Scorie nucleari: ripartiti i contributi 2015 tra i siti ospiti

Le misure sono previste ai sensi dell'articolo 4, comma 1-bis, D.L. n. 314/2003, come convertito dalla legge n. 368/2003 e successive modifiche e integrazioni

Con la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica 22 dicembre 2017 (in Gazzetta Ufficiale del 6 aprile 2018, n. 80) sono stati ripartiti i contributi previsti per l'anno 2015 a favore dei siti che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo  del combustibile nucleare.

Le misure sono previste ai sensi dell'articolo 4, comma 1-bis, D.L. n. 314/2003, come convertito dalla legge n. 368/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

Di seguito il testo integrale della delibera 22 dicembre 2017 disponibile anche in pdf alla fine della pagina.

Delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica 22 dicembre 2017 

Ripartizione dei contributi previsti per l'anno  2015  a  favore  dei
siti che  ospitano  centrali  nucleari  ed  impianti  del  ciclo  del
combustibile nucleare (decreto-legge n. 314/2003, articolo  4,  comma
1-bis, come convertito dalla legge n. 368/2003 e successive modifiche
ed integrazioni). (Delibera n. 109/2017). (18A02358)

             in Gazzetta Ufficiale del 6 aprile 2018, n. 80


                    IL COMITATO INTERMINISTERIALE

                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA




  Visto il decreto-legge 14 novembre 2003,  n.  314,  convertito  con

modificazioni  dalla  legge  24  dicembre  2003,  n.   368,   recante

disposizioni urgenti per la raccolta, lo smaltimento e lo stoccaggio,

in condizioni di massima sicurezza, dei rifiuti radioattivi;

  Visto in particolare l'art. 4 del citato decreto-legge n. 314/2003,

il quale:

  a) al comma 1 stabilisce misure  di  compensazione  territoriale  a

favore dei siti che ospitano centrali nucleari ed impianti del  ciclo

del combustibile nucleare, prevedendo che alla data  della  messa  in

esercizio del Deposito nazionale di cui  all'art.  1,  comma  1,  del

medesimo decreto-legge, tali misure siano  trasferite  al  territorio

che ospita il Deposito in misura  proporzionale  all'allocazione  dei

rifiuti radioattivi;

  b)  al  comma  1-bis  stabilisce  che  l'assegnazione  annuale  del

contributo   e'   effettuata   con   deliberazione    del    Comitato

interministeriale per la programmazione economica, sulla  base  delle

stime di inventario radiometrico dei  siti,  determinato  annualmente

con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio

e del mare, su proposta dell'Istituto Superiore per la  Protezione  e

la Ricerca Ambientale (ISPRA);

  Considerato che il medesimo comma 1-bis del citato  articolo,  come

modificato dall'art. 7-ter della legge 27 febbraio 2009,  n.  13,  di

conversione del decreto-legge  30  dicembre  2008,  n.  208,  recante

misure straordinarie in materia di risorse idriche  e  di  protezione

dell'ambiente, prevede che il contributo sia ripartito,  per  ciascun

territorio, in misura del 50 per cento in favore del comune  nel  cui

territorio e' ubicato il sito, in misura del 25 per cento  in  favore

della relativa provincia e in misura del 25 per cento in  favore  dei

comuni confinanti con quello nel cui territorio e' ubicato il sito  e

che  il  contributo  spettante  a  questi  ultimi  sia  calcolato  in

proporzione alla superficie e alla popolazione residente  nel  raggio

di dieci chilometri dall'impianto;

  Considerato,  altresi',  che  l'ammontare  complessivo  annuo   del

contributo, ai sensi del richiamato comma 1-bis, modificato dall'art.

6, comma 9 del decreto-legge 30 dicembre 2016,  n.  244,  convertito,

con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19,  e'  definito

mediante la determinazione di aliquote della tariffa elettrica per un

gettito  complessivo  pari  a  0,015  centesimi  di  euro  per   ogni

kilowattora  prelevato  dalle  reti  pubbliche   con   l'obbligo   di

connessione di terzi, con  aggiornamento  annuale  sulla  base  degli

indici ISTAT dei prezzi al consumo;

