della

Presidenza del Consiglio dei ministri nel caso in cui il  trattamento

economico  accessorio   di   provenienza   risulti   complessivamente

inferiore. Al personale non dirigenziale spetta comunque l'indennita'

di amministrazione  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri.

Nell'ambito del menzionato contingente di personale non  dirigenziale

possono essere nominati un esperto o un consulente per l'emergenza di

cui alla delibera del 6 settembre 2018 e tre esperti o consulenti per

l'emergenza di cui alla delibera del 28 dicembre 2018,  scelti  anche

tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione, in  possesso  di

comprovata  esperienza,   anche   in   deroga   a   quanto   previsto

dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il cui

compenso e' definito con provvedimento del Commissario e comunque non

e' superiore ad euro 48.000 annui.

3.  Il  trattamento  economico  fondamentale  ed   accessorio   del

personale pubblico della struttura commissariale, collocato, ai sensi

dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997,  n.  127,  in

posizione di comando, fuori ruolo o altro analogo  istituto  previsto

dai rispettivi ordinamenti, e' anticipato  dalle  amministrazioni  di

provenienza e corrisposto secondo le seguenti modalita':

a) le amministrazioni statali di  provenienza,  ivi  comprese  le

Agenzie fiscali, le amministrazioni statali ad ordinamento autonomo e

le universita', provvedono, con oneri a proprio carico esclusivo,  al

pagamento   del   trattamento   economico    fondamentale,    nonche'

dell'indennita'   di   amministrazione.   Qualora   l'indennita'   di

amministrazione risulti inferiore a quella prevista per il  personale

della  Presidenza  del  Consiglio  dei   ministri,   il   Commissario

straordinario  provvede  al  rimborso  delle  sole  somme   eccedenti

l'importo dovuto, a tale titolo, dall'amministrazione di provenienza;

b) per le amministrazioni pubbliche diverse da quelle di cui alla

lettera a) il trattamento economico fondamentale  e  l'indennita'  di

amministrazione sono a carico esclusivo del Commissario;

c) ogni altro emolumento accessorio e' corrisposto  con  oneri  a

carico esclusivo  del  Commissario  il  quale  provvede  direttamente

ovvero mediante apposita convenzione con le amministrazioni pubbliche

di provenienza ovvero con altra amministrazione dello  Stato  o  ente

locale.

4. Con uno o piu' provvedimenti dei Commissari, adottati  ai  sensi

dell'articolo 7, comma 2, nei limiti delle risorse  disponibili  puo'

essere riconosciuta:

a) al personale non dirigenziale delle pubbliche  amministrazioni

di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  n.  165  del

2001, in servizio presso le strutture di cui  al  presente  articolo,

direttamente impegnato nelle attivita'  di  cui  all'articolo  6,  la

corresponsione di compensi per prestazioni  di  lavoro  straordinario

nel limite massimo di trenta ore mensili effettivamente svolte, oltre

a quelle gia' previste dai rispettivi  ordinamenti,  e  comunque  nel

rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro  di  cui  al

decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66;

b)  al  personale  dirigenziale  della   struttura   direttamente

impegnato nelle attivita' di cui all'articolo 6, un incremento del 20

per cento della retribuzione mensile di posizione prevista  al  comma

3, commisurato ai giorni di effettivo impiego.

4-bis. In caso di assenza o di impedimento temporaneo, le  funzioni

del Commissario sono esercitate dal dirigente in servizio  presso  la

struttura di cui al comma 2 che provvede esclusivamente al compimento

degli atti di ordinaria amministrazione.  Per  lo  svolgimento  delle

funzioni espletate quale sostituto del Commissario, al dirigente  non

spetta alcun compenso.

5. La struttura commissariale cessa alla  data  di  scadenza  della

gestione straordinaria, di cui all'articolo 6, comma 2.

6. All'attuazione del presente articolo  si  provvede,  nel  limite

massimo di spesa di complessivi euro 642.000 per  l'anno  2019,  euro

700.000 per l'anno 2020 ed euro 700.000 per  l'anno  2021,  suddivisi

come segue: per il Commissario  straordinario  per  la  ricostruzione

della citta' metropolitana di Catania, euro 428.000 per l'anno  2019,

euro 466.500 per l'anno 2020 ed euro 466.500 per l'anno 2021 e per il

Commissario straordinario per la  ricostruzione  della  provincia  di

Campobasso, euro 214.000 per l'anno 2019,  euro  233.500  per  l'anno

2020 ed euro 233.500 per l'anno 2021, a valere sulle risorse presenti

sulle contabilita' speciali di cui all'articolo 8.

6-bis. Alle spese di funzionamento delle  strutture  commissariali,

diverse da quelle indicate nei commi  precedenti,  si  provvede,  nel

limite massimo di euro 45.000 per l'anno 2019, euro 90.000 per l'anno

2020 ed euro 90.000 per l'anno 2021:

a) quanto a euro 30.000  per  l'anno  2019  e  a  euro  60.000  per

ciascuno degli anni 2020 e 2021 per il Commissario straordinario  per

la ricostruzione della citta' metropolitana di Catania;

b) quanto a euro 15.000  per  l'anno  2019  e  a  euro  30.000  per

ciascuno degli anni 2020 e 2021 per il Commissario straordinario  per

la ricostruzione della provincia di Campobasso.

6-ter. Agli oneri derivanti  dall'attuazione  del  comma  6-bis  si

provvede a valere sulle risorse presenti sulle contabilita'  speciali

di cui all'articolo 8.

 

                               Art. 19 
               Interventi volti alla ripresa economica 

1. Alle imprese del settore turistico, dei  servizi  connessi,  dei

pubblici esercizi e del commercio e artigianato, nonche' alle imprese

che svolgono attivita' agrituristica, come definita  dalla  legge  20

febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme  regionali,  insediate

da  almeno  dodici  mesi  antecedenti  l'evento  nei  comuni  di  cui

all'allegato 1  sono  concessi  contributi,  nel  limite  complessivo

massimo di 2 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2 milioni  di  euro

per l'anno 2020, ripartiti, quanto a euro 1.700.000 per  l'anno  2019

ed euro 1.700.000 per l'anno 2020, per il  Commissario  straordinario

per la ricostruzione della citta' metropolitana di Catania e,  quanto

a euro 300.000 per l'anno 2019 ed euro 300.000 per l'anno  2020,  per

il Commissario straordinario per la ricostruzione della provincia  di

Campobasso, a condizione che le stesse abbiano  registrato,  nei  tre

mesi successivi agli eventi, una riduzione del  fatturato  in  misura

non inferiore al 30 per cento rispetto a quello calcolato sulla media

del medesimo periodo  del  triennio  precedente.  Il  decremento  del

fatturato   puo'    essere    dimostrato    mediante    dichiarazione

dell'interessato ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente

della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnata dall'estratto

autentico delle pertinenti scritture contabili attinenti  ai  periodi

di riferimento.

