Selezioni interne per i Vvf: regolamentate le modalità

Pilota di aeromobile capo squadra, specialista di aeromobile capo squadra, elisoccorritore capo squadra, nautico di coperta capo squadra, nautico di macchina capo squadra e sommozzatore capo squadra

Selezioni interne per i Vvf.

Con il D.M. Interno 23 agosto 2021, n. 137 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 239 del 6 ottobre  2021) sono state regolamentate le modalità di svolgimento delle selezioni interne al corpo nazionale dei vigili del fuoco per la promozione alle seguenti qualifiche:

  • pilota di aeromobile capo squadra;
  • specialista di aeromobile capo squadra;
  • elisoccorritore capo squadra;
  • nautico di coperta capo squadra;
  • nautico di macchina capo squadra;
  • sommozzatore capo squadra,
  • esami e graduatorie finali.Non sei ancora abbonato ad Ambiente&Sicurezza? Clicca qui

Selezioni interne per i Vvf: i punti

Più nel dettaglio, il regolamento tocca i seguenti punti:

  • modalità di svolgimento delle selezioni:
  • requisiti di partecipazione;
  • nomina della commissione esaminatrice;
  • anzianità di servizio e titoli valutabili;
  • graduatorie di ammissione al corso di formazione professionale e scelta della sede;

Qui di seguito il testo integrale del regolamento.

 

Ministero dell'Interno
Decreto 23 agosto 2021, n. 137

Regolamento recante modalita' di svolgimento delle selezioni interne
per le promozioni alle qualifiche di pilota di aeromobile capo
squadra, di specialista di aeromobile capo squadra, di
elisoccorritore capo squadra, di nautico di coperta capo squadra, di
nautico di macchina capo squadra e di sommozzatore capo squadra del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi degli articoli 38 e 55
del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. (21G00147)