  Visto l'art. 1, comma 298, della legge 30  dicembre  2004,  n.  311

(legge finanziaria 2005) il quale stabilisce che, a decorrere dal  1°

gennaio 2005, sia versata all'entrata del bilancio  dello  Stato  una

quota pari al 70 per cento degli importi derivanti  dall'applicazione

dell'aliquota della componente della  tariffa  elettrica  di  cui  al

comma 1-bis del richiamato art. 4;

  Visto l'art. 1 comma 493, della legge  23  dicembre  2005,  n.  266

(legge finanziaria 2006) che conferma, fra l'altro,  quanto  disposto

dall'art. 1, comma 298, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

  Visto il decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112  convertito  con

modificazioni dalla legge 6 agosto  2008,  n.  133  che  all'art.  28

istituisce, sotto la vigilanza del  Ministro  dell'ambiente  e  della

tutela del  territorio  e  del  mare,  l'Istituto  superiore  per  la

protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) al quale e' attribuito  il

compito di svolgere le funzioni dell'APAT  di  cui  all'art.  38  del

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

  Vista la nota n. 5467 del 13 giugno 2016 con la quale la Cassa  per

i servizi energetici ed ambientali  (CSEA)  ha  comunicato  l'entita'

delle risorse  disponibili  per  il  finanziamento  delle  misure  di

compensazione   territoriale   relative   all'anno   2015,   pari   a

14.303.592,00 euro, determinate  in  sede  di  contabilizzazione  dei

valori relativi al bilancio per il medesimo anno;

  Vista la nota n. 21201/GAB del 7 settembre 2017, con  la  quale  il

Capo di Gabinetto del Ministero dell'ambiente ha trasmesso al DIPE il

decreto  n.  226  del  7  settembre  2017  del  competente   Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  recante  la

ripartizione  percentuale,  per  l'anno   2015,   delle   misure   di

compensazione territoriale a favore dei comuni e delle province e  la

proposta di riparto finanziario,  nonche'  la  relazione  predisposta

dall'ISPRA in data  12  luglio  2017  posta  a  base  della  proposta

medesima;

  Considerato che con il citato decreto n. 226 del 7 settembre  2017,

e' approvata  la  ripartizione  percentuale,  per  l'anno  2015,  del

contributo in favore dei comuni e delle province  ospitanti  centrali

nucleari ed impianti del ciclo del combustibile radioattivo,  nonche'

dei comuni confinanti con quello nel cui  territorio  e'  ubicato  il

sito, ai sensi del citato comma 1-bis dell'art. 4  del  decreto-legge

14 novembre 2013, n. 314, come modificato dall'art. 7-ter della legge

27 febbraio 2009, n. 13, di conversione del decreto-legge 30 dicembre

2008, n. 208;

  Vista altresi' la relazione predisposta dall'ISPRA nel luglio 2017,

concernente le quote di ripartizione  delle  misure  compensative  in

applicazione dei criteri  relativi  all'inventario  radiometrico  dei

siti nucleari italiani esplicitati nella  relazione  medesima,  dalla

quale risulta in particolare che, per quanto attiene al calcolo della

quota spettante ai comuni confinanti, sono  stati  applicati  i  dati

ISTAT relativi all'ultimo censimento della popolazione (anno 2011);

  Considerato che nella proposta in esame viene espresso l'avviso  di

mantenere il vincolo di destinazione delle risorse alla realizzazione

di interventi mirati all'adozione di misure di compensazione in campo

ambientale, con indicazione dei relativi settori di intervento;

  Considerato che la legge 7 aprile 2014, n. 56, «Disposizioni  sulle

citta' metropolitane, sulle  province,  sulle  unioni  e  fusioni  di

comuni» ha  previsto  la  costituzione  delle  citta'  metropolitane,

ridefinendo il sistema delle province e  disciplinando  le  unioni  e

fusioni di comuni;

  Tenuto conto, in  particolare,  del  comma  16  dell'art.  1  della

suddetta legge 7 aprile 2014, n. 56, ha stabilito che dal 1°  gennaio

2015  la  citta'  metropolitana  di  Roma  Capitale  sostituisce   la

preesistente Provincia di  Roma,  subentrando  ad  essa  in  tutti  i

rapporti e in tutte  le  funzioni  e  che  di  conseguenza  la  quota

spettante alla Provincia di Roma, riportata in  tabella,  si  intende

destinata all'ente Citta' metropolitana di Roma Capitale;

  Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del  vigente

regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012,

n. 62);