2. I criteri, le  procedure,  le  modalita'  di  concessione  e  di

calcolo dei contributi e di riparto delle risorse di cui al  comma  1

tra  i  comuni  interessati  sono  stabiliti  con  provvedimento  del

Commissario straordinario competente, da adottare  nel  rispetto  del

limite massimo di spesa di cui al medesimo comma  1,  entro  sessanta

giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del

presente decreto.

3. I contributi di cui al presente articolo sono erogati  ai  sensi

dell'articolo 50 del regolamento (UE) n. 651/2014 della  Commissione,

del 17 giugno 2014, ovvero ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013

della Commissione, del 18 dicembre 2013.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del  presente  articolo  si

provvede  a  valere  sulle  risorse  disponibili  delle  contabilita'

speciali di cui all'articolo 8.

 

                               Art. 20 
                       Sospensione dei termini 

1. I redditi dei fabbricati ubicati nei comuni di cui  all'allegato

1,  purche'  relativi  ad  immobili  distrutti  o  fatti  oggetto  di

ordinanze sindacali di sgombero comunque adottate entro il 30  giugno

2019, in quanto inagibili totalmente o  parzialmente  a  causa  degli

eventi di cui al presente Capo, non concorrono  alla  formazione  del

reddito imponibile ne' ai fini del calcolo dell'imposta  sul  reddito

delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle  societa'  ne'

del calcolo dell'indicatore della  situazione  economica  equivalente

(ISEE),  fino  alla  definitiva  ricostruzione   e   agibilita'   dei

fabbricati medesimi e non oltre l'anno di imposta 2020. I  fabbricati

di cui al primo  periodo  sono,  altresi',  esenti  dall'applicazione

dell'imposta  municipale  propria  di   cui   all'articolo   13   del

decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,

dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal  tributo  per  i  servizi

indivisibili di  cui  all'articolo  1,  comma  639,  della  legge  27

dicembre  2013,  n.  147,  a  decorrere  dalla   rata   in   scadenza

successivamente  al   31   dicembre   2018   fino   alla   definitiva

ricostruzione o agibilita' dei fabbricati stessi e comunque non oltre

l'anno di imposta 2020. Ai fini del presente comma,  il  contribuente

puo'  dichiarare,  entro  il  31  dicembre  2019,  la  distruzione  o

l'inagibilita' totale o parziale del fabbricato al  comune,  che  nei

successivi venti giorni trasmette copia  dell'atto  di  verificazione

all'ufficio dell'Agenzia delle entrate  territorialmente  competente.

Con decreto del Ministro dell'interno adottato  di  concerto  con  il

Ministro dell'economia e delle finanze,  entro  trenta  giorni  dalla

data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente

decreto, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono

stabiliti, anche  nella  forma  di  anticipazione,  i  criteri  e  le

modalita' per il rimborso ai comuni  interessati  del  minor  gettito

connesso all'esenzione di cui al secondo periodo.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, pari ad euro

1,85 milioni per l'anno 2019, euro 2,178 milioni per l'anno  2020  ed

euro 0,19 milioni per l'anno 2021 si provvede ai sensi  dell'articolo

29.

3. Con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua  e

del gas, ivi inclusi i gas diversi dal  gas  naturale  distribuiti  a

mezzo di reti canalizzate, nonche' per i settori delle  assicurazioni

e della telefonia, le competenti autorita' di regolazione, con propri

provvedimenti adottati entro trenta giorni dalla data di  entrata  in

vigore della legge  di  conversione  del  presente  decreto,  possono

prevedere,  per  i  comuni  di  cui  all'allegato  1,  esenzioni  dal

pagamento  delle  forniture  di  energia  elettrica,  gas,  acqua   e

telefonia, comprensive sia degli oneri generali di sistema che  degli

eventuali consumi, per il periodo intercorrente  tra  l'ordinanza  di

inagibilita' o l'ordinanza sindacale di sgombero e  la  revoca  delle

medesime, individuando anche le  modalita'  per  la  copertura  delle

esenzioni stesse attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo

ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo.

4. Al fine di  assicurare  ai  comuni  di  cui  all'allegato  1  la

continuita' nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, i Commissari

sono autorizzati a concedere,  con  propri  provvedimenti,  a  valere

sulle risorse delle contabilita' speciali di cui all'articolo  8,  un

contributo   per   ciascuna   contabilita'   fino   ad   un   massimo

complessivamente di 500.000 euro con riferimento  all'anno  2019,  da

erogare nel 2020, e fino ad un massimo complessivamente di 500.000 di

euro per l'anno 2020, per sopperire ai maggiori  costi  affrontati  o

alle minori entrate  registrate  a  titolo  di  TARI-tributo  di  cui

all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o di

TARI-corrispettivo di cui allo stesso articolo 1, commi 667 e 668.

 

                             Art. 20 bis 
                 Disposizioni in materia di bilanci 

1. I comuni di cui all'allegato 1 approvano il conto economico e lo

stato patrimoniale previsti dall'articolo 227 del testo unico di  cui

al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativi all'esercizio

2018, entro il 31 luglio 2019 e li trasmettono alla Banca dati  delle

amministrazioni pubbliche entro trenta giorni  dall'approvazione.  Il

mancato  rispetto  di  tali  termini  comporta  l'applicazione  della

procedura di cui all'articolo 141, comma 2, del medesimo testo  unico

di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con il  termine

ordinario di venti giorni ivi previsto,  nonche'  delle  disposizioni

dell'articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016,

n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016,  n.

160.