(Gazzetta Ufficiale n. 239 del 6-10-2021)
Vigente al: 21 ottobre 2021

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante
«Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252», come
modificato dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, e dal
decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127;
Visto, in particolare, l'articolo 38 del decreto legislativo 13
ottobre 2005, n. 217, disciplinante la promozione, mediante selezione
interna per titoli e superamento di un corso di formazione
professionale, alle qualifiche di pilota di aeromobile capo squadra,
di specialista di aeromobile capo squadra e di elisoccorritore capo
squadra del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Visto, altresi', l'articolo 55 del decreto legislativo 13 ottobre
2005, n. 217, disciplinante la promozione, mediante selezione interna
per titoli e superamento di un corso di formazione professionale,
alle qualifiche di nautico di coperta capo squadra, di nautico di
macchina capo squadra e di sommozzatore capo squadra del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco;
Considerato che, a norma degli articoli 38, comma 5, e 55, comma 5,
del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, con regolamento del
Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalita' di
svolgimento delle selezioni interne di cui ai predetti articoli, le
categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da
attribuire a ciascuna di esse, la composizione delle commissioni
esaminatrici, le modalita' di svolgimento dei corsi di formazione,
dell'esame finale nonche' i criteri per la formazione delle
graduatorie finali;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, «Codice
dell'amministrazione digitale», e, in particolare, l'articolo 64, che
disciplina il sistema pubblico per la gestione delle identita'
digitali e le modalita' di accesso ai servizi erogati in rete dalle
pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, «Disposizioni
in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e
assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo
8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia
di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», e, in
particolare, l'articolo 15, comma 2;
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, «Revisione dei
percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117
della Costituzione, nonche' raccordo con i percorsi dell'istruzione e
formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181,
lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487, «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.
87, «Regolamento recante norme per il riordino degli istituti
professionali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.
88, «Regolamento recante norme per il riordino degli istituti
tecnici, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.
89, «Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale,
organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma
4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012,
n. 64, «Regolamento di servizio del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, ai sensi dell'articolo 140 del decreto legislativo 13 ottobre
2005, n. 217»;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca 16
marzo 2007, «Determinazione delle classi delle lauree universitarie»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 9
luglio 2007, n. 155;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca 16
marzo 2007, «Determinazione delle classi di laurea magistrale»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 9
luglio 2007, n. 157;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 9 luglio 2009, recante «Equiparazione tra classi delle
lauree di cui all'ex decreto n. 509/1999 e classi delle lauree di cui
all'ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici
concorsi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del 7 ottobre 2009, n. 233;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 9 luglio 2009, recante «Equiparazioni tra diplomi di
lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto
n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini
della partecipazione ai pubblici concorsi», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 7 ottobre 2009, n. 233;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 10 dicembre 2012,
recante «Aggiornamento normativo della componente aerea del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana del 21 dicembre 2012, n. 297;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 29 novembre 2017 recante
«Requisiti di accesso ai corsi di formazione per il conseguimento dei
brevetti nautici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;
Visto il decreto del Capo Dipartimento dei vigili del fuoco, del
soccorso pubblico e della difesa civile 22 ottobre 2015, n. 51,
relativo alla ridefinizione dell'organizzazione centrale e periferica
della componente aerea del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Visto il decreto del Capo Dipartimento dei vigili del fuoco, del
soccorso pubblico e della difesa civile 22 ottobre 2015, n. 53,
relativo all'aggiornamento dei requisiti per il rilascio e il rinnovo
delle licenze di volo e delle abilitazioni sui vari tipi di
aeromobile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Visto il decreto del Capo Dipartimento dei vigili del fuoco, del
soccorso pubblico e della difesa civile 22 novembre 2017 recante
«Disciplina per il rilascio, il rinnovo, la revoca e la sospensione
dei titoli e delle abilitazioni per il personale specialista nautico
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;
Ritenuto necessario adottare uno specifico regolamento che tenga
conto dell'istituzione dei ruoli delle specialita' aeronaviganti,
nautiche e dei sommozzatori, operata dal decreto legislativo 6
ottobre 2018, n. 127;
Ritenuto opportuno, alla luce dei principi di semplificazione
amministrativa e di economia degli strumenti giuridici, adottare un
unico regolamento per la disciplina delle predette procedure
selettive;
Effettuata la concertazione, ai sensi dell'articolo 35, comma 3,
lettera f), del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio
2008, recante «Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il
personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco», con le organizzazioni sindacali firmatarie
dell'Accordo sindacale per il triennio 2016-2018, recepito con
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 41;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza di sezione dell'11
maggio 2021;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri,
riscontrata con nota n. 9415 del 5 agosto 2021 del Dipartimento per
gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei
Ministri;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

Modalita' di svolgimento
delle selezioni interne

1. Il presente regolamento disciplina le selezioni interne, per
titoli e superamento di un successivo corso di formazione
professionale, per l'accesso alle qualifiche di pilota di aeromobile
capo squadra, di specialista di aeromobile capo squadra e di
elisoccorritore capo squadra appartenenti, rispettivamente, ai ruoli
dei piloti di aeromobile, degli specialisti di aeromobile e degli
elisoccorritori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di seguito
denominato «Corpo nazionale», ai sensi dell'articolo 38, comma 5, del
decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
2. Il presente regolamento disciplina, altresi', le selezioni
interne, per titoli e superamento di un successivo corso di
formazione professionale, per l'accesso alle qualifiche di nautico di
coperta capo squadra, di nautico di macchina capo squadra e di
sommozzatore capo squadra appartenenti, rispettivamente, ai ruoli dei
nautici di coperta, dei nautici di macchina e dei sommozzatori del
Corpo nazionale, ai sensi dell'articolo 55, comma 5, del decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
3. I bandi per le selezioni interne di cui ai commi 1 e 2 sono
adottati con uno o piu' decreti del Capo del Dipartimento dei vigili
del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di seguito
denominato «Dipartimento», e pubblicati sul sito internet
istituzionale www.vigilfuoco.it. I decreti, in conformita' a quanto
stabilito dal presente regolamento, indicano, tra l'altro, i posti
disponibili da mettere a concorso per ciascuno dei suindicati ruoli,
le rispettive sedi di servizio e il numero dei posti disponibili per
ciascuna sede.
4. L'identificazione informatica dei candidati che partecipano alle
procedure selettive e' effettuata in conformita' a quanto disposto
dall'articolo 64, comma 2-quater, del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, oppure mediante il sistema di autenticazione in uso
presso il Dipartimento.

