Gas serra: gli oneri per la gestione dell’Ets

Determinate le tariffe per rilascio quote e comunicazione delle emissioni e approvazione/riesame dell'autorizzazione e del piano di monitoraggio

Pubblicati gli oneri per la gestione dell'emission trading system (Ets) nell'ambito della politica di riduzione dei gas serra. In particolare, il decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 luglio 2016 ha determinato le tariffe per:

- rilascio quote e comunicazione delle emissioni;

- approvazione/riesame dell'autorizzazione e del piano di monitoraggio;

- modifiche dell'autorizzazione e del piano di monitoraggio;

- gestione registro dell'unione.

Definiti anche gli interessi per ritardato pagamento.

 

Di seguito il testo integrale del decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 luglio 2016, disponibile anche in pdf alla fine della pagina.

 

Decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 luglio 2016 


Tariffe a carico  degli  operatori  per  le  attivita'  previste  dal

decreto legislativo n. 30/2013 per la gestione  del  sistema  UE-ETS.

(16A06880)


in Gazzetta Ufficiale del 24 settembre 2016, n. 224


 IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

                           di concerto con

                IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

                                 e

              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che istituisce  il  Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

  Vista la Convenzione quadro delle  Nazioni  Unite  sui  cambiamenti

climatici, ratificata  con  legge  15  gennaio  1994,  n.  65,  e  il

Protocollo di Kyoto, ratificato con legge 1° giugno 2002, n. 120;

  Vista  la  direttiva  2003/87/CE  del  Parlamento  europeo  e   del

Consiglio «che istituisce un sistema  per  lo  scambio  di  quote  di

emissioni dei gas a effetto serra nella Comunita' e che  modifica  la

direttiva 96/61/CE del Consiglio»;

  Vista  la  decisione  2004/280/CE  del  Parlamento  europeo  e  del

Consiglio, dell'11 febbraio  2004,  relativa  ad  un  meccanismo  per

monitorare le emissioni di gas a effetto serra nella Comunita' e  per

attuare il Protocollo di Kyoto;

  Vista  la  direttiva  2009/29/CE  del  Parlamento  europeo  e   del

Consiglio del 23 aprile 2009 che modifica la direttiva 2003/87/CE  al

fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario  di  scambio

quote di emissioni di gas a effetto serra;

  Vista la legge 4 giugno 2010,  n.  96,  recante  «Disposizioni  per

l'adempimento di obblighi derivanti all'appartenenza dell'Italia alle

Comunita' europee -  Legge  comunitaria  2009»,  e,  in  particolare,

l'art. 1, commi l e 3, che delega il Governo ad  adottare  i  decreti

legislativi recanti le norme  occorrenti  per  dare  attuazione,  tra

l'altro, alla direttiva  2009/29/CE  comprese  nell'Allegato  B  alla

citata legge, e l'art. 4 ai sensi del quale: «In relazione agli oneri

per  prestazioni  e  per  controlli,  si  applicano  le  disposizioni

dell'art. 9, commi 2 e 2-bis, della legge 4 febbraio 2005, n. 11»;

  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, e  in  particolare  l'art.

30, commi 4 e 5, in base al quale «gli oneri relativi a prestazioni e

controlli resi  necessari  dall'attuazione  delle  direttive  europee

indicate nella medesima  legge  sono  posti  a  carico  dei  soggetti

interessati,  secondo  tariffe  determinate  sulla  base  del   costo

effettivo del  servizio  reso,  predeterminate  e  pubbliche»  e  «le

entrate derivanti dalle tariffe sono attribuite, nei limiti  previsti

dalla legislazione vigente, alle amministrazioni  che  effettuano  le

prestazioni e i  controlli,  mediante  riassegnazione  ai  sensi  del

regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  10

novembre 1999, n. 469»;

  Visto  il  decreto  legislativo  13  marzo  2013,  n.  30,  recante

«Attuazione della direttiva  2009/29/CE  che  modifica  la  direttiva

2003/87/CE  al  fine  di  perfezionare  ed   estendere   il   sistema

comunitario per lo scambio di quote di emissione  di  gas  a  effetto

serra», come modificato dal decreto legislativo  2  luglio  2015,  n.

111, recante  «Disposizioni  correttive  ed  integrative  al  decreto

legislativo 13 marzo 2013, n. 30» e dalla legge 28 dicembre 2015,  n.