Capo III
DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI EVENTI SISMICI DELL'ABRUZZO NELL'ANNO 2009, DEL NORD E DEL CENTRO ITALIA NEGLI ANNI 2012, 2016 E 2017 E NEI COMUNI DI CASAMICCIOLA TERME E LACCO AMENO DELL'ISOLA DI ISCHIA NEL 2017

 

                               Art. 21 
Contributo straordinario  per  il  Comune  de  L'Aquila  e  ulteriori
  provvidenze per i comuni del cratere e fuori cratere 

 

1. All'articolo  3  del  decreto-legge  24  giugno  2016,  n.  113,

convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2016,  n.  160,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo il secondo periodo, e' inserito il  seguente:

«Per gli anni 2019 e 2020 e' assegnato  un  contributo  straordinario

dell'importo di 10 milioni di euro annui.»;

b) al comma 2 e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  «Per

l'anno 2019 e' destinato altresi' un contributo di 500.000  euro  per

le spese derivanti dall'attuazione di quanto  previsto  dall'articolo

2-bis,  comma  32,  del  decreto-legge  16  ottobre  2017,  n.   148,

convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e

per l'espletamento  delle  pratiche  relative  ai  comuni  fuori  del

cratere, trasferito all'Ufficio speciale  per  la  ricostruzione  dei

comuni del cratere di cui all'articolo  67-ter,  commi  2  e  3,  del

decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 7 agosto 2012, n. 134».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10,5  milioni

di euro per l'anno 2019 e a 10 milioni di euro per  l'anno  2020,  si

provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 7-bis,  comma  1,

del  decreto-legge  26  aprile   2013,   n.   43,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71.

2-bis. All'articolo 1-septies, comma 1, del decreto-legge 29 maggio

2018, n. 55, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24  luglio

2018, n.  89,  le  parole:  «entro  quattrocentottanta  giorni  dalla

comunicazione di avvio del procedimento  di  recupero  ai  sensi  del

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14  novembre  2017,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57  del  9  marzo  2018»  sono

sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2019».

 

                               Art. 22 
Misure relative al personale tecnico  in  servizio  presso  gli  enti
          locali e gli uffici speciali per la ricostruzione 

01. All'articolo 48, comma 7, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.

189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,  n.

229, le parole: «31 dicembre 2018» sono  sostituite  dalle  seguenti:

«31 dicembre 2019».

1. All'articolo 50 del  decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.  189,

convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, lettera a), le parole  «nella  misura  massima  di

cento unita'» sono soppresse;

b) al comma 3-bis, lettera c), dopo le parole «e' corrisposto con

oneri  a  carico  esclusivo  del  Commissario   straordinario»   sono

aggiunte, in fine, le seguenti: «,  il  quale  provvede  direttamente

ovvero mediante apposita convenzione con le amministrazioni pubbliche

di provenienza ovvero con altra amministrazione dello  Stato  o  ente

locale»;

c)  al  comma  7,  lettera  c),  dopo  le   parole   «Commissario

Straordinario»  sono  aggiunte  le  seguenti:  «,   previa   verifica

semestrale dei risultati raggiunti a fronte degli obiettivi assegnati

dallo stesso e dai vice commissari. Al  Commissario  straordinario  e

agli esperti di cui al comma 6  sono  riconosciute,  ai  sensi  della

vigente disciplina in materia e comunque nel  limite  complessivo  di

euro 80.000 per l'anno 2019 e di euro  80.000  per  l'anno  2020,  le

spese di viaggio, vitto e alloggio  connesse  all'espletamento  delle

attivita' demandate, nell'ambito  delle  risorse  gia'  previste  per

spese di missione,  a  valere  sulla  contabilita'  speciale  di  cui

all'articolo 4, comma 3».

2. All'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016,  n.  189,

convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,

sono apportate le seguenti modificazioni:

0a) al comma 1, primo periodo, le  parole:  «,  fino  a  settecento

unita' per ciascuno degli anni 2017 e 2018» sono soppresse»;

0b) dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente:

«1-ter. Sulla base delle specifiche e riscontrate esigenze connesse

all'espletamento  dei  compiti  demandati  per   la   riparazione   e

ricostruzione  degli  immobili  danneggiati  dall'evento  sismico   e

dell'andamento delle  richieste  di  contributo,  ferma  restando  la

deroga di cui al  comma  1-bis,  il  Commissario  straordinario  puo'

autorizzare con proprio provvedimento  gli  Uffici  speciali  per  la

ricostruzione  e  i  comuni  a   stipulare,   nei   limiti   previsti

dall'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.

165, dall'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.  81,

e dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 12 luglio 2018, n.  87,

convertito, con modificazioni, dalla legge  9  agosto  2018,  n.  96,

ulteriori contratti di lavoro a tempo determinato per gli anni 2019 e

2020, con le modalita' previste al comma 1 e al comma 2 del  presente

articolo, fino a 200 unita' complessive di personale di tipo  tecnico

o amministrativo-contabile da impiegare  esclusivamente  nei  servizi

necessari alla ricostruzione, nel limite di spesa di 4,150 milioni di

euro per l'anno 2019 e 8,300 milioni di  euro  per  l'anno  2020.  Ai

relativi oneri si fa  fronte  mediante  corrispondente  utilizzo  del

fondo derivante dal  riaccertamento  dei  residui  passivi  ai  sensi

dell'articolo 49, comma 2, lettera a), del  decreto-legge  24  aprile

2014, n. 66, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  23  giugno

2014, n.  89,  iscritto  nello  stato  di  previsione  del  Ministero

dell'economia  e  delle  finanze.  Con  ordinanze  commissariali   si

provvede alla ripartizione del personale  autorizzato  fra  gli  enti

destinatari e alla definizione dei tempi, modalita' e criteri per  la

regolamentazione del presente comma»;

a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «per le  esigenze  di

cui al comma 1»  sono  aggiunte  le  seguenti:  «,  anche  stipulando

contratti a tempo parziale previa dichiarazione, qualora si tratti di

professionisti, e fermo restando quanto previsto dall'articolo 53 del

decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  di  non  iscrizione  o

avvenuta sospensione dall'elenco speciale dei professionisti, di  cui

all'articolo 34 del presente decreto»;

b) al comma 3-bis, secondo periodo, le parole «anche in deroga al

limite previsto dal comma 3-quinquies del presente articolo, per  una

sola volta e» sono soppresse e le  parole  «31  dicembre  2018»  sono

sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019 e comunque nel  rispetto

dei limiti temporali previsti dalla normativa europea»;

c) il comma 3-quinquies e' abrogato.

3. All'articolo 2-bis, comma 32, quarto periodo, del  decreto-legge

16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4

dicembre 2017, n. 172, dopo le parole «dalla legge 7 agosto 2012,  n.

134,»  sono  inserite  le  seguenti:  «e'  assegnato  temporaneamente

all'Ufficio speciale per i comuni del cratere e».

