Le misure sono previste ai sensi dell'articolo 4, comma 1-bis, D.L. n. 314/2003, come convertito dalla legge n. 368/2003 e successive modifiche e integrazioni
Con la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica 22 dicembre 2017 (in Gazzetta Ufficiale del 6 aprile 2018, n. 80) sono stati ripartiti i contributi previsti per l'anno 2015 a favore dei siti che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare.
Le misure sono previste ai sensi dell'articolo 4, comma 1-bis, D.L. n. 314/2003, come convertito dalla legge n. 368/2003 e successive modifiche ed integrazioni.
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Delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica 22 dicembre 2017
Ripartizione dei contributi previsti per l'anno 2015 a favore dei
siti che ospitano centrali nucleari ed impianti del ciclo del
combustibile nucleare (decreto-legge n. 314/2003, articolo 4, comma
1-bis, come convertito dalla legge n. 368/2003 e successive modifiche
ed integrazioni). (Delibera n. 109/2017). (18A02358)
in Gazzetta Ufficiale del 6 aprile 2018, n. 80
IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto il decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito con
modificazioni dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, recante
disposizioni urgenti per la raccolta, lo smaltimento e lo stoccaggio,
in condizioni di massima sicurezza, dei rifiuti radioattivi;
Visto in particolare l'art. 4 del citato decreto-legge n. 314/2003,
il quale:
a) al comma 1 stabilisce misure di compensazione territoriale a
favore dei siti che ospitano centrali nucleari ed impianti del ciclo
del combustibile nucleare, prevedendo che alla data della messa in
esercizio del Deposito nazionale di cui all'art. 1, comma 1, del
medesimo decreto-legge, tali misure siano trasferite al territorio
che ospita il Deposito in misura proporzionale all'allocazione dei
rifiuti radioattivi;
b) al comma 1-bis stabilisce che l'assegnazione annuale del
contributo e' effettuata con deliberazione del Comitato
interministeriale per la programmazione economica, sulla base delle
stime di inventario radiometrico dei siti, determinato annualmente
con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, su proposta dell'Istituto Superiore per la Protezione e
la Ricerca Ambientale (ISPRA);
Considerato che il medesimo comma 1-bis del citato articolo, come
modificato dall'art. 7-ter della legge 27 febbraio 2009, n. 13, di
conversione del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante
misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione
dell'ambiente, prevede che il contributo sia ripartito, per ciascun
territorio, in misura del 50 per cento in favore del comune nel cui
territorio e' ubicato il sito, in misura del 25 per cento in favore
della relativa provincia e in misura del 25 per cento in favore dei
comuni confinanti con quello nel cui territorio e' ubicato il sito e
che il contributo spettante a questi ultimi sia calcolato in
proporzione alla superficie e alla popolazione residente nel raggio
di dieci chilometri dall'impianto;
Considerato, altresi', che l'ammontare complessivo annuo del
contributo, ai sensi del richiamato comma 1-bis, modificato dall'art.
6, comma 9 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, e' definito
mediante la determinazione di aliquote della tariffa elettrica per un
gettito complessivo pari a 0,015 centesimi di euro per ogni
kilowattora prelevato dalle reti pubbliche con l'obbligo di
connessione di terzi, con aggiornamento annuale sulla base degli
indici ISTAT dei prezzi al consumo;
Visto l'art. 1, comma 298, della legge 30 dicembre 2004, n. 311
(legge finanziaria 2005) il quale stabilisce che, a decorrere dal 1°
gennaio 2005, sia versata all'entrata del bilancio dello Stato una
quota pari al 70 per cento degli importi derivanti dall'applicazione
dell'aliquota della componente della tariffa elettrica di cui al
comma 1-bis del richiamato art. 4;
Visto l'art. 1 comma 493, della legge 23 dicembre 2005, n. 266
(legge finanziaria 2006) che conferma, fra l'altro, quanto disposto
dall'art. 1, comma 298, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con
modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 che all'art. 28
istituisce, sotto la vigilanza del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, l'Istituto superiore per la
protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) al quale e' attribuito il
compito di svolgere le funzioni dell'APAT di cui all'art. 38 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Vista la nota n. 5467 del 13 giugno 2016 con la quale la Cassa per
i servizi energetici ed ambientali (CSEA) ha comunicato l'entita'
delle risorse disponibili per il finanziamento delle misure di
compensazione territoriale relative all'anno 2015, pari a
14.303.592,00 euro, determinate in sede di contabilizzazione dei
valori relativi al bilancio per il medesimo anno;
Vista la nota n. 21201/GAB del 7 settembre 2017, con la quale il
Capo di Gabinetto del Ministero dell'ambiente ha trasmesso al DIPE il
decreto n. 226 del 7 settembre 2017 del competente Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, recante la
ripartizione percentuale, per l'anno 2015, delle misure di
compensazione territoriale a favore dei comuni e delle province e la
proposta di riparto finanziario, nonche' la relazione predisposta
dall'ISPRA in data 12 luglio 2017 posta a base della proposta
medesima;
Considerato che con il citato decreto n. 226 del 7 settembre 2017,
e' approvata la ripartizione percentuale, per l'anno 2015, del
contributo in favore dei comuni e delle province ospitanti centrali