Art. 2

Requisiti di partecipazione

1. Le selezioni interne di cui all'articolo 1, comma 1, sono
riservate al personale del Corpo nazionale che riveste la qualifica
di pilota di aeromobile vigile del fuoco coordinatore, di specialista
di aeromobile vigile del fuoco coordinatore e di elisoccorritore
vigile del fuoco coordinatore alla data del 31 dicembre dell'anno in
cui si e' verificata l'ultima delle carenze di organico nei
rispettivi ruoli. Non e' ammesso alle selezioni il personale che si
trovi nelle condizioni previste dall'articolo 38, comma 2, del
decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
2. Le selezioni interne di cui all'articolo 1, comma 2, sono
riservate al personale del Corpo nazionale che riveste la qualifica
di nautico di coperta vigile del fuoco coordinatore, di nautico di
macchina vigile del fuoco coordinatore e di sommozzatore vigile del
fuoco coordinatore alla data del 31 dicembre dell'anno in cui si e'
verificata l'ultima delle carenze di organico nei rispettivi ruoli.
Non e' ammesso alle selezioni il personale che si trovi nelle
condizioni previste dall'articolo 55, comma 2, del decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

Art. 3

Commissione esaminatrice

1. La commissione esaminatrice e' nominata con decreto del Capo del
Dipartimento. E' composta da almeno due dirigenti, di cui uno con
funzioni di presidente con qualifica non inferiore a dirigente
superiore del Corpo nazionale e da tre componenti esperti nelle
materie oggetto delle specialita' con qualifica non inferiore a
ispettore. La medesima commissione puo' attendere ad una o piu' delle
procedure di cui all'articolo 1, commi 1 e 2.
2. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da
personale con qualifica non inferiore a ispettore
logistico-gestionale del Corpo nazionale oppure da un appartenente ai
ruoli dell'amministrazione civile dell'interno di equivalente
qualifica in servizio presso il Dipartimento.
3. Con il decreto di cui al comma 1, per le ipotesi di assenza o
impedimento del presidente, di uno o piu' componenti e del segretario
della commissione, sono nominati i relativi supplenti.
4. La commissione, unico restando il presidente, puo' essere
suddivisa in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di
componenti pari a quello della commissione. Il presidente ha il
compito di coordinare i lavori delle sottocommissioni e non e' tenuto
a partecipare agli stessi.