4. Al comma 990 dell'articolo 1 della legge 30  dicembre  2018,  n.

145, al primo periodo, le parole: «e  di  consentire  la  progressiva

cessazione  delle  funzioni  commissariali,  con  riassunzione  delle

medesime  da  parte  degli  enti  ordinariamente   competenti»   sono

soppresse.

4-bis.  Al  comma  5,  terzo  periodo,  dell'articolo  67-ter   del

decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 7 agosto 2012,  n.  134,  le  parole:  «al  personale  in

servizio al 30 settembre 2018» sono sostituite  dalle  seguenti:  «al

personale assegnato a ciascun comune nell'ambito del  contingente  di

cui al presente comma».

 

                             Art. 22 bis 
          Estensione dei benefici della zona franca urbana 
                          ai professionisti 

1. All'articolo  46  del  decreto-legge  24  aprile  2017,  n.  50,

convertito, con modificazioni, dalla legge 21  giugno  2017,  n.  96,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo  le  parole:  «Le  imprese»  sono  inserite  le

seguenti: «e i professionisti»;

b) al comma 3, dopo le parole:  «alle  imprese»  sono  inserite  le

seguenti: «e ai professionisti»;

c) al comma 4 e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  «Per  i

professionisti le esenzioni sono concesse per il 2019 e il 2020.»;

d) al comma 5, dopo le parole:  «alle  imprese»  sono  inserite  le

seguenti: «e ai professionisti»;

e) al  comma  6,  le  parole:  «dalle  imprese  beneficiarie»  sono

sostituite  dalle  seguenti:  «dalle  imprese  e  dai  professionisti

beneficiari».

 

                               Art. 23 
Accelerazione della  ricostruzione  pubblica  nelle  regioni  colpite
  dagli eventi sismici del 2016 e 2017 nelle regioni Abruzzo,  Lazio,
  Marche e Umbria 

1. Al decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.  189,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,  sono  apportate

le seguenti modificazioni:

a) all' articolo 2, il comma 2-bis e' sostituito dal seguente:

«2-bis.  L'affidamento  degli  incarichi  di  progettazione  e  dei

servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici  e  per

l'elaborazione  degli  atti  di   pianificazione   e   programmazione

urbanistica in conformita' agli indirizzi  definiti  dal  Commissario

straordinario  per  importi  fino  a  40.000  euro  avviene  mediante

affidamento diretto, per importi superiori a 40.000 euro e  inferiori

a quelli di  cui  all'articolo  35  del  codice  di  cui  al  decreto

legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  avviene  mediante  procedure

negoziate previa  consultazione  di  almeno  dieci  soggetti  di  cui

all'articolo 46, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 50  del

2016, iscritti  nell'elenco  speciale  di  cui  all'articolo  34  del

presente  decreto.  Fatta  eccezione  per  particolari  e  comprovate

ragioni  connesse  alla  specifica  tipologia   e   alla   dimensione

dell'intervento, le stazioni appaltanti, secondo quanto previsto  dal

comma 4 dell'articolo 23 del citato decreto  legislativo  n.  50  del

2016, affidano la redazione della progettazione al livello esecutivo.

Agli   oneri   derivanti   dall'affidamento   degli   incarichi    di

progettazione e di quelli previsti dall'articolo 23,  comma  11,  del

decreto legislativo n. 50 del 2016 si provvede con le risorse di  cui

all'articolo 4, comma 3, del presente decreto»;

b) all'articolo 3, dopo il comma 4, e' inserito il seguente:

«4-bis: Limitatamente agli immobili e alle  unita'  strutturali

danneggiate private, che a seguito  delle  verifiche  effettuate  con

scheda AeDES risultino classificati inagibili con esito "B" o  "C"  o

"E" limitatamente a livello operativo "L4", i  comuni,  d'intesa  con

l'Ufficio speciale per  la  ricostruzione,  possono  altresi'  curare

l'istruttoria per il rilascio delle concessioni di  contributo  e  di

tutti gli adempimenti conseguenti. Con ordinanza  commissariale  sono

definiti le modalita' e i criteri per la regolamentazione  di  quanto

disposto dal presente comma.»;

b-bis) nel titolo I, capo I-bis, dopo l'articolo 4-ter e'  aggiunto

il seguente:

«Art. 4-quater. - (Strutture abitative temporanee ed  amovibili)  -

1. Al fine di scongiurare fenomeni di abbandono del  territorio,  nei

comuni di cui agli allegati 1 e  2  che  presentano  una  percentuale

superiore al 50 per cento di edifici dichiarati inagibili  con  esito

"E" ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  5

maggio  2011,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  n.  123  alla

Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, rispetto  agli  edifici

esistenti alla data dell'evento sismico, ai proprietari  di  immobili

distrutti  o  gravemente  danneggiati   dagli   eventi   sismici   e'

consentita,  previa  autorizzazione  comunale,   l'installazione   di

strutture temporanee e  amovibili,  sul  terreno  ove  si  trovano  i

medesimi immobili o  su  altro  terreno  di  proprieta'  ubicato  nel

territorio dello stesso comune con qualsiasi destinazione urbanistica

o su terreno anche non di proprieta' o su altro  terreno  su  cui  si

vanti un  diritto  reale  di  godimento,  previa  acquisizione  della

dichiarazione di  disponibilita'  da  parte  della  proprieta'  senza

corresponsione di alcun tipo di indennita' o rimborso da parte  della

pubblica amministrazione, dichiarato idoneo  per  tale  finalita'  da

apposito atto comunale, o sulle aree di cui  all'articolo  4-ter  del

presente decreto. Entro novanta giorni dall'emanazione dell'ordinanza

di agibilita' dell'immobile distrutto o danneggiato,  i  soggetti  di

cui al primo periodo  provvedono,  con  oneri  a  loro  carico,  alla

demolizione o rimozione delle strutture temporanee e amovibili di cui

al presente articolo e al ripristino dello stato dei luoghi.

2. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori

oneri a carico della finanza pubblica»;

b-ter) all'articolo 6, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:

«2-bis. Ai fini dell'accesso ai contributi di cui al comma  1,  per

gli immobili di interesse culturale ai sensi del  codice  di  cui  al

decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, gli  esiti  "agibile  con

provvedimenti", "parzialmente agibile"  e  "inagibile"  delle  schede

A-DC e B-DP di cui  al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei

ministri 23 febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  55

del 7 marzo 2006, sono equiparati, rispettivamente, agli  esiti  "B",

"C" ed "E" delle schede AeDES di cui al decreto  del  Presidente  del

Consiglio dei ministri 5  maggio  2011,  pubblicato  nel  supplemento

ordinario n. 123 alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011»;

c) all'articolo 6 i commi 10 e 10-ter sono abrogati e il comma 13

e' sostituito dal seguente: «13. La selezione dell'impresa esecutrice

da parte del beneficiario dei contributi e'  compiuta  esclusivamente

tra  le  imprese  che  risultano  iscritte   nell'Anagrafe   di   cui

all'articolo 30.»;

d) all'articolo 12, il comma 3 e' sostituito  dal  seguente:  «3.

L'ufficio speciale per la ricostruzione, ovvero  i  comuni  nei  casi

previsti dal comma 4-bis dell'articolo 3, verificata la spettanza del

contributo e il relativo importo,  trasmettono  al  vice  commissario

territorialmente competente la proposta di concessione del contributo

medesimo, comprensivo delle spese tecniche.»;

d-bis) all'articolo 14, comma 3-bis.1:

1) dopo il primo periodo e' inserito il seguente:  «Gli  interventi

di cui all'allegato 1 all'ordinanza del Commissario straordinario  n.

63 del 6 settembre 2018 e quelli relativi alle chiese  di  proprieta'

del Fondo edifici di culto si considerano in ogni caso di  importanza

essenziale ai fini della ricostruzione.»;

2) all'ultimo periodo, le  parole:  «al  precedente  periodo»  sono

sostituite dalle seguenti: «ai precedenti periodi»;

e) all'articolo 34, comma 5, terzo  periodo,  le  parole  «2  per

cento» sono sostituite dalle seguenti «2,5 per cento, di cui  lo  0,5

per cento per l'analisi di risposta sismica locale,» e il comma 6  e'

sostituito dal seguente: «6. Per le opere pubbliche, compresi i  beni

culturali di competenza delle diocesi e del Ministero per i beni e le

attivita'   culturali,   con   provvedimenti   adottati   ai    sensi

dell'articolo  2,  comma  2,  sono  fissati  il  numero  e  l'importo

complessivo massimi degli incarichi che ciascuno dei soggetti di  cui

al  comma  1  puo'   assumere   contemporaneamente,   tenendo   conto

dell'organizzazione dimostrata dai medesimi.»;

e-bis) all'articolo 34, il comma 7 e' sostituito dal seguente:

«7. Per gli interventi di ricostruzione privata diversi  da  quelli

previsti  dall'articolo  8,  con  provvedimenti  adottati  ai   sensi

dell'articolo 2, comma 2, sono stabiliti  i  criteri  finalizzati  ad

evitare concentrazioni di incarichi  contemporanei  che  non  trovano

giustificazione in ragioni di organizzazione tecnico-professionale»;

e-ter) all'articolo 48:

a) al comma 11, il secondo periodo e' sostituito dal  seguente:  «I

soggetti diversi da quelli indicati dall'articolo 11,  comma  3,  del

decreto- legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con  modificazioni,

dalla legge 7 aprile  2017,  n.  45,  versano  le  somme  oggetto  di

sospensione previste dal decreto ministeriale 1° settembre 2016 e dai

commi 1-bis, 10 e l0-bis, senza applicazione di sanzioni e interessi,

entro il 15 ottobre 2019, ovvero, mediante rateizzazione  fino  a  un

massimo di 120 rate  mensili  di  pari  importo,  con  il  versamento

dell'importo corrispondente al valore delle prime cinque  rate  entro

il  15  ottobre  2019;  su  richiesta   del   lavoratore   dipendente

subordinato o assimilato, la ritenuta puo' essere operata  anche  dal

sostituto d'imposta.»;

b) al comma 13, il terzo periodo e' sostituito dal  seguente:  «Gli

adempimenti  e   i   pagamenti   dei   contributi   previdenziali   e

assistenziali e dei premi per l'assicurazione  obbligatoria,  sospesi

ai sensi del presente articolo, sono effettuati entro il  15  ottobre

2019, anche mediante rateizzazione fino a  un  massimo  di  120  rate

mensili   di   pari   importo,   con   il   versamento   dell'importo

corrispondente al valore delle prime cinque rate entro il 15  ottobre

2019, senza applicazione di sanzioni e interessi;  su  richiesta  del

lavoratore dipendente subordinato  o  assimilato,  la  ritenuta  puo'

essere operata anche dal sostituto d'imposta.»

1-bis. Per i comuni con popolazione superiore  a  30.000  abitanti,

colpiti dal sisma del 24 agosto 2016 ed inclusi nell'elenco di cui al

comma 13-bis dell'articolo 48 e all'allegato 1 del  decreto-legge  17

ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15

dicembre 2016, n. 229,  al  solo  fine  di  procedere  ad  interventi

urgenti di manutenzione straordinaria o  di  messa  in  sicurezza  su

strade ed infrastrutture comunali, che abbiano approvato il  bilancio

dell'anno 2018  alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di

conversione del presente decreto, onde attenuare  gli  effetti  delle

disposizioni di cui al comma  897  dell'articolo  1  della  legge  30

dicembre 2018, n. 145, e' assegnato un contributo di euro 5  milioni.

All'onere derivante dal presente comma, pari a 5 milioni di euro  per

l'anno 2019, si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione  dello

stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto,  ai  fini

del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di

riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato

di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno

2019, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo

al medesimo Ministero.

 

                             Art. 23 bis 
Disposizioni in materia di  continuita'  dei  servizi  scolastici  in
  seguito agli eventi sismici  del  Centro  Italia  e  dell'Isola  di
  Ischia 

1. All'articolo 18-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016,  n.  189,

convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Misure urgenti per  lo

svolgimento degli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018,  2018/2019  e

2019/2020»;

b) al comma 1, alinea, le parole:  «e  2018/2019»  sono  sostituite

dalle seguenti: «, 2018/2019 e 2019/2020» e  dopo  le  parole:  «siti

nelle aree colpite dagli eventi sismici di cui all'articolo  1»  sono

inserite le seguenti: «nonche'  nei  comuni  di  Casamicciola  Terme,

Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia»;

c) al comma 1, lettera a), le parole: «e 2018/2019» sono sostituite

dalle seguenti: «, 2018/2019 e 2019/2020»;

d) al comma 2, le parole: «ed euro 4,5 milioni nell'anno 2019» sono

sostituite dalle seguenti: «, euro 6 milioni nell'anno 2019  ed  euro

2,25 milioni nell'anno 2020»;

e) al comma 5, dopo la lettera b-ter) e' aggiunta la seguente:

«b-quater) quanto a euro 1,5 milioni  nel  2019  ed  euro  2,25

milioni   nel   2020,   mediante   corrispondente   riduzione   dello

stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini

del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di

riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"  dello  stato

di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno

2019, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo

al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.».