  Vista la nota del 22 dicembre 2017, n. 6245-P, predisposta  per  la

seduta del Comitato dalla Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  -

Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della  politica

economica, cosi' come  integrata  dalle  osservazioni  del  Ministero

dell'economia e delle finanze, acquisite in seduta, ed entrambe poste

a base dell'esame della presente  proposta  nell'odierna  seduta  del

Comitato;

  Su  proposta  del  Ministro  dell'ambiente  e  della   tutela   del

territorio e del mare;

                              Delibera:

1. Criteri di ripartizione.

  1.1 Le risorse destinate come misura compensativa ai comuni e  alle

province  che  ospitano  gli  impianti  di   cui   all'art.   4   del

decreto-legge n. 314 del 2003 convertito dalla legge n. 368 del  2003

e alle successive modifiche ed integrazioni richiamate  in  premessa,

vengono ripartite per ciascun sito sulla base di tre componenti:

  a) la radioattivita' presente nelle strutture stesse dell'impianto,

in forma di  attivazione  e  di  contaminazione,  che  potra'  essere

eliminata al termine delle procedure di disattivazione  dell'impianto

stesso;

  b) i rifiuti radioattivi presenti, prodotti dal pregresso esercizio

dell'impianto o comunque immagazzinati al suo interno;

  c) il  combustibile  nucleare  fresco  e,  soprattutto,  irraggiato

eventualmente presente.

2. Ripartizione tra comuni e province.

  2.1 In applicazione dei criteri di cui al precedente punto 1  e  di

quanto previsto dal comma 1-bis dell'art. 4 del decreto-legge n.  314

del 2003 richiamato in premessa, le risorse disponibili  come  misure

compensative  per  l'anno  2015,  pari  a  14.303.592,00  euro,  sono

ripartite per ciascun sito e sono suddivise tra gli enti  beneficiari

in misura del 50 per cento a favore del comune nel cui territorio  e'

ubicato il sito, in misura del 25 per cento in favore della  relativa

provincia e  in  misura  del  25  per  cento  in  favore  dei  comuni

confinanti con quello nel cui territorio e' ubicato il sito,  secondo

le percentuali e gli  importi  riportati  nell'allegata  tabella  che

costituisce parte integrante della presente delibera.

  2.2 Il contributo spettante ai comuni confinanti con quello nel cui

territorio e' ubicato  il  sito  e'  calcolato  in  proporzione  alla

superficie  ed  alla  popolazione  residente  nel  raggio  di   dieci

chilometri dall'impianto.

3. Modalita' di erogazione delle somme.

  3.1 Le somme di cui al precedente punto 2 sono versate dalla  Cassa

per  i  servizi  energetici  e  ambientali  agli  enti  locali  sopra

individuati, secondo le modalita' previste dal sistema  di  Tesoreria

unica di cui  alla  legge  29  ottobre  1984,  n.  720  e  successive

modificazioni, sul capitolo all'uopo istituito da ciascun ente locale

interessato.

  3.2  Le  suddette   risorse   finanziarie   sono   destinate   alla

realizzazione  di  interventi  mirati  all'adozione  di   misure   di

compensazione in campo ambientale e in  particolare  in  materia  di:

tutela delle risorse idriche; bonifica dei siti  inquinati;  gestione

dei  rifiuti;  difesa  e  assetto  del  territorio;  conservazione  e

valorizzazione  delle  aree  naturali   protette   e   tutela   della

biodiversita'; difesa del mare e dell'ambiente costiero;  prevenzione

e   protezione    dall'inquinamento    atmosferico,    acustico    ed

elettromagnetico; interventi per lo sviluppo sostenibile.

  3.3 Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del

mare e' chiamato  a  relazionare  a  questo  Comitato,  entro  il  31

dicembre 2019, sullo stato di utilizzo delle risorse ripartite con la

presente  delibera,  con  particolare  riferimento  al  rispetto  del

suddetto  vincolo  di  destinazione  delle  risorse,  in  base   alla

rendicontazione che gli enti beneficiari sono chiamati  a  presentare

al Ministero dell'ambiente.

                                                         Allegato 
 
Tabella - Riparto indennita' compensative rifiuti radioattivi (in
 euro)
 
            Parte di provvedimento in formato grafico

Allegati

Delibera 22 dicembre 2017

Allegato

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