221, recante  «Disposizioni  in  materia  ambientale  per  promuovere

misure di green economy e per il contenimento dell'uso  eccessivo  di

risorse naturali» e in particolare l'art. 41, commi  2,  3  e  4,  ai

sensi del quale «I costi delle attivita' di cui all'art. 4, comma  4,

lettera o-bis), all'art. 8, comma 5, all'art. 9, all'art. 10, commi 3

e 4, all'art. 13, all'art. 15, comma 1,  all'art.  16,  all'art.  21,

all'art. 22, comma 4, all'art. 23, comma 1, all'art. 28, comma  1,  e

all'art. 34, comma 3, sono  a  carico  degli  operatori  interessati,

secondo tariffe e modalita' di versamento da  stabilire  con  decreto

del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,

di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze  e  con  il

Ministro dello sviluppo economico.», «Le tariffe di cui  al  comma  2

devono coprire il costo effettivo dei servizi resi,  da  individuarsi

tenendo conto anche della complessita' delle  prestazioni  richieste.

Le tariffe sono predeterminate e pubbliche e sono aggiornate,  almeno

ogni due anni, con lo  stesso  criterio  della  copertura  del  costo

effettivo del servizio.» e «Le entrate derivanti dalle tariffe di cui

al comma 2, ad eccezione di quelle risultanti dalle  tariffe  per  la

gestione del Registro  dell'Unione  che  sono  versate  dai  soggetti

interessati direttamente  all'ISPRA,  sono  versate  all'entrata  del

bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate, ai sensi

dell'art. 4 della legge  4  giugno  2010,  n.  96,  con  decreto  del

Ministro dell'economia e delle finanze, ad  apposito  capitolo  dello

stato di previsione del Ministero dell'ambiente e  della  tutela  del

territorio e del mare, al fine di  coprire  le  spese  amministrative

derivanti dall'attuazione del presente decreto.»;

  Considerato che le attivita' di cui all'art. 4,  comma  4,  lettera

o-bis), all'art. 8, comma 5, all'art. 9, all'art.  21,  all'art.  22,

comma 4, all'art. 23, comma 1, all'art. 28 e all'art.  34,  comma  3,

del decreto legislativo n. 30 del 2013,  relative  alla  redazione  e

all'approvazione  della  lista  degli  operatori  aerei  amministrati

dall'Italia, all'assegnazione e rilascio  quote,  alla  comunicazione

delle emissioni di gas a effetto serra e alla gestione della  sezione

italiana del Registro dell'Unione sono effettuate  ogni  anno  per  i

soggetti che  rientrano  nel  sistema  di  scambio  quote  mentre  le

attivita' di cui all'art. 10, commi 3 e 4, all'art. 13, all'art.  15,

comma 1, e all'art. 16 del medesimo decreto relative al rilascio,  al

riesame e  alle  modifiche  dell'autorizzazione  ad  emettere  gas  a

effetto  serra  e  del  Piano  di  monitoraggio  sono  effettuate  su

richiesta degli stessi soggetti  interessati  oppure,  nel  caso  del

riesame  delle  autorizzazioni,  trascorsi  cinque  anni  dall'ultimo

aggiornamento;

  Ritenuto  di  disciplinare  le  tariffe  per  la  copertura   delle

attivita' di cui all'art. 41 del decreto legislativo n. 30 del 2013;


                               Adotta


                        il seguente decreto:

                               Art. 1

                               Oggetto


 1. Il presente decreto disciplina i costi delle  attivita'  di  cui

all'art. 41 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30 (di  seguito

«decreto legislativo n.  30  del  2013»)  che  sono  a  carico  degli

operatori interessati.