 

                               Art. 24 
                    Proroga disposizioni deposito 
                 e trasporto terre e rocce da scavo 

1. All'articolo 28, del decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.  189,

convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 11,  primo  periodo,  dopo  le  parole  «presenza  di

amianto» sono inserite le seguenti:  «oltre  i  limiti  contenuti  al

punto 3.4 dell'allegato D alla parte IV  del  decreto  legislativo  3

aprile 2006, n. 152,»;

b) al comma 13-ter, le parole «per un  periodo  non  superiore  a

trenta mesi» sono sostituite dalle seguenti:  «fino  al  31  dicembre

2019».

 

                               Art. 25 
            Compensazione ai comuni delle minori entrate 
             a seguito di esenzione di imposte comunali 

1. All'articolo 1  della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145  sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 997, le parole da «L'imposta» fino  a  «dovuta»  sono

sostituite dalle seguenti: «L'imposta comunale sulla pubblicita' e il

canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari,

riferiti alle insegne di esercizio  di  attivita'  commerciali  e  di

produzione di beni o servizi, nonche' la tassa per  l'occupazione  di

spazi ed aree pubbliche e il canone per  l'occupazione  di  spazi  ed

aree pubbliche non sono dovuti, a decorrere dal  1°  (gradi)  gennaio

2019 fino al 31 dicembre 2020,»;

b)  al  comma  998,   le   parole   «regolamento   del   Ministro

dell'economia e delle finanze, di  concerto  con  il  Ministro  dello

sviluppo economico» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «decreto  del

Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il  Ministro

dell'interno,  sentita  la  Conferenza  Stato-citta'   ed   autonomie

locali», le  parole:  «d'intesa  con  la  Conferenza  Stato-citta'  e

autonomie locali,» sono soppresse e le parole «definite le  modalita'

di attuazione del comma 997» sono sostituite dalle parole  «stabiliti

i  criteri  e  definite  le  modalita'  per  il  rimborso  ai  comuni

interessati del minor gettito derivante dall'applicazione  del  comma

997».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di  euro  per

ciascuno degli anni 2019 e 2020, in termini di solo  saldo  netto  da

finanziare, si provvede ai sensi dell'articolo 29.

 

                               Art. 26 
Misure per la semplificazione delle procedure per l'immediato ristoro
  dei danni subiti dalle attivita'  economiche  e  produttive  e  dai
  privati a seguito di eventi calamitosi 

 

1. Al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sono  apportate  le

seguenti modificazioni:

a) all'articolo 25, comma 2, la lettera f)  e'  sostituita  dalla

seguente:

«f) all'attuazione delle misure per far  fronte  alle  esigenze

urgenti  di  cui  alla  lettera  e),  anche  attraverso   misure   di

delocalizzazione, laddove possibile temporanea,  in  altra  localita'

del territorio regionale, entro i limiti  delle  risorse  finanziarie

individuate con delibera  del  Consiglio  dei  ministri,  sentita  la

regione interessata, e secondo i criteri individuati con la  delibera

di cui all'articolo 28.»;

b) all'articolo 28:

1) al comma 1, alinea, le parole da: «Al fine di» fino  a:  «citato

articolo 25,» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Con  delibera  del

Consiglio dei ministri»;

2) al comma 1, lettera c), le parole: «delocalizzazione  temporanea

in altra localita' del territorio nazionale»  sono  sostituite  dalle

seguenti:  «delocalizzazione,  ove  possibile  temporanea,  in  altra

localita' del territorio regionale»;

3) il comma 2 e' abrogato.

2.  Il  Commissario  straordinario  di  cui  all'articolo   1   del

decreto-legge  28   settembre   2018,   n.   109,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n.  130,  individua  con

propria ordinanza i criteri e le  modalita'  per  la  concessione  di

forme di ristoro di danni subiti dai cittadini residenti  nelle  zone

interessate dalle attivita' di cantiere,  nei  limiti  delle  risorse

disponibili sulla  propria  contabilita'  speciale  non  destinate  a

diversa finalita' e comunque nel limite complessivo di 7  milioni  di

euro.

2-bis. Ai fini del ristoro dei danni subiti dalle imprese  agricole

continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 1, commi

da 422 a 428-ter, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

 

                             Art. 26 bis 
           Misure per la ricostruzione dei territori colpiti 
            dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 

1. All'articolo 39, comma 1, alinea, del decreto-legge 28 settembre

2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16  novembre

2018, n. 130, le parole: «a tal  fine  attivati  e»  sono  sostituite

dalle seguenti: «a tal fine attivati o».

2. Per i comuni delle regioni Lombardia  e  Veneto  individuati  ai

sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno  2012,  n.

74, convertito, con modificazioni, dalla legge  1°  agosto  2012,  n.

122, e dell'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012,  n.

83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,

l'esenzione   dall'applicazione   dell'imposta   municipale   propria

prevista  dal  secondo  periodo  del  comma  3  dell'articolo  8  del

decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,  convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e' prorogata a decorrere  dal  1°

gennaio 2019, fino alla definitiva  ricostruzione  e  agibilita'  dei

fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2019.

 

                               Art. 27 
        Presidio zona rossa dei Comuni di Casamicciola Terme 
                            e Lacco Ameno 

1. Dopo l'articolo 18 del decreto-legge 28 settembre 2018, n.  109,

convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n.  130,

e' inserito il seguente:

«articolo 18-bis (Presidio zona rossa dei comuni di  Casamicciola

Terme e Lacco Ameno). - 1. Al fine di rafforzare  il  dispositivo  di

vigilanza e sicurezza della zona rossa  dei  comuni  di  Casamicciola

Terme e Lacco Ameno, interessati dagli eventi sismici del  21  agosto

2017, il contingente di personale militare  di  cui  all'articolo  1,

comma 688, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e'  incrementato  di

15 unita' dalla data di entrata in vigore  del  presente  articolo  e

fino al 31  dicembre  2019.  Si  applicano  le  disposizioni  di  cui

all'articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 23 maggio 2008,

n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008,  n.

