Scorie nucleari: ripartiti i contributi per i siti di stoccaggio

Pubblicata la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile 27 dicembre 2022

Scorie nucleari: ripartiti i contributi per i siti di stoccaggio 2021 con la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile 27 dicembre 2022 (in Gazzetta Ufficiale del 18 febbraio 2023, n. 42).

I criteri di ripartizione sono:

  • la radioattività presente nelle strutture stesse dell'impianto, in forma di attivazione e di  contaminazione, che potrà essere eliminata al termine delle procedure di disattivazione dell'impianto stesso;
  • i rifiuti radioattivi presenti, prodotti dal pregresso esercizio dell'impianto o comunque immagazzinati al suo interno;
  • il combustibile nucleare fresco e, soprattutto, irraggiato eventualmente presente.

Di seguito il testo della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile 27 dicembre 2022; la tabella delle ripartizioni, riportata nell'allegato alla delibera, è disponibile in formato pdf alla fine della pagina.

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Delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile 27 dicembre 2022

 

Ripartizione dei contributi previsti per l'anno  2021  a  favore  dei
siti  che  ospitano  centrali  nucleari  e  impianti  del  ciclo  del
combustibile nucleare (articolo 4, comma 1-bis, del decreto-legge  14
novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge  24
dicembre 2003,  n.  368,  e  successive  modifiche  e  integrazioni).
(Delibera n. 59/2022). (23A00948) 

 

(Gazzetta Ufficiale del 18 febbraio 2023, n. 42)

 

IL COMITATO INTERMINISTERIALE

PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

 

Visto il decreto-legge 14 novembre 2003, n.  314,  convertito,  con

modificazioni,  dalla  legge  24  dicembre  2003,  n.  368,   recante

«Disposizioni  urgenti  per  la  raccolta,  lo   smaltimento   e   lo

stoccaggio,  in  condizioni  di  massima   sicurezza,   dei   rifiuti

radioattivi», e, in particolare, l'art. 4 il quale:

a) al comma 1 stabilisce misure di compensazione  territoriale  a

favore dei siti che ospitano centrali nucleari e impianti  del  ciclo

del combustibile nucleare, prevedendo che alla data  della  messa  in

esercizio del deposito nazionale di cui  all'art.  1,  comma  1,  del

medesimo decreto-legge n. 314 del 2003, tali misure siano  trasferite

al  territorio  che  ospita  il  deposito  in  misura   proporzionale

all'allocazione dei rifiuti radioattivi;

b)  al  comma  1-bis  prevede  che  l'assegnazione  annuale   del

contributo   e'   effettuata   con   deliberazione    del    Comitato

interministeriale per la programmazione economica (CIPE), sulla  base

delle  stime  di  inventario  radiometrico  dei   siti,   determinato

annualmente con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del

territorio e del mare, su proposta  dell'Istituto  superiore  per  la

protezione e la ricerca ambientale, di seguito Ispra;

Considerato che il medesimo comma 1-bis del citato art.  4  prevede

che il contributo sia ripartito, per ciascun  territorio,  in  misura

del 50 per cento in favore del comune nel cui territorio  e'  ubicato

il sito, in  misura  del  25  per  cento  in  favore  della  relativa

provincia e  in  misura  del  25  per  cento  in  favore  dei  comuni

confinanti con quello nel cui territorio e' ubicato il sito e che  il

contributo spettante a questi ultimi  sia  calcolato  in  proporzione

alla superficie e alla popolazione  residente  nel  raggio  di  dieci

chilometri dall'impianto;

Considerato,  altresi',  che  l'ammontare  complessivo  annuo   del

contributo, ai sensi del richiamato comma 1-bis, modificato dall'art.

6, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n.  244,  convertito,

con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19,  e'  definito

mediante la determinazione di aliquote della tariffa elettrica per un

gettito  complessivo  pari  a  0,015  centesimi  di  euro  per   ogni

kilowattora  prelevato  dalle  reti  pubbliche   con   l'obbligo   di

connessione di terzi, con  aggiornamento  annuale  sulla  base  degli

indici Istat dei prezzi al consumo;

Visto l'art. 1, comma 298, della legge 30  dicembre  2004,  n.  311

(legge finanziaria 2005), il quale stabilisce che, a decorrere dal 1°

gennaio 2005, sia versata all'entrata del bilancio  dello  Stato  una

quota pari al 70 per cento degli importi derivanti  dall'applicazione

dell'aliquota della componente della  tariffa  elettrica  di  cui  al

comma 1-bis del richiamato art. 4;

Visto l'art. 1, comma 493, della legge 23  dicembre  2005,  n.  266

(legge finanziaria 2006) che conferma, fra l'altro,  quanto  disposto

dall'art. 1, comma 298, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

Visto il decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,  che  all'art.  28

istituisce, sotto la vigilanza del  Ministro  dell'ambiente  e  della

tutela del territorio e del mare, l'Ispra, al quale e' attribuito  il

compito di  svolgere  le  funzioni  dell'Agenzia  per  la  protezione

dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) di cui all'art.  38  del

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visti gli articoli 1 e 6 del decreto legislativo 4 marzo  2014,  n.

