Scala industriale e Aia: quali rapporti?

Scala industriale e Aia
Il tema al centro dell'interpello ambientale posto dall'ordine dei chimici e dei fisici della Sicilia al ministero dell'Ambiente

Scala industriale e Aia: quali rapporti? Il tema al centro dell'interpello ambientale posto dall'ordine dei chimici e dei fisici della Sicilia al ministero dell'Ambiente. La premessa della domanda, riferita all’industria chimica, è che questa categoria nell’allegato VIII, D.Lgs. n. 152/2006 non compaiono soglie di produzione. L’allegato VIII, infatti, «liquida la questione rimandando a specifici indirizzi interpretativi che saranno emanati ai sensi dell’art. 29-quinquies e da linee guida interpretative (già previste dall’allegato I della direttiva), in assenza dei quali le autorità competenti valuteranno autonomamente il termine “scala industriale”».

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Di seguito il testo dell'interpello e del parere ministeriale.

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Interpello ambientale dell'ordine dei chimici e dei fisici della Sicilia 17 gennaio 2024, n. 8532

Oggetto: Interpello in materia ambientale ex art. 3-septies del Dlgs 152/2006.

Spettabile Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica,

codesto Ordine professionale rappresentante la categoria dei chimici e dei fisici, sottopone il presente interpello in materia ambientale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3-septies del D.Lgs. 152/2006, al fine di ottenere dei chiarimenti, richiesti da nostri iscritti, circa l’interpretazione della definizione di “scala industriale” riguardante l’industria chimica, categoria per la quale nell’allegato VIII non compaiono soglie di produzione. L’allegato VIII liquida la questione rimandando a specifici indirizzi interpretativi che saranno emanati ai sensi dell’art. 29-quinquies e da linee guida interpretative (già previste dall’allegato I della direttiva), in assenza dei quali le autorità competenti valuteranno autonomamente il termine “scala industriale”.

In tal senso l’allegato VIII (punto 4.1 b) alla parte seconda del D. Lgs.vo 152/06 e ss.mm.ii, osserva che il punto C, riportato nell’inquadramento generale applicativo dello stesso allegato pone come condizione di applicabilità alla categorie di attività di cui ai punti 4 (industria chimica) la verifica del progetto alla definizione di “produzione su scala industriale” onerando , in mancanza di specifici indirizzi interpretativi emanati ai sensi dell’art. 29-quinques e di linee guida interpretative emanate dalla commissione europea, la competente autorità a valutare autonomamente l’interpretazione del termine “scala industriale” in riferimento alle attività dell’industria chimica descritte nell’allegato VIII alla parte seconda del D. Lgs.vo 152/06 e ss.mm.ii;

In ordine a quanto sopra la Commissione Tecnica per l’Ambiente della Provincia di Vicenza, con parere n° 2/0516 (che si allega in copia), ha emesso un parere sulla definizione di impianto chimico a scala industriale e conseguente applicabilità agli stessi del regine autorizzativo AIA classificando quali impianti chimici a scala industriale “le installazioni con trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici per una capacità non superiore a 10.000 t/anno di materie prime lavorate”

Viene considerato infine in tal senso dalla Commissione Tecnica per l’Ambiente della Provincia di Vicenza, che l'obbligo di VIA è previsto per la fabbricazione di prodotti di base chimici (organici ed inorganici) e fitosanitari e biocidi, mentre, è oggetto di verifica di VIA - trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici per una capacità superiore a 10.000 t/anno di materie prime lavorate; produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacità superiore alle 10.000 t/anno in materie prime lavorate; rilevato che in sostanza sono oggetto di VIA o verifica di VIA gli stabilimenti di prodotti chimici di base o con capacità superiore alle 10.000 t/anno in materie prime lavorate.

Si chiede pertanto a codesto Ministero, e ciò anche in virtù della legittimità della libera concorrenza sul territorio Nazionale, se tale tipologia di impianto chimico con potenzialità inferiore o pari a 10.000 t/anno rientri o meno nella definizione di “impianto chimico a scala industriale” e, quindi, non sia eventualmente soggetto alla procedura di AIA.