125.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari ad euro

418.694 per il 2019, si provvede a valere sulle  risorse  finanziarie

di cui all'articolo 19.».

 

                               Art. 28 
Modifiche al decreto legislativo 1°  agosto  2003,  n.  259,  recante
              «Codice delle comunicazioni elettroniche» 

1. Al decreto legislativo 1° agosto 2003, n.  259,  recante  Codice

delle  comunicazioni  elettroniche,  sono   apportate   le   seguenti

modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, dopo la lettera ee) sono inserite  le

seguenti:

«ee-bis) Sistema di allarme pubblico: sistema di diffusione  di

allarmi pubblici agli utenti finali interessati da gravi emergenze  e

catastrofi imminenti o in corso, che puo' utilizzare  servizi  mobili

di  comunicazione  interpersonale  basati  sul  numero,  servizi   di

diffusione radiotelevisiva, applicazioni mobili basate su un servizio

di accesso a internet. Qualora gli allarmi pubblici  siano  trasmessi

tramite servizi di comunicazione elettronica accessibili al  pubblico

diversi da quelli di cui al primo periodo,  la  loro  efficacia  deve

essere equivalente in termini di copertura e capacita' di raggiungere

gli utenti finali,  compresi  quelli  presenti  solo  temporaneamente

nella zona interessata. Gli allarmi pubblici devono essere facili  da

ricevere per gli utenti finali;

ee-ter)  servizio  di  Cell  Broadcast  Service:  Servizio  che

consente la diffusione di  messaggi  a  tutti  i  terminali  presenti

all'interno di una  determinata  area  geografica  individuata  dalla

copertura radiomobile di una o piu' celle;

ee-quater) messaggio IT-alert: Messaggio inviato, attraverso un

Servizio di Cell Broadcast Service,  dalle  componenti  del  Servizio

nazionale della protezione civile, nell'imminenza o  nel  caso  degli

eventi previsti all'articolo 7  del  decreto  legislativo  2  gennaio

2018, n. 1, e dagli ulteriori soggetti a tal fine abilitati;

ee-quinquies) servizio IT-alert: sistema  di  allarme  pubblico

che  trasmette,  ai  terminali  presenti  in  una  determinata   area

geografica, dei Messaggi IT-alert riguardanti gli scenari di rischio,

l'organizzazione  dei  servizi  di  protezione  civile  del   proprio

territorio e le misure di autoprotezione;

ee-sexies) misure di autoprotezione: azioni raccomandate, utili

a ridurre i rischi e ad  attenuare  le  conseguenze  derivanti  dagli

eventi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 2 gennaio  2018,

n. 1;";

b) all'articolo 4, comma 3, dopo la lettera h),  e'  aggiunta  la

seguente: «h-bis) promuovere e favorire, nell'imminenza o in caso  di

eventi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 2 gennaio  2018,

n.  1,   attraverso   le   tecnologie   dell'informazione   e   della

comunicazione, l'adozione di misure di autoprotezione  da  parte  dei

cittadini;»;

c) all'articolo 13, comma 6, dopo la lettera g), e'  aggiunta  la

seguente: «g-bis) garantendo l'attivazione del servizio IT-alert come

definito ai sensi dell'articolo 1 del Codice»;

d) all'articolo 14, comma 5, dopo la lettera a), e'  inserita  la

seguente: «a-bis) promuovere e favorire, nell'imminenza o in caso  di

eventi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 2 gennaio  2018,

n.  1,   attraverso   le   tecnologie   dell'informazione   e   della

comunicazione, l'adozione di misure di autoprotezione  da  parte  dei

cittadini;»;

e) all'articolo 144, comma 1, la lettera e) e' abrogata;

f) all'allegato n. 1, parte A, dopo il punto 12, e'  aggiunto  il

seguente: «12-bis) garantire l'attivazione del servizio IT-alert come

definiti ai sensi dell'articolo 1 del Codice;»;

g) all'allegato n. 25, articolo 40, dopo il comma 4, e'  inserito

il seguente: «4-bis. Per il perseguimento di finalita'  istituzionali

di interesse pubblico e per il coordinamento delle  attivita'  legate

alla prevenzione delle calamita' naturali ed alla salvaguardia  della

vita umana, dell'ambiente e dei beni, nonche'  per  le  finalita'  di

ordine pubblico, gli Enti Pubblici Territoriali, previo consenso  del

Ministero, possono rendere partecipi all'utilizzo della propria  rete

di comunicazione elettronica altri soggetti. In questo caso l'obbligo

del pagamento dei corrispettivi  rimane  in  capo  all'Ente  titolare

dell'autorizzazione, ferma  restando  l'applicazione  a  quest'ultimo

della minore tra le riduzioni di  cui  all'articolo  32,  sempre  che

siano applicabili ai servizi svolti.».

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore  della  legge  di

conversione del presente decreto,  con  decreto  del  Presidente  del

Consiglio dei ministri, di concerto con il  Ministro  dello  sviluppo

economico, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali  e

l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, sono individuate:

a) le modalita' e i criteri di attivazione del servizio  IT-alert

come definito all'articolo 1  comma  1,  lettera  ee-quinquies),  del

decreto legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal comma 1  del

presente articolo, da realizzarsi secondo gli standard internazionali

applicabili e  per  l'erogazione  di  eventuali  contributi  per  gli

investimenti volti al potenziamento e all'innovazione delle reti  dei

gestori e alla gestione operativa della piattaforma occorrente;

b) le modalita' e i criteri di attivazione dei messaggi  IT-alert

come definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera  ee-quater),

del decreto legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal comma  1

del presente articolo;

c)  le  modalita'  di  definizione  dei  contenuti  dei  messaggi

IT-alert, tenendo conto degli scenari prevedibili in  relazione  agli

eventi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 2 gennaio  2018,

n. 1, e dell'opportunita' di attivare misure  di  autoprotezione  dei

cittadini ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera ee-sexies),  del

decreto legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal comma 1  del

presente articolo;

d) le modalita' di gestione della richiesta per l'attivazione dei

messaggi  IT-alert  di  cui  all'articolo   1,   comma   1,   lettera

ee-quinquies),  del  decreto  legislativo  n.  259  del  2003,   come

modificato dal comma 1 del presente articolo;

e) le modalita' di autorizzazione della richiesta di  attivazione

di cui alla lettera d);

f) le modalita' di invio dei messaggi IT-alert;

g) i criteri e le modalita' al fine di garantire che l'utilizzo e

il  trattamento  dei  dati  eventualmente  raccolti  nell'ambito  del

funzionamento  del  sistema  IT-alert  avvenga  nel  rispetto   della

normativa in materia di protezione  dei  dati  personali  e  che  sia

escluso l'utilizzo dei medesimi dati per finalita' diverse da  quelle

di cui al presente articolo.