45,  recante  «Attuazione  della  direttiva  n.  2011/70/Euratom  che

istituisce un quadro  comunitario  per  la  gestione  responsabile  e

sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi»,

che individuano nell'Ispettorato nazionale per la sicurezza  nucleare

e   la   radioprotezione,   di   seguito   Isin,    l'autorita'    di

regolamentazione  competente  in  materia  di  sicurezza  nucleare  e

radioprotezione;

Considerato che l'art. 9 del predetto decreto legislativo n. 45 del

2014 dispone  che  le  funzioni  dell'autorita'  di  regolamentazione

competente continuano ad essere  svolte  dal  Dipartimento  nucleare,

rischio tecnologico e  industriale  dell'Ispra  fino  all'entrata  in

vigore  del  regolamento  che   definisce   l'organizzazione   e   il

funzionamento  interni  dell'Isin  e   che   ogni   riferimento,   in

particolare all'Ispra, contenuto in tutte le  disposizioni  normative

di settore attualmente vigenti, e' da intendersi rivolto all'Isin che

ne assume le funzioni e i compiti;

Preso atto che in data 1° agosto 2018 e' divenuto operativo  l'Isin

nello svolgimento delle funzioni  e  dei  compiti  dell'autorita'  di

regolamentazione competente in materia di  sicurezza  nucleare  e  di

radioprotezione,  che  erano  gia'  posti  in  capo  al  Dipartimento

nucleare, rischio tecnologico e industriale dell'Ispra;

Visto l'art.  11  della  legge  16  gennaio  2003,  n.  3,  recante

«Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica  amministrazione»,

come modificato dall'art. 41 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,

convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,

recante  «Misure  urgenti  per  la  semplificazione  e  l'innovazione

digitale», e, in particolare:

a) il comma 2-ter il quale prevede che  le  amministrazioni,  che

emanano atti  amministrativi  con  cui  dispongono  il  finanziamento

pubblico o  autorizzano  l'esecuzione  di  progetti  di  investimento

pubblico, associano negli atti stessi il codice unico di progetto, di

seguito CUP, dei progetti  autorizzati  al  programma  di  spesa  con

l'indicazione dei finanziamenti concessi a valere  su  dette  misure,

della  data  di  efficacia  di  detti  finanziamenti  e  del   valore

complessivo dei singoli investimenti;

b) il comma 2-quater il quale dispone che i soggetti titolari  di

progetti d'investimento  pubblico  danno  notizia,  con  periodicita'

annuale, in apposita  sezione  dei  propri  siti  web  istituzionali,

dell'elenco dei progetti finanziati, indicandone  il  CUP,  l'importo

totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio  del

progetto e lo stato di attuazione finanziario e procedurale;

Visto  il  decreto-legge  11  novembre  2022,   n.   173,   recante

«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei

Ministeri» e, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera c), con  cui

il Ministero della transizione ecologica e'  ridenominato  «Ministero

dell'ambiente e della sicurezza energetica»;

Vista la nota n. 0026074 del 27 settembre  2022  con  la  quale  la

Cassa per i servizi energetici ed ambientali,  di  seguito  CSEA,  ha

comunicato l'entita' delle risorse disponibili per  il  finanziamento

delle misure di compensazione territoriale  relative  all'anno  2021,

pari a 14.502.090,39 euro, determinate in sede  di  contabilizzazione

dei valori relativi al bilancio per il medesimo anno;

Vista la nota prot. n. 27055 del 14 dicembre 2022 con la  quale  il

Capo di  Gabinetto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  sicurezza

energetica ha trasmesso al Dipartimento per la  programmazione  e  il

coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio

dei ministri, di seguito DIPE, lo  schema  di  decreto  del  Ministro

dell'ambiente e della sicurezza energetica  recante  la  ripartizione

percentuale,  per  l'anno  2021,  delle   misure   di   compensazione

territoriale a favore dei comuni e delle province e  la  proposta  di

riparto  finanziario,  nonche'  la  relazione  predisposta  dall'Isin

nell'ottobre 2022 posta a base della proposta medesima;