Art. 4

Anzianita' di servizio e titoli valutabili

1. La commissione esaminatrice valuta l'anzianita' di effettivo
servizio, nonche' i seguenti titoli: titoli di servizio, corsi di
formazione e aggiornamento professionale, certificazioni ed
abilitazioni, titoli di studio, in base alle categorie e ai punteggi
indicati ai commi da 2 a 11. I titoli devono essere posseduti alla
data del 31 dicembre dell'anno in cui si e' verificata l'ultima delle
carenze di organico relative ai posti messi a concorso, devono
risultare, ad eccezione dei titoli di studio di cui al comma 9, da
atti formali dell'amministrazione e devono essere dichiarati dal
candidato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, nella domanda di partecipazione alle selezioni
interne.
2. Ad ogni anno di effettivo servizio nel ruolo dei vigili del
fuoco sono attribuiti 0,75 punti mentre ad ogni anno di effettivo
servizio nel ruolo della specialita' di appartenenza sono attribuiti
1,50 punti. Per il personale appartenente al ruolo dei piloti di
aeromobile e al ruolo degli specialisti di aeromobile provenienti dal
ruolo dei vigili del fuoco AIB e' valutata anche l'anzianita' di
servizio maturata nell'amministrazione di provenienza, applicando il
criterio indicato al precedente periodo del presente comma.
3. I titoli di servizio ammessi a valutazione e i relativi punteggi
sono calcolati in base all'effettivo svolgimento della funzione,
cosi' come riportato nei fogli di servizio o in altri atti ufficiali
dell'amministrazione, secondo quanto di seguito indicato per ciascuna
specialita':
a) per le specialita' aeronaviganti sono valutati i seguenti
titoli:
1) funzioni operative e tecnico-logistiche svolte nell'ambito
dei reparti volo, per ciascun anno:

+-----------------------------------------------+
|1.1) ruolo dei piloti di aeromobile: |
+---------------------------------+-------------+
|1.1.1 responsabile operativo | 0,24 punti; |
+---------------------------------+-------------+
|1.1.2 addetto sicurezza volo | 0,18 punti; |
+---------------------------------+-------------+
|1.1.3 addetto al magazzino | |
|operativo | 0,12 punti; |
+---------------------------------+-------------+
|1.2) ruolo degli specialisti di aeromobile: |
+---------------------------------+-------------+
|1.2.1 responsabile della | |
|manutenzione | 0,24 punti; |
+---------------------------------+-------------+
|1.2.2 responsabile dell'ufficio | |
|controllo aeronavigabilita' | 0,24 punti; |
+---------------------------------+-------------+
|1.2.3 addetto alla qualita' | 0,18 punti; |
+---------------------------------+-------------+
|1.2.4 addetto al magazzino | |
|aeronautico | 0,12 punti; |
+---------------------------------+-------------+
|1.3) ruolo degli elisoccorritori: |
+---------------------------------+-------------+
|1.3.1 responsabile operativo | |
|dell'elisoccorso (ROE) | 0,24 punti; |
+---------------------------------+-------------+
|1.3.2 responsabile attrezzature | |
|di soccorso (RAS) | 0,12 punti; |
+---------------------------------+-------------+