In conclusione, a nostro avviso, un impianto di produzione di biocombustibile da biomasse/materie prime, attraverso un processo di esterificazione/distillazione con potenzialità pari a 10.000 t/annue, come quello sopra descritto, non risulta soggetto né ad VIA né ad AIA. Sulla base di queste considerazioni, al fine di garantire la necessaria chiarezza agli operatori del settore e agli enti incaricati dei controlli, si chiede cortesemente al Ministero destinatario del presente interpello, di confermare la correttezza della lettura normativa prospettata.

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Parere del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 7 febbraio 2024, n. 23173

Oggetto: interpello in materia ambientale ex art. 3-septies del Dlgs 152/2006 proposto da OCF - precisazioni

Si riscontra la nota con la quale codesto Ordine ha proposto un interpello per chiarire la definizione di “scala industriale” riferita agli impianti chimici, che risulta discriminante per determinare la assoggettabilità agli obblighi di cui al Titolo IIIbis della parte Seconda del D.lgs. 152/06.

A riguardo si rappresenta preliminarmente che gli unici soggetti titolati alla presentazione di istanze di interpello ambientale sono “le Regioni, le Provincie, le Città metropolitane, i Comuni, le associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni”. Codesto Ordine non appare quindi titolato ai sensi dell’art. 3 -septies del D.L.vo 152/06. Tuttavia si ritiene opportuno fornire i seguenti riscontri alla citata nota.

Si rileva che la norma nazionale, e a monte la direttiva comunitaria 75/2010/UE di riferimento, attribuisce specificamente il compito di valutare la scala industriale dell’industria chimica all’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione, sottraendo pertanto a strumenti di carattere generale la possibilità di fornire classificazioni tassative, vincolanti per l’autorità competente (quali sarebbero quelle definite in esito ad un interpello ex art. 3-septies del D.Lgs. 152/06) prevedendo piuttosto (lettera D, dell’allegato VIII, alla parte Seconda del D.lgs. 152/06) che le autorità competenti possano essere supportate da “indirizzi interpretativi” o di “linee guida interpretative”, strumenti che non vincolano tassativamente la decisione.

La materia, pertanto, può essere oggetto di indirizzi a livello generale, o di direttive interne definite dalla singola autorità competente per coordinare i propri uffici (quale il parere citato nella nota che si riscontra), ma non di interventi normativi o regolamentari.

Ciò premesso riguardo la pertinenza della richiesta formulata, nel merito si rappresenta che la questione della identificazione univoca del campo di applicazione per l’industria chimica è stata lungamente dibattuta sia a livello comunitario, sia a livello nazionale, da più di vent’anni (dalla prima stesura della direttiva IPPC 96/61/CE, fino alla discussione sul testo di revisione della direttiva comunitaria 75/2010/UE in corso di approvazione), e da parte di questo Ministero è stata oggetto di circolari di indirizzo (peraltro citate nella nota che si riscontra e consultabili ai link https://va.mite.gov.it/File/DocumentoCondivisione/a3f18508-fd4e-4b7c-87e6-2afb851fb8da e https://va.mite.gov.it/File/DocumentoCondivisione/b0b71fa9-7240-4d15-8190-9d23454919a2) e risposte ad interpelli ambientali proposti ai sensi della norma citata in oggetto (consultabili ai link https://www.mase.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/interpello_ambientale/VA/risposta_prot_94451_09-06-2023 https://www.mase.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/interpello_ambientale/VA/risposta_prot_94453_09-06-2023 ), ma riguardo lo specifico tema di individuare la “scala industriale” non è stato possibile fornire a livello generale indicazioni applicabili “in automatico” (ad esempio con soglie), per la intrinseca forte variabilità delle caratteristiche degli impianti chimici, che renderebbe necessario individuare una soglia per ogni tipo di processo produttivo e per ogni variabile aggregazione dei diversi processi.

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