Vista la nota prot. n. 27799 del 21 dicembre 2022 con la  quale  il

Capo di Gabinetto  del  Ministero  dell'ambiente  e  della  sicurezza

energetica ha trasmesso  al  DIPE  il  predetto  decreto  debitamente

sottoscritto in data 21 dicembre 2022 e repertoriato al n. 534;

Considerato che con il citato  decreto  del  21  dicembre  2022  e'

approvata  la  ripartizione  percentuale,  per   l'anno   2021,   del

contributo in favore dei comuni e delle province  ospitanti  centrali

nucleari e impianti del ciclo del combustibile  radioattivo,  nonche'

dei comuni confinanti con quello nel cui  territorio  e'  ubicato  il

sito, ai sensi del citato comma 1-bis, dell'art. 4, del decreto-legge

n. 314 del 2003, come modificato dall'art. 7-ter della  legge  n.  13

del 2009;

Vista, altresi', la relazione predisposta dall'Isin, concernente le

quote di ripartizione delle misure compensative in  applicazione  dei

criteri  relativi  all'inventario  radiometrico  dei  siti   nucleari

italiani esplicitati nella relazione medesima, dalla quale risulta in

particolare che, per quanto attiene al calcolo della quota  spettante

ai comuni confinanti, sono stati  applicati  i  dati  Istat  relativi

all'ultimo censimento della popolazione (anno 2011);

Considerato che nella proposta in esame viene espresso l'avviso  di

mantenere il vincolo di destinazione delle risorse alla realizzazione

di interventi mirati all'adozione di misure di compensazione in campo

ambientale, con indicazione dei relativi settori di intervento;

Considerato  che  la  legge  7  aprile   2014,   n.   56,   recante

«Disposizioni  sulle  citta'  metropolitane,  sulle  province,  sulle

unioni e fusioni di comuni» ha previsto la costituzione delle  citta'

metropolitane, ridefinendo il sistema delle province e  disciplinando

le unioni e fusioni di comuni;

Tenuto conto, in particolare, che l'art. 1, comma 16, della  citata

legge n. 56 del 2014 ha stabilito che dal 1° gennaio 2015  la  Citta'

metropolitana di Roma capitale sostituisce la preesistente  Provincia

di Roma, subentrando ad essa in  tutti  i  rapporti  e  in  tutte  le

funzioni;

Visto il decreto-legge 14 ottobre 2019,  n.  111,  recante  «Misure

urgenti per il rispetto degli obblighi previsti  dalla  direttiva  n.

2008/50/CE sulla qualita' dell'aria e  proroga  del  termine  di  cui

all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.

189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,  n.

229» (c.d. «decreto clima»),  convertito,  con  modificazioni,  dalla

legge 12 dicembre 2019, n. 141, e, in particolare, l'art. 1-bis, che,

al fine di rafforzare il coordinamento delle politiche  pubbliche  in

materia di sviluppo sostenibile  di  cui  alla  risoluzione  A/70/L.I

adottata dall'Assemblea generale  dell'Organizzazione  delle  nazioni

unite il 25 settembre 2015, stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio

2021 il Comitato interministeriale per  la  programmazione  economica

(CIPE) assuma la denominazione di Comitato interministeriale  per  la

programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS);

Tenuto conto  dell'esame  della  proposta  oggetto  della  presente

delibera svolto ai sensi dell'art. 3 del vigente regolamento  interno

del CIPESS, di cui alla delibera di questo Comitato 20 dicembre 2019,

n. 82, recante «Regolamento interno  del  Comitato  interministeriale

per la programmazione economica (CIPE)», cosi' come modificata  dalla

delibera di questo stesso Comitato 15 dicembre 2020, n.  79,  recante

«Regolamento  interno   del   Comitato   interministeriale   per   la

programmazione economica e  lo  sviluppo  sostenibile  (CIPESS)»  per

rafforzare  l'inclusione  degli  obiettivi  in  materia  di  sviluppo

sostenibile nell'ambito  dei  processi  di  programmazione  economica

nazionale;

Vista la nota congiunta posta a base dell'odierna seduta di  questo

Comitato  predisposta  congiuntamente   dal   Dipartimento   per   la

programmazione e il  coordinamento  della  politica  economica  della

Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e

delle finanze;

Su  proposta  del  Ministro   dell'ambiente   e   della   sicurezza

energetica;

 

Delibera:

 

1. Criteri di ripartizione. 

Le risorse destinate come misura  compensativa  ai  comuni  e  alle

province  che  ospitano  gli  impianti,  di  cui   all'art.   4   del

decreto-legge  n.  314  del  2003  richiamato  in  premessa,  vengono

ripartite per ciascun sito sulla base di tre componenti:

a)   la   radioattivita'   presente   nelle   strutture    stesse

dell'impianto, in forma  di  attivazione  e  di  contaminazione,  che

potra' essere eliminata al termine delle procedure di  disattivazione

dell'impianto stesso;

b)  i  rifiuti  radioattivi  presenti,  prodotti  dal   pregresso

esercizio dell'impianto o comunque immagazzinati al suo interno;

c) il combustibile nucleare  fresco  e,  soprattutto,  irraggiato

eventualmente presente.

 

2. Ripartizione tra comuni e province.

2.1. In applicazione dei criteri di cui al precedente punto 1 e  di

quanto previsto dall'art. 4, comma 1-bis, del  decreto-legge  n.  314

del 2003, richiamato in premessa, le risorse disponibili come  misure

compensative per  l'anno  2021,  pari  a  14.502.090,39  euro,  salvo

conguaglio, sono ripartite per ciascun sito e sono suddivise tra  gli

enti beneficiari in misura del 50 per cento a favore del  Comune  nel

cui territorio e' ubicato il sito, in misura  del  25  per  cento  in

favore della relativa provincia e in  misura  del  25  per  cento  in

favore dei comuni confinanti con quello nel cui territorio e' ubicato

il sito, secondo le percentuali e gli importi riportati nell'allegata

tabella che costituisce parte integrante della presente delibera.

2.2. Il contributo spettante ai comuni confinanti  con  quello  nel

cui territorio e' ubicato il sito e' calcolato  in  proporzione  alla

superficie  e  alla  popolazione  residente  nel  raggio   di   dieci

chilometri dall'impianto, secondo il dato Istat  relativo  all'ultimo

censimento della popolazione (anno 2011).

 

3. Modalita' di erogazione delle somme. 

3.1. Le somme di cui al precedente punto 2 sono versate dalla  CSEA

agli enti beneficiari, secondo le modalita' previste dal  sistema  di

tesoreria unica di  cui  alla  legge  29  ottobre  1984,  n.  720,  e

successive modificazioni,  su  capitoli  appositamente  istituiti  da

ciascun ente locale interessato.

3.2.  Le  suddette  risorse   finanziarie   sono   destinate   alla

realizzazione  di  interventi  mirati  all'adozione  di   misure   di

compensazione in campo ambientale e, in particolare, in  materia  di:

tutela delle risorse idriche, bonifica dei siti  inquinati,  gestione

dei  rifiuti,  difesa  e  assetto  del  territorio,  conservazione  e

valorizzazione  delle  aree  naturali   protette   e   tutela   della

biodiversita', difesa del mare e dell'ambiente costiero,  prevenzione

e   protezione    dall'inquinamento    atmosferico,    acustico    ed

elettromagnetico, interventi per lo sviluppo sostenibile.

3.3. Gli atti amministrativi con i  quali  gli  enti  locali  sopra

individuati dispongono il finanziamento o autorizzano l'esecuzione di

progetti di investimento a valere sulle suddette risorse  finanziarie

devono recare il  CUP  dei  progetti  stessi  con  l'indicazione  dei

finanziamenti concessi a  valere  su  dette  misure,  della  data  di

efficacia di detti finanziamenti e del valore complessivo dei singoli

investimenti. Gli stessi enti locali danno notizia, con  periodicita'

annuale, in apposita  sezione  dei  propri  siti  web  istituzionali,

dell'elenco dei citati progetti, indicandone il CUP, l'importo totale

del finanziamento,  le  fonti  finanziarie,  la  data  di  avvio  del

progetto e lo stato di attuazione finanziario e procedurale.

3.4. Il Ministro dell'ambiente  e  della  sicurezza  energetica  e'

chiamato a relazionare a questo Comitato, entro il 31 dicembre  2024,

sullo stato di utilizzo  delle  risorse  ripartite  con  la  presente

delibera,  con  particolare  riferimento  al  rispetto  del  suddetto

vincolo di destinazione delle risorse, in base  alla  rendicontazione

che gli enti beneficiari sono  chiamati  a  presentare  al  Ministero

della transizione ecologica.

 

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