  2. Ai fini di cui al comma 1, il  presente  decreto  stabilisce  le

tariffe  e  le  relative  modalita'  di  versamento  da  parte  degli

operatori interessati per:

    a) le attivita' di cui  all'art.  4,  comma  4,  lettera  o-bis),

all'art. 8, comma 5, all'art. 9, all'art. 21, all'art. 22,  comma  4,

all'art. 23, comma 1, e all'art. 34, comma 3, del decreto legislativo

n. 30 del 2013 relative alla redazione e all'approvazione della lista

degli operatori aerei amministrati  dall'Italia,  all'assegnazione  e

rilascio quote, alla comunicazione delle emissioni di gas  a  effetto

serra;

    b) le attivita' di cui  all'art.  10,  comma  3,  all'art.  13  e

all'art. 15, comma 1, del medesimo decreto relative al rilascio e  al

riesame  dell'autorizzazione  ad  emettere  gas  a  effetto  serra  e

all'approvazione del Piano di monitoraggio;

c) le attivita' di cui all'art. 10, comma 4, e all'art.  16,  del

decreto legislativo medesimo relative alle modifiche degli impianti e

all'aggiornamento dei Piani di monitoraggio;

    d) le  attivita'  di  cui  all'art.  28,  comma  1,  del  decreto

legislativo medesimo per  la  gestione  della  sezione  italiana  del

Registro dell'Unione.

  3. Le tariffe di cui al comma 2  coprono  il  costo  effettivo  dei

servizi resi e sono aggiornate ogni due anni.

  4. L'aggiornamento biennale di cui al comma  3  assorbe,  altresi',

gli eventuali  scostamenti  delle  tariffe,  desumibili  in  sede  di

espletamento delle attivita'.

                               Art. 2

Tariffa per le attivita' di cui all'art. 4, comma 4, lettera  o-bis),

  all'art. 8, comma 5, all'art. 9, all'art. 21, all'art. 22, comma 4,

  all'art.  23,  comma  1,  e  all'art.  34,  comma  3,  del  decreto

  legislativo  n.  30  del  2013  (Tariffa   -   Rilascio   quote   e

  comunicazione delle emissioni)



  1. Per le attivita' di cui all'art. 4,  comma  4,  lettera  o-bis),

all'art. 8, comma 5, all'art. 9, all'art. 21, all'art. 22,  comma  4,

all'art. 23, comma 1, e all'art. 34, comma 3, del decreto legislativo

n. 30 del 2013, ogni anno, gli  operatori  aerei  e  i  gestori,  per

ciascun impianto autorizzato ad emettere gas a effetto serra, versano

una tariffa pari a euro 250.

  2. Per l'anno 2016, la tariffa di cui al comma 1 e'  versata  entro

trenta  giorni  dalla  pubblicazione  del  presente  decreto  con  le

modalita' di cui al comma 3. A partire dal  2017,  il  versamento  e'

effettuato entro il 31  gennaio  di  ciascun  anno  con  le  medesime

modalita'.

  3. Il pagamento della tariffa di  cui  al  comma  1  e'  effettuato

mediante versamento sui conto corrente postale intestato alla Sezione

di Tesoreria provinciale dello Stato territorialmente competente, con

imputazione al capitolo 2592, art. 22  -  Capo  32  dell'entrata  del

bilancio dello Stato e con la seguente causale: «Tariffa  -  Rilascio

quote e comunicazione delle emissioni, ai sensi dell'art. 41, decreto

legislativo n. 30 del 2013». L'avvenuto pagamento  e'  comunicato  al

Ministero dell'ambiente e della  tutela  del  territorio  secondo  le

modalita'  pubblicate  sul  sito  web  istituzionale  del   Ministero

medesimo.

                               Art. 3


 Tariffa per le attivita' di cui all'art. 10, comma 3, all'art.  13  e

  all'art. 15, comma 1,  del  decreto  legislativo  n.  30  del  2013

  (Tariffa - Approvazione/riesame dell'autorizzazione e del Piano  di

  monitoraggio)

  1. La tariffa per  le  attivita'  di  cui  all'art.  10,  comma  3,

all'art. 13 e all'art. 15, comma 1, del decreto legislativo n. 30 del

2013 e' pari a euro 250.

  2. Il pagamento della tariffa di cui al comma 1 e' effettuato prima

della presentazione  della  domanda  mediante  versamento  sul  conto

corrente postale intestato  alla  Sezione  di  Tesoreria  provinciale

dello Stato territorialmente competente, con imputazione al  capitolo

2592, art. 22 - Capo 32 dell'entrata del bilancio dello Stato  e  con

le    seguenti    causali:    «Tariffa     -     Approvazione/riesame

dell'autorizzazione e del Piano di monitoraggio ai sensi dell'art. 41

del decreto legislativo n. 30 del 2013».