3. In caso di inosservanza delle disposizioni di  cui  al  presente

articolo, si applicano le  sanzioni  previste  dall'articolo  98  del

decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.

4.  Le  disposizioni  di  cui  al  presente  articolo  non   devono

comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5. Nelle more del recepimento della direttiva (UE)  2018/1972,  del

Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre  2018,  ai  fini

dell'attuazione dell'articolo 1, comma 1044, della legge 27  dicembre

2017,  n.  205,   per   «apparecchi   atti   alla   ricezione   della

radiodiffusione sonora» si intendono i ricevitori  autoradio  venduti

singolarmente o integrati in un veicolo nuovo della categoria M  e  N

nonche' i ricevitori con sintonizzatore radio che operino nelle bande

destinate al servizio di radiodiffusione secondo il  Piano  nazionale

di ripartizione delle frequenze di cui al decreto del Ministro  dello

sviluppo  economico  5  ottobre  2018,  pubblicato  nel   supplemento

ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.  244  del  19  ottobre  2018  ad

esclusione delle apparecchiature utilizzate dai  radioamatori  e  dei

prodotti nei quali il ricevitore radio e' puramente  accessorio.  Per

gli apparati di telefonia mobile e per i veicoli nuovi di categoria N

gli  obblighi  di  commercializzazione   al   consumatore,   di   cui

all'articolo 1, comma 1044, della legge 27  dicembre  2017,  n.  205,

decorrono dal 31 dicembre 2020. Per i veicoli nuovi della categoria M

sono fatti salvi i veicoli prodotti in data antecedente al 1° gennaio

2020 e messi in circolazione sul mercato fino al  21  dicembre  2020,

entro il limite del 10 per cento dei veicoli  messi  in  circolazione

nel 2019 per ciascun costruttore.

 

                             Art. 28 bis 
                      Clausola di salvaguardia 
  1. Le disposizioni del  presente  decreto  sono  applicabili  nelle

regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento  e  di

Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative  norme

di attuazione, anche con  riferimento  all'articolo  10  della  legge

costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

 

                               Art. 29 
                         Norma di copertura 

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 8, 20  e  25

pari complessivamente a 55 milioni di euro per l'anno 2019, a  84,928

milioni di euro per l'anno 2020, a 89,990 milioni di euro per  l'anno

2021 e a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e  2023,  si

provvede:

a) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2019 e a 30  milioni  di

euro per ciascuno degli  anni  2020,  2021,  2022  e  2023,  mediante

corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di

conto capitale iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2019-2021,

nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della

missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero

dell'economia  e  delle  finanze  per  l'anno   2019,   allo   scopo,

parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo   al   medesimo

Ministero;

b) quanto a 15 milioni di euro per ciascuno  degli  anni  2019  e

2020  e  a  59,990  milioni  di  euro  per  l'anno   2021,   mediante

corrispondente riduzione del fondo derivante dal  riaccertamento  dei

residui passivi ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera  a),  del

decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, iscritto nello stato di previsione

del Ministero dell'economia e delle finanze;

c) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2019 e a 34,928 milioni

di  euro  per  l'anno   2020,   mediante   corrispondente   riduzione

dell'autorizzazione  di  spesa  di   cui   all'articolo   7-bis   del

decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 24 giugno  2013,  n.  71,  rifinanziata  dalla  legge  23

dicembre 2014, n. 190;

d) quanto a 5 milioni di euro per  ciascuno  degli  anni  2019  e

2020, mediante corrispondente riduzione, in  termini  di  solo  saldo

netto da finanziare, delle somme iscritte nella  Missione  «Politiche

economiche-finanziare  e  di  bilancio  e  di  tutela  della  finanza

pubblica», Programma «Regolazioni contabili, restituzioni e  rimborsi

di imposte» dello stato di previsione del Ministero  dell'economia  e

delle finanze, nei medesimi anni.

1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 4-sexies,

pari a euro 5 milioni per ciascuno degli anni dal 2019  al  2023,  si

provvede mediante  corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di

spesa di cui all'articolo 1, comma  1091,  della  legge  27  dicembre

2017, n. 205.

2. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad

apportare,  con  propri  decreti,   le   occorrenti   variazioni   di

bilancio.".

 

                               Art. 30 
                          Entrata in vigore 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a

quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della

Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione

in legge.

 

                                                           Allegato 1 

Comuni  colpiti  dagli  eventi  sismici  di  cui  alle  delibere  del

  Consiglio dei ministri del 6 settembre 2018 e del 28 dicembre 2018. 

 

Provincia di Campobasso:

1. Acquaviva Collecroce;

2. Campomarino;

3. Castelbottaccio;

4. Castelmauro;

5. Guardialfiera;

6. Guglionesi;

7. Larino;

8. Lupara;

9. Montecilfone;

10. Montefalcone del Sannio;

11. Montemitro;

12. Montorio nei Frentani;

13. Morrone del Sannio;

14. Palata;

15. Portocannone;

16. Rotello;

17. San Felice del Molise;

18. San Giacomo degli Schiavoni;

19. San Martino in Pensilis;

20. Santa Croce di Magliano;

21. Tavenna.

 

Citta' metropolitana di Catania:

1. Aci Bonaccorsi;

2. Aci Catena;

3. Aci Sant'Antonio;

4. Acireale;

5. Milo;

6. Santa Venerina;

7. Trecastagni;

8. Viagrande;

9. Zafferana Etnea.

 

                                                           Allegato 2 

Comuni  colpiti  dagli  eventi  sismici  di  cui  alle  delibere  del

  Consiglio dei ministri del 6 settembre 2018 e del 28 dicembre  2018

  per i quali si applica l'art. 7, comma 1, lettera i)  del  presente

  decreto. 

 

Provincia di Campobasso:

1. Acquaviva Collecroce;

2. Castelmauro;

3.Guardialfiera;

4. Montecilfone.

 

Citta' metropolitana di Catania:

1. Aci Bonaccorsi;

2. Aci Catena;

3. Aci Sant'Antonio;

4. Acireale;

5. Milo;

6. Santa Venerina;

7. Trecastagni;

8. Viagrande;

9. Zafferana Etnea.

 

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