2) istruttore o formatore nell'ambito della specialita' di
appartenenza riconosciuto dalla Direzione centrale per la formazione
del Dipartimento: 0,004 punti per ciascuna ora di attivita' formativa
svolta nell'ambito di corsi organizzati ed autorizzati
dall'amministrazione;
b) per la specialita' nautiche sono valutati i seguenti titoli:
1) responsabile dell'organizzazione tecnico-logistica del
nucleo nautico: 0,84 punti per ogni anno di incarico, conferito con
atto formale;
2) istruttore o formatore nell'ambito della specialita' di
appartenenza riconosciuto dalla Direzione centrale per la formazione
del Dipartimento: 0,004 punti per ciascuna ora di attivita' formativa
svolta nell'ambito di corsi organizzati ed autorizzati
dall'amministrazione;
c) per la specialita' dei sommozzatori sono valutati i seguenti
titoli:
1) direttore d'immersione di una squadra di intervento: 0,1
punti per ciascun intervento di soccorso risultante da rapporto di
intervento;
2) istruttore o formatore nell'ambito della specialita' di
appartenenza riconosciuto dalla Direzione centrale per la formazione
del Dipartimento: 0,004 punti per ciascuna ora di attivita' formativa
svolta nell'ambito di corsi organizzati ed autorizzati
dall'amministrazione.
4. I punteggi dei titoli di cui al comma 3 sono cumulabili
nell'ambito di ciascuna specialita' fino al raggiungimento di un
punteggio massimo pari a 4,00 punti.
5. I corsi di formazione e aggiornamento professionale ammessi a
valutazione sono:
a) corsi di formazione e aggiornamento professionale, autorizzati
dall'amministrazione, frequentati con profitto. Non sono ammessi a
valutazione i corsi di durata inferiore a 36 ore;
b) corsi frequentati con profitto per il conseguimento di
certificazioni o brevetti riconosciuti dall'amministrazione
equipollenti a propri corsi, secondo la specifica disciplina
stabilita dalla Direzione centrale per la formazione del
Dipartimento. Il punteggio e' attribuito in funzione della durata
stabilita dall'amministrazione per il corrispondente corso interno.
6. Il punteggio da attribuire ai titoli di cui al comma 5, per
corsi attinenti alla specialita', e' in funzione della durata del
corso ed e' pari a 0,25 punti per ciascun periodo di 36 ore. Il
punteggio da attribuire ai titoli di cui al comma 5, per corsi non
attinenti alla specialita', e' in funzione della durata del corso ed
e' pari a 0,10 punti per ciascun periodo di 36 ore, fino al
raggiungimento di un punteggio massimo pari a 1,50 punti. I punteggi
attribuiti ai titoli di cui ai precedenti periodi del presente comma
sono cumulabili fino al raggiungimento di un punteggio massimo
complessivo pari a 4,00 punti. Per il personale appartenente al ruolo
dei piloti di aeromobile e al ruolo degli specialisti di aeromobile
provenienti dal ruolo dei vigili del fuoco AIB sono valutabili, con i
criteri di cui ai precedenti periodi del presente comma, oltre ai
corsi di formazione e aggiornamento professionale autorizzati
dall'amministrazione di appartenenza, anche quelli autorizzati
dall'amministrazione di provenienza, purche' in materie attinenti
all'attivita' istituzionale della qualifica a concorso. Non sono
ammessi a valutazione i corsi di durata inferiore a 36 ore. Nel caso
in cui la durata dei corsi ammessi a valutazione non sia multiplo
esatto di 36 ore, si procede ad arrotondamento per difetto. Sono
esclusi dalla valutazione il corso di formazione per allievi vigili
del fuoco, i corsi per il conseguimento dei brevetti per l'accesso ai
ruoli delle specialita' e delle relative certificazioni e
abilitazioni di cui al comma 7.
7. Le certificazioni e abilitazioni, rilasciate
dall'amministrazione ed in corso di validita', ammesse a valutazione
sono quelle di seguito indicate per ciascuna specialita' con i
relativi punteggi:
a) per le specialita' aeronaviganti sono valutate le seguenti
certificazioni e abilitazioni:

+-----------------------------------------------+
|1) ruolo dei piloti diaeromobile: |
+---------------------------------+-------------+
|1.1 capo equipaggio (CE) | 1,00 punti; |
+---------------------------------+-------------+
|1.2 volo strumentale (IR) | 0,50 punti; |
+---------------------------------+-------------+
|1.3 istruttore di volo | |
|professionale (TRI) | 1,00 punti; |
+---------------------------------+-------------+
|1.4 istruttore di volo | |
|strumentale (IRI) | 0,50 punti; |
+---------------------------------+-------------+
|1.5 istruttore su simulatore di | |
|volo (SFI) | 0,50 punti; |
+---------------------------------+-------------+
|1.6 pilota collaudatore di | |
|produzione (CPP) | 1,00 punti; |
+---------------------------------+-------------+
|2) ruolo degli specialisti di aeromobile: |
+---------------------------------+-------------+
|2.1 operatore controllore Cat. | |
|B1/B2 (Certifying Staff Cat. | |
|B1/B2) | 1,00 punti; |
+---------------------------------+-------------+
|2.2 operatore controllore Cat. C | |
|(Certifying Staff Cat. C) | 0,50 punti; |
+---------------------------------+-------------+
|2.3 istruttore tecnici di bordo | |
|(TBI) | 0,50 punti; |
+---------------------------------+-------------+
|2.4 istruttore di manutenzione | |
|professionale (TMI) | 1,00 punti; |
+---------------------------------+-------------+
|2.5 specialista collaudatore di | |
|produzione (CPT) | 1,00 punti; |
+---------------------------------+-------------+
|3) ruolo degli elisoccorritori: |
+---------------------------------+-------------+
|3.1 istruttore elisoccorritore | |
|sul Tipo (ELI) | 2,00 punti; |
+---------------------------------+-------------+