  3. La ricevuta che attesta il versamento della tariffa deve  essere

allegata alla istanza di autorizzazione ad  emettere  gas  a  effetto

serra  o  di   approvazione   del   Piano   di   monitoraggio,   pena

l'improcedibilita' della stessa.

                               Art. 4


Tariffa per le attivita' di cui all'art. 10, comma 4, e  all'art.  16

  del decreto  legislativo  n.  30  del  2013  (Tariffa  -  Modifiche

  dell'autorizzazione e del Piano di monitoraggio)


  1. La tariffa per le attivita' di  cui  all'art.  10,  comma  4,  e

all'art. 16 e' pari a euro 62.

  2. Il pagamento della tariffa di cui al comma 1 e' effettuato prima

della presentazione  della  domanda  mediante  versamento  sul  conto

corrente postale intestato  alla  Sezione  di  Tesoreria  provinciale

dello Stato territorialmente competente, con imputazione al  capitolo

2592, art. 22 - Capo 32 dell'entrata del bilancio dello Stato  e  con

le seguenti causali: «Tariffa - Modifiche dell'autorizzazione  e  del

Piano di monitoraggio ai sensi dell'art. 41 del  decreto  legislativo

n. 30 del 2013».

  3. La ricevuta che attesta il versamento della tariffa deve  essere

allegata alla istanza di modifica dell'autorizzazione ad emettere gas

a effetto serra o del Piano di monitoraggio, pena  l'improcedibilita'

della stessa.

                               Art. 5


Tariffa per le attivita' di cui all'art. 28,  comma  1,  del  decreto

  legislativo n. 30 del 2013 (Gestione Registro dell'Unione)


  1. Le tariffe per le attivita' relative alla gestione del  Registro

dell'Unione ai sensi dell'art. 28, comma 1, del  decreto  legislativo

n. 30 del 2013, sono differenziate per tipologia di conto e  pari  a:

i) euro 180 per il conto deposito; euro 360 per il conto personale  e

di scambio; euro 500 per i conti dei verificatori; euro  1000  per  i

conti di piattaforma esterna.

  2. Le tariffe di cui al comma 1 sono versate tra il 1° settembre  e

il successivo 15 ottobre di ciascun anno secondo le modalita' di  cui

al comma 4.

  3. Nel caso un operatore nuovo entrante o un richiedente l'apertura

di  un  conto  personale  o  di  scambio  presenti  la  richiesta  di

iscrizione  successivamente  alla  scadenza  prevista  al  comma   2,

l'iscrizione copre il periodo fino al successivo 1° settembre.

  4. Il pagamento della tariffa di  cui  al  comma  1  e'  effettuato

mediante versamento sul conto corrente bancario n.  218550  intestato

all'ISPRA presso l'Istituto Cassiere «Banca  Nazionale  del  Lavoro»,

codice IBAN IT67P0100503382000000218550, SWIFT Code BNL I I  T  R  R,

indicando nella causale di versamento rispettivamente il  numero  del

conto deposito dei certificati o del conto di  scambio  rappresentati

sul Registro. L'avvenuto pagamento e' comunicato secondo le modalita'

pubblicate sul sito web istituzionale dell'ISPRA.

                               Art. 6

                  Interessi per ritardato pagamento


  1. In caso di ritardo nell'effettuazione  dei  versamenti  previsti

dal presente  decreto,  il  gestore  e'  tenuto  al  pagamento  degli

interessi nella misura del tasso legale vigente, con  decorrenza  dal

primo  giorno  successivo  alle  scadenze  stabilite  dalle  medesime

disposizioni.

                               Art. 7

                         Disposizioni finali

  1. Le entrate derivanti dalle tariffe per le attivita' di cui  agli

articoli 2, 3, 4 sono versate all'entrata del  bilancio  dello  Stato

rispettivamente con le modalita' di cui all'art. 2, comma 3, all'art.

3 comma 2, all'art. 4, comma  2,  del  presente  decreto  per  essere

successivamente riassegnate, ai  sensi  dell'art.  4  della  legge  4

giugno 2010, n. 96, con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle

finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  al  fine  di

coprire le spese derivanti dall'attuazione del decreto legislativo n.

30 del 2013.

  2. Il presente decreto e' trasmesso ai competenti  Uffici  centrali

di bilancio per la relativa registrazione e pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana, entra in vigore  dalla  data  di

pubblicazione.

Allegati

D.M. 25 luglio 2016

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