nucleari ed impianti del ciclo del combustibile radioattivo, nonche'
dei comuni confinanti con quello nel cui territorio e' ubicato il
sito, ai sensi del citato comma 1-bis dell'art. 4 del decreto-legge
14 novembre 2013, n. 314, come modificato dall'art. 7-ter della legge
27 febbraio 2009, n. 13, di conversione del decreto-legge 30 dicembre
2008, n. 208;
Vista altresi' la relazione predisposta dall'ISPRA nel luglio 2017,
concernente le quote di ripartizione delle misure compensative in
applicazione dei criteri relativi all'inventario radiometrico dei
siti nucleari italiani esplicitati nella relazione medesima, dalla
quale risulta in particolare che, per quanto attiene al calcolo della
quota spettante ai comuni confinanti, sono stati applicati i dati
ISTAT relativi all'ultimo censimento della popolazione (anno 2011);
Considerato che nella proposta in esame viene espresso l'avviso di
mantenere il vincolo di destinazione delle risorse alla realizzazione
di interventi mirati all'adozione di misure di compensazione in campo
ambientale, con indicazione dei relativi settori di intervento;
Considerato che la legge 7 aprile 2014, n. 56, «Disposizioni sulle
citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di
comuni» ha previsto la costituzione delle citta' metropolitane,
ridefinendo il sistema delle province e disciplinando le unioni e
fusioni di comuni;
Tenuto conto, in particolare, del comma 16 dell'art. 1 della
suddetta legge 7 aprile 2014, n. 56, ha stabilito che dal 1° gennaio
2015 la citta' metropolitana di Roma Capitale sostituisce la
preesistente Provincia di Roma, subentrando ad essa in tutti i
rapporti e in tutte le funzioni e che di conseguenza la quota
spettante alla Provincia di Roma, riportata in tabella, si intende
destinata all'ente Citta' metropolitana di Roma Capitale;
Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente
regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012,
n. 62);
Vista la nota del 22 dicembre 2017, n. 6245-P, predisposta per la
seduta del Comitato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica
economica, cosi' come integrata dalle osservazioni del Ministero
dell'economia e delle finanze, acquisite in seduta, ed entrambe poste
a base dell'esame della presente proposta nell'odierna seduta del
Comitato;
Su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare;
Delibera:
1. Criteri di ripartizione.
1.1 Le risorse destinate come misura compensativa ai comuni e alle
province che ospitano gli impianti di cui all'art. 4 del
decreto-legge n. 314 del 2003 convertito dalla legge n. 368 del 2003
e alle successive modifiche ed integrazioni richiamate in premessa,
vengono ripartite per ciascun sito sulla base di tre componenti:
a) la radioattivita' presente nelle strutture stesse dell'impianto,
in forma di attivazione e di contaminazione, che potra' essere
eliminata al termine delle procedure di disattivazione dell'impianto
stesso;
b) i rifiuti radioattivi presenti, prodotti dal pregresso esercizio
dell'impianto o comunque immagazzinati al suo interno;
c) il combustibile nucleare fresco e, soprattutto, irraggiato
eventualmente presente.
2. Ripartizione tra comuni e province.
2.1 In applicazione dei criteri di cui al precedente punto 1 e di
quanto previsto dal comma 1-bis dell'art. 4 del decreto-legge n. 314
del 2003 richiamato in premessa, le risorse disponibili come misure
compensative per l'anno 2015, pari a 14.303.592,00 euro, sono
ripartite per ciascun sito e sono suddivise tra gli enti beneficiari
in misura del 50 per cento a favore del comune nel cui territorio e'
ubicato il sito, in misura del 25 per cento in favore della relativa
provincia e in misura del 25 per cento in favore dei comuni
confinanti con quello nel cui territorio e' ubicato il sito, secondo
le percentuali e gli importi riportati nell'allegata tabella che
costituisce parte integrante della presente delibera.
2.2 Il contributo spettante ai comuni confinanti con quello nel cui
territorio e' ubicato il sito e' calcolato in proporzione alla
superficie ed alla popolazione residente nel raggio di dieci
chilometri dall'impianto.
3. Modalita' di erogazione delle somme.
3.1 Le somme di cui al precedente punto 2 sono versate dalla Cassa
per i servizi energetici e ambientali agli enti locali sopra
individuati, secondo le modalita' previste dal sistema di Tesoreria
unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 e successive
modificazioni, sul capitolo all'uopo istituito da ciascun ente locale
interessato.
3.2 Le suddette risorse finanziarie sono destinate alla
realizzazione di interventi mirati all'adozione di misure di
compensazione in campo ambientale e in particolare in materia di:
tutela delle risorse idriche; bonifica dei siti inquinati; gestione
dei rifiuti; difesa e assetto del territorio; conservazione e
valorizzazione delle aree naturali protette e tutela della
biodiversita'; difesa del mare e dell'ambiente costiero; prevenzione
e protezione dall'inquinamento atmosferico, acustico ed
elettromagnetico; interventi per lo sviluppo sostenibile.
3.3 Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare e' chiamato a relazionare a questo Comitato, entro il 31
dicembre 2019, sullo stato di utilizzo delle risorse ripartite con la
presente delibera, con particolare riferimento al rispetto del
suddetto vincolo di destinazione delle risorse, in base alla
rendicontazione che gli enti beneficiari sono chiamati a presentare
al Ministero dell'ambiente.
Allegato
Tabella - Riparto indennita' compensative rifiuti radioattivi (in
euro)
Parte di provvedimento in formato grafico