b) per le specialita' nautiche sono valutate le seguenti
certificazioni e abilitazioni:

+---------------------+-------------+
|1) ruolo dei nautici di coperta: |
+---------------------+-------------+
|1.1 comandante | |
|costiero per unita' | |
|navali | 1,50 punti; |
+---------------------+-------------+
|1.2 istruttore | |
|nautico | 1,50 punti; |
+---------------------+-------------+
|2) ruolo dei nautici di macchina |
+---------------------+-------------+
|2.1 direttore di | |
|macchina | 1,50 punti; |
+---------------------+-------------+
|2.2 istruttore | |
|nautico | 1,50 punti; |
+---------------------+-------------+

c) per la specialita' dei sommozzatori sono valutate le seguenti
certificazioni e abilitazioni:

+-------------------------+-------------+
|1.1 istruttore | |
|sommozzatore | 1,50 punti.|
+-------------------------+-------------+

8. I punteggi delle certificazioni e abilitazioni di cui al comma 7
sono cumulabili, fino al raggiungimento di un punteggio massimo pari
a 3,00 punti.
9. Sono ammessi a valutazione i titoli di studio di seguito
indicati:
a) diploma di qualifica professionale, conseguito al termine di
un percorso di istruzione e formazione professionale di durata
triennale: 0,75 punti;
b) diploma professionale, conseguito al termine di un percorso di
istruzione e formazione professionale di durata quadriennale: 1,00
punti;
c) diploma di istruzione secondaria di secondo grado: 1,50 punti;
d) laurea universitaria: 1,75 punti;
e) laurea magistrale: 2,00 punti.
10. I titoli di studio ammessi a valutazione di cui al comma 9 sono
rilasciati da istituzioni scolastiche o universitarie pubbliche o
private paritarie, nonche' dalle Regioni per quanto riguarda i titoli
di istruzione e formazione professionale di cui alle lettere a) e b).
Restano ferme le equipollenze stabilite dalla vigente normativa,
comprese quelle concernenti i titoli di studio conseguiti all'estero,
se legalmente riconosciuti. Per la corrispondenza dei diplomi
liceali, dei diplomi di istruzione tecnica e per quella relativa ai
diplomi di istruzione professionale si applicano rispettivamente la
tabella di confluenza di cui all'allegato I al decreto del Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, la tabella di confluenza di
cui all'allegato D al decreto del Presidente della Repubblica 15
marzo 2010, n. 88, e le tabelle di confluenza di cui all'allegato D
al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, e di
cui all'allegato C al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61. Per
gli indirizzi dei diplomi di laurea e relative equiparazioni si
applicano i decreti del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione del 9 luglio 2009 e relative tabelle.
I punteggi dei titoli di studio non sono fra loro cumulabili, ma si
considera esclusivamente il titolo che da' luogo al punteggio piu'
elevato nell'ambito del medesimo percorso di istruzione, fino a un
massimo di 3,00 punti.
11. Per i punteggi dei titoli del presente articolo attribuiti su
base annuale, le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile
considerando, come mese intero, periodi continuativi di trenta giorni
o frazioni superiori a quindici giorni.

Art. 5

Graduatorie di ammissione al corso di
formazione professionale e scelta della sede

1. La commissione esaminatrice redige, sulla base del punteggio
riportato per i titoli indicati all'articolo 4, le graduatorie per
l'ammissione al corso di formazione professionale per ciascuno dei
ruoli del personale specialista. A parita' di punteggio si applicano
i criteri previsti, rispettivamente, all'articolo 38, comma 3, e
all'articolo 55, comma 3, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.
217. Le graduatorie per l'ammissione al corso di formazione
professionale sono approvate con decreto del Capo del Dipartimento e
sono pubblicate sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it.
2. Sulla base delle graduatorie di cui al comma 1, accede al corso
di formazione un numero di candidati pari a quello dei posti messi a
concorso. Le predette graduatorie determinano l'ordine della scelta
delle sedi di assegnazione da parte di coloro che conseguono la
nomina a capo squadra dei rispettivi ruoli specialistici. Ai sensi
dell'articolo 30, comma 5, e dell'articolo 47, comma 5, del decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, i capi squadra possono scegliere
esclusivamente le sedi relative alla propria specialita' tra quelle
indicate dall'amministrazione nei bandi delle selezioni in
proporzione alle carenze presenti negli organici.
3. I posti disponibili sono riservati ai capi squadra che scelgono
la stessa sede ove gia' prestano servizio. Nel caso in cui il numero
di posti resi disponibili in una determinata sede sia inferiore
rispetto al numero dei promossi capo squadra provenienti da quella
medesima sede, tali posti sono attribuiti ai riservatari seguendo
l'ordine della graduatoria di accesso al corso.
4. Nel caso di rinunce prima dell'inizio del corso, si procede allo
scorrimento delle graduatorie fino alla copertura dei posti
disponibili. I posti non coperti sono considerati disponibili e sono
attribuiti con le successive procedure selettive.

Art. 6

Corsi di formazione professionale

1. Il corso di formazione professionale, per ciascuna specialita',
ha una durata non inferiore a tre mesi e si svolge presso le sedi
individuate dal Direttore centrale per la formazione.
2. Il programma didattico e le materie dei corsi sono disciplinati
da apposito decreto del Direttore centrale per la formazione prima
dell'inizio dei corsi stessi e puo' prevedere moduli comuni per le
diverse specialita'.
3. Per i criteri di dimissione e espulsione dei candidati dai corsi
di formazione si applica quanto previsto dall'articolo 13 del decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

Art. 7

Esami finali

1. Le selezioni interne si concludono con l'esame finale del corso
di formazione professionale, consistente nella risoluzione di 30
quesiti a risposta multipla, vertenti sulle materie del corso di
formazione.
2. La prova, della durata di 40 minuti, e' valutata in centesimi.
La commissione esaminatrice attribuisce ai candidati un punteggio
massimo pari a 100/100 (cento/centesimi). L'idoneita' si intende
conseguita con un punteggio non inferiore a 60/100
(sessanta/centesimi).
3. I candidati che non si presentano all'esame finale, salvo i casi
di assenza per malattia, oppure per maternita' o altro legittimo
impedimento, sono considerati rinunciatari.

Art. 8

Graduatoria finale

1. Le graduatorie delle selezioni interne sono redatte, per
ciascuno dei ruoli del personale specialista, sulla base del
punteggio riportato nell'esame finale di cui all'articolo 7, e
determinano la posizione in ruolo nella nuova qualifica. A parita' di
punteggio, si applicano gli stessi criteri di cui all'articolo 5,
comma 1.
2. Le graduatorie di cui al comma 1 sono approvate con decreti del
Capo del Dipartimento e sono pubblicate sul sito internet
istituzionale www.vigilfuoco.it.

Art. 9

Norme transitorie

1. I titoli di servizio indicati dall'articolo 4, comma 3,
costituiscono titoli valutabili nelle selezioni interne per le
promozioni alla qualifica di capo squadra per ciascuno dei ruoli del
personale specialista a decorrere dal 1° gennaio 2026.

Art. 10

Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano,
in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato e
sottoposto al visto e alla registrazione della Corte dei conti, sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome